Università Telematica Pegaso Le fonti di secondo grado dell ordinamento internazionale. I trattati. Indice

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1 LE FONTI DI SECONDO GRADO DELL ORDINAMENTO INTERNAZIONALE. I TRATTATI PROF. GIUSEPPE CATALDI

2 Indice 1 IL DIRITTO DEI TRATTATI. NOZIONE DI ACCORDO INTERNAZIONALE IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI TRATTATI PROCEDIMENTO NORMALE O SOLENNE REGISTRAZIONE DEI TRATTATI PROCEDIMENTI PARTICOLARI DI FORMAZIONE DEI TRATTATI GLI ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA APPLICAZIONE PROVVISORIA DEI TRATTATI LA COMPETENZA A CONCLUDERE ACCORDI SEMPLIFICATI NELL ORDINAMENTO ITALIANO TRATTATI CONCLUSI IN VIOLAZIONE DI NORME INTERNE SULLA COMPETENZA A STIPULARE ACCORDI CONCLUSI DALLE REGIONI ACCORDI CONCLUSI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: di 16

3 1 Il diritto dei Trattati. Nozione di accordo Internazionale L accordo internazionale è definito in dottrina come l unione o l incontro delle volontà di due o più Stati dirette a regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi (B. CONFORTI). Il Trattato è fonte di secondo grado del Diritto Internazionale, ed è un accordo che vincola solo gli Stati contraenti. Per quanto concerne la terminologia l accordo può anche essere indicato con il termine convenzione, trattato o patto. Per i Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali si usa il termine Carta o Statuto. Lo scambio di note è invece l accordo che scaturisce da uno scambio di note diplomatiche. Quale che sia il termine utilizzato, non muta la natura dell atto, propria degli atti di natura contrattuale. I Trattati danno vita a: A. norme materiali, ossia norme che disciplinano i rapporti tra i destinatari imponendo obblighi o attribuendo diritti, B. norme strumentali, ossia a norme che si limitano ad istituite fonti per la creazione di altre norme. L insieme delle norme consuetudinarie che disciplinano il procedimento di formazione nonché i requisiti di validità ed efficacia dei trattati forma il c.d. diritto dei trattati, al quale è dedicata una delle grandi convenzioni di codificazione promosse dalle Nazioni Unite : la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, in vigore dal (l Italia l ha ratificata nel 1974). Oltre alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati occorre ricordare altre due convenzioni di codificazione, concluse a Vienna nel 1978 e nel La prima (in vigore nel 1996) regola la successione degli Stati nei trattati; la seconda riguarda i rapporti tra Stati e Organizzazioni internazionali o tra Organizzazioni internazionali. 3 di 16

4 La struttura del Trattato può essere così schematizzata: preambolo, dispositivo: testo con le norme sostanziali e le clausole finali, allegati e protocolli. In ragione dei soggetti è possibile distinguere tra varie tipologie dei Trattati: Accordi bilaterali e multilaterali Accordi multilaterali aperti e chiusi In ragione del procedimento di formazione possiamo invece distinguere tra: accordi stipulati in forma solenne accordi stipulati in forma semplificata Non possono considerarsi accordi gli atti quali: i Contratti tra Stati e privati, Gentlemen s agreements, dichiarazioni e comunicati politici, Atti finali di conferenze internazionali: cd. intese non giuridiche 4 di 16

5 2 Il Procedimento di formazione dei trattati Il diritto internazionale lascia ampia libertà in materia di forma e di procedura per la stipulazione del trattato. Un accordo può risultare da ogni genere di manifestazione di volontà degli Stati purché di identico contenuto e purché dirette ad obbligarli. L accordo può realizzarsi in maniera istantanea o al termine di complesse procedure, può essere scritto o orale. Il modo consueto è quello dell accordo concluso per iscritto. 2.1 Procedimento normale o solenne Il procedimento normale o solenne di formazione ricalca quello seguito all epoca delle monarchie assolute e prevede quattro fasi: 1. La fase della negoziazione 2. La fase della firma o parafatura 3. La fase della ratifica o dell adesione 4. La fase dello scambio o deposito delle ratifiche La Negoziazione: La negoziazione è condotta generalmente dagli organi del Potere esecutivo: l accordo è predisposto previa contrattazione con la controparte. Tale fase può essere tanto più complessa in base al numero degli Stati partecipanti e all importanza della materia. Nell ambito delle conferenze internazionali, alla regola dell unanimità va sostituendosi il principio della maggioranza. 5 di 16

6 La firma: I negoziati si chiudono con la firma (o con la parafatura, ovvero l apposizione delle sole iniziali) da parte dei plenipotenziari. La firma, nel procedimento normale o solenne, non comporta alcun vincolo per gli Stati. Essa ha fini di autentificazione del testo che si considera definitivo e che non potrà subire modifiche se non in seguito all apertura di nuovi negoziati. La Ratifica: La ratifica è la manifestazione della volontà con cui lo Stato si impegna a rispettare il trattato. La competenza a ratificare è disciplinata da ogni singolo Stato con le proprie norme costituzionali. Di massima, nella gran parte degli ordinamenti tale compito rientra nelle attribuzioni del Capo dello Stato che concorre sia con gli organi esecutivi che, per alcune categorie di trattati (di natura politica o modificativi di leggi), con quelli legislativi. Disciplina della ratifica nell ordinamento italiano: In Italia la disciplina relativa alla ratifica dei trattati è dettata dagli artt. 87, comma 8, 80 e 89 della Costituzione. L art. 87 comma 8 dispone che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali previa, quando occorre, l autorizzazione delle Camere. L art. 80 Cost. chiarisce che tale autorizzazione è necessaria e va data con legge, quando si tratti di: trattati di natura politica, trattati che prevedono regolamenti giudiziari, trattati che comportano variazioni del territorio nazionale, Trattati che comportano oneri alle finanze Trattati che comportano modificazioni di leggi. 6 di 16

7 L art. 89 Cost. stabilisce poi che ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Il Capo dello Stato non può rifiutarsi di sottoscrivere il trattato una volta intervenuta la delibera governativa, ma può solo sollecitare il riesame del trattato, prima della sottoscrizione. In Italia, quindi, il potere di ratifica è, quanto al contenuto, nelle mani dell Esecutivo e, per i trattati di cui all art. 80, del potere legislativo. Oltre al termine ratifica le Costituzioni possono utilizzare approvazione, conclusione. Alla ratifica va equiparata l adesione o accessione, che si ha, nel caso di trattati multilaterali, quando la manifestazione di volontà diretta a concludere un accordo promana da uno Stato che non ha preso parte ai negoziati. Perché una simile volontà abbia efficacia occorre tuttavia che la partecipazione di Stati diversi da quelli che hanno concordato il testo sia prevista nel testo medesimo (clausola di adesione). Scambio o deposito delle ratifiche: Il procedimento di formazione dell accordo si conclude con lo scambio o con il deposito delle ratifiche. Nel caso dello scambio, l accordo di perfeziona immediatamente. Nel caso del deposito (procedura normalmente adottata per i trattati multilaterali), l accordo si forma tra gli Stati depositanti via via che le ratifiche vengono depositate. L accordo si forma tra gli Stati depositanti. Generalmente il trattato non è in vigore finché non si raggiunga un certo numero di ratifiche. Allo scambio delle ratifiche segue la notifica agli Stati contraenti o al depositario. 7 di 16

8 3 Registrazione dei trattati Secondo l art. 102 della Carta delle Nazioni Unite (al quale fa implicito riferimento anche l art. 80 della Convenzione di Vienna), ogni trattato internazionale deve essere registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite e pubblicato a cura di quest ultimo. Tuttavia la registrazione non è un requisito di validità dei trattati. L omessa registrazione comporta esclusivamente l impossibilità di invocare il trattato dinanzi agli organi delle Nazioni Unite. Generalmente, gli accordi internazionali vengono registrati e pubblicati in una raccolta ufficiale dell ONU. 8 di 16

9 4 Procedimenti particolari di formazione dei trattati solenne. Gli Stati sono liberi di seguire procedure di formazione dei Trattati diverse da quella Procedure alternative: - Procedure che sfociano nella ratifica e che pertanto non si discostano dal procedimento normale: ad es., in seno ad alcune Organizzazioni Internazionali alla negoziazione diretta si sostituisce la discussione e l approvazione da parte di un organo dell organizzazione. Altro es.: la firma differita. - Procedure che si caratterizzano per una modalità di manifestazione della volontà da parte degli Stati diversa dalla ratifica. 9 di 16

10 5 Gli Accordi in forma semplificata In quanto alle procedure nelle quali la manifestazione di volontà dello Stato diretta ad incontrarsi con quella degli altri Stati non consiste nella ratifica, occorre richiamare i c.d. accordi in forma semplificata o accordi informali. Si tratta di accordi conclusi con la sola sottoscrizione del testo da parte del rappresentante dello Stato. Tale tipo di accordo si ha quando dal testo o dai comportamenti delle Parti risulta che le stesse intendono attribuire alla firma il valore di piena e definitiva manifestazione di volontà. E disciplinato dall art. 12 della Conv. Di Vienna sui diritti dei trattati. A tale categoria sono da riportare altresì gli scambi di note diplomatiche o altri strumenti simili. In definitiva, per quanto concerne la nozione di accordi in forma semplificata:...può dirsi (...) che la categoria comprenda in definitiva tutti gli accordi che, in un modo o nell altro, gli organi dello Stato preposti alle relazioni con gli altri Stati per intendersi e semplificare gli organi del potere esecutivo stipulano senza ricorrere alla procedura della ratifica, e quindi impegnando direttamente e definitivamente la volontà dello Stato di 16

11 6 Applicazione provvisoria dei trattati In una zona di confine tra le intese non giuridiche e gli accordi in forma semplificata si collocano gli accordi sull applicazione provvisoria dei trattati che si hanno quando, nel testo stesso del trattato da sottoporre a ratifica, o con dichiarazioni separate, le Parti prevedono che il trattato si applichi provvisoriamente in attesa della sua entrata in vigore. Tali accordi sono considerati da taluni come intese prive di carattere giuridico, da altri come accordi in forma semplificata quindi vincolanti. 11 di 16

12 7 La Competenza a concludere accordi semplificati nell ordinamento italiano La competenza a concludere accordi in forma semplificata al pari della competenza a ratificare, è regolata da ciascuno Stato con proprie norme costituzionali. Nell ordinamento italiano la stipulazione in forma semplificata è da escludere solo quando l accordo appartiene ad una delle categorie di cui all art.80 della Costituzione. In tutti gli altri casi, l esecutivo sarebbe libero di decidere, insieme alle altre parti contraenti, se dare all accordo forma solenne (far quindi intervenire la ratifica da parte del Capo dello Stato) o stipulare direttamente. 12 di 16

13 8 Trattati conclusi in violazione di norme interne sulla competenza a stipulare La maggior parte degli studiosi concordano nell escludere soluzioni radicali, ovvero, da una parte, che per il diritto internazionale i trattati stipulati direttamente dall Esecutivo siano in ogni caso validi; dall altra, che qualsiasi vizio, anche solo formale, o qualsiasi irregolarità procedurale dal punto di vista del diritto interno possa inficiare la validità internazionale dell accordo. La Convenzione di Vienna fornisce all art. 46 una possibile soluzione: 1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato come vizio del proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno. 2. Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede. Secondo Conforti, l art. 46 della Conv. Di Vienna corrisponde al diritto internazionale generale quando codifica il principio che la violazione di norme interne fondamentali sulla competenza a stipulare (per l Italia art. 80 Cost.) sia causa di invalidità del trattato. Ciò avviene dunque quando sull accordo non si sia pronunciato uno degli organi a cui la Costituzione assegna un potere decisionale effettivo nel procedimento di stipulazione; ad esempio, quando il trattato sia concluso dall esecutivo nelle materia di cui all art. 80 senza il consenso del Parlamento. L accordo concluso dal Governo in tal modo è, quindi, un intesa priva di carattere giuridico. La situazione è sanabile nel momento in cui l organo che non si è pronunciato esprime l assenso nelle forme previste dalla Costituzione. 13 di 16

14 9 Accordi conclusi dalle regioni In dottrina si è discusso se anche le regioni possano concludere accordi internazionali. L argomento è stato regolato dalla Legge cost n. 3, che ha modificato il Titolo V - Parte II della Costituzione. Il nuovo art. 117, ultimo co., prevede la competenza della Regione, nelle materie di sua competenza, a concludere accordi con Stati nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi statali. I casi e le forme sono disciplinati dalla l n. 3, che all art. 6 prevede il preventivo conferimento di pieni poteri alla Regione da parte del governo, configurando la competenza della Regione come competenza a stipulare per lo Stato, e quindi impegnando la responsabilità dello Stato stesso. 14 di 16

15 10 Accordi conclusi dalle Organizzazioni Internazionali Anche le organizzazioni internazionali possono stipulare accordi tra di loro (es. accordi di collegamento) o con gli Stati Parti e con gli Stati terzi (es. accordi che fissano il regime della sede o che attribuiscono immunità ai funzionari). Tali accordi non differiscono da quelli stipulati dagli Stati e vincolano, pertanto, solo i contraenti. La disciplina che ne regola la formazione si rinviene nella Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e O.O.I.I. e tra O.O.I.I., che riproduce la Conv. di Vienna del di 16

16 Bibliografia di riferimento: CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, di 16

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