New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello
|
|
- Mariano Costantini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 New ATEX (2014/34/EU) Ralph Spanevello Milan, 1 April 2016
2 Transizione da 94/9/CE a 2014/34/UE La Direttiva 2014/34/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 29 Marzo 2014 ed è in vigore dal 30 marzo 2014 Gli stati membri devono recepire la direttiva 2014/34/UE entro il 19 aprile 2016 Gli Articoli 2, 4 e gli Allegati I, II, XI e XII si applicano dal 20 aprile 2016 La Direttiva 94/9/CE è abrogata dal 20 aprile ,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
3 Principali cambiamenti rispetto alla 94/9/CE (Cfr. European Commission 14/10/ Guidance Document on the ATEX Directive transition from 94/9/EC to 2014/34/EU) Nuove Definizioni (Art. 2) Obblighi degli Operatori Economici (Art. 6-11) Norme armonizzate e presunzione di conformità (Art. 12) Riferimento al regolamento 765/2008 per la marcatura CE (Art. 15) Requisiti e procedure per gli Organismi Notificati (Art. 21) Vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia (Art ) Comitato ATEX di vigilanza del mercato (Art. 39) Dichiarazione di Conformità UE (Allegato X) Certificato di esame UE del tipo (validità e scadenza) 3 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
4 Nuove Definizioni Uso previsto Messa a disposizione sul mercato Commercializzazione Fabbricante Rappresentante autorizzato Importatore Distributore 4 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
5 Uso Previsto l uso di un prodotto prescritto dal fabbricante assegnando l apparecchio a un particolare gruppo o categoria di apparecchi o fornendo tutte le indicazioni necessarie per il funzionamento sicuro di un sistema protettivo, dispositivo o componente Messa a disposizione sul mercato la fornitura sul mercato dell Unione, nel corso di un attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato Commercializzazione la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell Unione 5 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
6 Fabbricante Una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri Rappresentante autorizzato una persona fisica o giuridica stabilita nell Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti Importatore una persona fisica o giuridica stabilita nell Unione che commercializzi sul mercato UE un prodotto originario di un paese te Distributore una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che metta un prodotto a disposizione sul mercato 6 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
7 Obblighi degli Operatori Economici Art. 6 Obblighi del fabbricante 1) Deve garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali (All. II) 2) Deve redigere la documentazione tecnica (All. Da III a IX) ed eseguire la procedura di valutazione della conformità. Deve redigere una Dichiarazione UE di Conformità. Deve apporre sul dispositivo la marcatura CE. (per i componenti) Deve redigere una Attestazione di Conformità [Art. 13(3)]. Deve inserire una copia della Dichiarazione UE di Conformità o dell Attestato di Conformità (Componente) in ciascun prodotto. 7 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
8 Art. 6 Obblighi del fabbricante (continua) 3) Deve conservare la documentazione tecnica, la dichiarazione UE di conformità o l Attestato di Conformità per 10 anni dalla commercializzazione del prodotto. 4) Deve garantire che la produzione di serie sia conforme alla direttiva tenendo conto di eventuali modifiche al prodotto e/o alle norme armonizzate e specifiche tecniche. Deve eseguire (se del caso) una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, tenendo un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e degli eventuai richiami effettuati ed informare i distributori. 5) Deve identificare ciascun prodotto con il tipo, il numero di lotto, di serie o altri elementi che ne consentano la identificazione. 6) Deve apporre su ciscun prodotto il marchio con le altre eventuali marcature previste dall Allegato II. 8 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
9 Art. 6 Obblighi del fabbricante (continua) 7) Deve apporre su ciscun prodotto il nome, la denominazione commerciale (o il marchio registrato), l indirizzo postale al quale può essere contattato. 8) Deve corredare il prodotto con le istruzioni e con le informazioni di sicurezza (in lingua locale). 9) Deve attivarsi immediatamente a rendere conforme un prodotto, a richiamarlo o a ritirarlo dal mercato, qualora si accorgesse che lo stesso non fosse più conforme ai requisiti essenziali della direttiva ed informarne le autorità nazionali. 10)Deve fornire la documentazione tecnica e tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alla direttiva alle autorità nazionali su richiesta. 9 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
10 Art. 7 Obblighi del rappresentante autorizzato 1) Deve aver ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per eseguire i compiti minimi richiesti dalla direttiva. 2) a) Deve mantenere a disposizione delle autorità nazionali la Dichiarazione UE di Conformità o l Attestato di Conformità (componente) e la Documentazione Tecnica per un periodo di almeno 10 anni dall immissione sul mercato del prodotto. b) Deve fornire la documentazione tecnica e tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alla direttiva alle autorità nazionali su richiesta. c) Deve collaborare con le autorità nazionali per eliminare eventuali rischi presentati dai prodotti di cui al mandato del fabbricante ,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
11 Art. 8 Obblighi dell importatore 1) Deve commercializzare solo prodotti conformi. 2) Deve assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità di cui all Articolo 13. Deve assicurarsi che il fabbricante abbia redatto la Documentazione Tecnica. Deve assicurarsi che il prodotto sia contrassegnato dalla marcatura CE, che sia accompagnato dalla Dichiarazione UE di Conformità o dall Attestato di Conformità (componente), che sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto gli obblighi di cui all Art. 6. Deve rifiutarsi di immettere un prodotto sul mercato qualora si accorgesse che lo stesso non fosse conforme ai requisiti essenziali della direttiva e deve informare il fabbricante e l autorità di vigilanza del mercato qualora si accorgesse di eventuali rischi presentati dal prodotto ,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
12 Art. 8 Obblighi dell importatore (continua) 3) Deve indicare sul prodotto (o sull imballaggio) il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l indirizzo postale a cui può essere contattato. 4) Deve assicurarsi che il prdotto sia completo di istruzioni e di informazioni di sicurezza (lingua locale) 5) Deve garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasposrto non mettano a rischio la conformità del dispositivo ai requisiti essenziali della direttiva 6) Deve, se necessario, eseguire una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, tenendo un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e degli eventuai richiami effettuati ed informare i distributori ,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
13 Art. 8 Obblighi dell importatore (continua) 7) Deve attivarsi immediatamente a rendere conforme un prodotto, a richiamarlo o a ritirarlo dal mercato, qualora si accorgesse che lo stesso non fosse più conforme ai requisiti essenziali della direttiva ed informarne le autorità nazionali. 8) Deve mantenere a disposizione delle autorità nazionali la Dichiarazione UE di Conformità o l Attestato di Conformità (componente) per un periodo di almeno 10 anni dall immissione sul mercato del prodotto e garantire che la documentazione tecnica sia resa accessibile. 9) Deve fornire su richiesta alle autorità nazionali tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alla direttiva e deve collaborare per eliminare eventuali rischi presentati dai prodotti commercializzati ,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
14 Art. 9 Obblighi del distributore 1) Deve agire con la dovuta diligenza in merito alle prescrizioni della direttiva. 2) Deve assicurarsi che il prodotto sia contrassegnato dalla marcatura CE, che sia accompagnato dalla Dichiarazione UE di Conformità o dall Attestato di Conformità (componente), che sia accompagnato dai documenti prescritti, dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante abbia soddisfatto gli obblighi di cui all Art. 6 (Art. 8(3) importatori). Deve rifiutarsi di immettere un prodotto sul mercato qualora si accorgesse che lo stesso non fosse conforme ai requisiti essenziali della direttiva e informare il fabbricante, l importatore e le autorità di vigilanza del mercato se si accorge che il prodotto presenta dei rischi. 3) Deve garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasposrto non mettano a rischio la conformità del dispositivo ai requisiti essenziali della direttiva ,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
15 Art. 9 Obblighi del distributore (continua) 4) Deve assicurarsi che siano adottate le misure necessarie a rendere conforme un prodotto, a richiamarlo o a ritirarlo dal mercato, qualora si accorgesse che lo stesso non fosse più conforme ai requisiti essenziali della direttiva ed informarne le autorità nazionali qualora il prodotto presentasse dei rischi. 5) Deve fornire su richiesta alle autorità nazionali tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alla direttiva e deve collaborare per eliminare eventuali rischi presentati dai prodotti commercializzati 15 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
16 Obblighi degli Operatori Economici Art. 6 Fabbricante Art. 7 Rappresentante autorizzato Art. 8 Importatore Art. 9 Distributore 1 Progetta e produce rispettando i Requisiti essenziali 1 Redige DT e valutazione conformità Immette sul mercato solo prodotti conformi Non commercializza prodotti non conformi 2 Dichiarazione UE di Conformità e marcatura CE Attestato di Conformità (componente) Dichiarazione UE o AoC in ogni prodotto 2 Si assicura che il fabbricante abbia assolto ai suoi obblighi ed ed abbia apposto marca modello e marcatura Ex (gas, polvere) 2 Si assicura che vi siano marchio CE, dichiarazione UE, istruzioni ed informazioni di sicurezza il lingua locale e obblighi del fabbricante/importatore assolti. 3 Conservazione DT e Dichiarazione UE x 10 anni 2a) Conservazione DT e Dichiarazione UE x 10 anni 8 Dichiarazione UE x 10 anni e accessibilità alla DT 4 Produzione conforme alla direttiva compresi aggiornamenti tecnologici e normativi Ove necessario, verifica a campione dei prodotti con registrazione reclami e ritiri ed informazione ai distributori 6 Ove necessario, verifica a campione dei prodotti con registrazione reclami e ritiri ed informazione ai distributori 5 Identificazione con tipo, lotto o serie 6 Marchio Ex e indicazioni All. II (Gas, Polvere) 7 Nome, marchio e indirizzo su ogni prodotto 3 Nome ed indirizzo su ogni prodotto 8 Inserire nel prodotto le istruzioni e le informazioni di sicurezza in lingua locale e per i trasmettitori anche le bande utilizzate e la potenza radio 4 Istruzioni ed informazioni di sicurezza in lingua locale 5 Le condizioni di trasporto ed immagazzinamento non devono pregiudicare la conformità 3 Le condizioni di trasporto ed immagazzinamento non devono pregiudicare la conformità 9 Se un prodotto non fosse più conforme deve sistemarlo o ritirarlo dal mercato e informano le autorità nazionali 7 Se un prodotto non fosse più conforme deve sistemarlo o ritirarlo dal mercato e informano le autorità nazionali 4 Se un prodotto non fosse più conforme deve farlo sistemare o ritirarlo dal mercato e informa le autorità nazionali 10 Su richiesta, deve fornire tutta la documentazione alle autorità nazionali per dimostrare la conformità alla direttiva 2b) 2c) Su richiesta, deve fornire tutta la documentazione alle autorità nazionali e cooperare con le autorità per le azioni necessarie ad eliminare eventuali rischi 9 Su richiesta, deve fornire tutta la documentazione alle autorità nazionali e cooperare con le autorità per le azioni necessarie ad eliminare eventuali rischi 5 Su richiesta, deve fornire tutta la documentazione alle autorità nazionali e cooperare con le autorità per le azioni necessarie ad eliminare eventuali rischi 16 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
17 Presunzione di conformità (Art. 12) I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali della direttiva Principi generali della marcatura CE (Art. 15) La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/ ,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
18 Procedure di valutazione della conformità (Art. 13) Gruppo Categoria Procedura di valutazione conformità I e II M1 e 1 All. III (B) + All. IV (D) o All. III (B) + All. V (F) I e II Motori a combustione e apparecchi elettrici M2 e 2 All. III (B) + All. VI (C1) o All. III (B) + All. VII (E) o I e II apparecchi non elettrici M2 e 2 All. VIII (A) + invio DT ad un ON. All. IX (G) II 3 All. VIII (A) 18 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
19 Procedure di valutazione della conformità (Art. 13) Ad esclusione degli apparati del gruppo II e categoria 3, a cui si può applicare la procedura di valutazione della conformità descritta nell Allegato VIII (modulo A), in tutti gli altri casi è sempre coinvolto un Organismo Notificato. Sia il fabbricante che l Organismo Notificato hanno l obbligo di segnalarsi reciprocamente sia le modifiche al prodotto (l uno) che l evoluzione del progresso tecnologico (l altro) e, se necessario, effettuare nuove indagini ed una nuova approvazione del dispositivo attraverso un supplemento al certificato. L organismo Notificato deve informare l autorità nazionale di notifica in merito ai certificati emessi, revocati, respinti, sospesi o tottoposti a restrizioni L Organismo Notificato deve informare tutti gli altri Organismi Notificati in merito ai Certificati respinti, ritirati, sospesi o sottoposti a restrizioni ,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
20 20 01,04,2016 WORKSHOP NUOVE DIRETTIVE LVD - EMC - RED - ATEX
21 Grazie! nemko.com/it
RED (2014/53/EU) Ralph Spanevello
RED (2014/53/EU) Ralph Spanevello Milan, 1 April 2016 Transizione da 1999/5/CE a 2014/53/UE La Direttiva 2014/53/UE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 22 Maggio 2014 ed
DettagliEUROFINS PRODUCT TESTING ITALY
EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY Direttive Europee per la certificazione dei prodotti La nuova Direttiva 2014/34/UE ATEX Global Overview 2016.v01 Ambito di applicazione La direttiva 2014/34/UE stabilisce,
DettagliPubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Gian Paolo Tondetta gianpaolo.tondetta@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità
DettagliLa Direttiva PED 2014/68/UE Attrezzature ed insiemi a pressione. Caldogno, 12 luglio Applicazione: dal 1 giugno 2015
Attrezzature ed insiemi a pressione Caldogno, 12 luglio 2016 Nuova direttiva: 2014/68/UE Applicazione: dal 1 giugno 2015 per le parti legate al regolamento CE 1272/2008. (Art. 49 stabilisce applicazione
DettagliSistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014
Argomenti: Sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici - Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione Europea del 16 aprile 2014 DISCIPLINA ATTIVITA' COMMERCIALI POLITICHE E SERVIZI
DettagliTABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE
TABELLA DI CONCORDANZA per il recepimento della direttiva 2014/33/UE Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
DettagliI CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI
I CONTROLLI DOCUMENTALI SUI GIOCATTOLI A P P R O F O N D I M E N T O SUI C O N T R O L L I D O C U M E N T A L I N E L L A M B I T O D E L P I A N O F O R M A T I V O IN M A T E R I A DI V I G I L A N
DettagliNuovo Regolamento Prodotti da Costruzione COM (2008) 311 finale
FED. UNI Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione COM (2008) 311 finale Giornata organizzata in collaborazione Unsider-IGQ Regolamento Legge EU Diventa legge, contemporaneamente, in tutti gli Stati Membri
DettagliIl D.P.R. 10 gennaio 2017 è costituito da 5 Articoli (Artt. 1 e 2 modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 e Artt. 3, 4, 5 nuove disposizioni.
Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800 14 47 46 info@certifico.com
DettagliPer i riferimenti normativi al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, si veda nelle note alle premesse.
2. I recipienti il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x l sono concepiti e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri. 3. (abrograto). Per i riferimenti normativi
DettagliCamera di Commercio di Verona 14 aprile Relatore Gabriele Lualdi
Camera di Commercio di Verona 14 aprile 2011 Relatore Gabriele Lualdi 128 documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per utilizzi comuni e ripetuti,
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999, N. 162, PER L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/33/UE
DettagliLE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI e GLI APPARECCHI RADIO
Seminario informativo Bellaria, 5 luglio 2016 LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI e GLI APPARECCHI RADIO Ing. Vincenzo La Fragola - Direttore Generale Prima Ricerca & Sviluppo 1 Contenuto
DettagliDIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 96/107 DIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
DettagliEUROFINS PRODUCT TESTING ITALY
EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY La Direttiva PED (2014/68/UE) Global Overview 2016.v01 - Direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997: Direttiva PED Decreto Legislativo n 93 del 25.02.2000: Attuazione della Direttiva
DettagliNORMATIVA. Direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli
GIOCATTOLI 1 NORMATIVA Direttiva 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli D. Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/34/UE
Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/34/UE Apparecchi e sistemi di protezione per atmosfera potenzialmente esplosiva Articolo 13, comma 1 b ii) Conservazione della documentazione tecnica
DettagliRealizzazione. PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2018
Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: Via A. de Curtis 28-06135 Ponte San Giovanni PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800
DettagliProblema della tracciabilità
Problema della tracciabilità Applicazioni di procedure sanzionatorie La vigilanza Scopo della Parte IV Titolo I del Codice è quello di garantire che i prodotti immessi sul mercato, siano sicuri Ai sensi
DettagliEntrata in vigore delle D. RED e delle altre nuove direttive di prodotto. - Mancata attuazione - Scorte di prodotti non conformi
Entrata in vigore delle D. RED e delle altre nuove direttive di prodotto - Mancata attuazione - Scorte di prodotti non conformi - Il Rappresentante autorizzato 28 Aprile 2016 Avv. Maurizio Iorio La direttiva
DettagliCHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI?
CHI È IN REGOLA, SI VEDE! i prodotti elettrici SONO TUTTI UGUALI? Aspira al prodotto sicuro. 01 Il marchio c è? 02 03 04 05 La confezione riporta la marca? Il libretto d istruzioni è presente? Le parti
DettagliMARCATURA CE DISPOSITIVI MEDICI OBL
MARCATURA CE DISPOSITIVI MEDICI OBL Sara Pelizzoli Modena, 29/10/2014 - Copyright Bureau Veritas RIFERIMENTI NORMATIVI Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 Giugno 1993 concernente i dispositivi medici
Dettagli(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 96/45 DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
DettagliPagina 1 di 10 Documento JOL_2014_096_R_0357_01 Scaricare la nota Scheda del documento Testo Procedimento Documenti correlati Tutto Titolo e riferimento Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del
Dettaglif) all articolo 1, comma 2, lettera u), le parole: moduli A1, C1 sono sostituite dalle seguenti: moduli A2, C2 e la parola: industriale è soppressa;
ART. 1 (Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93) 1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del
Dettagli19 Aprile e 20 Aprile Studio Avv. Maurizio Iorio col supporto di SQM e di ANDEC. Avv. Maurizio Iorio
Le nuove direttive Compatibilità Elettromagnetica, Bassa Tensione e Apparecchiature Radio: nuovi oneri per Produttori, Importatori, Distributori e Rappresentanti Autorizzati 19 Aprile e 20 Aprile 2016
DettagliAttuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 19 marzo 2011 Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26. Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l armonizzazione
Dettagli17 febbraio La vigilanza del mercato per la sicurezza e conformità del materiale di bassa tensione. IMQ - Milano
La vigilanza del mercato per la sicurezza e conformità del materiale di bassa tensione 17 febbraio 2016 IMQ - Milano Maria Giulia Di Noia Responsabile Servizio Accertamenti a tutela della fede pubblica
DettagliDichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-machine - Esempi
Campo d attività: principi generali Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-machine - Esempi Ente di certificazione SCESp 0008 Codice CE08-17.i Ente
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 85
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 85 Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati
DettagliLa direttiva Bassa Tensione (LVD) e Compatibilità Elettromagnetica (EMC)
La marcatura CE: direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica e Macchine Novembre/Dicembre 2014 La direttiva Bassa Tensione (LVD) e Compatibilità Elettromagnetica (EMC) Relatore: G. Borio LACE
DettagliASCENSORI E SICUREZZA
http://www.ingegneriromani.it ASCENSORI E SICUREZZA E' stato pubblicato sulla G.U. 62 del 15/03/2017 il DPR 10 gennaio 2017, n. 23 contenente: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente
DettagliDELLA REPUBBLICA ITALIANA
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
DettagliLa Direttiva Giocattoli 2009/48/CE
La Direttiva Giocattoli 2009/48/CE ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ Ing. Claudio Roversi Brescia, 16 aprile 2012 QUADRO NORMATIVO ATTUALE DIRETTIVA 88/378 IN VIGORE DAL 1988 E FINO AL 20 LUGLIO
DettagliProcedura aggiornamento FTC
Procedura aggiornamento FTC Direttiva macchine 2006/42/CE All. VII EN ISO 9001:2015 STATO DEL DOCUMENTO Rev. Par. Pag. Causa Data 00 --/--/---- 01 02 03 04 05 06 07 08 Rev. Data --/--/--- Elaborazione
DettagliGuida per la messa in circolazione degli strumenti di misura
Cod. IC 16.00 Rev. 3 Data: 2015/08/24 Pagina 1 di 46 LA B CERT TARATURA & CERTIFICAZIONE EU Notified Body n 2166 Guida per la messa in circolazione degli strumenti di misura Direttiva 2014/32/UE relativa
DettagliNota all art. 29: Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si veda nelle note alle premesse.
attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
DettagliRegolamento UE sui prodotti da costruzione che sostituisce la Direttiva 89/106/CEE
Tecnologie e qualità delle costruzioni Regolamento UE sui prodotti da costruzione che sostituisce la Direttiva 89/106/CEE Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea
DettagliLa sicurezza dei prodotti nell Unione Europea e la marcatura CE Introduzione e quadro generale
Camera di commercio di Torino 1 La sicurezza dei prodotti nell Unione Europea e la marcatura CE Introduzione e quadro generale Centro congressi Torino Incontra 17 settembre 2014 Agenda Camera di commercio
DettagliLe Direttive di prodotto
Le Direttive di prodotto 1 Le Direttive di prodotto stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S. R.E.S.) ) cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo
DettagliGuida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Indice Introduzione generale 1 Premessa................................................................. pag. 8 2 L articolo 24...............................................................
DettagliCPR REGOLAMENTO EUROPEO PRODOTTI DA COSTRUZIONE UNA TESTIMONIANZA AZIENDALE. Camera di Commercio di Parma - 19 novembre 2013
Camera di Commercio di Parma - 19 novembre 2013 CPR REGOLAMENTO EUROPEO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (REGOLAMENTO N. 305/2011/EU) UNA TESTIMONIANZA AZIENDALE P. Murelli MAPEI S.p.A. CPR Il Regolamento Europeo
Dettagli734.6 Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE) del 25 novembre 2015 (Stato 14 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDecreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85
Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati
DettagliEdizione /2016. GUIDA INTRODUTTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DIRETTIVE 2014/53/EU (RED) 2014/30/UE (EMCD) e 2014/35/UE (LVD)
GUIDA INTRODUTTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DIRETTIVE 2014/53/EU (RED) 2014/30/UE (EMCD) e 2014/35/UE (LVD) Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l. Unipersonale Via Campagna, 92 22020 Faloppio Como - Italy
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATI V e VIII Esame Finale degli Ascensori e Verifica dell Unità per gli Ascensori
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATI V e VIII Esame Finale degli Ascensori e Verifica dell Unità per gli Ascensori PR.PART.
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del
DettagliOrdinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliActual status of Countries list finalized to the certification process. News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive >
Actual status of Countries list finalized to the certification process News to clarify which countries allow the CE mark acc. < R&TTE Directive > 6/3/2016 Dedicato ai nostril CLienti e Partner. Nuovo Quadro
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1999, N. 162, PER L ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/33/UE
DettagliProgramma. L attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino
Camera di commercio di Torino 1 Programma L attività vigilanza prodotti della Camera di commercio di Torino Paola Pedanti L etichettatura dei prodotti tessili: il Regolamento UE 1007/2011 Paola Biletta,
Dettaglidel 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) 930.112 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del
Dettagli1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:
DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2003, N. 194 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e il ministro della salute REGOLAMENTO CONCERNENTE
Dettagli"Nuova direttiva giocattoli 2009/48/CE e decreto di attuazione 54/2011"
"Nuova direttiva giocattoli 2009/48/CE e decreto di attuazione 54/2011" La nuova direttiva giocattoli 2009/48/CE ed il decreto Italiano di attuazione e recepimento D.lgs. 54/2011 Avv. Prof. Antonio Oddo
DettagliDirettiva PED : dalla 97/23/CE alla Nuova 2014/68/UE
Direttiva PED : dalla 97/23/CE alla Nuova 2014/68/UE L applicazione della nuova Direttiva è obbligatoria dal 19 luglio 2016. Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 Obblighi del Fabbricante, compiti
DettagliPubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)
DettagliDIRETTIVA 2014/90/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 257/146 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.8.2014 DIRETTIVA 2014/90/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 sull equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE
DettagliSERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 14 luglio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 163 UFFICIALE DELLA
DettagliCriteri di acquisto e di controllo delle opere strutturali in legno
pagina 1 di 5 Revisione per unificazione e aggiornamento Reg. Eu. 0 02/05/2016 Servizio QSA Rappresentante della Direzione 305-2011 CPR REV DATA DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PREPARATO VERIFICATO E APPROVATO
DettagliLA CONFORMITA ALLE DIRETTIVE TECNICHE COMUNITARIE
LA CONFORMITA ALLE DIRETTIVE TECNICHE COMUNITARIE ALCUNE DIRETTIVE TECNICHE PORTANO ALL APPOSIZIONE DEL MARCHIO CE (CONFORMITA EUROPEA ) PRIMA DI APPORRE IL MARCHIO CE IL FABBRICANTE O PRODUTTORE O IMPORTATORE
DettagliNuovo regolamento UE e l etichettatura energetica dei materiali da costruzione: nuovi strumenti per la sostenibilità e salubrità degli edifici
Nuovo regolamento UE e l etichettatura energetica dei materiali da costruzione: nuovi strumenti per la sostenibilità e salubrità degli edifici Ing. Massimo Pugliese ECOMAKE - Fiera Legno&Edilizia Verona,
DettagliPANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Premessa La direttiva individua come: macchine: quasi-macchine: l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
DettagliDomande frequenti e suggerimenti per guidare gli Operatori economici nella transizione dall applicazione delle direttive 2004/108/CE (EMC) e
Domande frequenti e suggerimenti per guidare gli Operatori economici nella transizione dall applicazione delle direttive 2004/108/CE (EMC) e 2006/95/CE (BT) alle nuove Direttive 2014/30/UE (EMC) e 2014/35/UE
DettagliREGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PRQA MIGLIORIAMO L'ARIA CHE RESPIRIAMO
REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PRQA MIGLIORIAMO L'ARIA CHE RESPIRIAMO Allegato 3 Elementi tecnici per la certificazione ambientale dei generatori di
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO F Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature
DettagliIL NUOVO REGOLAMENTO (UE) CPR N. 305/2011 CHE SOSTITUISCE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE (89/106/CE).
IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) CPR N. 305/2011 CHE SOSTITUISCE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE (89/106/CE). Presentazione. Dopo venti anni di applicazione della Direttiva Prodotti da Costruzione, si è
DettagliSERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 marzo 2017 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 158 - Numero 62 UFFICIALE DELLA
DettagliLe Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sessione 2. Marcatura CE e Conformità alle Direttive
Club CE 6 Marzo 2013 Torino Incontra - Torino Le Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sessione 2 La documentazione obbligatoria: Dichiarazione di Conformità e marcatura CE Ing. Giancarlo Borio LACE
DettagliSERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 4 marzo 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 53 UFFICIALE DELLA
DettagliCriteri di acquisto e di controllo delle opere strutturali in legno
pagina 1 di 5 0 01-04-2015 Aggiornamento secondo Reg. Eu. 305-2011 Servizio QSA Luca Bosi REV DATA DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PREPARATO VERIFICATO E APPROVATO 1.0 SCOPO Si stabiliscono i requisiti essenziali
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) (Stato: 03.03.2015, ore 16:00) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge del 24 giugno 1902 1 sugli impianti
DettagliDirettiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Turismo, RSI, beni di consumo e accordi regolatori internazionali Accordi regolatori internazionali e sicurezza dei giocattoli Direttiva 2009/48/CE
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
Dettagli(Schema di decreto legislativo n. 275)
Schema di decreto legislativo concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
DettagliTÜV Italia S.r.l. divisione : Industrie Services
TÜV Italia Introduzione alla Direttiva PED 97/23/CE TÜV Italia S.r.l. divisione : Industrie Services VICENZA 18 Giugno 2009 Adriano Favero- adriano.favero@tuv.it TÜV Italia Industrie Service TORINO MILANO
DettagliCamera di Commercio di Venezia
Camera di Commercio di Venezia La sicurezza dei prodotti passa attraverso la scuola Mestre, 4 novembre 2009 1 GIOCATTOLI DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 313 Attuazione della direttiva 88/378/CEE
DettagliTesto dello schema di decreto di attuazione della Direttiva 2014/53/UE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Testo dello schema di decreto di attuazione della Direttiva 2014/53/UE Schema di decreto legislativo N. XXX del GG-MM-AAA recante attuazione della DIRETTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DettagliDispositivi medici e nuovo Regolamento Europeo
Società di Scienze Farmacologiche Applicate Society for Applied Pharmacological Sciences Seminario GdL Dispositivi Medici 15 Luglio 2013 Milano Dispositivi medici e nuovo Regolamento Europeo Principali
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATO VI Garanzia della Qualità del Prodotto dei Componenti di Sicurezza per Ascensori
Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/33/UE ALLEGATO VI Garanzia della Qualità del Prodotto dei Componenti di Sicurezza per Ascensori
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 194
DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 194 Attuazione della direttiva 2004/1008/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26/02/2014, concernente l armonizzazione
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE
24.11.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 326/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni
DettagliPRINCIPALI ADEMPIMENTI A NORMA DEL REGOLAMENTO CLP
PRINCIPALI ADEMPIMENTI A NORMA DEL REGOLAMENTO CLP Premessa Gli obblighi di classificazione, etichettatura ed imballaggio previsti dal Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP Classification, Labelling, Packaging)
DettagliIl Codice del Consumo. Domande e risposte. A cura di Simone Maino
Il Codice del Consumo Domande e risposte A cura di Verona 15 marzo 2011 Cosa è un prodotto? Il concetto di prodotto è definito in modo dettagliato dalla legge con una definizione molto ampia che serve
DettagliOrdinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) 734.26 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno
DettagliLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA clelia.lombardi@lab-to.camcom.it REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
DettagliSICUREZZA DEI PRODOTTI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica DIVISIONE XIII NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA DEI PRODOTTI SICUREZZA
DettagliDecreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7
Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 "Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile"
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
DettagliSCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI :2007
SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI 11240-1:2007 Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Prodotti
DettagliCircolare n.10 Ai Sigg. Prefetti della Repubblica
Prot. n.dcpst/a2/3163 Roma, 21 Aprile 2005 Circolare n.10 Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia
DettagliLe verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della
DettagliDecreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
DettagliArt. 3 Art. 4. Art. 5 Art. 6.
D.L.vo 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto. (Suppl. Ordinario alla
DettagliNota all art. 29: Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si veda nelle note alle premesse.
attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
DettagliMax. Carico trasportabile (kg)
Versione approvata da RCD ADCO 8 giugno 2016 Dichiarazione di Conformità delle Unità da Diporto ai requisiti di Progettazione, Costruzione ed Emissione Acustica della Direttiva 2013/53/EU (Da compilarsi
DettagliDOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO
DOCUMENTO DELLA BANCA DATI PUNTOSICURO 26/03/2007: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente
DettagliIl campionamento degli inchiostri per tatuaggi. aspetti teorici e pratici
Il campionamento degli inchiostri per tatuaggi. aspetti teorici e pratici La gestione delle «non conformità» procedure in uso in Piemonte Trovato Giulia ASL TO5 ARPA comunica NON conformità Ente prelevatore
Dettagliö 36 ö 16-11-1999 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale -n.269
16-11-1999 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale -n.269 DECRETO 10 novembre 1999. Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso
Dettagli