Informazioni e normative di riferimento. Definizione di stage

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1 Informazioni e normative di riferimento Definizione di stage Lo stage in azienda costituisce la fase pratica della formazione individuale focalizzata a far conoscere la realtà aziendale e a far acquisire le competenze operative relative ad una specifica attività. La finalità dello stage o tirocinio formativo-orientativo è innanzitutto quella di promuovere l ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso una conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro stesso. Per i giovani rappresenta un ottima opportunità per entrare in contatto con la dimensione pragmatica di una specifica professionalità e per focalizzare meglio le proprie potenzialità e i propri interessi facilitandoli nel raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e delle proprie ambizioni. Alle imprese consente di mettere alla prova i candidati in modo efficace senza impegnarsi subito con l assunzione, inoltre l attivazione di stage comporta un continuo scambio e una costante relazione con il mondo dell istruzione e della formazione tali da consentire all azienda di evolversi in un clima culturalmente stimolante mantenendosi sempre aggiornata. Gli stage si possono distinguere in stage formativi e in stage di orientamento al lavoro. Gli stage formativi vengono svolti durante gli studi con lo scopo principale di sviluppare le capacità professionali dello studente anche in relazione agli sbocchi occupazionali pertinenti al curriculum; Gli stage di orientamento al lavoro vengono svolti dopo la fine degli studi per migliorare la professionalità ai fini dell inserimento al lavoro; nella stessa tipologia degli stage di orientamento rientra il tirocinio post-laurea o praticantato cioè il periodo di addestramento obbligatorio per accedere all esame di stato per l abilitazione all esercizio di una professione regolamentata. Chi promuove uno stage e le attività che devono essere svolte I protagonisti dello stage sono tre: l ente promotore, l ente ospitante e lo stagista. Di fatto, secondo la normativa vigente le imprese non possono proporre autonomamente uno stage, ma questo deve svolgersi all interno di un progetto formativo predisposto da un ente o istituto autorizzato dalla legge che lo definisce soggetto promotore.(art.2, DM 142/98). Le attività che devono essere svolte dall ente promotore di stage per una corretta gestione del processo sono: Raccolta di offerte di stage Contatti con associazioni di categoria Partecipazione a fiere di settore Contatto con uffici del personale delle aziende

2 Pubblicizzazione delle offerte di stage Raccolte di candidature a stage Selezione delle candidature Trasmissione delle candidature alle aziende Avvio pratica per nuovo stage Apertura posizione INAIL e stipula assicurazione per responsabilità civile verso terzi Predisposizione della convenzione tra ente promotore e ente aziendale per la firma (2 copie) individuazione di un tutor all interno dell ente promotore Stesura del progetto formativo (3 copie) Firma del progetto formativo da parte di azienda, stagista e responsabile dell ente Primo incontro con il tirocinante Inizio stage Invio comunicazione all Inail e all assicurazione privata per la responsabilità civile verso terzi Invio comunicazione ad Ispettorato del Lavoro, Sindacati e Regioni Durante lo stage Contatto con stagista e tutor aziendale per verificare l andamento dello stage Termine stage Archiviazione della relazione finale dello stage Chiusura della pratica Durata dello stage La durata massima dei tirocini formativi di orientamento è diversa in base al titolo di studio e alla situazione lavorativa dei beneficiari: Lavoratori inoccupati o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità: massimo 6 mesi; Studenti che frequentano la scuola secondaria superiore: massimo 4 mesi; Allievi degli istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post- diploma o post- laurea: massimo 6 mesi; Studenti universitari, laureandi o in dottorato, studenti di corso di diploma universitari (entro 18 mesi dal termine degli studi): massimo 12 mesi; Persone svantaggiate, così come disciplinato ai sensi della legge 381/91: massimo 12 mesi; Portatori di handicap: massimo 24 mesi.

3 Convenzione di stage La normativa stabilisce l obbligatorietà della stipula tra ente promotore ed azienda di un accordo scritto che definisca in maniera chiara le condizioni, le regole e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel percorso di tirocinio. La convenzione raccoglie le indicazioni anagrafiche dell azienda e del soggetto promotore, gli impegni assunti dal tirocinante, dal datore di lavoro, dal tutor aziendale, dal tutor didattico e la firma di un rappresentante di entrambi i soggetti coinvolti.(art 5, DM 142/48).

4 Bozza del modello di convenzione di tirocinio Modello di convenzione CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Schema) (Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) TRA Il/la... (soggetto promotore) con sede in......, codice fiscale..... d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal sig.... nato a... il...; E... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in..., codice fiscale... d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig...., nato a... il... dichiara che dalla data della stipula della presente Convenzione e, ogniqualvolta sottoscriverà un progetto formativo e di orientamento per l attivazione di tirocini formativi e di orientamento, rispetterà la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti stabilita dall articolo 1 comma 3 del D.M n 142. Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n Si conviene quanto segue: Art. 1 Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n 196, la... (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Centro per L Impiego di... ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n 196 del Art Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didatticoorganizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. Art Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4

5 Facendo riferimento all art. 3 D.M. 25/3/98 n. 142 il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all Inail e alla compagnia assicurativa prescelta. 2. Il Centro per l Impiego si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e d orientamento. Art. 5 Il datore di lavoro che ospita il tirocinante si impegna a: garantire al tirocinante l assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio; rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; consentire al tutor dell ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l andamento del percorso e per stendere la relazione finale; informare l ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante; svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Art la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, alla durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza...., (data)... (firma per il Centro Impiego)... (firma per il Rappresentante delegato dell Azienda)...

6 Progetto Formativo La convenzione di stage è sempre accompagnata dal progetto formativo che specifica le modalità di svolgimento dello stage per il singolo stagista all interno dell azienda e in cui viene descritto in particolare il contenuto dello stage in termini di apprendimento, con riferimento soprattutto alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire lo stagista. Il progetto formativo, che può essere anche molto semplice purché chiaro nei suoi obiettivi e contenuti concreti, è compilato dall ente promotore su proposta della azienda che attiva lo stage, deve essere firmato dal coordinatore di stage, dal tirocinante e da un rappresentante dell azienda, notificato alla Regione di competenza, ai servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e alle rappresentanze sindacali e aziendali, ove presenti. In caso contrario la notifica verrà fatta alle rappresentanze sindacali del territorio. Nel progetto devono essere chiaramente definiti i seguenti elementi: Identificativi del tirocinante (dati anagrafici),del soggetto promotore e dell azienda ospitante; Obiettivi e modalità di svolgimento del percorso formativo (competenze che si intendono far acquisire); Accordi per la definizione di aspetti operativi riguardanti il tirocinio (durata e periodo di svolgimento, orari, sede e settore aziendale di inserimento, eventuali sospensioni previste); Estremi delle polizze dell assicurazione INAIL e della responsabilità civile; Eventuali clausole attinenti a particolari politiche aziendali.

7 Bozza del modello di progetto formativo Modello di progetto formativo PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (rif. Convenzione n.... stipulata in data...) Nominativo del tirocinante... nato a... il... residente in... codice fiscale..... Attuale condizione (barrare la casella): studente scuola secondaria superiore universitario frequentante corso post-diploma post-laurea allievo della formazione professionale disoccupato/in mobilita' inoccupato (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no Azienda ospitante... Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)... Tempi di accesso ai locali aziendali... Periodo di tirocinio n mesi...dal... al... PROROGA si no Tutore Centro... tel. Tutore aziendale..... Tel. Tutor fax Tutor L azienda dichiara che all atto della sottoscrizione del presente progetto formativo sono in forza n.. lavoratori assunti a tempo indeterminato e n. tirocinanti e, pertanto, sono rispettati i limiti stabiliti dall art. 1 comma 3 D.M. 25 marzo 1998, n 142. Per l azienda Polizze assicurative: Infortuni sul lavoro INAIL posizione n... Responsabilità civile posizione n... compagnia.... Obiettivi e modalità del tirocinio... Facilitazioni.... Obblighi del tirocinante: seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. Milano, Per Centro per l Impiego di... Per l Impresa:... Il Tirocinante...

8 Normativa di riferimento Gli stage aziendali sono regolamentati dal DM 25 marzo 1998 n.142 che chiarisce ambiti e modalità applicative della legge 196 del 24 giugno 1997 nell art.18 viene fornita la definizione giuridica degli stage che vengono indicati come tirocini formativi e di orientamento. La normativa, oltre a definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all attivazione di uno stage, chiarisce che la finalità è quella di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

9 Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio Supplemento Ordinario n. 136 Art 18. (Tirocini formativi e di orientamento) 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'inail direttamente e a proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

10 dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione. DECRETO 25 marzo-1998 n.142. Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative; RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni; UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo; DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1 Finalità Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all attività dell azienda, nei limiti di seguito indicati: aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

11 con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Art. 2 Modalità di attivazione I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: agenzie per l impiego istituite ai sensi degli art. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l impiego di cui all art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali; università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici: provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione. Art. 3 Garanzie assicurative I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. Ai fini dell assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno Art. 4 Tutorato e modalità esecutive I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

12 obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all art. 3; la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; il settore aziendale di inserimento L esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto. Art. 5 Convenzioni I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Art. 6 Valore dei corsi Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Art. 7 Durata I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f): non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.

13 Art. 8 Estensibilità ai cittadini stranieri Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nell ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 9 Procedure di rimborso Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite: le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale egli oneri finanziari connessi all attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell ambito del Fondo di cui all art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell rt. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all art. 2, comma 1, punto a) del presente decreto; le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli art. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento. Art. 10 Norme abrogate Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell art. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1998 i) commutabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n.482, e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all occupazione. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Treu Il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Berlinguer.

14 Le finalità del tirocinio e gli attori coinvolti 1) Valenza del tirocinio Il tirocinio formativo e di orientamento si configura come un importante strumento di realizzazione delle politiche attive del lavoro, sia nell ambito del nuovo sistema dei servizi per l impiego (in particolare nell area di attività denominata servizi per l orientamento ) sia all interno delle azioni di istruzione e formazione professionale quale specifico segmento del percorso formativo realizzato nella logica dell alternanza tra istruzione, formazione e lavoro. Il tirocinio costituisce uno specifico strumento a supporto di azioni di formazione, orientamento e sostegno all inserimento lavorativo, strutturandosi come un inserimento temporaneo e guidato all interno di una realtà produttiva finalizzato all orientamento alle scelte professionali, all acquisizione di competenze, al sostegno all inserimento lavorativo dei soggetti con difficoltà o svantaggi occupazionali; esso quindi si configura essenzialmente come esperienza di apprendimento e non costituisce rapporto di lavoro subordinato in quanto tra ente ospitante e tirocinante non viene ad instaurarsi nessun legame di tipo contrattuale. La finalità del tirocinio è eminentemente formativa in quanto promuove l ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso una conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro stesso. Ci si rende immediatamente conto che la ragione dell importanza di questo strumento sta proprio nella sua attualità: sempre piu spesso infatti l ingresso nel mercato del lavoro di giovani inoccupati è subordinato alla capacità di dimostrare esperienza. Il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta una possibile soluzione a questa esigenza e richiesta di esperienza e di accrescimento specifico delle conoscenze e delle competenze. In sostanza questo strumento offre la possibilità di mantenere ed aumentare la propria spendibilità nel mercato del lavoro durante tutta la vita lavorativa. Il tirocinio formativo e di orientamento assume una valenza sia per il tirocinante e sia per l azienda ospitante. Al tirocinante consente di soddisfare tre esigenze: imparare (costituisce un ottima opportunità per acquisire le competenze operative di una specifica attività); orientarsi verso una professione (consente di focalizzare meglio le proprie potenzialità e i propri interessi facilitandolo nel raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e delle proprie ambizioni); inserirsi in un impresa che magari lo assumerà. All impresa fornisce la possibilità di formare secondo le proprie esigenze un giovane da inserire nell organizzazione, avendo allo stesso tempo la possibilità di conoscerlo e di valutarlo; inoltre offre la possibilità di incamerare innovazione (soprattutto nelle piccole imprese l ingresso di un giovane può comportare l assunzione di nuovi comportamenti nell azienda), di usufruire di forza lavoro a costi trascurabili e la possibilità di ottenere un positivo ritorno di immagine per l azienda. Gli aspetti problematici legati al tirocinio sono rappresentati dal fatto che non sempre gli interessi e le aspettative del tirocinante coincidono con quelli dell azienda ospitante. Per ovviare a queste problematiche e per poter impostare con successo un percorso di formazione ed orientamento in azienda sono necessarie alcune condizioni

15 base e cioè l equilibrio tra le convenienze del tirocinante e dell azienda e la chiarezza sulle funzioni del soggetto promotore. I soggetti coinvolti nel processo di tirocinio sono l azienda, il tirocinante e l ente promotore. La Provincia di Milano in qualità di ente promotore di tirocini ha come scopo primario quello di realizzare tirocini di qualità mediante il raggiungimento di due obiettivi prioritari: Per le aziende: individuare risorse qualificate Per i candidati: fruire dell opportunità di un tirocinio formativo di crescita e sviluppo professionale Attivare un tirocinio con la provincia di Milano significa quindi per l azienda: Avere accesso a risorse qualificate, motivate ad apprendere e orientare al problem solving Usufruire attraverso i servizi provinciali di orientamento, formazione e selezione, di una più puntuale valutazione rispetto alle attitudini e capacità di chi potrebbe essere inserito in azienda Non assumersi obblighi retributivi o previdenziali non configurandosi il tirocinio come rapporto di lavoro subordinato Poter contare sull esperienza ed efficacia sviluppate e consolidate negli anni che garantiscono la qualità del processo Per il tirocinante significa poter usufruire di servizi di orientamento e di tutoraggio finalizzati a garantire la mission formativa del tirocinio e il buon andamento dello stesso in termini di corrispondenza tra le attività svolte in azienda e quelle stipulate nel progetto formativo. Uno dei compiti più delicati dell ente promotore è quello di consentire il miglior incontro possibile tra gli interessi del tirocinante e dell azienda ospitante. La Provincia di Milano, come soggetto promotore svolge, quindi, una triplice funzione di: 1. mediatore di interessi non sempre convergenti tra l azienda e il tirocinante 2. garante della legittimità, dell equità, del rispetto delle norme e delle prassi codificate 3. fornitore di servizi ai due utenti, azienda e tirocinante

16 2) I soggetti coinvolti nel processo di tirocinio Il processo di tirocinio richiede l incontro di tre soggetti: Tirocinante Azienda/Ente ospitante Ente Promotore I tirocinanti Per tirocinanti si intendono coloro che aderiscono all opportunità di effettuare un percorso di formazione in azienda e che abbiano assolto l obbligo scolastico; possono essere inseriti in qualsiasi settore aziendale, ricoprendo qualsiasi mansione, in relazione all incrocio tra disponibilità dell azienda e progetto formativo. I tirocinanti, come previsto dal progetto formativo, durante il periodo di permanenza in azienda devono rispettare alcune regole di comportamento: Svolgere le attività programmate dal tutor dell ente promotore e dal tutor aziendale e, perciò, previste dal progetto formativo e orientativo Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze o bisogni contingenti Rispettare le regole interne all azienda e mantenere la riservatezza, durante e dopo il tirocinio, circa dati, informazioni, o conoscenze in merito al ciclo produttivo e ai prodotti/servizi realizzati Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Le aziende/enti ospitanti I soggetti ospitanti (siano essi pubblici o privati) assumono l impegno di inserire i tirocinanti all interno delle proprie organizzazioni; attraverso la stipula di una convenzione con l ente promotore, nella quale si formalizza l impegno dell azienda di ospitare per un determinato periodo di tempo, un numero di soggetti determinato dalla normativa ( l azienda con un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari o inferiore a 5 può ospitare 1 solo tirocinante; se il numero dei dipendenti è compreso tra 6 e 19 può avere 2 tirocinanti; se i dipendenti eguagliano o superano le 20 unità l azienda può accogliere un numero di tirocinanti pari al massimo al 10% del proprio organico), attraverso un percorso di formazione sul campo volto al raggiungimento di obiettivi condivisi. Gli obblighi delle aziende ospitanti, come previsto dal modello di convenzione, prevedono: Di garantire al tirocinante la formazione e l affiancamento necessari al buon esito del tirocinio stesso Di consentire al tutor dell ente promotore di valutare l andamento dell esperienza in azienda attraverso verifiche con il tirocinante e con il tutor aziendale

17 Di adempiere gli obblighi previsti dalla normativa in materia antinfortunistica e di igiene, nonché comunicare tempestivamente all ente promotore qualsiasi incidente accada al tirocinante. Gli enti promotori Gli enti promotori sono le strutture in grado di attivare e guidare il processo di tirocinio attraverso una convenzione stipulata tra il soggetto promotore stesso e l azienda ospitante. Gli enti promotori hanno il compito di garantire il buon funzionamento del processo di tirocinio, attraverso azioni di progettazione, di gestione burocratica, di monitoraggio e di assunzione del ruolo di garante della legittimità, dell equità e del rispetto delle norme; inoltre devono elaborare un progetto formativo individuale nel quale vengono indicate le modalità di attuazione e definiti gli obiettivi del tirocinio, nonché, al termine dello stesso, certificare le attività svolte.

18 Il Coordinatore di stage Il soggetto promotore può organizzare l attività anche attraverso il coordinatore di stage che costituisce la figura di riferimento sia per quanto concerne l avvio di tutti i tirocini dell ente promotore, sia per gli utenti, le aziende e le associazioni datoriali interessate a ricevere informazioni ed assistenza in materia. Si occupa della promozione, dell avvio e della gestione diretta dei tirocini presso aziende ed Enti Pubblici; è parte attiva nell attività di matching in quanto individua le aziende disponibili ad avviare i tirocini, ne raccoglie le domande, seleziona i soggetti candidati e, in ultima analisi, è responsabile della correttezza degli adempimenti burocratici connessi all attivazione del percorso di tirocinio. Riveste un ruolo strategico nel coordinamento dei tutor coinvolti nel processo (dell azienda ospitante e del proprio ente) in quanto deve definire i contenuti dei singoli progetti di tirocinio e deve garantire in itinere il rispetto delle finalità formative. Il tutor dell ente promotore Il tutor è un docente o un operatore dei servizi incaricato dal soggetto promotore di accompagnare il tirocinante durante l esperienza di apprendimento in azienda ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il tutor che accompagna il soggetto durante l inserimento è una sorta di facilitatore dell esperienza formativa/orientativa sul lavoro e non soltanto un mediatore tra persona ed azienda. Per tale motivo assicura un costante monitoraggio delle attività svolte collaborando con il tutor aziendale affinché l inserimento rispetti i contenuti del progetto formativo. La riuscita del tirocinio, nonché la sua credibilità, si misurano da come viene svolto il monitoraggio dell esperienza in atto. Il ruolo del tutor è centrato sostanzialmente sulle seguenti funzioni: Sviluppare le capacità decisionali del soggetto Favorire l interscambio tra saperi teorici appresi e capacità pratiche Facilitare lo sviluppo di competenze nella situazione lavorativa Aiutare la persona nella costruzione di una identità-socioprofessionale Sostenere la persona nella socializzazione all interno del contesto lavorativo. Il tutor aziendale Il tutor aziendale (responsabile del reparto o altro dipendente in organico) è colui che accoglie il tirocinante, favorisce l inserimento e l intero percorso di apprendimento sul luogo di lavoro. Deve essere individuato prima che il tirocinante arrivi in azienda, scelto tra i lavoratori in organico in possesso di una significativa esperienza professionale, disponibile a seguire stabilmente e fino al termine dello stage il tirocinante al fine di tradurre in compiti gradualmente più complessi gli obiettivi del progetto formativo (sviluppo delle competenze sociali e professionali e dell autonomia lavorativa). Infine collabora e intrattiene rapporti con il tutor designato dal soggetto promotore sia nella fase di progettazione e programmazione, sia durante l esperienza in azienda. Il ruolo del tutor aziendale è centrato sostanzialmente sulle seguenti funzioni:

19 Informativa: il tirocinante deve essere informato circa norme, consuetudini e regole informali vigenti all interno della struttura aziendale Integrativa: il tutor aziendale deve facilitare l integrazione nel contesto aziendale del tirocinante ponendo attenzione agli aspetti di relazione e socializzazione Orientativa rispetto alla peculiarità del settore di inserimento e ai responsabili con cui dialogare, nonché rispetto ad ogni eventuale esigenza che sorge nel periodo di tirocinio Sostegno all apprendimento, facilitando lo sviluppo delle conoscenze e competenze richieste dal ruolo professionale ricoperto.

20 Valorizzazione e promozione del tirocinio Il tirocinio all interno dei C.P.I. si può definire come un intervento utile ad una serie di scopi: per orientare in maniera attiva le persone per motivarle al lavoro per facilitarne la scelta professionale quale momento formativo per accrescere le competenze possedute come opportunità di inserimento lavorativo Il tirocinio si rivela, quindi, un elemento indispensabile alla costruzione del progetto professionale della persona disoccupata, in quanto gli permette di identificare i compiti principali del ruolo lavorativo, le competenze teoriche e pratiche richieste e l insieme delle relazioni professionali. Per i C.P.I. l utilizzo mirato del tirocinio, unito ad un maggior impegno nella lettura delle caratteristiche del mercato del lavoro può essere un azione strategica: di supporto alle aziende per la copertura di vacancy e di sostegno alle persone con minor esperienza professionale per un efficace inserimento lavorativo. I tirocini possono dare un ottimo contributo non solo sotto il profilo dell orientamento ma anche in termini occupazionali. Diventa indispensabile in tal senso promuovere tirocini di qualità attraverso una maggiore efficacia e chiarezza nella definizione del progetto formativo e attraverso l attività di supporto dei tutor. La domanda che si pone è come stabilire se un tirocinio corrisponde a determinati standard di qualità. Un criterio potrebbe essere definito in base ai risultati prodotti in termini di: livello di sviluppo di competenze professionali di base, trasversali e tecnico/professionali inserimento lavorativo in azienda (assunzione) grado di soddisfazione del tirocinante grado di soddisfazione dell azienda disponibilità dell azienda a ripetere l esperienza. In tale ottica di offerta di nuovi servizi per gli utenti (candidato e azienda), gli operatori dei Centri per l Impiego devono avviare una specifica attività di promozione tesa a valorizzare il tirocinio e a diffondere la pratica. Le azioni di promozione del servizio di tirocinio hanno come scopo: - sensibilizzare-informare le imprese del territorio provinciale circa i servizi erogati dai Centri per l Impiego della Provincia, vincendo l atavica diffidenza del privato verso i servizi erogati dall operatore pubblico. - individuare le opportunità di lavoro espresse dal sistema produttivo locale, definendo in dettaglio le caratteristiche dei profili professionali cercati dalle

21 imprese, in modo da poter effettuare delle ricerche mirate nella banca dati formata dalle schede redatte durante i colloqui con i soggetti in cerca d occupazione. - erogare servizi reali alle imprese ed alle associazioni di categoria ed in particolare, fornire informazioni e assistenza tecnica per quanto concerne la preselezione del personale e i tirocini formativi (incontro domanda/offerta, assistenza contrattuale in qualità di soggetto promotore accreditato). - informare i soggetti in cerca d occupazione delle concrete opportunità di lavoro censite e, più in generale, fornire informazioni di scenario (settori produttivi in crescita, figure professionali in tensione, etc.) favorendo l incontro domanda-offerta. Per conseguire tali scopi possono essere previste tre differenti tipi d attività: 1. Attività di sensibilizzazione primaria delle imprese, finalizzata a dare un primo livello d informazione sui servizi. 2. Attività di contatto diretto con le imprese e le associazioni di categoria per instaurare con le stesse un costruttivo rapporto e raccogliere un primo quadro d informazioni e opportunità. 3. Attività al pubblico (inoccupati-disoccupati) d informazione sulle opportunità di lavoro individuate con le azioni precedenti. La promozione del servizio consiste, in sostanza, in un azione di comunicazione improntata da un lato a stimolare l interesse delle imprese ed a sollecitare l utilizzo dei servizi offerti dalla provincia e dall altro a rendere visibili e accessibili agli utenti/candidati le opportunità formative e di lavoro disponibili, in particolare lo strumento del tirocinio (servizi di preselezione e tutoraggio). Diventa necessario, a questo punto per la promozione e sviluppo dei servizi dei centri per l impiego azioni per la riqualificazione degli operatori, per l inserimento di specifiche figure professionali: la motivazione e la qualificazione degli operatori impiegati nei Centri per l Impiego assumono una valenza strategica ai fini della promozione di politiche occupazionali coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie. Compito, dunque, degli operatori dei C.P.I. sarà anche quello di svolgere attività di promozione del servizio di tirocinio finalizzate a facilitare e sostenere l inserimento nel mondo del lavoro e a favorire il matching tra i due soggetti (candidato e azienda).

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