COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE PROVINCIA DI PERUGIA

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1 COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20/17 DEL

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Fonti internazionali Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, approvata il 20/11/1989 e ratificata in Italia con la legge 27/05/1991, n. 176 Fonti nazionali Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ; Legge 28 marzo 2001, n. 149, Diritto del minore ad una famiglia concernente modifiche alla L. n. 184/1983 nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile; Legge 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l infanzia e l adolescenza ; Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità ; D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ; DPCM 14 febbraio 2001 ''Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie'' Fonti regionali DGR n. 547 del 30 maggio 2001 DGR n del 25/10/2005 DGR n. 21 del 12/01/2005 DGR N del 23/12/2009 DGR 405 del 2010 L.R. 09 aprile 2015, n. 11 Adozione dei protocolli organizzativo, metodologico e operativo in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento familiare; Linee di indirizzo sull affidamento familiare ; Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni sociosanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001 ; Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre 1998, n. 476 ; Linee di indirizzo regionali per l area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari. Piano Sociale Regionale ; Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali ;

3 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1-Il presente Regolamento disciplina il Servizio dell Affidamento Familiare previsto dalla normativa richiamata e vigente in materia; il Servizio si rivolge ai Comuni della Zona Sociale n. 5, che gestiscono il medesimo in forma associata. 2-Il presente Regolamento definisce pertanto i criteri, i tempi e le modalità dell Affidamento Familiare, i diritti e gli impegni del minore, della famiglia di origine, del soggetto affidatario,dei Servizi Sociali e Sanitari e di tutti coloro che interagiscono al riguardo in materia. ART. 2 AFFIDAMENTO FAMILIARE 1-L affidamento familiare è un servizio che sostiene la tutela dei diritti dell infanzia e dell adolescenza, garantendo al minore il diritto di crescere in un contesto che soddisfi le sue esigenze educative ed affettive, che sia in grado di rispettare i suoi bisogni, in relazione alle caratteristiche personali e familiari ed alla specifica situazione di disagio. 2-L affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno socio-educativo e consiste nella accoglienza di un minore presso una famiglia o presso una persona singola, così come previsto dall art. 2 della Legge , qualora la sua famiglia di origine stia attraversando un periodo di difficoltà e disagio e non sia in grado di prendersi cura dei suoi bisogni affettivi, educativi e di accudimento. 3-L affidamento familiare è generalmente caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e, nel tempo, dal rientro del minore all interno di essa. ART. 3 TIPOLOGIA DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE 1-L affidamento familiare può essere effettuato presso parenti o presso nuclei familiari o persone singole esterne alla rete parentale, così come previsto dall art. 2 della Legge 149/2001, e può così configurarsi in: a Affidamento consensuale: è disposto dai Servizi Sociali del Comune previo consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore; il Giudice Tutelare competente rende esecutivo l affidamento con Decreto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,. Tale provvedimento è prorogabile dall Autorità Giudiziaria nell esclusivo interesse del minore, ovvero qualora la sospensione dell affidamento possa recare al minore pregiudizio. b Affidamento giudiziale: è disposto dal Tribunale per i Minorenni quando non vi è il consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore. 2-Per entrambe le tipologie di affidamento può essere sentito il parere del minore che abbia compiuto i dodici anni, o, se ritenuto opportuno, anche di età inferiore. ART. 4 MODALITA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE 1-L affidamento familiare può essere: a tempo pieno quando il minore risiede stabilmente con il soggetto affidatario; a tempo parziale quando il minore risiede con il soggetto affidatario durante il giorno o per alcune ore della giornata o per alcuni periodi dell anno. 2-L affidamento familiare può essere disposto a favore di: soggetti nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti - intrafamiliare);

4 soggetti disponibili valutati dal competente Gruppo Operativo Affidi (affido etero familiare). 3-Casi particolari- Affidamento urgente In relazione alle disposizioni vigenti il Servizio Sociale Territoriale ha facoltà, in particolari casi a carattere di urgenza, ai sensi dell art. ex 403 c.c., di collocare il minore a rischio presso famiglie affidatarie o soggetti conosciuti dal servizio aventi precedentemente dato la propria disponibilità. 4-L intervento- alternativo al collocamento in struttura- riveste carattere provvisorio fino a che si possa provvedere in modo definitivo con provvedimento della Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni in caso di abbandono o pericolo psico-fisico, Giudice Tutelare in caso di apertura di Tutela). ART. 5 MINORI AFFIDATI 1-I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori, di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psicofisico, a causa di: malattie del/i genitore/i; morte di uno dei genitori e mancanza/inadeguatezza di figure parentali disponibili ad accudirlo; disgregazione del nucleo familiare; difficoltà educative da parte dei genitori; ogni altra situazione in cui il servizio sociale territorialmente competente ne ravvisi l'opportunità/ necessità. ART. 6- DIRITTI DEL MINORE 1-Il minore ha diritto: a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di un contesto familiare; ad essere rispettato nei suoi bisogni e sostenuto per superare le difficoltà; ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affidamento; a mantenere i rapporti con la propria famiglia, nel rispetto del suo benessere psicofisico; a mantenere i rapporti con il soggetto affidatario, anche al termine del periodo dell affidamento, quando ciò non contrasta con il suo interesse. ART. 7- FAMIGLIE DI ORIGINE 1-Sono famiglie con bisogni e difficoltà di tipo diverso che temporaneamente non riescono da sole ad occuparsi delle necessità dei propri figli in modo adeguato. ART. 8- DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE 1-La famiglia di origine ha diritto: a mantenere i rapporti con il proprio figlio, salvo provvedimento A.G. ; ad essere informata circa le finalità dell'affido, in generale e per lo specifico progetto; ad essere coinvolta e supportata dal Servizio Sociale competente in tutte le fasi del progetto di affidamento; ad essere destinataria di un processo d'aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari; 2-La famiglia di origine deve:

5 aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido; tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni impartite dal servizio competente, partecipando all'educazione del figlio affidato; collaborare alla realizzazione del progetto definito con gli operatori del Servizio Sociale competente. rispettare le prescrizioni concordate (nel caso di affidamento consensuale) o dettate dal Tribunale per i Minorenni (in caso di affidamento giudiziario o giudiziale). collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria; favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto di affido; laddove possibile, contribuire alle spese per il mantenimento del minore proporzionalmente alle proprie possibilità economiche; accettare le disposizioni del presente regolamento. ART. 9- FAMIGLIE AFFIDATARIE 1-La famiglia affidataria, preferibilmente, deve essere individuata all interno del contesto parentale del minore. 2-Essa può essere costituita da coppie sposate o conviventi, oppure da persone singole, meglio se già con figli minori a carico. Non sono previsti vincoli di età rispetto al minore affidato. 3-La famiglia deve garantire la massima collaborazione con i servizi, sociali e sanitari, nonché con la famiglia di origine del minore al fine di garantirne un armoniosa crescita. ART. 10- DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE 1-Le famiglie affidatarie hanno diritto: ad essere informate, sostenute e coinvolte in tutte le fasi del progetto di affidamento; ad usufruire, nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, di un contributo, svincolato dal reddito familiare, per l affidamento effettuato, nonché di facilitazioni per l accesso a prestazioni sociali, sanitarie ed educative; 2-Le famiglie affidatarie devono: accettare l incompatibilità dell affidamento familiare con le prospettive di adozione del minore affidato in coerenza con la temporaneità del Servizio; accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione in collaborazione con i servizi di riferimento e, ove possibile, tenendo conto di chi esercita la potestà; accettare e rispettare l individualità dell affidato e del suo modello di vita nelle sue componenti culturali, sociali e religiose; mantenere e agevolare validi rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine; osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante; assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d'origine; assicurare la massima discrezione riguardante la situazione del minore e della sua famiglia d'origine; garantire una stretta collaborazione con gli operatori dei servizi competenti; accettare la possibilità di variazione dei tempi programmati per l affidamento e le verifiche periodiche anche domiciliari da parte degli operatori competenti; accettare le disposizioni del presente regolamento.

6 ART. 11- COMPETENZE DEI COMUNI 1-Al Comune di residenza del minore è attribuita la responsabilità del progetto di affido predisposto dal Gruppo Operativo Affidi. L onere economico relativo al contributo mensile erogato alla famiglia affidataria sarà gestito dall Ufficio del Piano della Zona Sociale n. 5. ART. 12- TERMINE DELL AFFIDO 1-L affido cessa quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene meno. 2-L affido ha termine quando: - in caso di affido consensuale, qualora prima della scadenza vengano meno le condizioni che lo hanno motivato, può cessare anticipatamente. - nel caso di affido giudiziale: il termine dell affido deve essere predisposto dal Tribunale per i Minorenni con apposito provvedimento, anche su eventuale proposta del Servizio Sociale Territoriale. 3-Un progetto di affido può non esaurirsi con il compimento del diciottesimo anno di età a fronte della prosecuzione del percorso scolastico e/o di autonomia del soggetto interessato. In tali casi è possibile richiedere- per un congruo periodo-la prosecuzione del progetto e il sostegno economico. ART. 13 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: COME SI DIVENTA FAMIGLIA AFFIDATARIA 1-La competenza in materia di affido familiare è riservata esclusivamente al Comune. 2-I Comuni della Zona Sociale n. 5 gestiscono il Servizio di Affidamento Familiare attraverso il seguente modello organizzativo: A) GRUPPO OPERATIVO AFFIDI (G.O.A.): Il Gruppo Operativo Affidi (G.O.A.) è composto da due Assistenti Sociali di Uffici della Cittadinanza della Zona Sociale N. 5 e da una Psicologa individuata dalla Azienda USL Umbria 1. Le funzioni del G.O.A. sono così individuate: Consulenza ed accompagnamento sui casi proposti dai Servizi Sociali Territoriali; Verifiche periodiche condivise con i Servizi Sociali Territoriali; Collaborazione con la Banca Famiglie; Avviamento di tutte le procedure relative all affido; Attivazione e stipula del contratto di affido con la famiglia di origine, il soggetto affidatario ed i Servizi Sociali Territoriali. B) GRUPPO VALUTAZIONE FAMIGLIE (G.V.F.): Il Gruppo Valutazione Famiglie (G.V.F.) è una equipe interzonale, di norma diversa da quella del G.O.A, ma che lavora in stretta interrelazione con la stessa, ed è così composta: - 2 assistenti sociali dipendenti del Comune di Perugia - 2 psicologhe individuate dall Azienda USL Umbria 1; Le funzioni del G.V.F. sono così individuate: - valutare l idoneità del soggetto affidatario che si rende disponibile ad accogliere il bambino; - sviluppare il percorso di conoscenza del soggetto affidatario acquisendo tutti gli elementi necessari per la più ampia e completa valutazione del sistema familiare nel suo complesso e delle motivazioni che sottendono tale scelta; - condividere con la Banca Famiglie gli esiti delle valutazioni, fornendo il maggior numero di elementi informativi utili per garantire l utilizzo ottimale dei soggetti affidatari.

7 C) BANCA FAMIGLIE - La Banca Famiglie è lo spazio dove vengono raccolte e organizzate le disponibilità dei soggetti affidatari valutati dal G.V.F.; - Svolge la funzione di abbinamento dei bisogni di aiuto del bambino in relazione alla propria famiglia di origine con le disponibilità dei soggetti affidatari stessi, utilizzando le informazioni del G.V.F., - in collaborazione con il G.O.A. ed i servizi territoriali effettua l abbinamento bambino/a soggetto affidatario. ART. 14 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E COPERTURA ASSICURATIVA 1-I soggetti affidatari hanno diritto a ricevere un sostegno economico mensile a titolo di contributo, finalizzato al mantenimento del minore, come stabilito dal comma 4 dell art. 5 della Legge 149/2001, il cui importo viene determinato annualmente dai Comuni. 2-Il suddetto beneficio, che può essere integrato in relazione a particolari condizioni psicofisiche del minore, viene attribuito senza vincolo di valutazione del reddito del soggetto affidatario. 3-La copertura assicurativa del minore in affidamento viene garantita dai Comuni. ART. 15 IMMAGINE PUBBLICA 1-I Comuni della Zona Sociale n. 5, garantiscono a tutte le famiglie potenzialmente interessate ed ai vari contesti sociali organizzati all interno delle singole comunità, capillari informazioni sul Servizio di Affidamento Familiare, con lo scopo di sostenere la diffusione della cultura dell Affidamento familiare e la sempre maggiore attenzione alle questioni inerenti la tutela e la protezione dei diritti dell infanzia e dell adolescenza. 2-Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale ed informativo e campagne di sensibilizzazione. Referenti diretti per la realizzazione di tali obiettivi sono l Ufficio Servizi Sociali e l Ufficio della Cittadinanza dei singoli Comuni, il Gruppo Operativo Affidi, con il coordinamento dell Ufficio del Piano della Zona Sociale n. 5. ART. 16 GESTIONE TECNICO-CONTABILE 1-La gestione tecnico contabile del Servizio di Affidamento Familiare è demandata al Comune Capofila Ufficio del Piano di Zona, al quale convergono le risorse derivanti dalla pianificazione sociale regionale e nazionale. ART. 17 DECORRENZA E NORME FINALI 1-Il presente Regolamento a fronte della approvazione dei singoli Comuni appartenenti alla Zona Sociale n. 5, diventerà esecutivo nei termini previsti dalla normativa vigente. 2-Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale ed alle disposizioni regionali in materia di affido familiare.

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