******* 1 Art. 29, comma 4, dello Statuto del CONI.
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- Fabiano Gentili
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1 CONVEGNO 18 giugno SICUREZZA SUL LAVORO: la situazione delle ATTIVITÀ SPORTIVE a 5 anni dall entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. La violazione della normativa di sicurezza. Le responsabilità civili e penali del dirigente sportivo. (avv. Stefano Comellini) ******* Gli enti sportivi. Le società e le associazioni sportive, sia che svolgano l attività in ambito professionistico che in quello dilettantistico, sono soggetti dell ordinamento sportivo, base della struttura e dell organizzazione piramidale che fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Come tali, essi enti sono tenuti ad esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché a salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport 1. In questi obblighi si ricomprende certamente l obbligo di prestare attenzione alle cautele antinfortunistiche per gli atleti, tecnici, dirigenti, nonché per i terzi. Le attività sportive si distinguono in professionistiche e dilettantistiche. Attività sportive professionistiche. I criteri per qualificare l attività sportiva in termini di professionismo sono rinvenibili nelle disposizioni contenute nella legge 23 marzo 1981 n. 91 ( Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti ). In particolare, per l art. 2 della citata legge, sono da considerarsi professionistiche quelle attività sportive svolte da atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici a titolo oneroso con carattere di continuità nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali. Nel nostro Ordinamento, l attività professionistica deve essere esercitata, esclusivamente, nell ambito di società per azioni o di società a responsabilità limitata (art.10, comma 1, l. 23 marzo 1981 n. 91). La disciplina di tali enti è quasi integralmente riconducibile a quella delle società di capitali regolate nel libro quinto del Codice Civile, salva la necessità di: - ottenere, nel procedimento di costituzione, l affiliazione presso la Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI; - prevedere nell atto costitutivo che la società svolga solo attività sportiva ed attività connesse e strumentali; - stabilire che una quota di utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Inoltre, in deroga all art c.c., è sempre obbligatoria, indipendentemente dallo schema sociale scelto, la nomina del collegio sindacale per il controllo legale dei conti. Attività sportive dilettantistiche. Il Legislatore non ha definito in positivo l attività dilettantistica (o comunque non professionistica); deve dunque essere considerata tale quell attività sportiva che non rientra nell ambito di applicazione della legge n. 91/1981. In ogni caso, in via generale, per attività sportiva dilettantistica si intende quell attività consistente nello svolgimento di pratiche sportive animate da finalità non lucrative, ma ideali. 1 Art. 29, comma 4, dello Statuto del CONI. 1
2 La materia sportiva dilettantistica è stata disciplinata sotto il profilo giuridico per la prima volta dall art. 90, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall art. 4, comma 6-bis, del D.L. 72/2004 (convertito dalla legge 128/2004). In particolare, l'esercizio, in forma collettiva, di tale tipo di attività, come indicato al comma 17 della citata disposizione, può essere svolto - in forma di associazione sportiva non riconosciuta, regolata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; - in forma di associazione sportiva riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al D.P.R , n. 361 e degli artt. 14 e seguenti del codice civile; - in forma di società sportiva di capitali (società per azioni o a responsabilità limitata) o società cooperativa senza scopo di lucro (inteso in senso soggettivo). Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute e non riconosciute. Le associazioni sportive dilettantistiche, così come previsto nel nostro sistema civilistico, possono essere associazioni riconosciute o associazioni non riconosciute. La differenza si basa sul fatto che le prime hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in base alle regole contenute nel D.P.R n. 361, mentre le seconde sono quelle che non lo hanno chiesto o che, pur avendolo chiesto, non lo hanno (ancora) ottenuto. A seguito del riconoscimento, l associazione consegue un autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire una netta separazione tra il patrimonio dell ente e quello degli associati, così che per le obbligazioni assunte risponde solo l associazione stessa con il proprio patrimonio. I creditori di un associazione non riconosciuta, invece, potranno pretendere il credito agendo nei confronti del fondo (qualora vi sia) dell associazione o da chi ha contratto l obbligazione in nome e per conto dell associazione. In particolare, l'art. 38 del codice civile prevede che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. In primis, chi agisce in nome e per conto dell associazione, è il consiglio direttivo (presidente e consiglieri) che provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell associazione. Lo statuto attribuisce, di consueto, al consiglio i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon funzionamento del sodalizio, esclusi quelli che la legge o lo statuto attribuiscono all assemblea dei soci. Tuttavia, la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non é collegata, necessariamente, alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Il dare atto del proprio dissenso formale, nel verbale del consiglio direttivo che include la delibera con la quale la società ha assunto la specifica obbligazione, è sufficiente a esimere il componente dalla conseguente responsabilità patrimoniale, sempre che non abbia poi egli, in qualche modo, partecipato, di fatto, all'assunzione dell obbligazione. Nel settore dello sport dilettantistico, le associazioni non riconosciute costituiscono, soprattutto per gli oneri e la complessità dell iter di riconoscimento e le più semplici procedure di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, la figura giuridicamente più rilevante. A differenza delle associazioni riconosciute poi, oltre ad essere garantito l anonimato per gli iscritti, non sono richiesti obblighi di pubblicità, né sono previsti controlli da parte dell autorità amministrativa. Società sportive dilettantistiche. Al fine di incentivare lo sviluppo e la promozione dell attività sportiva dilettantistica, il legislatore ha ampliato la serie di soggetti destinatari del particolare regime di favore previsto per gli enti sportivi dalla L. 16 dicembre 1991 n
3 Il comma 17 dell art. 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 128/2004, prevede infatti che le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere, oltre alla forma di associazione sportiva, riconosciuta o meno, anche quella alternativa di società sportiva dilettantistica di capitali o cooperativa secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro ; è, invece, preclusa per gli enti che intendano ottenere la qualifica di società sportiva dilettantistica la possibilità di adottare la forma della società di persone. Le società dilettantistiche sportive sono società di diritto speciale; l art. 90 della l. 289/2002, che le ha istituite, è infatti una disposizione di carattere eccezionale rispetto alla fattispecie tipica che non ammette la costituzione di società di capitali dichiaratamente senza scopo di lucro al di fuori di casi previsti per legge. La struttura di società di capitali consente l autonomia patrimoniale perfetta degli amministratori rispetto alle obbligazioni assunte dall ente. Responsabilità degli amministratori verso l ente. Ai sensi dell art. 18 cod. civ., gli amministratori sono responsabili verso l ente secondo le norme proprie del mandato. Non si tratta di un rinvio generale all intera disciplina sul mandato, ma di un rinvio limitato all art cod. civ., che impone al mandatario di eseguire il mandato con la diligenza propria del buon padre di famiglia. In merito a tale criterio di responsabilità è opportuno osservare che: la diligenza del buon padre di famiglia coincide con il grado di diligenza richiesto in linea generale dall art c.c. a qualsiasi debitore nell adempimento delle proprie obbligazioni; il buon padre di famiglia è una nozione di derivazione romanistica, che non ha più nulla a che vedere con l attuale nucleo familiare. Di conseguenza, il concetto del buon padre di famiglia riferito agli amministratori significa che per commisurare la diligenza loro richiesta deve aversi riguardo ad un modello tipico ed astratto di buon amministratore. Occorre, in altri termini, far riferimento a un soggetto che gestisce l associazione al fine di realizzare l interesse di gruppo e di garantire un reddito soddisfacente all ente stesso. In pratica, gli amministratori di associazioni o di società sportive dilettantistiche devono adempiere l incarico assegnato secondo la diligenza media richiesta dalla natura dell attività svolta (art co. 2 c.c.) e quindi anche con l appropriata perizia. La responsabilità degli amministratori verso l ente configura un ipotesi di responsabilità di natura: contrattuale; solidale. Responsabilità contrattuale. La responsabilità degli amministratori di associazioni sportive dilettantistiche è riconducibile allo schema dell art c.c., in base al quale gli stessi sono responsabili dei danni derivanti dall inosservanza dolosa o colposa degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di statuto. In base all art co. 1 c.c., la responsabilità per fatto colposo è valutata con minor rigore se l incarico ad amministrare è svolto gratuitamente. Responsabilità solidale. L ente può richiedere il risarcimento per l intero ammontare dei danni subiti ad uno qualsiasi degli amministratori inadempienti. Quest ultimo, dopo aver pagato, potrà poi esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili per ottenere il pagamento delle parti di loro competenza, che si presumono uguali ex art co. 2 c.c.. Esonero da responsabilità. Nell ambito di un consiglio direttivo o consiglio di amministrazione, è esente da responsabilità l amministratore che, non essendo informato dell atto che gli altri componenti stavano per adottare, non ha partecipato all assunzione del predetto atto dannoso. Se l amministratore era a conoscenza 3
4 dell atto che gli altri componenti intendevano porre in essere, la sua mancata partecipazione all assunzione dell atto in esame non è di per sé sufficiente ad esimere l amministratore da responsabilità. Costui sarà, infatti, tenuto a far risultare il proprio dissenso (art. 18 c.c.). Azione di responsabilità. Ai sensi dell art. 22 c.c., l azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori. È stata dichiarata ammissibile anche l azione individuale di responsabilità promossa dal singolo associato per fatti commessi dagli amministratori. Responsabilità degli amministratori verso i creditori. Parte della dottrina ritiene, inoltre, responsabili gli amministratori dei danni causati ai creditori sociali per l inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell integrità del patrimonio sociale. Si tratta, dunque, di un ipotesi di responsabilità analoga a quella prevista dall art c.c. (in tema di responsabilità verso i creditori sociali di amministratori di spa) che, tuttavia, in difetto di un riferimento normativo espresso, la dottrina ritiene più corretto fondare sull art c.c.. La responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha importanti riflessi non solo sugli enti commerciali per i quali ha già avuto molteplici applicazioni pratiche ma anche sulla gestione di un associazione sportiva. Il provvedimento contempla, sia pure con alcuni limiti di cui si dirà, la responsabilità amministrativa dell associazione, con o senza personalità giuridica, per il reato commesso dal suo dipendente o da chi rivesta in essa una posizione di vertice ( apicale ). La natura della responsabilità. Il legislatore ha adottato la nozione formale di sanzione amministrativa pur avendo predisposto, in realtà, strumenti repressivi che, sia per il contenuto, sia per le modalità di applicazione, hanno caratteristica di vere e proprie sanzioni penali. Peraltro, una responsabilità di tal fatta in capo alla persona giuridica sarebbe inammissibile, posto che è tradizionale e fondamentale principio del nostro Ordinamento penale quello secondo il quale societas delinquere non potest, tradotto in una norma costituzionale, l art. 27 co. 1, secondo cui la responsabilità penale è personale. Di qui un tentativo legislativo di compromesso tra manifeste esigenze repressive e il suddetto inderogabile canone costituzionale. Rileva, comunque, il novus di una responsabilità dell ente, sia pure nei limiti indicati, per il reato commesso da un soggetto ad esso ente variamente legato. Si è trattato di una scelta legislativa forte che, pur consapevole delle ricadute che tali sanzioni comportano sul piano economico, privilegia una più accentuata tutela del regolare contesto d impresa o più semplicemente associativo. La ratio giustificativa si ritrova, a tutta evidenza, in una considerazione di giustizia sostanziale: la commissione dei reati contemplati arricchisce la sfera giuridica degli enti nel cui interesse o nel cui vantaggio siano stati commessi, sicché risponde ad un esigenza, proprio di equità, l operazione di ripristino realizzabile con l applicazione di una parallela responsabilità amministrativa. Nell ambito dei reati colposi in tema di infortunistica sul lavoro, la giurisprudenza ha individuato l interesse e il vantaggio dell ente nel risparmio patrimoniale che deriva dalla carenza delle necessarie spese di investimento, adeguamento, mantenimento della sicurezza. Inoltre, non vi è dubbio che, sotto il profilo procedurale, l affidamento al giudice penale che decide del reato presupposto anche della competenza in ordine alla responsabilità dell ente, costituisca utile semplificazione del giudizio. 4
5 Da ultimo, l applicazione delle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili, consente un apparato di garanzie che passano anche dalla necessità di assicurare l effettiva partecipazione e difesa degli enti coinvolti, nel rispetto del pieno diritto di difesa. I reati presupposto. Con una serie di successive disposizioni, il quadro delle fattispecie di reato dalle quali può conseguire la responsabilità amministrativa dell ente è stato ampliato fino a ricomprendere, con l art. 25-septies, quali reati presupposto l omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Non vi è dubbio che all interno di una società od associazione sportiva possano integrarsi, ad opera di uno o più dei suoi rappresentanti, condotte illecite riconducibili ad uno degli illeciti oggi contemplati nella lunga sequenza dei reati presupposto. In particolare, la violazione delle norme in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro possono comportare la morte o eventi lesivi (artt. 589, 590 c.p.) all interno del sodalizio sportivo con le ricadute cautelari e sanzionatorie del DLgs. 231/2001. Esclusione della responsabilità. Per escludere la sua specifica responsabilità, l ente dovrà predisporre regole interne di comportamento, vale a dire modelli organizzativi che, più o meno complessi a seconda delle dimensioni dell ente, siano idonei ad evitare la commissione degli illeciti di cui sopra e sulla cui adozione ed efficace attuazione potrà vigilare lo stesso consiglio direttivo dell ente. Si tratta di protocolli interni, che dovranno prescrivere un adeguata organizzazione interna dotata di efficacia preventiva rispetto alla commissione di specifici reati. I modelli organizzativi non sono obbligatori ma già si sono affacciati nel mondo sportivo. Il Collegio Arbitrale del CONI che ebbe a definire i procedimenti relativi alle principali società di calcio professionistiche coinvolte nella vicenda cd. Calciopoli fece risaltare, nel testo dei lodi definitivi, che la mancanza di un modello organizzativo costituisce terreno fertile per la commissione delle fattispecie che determinarono i procedimenti sportivi (Milan, Fiorentina, Lazio), mentre l intervenuta modifica societaria sul punto doveva comportare una riduzione della sanzione (Juventus). Pertanto, pur con le debite proporzioni, è consigliabile che anche le associazioni sportive dilettantistiche adottino specifici modelli organizzativi e di gestione. Si tratterà di documenti semplici, in nessun modo comparabili con quelli assai articolati predisposti dalle società commerciali. Tuttavia essi possono consentire di escludere la responsabilità dell ente a fronte di quei reati in cui come si è visto può incorrere anche l ente sportivo di contenute dimensioni. Sul punto rilevante è l art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (testo unico della sicurezza) con il quale sono stati introdotti specifici e complessi modelli, idonei ad evitare i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime per violazione della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Le sanzioni pecuniarie ed interdittive All ente di cui si accerti la responsabilità deriva: una sanzione pecuniaria, compresa tra un minimo di euro e un massimo di euro. Essa viene applicata per quote, il cui importo va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Sono contemplati (art. 12) casi di riduzione della sanzione pecuniaria in considerazione del vantaggio nullo o minimo per l ente, della tenuità del fatto, del risarcimento del danno, della predisposizione di modelli per reati analoghi a quello intervenuto nel caso di specie; sanzioni interdittive, che si aggiungono alla sanzione pecuniaria nei casi più gravi ed in relazione ai soli reati per le quali sono espressamente previste 2. Hanno durata non inferiore a tre 2 Si tratta (art. 9 co. 2 del D.Lgs. 231/2001) dell interdizione, temporanea o definitiva, dall esercizio dell attività; della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; del divieto, anche limitato a determinati tipi di atto, di contrattare 5
6 mesi e non superiore a due anni, si riferiscono alla specifica attività sulla quale si riflette la violazione dell ente e conseguono alla percezione di un profitto di rilevante entità, o ad una grave colpa organizzativa, ovvero ancora ad una sorta di recidiva, vale a dire l avere l ente ripetuto nel tempo l illecito. La responsabilità penale. Dalla violazione della normativa di sicurezza sul lavoro possono derivare eventi lesivi che costituiscono causa di responsabilità (anche) penale per i reati previsti dagli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) ovvero dal D.Lgs 81/2008. Per principio costituzionale, di cui già si è fatto cenno, la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.). I reati si classificano in delitti (ad es., omicidio e lesioni colpose) puniti con pene più severe (ergastolo, reclusione, multa), e in contravvenzioni (ad es., art. 55 D.Lgs. 81/2008) puniti più lievi (arresto e ammenda). Si parla di reato doloso o secondo l intenzione (art. 43, comma 1, c.p.) quando l evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l esistenza del delitto, è preveduto dall agente e da questi consapevolmente voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Nel caso di specie, rileva il reato colposo o contro l intenzione (art. 43, comma 3, c.p.) che si ha quando l agente non vuole cagionare l evento lesivo, e tuttavia questo si verifica come risultato della propria condotta, per negligenza, imprudenza o imperizia ( colpa generica ), o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline ( colpa specifica ). A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto). Per quest ultima ipotesi, va detto che l Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire secondo determinate prescrizioni. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell art. 40 c.p. non impedire un evento, che si aveva l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il soggetto attivo del reato, quindi, commette reato per omissione quando si trova in una specifica situazione (stabilita espressamente dall Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, deriva la lesione di un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l applicazione di una sanzione penale. I reati di omissione, a loro volta, si distinguono in propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l obbligo di impedire. Non vi è dubbio che in capo ai componenti del consiglio direttivo dell associazione sportiva e del consiglio di amministrazione della società di capitali sportiva gravino, ricorrendone le condizioni di fatto e di diritto, gli obblighi normativi di sicurezza la cui violazione può essere causalmente connessa all evento infortunistico. In particolare, i dirigenti che abbiano posto in essere le condotte illecite commissive e/o omissive da cui sono derivate le fattispecie di reato saranno penalmente responsabili. Saranno esentati i componenti del consiglio che abbiano espresso formalmente il proprio dissenso sulle opzioni causalmente legate all infortunio. In primis è utile rammentare che in relazione a quanto previsto ex art. 589 c.p., è richiesta l osservanza di tutte le norme dalla cui violazione può derivare un evento lesivo. Inoltre, in tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione con la pubblica amministrazione, fatta salva la prestazione di un pubblico servizio; dell esclusione, anche temporanea, da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto, anche temporaneo, di pubblicizzare beni o servizi. 6
7 di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell aerea di competenza dell associazione o società sportiva. E ancora, se più sono i titolari della posizione di garanzia (più componenti del consiglio direttivo ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia. La delega di funzioni. La delega di funzioni è una ripartizione organizzativa ampiamente utilizzata all interno di strutture complesse e consiste nell incarico che un soggetto qualificato conferisce ad altri per lo svolgimento di determinate attività, così integrandosi un trasferimento degli obblighi di garanzia dal precedente titolare ad un nuovo soggetto a tal fine incaricato. L istituto trae origine dalle consuetudini proprie delle strutture imprenditoriali contraddistinte da spiccata gerarchia, nelle quali il soggetto posto in posizione apicale, destinatario del precetto penale in virtù della posizione ricoperta, raramente è in grado di provvedere all eliminazione di tutte le situazioni pregiudizievoli proprio per il suo distacco dalla fonte di rischio, ovvero perché privo delle competenze tecniche necessarie alla predisposizione di idonei mezzi di cautela. La delega, quindi, lungi dal costituire uno strumento di esonero di responsabilità per il delegante, consente un migliore rispetto del dovere di sicurezza per l adempimento dell obbligo di buona organizzazione che fa capo all imprenditore. Il conferimento di poteri e di funzioni di cui qui si tratta non va confuso con la cd. delega in esecuzione, caratterizzata dall affidamento a terzi di soli compiti esecutivi, tale da non far venir meno la posizione di garanzia del delegante e non determinare nuovi obblighi giuridici in capo agli incaricati. Nell ambito dell associazione o società sportiva la delega della sicurezza potrà essere conferita, secondo i requisiti di cui appena oltre si dirà, ad un consigliere o a un dipendente (es. direttore). I presupposti della delega di funzioni. La delega presuppone: - la trasferibilità delle funzioni che, pertanto, non devono avere natura strettamente personale; - la volontà traslativa del responsabile delegante, il quale deve intervenire direttamente nell atto di delega; - l accettazione del soggetto scelto quale delegato; - l effettivo trasferimento allo stesso dei relativi poteri-doveri di cautela. Copertura assicurativa. Il decreto 3 novembre 2010 disciplina l assicurazione obbligatoria con il tesseramento per gli sportivi dilettanti. Per gli sportivi dilettanti tesserati (atleti, tecnici, dirigenti) le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, enti riconosciuti dal CONI, devono stipulare l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e versare i relativi premi. L assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell ambito dell organizzazione sportiva dei soggetti obbligati. La normativa statale non ha, dunque, previsto, in capo ai gestori di impianti sportivi o dirigenti sportivi, un obbligo di copertura per responsabilità civile verso i terzi non tesserati che, peraltro, resta altamente consigliabile. **** 7
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