Il processo è la forma della giurisdizione, ossia la forma che assume, in concreto, l esercizio della funzione giurisdizionale. CC

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1 Capitolo 3 I principi generali del processo civile 1 Il processo Definizione Il processo è la forma della giurisdizione, ossia la forma che assume, in concreto, l esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, il processo è un procedimento (insieme di atti concatenati tra loro) finalizzato all emanazione di un provvedimento giurisdizionale (emanato, cioè, da un giudice, organo appartenente al potere giurisdizionale), e caratterizzato dalla partecipazione attiva dei soggetti nei cui confronti quel provvedimento è destinato a produrre i suoi effetti. Differenze Nel linguaggio corrente si utilizzano termini tra loro equivalenti, come «processo», «procedimento», «giudizio», «causa». Tuttavia, il processo indica qualcosa in più rispetto al procedimento, poiché: il procedimento è un insieme coordinato di atti; il processo è lo svolgimento coordinato di una pluralità di atti tra loro connessi attraverso cui si svolge la funzione giurisdizionale. 2 Il giusto processo (art. 111 Cost.) e l equa riparazione per l irragionevole durata del giudizio Nozione Non è sufficiente che il processo si svolga, formalmente, secondo le modalità previste dal legislatore, ma occorre che il processo sia anche «giusto»: «giusto» è il processo nel quale, come dispone l art. 111, co. 2, Cost., è garantito, nella sostanza e non soltanto formalmente, il contraddittorio delle parti, in condizioni di parità tra loro, davanti a un giudice terzo e imparziale. Queste regole riguardano ogni tipo di processo (civile, penale, amministrativo, contabile, tributario, ecc.), nel quale devono essere garantiti l effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo; «giusto» è il processo rispettoso del principio della ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2, Cost.), che impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Ad esempio, se il ricorso in Cassazione non è stato notificato a una delle parti contumace nei precedenti gradi di giudizio, è superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente quando nessuna delle parti costituite abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace (Cass /2010). I principi generali del processo civile 31

2 2.1 La legge Pinto (L. 89/2001) La L. 89/2001 (c.d. legge Pinto), recentemente riscritta dal D.L. 83/2012 (c.d. decreto sviluppo), convertito in L. 134/2012, prevede un equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo. Il diritto all equa riparazione Il termine massimo ragionevole Momento di inizio del processo Esclusioni Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo (ratificata dalla L. 848/1955) sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del giudizio cui all art. 6, par. 1, della Convenzione, ha diritto a un equa riparazione. Nell accertare la violazione il giudice valuta: la complessità del caso; l oggetto del procedimento; il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di: tre anni in primo grado; due anni in secondo grado; un anno in Cassazione. tre anni in caso di procedimento di esecuzione forzata; sei anni in caso di procedura concorsuale (ad es., fallimento). Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l impugnazione e la proposizione della stessa. Il processo civile si considera iniziato: con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio; con la notifica dell atto di citazione. Il processo penale si considera iniziato con l assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. Non è riconosciuto alcun indennizzo: quando lo chiede la parte che ha perso la causa ed è stata condannata per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.); quando la parte ha rifiutato la proposta di mediazione formulata prima del giudizio, se la sentenza ha accolto la domanda in misura pari o superiore a quanto previsto dalla proposta stessa; quando l abuso dei poteri processuali ha determinato un ingiustificata dilazione del procedimento; quando il giudizio è definito in modo irrevocabile entro sei anni; quando, nel processo penale, il reato si è estinto per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; quando, nel processo penale, l imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo nei 30 giorni successivi al superamento del termine di durata ragionevole. 32 Capitolo 3

3 Il procedimento La domanda di riparazione può essere proposta: a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva; nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell economia e delle finanze. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso la Corte d appello provvede con decreto motivato: se accoglie il ricorso, ingiunge all amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata e provvede sulle spese; se rigetta la domanda, la domanda non può essere riproposta. Il ricorso e il decreto che accoglie la domanda sono notificati all ente nei cui confronti la domanda è stata proposta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (per chi lo ha chiesto) o dalla sua notificazione (per l amministrazione ingiunta di pagare senza dilazione) può essere proposta opposizione davanti alla stessa Corte d appello. Entro quattro mesi (temine ordinatorio) dal deposito dell opposizione la Corte provvede con decreto motivato. Il decreto può essere impugnato in Cassazione. 3 Il principio del contraddittorio (artt. 111, co. 2, Cost. e 101 c.p.c.) Applicazione Il principio del contraddittorio riguarda l intero processo e non soltanto la sua fase iniziale, per cui, ad esempio, la mancata comunicazione a una delle parti che non sia poi comparsa all udienza di discussione del decreto col quale, su istanza dell altra, sia stata anticipata l udienza rispetto alla data originariamente fissata, comporta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio (Cass /1993). La violazione della regola del contraddittorio dà luogo a nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salve le ipotesi di accettazione del contraddittorio. Norme di riferimento A livello costituzionale, il principio del contraddittorio è espressamente previsto dall art. 111, co. 2, Cost., secondo cui «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale». A livello di legge ordinaria, invece, è previsto dall art. 101 c.p.c., in base al quale «il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa». I principi generali del processo civile 33

4 Il soggetto passivo e la citazione in giudizio La «parte contro la quale la domanda è proposta» è il soggetto passivo della domanda, ossia il soggetto che, secondo quanto affermato nella domanda stessa, dovrà subire le conseguenze del richiesto provvedimento del giudice (ad esempio, la condanna al pagamento di una somma di denaro, a rimuovere un edificio abusivo ecc.). La regola del contraddittorio impone, a colui che si rivolge al giudice chiedendo un determinato provvedimento nei confronti di un altro soggetto, di citare regolarmente quest ultimo in giudizio, perché è colui che dovrebbe subire gli effetti del provvedimento richiesto al giudice e, pertanto, deve essere messo in condizione di difendersi. La citazione del soggetto passivo si realizza attraverso la notifica dell atto di citazione, ossia la consegna di una copia autentica dell atto contenente l atto introduttivo del giudizio: in tal modo, il soggetto passivo della domanda potrà comparire davanti al giudice e contrastare la richiesta rivolta al giudice contro di lui, eventualmente proponendo una controdomanda (c.d. domanda riconvenzionale). Se il processo ha inizio con un ricorso, anziché con un atto di citazione (si pensi, ad esempio, al processo del lavoro), il principio del contraddittorio si realizza con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza. 4 Il principio della domanda (art. 99 c.p.c.) Nozione Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente (art. 99 c.p.c.). Il dovere decisorio del giudice dipende, pertanto, dall iniziativa di chi propone la domanda, poiché la domanda vincola il giudice al dovere di giudicare. È in questo senso che si parla di disponibilità dell oggetto del processo in capo a colui che propone la domanda, nel senso che questi, con la sua domanda, vincola e limita il giudice nell oggetto del suo giudizio. Nell interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice: incontra il limite imposto dall art. 112 c.p.c., secondo cui «il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti»; pertanto, da un lato deve conformare la pronuncia alla domanda dell attore o del ricorrente: dall altro, non può sostituire ex officio l azione proposta dalla parte con un azione diversa, fondata cioè su fatti differenti o su una diversa causa petendi. Qualora lo facesse, non si tratterebbe di un erronea interpretazione o qualificazione della domanda, bensì di una sua abusiva modificazione, per alterazione o sostituzione di uno o di entrambi gli elementi identificativi dell azione, petitum o causa petendi, e quindi di una decisione estranea al themadecidendum effettivamente dedotto in giudizio. 34 Capitolo 3

5 5 La strumentalità delle forme Definizione La forma degli atti processuali non è fine a se stessa, ma è uno strumento indispensabile per consentire all atto di raggiungere il suo scopo, che consiste nel contribuire all emanazione di un provvedimento giurisdizionale che ponga fine alla lite. L art. 156 c.p.c. dispone che, anche se l atto è stato compiuto senza il rispetto della forma prescritta dalla legge, non può essere pronunciata la sua nullità se l atto ha raggiunto il suo scopo (ad es., portare a conoscenza della parte una determinata situazione); Scopo L art. 131 c.p.c. chiarisce che i provvedimenti del giudice hanno sempre la forma della sentenza, dell ordinanza e del decreto, secondo quanto prescrivono le disposizioni di legge; in mancanza delle stesse, il giudice utilizzerà la forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Ad es., nell ambito del processo di cognizione, il rinvio dell udienza disposto dal giudice non è soggetto all obbligo della comunicazione formale, per cui può avvenire mediante l utilizzo di qualunque modalità, purché idonea a portare il fatto a conoscenza delle parti (ad esempio, mediante avviso affisso nella sala di udienza o in cancelleria). Osservazioni La strumentalità delle forme è un principio generale dell ordinamento: ad es., l art. 66, co. 3, D.P.R. 570/1960, nel disporre che il verbale delle operazioni elettorali deve essere firmato in ogni suo foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri dell ufficio elettorale di sezione, va interpretato alla luce del principio di strumentalità delle forme, in base al quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l atto è prefigurato e, quindi, qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o da comprimere la libera espressione del voto; pertanto, essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto, art. 48 Cost.), è da ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anomalie procedimentali che impediscano l accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge; le altre anormalità (ad es., omissioni dei prescritti adempimenti formali) costituiscono, invece, delle mere irregolarità se non incidono negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, ovvero l autenticità, la genuinità e la correttezza degli eseguiti adempimenti (Cons. Stato 3716/2005). I principi generali del processo civile 35

6 6 Libera valutazione delle prove, oralità e doppio grado di giurisdizione Ulteriori principi regolatori del processo civile Principio di indipendenza e imparzialità del giudice (artt. 101, 107 e 108 Cost.): l indipendenza è la garanzia che il giudice sia soggetto soltanto alla legge, l imparzialità significa che il giudice deve essere indifferente rispetto all esito della causa, non deve essere coinvolto nella dimensione di una parte a scapito dell altra (Sassani). Principio della libera valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.): escluse le prove legali, la cui efficacia probatoria è predeterminata dalla legge, il giudice civile può valutare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Principio di conservazione degli atti processuali: consente la salvezza degli atti o anche di alcuni dei loro effetti in ragione del raggiungimento dello scopo degli stessi. Principio del doppio grado di giurisdizione: è ammesso un riesame della decisione emessa nel giudizio di primo grado, nel quale il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta. Nel giudizio di secondo grado (o d appello), invece, il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È, inoltre, previsto un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge davanti alla Corte di cassazione. Principio dell oralità: l attività processuale si svolge prevalentemente attraverso le dichiarazioni rese dai soggetti del processo (parti, difensori, consulenti ecc.) davanti al giudice, che vengono poi consacrate nell apposito verbale d udienza. Si tratta di un principio soltanto tendenziale, in quanto numerose attività processuali sono compiute direttamente per iscritto (atto introduttivo del giudizio, memorie difensive, consulenze tecniche ecc. 36 Capitolo 3

7 Schema n. 5 L onere della prova (art c.c.) Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento Chi eccepisce l inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l eccezione si fonda Il convenuto, a norma dell art. 416 c.p.c. nel rito del lavoro e dell art. 167 c.p.c. nel rito ordinario, nella memoria di costituzione in primo grado deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto Il principio di riparto dell onere probatorio di cui all art c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici e l attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ne deriva che la soccombenza dell attore consegue alla inottemperanza dell onere probatorio a suo carico soltanto nell ipotesi in cui le risultanze istruttorie non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio I principi generali del processo civile 37

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