Compendio sull Avanzamento del Personale dei Ruoli Ispettori, Esecutori, Sovrintendenti ed Appuntati e Finanzieri

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1 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA I REPARTO Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri Compendio sull Avanzamento del Personale dei Ruoli Ispettori, Esecutori, Sovrintendenti ed Appuntati e Finanzieri CIRCOLARE N. /103/2^ DEL,

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6 E. PERSONALE DELLE CATEGORIE DEL CONGEDO. E.I. Generalità. La vigente regolamentazione dei collocamenti in congedo del personale del Corpo trae origine dalle norme contenute nelle Leggi di stato degli Ispettori, Sovrintendenti ed Appuntati e Finanzieri, le quali, nel fissare le linee generali dello status di categoria, prendono in considerazione anche il momento in cui il vincolo di servizio con l Amministrazione viene a cessare. A tal fine è utile sottolineare che le disposizioni in oggetto prevedono, quali cause per il collocamento in congedo, non avente carattere autoritativo o disciplinare, i limiti di età, la domanda dell interessato e l infermità. Le principali norme di riferimento in materia sono: per gli Ispettori e Sovrintendenti: la Legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica) estesa al Corpo con Legge 17 aprile 1957, n.260 Titolo II Capo IV, Titolo III, Titolo IV Titolo V; la Legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l avanzamento dei sottufficiali dell esercito, della Marina, dell Aeronautica e della Guardia di Finanza) Titolo IV; il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni (Attuazione dell art. 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza; per gli appuntati e finanzieri: la Legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di Finanza) Titolo I, Titolo II Capo II Sez. III Capo III e IV; la Legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli Agenti di Custodia e al Corpo Forestale dello Stato) art. 1, art. 10 e seguenti; il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni (Attuazione dell art. 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza). 70

7 A queste, che costituiscono le c.d. leggi di stato e di disciplina dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, sono da aggiungere, per una completa panoramica della normativa in materia: il Regolamento Organico per la Guardia di Finanza, approvato con Regio Decreto n. 126 in data 3 gennaio 1926 (artt. 103 e seguenti), per quanto riguarda il proscioglimento degli allievi finanzieri; il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in particolar modo gli articoli 3 e 7, recanti sostanziali modifiche alla sfera giuridica del personale con i nuovi limiti di età per il collocamento in congedo e le modalità di accesso alla categoria dell ausiliaria; la Legge n. 449, in data 27 dicembre 1997 (art. 59 comma 21), per quanto riguarda i termini della presentazione delle domande di congedo; il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per quanto riguarda la dichiarazione di disponibilità del personale in ausiliaria a prestare servizio nell ambito del comune o nella provincia di residenza, presso l amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. E.I.1. Le categorie del congedo A differenza dei pubblici impiegati ad ordinamento civile, i militari non rescindono del tutto il rapporto con l amministrazione all atto del loro collocamento a riposo. Pur venendo meno, infatti, il precipuo vincolo di servizio, i militari del congedo continuano ad avere specifici doveri e possono essere portatori di diritti nei confronti dell Amministrazione, sono soggetti ad avanzamento e possono essere richiamati in servizio temporaneo a secondo dell età e di altre specifiche circostanze. Ai sensi del combinato disposto delle Leggi n. 599/54 e n. 212/83 e del Decreto Legislativo, n. 165/97, gli ispettori e i sovrintendenti cessati dal servizio possono essere collocati: in congedo, ed a loro volta posizionati all interno di una delle seguenti categorie: ausiliaria, riserva e complemento; in congedo assoluto. Ai sensi del combinato disposto delle Leggi n. 833/61 e n. 53/89 e del Decreto Legislativo n. 165/97, gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri possono essere ugualmente collocati: in congedo, ed a loro volta posizionati all interno di una delle seguenti categorie: ausiliaria, riserva e congedo; 71

8 in congedo assoluto. ll militare in congedo (non in congedo assoluto) può trovarsi in: a. servizio temporaneo; b. congedo illimitato. Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati ed i finanzieri in congedo, sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo. Qualora si trovino in servizio temporaneo, sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la corrispondente categoria di militari in servizio permanente, in quanto applicabili. Le principali caratteristiche delle citate categorie e posizioni sono così sintetizzabili: (1) ausiliaria In relazione a quanto previsto dall articolo 3 del Decreto Legislativo n.165/97, la categoria in esame comprende i militari che, in possesso dell idoneità al servizio militare incondizionato, cessano dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. Il personale militare permane in ausiliaria: (a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; (b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. All atto della cessazione dal servizio, il predetto personale viene iscritto in appositi ruoli dell ausiliaria per effetto del disposto di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 498/1997. Ai fini della corresponsione dell indennità di ausiliaria ovvero del transito nella medesima, il personale all atto della cessazione dal servizio manifesta con dichiarazione scritta la propria disponibilità all impiego presso l amministrazione di appartenenza od altra amministrazione nell ambito del comune o della provincia di residenza. Il personale in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva qualora non accetti l impiego, ovvero revochi l accettazione degli impieghi per due volte. In fase di prima applicazione, ovvero per i primi dieci anni a partire dal 1 gennaio 1998, data di vigenza del Decreto Legislativo n. 165/97, l art. 7 ha sancito che i limiti di età per la cessazione dal servizio sono gradualmente elevati al: 57 anno di età per gli anni dal 1998 al 2001; 58 anno di età per gli anni dal 2002 al 2004; 72

9 59 anno di età per gli anni dal 2005 al 2007; 60 anno di età ( a regime) a decorrere dal Per un periodo di 10 anni dall entrata in vigore del Decreto Legislativo 165/97 (1 gennaio 1998), ai sensi dell art. 7, comma 6, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell interessato, che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a 5 anni. Al termine dell ausiliaria il personale transita nella riserva. Per quel che concerne i 40 anni di servizio effettivo necessari per il collocamento in ausiliaria a seguito di cessazione dal servizio a domanda (cfr. art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/97) si precisa che sono da ritenere giuridicamente validi per il raggiungimento del servizio anzi citato i periodi di servizio prestato in altre FF.AA. o Corpi di Polizia. Occorre ricordare che il militare in ausiliaria ha il dovere di: rimanere costantemente a disposizione per prestare servizio nell ambito del comune o della provincia di residenza presso l amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. non assumere cariche ed impieghi retribuiti. Tale vincolo è parzialmente imposto al personale ispettori e sovrintendenti, nel senso che i medesimi non possono assumere cariche e impieghi retribuiti presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l amministrazione militare. E comunque garantita per tutto il personale del Corpo la possibilità di rinunciare esplicitamente al collocamento in ausiliaria e, quindi, di passare direttamente nella riserva. L accertata mancanza dell idoneità fisica (fatta salva la possibilità del successivo riacquisto della stessa), l inosservanza del divieto di attendere ad altre occupazioni, ovvero la revoca per due volte dell accettazione degli impieghi determinano, inequivocabilmente, il passaggio nella categoria della riserva e, conseguentemente: la decadenza del diritto alla percezione dell indennità di ausiliaria; l inapplicabilità dell istituto del richiamo in servizio temporaneo, ove previsto. Qualora all atto della cessazione dal servizio permanente si venga collocati nella riserva perché non idonei ai servizi dell ausiliaria, si può essere iscritti, a domanda dell interessato, in tale ultima categoria nel caso di riacquisto dell idoneità, appositamente certificata dai competenti Organi Sanitari Militari. Alla particolare procedura per il collocamento in ausiliaria è dedicato il successivo punto 3; (2) riserva 73

10 Vi accedono i militari che: (a) nel cessare anticipatamente dal servizio permanente, a domanda, (indipendentemente dal fatto che i medesimi abbiano o meno conseguito il diritto alla pensione vitalizia), non hanno maturato i requisiti per il collocamento in ausiliaria. All atto della cessazione dal servizio, il militare per poter accedere a tale categoria deve essere in possesso di un anzianità minima di servizio effettivo pari a 19 anni 6 mesi ed 1 giorno; (b) cessano dall ausiliaria allo scadere del periodo massimo di permanenza o che, anteriormente al detto termine, perdono uno dei requisiti previsti per tale categoria, rinunciano espressamente al passaggio in detta posizione, ovvero revochino l accettazione degli impieghi; (c) vengono dichiarati, dai competenti Organi medico-legali, permanentemente non idonei al servizio militare, con un giudizio che li colloca espressamente in tale posizione. Comporta obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o per speciali esigenze dell amministrazione. (3) complemento Vi accedono gli ispettori e i sovrintendenti che, nel cessare anticipatamente dal servizio, a domanda, vantano un anzianità di servizio effettiva inferiore o pari a 19 anni e 6 mesi e che generalmente non hanno conseguito il diritto a pensione vitalizia. Comporta i seguenti obblighi: (a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione; rispondere alle chiamate di controllo; (b) in tempo di guerra, essere costantemente a disposizione per un eventuale richiamo in servizio; (4) congedo Costituisce il corrispondente della categoria del complemento con riferimento al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri; (5) congedo assoluto Vi accedono i militari che: compiono il 65 anno di età; 74

11 vengono giudicati dalle competenti Autorità Sanitarie Militari permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e da collocare in questa specifica posizione. Non comporta più alcun obbligo di servizio, anche se consente di conservare il grado e l onore dell uniforme (art. 56 della Legge n. 599/54 per ispettori e sovrintendenti e art. 39 della Legge n. 833/61 per personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri). E.II. E.II.1. Avanzamento dei militari dei Ruoli Ispettori, Sovrintendenti ed Appuntati e Finanzieri collocati nell ausiliaria - richiamati in servizio temporaneo -. Generalità. Come principio generale, il personale appartenente alle categorie del congedo non è interessato ad alcuna procedura relativa alla progressione di carriera. Unica eccezione è costituita dagli avanzamenti nei confronti dei militari collocati in ausiliaria e richiamati in servizio temporaneo. Le disposizioni normative disciplinanti le forme e le modalità di avanzamento del citato personale, sono speculari a quelle afferenti il corrispondente personale in servizio. Per il personale in ausiliaria - richiamato in servizio temporaneo trovano altresì applicazione i dettami contenuti nella Legge 18 gennaio 1952, n. 40 (vds. paragrafo F.III.1.), ed, in particolare, l art. 20 che consente agli stessi di essere presi in esame per l avanzamento solo se siano trascorsi sei mesi dal loro richiamo o trattenimento in servizio nel Corpo. Elemento di differenziazione rispetto all omologo personale in servizio permanente è la circostanza che gli avanzamenti hanno luogo esclusivamente ad anzianità, prescindendo dai requisiti di comando e di servizio. E utile precisare che la legittimità di tale normativa è stata ampiamente confortata dalla Decisione n. 742/94, in data 29 marzo 1994, emessa, in sede giurisdizionale, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale ha: a. delineato esaustivi criteri interpretativi in ordine alle norme che regolano l avanzamento del personale appartenente alla forza in congedo, richiamato in servizio temporaneo ; b. precisato, inequivocabilmente, la chiave di lettura della citata norma, con riferimento alla Legge 10 maggio 1983, n. 212, e ora al Decreto Legislativo n. 199/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 75

12 In sintesi, il Consiglio di Stato ha stabilito che la progressione di carriera del personale appartenente alla categoria dei richiamati in servizio temporaneo è consentita soltanto per l avanzamento a quei gradi cui si accede ad anzianità (vds. Tabelle B, D/1 e D/2 allegate al Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 199). Tale giudicato è stato oggetto della circolare n /1236/2 del 16 dicembre 1994 di questo Comando Generale - pubblicata sul Foglio d Ordini n. 58 del 30 dicembre le cui disposizioni restano, per la loro validità, integralmente confermate. Ciò posto, relativamente alle istruzioni per gli adempimenti istruttori e procedurali connessi all avanzamento del personale in ausiliaria, richiamato in servizio temporaneo, si deve fare espresso riferimento a quanto dettagliatamente descritto ed indicato nei precedenti paragrafi per i parigrado in servizio, omettendo ogni riferimento agli adempimenti connessi alla formazione delle aliquote di valutazione a scelta e tenendo in debita considerazione la circostanza che, relativamente alle cause di esclusione dalle aliquote di valutazione, non risulta possibile il manifestarsi della causa impeditiva legata all aspettativa, per qualsivoglia motivo concessa, atteso che tale posizione è incompatibile con la posizione di richiamo in servizio temporaneo. Altresì, è opportuno chiarire che il militare richiamato in servizio temporaneo, al venir meno delle condizioni concessive del richiamo (siano esse fisiche o dipendenti da altre cause - ad esclusione di quelli penali o disciplinari, per la cui trattazione si rimanda alle circolari I/1/1993 e I/1/2000 e connesse circolari integrative e correttive), si potrà trovare in una delle seguenti condizioni: - se collocato in ausiliaria, ma non abbia ancora esaurito il periodo massimo di permanenza in tale posizione di stato, continuerà la sua permanenza nella specifica categoria. E comunque data facoltà all interessato di transitare nella riserva, a domanda; - se perde l idoneità fisica, transiterà automaticamente nella riserva ovvero nel congedo assoluto, rispettando in tal guisa il giudizio emesso dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. E.III. E.III.1. Modalità procedurali per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere o Maresciallo di complemento o della riserva. Generalità. Relativamente ai peculiari istituti di cui trattasi occorre riferirsi alle indicazioni già oggetto del paragrafo E.I. che precede. E.III.2. E.III.2.a. Nomina a Vice Brigadiere o Maresciallo di complemento. Generalità. 76

13 L'articolo 77 del Decreto Legislativo n. 199/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il conferimento della nomina a Vice Brigadiere o Maresciallo di complemento, nei confronti degli appartenenti, rispettivamente, ai ruoli Appuntati e Finanzieri e Sovrintendenti che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali e disciplinari ovvero per infermità. E.III.2.b. Requisiti. La nomina a Vice Brigadiere o Maresciallo di complemento può essere conferita a domanda, nei confronti degli: (1) Appuntati scelti ovvero dei Brigadieri Capo, che abbiano compiuto il prescritto periodo minimo di servizio; (2) appartenenti ai Ruoli Appuntati e Finanzieri e Sovrintendenti che abbiano maturato almeno sei anni di servizio e siano in possesso del diploma di scuola media superiore. La suddetta nomina è conferita previo giudizio di idoneità formulato dalla Commissione Permanente di Avanzamento. E.III.2.c. Istruttoria delle istanze. Le domande redatte dagli interessati in conformità al FAC-SIMILE n. 38, debbono essere presentate al Comando competente: (1) nel giorno del collocamento in congedo, corrispondente a quello di nascita, se la cessazione ha luogo per raggiungimento del limite di età; (2) nell ultimo giorno in cui figurano in servizio, coincidente con quello antecedente l iscrizione nel Ruolo della forza in congedo, se la cessazione ha luogo a domanda; (3) nel giorno precedente a quello di effettiva decorrenza del passaggio ad altra amministrazione, se la cessazione ha luogo per passaggio all impiego civile. Contestualmente, il militare dovrà rilasciare esplicita dichiarazione scritta (da conservare nel suo fascicolo personale), con la quale prende atto dei termini tassativi relativi alla presentazione della predetta domanda, conforme al FAC-SIMILE n. 39. Qualora la stessa sia rilasciata da un militare che transita nel congedo per età, nel corpo della dichiarazione il medesimo dovrà attestare di essere stato reso edotto che con la medesima rinuncia esplicitamente al collocamento in ausiliaria. Nel caso in cui il conferimento della nomina sia richiesto ai sensi dell art. 77, comma 2, del D.L.vo n. 199/95, alla domanda dovrà essere allegato l originale del diploma di scuola media superiore, ovvero copia conforme all originale, resa autentica ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 77

14 E utile precisare in tale circostanza che non sono riconosciuti validi i diplomi di qualifica, connessi alla frequenza di corsi professionali riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. Infatti i citati documenti non consentono ai titolari di accedere ai corsi universitari o lauree brevi, senza la debita integrazione scolastica utile all ottenimento di un diploma di 2 grado. Al riguardo la Legge 21 aprile 1965, nr. 449, recita: art. 1: I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l accesso a pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge ; art. 2: I diplomi di cui all articolo 1 sono validi per l ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolari valutazioni nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado ; art. 3: omissis I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al 1 comma. A cura dei Comandi competenti od equiparati, le domande sono trasmesse al Comando Generale I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri - corredate della seguente documentazione: (a) giudizio di avanzamento espresso dal Comandante Provinciale. Gli eventuali giudizi di non idoneità dovranno essere motivati ai sensi dell art. 10, commi 3 e 4, ovvero 57, commi 1 e 2, del D.L.vo 12 maggio 1995,.n. 199, allegando, in copia, l eventuale documentazione dalla quale è scaturito il negativo giudizio; (b) copia del foglio matricolare e caratteristico aggiornato alla data del collocamento in congedo; (c) copia della documentazione caratteristica relativa all ultimo quinquennio; (d) copia del verbale della Commissione Medica Ospedaliera, ove risulti specificamente che il militare, pur essendo collocato in congedo, conserva l idoneità alla categoria del complemento. Al riguardo si richiama quanto esposto in premessa a paragrafo E.III.1. Generalità; (e) in alternativa al punto sub (d), certificato di visita medica redatto dal dirigente il servizio sanitario competente, dal quale risulti che l aspirante possiede l idoneità al servizio quale sovrintendente ovvero ispettore di complemento. Sulle domande non debbono essere apposte dichiarazioni od attergati relativi a pareri, a precedenti del richiedente od altro. 78

15 Le trattazioni pervenute a questo Comando, dopo una disamina preliminare, saranno inviate alla Commissione Permanente di Avanzamento per il successivo iter valutativo. Per contro, se dalla domanda non è possibile rilevare il possesso dei prescritti requisiti matricolari, necessari al conseguimento della nomina richiesta dal militare, la stessa è restituita al Comando mittente, affinché si proceda ad una debita integrazione dei dati mancanti. Laddove non risulti possibile apportare le integrazioni di cui sopra, la domanda è archiviata nel fascicolo personale e ne è data notizia all interessato. I giudizi espressi dalla Commissione Permanente di Avanzamento saranno notificati agli interessati. I militari giudicati idonei vengono nominati con apposito provvedimento da inviare, all Organo di controllo competente, per il Visto di registrazione. Le nomine così conferite vengono, quindi, notificate agli aventi diritto mediante apposita comunicazione. Relativamente alle annotazioni matricolari da effettuare nei confronti del personale interessato alla nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo di complemento deve farsi riferimento al paragrafo F.II.8.a.. E.III.3. E.III.3.a. Nomina a Vice Brigadiere o Maresciallo della riserva. Generalità. L'articolo 78 del Decreto Legislativo n. 199/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il conferimento della nomina a Vice Brigadiere o Maresciallo della riserva, rispettivamente nei confronti degli Appuntati Scelti e dei Brigadieri Capo. E.III.3.b. Requisiti. La nomina può essere conferita, a domanda, agli Appuntati Scelti ovvero ai Brigadieri Capo che, collocati in congedo per infermità dipendente da causa di servizio, sono giudicati idonei al servizio nella riserva dalla competente Commissione Medica Ospedaliera. La nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo della riserva, decorre dal giorno in cui il citato Collegio medico ha espresso il previsto giudizio. E.III.3.c. Modalità di trattazione delle istanze. Le domande degli interessati, redatte in conformità all allegato FAC-SIMILE n. 40 ed indirizzate al Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto - Ufficio 79

16 Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, devono essere presentate al Comando del Corpo dal quale dipendono. Le medesime domande possono essere inoltrate per lettera raccomandata ovvero a mezzo fax a cui seguirà l invio della domanda originale. Sulle domande non debbono essere apposte dichiarazioni od attergati relativi a pareri, a precedenti del richiedente od altro. A cura dei Comandi competenti, le domande sono trasmesse al Comando Generale I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri -, corredate della seguente documentazione: (1) copia del verbale della commissione medico ospedaliera dal quale risulti che il collocamento in congedo dell aspirante ha avuto luogo per infermità dipendente da causa di servizio e che l interessato non è stato collocato in congedo assoluto; (2) certificato di visita medica redatto dal dirigente il servizio sanitario competente, dal quale risulti che l aspirante possiede l idoneità al servizio quale Sovrintendente ovvero Ispettore della riserva; (3) giudizio di avanzamento espresso dal Comandante Provinciale. Gli eventuali giudizi di non idoneità dovranno essere motivati ai sensi dell art. 10, commi 3 e 4, ovvero 57, commi 1 e 2, del D.L.vo 12 maggio 1995,.n. 199, allegando, in copia, l eventuale documentazione dalla quale è scaturito il negativo giudizio; (4) copia del foglio matricolare e caratteristico aggiornato alla data del collocamento in congedo; (5) copia della documentazione caratteristica relativa all ultimo quinquennio; (6) rapporto informativo per gli aspiranti che presentino domanda di conferimento della nomina in data successiva al collocamento in congedo -, concernente la condotta tenuta dal medesimo militare dalla data del congedo a quella di redazione del rapporto informativo stesso, redatto dal Comandante Provinciale od equiparato, nella cui circoscrizione l istante risiede. Le trattazioni pervenute a questo Comando Generale, dopo una disamina preliminare, saranno inviate alla Commissione Permanente di Avanzamento per il successivo iter valutativo. Per contro, se dalla domanda non è possibile rilevare il possesso dei prescritti requisiti matricolari, necessari al conseguimento della nomina richiesta dal militare, la stessa è restituita al Comando mittente, affinché si proceda ad una debita integrazione dei dati mancanti. Laddove non risulti possibile apportare le integrazioni di cui sopra, la domanda è archiviata nel fascicolo personale e ne è data notizia all interessato. 80

17 I giudizi espressi dalla Commissione Permanente di Avanzamento saranno notificati agli interessati. I militari giudicati idonei vengono nominati con apposito provvedimento da inviare, all Organo di controllo competente, per il Visto di registrazione. Le nomine così conferite vengono, quindi, notificate agli aventi diritto mediante apposita comunicazione. Relativamente alle annotazioni matricolari da effettuare nei confronti del personale interessato alla nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo della riserva deve farsi riferimento al paragrafo F.II.8.b.. 81

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19 FAC-SIMILE N. 38 COMANDO GUARDIA DI FINANZA OGGETTO: Domanda di conferimento della nomina a (1) di complemento del (2). AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - I Reparto Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri - = ROMA = Il sottoscritto, (2), nato a, il, residente a, via, in congedo dal, trovandosi nelle condizioni previste dall art. 77 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, nr. 199, così come modificato dall articolo 10 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, nr. 67, chiede che gli venga conferita la nomina a (1) di complemento a decorrere dal. Al riguardo comunica che: si è arruolato nel Corpo in data ; è cessato dal servizio permanente (3) ; è in possesso del diploma di scuola media superiore di 2 grado che si allega (4). non ha procedimenti penali o disciplinari in corso. (data) (firma) Comando Guardia di Finanza V si attesta che l istanza è stata presentata in data e presa in carico al nr. di protocollo. (data) timbro tondo (firma del Comandante del Reparto) (1) Vice Brigadiere o Maresciallo. (2) Grado, cognome, nome e matricola militare. (3) A domanda ovvero per età. (4) In copia autentica ovvero in originale. L attestazione è obbligatoria per coloro che richiedono la nomina, ai sensi del comma 2, dell art

20 FAC-SIMILE N. 39 COMANDO GUARDIA DI FINANZA D I C H I A R A Z I O N E Il sottoscritto (grado, cognome, nome e matricola) dichiara di essere a conoscenza che: per poter conseguire la nomina a (vice brigadiere ovvero maresciallo) di complemento di cui all art. 77 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, nr. 199, così come modificato dall articolo 10 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, nr. 67, deve tassativamente presentare l apposita domanda nella stessa data di cessazione dal servizio. con la medesima domanda rinuncia esplicitamente al collocamento in ausiliaria (1). (data) (firma) V per la firma timbro tondo (firma del Comandante del Reparto) (1) l attestazione è obbligatoria, esclusivamente per i militari collocati in congedo per limiti di età, ovvero per coloro che nel periodo temporale / , maturato il requisito dei 40 anni di servizio effettivo, con apposita domanda, chiedano la cessazione dal servizio permanente ed il transito in ausiliaria. 127

21 FAC-SIMILE N. 40 COMANDO GUARDIA DI FINANZA OGGETTO: Domanda di conferimento della nomina a (1) della riserva del (2). AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - I REPARTO Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri - = ROMA = Il sottoscritto, (2), nato a, il, residente a, via, in congedo dal, trovandosi nelle condizioni previste dall art. 78 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, nr. 199, così come modificato dall articolo 10 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, nr. 67, chiede che gli venga conferita la nomina a (1) della riserva a decorrere dal. A tale scopo allega il verbale medico mod., nr., in data della Commissione Medica Ospedaliera di, con il quale è stato collocato in congedo con idoneità nella categoria della riserva, per infermità dipendente da causa di servizio. Al riguardo comunica che: è cittadino Italiano; è cessato dal servizio permanente per infermità; non ha procedimenti penali o disciplinari in corso. (data) (firma) Comando Guardia di Finanza V si attesta che l istanza è stata presentata in data e presa in carico al nr. di protocollo. (3) (data) timbro tondo (firma del Comandante del Reparto) 128

22 (1) Vice Brigadiere o Maresciallo. (2) Grado, cognome, nome e matricola militare. (3) Qualora l istanza sia pervenuta al Comando tramite fax ovvero a mezzo raccomandata, la locuzione di presa in carico sarà rispettivamente una delle seguenti: a) V si attesta che l istanza è stata recapitata a questo Comando tramite fax e reca impresso la data del. E stata presa in carico nella medesima data del al nr. di protocollo. b) V si attesta che il timbro postale apposto sulla busta contenente la presente istanza reca la data del. L istanza è stata presa in carico al nr. di protocollo, in data. 129

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24 ! F.II.8. Annotazioni matricolari afferenti le procedure per la nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo di complemento nonché della riserva, del personale appartenenti alle categorie del congedo dei Ruoli Sovrintendenti ed Appuntati e Finanzieri del Corpo della Guardia di finanza. F.II.8.a. Nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo di complemento. N. TIPO PROCEDURA ESITO QUADRO SCHEDA FAC-SIMILE ANNOTAZIONE Esito della valutazione per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo di complemento. Esito della valutazione per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo di complemento. Nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo di complemento. Idoneo 8 1/C Non idoneo 19 2/B 2 1/A Valutato per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo di complemento, ai sensi dell art. 77 del D. Leg.vo 12 maggio 1995, n. 199, è stato giudicato idoneo. Valutato per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo di complemento, ai sensi dell art. 77 del D. Leg.vo 12 maggio 1995, n. 199, e giudicato non idoneo poiché. colonna grado: Vice Brigadiere ovvero Maresciallo; colonna decorrenza: data nomina; colonna specie: di complemento; colonna determinazione: data e numero del provvedimento; colonna estremi registrazione: estremi e data di registrazione del provvedimento; colonna note: ai sensi dell art. 77 del D. Leg.vo 12 maggio 1995, n

25 ! F.II.8.b. Nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo della riserva. N. TIPO PROCEDURA ESITO QUADRO SCHEDA FAC-SIMILE ANNOTAZIONE Esito della valutazione per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo della riserva. Esito della valutazione per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo della riserva. Nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo della riserva. Idoneo 8 1/C Non idoneo 19 2/B 2 1/A Valutato per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo della riserva, ai sensi dell art. 78 del D. Leg.vo 12 maggio 1995, n. 199, è stato giudicato idoneo. Valutato per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere ovvero Maresciallo della riserva, ai sensi dell art. 78 del D. Leg.vo 12 maggio 1995, n. 199, e giudicato non idoneo poiché. colonna grado: Vice Brigadiere ovvero Maresciallo; colonna decorrenza: data nomina; colonna specie: della riserva; colonna determinazione: data e numero del provvedimento; colonna estremi registrazione: estremi e data di registrazione del provvedimento; colonna note: ai sensi dell art. 78 del D. Leg.vo 12 maggio 1995, n

26 " (Costituisce, in ogni caso, vincolante riferimento relativamente al testo originario, alle successive modificazioni, integrazioni, abrogazioni ecc., inerenti le norme di seguito indicate, il testo ufficiale come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) 145

27 " TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI... OMISSIS... Capo II NORME DI COORDINAMENTO... OMISSIS... Art. 77. Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento 1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, è conferita la nomina a «vice brigadiere di complemento» ovvero a «maresciallo di complemento», all'atto del collegamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto. 2. Con le medesime modalità di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi è conferita agli appartenenti ai ruoli «appuntati e finanzieri» e «sovrintendenti» che: a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio; b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore. 3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneità formulato dalle autorità incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreché gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermità. Art. 78. Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva 1. Con la specifica domanda è conferita la nomina a «vice brigadiere della riserva» ovvero a «maresciallo della riserva», rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermità dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva. 2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneità formulato dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneità, di cui al precedente comma.... OMISSIS... Capo III NORME FINALI Art. 80. Norma di equivalenza 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli «sottufficiali» e «appuntati e finanzieri» di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, 184

28 " compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al presente decreto. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale «sottufficiali» del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo «ispettori» e/o del ruolo «sovrintendenti», in conformità al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento. Capo IV ENTRATA IN VIGORE Art. 81. Entrata in vigore 1. Salvo quanto eventualmente stabilito in ogni singolo articolo del presente decreto legislativo, le disposizioni del medesimo entrano in vigore dal 1 settembre OMISSIS

29 #$ 205

30 #$ F.IV. Disposizioni abrogate. Le istruzioni della presente circolare hanno valore di direttiva interna. Dalla data di entrata in vigore della presente circolare, devono intendersi non più attuali le disposizioni di seguito elencate: 1. circolare n /1230, in data 20 settembre 1990, riguardante: Avanzamento straordinario per meriti eccezionali di Marescialli Maggiori della Guardia di finanza articolo 43 della Legge 10 maggio 1983, n. 212 ; 2. circolare n /102/2^ - I/1/1996 del 2 aprile 1996, recante: Istruzione sulle procedure di avanzamento del personale appartenente ai Ruoli Sottufficiali ed al Ruolo Appuntati e Finanzieri della Guardia di Finanza ; 3. circolare n /102/2^ del 16 agosto 1996, recante Aggiunte e Varianti n. 1 alla circolare n /102/2^ - I/1/1996 del 2 aprile 1996; 4. messaggio n /1230/2^, in data 8 ottobre 1997; 5. circolare n /102/2^ del 27 maggio 1999 recante Aggiunte e Varianti n. 2 alla circolare n /102/2^ - I/1/1996 del 2 aprile 1996, nonché ogni altra circolare o disposizione in contrasto con la presente. Ad ogni buon conto, si rileva che talune disposizioni di cui ai punti sub 2 e 3, continuano ad avere efficacia e, pertanto, devono intendersi applicabili nei confronti del personale da sottoporre a valutazione, ai sensi della normativa vigente prima dell entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n

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