LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO

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1 LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO

2 EVOLUZIONE NORMATIVA DIRETTIVA 85/374/CEE: ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi attuazione pedissequa in Italia con il D.P.R. 224/1988

3 art. 3 del D.P.R.: produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore. SI CONSIDERA PRODUTTORE ANCHE CHI SI PRESENTI COME TALE APPONENDO IL PROPRIO NOME, MARCHIO O ALTRO SEGNO DISTINTIVO SUL PRODOTTO O SULLA SUA CONFEZIONE. È sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione

4 DIRETTIVA 92/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti attuazione in Italia con D. LGS. 115/1995

5 ART. 2 D.LGS. 115/1995: produttore è: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' europea e QUALSIASI ALTRA PERSONA INDIVIDUABILE COME TALE mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza,l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto'

6 MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA DISCIPLINA DEI PRODOTTI DIFETTOSI: la direttiva del 1985 è stata sostituita dalla direttiva 99/34/CE attuazione in Italia con il D. lgs. 25/2001; MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI: la direttiva del 1992 è stata sostituita dalla direttiva 2001/95/CE attuazione in Italia con il D. lgs. 172/2004.

7 DISCIPLINA PRODOTTI DIFETTOSI DISCIPLINA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI PRIMA: direttiva 85/374/CEE; D.P.R. 224/1988; DOPO: direttiva 99/34/CE; d. lgs. 25/2001 PRIMA direttiva 92/95/CEE; d. lgs. 115/1995 DOPO: direttiva 2001/95/CE; d. lgs. 172/2004 OGGI: parte IV, titolo II, Cod. Cons. Responsabilità per danno da prodotti difettosi OGGI: part IV, titolo I, Cod. Cons. Sicurezza dei prodotti

8 ARTICOLATO NORMATIVO i soggetti responsabili ART. 115, CO. 2 BIS, COD. CONS. produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l agricoltore, l allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

9 ART. 116, CO. 1, COD. CONS. quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell esercizio di un attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l identità o il domicilio o del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

10 PROBLEMATICA INTERPRETATIVA nozione di produttore la versione originaria dell art. 115 Cod. Cons. non conteneva una nozione di produttore è intervenuta una novella legislativa (d. lgs. 221/2007) che ha inserito nell articolo il co. 2 bis l attuale definizione NON coincide con la nozione europea di produttore (direttiva 1985), è più limitata la Giurisprudenza utilizza ancora l art. 3 D.P.R. 224/1988 in combinato disposto con l art. 3. co. 1 lett. d) Cod. Cons. produttore è il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l importatore, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

11 PROBLEMATICA INTERPETATIVA il ruolo del fornitore la responsabilità del fornitore è limitata all ipotesi in cui questi, su richiesta scritta da parte del danneggiato, non fornisca entro 3 mesi le generalità del produttore della merce difettosa. La giurisprudenza ritiene indispensabile che la richiesta del danneggiato sia specifica, ossia contenga esattamente la descrizione e l indicazione del prodotto che ha cagionato il danno.

12 ARTICOLATO NORMATIVO oggetto della tutela ART. 115 CO. 1-2, COD. CONS. prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si considera prodotto anche l elettricità.

13 ART. 117, COD. CONS. UN PRODOTTO È DIFETTOSO QUANDO NON OFFRE LA SICUREZZA CHE CI SI PUÒ LEGITTIMAMENTE ATTENDERE TENUTO CONTO DI TUTTE LE CIRCOSTANZE (difetto di progettazione), tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite (difetto di informazione) b) l uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione (difetto da sviluppo). UN PRODOTTO È DIFETTOSO SE NON OFFRE LA SICUREZZA OFFERTA NORMALMENTE DAGLI ALTRI ESEMPLARI DELLA MEDESIMA SERIE (difetto di fabbricazione)

14 ARTICOLATO NORMATIVO presupposto della responsabilità ART. 119 COD. CONS. PER IL PRODUTTORE OCCORRE LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO: il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all acquirente, all utilizzatore o ad un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. ART. 116 COD. CONS. PER IL FORNITORE OCCORRE LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO NELL ESERCIZIO DI UN ATTIVITÀ COMMERCIALE.

15 ARTICOLATO NORMATIVO natura della responsabilità : oggettiva.. ART. 114 COD. CONS. il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto ART. 120, CO. 1, COD. CONS. il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno.

16 ... forse NO ART. 118 COD. CONS. la responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell esercizio di un attività professionale d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di considerarlo difettoso f) se il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima.

17 ART. 120, CO. 2, COD. CONS. il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell art Ai fini dell esclusione da responsabilità prevista dall art. 118, co. 1, lett. b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

18 PROBLEMATICA INTERPRETATIVA natura della responsabilità PRIMA TESI: responsabilità oggettiva. La responsabilità imposta al produttore in attuazione della direttiva prescinde dalla prova della sua colpa. E dunque una responsabilità oggettiva collegata al fatto d aver il produttore messo in circolazione un prodotto difettoso (Galgano, 1999)

19 SECONDA TESI: responsabilità mista. La responsabilità del produttore per difetto di progettazione ha natura aggravata, poiché la sua colpa è presunta, ma questi può fornire la prova liberatoria consistente nel rischio di sviluppo (valutazione in termini di diligenza professionale). A fronte di un difetto di fabbricazione, il produttore risponde in modo oggettivo (Bianca).

20 ARTICOLATO NORMATIVO il danno risarcibile ART. 123 COD. CONS. è risarcibile a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente adeguato all uso o al consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato, nella misura in cui ecceda la somma di euro 387.

21 ART. 122 COD. CONS. nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell art cc. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

22 ART. 125 CO. 1 COD. CONS. il diritto di risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell identità del responsabile ART. 126 CO. 1 COD. CONS. il diritto di risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l importatore ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

23 ARTICOLATO NORMATIVO pluralità di responsabili ART. 121 COD. CONS. se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dall entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

24 ARTICOLATO NORMATIVO clausola di salvezza ART. 127 COD. CONS. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO NON ESCLUDONO NÉ LIMITANO I DIRITTI ATTRIBUITI AL DANNEGGIATO DA ALTRE LEGGI.

25 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE vicenda Saiwa - Cass. Civ. 1270/1964 Il dettagliante, il quale rivende generi alimentari contenuti in involucri sigillati così come li riceve dalla ditta fabbricante, non è responsabile dei danni causati dall ingestione di detti prodotti risultati avariati, qualora si accerti che non ricorre alcuna sua colpa Costituisce apprezzamento di fatto, non sottoposto a controllo di legittimità della Cassazione, il ricollegamento, attraverso un processo logico presuntivo del verificarsi dei danni sofferti dall acquirente di generi alimentari avariati alla condotta colposa della ditta fabbricante

26 Vicenda della Coca-Cola Cass. Civ. 5795/1980 Il principio della prova della colpa non comporta necessariamente che il giudice debba acquisire la sua dimostrazione esclusivamente dal materiale probatorio offerto dal danneggiato, ben potendo la prova essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva e ben potendosi, a tal riguardo, assumersi un fatto a fonte di presunzioni in base all id quod plerumque accidit, tenuto conto che non è sempre agevole l acquisizione di una prova diretta.

27 tuttavia.. Trib. Roma, 27 aprile 1988 Non è sufficiente per dimostrare la responsabilità del produttore di termometri il solo fatto dell evento dannoso conseguito alla rottura di un termometro, quando non sia stato provato il nesso causale tra un eventuale vizio del prodotto e il danno verificatosi. La mancanza di doverose cautele da parte dell utente vale ad escludere in radice la responsabilità del produttore.

28 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE pluralità di responsabili IN PASSATO: i danneggiati rivolgevano la pretesa risarcitoria in giudizio verso il fabbricante del prodotto finale, facilmente individuabile. Questi chiamava in causa il fabbricante da cui aveva acquistato la parte risultata difettosa del prodotto finale ex art (garanzia per vizi), al fine di essere tenuto indenne. Limite del meccanismo: prescrizione della garanzia (1 anno ex art cc)

29 CASS. CIV. 1696/1980: La circostanza che i soggetti corresponsabili del fatto illecito siano stati, a due a due, legati da un rapporto contrattuale non rileva per sé stessa, ma serve soltanto a disegnare lo sfondo concreto della vicenda e a spiegare la ragione del ritenuto concorso di responsabilità, che ha il suo presupposto essenziale nel contributo che ciascuno dei soggetti ha recato alla fabbricazione del prodotto difettoso: in altri termini, I RAPPORTI CHE VENGONO IN RILIEVO NELLA PRESENTE CONTROVERSIA NON SONO AFFATTO QUELLI GENERATI DALLE VENDITE, sibbene quelli che l ordinamento positivo disciplina con la norma dell art cc.

30 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE applicazioni della disciplina speciale TRIB. ROMA 4 DICEMBRE 2003: con riferimento alla responsabilità da prodotto difettoso della Società Aprilia. Ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 224/1988, una volta fornita la prova da parte del consumatore del difettoso funzionamento del prodotto acquistato, è onere del produttore o del fornitore dimostrare che il difetto non esisteva al momento in cui il bene venne posto in circolazione o, per lo stato delle conoscenze tecnicoscientifiche, lo stesso non era riconoscibile. Nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità del produttore/fornitore, deve essere riconosciuto al consumatore, ove vi sia stata lesione dei diritti della persona, il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.

31 eppure la Cassazione è cauta.. CASS. CIV. 6007/2007: Chi, avendo riportato lesioni a seguito di una reazione allergica alla tintura per capelli applicatagli, invochi il regime della responsabilità per danni da prodotto difettoso, è tenuto a provare il difetto del cosmetico, la cui sussistenza, per un verso non può desumersi dalla semplice attitudine del medesimo a provocare il danno, in quanto postula l accertamento di condizioni di sicurezza al di sotto degli standard esigibili, e, per altro verso, va comunque esclusa al cospetto di condizioni anormali di impiego.

32 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE gli oneri probatori TRIBUNALE DI AREZZO 1 OTTOBRE 2010 Sotto il profilo dell'onere probatorio, l'art. 120 del d.lgs n. 206/2005 impone che il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno". Orbene, con riferimento alla prova che incombe sul danneggiato, l'analisi del repertorio giurisprudenziale evidenzia che, proprio in tema di danni causati dalla circolazione di veicoli guasti, i giudici di merito hanno sovente stabilito che è sufficiente la dimostrazione, da parte del consumatore, del difetto e di un probabile nesso di causalità tra difetto ed evento, essendo l'incertezza su tale ultimo elemento da valutarsi a danno del produttore. Pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità del produttore, è stata ritenuta sufficiente la dimostrazione di una prova raggiunta non in termini di certezza, ma di elevata probabilità, sulla scorta non soltanto di elementi oggettivi riscontrati, ma anche di circostanze collaterali, utili, induttivamente, alla riconducibilità in capo al produttore della relativa responsabilità. Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di evidenziare come, in materia di ripartizione dei carichi probatori nella responsabilità da prodotto difettoso, la corretta interpretazione delle norme ora trasfuse nel codice del consumo - D.Lgs. n. 206/ agli artt. 120 (commi 1 e 2) e 118, comma 1, lett. b) esclude che il danneggiato debba provare la sussistenza del difetto del prodotto fin dal momento della messa in circolazione dello stesso e richiede, invece, che questi dimostri che l'uso del bene, avendo determinato risultati anomali rispetto alle legittime aspettative oltre che dannosi, evidenzi la sussistenza di un difetto.

33 Pertanto, la linea di confine tra i fatti che devono essere provati dal consumatore e quelli che deve dimostrare il produttore sembra essere tracciata sulla base dei c.d. settori di rischio, ovvero tenendo conto dei rispettivi ambiti di influenza e di controllo, in modo da evitare che su una parte gravi l'onere di provare un fatto che riguarda la sfera dell'altra. IL CRITERIO UTILIZZATO NELLA RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO SEMBRA ESSERE, DUNQUE, QUELLO DELLA VICINANZA DELLA PROVA. Il danneggiato, infatti, deve semplicemente provare i fatti che attengono alla sua sfera di controllo e cioè, in base al citato art. 120, il danno, il difetto e la connessione causale tra il difetto ed il danno. Il produttore deve, invece, provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 118 del codice del consumo. La normativa introduce, quindi, un'inversione dell'onere della prova e, per quanto concerne la valutazione delle prove, attribuisce rilievo al concetto di probabilità e a quello di verosimiglianza. L'analiticità della disciplina relativa alla prova liberatoria rende, così, secondario il problema della natura della responsabilità del produttore, essendo evidente che al consumatore è addossata la prova del danno, del difetto e del nesso di causalità tra il difetto ed il danno, non dovendo, invece, dimostrare l'addebitabilità dell'incidente a colpa specifica del produttore e che a quest'ultimo è consentito di liberarsi da tale presunzione deducendo una delle prove liberatorie stabilite dal citato art. 118.

34 TRIBUNALE DI TERAMO 19 FEBBRAIO 2015 Ricostruiti brevemente i termini della vicenda, in punto di diritto di diritto va sottolineato che la controversia in esame riguarda la responsabilità del produttore per prodotto difettoso, materia disciplinata dal Decreto Legislativo n 206 del 2005 (Codice del Consumo) che ha sostituito il D.P.R. n 224 del 1988 (attuazione della direttiva CEE n. 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) La responsabilità accolta mediante l'attuazione di tale direttiva è di tipo oggettivo basata, cioè, su un criterio di imputazione diverso dalla colpa e richiede la presenza di un difetto nel prodotto - definito, all' art. 6, come la mancanza di sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere -difetto che diventa un prerequisito della responsabilità; quest'ultima, inoltre, non presenta il carattere dell'assolutezza in quanto viene consentita al produttore la possibilità di escluderla quando, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione del prodotto; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato; c) il momento della messa in circolazione del prodotto (art. 6.1), riesca a dimostrare la sicurezza del prodotto.

35 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE il concorso dei rimedi TRIBUNALE DI NAPOLI 21 MARZO 2006 Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, basato sul precipuo dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, va desunto che l'attore abbia voluto agire percorrendo un duplice binario avvalendosi, da un lato, della disciplina di diritto contrattuale relativa agli artt 1490 c.c. e seg. del codice civile in tema di vizi della cosa venduta evocando in giudizio la società concessionaria con la quale aveva stipulato il contratto di compravendita dell'autoveicolo in questione, e, dall'altro, agendo in via extracontrattuale nei confronti del soggetto responsabile delle importazioni sul territorio italiano dell'autovettura oggetto del rapporto controverso. A questo punto, appare opportuno chiarire in che termini tali azioni combinate possano convivere, nonché i profili concernenti la portata e l'ambito applicativo delle fonti normative sopra richiamate.

36 Sulle voci di danno risarcibile è opportuno soffermarsi in relazione al caso di specie, in quanto, la disciplina comunitaria non ha voluto coprire tutte le ipotesi di danno provocate dal prodotto difettoso. Infatti, è l'art. 11 del D.P.R che sul punto chiarisce che la responsabilità oggettiva del fabbricante riguarda la morte o le lesioni alle persone causate da un prodotto non sicuro e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché si tratti di cose normalmente destinate al consumo privato ed in tale veste usate dal danneggiato. Le limitazioni inerenti le ipotesi risarcitorie individuate dalla normativa richiamata rendono la stessa solo in parte applicabile alla fattispecie per cui è causa. Infatti, il bene andato distrutto dopo il sinistro del quale l'attore vuole essere risarcito, è il medesimo bene ritenuto difettoso, per cui l'operatività della disciplina comunitaria potrà essere al più considerata ai fini della liquidazione dei danni alla persona, accertati nel corso del giudizio all'esito dell'istruttoria volta a provare la connessione eziologica tra difetto e danno. Di qui la considerazione che, in tutti i casi in cui non potrà essere direttamente applicata la normativa di derivazione comunitaria, potrà essere giustificatamente invocato il diritto comune, sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale. D'altronde tale soluzione sposa la ratio legis della disciplina comunitaria che, lungi dal volersi sostituire al diritto comune, crea uno strumento di tutela rafforzata per il consumatore che deve avere, case by case, la possibilità di scegliere tra i rimedi contrattuali e non a lui offerti anche dal diritto nazionale. APPARE SUL PUNTO ORMAI PACIFICO L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE VOLTO A GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DEL CONCORSO DI AZIONI CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI IN PRESENZA DI UNA SOLA CONDOTTA CHE RISULTI AL CONTEMPO IN VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE E LEDA UN DIRITTO ULTERIORE DEL DANNEGGIATO.

37 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE i limiti del risarcimento TRIBUNALE DI FIRENZE 26 MARZO 2014 L'art. 11 del DPR 224/1988 (ora art. 123 dec. leg.vo 205/2006) prevede che il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno cagionato da morte o lesioni personali o a quello derivante dalla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, PURCHÉ DI TIPO NORMALMENTE DESTINATO ALL'USO O CONSUMO PRIVATO E COSÌ PRINCIPALMENTE UTILIZZATO DAL DANNEGGIATO. Dal chiaro tenore letterale della norma è possibile enucleare due criteri che concorrono a delimitare l'ambito della risarcibilità per prodotto difettoso: il primo di natura oggettiva (la cosa di cui si chiede il risarcimento, diversa dal prodotto difettoso, deve essere adibita ad uso o consumo privato e non professionale) e il secondo di carattere soggettivo (in caso di uso bivalente della cosa, deve essere prevalente l'uso privato del danneggiato). Ciò premesso in punto di diritto, è pacifico che il dante causa della Zurich, To. snc, trasportava i due camper, di proprietà di terzi, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di vettore e non per uso personale.

38 RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE il difetto di informazione TRIBUNALE DI NAPOLI 4 NOVEMBRE 2010 Ciò che assume rilevanza ai fini della decisione è verificare se le indicazioni sulla pericolosità del prodotto, laddove utilizzato per disgorgare tubature come quelle della lavatrice, siano presenti sul prodotto in questione. Il prodotto in questione sull'etichetta in realtà non reca l'indicazione del fatto che esso non vada utilizzato nelle tubature delle lavatrici: anzi l'etichetta reca la seguente dicitura " Grazie alla sua particolare formulazione è efficace per liberare tutte le tubature otturate da depositi organici ed inerti (residui di grasso e sapone) e da incrostazioni calcaree, di capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, etc. ". Il prodotto in questione quindi può essere considerato un prodotto difettoso ai sensi dell'art. 5 del D. P. R. 224/88 (in vigore al momento del fatto, ora riprodotto nell'art. 117 del codice del consumo) ai sensi del quale "Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;...".

39 La responsabilità della Cleary Italia s. r. l peraltro può essere affermata anche ai sensi dell'art del c. c. dal momento che IL PRODOTTO IN QUESTIONE PUÒ ESSERE CONSIDERATO INTRINSECAMENTE PERICOLOSO, e l'attività di produzione dello stesso, quale attività pericolosa ai sensi di tale articolo del codice civile. La società produttrice non ha dato la prova liberatoria prevista dall'art e cioè quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e pertanto va affermata anche ai sensi di tale norma la sua responsabilità. Va infine ricordato a tal proposito che lo stesso D. P. R. 224/1988 all'art. 15 (ora codice del consumo, art. 127) afferma che "Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attributi al danneggiato da altre leggi. ", altre leggi tra le quali può appunto includersi anche la citata norma codicistica.

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