L INFORTUNIO IN ITINERE (Dr.ssa Silvana Toriello) La previdenza.it

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1 L INFORTUNIO IN ITINERE (Dr.ssa Silvana Toriello) La previdenza.it Il 54,1% delle morti sul lavoro è causata da incidenti stradali. Nel 2009, su un totale di 1053 infortuni mortali sul lavoro, 570 sono quelli dovuti a circolazione stradale. Per infortunio in itinere si intende quello che interviene nel tragitto casa lavoro e viceversa. Trattasi della più importante figura di rischio generico aggravato. per la prima volta disciplinato per legge dal 16 marzo 2000 con l'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, che ha aggiunto un nuovo comma all articolo 2 (gestione industria) e all articolo 210 (gestione agricoltura) del T.U ciononostante che con legge 19 gennaio 1963, n. 15 il Governo aveva ricevuto delega per disciplinare 1'istituto dell infortunio in itinere, ma a tale delega non fece seguito alcuna specifica normativa, ad eccezione della limitata tutela per i lavoratori marittimi.l ultimo comma dell art 4 recita : per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto. Esclusivamente per questi soggetti l articolo 6 successivo riconosce la sussistenza dell infortunio in itinere prevedendo che le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell' art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovandosi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito. Per tutti gli altri dopo una lunga fase in cui la materia è stata oggetto fondamentalmente delle determinazioni della giurisprudenza la nozione è stata positivizzata con l art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000. In particolare la Corte costituzionale con sentenza n. 429/1990 nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 T.U., ha chiarito che l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere è un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte in contratto. Il rischio della strada, incombente sul lavoratore durante il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro, è coperto dall'assicurazione solo se direttamente determinato, e quindi reso specifico,dalla prestazione di lavoro. ART. 55 N. 1, LETTERA U, DELLA LEGGE N.144 DEL 1999 Con questa legge delega sono state poste le premesse per la definizione positiva dell infortunio in itinere. L articolo 55 lett u statuisce Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : (omissis) u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia di malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : (omissis)

2 L ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000 Dispone l articolo 12 che "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".l articolo dunque delimita la fattispecie dell infortunio in itinere, individua i beneficiari della tutela, e cioè i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell assicurazione obbligatoria qualunque sia il tipo di attività per la quale essi sono assicurati;individua le condizioni di indennizzabilità; delimita le situazioni di esclusione dalla tutela, riconducendole sostanzialmente alle ipotesi di rischio elettivo (uso non necessitato del mezzo privato, interruzioni o deviazioni del normale percorso anch esse non necessitate, condotte colpevoli consistenti nell abuso di alcolici, ecc.).tali criteri di esclusione dalla tutela sono applicabili anche al percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, sempreché non esista un servizio di mensa aziendale. Punti di attenzione Sono :la normalità del percorso, la necessità dell uso del veicolo privato, la necessità di eventuali soste o deviazioni, la mancanza di servizio di mensa aziendale (per infortunio occorso durante la pausa pranzo).con queste disposizioni il legislatore del 2000 ha recepito e codificato i risultati ai quali era pervenuta una pluriennale giurispru denza ispiratasi al criterio di ragionevolezza quale cardine per la risoluzione di questioni particolari e specifiche. L infortunio non è tutelato in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Riassuntivamente, gli elementi che caratterizzano gli infortuni in itinere rinvenibili nell articolo 12 del D. Lgs. 38/2000 consistono in normalità del percorso,

3 compatibilità degli orari, necessità dell utilizzo del mezzo privato, mancanza di un servizio di mensa aziendale o luogo convenzionato Gli aventi diritto. Naturalmente trattandosi di una ipotesi particolare di infortunio sul lavoro, la platea di riferimento è costituita dagli stessi soggetti quali individuati dall art. 4 del Testo Unico. Con circolare 23 aprile 2003 n. 28 l Istituto assicuratore ha ritenuto assoggettabile a tutela l infortunio in itinere accaduto all insegnante : In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del rischio elettivo. Non così per l alunno stante la specificità della tutela loro destinata che copre solo alcuni particolari momenti della loro attività. L infortunio avvenuto nel corso di viaggio d istruzione compreso nel piano di offerta formativa è da considerarsi in attualità di lavoro Sono del tutto esclusi dalla tutela studenti e allievi di corsi professionali in quanto soggetti eccezionalmente assicurati per svolgimento di esperienze tecnico scientifiche o di esercitazioni pratiche o di lavoro. I tirocinanti sono assicurati ai sensi dell art. 18 L. 196/97 e DM 142/98 mediante convenzione, che deve prevedere l ambito di copertura delle prestazioni previste dal TU., compreso l infortunio in itinere. All artigiano sono riconosciute le prestazioni INAIL nel momento in cui partecipa al lavoro manuale della sua impresa, non quando attende all attività di organizzazione e amministrazione rimessa alla sua discrezionalità di imprenditore ( lett. DC Rischi 07/10/09) I coltivatori diretti sono tutelati per gli infortuni occorsi nello svolgimento di attività strettamente agricole o a queste strettamente connesse (es.commercializzazione dei prodotti) Di conseguenza è tutelato l infortunio in itinere solo se riconducibile alle attività tutelate dal T.U. L iter protetto ovvero il percorso

4 L articolo in questione definisce innanzitutto l infortunio in itinere come l infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.trattasi dell ipotesi per eccellenza dell infortunio in itinere che colpisce le persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Il percorso è quello luogo di «abitazione luogo di lavoro», che la persona è costretta ad affrontare in ragione del rapporto di lavoro quindi per finalità ed esigenze lavorative, e ovviamente in orari coerenti con quelli di lavoro. Il rischio generico diventa rischio aggravato dal lavoro, perchè il lavoratore non può scegliere diversamente, nè in ordine al tragitto, nè in ordine all'orario. Il percorso normale generalmente coincide con l itinerario che collega nel modo più breve e diretto i due punti dello spostamento, tenuto conto delle generali condizioni di viabilità.. Il percorso più lungo e meno diretto può essere giustificato da particolari condizioni di viabilità (es.traffico, lavori in corso etc.). Il punto a quo è rappresentato dal luogo di abitazione quello ad quem dal luogo di lavoro o viceversa. In ogni caso,come si è accennato, lo spostamento deve avvenire in orari compatibili con quelli di inizio e di fine della prestazione lavorativa, tenuto conto delle oscillazioni temporali normalmente connesse con le condizioni di viabilità e considerato che brevi differimenti della partenza, ovvero brevi soste durante il percorso non costituiscono elementi idonei ad interrompere il nesso di ideale continuità con il lavoro condizione essenziale per l indennizzabilità dell infortunio. Questa l impostazione tradizionale del tema. Recentissimamente,però, due decisioni della Suprema Corte si sono contrapposte sulla specifica materia. Se il luogo del sinistro si trova ben al dì fuori, rispetto all'itinerario che il soggetto avrebbe dovuto seguire per recarsi sul luogo di lavoro, l'incidente non va indennizzato. Secondo la prima sentenza della Corte di Cassazione, sentenza 21 settembre 2010, n infatti, il danneggiato perderebbe tale diritto perché non ha seguito il percorso più breve. Con la sentenza 24 settembre 2010, n Però la medesima Corte ha precisato che con il termine rischio effettivo, capace di escludere la c.d. occasione di lavoro, si deve intendere una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell attività lavorativa e prescindendo da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività esercitata.sulla base di tale premessa, il giudice nomofilattico ha affermato che i giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una verifica della sussistenza del criterio della normalità della percorrenza dell itinerario per raggiungere il posto di lavoro, con la conseguenza che anche la strada più comoda e conveniente, anche se non la più breve, utilizzata a tali scopi, ben può consentire l indennizzo del lavoratore che, durante tale percorso, abbia subito un infortunio a seguito di incidente stradale. Sembra dunque che non si possa far capo alla sola brevità del percorso ma si debba, invece, assumere come riferimento la ragionevolezza della scelta tra le diverse opzioni possibili, anche in relazione alle condizioni delle strade da percorrere ed alla diversa intensità del traffico sulle stesse. Appare opportuno precisare peraltro che l infortunio in itinere può verificarsi anche quando si effettua il percorso tra più luoghi di lavoro. In questo caso però il presupposto è che i più luoghi di lavoro faccia nono capo ad una pluralità di rapporti di lavoro. In caso contrario, allorchè lo spostamento tra due luoghi presso i quali deve essere prestata l attività si inquadra nell ambito dello stesso rapporto di lavoro, l eventuale infortunio è da considerare in attualità di lavoro Luogo di abitazione

5 Per luogo di abitazione, come visto sopra, si intende non solo il luogo di normale abitazione, ma anche quello di abitazione temporanea purché con carattere di stabilità ( per es.: la casa di soggiorno estivo) o quello del pernottamento in luoghi prossimi al lavoro ma diversi dall abitazione determinato da cause connesse all attività lavorativa o da cause di forza maggiore. La scelta dell espressione generica luogo di abitazione sta a significare la volontà legislativa di estendere quanto più possibile la copertura assicurativa in relazione a tutti i luoghi in cui abitualmente un individuo si muove, soprattutto con riferimento all adempimento dei suoi doveri di solidarietà familiare. In merito si riporta di seguito li testo della decisione Cassazione civile n nella parte motiva. Questioni di contenuto analogo sono già state risolte dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato deciso che è configurabile l'infortunio in itinere indennizzabile dall'inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della famiglia. Nel caso di specie è stato ritenuto indennizzabile l'incidente stradale subito dal lavoratore mentre si recava, utilizzando alcuni giorni liberi, presso la propria famiglia a circa mille chilometri di distanza, facendo uso del mezzo proprio per non sottostare ai lunghi tempi imposti dai mezzi pubblici disponibili che avrebbero ridotto sensibilmente il periodo di permanenza in famiglia (Cass. 19 dicembre 1997, n ). Più in particolare, nel caso di uso di un mezzo di trasporto privato, pur esistendo un idoneo servizio di trasporto pubblico, si è esclusa la fattispecie di libera assunzione di un rischio anormale quando era stata l'urgenza di abbreviare i tempi di percorrenza al fine di assistere un familiare ammalato a determinare il ricorso al mezzo privato. In questa occasione la Corte ha affermato che, così com'è costituzionalmente tutelato il diritto di scegliere liberamente la propria residenza, purché ai fini della tutela degli infortuni lavorativi ad una distanza ragionevole dal luogo di lavoro, uguale tutela è da riconoscere in applicazione degli art. 29 e 31 cost. al diritto dovere di tenere conto delle esigenze familiari (Cass. 5 novembre 1998, n ). Pertinente al caso di specie è specialmente la sentenza che, sempre sul presupposto che sia ragionevole in relazione alle circostanze del caso concreto, la scelta del lavoratore di trasferire in prossimità del luogo di lavoro soltanto la propria personale dimora, ritiene che l'esigenza di tornare presso la famiglia con la periodicità che la distanza consente, presenta i medesimi caratteri di "normalità" e "personalità" di quella del lavoratore che rientri a casa quotidianamente, onde, in caso di infortunio, il rischio affrontato da chi si sia recato in giorni festivi a trovare la famiglia dimorante in luogo diverso, anche molto distante, non può dirsi elettivo, e deve pertanto ritenersi indennizzabile (Cass. 19 dicembre 1997, n ). I menzionati orientamenti della giurisprudenza della Corte segnano una netta presa di distanza da quelli, più risalenti e ispirati a criteri eccessivamente restrittivi, secondo i quali la configurabilità dell'infortunio in itinere deve escludersi nell'ipotesi di lavoratore che, avendo preso abituale dimora nel luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sia rimasto vittima di un incidente automobilistico verificatosi durante il viaggio per

6 la visita ai propri familiari abitanti in un luogo diverso ed a notevole distanza, non incidendo i principi costituzionali di tutela del lavoratore e della famiglia (art. 3, 31, 35 e 36 cost.) ed in particolare il diritto del cittadino di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale (art. 16 cost.) a fronte del rischio liberamente affrontato dal lavoratore e non inerente alla prestazione di lavoro ed alle sue modalità (Cass. 17 aprile 1989, n. 1830). Il senso complessivo degli orientamenti più recenti, sopra menzionati, si può riassumere nei seguenti termini: l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze; per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale". In definitiva l'infortunio in itinere è indennizzabile dall'inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della famiglia.invero per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare. Si tratta di una definizione della fattispecie del cd. infortunio in itinere che va senz'altro condivisa perché maggiormente rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dei lavoratori in caso di infortunio (art. 38, comma secondo, Cost.). Del resto, da essa il legislatore non si è sostanzialmente discostato nel dettare la specifica disciplina dell'infortunio in itinere con l'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (inapplicabile alla controversia ratione temporis), sia nella parte in cui fissa il parametro della "normalità" del percorso luogo di abitazione luogo di lavoro, sia comprendendo nella copertura assicurativa le interruzioni e deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, ma dovute, tra l'altro, ad esigenze essenziali ed improrogabili. I suesposti principi di diritto determinano la cassazione con rinvio della decisione del Tribunale, perché la domanda del P. sia esaminata nuovamente facendone applicazione. In particolare, il giudice del rinvio dovrà verificare i caratteri di ragionevolezza e normalità sia della scelta di separare il luogo di dimora personale da quello di residenza della famiglia, sia della decisione di intraprendere il viaggio per recarsi sul luogo di esecuzione della prestazione partendo dall'abitazione della famiglia, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione. In definitiva il luogo di abitazione è una situazione di fatto, non corrisponde alla residenza, ma al luogo dove l assicurato dimora con una certa stabilità.

7 Rilevante nella specifica materia è Cassazione Civ., sez. lav., 16 luglio 2007 n con cui la Corte sancisce che "l'infortunio "in itinere", come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12) presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato" (in tal senso anche Cass. 9 giugno 2003 n. 9211). Secondo la Corte tale principio sarebbe sorretto dall interpretazione logico sistematica dell' art. 12 l. 38 del 2000 e dalla semplice lettura di alcune espressioni in detta norma riportate ("luogo di abitazione"; "normale percorso", "utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato"), dalle quali i Giudici evincono in maniera chiara che l'infortunio in itinere deve verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all'interno degli indicati luoghi condominiali ( in tal senso anche Cass. 9 giugno 2003 n. 9211). La sentenza, non ha remora di aggiungere che tale orientamento è finalizzato, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale 21 settembre 1997 n. 350 a determinare preventivamente gli oneri che l'istituto assicurativo è tenuto a sopportare ed alle rendite cui avranno diritto i lavoratori ed a non dilatare eccessivamente la spesa pubblica. Del resto, proprio sulla base del suddetto principio, è stata esclusa l'indennizzabilità di un infortunio capitato ad un lavoratore che era scivolato con il motorino sulla rampa del garage al rientro a casa dopo il lavoro, sulla base della considerazione che "l'estensione della protezione assicurativa a tutte le attività in qualche modo prodromiche addirittura alla partenza del lavoratore da casa verso il luogo di lavoro o consecutive e conseguenti al suo rientro porterebbe ad una estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ad un ambito ben più ampio di quello per il quale è stata istituita, fino a ricomprendervi, in pratica, infortuni occorsi al lavoratore in quanto tale e non in quanto occasionati dalla attività lavorativa" (Cass. 13 maggio 1998 n. 4841).Secondo la Corte infatti, " la copertura assicurativa non può essere estesa a comportamenti che, per il luogo in cui sono posti in essere, non possono ritenersi finalizzati al lavoro sì da determinare l'aggravamento del rischio generico, al quale sono esposti gli altri soggetti. Diversamente non potrebbe giustificarsi la limitazione della copertura assicurativa antinfortunistica anche agli episodi che dovessero verificarsi nella abitazione dell'assicurato

8 nella fase di preparazione per recarsi al lavoro, ed in relazione ai quali è sempre stata esclusa l'indennizzabilità" (Cass. 21 aprile 2004 n. 7630). Per lo stesso motivo è stata esclusa l'indennizzabilità da parte dell'inail per l'infortunio avvenuto nell'abitazione del lavoratore assicurato o in luoghi che sono nella sua disponibilità anche non esclusiva (quali le scale condominiali). Infine i Giudici di legittimità, de jure condendo, suggeriscono, fra le righe, l approvazione di una regolamentazione specifica degli infortuni in itinere avvenuti in luoghi privati, sì da renderli oggetto di speciali forme assicurative private, non facenti come tali carico sulla collettività, tenuto conto anche che il lavoratore ha poteri esclusivi sul proprio immobile ed il potere di intervenire efficacemente anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione su tutto ciò che riguarda i beni condominiali In definitiva secondo la Corte non è rinvenibile alcuna valida ragione per l'attribuzione di indennità o rendite aventi la loro causa nell'infortunio che il lavoratore subisca in detti luoghi, che possono considerarsi, seppure in senso improprio, come pertinenze della abitazione o come beni che, per essere funzionalmente connessi con essa e per soddisfare identiche o complementari esigenze familiari, non possono che essere assoggettati ai fini assicurativi ad un trattamento unitario. Nè può tralasciarsi di considerare che quel particolare nesso tra occasione di lavoro ed evento lesivo, che ha sempre in giurisprudenza contraddistinto l'infortunio in itinere, non è affatto ravvisabile con la medesima intensità nelle fattispecie cui si è fatto riferimento, nè è nella realtà fattuale sempre accettabile in modo rassicurante ed oggettivo stante la destinazione dell'abitazione e dei beni condominiali, ad essa adiacenti, a fungere da luoghi naturali di espletamento delle più diverse occupazioni quotidiane e personali del lavoratore (in tal senso anche Cass. 9 giugno 2003 n. 9211). La individuata sentenza aiuta a delimitare lo spazio in cui si snoda il percorso normale che è protetto e quindi l ambito spaziale in cui comincia l iter protetto. La dimora di fatto prevale sulla residenza anagrafica Secondo Cass. 5063/2000: è indennizzabile l infortunio in itinere dell assicurato che, rientrando dal lavoro, si reca nell abitazione della fidanzata, dove ha scelto di dimorare perché più vicina al posto di lavoro rispetto alla propria residenza Scelta del luogo di abitazione

9 Se il lavoratore ha fissato la sua residenza in un luogo diverso da quello lavorativo, il percorso è normale se la distanza tra i due luoghi è ragionevole (Cass. 3495/79), tenuto conto delle esigenze familiari del lavoratore. Luogo di lavoro Per luogo di lavoro: non solo quello in cui il lavoratore presta abitualmente il lavoro ma ogni luogo dove deve recarsi per ragioni lavorative ( per es.: cantiere, trasferta, presso altra sede per seguire corsi di formazione etc.). Peraltro, l esatta individuazione di tale punto finale se non è dirimente ai fini della tutela del lavoratore, come lo è invece nel caso del luogo di abitazione, tuttavia segna il discrimen tra infortunio in itinere ed infortunio in occasione di lavoro all interno dell azienda. In proposito, la scelta non è irrilevante con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, giacché solo nell ipotesi di infortunio in itinere gli oneri assicurativi dell evento lesivo non vanno ad incidere direttamente sul tasso specifico aziendale e, di conseguenza, sul bilancio della singola posizione assicurativa, ma vengono inclusi negli oneri a caricamento e quindi, ripartiti su tutte e quattro le Gestioni assicurative. L'art. 9 d.m. 12 dicembre 2000, sulla tariffa dei premi, ha incluso infatti i costi per infortunio in itinere tra gli oneri indiretti relativi a malattie professionali non attribuibili a specifiche la vorazioni, alla rivalutazione monetaria delle rendite, alle presta zioni integrative dell'assicurazione, alle spese generali Secondo le Linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere 04/05/98 al luogo di lavoro è assimilabile l ambulatorio INAIL dove l assicurato si reca per sottoporsi a visite relative a precedente infortunio Le pertinenze del luogo di abitazione e del luogo di lavoro. L art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, nel codificare la disciplina pretoria in materia di infortunio in itinere, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori: durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro...dalla disposizione normativa, tuttavia, non si evince se il rischio in itinere protetto includa anche le pertinenze e le aree comuni (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne, ecc.) rispettivamente dell abitazione e del luogo di lavoro. Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che quando ne ricorrono tutti i presupposti l evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (Cassazione, n. 5937/01). Di seguito il testo di detta decisione integralmente riportato nel sito dell Inail. Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell art. 12 disposizioni sulla legge in generale, 113 c.p.c. e 118 d.a.c.p.c., dei princìpi generali delle disposizioni di legge relative all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ritenuto infortunio in

10 itinere un evento lesivo avvenuto quando l assicurata era ancora in ambito domestico. Il motivo non è fondato. L Istituto non contesta i recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, recepiti poi dal legislatore delegante (art. 55 lett. u) Legge 17 maggio 1999, n. 144) e da quello delegato (art. 12 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, non direttamente applicabili alla fattispecie ratione temporis), ma assume che la lavoratrice, al momento dell infortunio, era ancora sui gradini della propria casa, e perciò non ancora sulla pubblica via. In effetti questa Corte, dopo un lungo percorso giurisprudenziale (per la cui ricognizione si rinvia ai precedenti, in particolare alla sent. 21 ottobre 2000, n ), è giunta infine alla meditata conclusione, con la sent. 19 gennaio 1998, n. 455, che il rapporto finalistico (o strumentale) dell iter con il lavoro è sufficiente ad integrare il quid pluris richiesto dalla precedente elaborazione giurisprudenziale perché l infortunio in itinere possa considerarsi avvenuto in occasione di lavoro; con la conseguenza che vi è indennizzabilità dell infortunio in itinere tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casalavoro a piedi (Cass. 5 maggio 1998, n. 4535) o facendo uso del mezzo pubblico (Cass. 24 novembre 1999, n , Cass. 13 novembre 2000, n ). Su tale conclusivo approdo si è attestata la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 19 febbraio 1998, n. 1751; 27 febbraio 1998, n. 2210; 16 ottobre 1998, n ; 24 ottobre 1998, n ; 3 novembre 1998, n ; 17 maggio 2000, n. 6431), la quale, come cennato, ha costituito l orientamento consolidato cui il legislatore si è ispirato nella disciplina legislativa dell infortunio in itinere. Occorre ovviamente che l infortunio sia avvenuto fuori dell ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze, per due motivi. In primo luogo la nozione di iter necessita di un punto a quo ed un punto ad quem; nell ipotesi di inizio dell iter dall abitazione, i confini dell ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all art. 1, comma 1, seconda parte e art. 1, comma 3 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, costituiscono il punto ad quem e segnano il discrimen tra infortunio in itinere e occasione di lavoro all interno dell azienda; l abitazione in sé, quale punto a quo, non gode di protezione corrispondente al punto ad quem e, salvi i casi previsti dalla speciale disciplina della Legge 493 del 1999, non costituisce luogo protetto dall assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Il secondo motivo, in un certo senso esplicativo del primo, è che l ambito domestico rientra nel dominio dell assicurato, sicché non possono gravare sull Istituto assicuratore le conseguenze di comportamenti omissivi o negligenti del lavoratore nell assicurare le condizioni di sicurezza del proprio habitat. Questo è il principio di diritto la cui enunciazione compete a questa Corte di legittimità. La valutazione se nella fattispecie concreta l evento è occorso quando l assicurato era ormai fuori dall ambito domestico e pertinenziale dal medesimo dominabile costituisce un accertamento di fatto demandato al giudice del merito, il cui apprezzamento è censurabile solo per vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha contraddetto all esposto principio, ma, con accertamento di fatto, già del pretore, ribadito dal tribunale, ha ritenuto che, chiuso alle proprie spalle il portone di casa, l assicurata fosse già sulla pubblica via. Né essa contraddice il precedente di questa Corte (sent. 13 maggio 1998, n. 4841) che ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che costituisse infortunio in itinere quello occorso a un lavoratore, il quale dopo l uso, necessitato, del suo ciclomotore per tornare dal lavoro, era scivolato mentre, per riporre il veicolo, percorreva la rampa di discesa al proprio garage, perché accertamento di fatto relativo a quella fattispecie. Il ricorrente, nel censurare l affermazione della sentenza impugnata, non somministra argomenti sufficienti, attinenti alla tipologia dei luoghi, che consentano a questa Corte di rilevare contraddittorietà nella sentenza impugnata, la quale, nell affermare che la lavoratrice era sulla pubblica via, contiene un accertamento implicito dell estraneità dei gradini all abitazione di costei. Il ricorso va pertanto respinto. (Omissis).

11 La questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell abitazione del lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo esclusivo o comune godimento, egli deve comunque necessariamente percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio in itinere protetto. Si tratta di una problematica del tutto inedita, che non risulta mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità prima dell entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 e che trova soluzioni diversificate nei sistemi di tutela dell infortunio in itinere vigenti in alcuni paesi europei. In definitiva è tutelato come infortunio in attualità di lavoro, in quanto verificatosi nei confini dell ambito aziendale, l evento avvenuto nelle pertinenze del luogo di lavoro. È, invece, escluso dalla tutela quello verificatosi all interno del luogo di abitazione del lavoratore e nelle relative pertinenze e aree condominiali. Questi principi da ultimo individuati sono stati posti dalla Cassazione con sentenza n. 9211/2003 con cui è stata negata l indennizzabilità all infortunio occorso ad un lavoratore caduto mentre percorreva le scale condominiali per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro). L indirizzo della Cassazione è stato tradotto in apposita nota del gennaio 2004 della DC Prestazioni sul tema che di seguito si riporta. Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che quando ne ricorrono tutti i presupposti l evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n (Cassazione, sentenza n. 5937/01). La questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell abitazione del lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo esclusivo o comune godimento, egli deve comunque necessariamente percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio in itinere protetto. Si tratta di una problematica del tutto inedita, che non risulta mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità prima dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000 e che trova soluzioni diversificate nei sistemi di tutela dell infortunio in itinere vigenti in alcuni paesi europei. Salvo riesame della questione nel caso si consolidassero in futuro diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene, allo stato, di dover aderire ai criteri enunciati in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9211/03) che, negando l indennizzabilità dell infortunio occorso ad un lavoratore caduto mentre percorreva le scale condominiali per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro, ha affermato il seguente principio:

12 l infortunio in itinere, come tale indennizzabile, non appare configurabile oltre che nell ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) in relazione al quale non sono in verità mai sorti dubbi anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune (e forzosa) proprietà privata. I passaggi in cui si articola l impianto argomentativo della suddetta sentenza possono essere così ricostruiti: da una interpretazione logico sistematica dell intero contenuto del citato art. 12 e da una lettura di alcune espressioni in detta norma riportate ( luogo di abitazione ; normale percorso ; utilizzo del mezzo privato, purché necessitato ) si evince in maniera chiara che l infortunio in itinere debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all interno degli indicati luoghi condominiali. Intercorre, infatti, un peculiare rapporto tra i beni condominiali e le singole unità abitative, rapporto che si caratterizza sia perché l assicurato, al di là dei poteri pieni ed esclusivi sul proprio immobile, ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all amministrazione su tutto ciò che interessa i beni condominiali stessi, sia perché abitazione e beni condominiali hanno l identica destinazione a fungere da luoghi naturali di espletamento delle occupazioni quotidiane e personali del lavoratore. Le aree condominiali, dunque, possono considerarsi, seppure in senso improprio, come pertinenze dell abitazione o come beni che, per essere funzionalmente connessi con essa, sono assoggettati ai fini che qui interessano ad un unitario trattamento. Ne consegue che, come le abitazioni, anche le pertinenze e le aree condominiali non rientrano nel percorso sulla via pubblica il cui rischio costituisce l oggetto della copertura assicurativa. Proprio sulla base delle considerazioni sopraillustrate, si ritiene che possa, invece, considerarsi compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli, presentano caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con quelle indicate dalla Suprema Corte.

13 Si fa presente, al riguardo, che la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo, in passato, di precisare che dalla nozione di strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restano escluse soltanto le strade riservate all uso esclusivo di privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà privata, destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata (sentenze nn /1993 e 3169/1999). Da tutto quanto sopra rappresentato discende sul piano operativo che: rispetto al luogo di abitazione, è escluso dalla tutela l infortunio avvenuto entro l ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne o, comunque, riservate all uso esclusivo di privati proprietari, ecc.); peraltro, ove ne ricorrano tutte le condizioni, può rientrare nella tutela l infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli; rispetto al luogo di lavoro, l infortunio occorso fuori dalle pertinenze dello stesso luogo di lavoro va inquadrato come infortunio in itinere, mentre quello occorso all interno delle pertinenze va inquadrato come infortunio in attualità di lavoro. Proprio sulla base delle considerazioni sopraillustrate, si ritiene che possa, invece, considerarsi compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli, presentano caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con quelle indicate dalla Suprema Corte. Si fa presente, al riguardo, che la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo, in passato, di precisare che dalla nozione di strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restano escluse soltanto le strade riservate all uso esclusivo di privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà privata, destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata (sentenze nn /1993 e 3169/1999). La legge non pone eccezioni né con riguardo ai lavoratori assicurati, né con riguardo al tipo di lavoro che il lavoratore è chiamato a svolgere. Si ritiene, pertanto, che anche ai lavoratori marittimi (Cass., n /1997). fermo restando quanto previsto dall art. 6 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, si applichi la presente disciplina. Il luogo di consumazione abituale dei pasti.

14 Allorché manchi la mensa aziendale ovvero non sia stato individuato un luogo convenzionato, la tutela del percorso si estende anche al tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Trattasi dell unica ipotesi generale di riconoscimento della tutela durante le pause lavorative rientranti, come si è visto prima in genere nel rischio elettivo salvo che non venga provata la loro necessità ed improcrastinabilità, nonché la loro riconducibilità alle esigenze lavorative oppure alle condizioni di tempo e di luogo in cui si svolge il lavoro. In presenza di una mensa aziendale, l eventuale scelta del lavoratore di consumare il pasto al di fuori dell azienda configura di per sé un rischio elettivo che esclude la tutela assicurativa in quanto in tali casi lo spostamento non è necessitato ed anzi, uscendo dalla sede di lavoro, il lavoratore si sottopone ad un rischio che proprio l organizzazione dell azienda gli avrebbe evitato. Un eccezione è costituita dalla sussistenza di una comprovata condizione di salute oggettivamente incompatibile con l utilizzo del servizio di mensa, condizione che costringe il lavoratore a recarsi a casa per seguire una dieta appropriata. Il luogo di consumazione abituale dei pasti non coincide necessariamente con l abitazione del lavoratore e deve essere individuato secondo il principio di ragionevolezza Gli elementi da valutare per l ammissibilità sono la presenza o meno di mensa aziendale,motivi di salute certificati che determinano la necessità di consumare il pasto a casa, fruizione o meno di buoni pasto Breve rassegna di giurisprudenza in materia di pausa pranzo e pausa caffè Secondo CASS. N /2007: se vi è necessità di recarsi a casa o presso un pubblico esercizio, non costituisce rischio elettivo l'uso del mezzo proprio quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli, specie quando il lavoratore nello spazio di una breve pausa pranzo, deve raggiungere il luogo di destinazione, desinare e tornare al lavoro. Secondo Cass. Sez. Lav. 7612/01: è indennizzabile l infortunio occorso su autovettura privata lungo il normale percorso di andata o ritorno dal luogo di lavoro durante la pausa pranzo, quando siano accertate la mancata predisposizione di un servizio mensa e l inesistenza di mezzi pubblici idonei. All inverso Cass. Sez. Lav /2006 confermata da Cass. Sez. Lav.995/2007: non è indennizzabile l infortunio occorso su mezzo privato quando l uso dello stesso è determinato da mera comodità personale rispetto all utilizzo del mezzo pubblico; il risparmio di tempo di circa 25 minuti per ogni viaggio non è da considerare gravoso in relazione alle comuni esigenze di vita familiare".cass. Sez. Lav /07: le soste voluttuarie di apprezzabile durata e consistenza ( quali una pausa caffè protrattasi per un ora) tali da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica, sono suscettibili di far saltare la copertura Inail. Cass. Sez. Lav. 8889/04 costituisce rischio elettivo, frutto di libera determinazione del lavoratore priva di alcun collegamento con l attività lavorativa, la scelta di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo privato, qualora l utilizzo dello stesso non sia necessitato dalla durata della pausa o dall impossibilità di avvalersi di mezzi pubblici. Le interruzioni e le deviazioni

15 Per quanto riguarda le interruzioni e le deviazioni del percorso dettate dalla necessità e, dunque, rientranti nella tutela, esse sono, per giurisprudenza costante, le ipotesi di deviazione per ragioni di lavoro, su direttive del datore di lavoro nonché quelle determinate dall adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad esempio prestare soccorso a vittima di incidente stradale). Sulla base dello stesso principio della necessità, alle suddette ipotesi possono aggiungersi le deviazioni rese obbligatorie da cause di forza maggiore (ad es. viabilità interrotta, guasti meccanici del veicolo, improvviso malore), dalla esigenza di soddisfare bisogni essenziali (fisiologici), esigenze familiari, nonché i differimenti della partenza o le soste per motivi precauzionali. Per deviazione in senso generale si intende l uscita dal percorso che comporta una modificazione del tragitto: non è tutelato il tratto di strada estraneo al percorso lavorativo. Per interruzione si intende ogni sosta effettuata sul tragitto. Ai sensi dell articolo 12 del D. Lgs. 38/2000 la tutela non opera quando sussistano interruzioni o deviazioni dal percorso non necessitate ed indipendenti dal lavoro (per es.: evento occorso durante la deviazione dal normale percorso per recarsi dal dentista). Se però l evento si verifica dopo la deviazione o l interruzione, quando il lavoratore ha ripreso il percorso normale, allora rientra nella tutela, a meno che la durata della deviazione o della interruzione, considerati i motivi che le hanno determinate, non sia stata così lunga da non avere più alcun riflesso con l inizio o la fine del lavoro. Come da nota n bis del della DC Prestazioni non rilevano ai fini della indennizzabilità le brevi soste effettuate durante il percorso : Con ordinanza del 29 aprile 2003, il Tribunale di Trento ha sollevato eccezione di incostituzionalità con riferimento all articolo 2, terzo comma, del D.P.R. n.1124/1965, integrato dall art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000, nella parte in cui esclude dalla copertura assicurativa ogni interruzione non necessaria del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.con la recente ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata dal giudice rimettente ritenendo che, anche alla luce dell orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l assicurato, non integra l ipotesi dell interruzione e non si pone al fuori della copertura assicurativa. Sulla problematica affrontata dalla Corte, l Istituto si era già espresso con le Linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere del 15 giugno 1998, dove, al punto C, si afferma che [ ] brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la brevità va valutata anche in rapporto alle motivazioni dei ritardi), [ ] non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari. Alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale, le suddette istruzioni devono ritenersi integrate nel senso che le brevi soste che non espongono l assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono l indennizzabilità dello stesso. L uso del mezzo privato. L articolo 12 individua, si è visto,, le condizioni di indennizzabilità. Sotto questo profilo il legislatore ha disciplinato anche le modalità con cui l iter protetto viene coperto dal lavoratore.l utilizzo del mezzo privato deve essere necessitato.

16 Principi costanti della giurisprudenza in materia sono che l'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro postula per la sua indennizzabilità: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed at tività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; e) la neces sità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il colle gamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di la voro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della pos sibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole. Così Cassazione civile sez. lavoro, sentenza n 1320 la quale ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio, conseguente ad incidente stradale, occorso ad un lavoratore che, nel recarsi con il proprio autoveicolo dall'abitazione di residenza alla stazione ferroviaria per prendere il treno con destinazione la sede di lavoro, aveva scelto il percorso più lungo fra quelli possibili,senza dare giustificazione di tale scelta.).. Di conseguenza, l'indennizzabilità dell'infortunio è stata esclusa nel caso di vicinanza del posto di lavoro dall'abitazione del dipendente, con conseguente possibilità per quest'ultimo di effettuare il breve percorso a piedi ovvero serven dosi di un mezzo di trasporto pubblico da Cassazione civile sez. lavoro, sentenza n secondo cui il D.P.R. 30 giugno 1965 n non ha disciplinato, se non nell ipotesi dei marittimi (art. 6), l infortunio che si verifichi mentre il lavoratore si reca al lavoro o fa ritorno all abitazione. Il carattere eccezionale dell art. 6 cit. ha costituito argomento per confermare che il legislatore del 1965 non ha inteso estendere, quanto meno in maniera indiscriminata, la tutela assicurativa alle ipotesi di mero collegamento dell evento infortunistico con la prestazione lavorativa, ossia alle attività accessorie e preparatorie compiute dal lavoratore per recarsi al posto di lavoro o per tornare.partendo da tale premessa, la più recente giurisprudenza di questa Corte, cui va prestata adesione, dando specifica rilevanza alla previsione della mera occasione (di lavoro), quale presupposto dell indennizzabilità art. 2 D.P.R. n. 1124/1965), si è orientata nel senso che il lavoro preso in considerazione dalla legge, in quanto espone il lavoratore al rischio, costituisce esso stesso in definitiva, fattore occasionale del rischio tutelato; con la conseguenza che il requisito della occasione di lavoro finisce con l attribuire rilievo ad ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro, come precisato, il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso, con l unico limite, ed in tal modo si è inteso rispettare la sopra rilevata mancata previsione legislativa, costituito dal rischio elettivo (intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente all attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all attività lavorativa, ponendo così una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento: ex plurimis, Cass. 30 maggio 1995 n. 6088).Corollario di tali enunciazioni è che, allorquando l utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, particolarmente ove la strada pubblica conduca esclusivamente ad esso e non siano dunque possibili al lavoratore scelte diverse, si configura un rapporto finalistico, o strumentale, tra l attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e quello di lavoro, e viceversa) e l attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per se è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell infortunio in itinere (cfr. Cass. 17 maggio 2000 n. 6431).Il che viene a determinarsi sia quando il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, usi un mezzo pubblico, sia quando debba necessariamente

17 usare un mezzo di trasporto particolare che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessità dell uso del veicolo privato per l assenza o l inadeguatezza di mezzi pubblici (cfr. Cass. 2291/92), sempre naturalmente che la distanza tra l abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro sia tale da non poter essere percorsa a piedi, nel qual caso è proprio la necessità dell uso del mezzo privato che viene meno (Cass. 11 novembre 1997 n. 8929).Tale orientamento è stato recepito dal legislatore, il quale con la legge 17 maggio 1999 n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. U) a dettare una specifica normativa per la tutela dell infortunio in itinere, ponendogli come criterio direttivo il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia; ed il legislatore delegato, nell attuare la delega con l art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, si è ispirato al conclusivo approdo della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, riconoscendo la tutela assicurativa agli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, escludendo l operatività della tutela nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato salvo che esso non sia necessitato.orbene, il Tribunale ha diligentemente indagato in ordine alle circostanze di fatto caratterizzanti la situazione in esame, osservando, per quanto concerne le contestazioni mosse dalla Calamassi in questa sede, che la distanza tra la casa ed il luogo di lavoro era di circa un chilometro, come da affermazione dell INAIL non contraddetta dalla conrtoparte.ha quindi, coerentemente, osservato che l impiego del motorino per percorrere tale tratto di strada rappresentava la pratica realizzazione di un c.d. rischio elettivo, dal momento che tale scelta non era in alcun modo necessitata per consentire alla lavoratrice il disbrigo delle normali incombenze familiari, specie considerando che l effettuazione del percorso a piedi, anche per una persona sessantenne non affetta da disturbi nella deambulazione, poteva essere al massimo contenuto in una ventina di minuti.ne d altro canto, ad avviso del Tribunale, poteva assumere rilevanza ai fini della risoluzione della controversia nel senso auspicato dalla Calamassi, la comodità che l uso del ciclomotore veniva a determinare in ordine all acquisto della spesa domestica alla fine del lavoro. D interesse quanto rappresentato di recente da cassazione civ., sez. lav., 27 luglio 2006, n , "parttime: infortunio in itinere e mezzo di trasporto secondo cui Questa Corte ha affermato che in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'ìndennizzabilità dell'infortunio "in itinere", anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo a criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standars" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame come la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero(cfr. in tali sensi: Cass. 3 agosto 2001 n ); ed ha più volte ribadito, sempre in tema di infortuni "in itinere", che l'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada(cfr. al riguardo: Cass. 6 ottobre 2004 n ; Cass. 23 aprile 2004 n. 7717).Orbene, la sentenza impugnata in relazione alla specifica posizione della V. di lavoratrice in part time istituto questo volto di per sè a conciliare le esigenze lavorative con altre specifiche e peculiari esigenze(comprese quelle familiari) del lavoratore ha evidenziato come per la V. il mancato risparmio di tempo derivante da una soluzione diversa da quella dell'uso del proprio motociclo non fosse di entità tale da incidere in maniera rilevante sulle sue comuni esigenze di vita familiari sicchè non si configurava una "necessità" di detto uso capace di giustificare e legittimare le rivendicazioni avanzate in giudizio. Si rammenta anche Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n del 6 marzo 2003 secondo cui Nel caso di infortunio "in itinere" accaduto in occasione dell'utilizzo necessitato del mezzo privato, l'istituto assicuratore assume il rischio connesso

18 all'uso del mezzo di trasporto verso il luogo di lavoro fino al completamento del viaggio, anche quando il conducente del veicolo, abbandonato il sistema pubblico viario, abbia raggiunto l'area privata nella quale la prestazione lavorativa deve svolgersi, diversamente da quando il veicolo, prima di essere lasciato in parcheggio, venga utilizzato per scopi diversi e non collegati ad alcuna esigenza lavorativa, quale mezzo per un piu' comodo spostamento all'interno dell'area stessa. Cio' in quanto devesi ritenere incluso nella copertura assicurativa lo spostamento del veicolo stesso anche all'interno dell'area privata, solo al fine di reperire un luogo di parcheggio. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso, in dipendenza dell'operazione di discesa da una bicicletta, al lavoratore che la utilizzava per spostarsi piu' agevolmente all'interno dell'area del cantiere, dove prestava la propria attivita' lavorativa). Nello stesso senso Cassazione 13376/08 che ha ribadito che nel caso in cui il lavoratore non debba seguire un orario di lavoro prefissato l indennizzabilità dell infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;c) la necessità dell uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all orario di lavoro dell assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa è indennizzabile l infortunio in itinere derivato da eventi imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell assicurato; nel caso di specie lesioni subite nel corso di rapina del motoveicolo, subita da chi si reca al lavoro con detto mezzo a causa di sciopero di mezzi pubblici. Anche gli infortuni occorsi in itinere e determinati da fatti delittuosi di terzi, ivi comprese le rapine, devono essere indennizzati. Ma all indirizzo appena individuato e ribadito nel 2008 dalla Cassazione si affiancano indirizzi più restrittivi come quello evincibile da Cassazione 17 gennaio 2007 n. 995 ove si legge. Questa Corte ha affermato che in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini della indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e rispondente ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero (cfr. in tali sensi Cass /2001); ed ha più volte ribadito, sempre in tema di infortunio in itinere, che l'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo

19 strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada (cfr. al riguardo: Cass / /2004 ; 7717/2004). Orbene, questa Corte confermando la sentenza del giudice d'appello che aveva rigettato la richiesta di una lavoratrice a part time del riconoscimento dell'infortunio in itinere fondata su esigenze familiari ha statuito che allorquando il lavoratore utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che, senza rivestire carattere di necessità perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (cfr. in tali precisi termini, Cass /2006). L'indicato indirizzo giurisprudenziale nel parametrare il riconoscimento dell'infortunio sul criterio del bilanciamento degli interessi con una valutazione che, devoluta al giudice di merito, si presenta insuscettibile di ricorso in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua rispetta la ratio dell'art. 38 Cost. Ed invero, stante l'esigenza di conciliabilità del bilancio con i compiti di tutela sociale dello Stato, non può gravarsi la collettività di spese ricollegabili a cause comportamentali che, non improntate alla necessaria prudenza, non siano funzionalizzate a ridurre attraverso la percorrenza di itinerari più brevi e sicuri, la utilizzabilità di mezzi di trasporto di maggiore affidabilità e la praticabilità delle più opportune ed adeguate cautele i margini di rischio che il lavoratore incontra nel percorso (di andata e ritorno) dal luogo di abitazione a quello di lavoro.alla stregua delle argomentazioni sinora svolte non merita alcuna censura la sentenza impugnata per avere la stessa evidenziato come nel caso di specie in presenza di mezzi di trasporto pubblici utili il risparmio di quaranta minuti che il lavoratore conseguiva con l'uso del mezzo proprio configurasse, come si è detto, una "mera comodità personale, trattandosi di differenza di tempo di entità modesta e sicuramente tollerabile". Secondo Cassazione Sezione civile Sentenza n. 6211/2008 Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 C.P.C.: l'attore ha dimostrato il duplice nesso eziologico tra percorso seguito ed evento; la scelta del mezzo privato era affatto rischiosa e rispondeva ad esigenze meritevoli di tutela, quali il maggior tempo da trascorrere in famiglia; non è applicabile il Decreto Legislativo n. 38/2000, che ha modificato la normativa; lo standard comportamentale seguito non esponeva l'istituto a maggiori rischi, evitava il rischio ingorgo, il giudicante non ha chiarito i criteri in base ai quali ha ravvisato il tempo necessario a coprire il tragitto; non è stato tenuto conto che la fermata di una linea era distante dal luogo di lavoro, mentre altra linea era interessata da lavori. Il ricorso è infondato. In tema di infortunio in itinere, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività (Cass.

20 27/7/2006 n ). In tema di infortunio in itinere nel regime previgente alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 38/2000, si è ritenuto che ai fini della copertura assicurativa occorre una esigenza funzionale alla prestazione, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione. L'infortunio in tanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità: è stato così escluso l'indennizzo per una lavoratrice la quale aveva scelto l'uso del mezzo privato senza che ciò consentisse un significativo risparmio di tempo (Cass. 29/9/2005 n ). La scelta del mezzo privato è stata ritenuta giustificata in caso di esigenze di pronto rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una madre anziana (Cass. 4/4/2005 n. 6929), mentre non è indennizzabile l'infortunio occorso a seguito di una libera scelta del mezzo privato in presenza di soluzioni alternative (Cass. 6/10/2004 n ). Deriva dai precedenti sopra indicati che l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane condizionata alla necessità di tale uso, necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto. In ogni caso, trattasi di accertamento in fatto, che sfugge alla possibilità di riesame da parte della Corte di Cassazione ed è soggetto soltanto al controllo di congruità della motivazione. Nella specie, la motivazione addotta dalla Corte di Appello appare esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Occorre sottolineare che tutte le modalità di spostamento (a piedi, su mezzi pubblici, su mezzo privato necessitato, su percorsi misti per es.: evento accaduto a lavoratore durante il percorso a piedi per andare a prendere l automobile, necessaria per raggiungere il posto di lavoro: Cass. N. 3756/1997).) sono ricomprese nella tutela se il tragitto è collegato ad esigenze e finalità lavorative; pertanto, nei casi di percorsi a piedi o su mezzi pubblici o di percorsi misti, l infortunio in itinere è tutelato a condizione che siano accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. In questi casi, infatti, il rischio generico diventa rischio aggravato dal lavoro. Invece, il tragitto effettuato con l utilizzo di un mezzo privato è coperto assicurativamente solo se tale uso è necessitato; al riguardo, occorre evidenziare che, in assenza di una definizione normativa in ordine al concetto di necessità, si devono tenere in considerazione i criteri già in precedenza enucleati dalla giurisprudenza della S.C. secondo la quale la valutazione relativa alla necessità dell uso del mezzo privato va condotta con criteri di ragionevolezza tenendo presente la necessità di contemperare i doveri lavorativi con le esigenze umane e familiari del lavoratore.a titolo esemplificativo,secondo un criterio di ragionevolezza, l utilizzo del mezzo privato può considerarsi necessitato nelle seguenti situazioni: mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative; il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici che mancano oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro; i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe; i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all utilizzo del mezzo privato;

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