A.C.E. ATTESTATO di CERTIFICAZIONE ENERGETICA. In Lombardia. RISPOSTE a DOMANDE FREQUENTI. Indice
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1 A.C.E. ATTESTATO di CERTIFICAZIONE ENERGETICA In Lombardia RISPOSTE a DOMANDE FREQUENTI Indice L A.C.E. COS E? QUALI SONO I RIFERIMENTI LEGISLATIVI? QUANDO E OBBLIGATORIO? QUALI IMMOBILI SONO ESCLUSI? E RICHIESTO IN CASO DI SUCCESSIONE E DONAZIONE? CHI LO RILASCIA? QUANTO COSTA? QUALI DOCUMENTI SERVONO? E SEMPRE VALIDO? DOVE SONO SCRITTI LA CLASSE ENERGETICA E L I.P.E.? COS E? La casa, come il frigorifero, ha un etichetta energetica. Il Certificato Energetico attesta il consumo energetico dell edificio (consente di sapere quanto si dovrà spendere ogni anno per il riscaldamento o per il condizionamento) e gli attribuisce una classe di appartenenza. La classificazione avviene facendo riferimento ad una scala che va da A+ a G. La miglior classe, la più virtuosa, è la A+ ed indica
2 che l abitazione è termicamente molto ben isolata. Si passa poi alle classi A B C D E F, che caratterizzano gl immobili, via via, termicamente meno isolati, fino alla G, attribuita a quelli scarsamente isolati. Quasi tutti gli edifici di vecchia costruzione vengono classificati in classe G. Un edificio a basso consumo significa minor costo di gestione, miglior qualità di vita e confort abitativo. La certificazione energetica si inserisce all interno di un quadro normativo che ha lo scopo di ridurre il consumo di energia, per il riscaldamento ed il condizionamento degli edifici e di conseguenza ridurre le emissioni di gas inquinanti, anche per il tramite del miglioramento degli impianti di riscaldamento e di condizionamento. Prendere atto, in maniera formale, dei valori di consumo del proprio immobile è, sicuramente, il primo passo per realizzare concretamente interventi tecnici volti al risparmio energetico. QUALI SONO I RIFERIMENTI LEGISLATIVI? Le norme sulle prestazioni energetiche degli edifici, in vigore dall'8 ottobre 2005: d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n La Regione Lombardia ha regolato la materia con la delibera della giunta regionale del 26 giugno 2007 n , modificata dalla delibera del 31 ottobre 2007 n e sostituita dalla delibera del 22 dicembre 2008 n , e infine con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 10. QUANDO E OBBLIGATORIO? TUTTI gli EDIFICI di NUOVA COSTRUZIONE Per tutti gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stata presentata in Comune la denuncia di inizio attività o la domanda per il permesso di costruire successivamente al 1 Settembre È necessario presentare l attestato di certificazione energetica al termine dei lavori. Occorre nominare un certificatore energetico prima dell inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire. COMPRAVENDITA di singole unità immobiliari (appartamenti) o di interi edifici.
3 In materia di certificazione energetica alcune Regioni, tra cui la Regione Lombardia, hanno introdotto una normativa specifica in materia, che si sovrappone a quella nazionale. Le norme della Regione Lombardia prevedono, dal primo luglio 2009, l'obbligo, con le sole eccezioni espressamente previste, di allegare l'attestato di Certificazione Energetica, in originale o copia autenticata, a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso di fabbricati di qualsiasi genere, non rilevando la data di costruzione, il fatto che si tratti di interi edifici o di singole unità immobiliari (appartamenti). Il venditore ha l obbligo di richiedere il rilascio, a proprie spese, dell attestato e di consegnarlo al notaio, prima della stipula del rogito; egli deve anche dichiarare nell'atto che non si sono verificate cause di decadenza della validità dell'attestato. Quando la consegna dell A.C.E. non avviene, il notaio, se richiesto, non può rifiutarsi di ricevere l atto, perché, a norma degli artt. 27 e 28 della legge n. 89/1913, egli non può rifiutare il proprio ministero, se non quando l atto è vietato dalla legge; e nessuna disposizione vieta il ricevimento o l autenticazione di atti traslativi in caso di mancata consegna dell attestato di certificazione energetica. Si può, quindi, stipulare una compravendita senza allegare l A.C.E., ma il notaio renderà le parti edotte delle conseguenze, informandole dell obbligo, delle conseguenze civilistiche e delle sanzioni amministrative per il mancato adempimento dell obbligo di allegazione dell attestato. Se le stesse intendono ugualmente procedere, il notaio deve ricevere o autenticare l atto. In Lombardia l alienante a titolo oneroso dell'edificio, che non ottempera all obbligo di allegazione dell A.C.E. al rogito, incorre nell irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da a euro (art. 25 comma 17 quinquies della legge regionale 24/2006, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10); per la violazione di tale obbligo non è prevista la nullità dell atto traslativo. La citata legge regionale 10/2009, per consentire l applicazione delle sanzioni, stabilisce l obbligo del notaio di notificare all'organismo regionale di accreditamento, Cestec S.p.A., la stipula di rogiti privi di Ace, inviandogli copia conforme dell atto così ricevuto o autenticato, entro 15 giorni dalla registrazione. La violazione dell'obbligo di allegazione dell attestato di certificazione energetica, anche se non invalida l'atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile per inadempimento del venditore nei confronti dell acquirente, secondo le regole ordinarie (art c.c). Le norme lombarde si applicano a tutti i rogiti, stipulati dentro o fuori la Lombardia, che hanno come oggetto immobili siti in Lombardia; ma non all'attività contrattuale, svolta in Lombardia, ma concernente immobili ubicati altrove, né a quella di cittadini lombardi riferentesi a immobili non lombardi. Le norme nazionali, invece, non prevedono più l'obbligo di allegazione dell A.C.E. agli atti, abrogato dal 25 giugno 2008; nelle regioni che non hanno dettato alcuna disciplina speciale, dunque, l'attestato deve soltanto essere consegnato alla parte acquirente.
4 La Legge della Regione Lombardia 21 febbraio 2011, n. 3 sancisce l obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di indicare la classe e l indice di prestazione energetica dell edificio o della singola unità abitativa (i.p.e.), cioè il consumo annuale al metro quadro espresso in kilowattora, in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa offerta di trasferimento a titolo oneroso o di affitto. La classe energetica dell edificio, nonché l i.p.e., sono entrambi indicati nell Attestato di Certificazione Energetica. A seguito di tale obbligo, è palese che, per compilare correttamente i sopra citati annunci commerciali, bisogna già disporre dell A.C.E. Il titolare dell annuncio commerciale, agenzia immobiliare o privato cittadino, che non ha rispettato le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, incorre nella sanzione amministrativa da a euro, spettante al comune nel quale è ubicato l edificio messo in vendita o in affitto. Gli annunci immobiliari, grazie all introduzione di questi parametri imprescindibili, saranno più chiari e trasparenti. CONTRATTI di LOCAZIONE, locazione finanziaria e affitto d azienda comprensivo d' immobili, nuovi o rinnovati, anche tacitamente. In Lombardia, con deliberazione della giunta regionale art 9, comma 2, lettera g) del DGR VIII/8745, è stata estesa l'obbligatorietà della certificazione energetica anche ai nuovi contratti di affitto o rinnovi di contratti esistenti e non più solo alle case in vendita. Dal primo luglio 2010 tutti i fabbricati, per i quali è stipulato o rinnovato un contratto di locazione o affitto, devono essere dotati della certificazione, che attesta il consumo energetico dell'edificio per il riscaldamento (o il condizionamento), e attribuisce una classe di appartenenza, dalla classe A, la più virtuosa, che consuma meno energia, alla classe G, che presenta un consumo più elevato (stesso sistema usato per gli elettrodomestici). L'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), redatto in conformità alla normativa vigente, deve essere consegnata dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all'originale, alla firma del contratto. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo, in capo al locatore, di consegnare al locatario l'attestato di Certificazione Energetica alla firma del contratto di affitto o locazione di un fabbricato, la normativa prevede una sanzione amministrativa, che oscilla da un minimo di euro a un massimo di euro (art. 25 comma 17 sexies della legge regionale 24/2006, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10); il locatario può far valere la nullità del contratto. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICI ESISTENTI. RISTRUTTURAZIONI che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell edificio cui l impianto di riscaldamento è asservito. AMPLIAMENTI VOLUMETRICI quando il volume lordo o climatizzato risulta superiore al 20% rispetto all esistente.
5 RICUPERO di SOTTOTETTI esistenti ai fini abitativi. INSTALLAZIONE di NUOVI IMPIANTI TERMICI in edifici esistenti. RISTRUTTURAZIONE dell IMPIANTO TERMICO per il riscaldamento o per produ - zione di acqua calda sanitaria. SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE con potenza superiore a 100 kw. DETRAZIONI FISCALI del 55%, dal reddito irpef, delle spese sostenute, entro il , per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI che comportano trasferimenti immobiliari. CONTRATTI di SERVIZIO ENERGIA, stipula o rinnovo, sia espresso che tacito. EDIFICI PUBBLICI o adibiti ad uso pubblico con superficie utile > 1000 mq. CONTRATTI di GESTIONE degli IMPIANTI TERMICI e di CLIMATIZZAZIONE degli edifici pubblici, nuovi e rinnovati. QUALI SONO I CASI DI ESCLUSIONE DALL OBBLIGO? Sono esclusi dall obbligo di allegazione dell ACE: Tutte le unità immobiliari e gli edifici privi dell impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari al riscaldamento dell edificio (mancano i termosifoni e non c è una caldaia collegata ad una rete di distribuzione). Un impianto termico è, secondo la definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D.lgs. 192/05, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti; non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento ad energia radiante, scaldaacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15KW. Per stipulare l atto di compravendita di unità immobiliari e di edifici privi dell impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari al riscaldamento dell edificio, però, è pur sempre necessaria una dichiarazione asseverata di non certificabilità o la relazione di un tecnico certificatore accreditato (emessa dopo un sopralluogo, necessario per accertare l effettivo
6 stato di fatto). Il notaio ha l obbligo di trasmettere una copia dell'atto privo dell A.C.E. all'organismo regionale di accreditamento, Cestec S.p.A., per consentirgli di effettuare i relativi controlli. Trasferimenti di quote immobiliari indivise (quote di comproprietà). Trasferimenti autonomi del diritto di nuda proprietà, di usufrutto, di superficie, d uso. Atti di divisione (anche con conguaglio). Atti di fusione o scissione di società. I fabbricati isolati con una superficie utile totale < 50 m 2. Per fabbricati isolati si intendono edifici che non confinano con nessun altro edificio, ma solo con l ambiente esterno o con il terreno. I fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo. Sono inoltre esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli e le relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. L esclusione riguarda anche i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli dotati di impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile (ad esempio, per il riscaldamento invernale degli occupanti). Gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina dei beni culturali e del paesaggio secondo il decreto legislativo 42 del 22 Gennaio Gli edifici in corso di costruzione, ma non ancora ultimati. E RICHIESTO IN CASO DI SUCCESSIONE E DONAZIONE? No, perché le norme in tema di A.C.E. fanno riferimento solo agli atti di trasferimento dei fabbricati a titolo oneroso.
7 CHI LO RILASCIA? Ci si deve rivolgere ad un professionista accreditato nell elenco dei soggetti certificatori della Regione Lombardia (estraneo alla proprietà, alla progettazione ed alla realizzazione dell'edificio) consultabile sul sito del Cened ( Il certificatore effettuerà un sopralluogo c/o l immobile da certificare, per acquisire i necessari parametri di valutazione, come la presenza di coibentazione, la posizione, l'esposizione, l isolamento termico, la qualità dei materiali impiegati, le tecniche con cui è stato costruito l immobile, le dimensioni strutturali dell immobile (larghezza, lunghezza e altezza di ciascuna stanza, dimensioni delle finestre, numero di elementi riscaldanti, spessori e tipo di muri, l eventuale presenza di scaldabagno. Il tecnico abilitato, eseguito il sopralluogo ed elaborati i dati acquisiti con il software Cened+, produrrà l attestato (A.C.E.) e lo assevererà; provvederà poi a registrarlo al Catasto Energetico. Dal 1 settembre 2011 non è più necessaria alcuna vidimazione, né timbro di accettazione o di ricevuta, da parte del Comune (di ubicazione dell immobile) sull Attestato di Certificazione Energetica, in quanto tale Attestato acquista piena efficacia con l'inserimento del file di interscambio dati nel Sistema informativo regionale a cura, e sotto responsabilità, del soggetto certificatore, che lo ha redatto ed asseverato. QUANTO COSTA? L attestato di certificazione energetica deve essere predisposto: a spese del venditore, nell ipotesi di compravendita, a spese del locatore nel caso di locazione. Il calcolo del costo per la compilazione dell Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) dipende da vari fattori, come la tipologia dell immobile da certificare (appartamento - casa isolata - intero condominio - capannone - ufficio - negozio ), la sua metratura, il tipo di riscaldamento (autonomo - centralizzato), la disponibilità di visura e planimetria catastale in scala aggiornate, nonché dei documenti della caldaia da consegnare al certificatore, l urgenza, la fruibilità di sconti e promozioni. Il cliente troverà in fattura, oltre al prezzo base convenuto, la tassa di registrazione c/o il Catasto Energetico di 10 euro, un 4% destinato alla cassa di appartenenza del certificatore e il 21% di iva sull imponibile. L emissione di un attestato di certificazione energetica avviene sulla base di calcoli complessi, che richiedono tempo per l acquisizione (durante un attento sopralluogo) e perizia nella loro elaborazione. Si invita, pertanto, a diffidare di coloro che fanno pubblicità ingannevole proponendo prezzi molto bassi, preludio di poca
8 professionalità e di un A.C.E. fasullo. I certificatori che lavorano sottocosto non fanno certamente tutte le verifiche previste! L A.C.E. potrebbe essere sottoposto a controllo da parte del Cestec S.p.A., l organismo regionale di accreditamento; qualora la dichiarazione, allegata alla compravendita, fosse ritenuta infedele (non veritiera), l acquirente potrebbe rivalersi legalmente. Per avere un idea approssimativa dei prezzi praticati dallo studio tecnico, si consulti il listino 2012, pubblicato sul sito in formato pdf. Per ricevere, invece, un preventivo, personalizzato e preciso, nonché gratuito, si invita a compilare il modulo presente on line. N.B.: Il servizio di certificazione energetica viene offerto limitatamente agli immobili siti in Milano città e comuni di Milano sud, Lodi città e provincia, Pavia città e provincia. QUALI DOCUMENTI SERVONO? Il certificatore energetico, per poter procedere con la redazione dell Attestato di Certificazione Energetica, deve poter effettuare il sopralluogo presso l immobile da certificare; in quell occasione egli rileverà le dimensioni strutturali dell immobile (larghezza, lunghezza e altezza di ciascuna stanza, dimensioni delle finestre, numero di elementi riscaldanti, spessori e tipo di muri, presenza di isolanti, eventuale presenza di scaldabagno). Il committente dovrà concordare con il certificatore la data per il sopralluogo, nonché fornire al tecnico, possibilmente in copia: la carta d identità, la planimetria catastale dell appartamento e la visura catastale aggiornate, i documenti della caldaia (libretto della caldaia e/o manuale di uso o manutenzione della caldaia e/o prova fumi). E SEMPRE VALIDO? Il certificato energetico ha una durata massima di 10 anni, a partire dalla data di registrazione al catasto energetico; mantiene la propria validità fintanto che non vengono modificate le prestazioni energetiche dell unità immobiliare (per esempio con la sostituzione della caldaia, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di un cappotto esterno, etc.) o ne venga cambiata la destinazione d uso: in questi casi il proprietario è tenuto a richiedere un nuovo A.C.E.
9 Il venditore deve dichiarare nell atto, comportante il trasferimento a titolo oneroso di un edificio, che non si sono verificate cause di decadenza della validità dell attestato di certificazione energetica. Nei casi di locazione (anche finanziaria) di immobili, che già erano dotati della certificazione energetica, il locatario dovrà ricevere, da parte del locatore, la dichiarazione dell inesistenza di cause determinanti la decadenza dell attestato, per essere certo che il certificato energetico sia ancora valido. DOVE SONO SCRITTI LA CLASSE ENERGETICA E L I.P.E.?
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