BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLVII Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 25 mercoledì, 29 giugno 2016 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 Modificazioni dei comprensori di bonifica e disci- SOMMARIO plina transitoria in materia di consorzi di bonifica. SEZIONE I Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/ LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 41 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2016, n. 38/R Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell ambito della pratica fisica e sportiva). pag. 3 LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 39 Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 22/ SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Sentenze Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/ LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 40 SENTENZA 1 giugno 2016, n. 124 Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 88/2014 Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio. 13

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2016, n. 38/R Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 29 marzo 2016, n. 242; Visto il parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; 3 Regolamento di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell ambito della pratica fisica e sportiva). La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: Preambolo Sommario Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Classificazioni degli impianti Art. 3 - Adempimenti relativi alla collocazione del defibrillatore Art. 4 - Adempimenti relativi alla manutenzione del defibrillatore Art. 5 - Adempimenti relativi alle informazioni sulla presenza del defibrillatore Art. 6 - Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori Art. 7 - Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118 Art. 8 - Sport assimilabili ai giochi da tavolo Art. 9 - Indirizzi relativi agli sport in movimento Preambolo Visto l articolo 117, comma 6 della Costituzione; Visto l articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale; Visto il decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita); Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell ambito della pratica fisica e sportiva) e, in particolare, l articolo 8; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 17 marzo 2016; Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso in data 5 maggio 2016; Visto il parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 566; Considerato quanto segue: 1. è necessario adottare il regolamento di attuazione della l.r. 68/2015 per disciplinare compiutamente gli oggetti indicati dall articolo 8 della legge stessa; 2. il presente regolamento, in particolare, stabilisce quali sono gli adempimenti a carico dei gestori o degli assegnatari degli impianti per quanto riguarda la collocazione, la manutenzione del defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello stesso nell impianto; 3. nel caso in cui il gestore assegni spazi a società, enti o associazioni sportive, l obbligo di garantire la presenza dell esecutore BLS-D è a carico di questi soggetti come previsto dall articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015; il regolamento stabilisce che, qualora sussistano le condizioni, gestore e assegnatario possono concordare che la presenza dell esecutore sia garantita dal gestore con oneri a carico dei soggetti assegnatari; 4. è opportuno accogliere parzialmente il parere della commissione consiliare competente e adeguare pertanto il testo ai suggerimenti ivi formulati. In particolare: - per quanto riguarda la norma sulla collocazione del defibrillatore, si è specificato che il defibrillatore deve essere collocato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell attività sportiva o motorio-ricreativa in modo tale da poterlo raggiungere, al massimo, in tre minuti a passo veloce; - per quanto riguarda la norma sugli sport in movimento (ad esempio vela, ciclismo), in considerazione delle perplessità manifestate da alcune associazioni nel corso dell audizione consiliare e del dibattito che ne è seguito, si è ritenuto opportuno riformulare la norma per chiarire che quelli introdotti dal regolamento regionale non sono nuovi obblighi ma rappresentano solo una specificazione di obblighi contenuti nella normativa statale (d.m. 24 aprile 2013); Si approva il presente regolamento:

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) complesso sportivo: un insieme di impianti in cui si svolge unicamente l attività sportiva e motorio-ricreativa che non hanno in comune alcuni specifici servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici; b) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation): l operatore, sanitario non medico o laico, abilitato all uso del defibrillatore. Art. 2 Classificazione degli impianti 1. Gli impianti ai quali si applica la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defi brillatori semiautomatici esterni nell ambito della pra tica fisica e sportiva) si distinguono in: a) impianti gestiti da soggetti pubblici; b) impianti gestiti da associazioni, enti o società sportive, dilettantistiche o professionistiche; c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera b). 2. Gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 sono quelli indicati all articolo 3, comma 2 della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all uso personale dei proprietari e quelli pubblici o privati ad accesso libero non vigilato. Art. 3 Adempimenti relativi alla collocazione del defibrillatore 1. I gestori degli impianti hanno l obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori semiautomatici esterni. 2. In ogni impianto sportivo deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere posizionato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell attività sportiva o motorio ricreativa, in modo tale da poter essere raggiunto, al massimo, in tre minuti di passo veloce. 3. Il defibrillatore deve essere collocato preferibilmente in una teca a muro, con apertura libera e allarmata; deve essere facilmente riconoscibile e corredato di un pannello informativo a muro. Art. 4 Adempimenti relativi alla manutenzione del defibrillatore 1. La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. I defibrillatori devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. 2. I gestori degli impianti e, nel caso previsto dall articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015, i soggetti assegnatari, identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l operatività del defibrillatore e, prima dell inizio dell attività sportiva o motorioricreativa, annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell apposita spia; qualora i referenti rilevano il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell impianto sono sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell apparecchio. 3. I gestori dell impianto possono, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, stipulare convenzioni, con relativi oneri economici a loro carico, con le aziende sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione del defibrillatore. Art. 5 Adempimenti relativi alle informazioni sulla presenza del defibrillatore 1. I gestori sono tenuti ad informare i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti della esatta collocazione del defibrillatore mediante idonea cartellonistica utilizzando la simbologia in uso a livello internazionale. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di migliorare ulteriormente l informazione circa il posizionamento del defibrillatore, può essere utilizzato qualsiasi altro strumento ritenuto utile, come opuscoli, video e applicazioni relative alle nuove tecnologie. Art. 6 Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori 1. La presenza degli esecutori BLS-D deve essere assicurata durante lo svolgimento dell attività sportiva e motoria, che ha inizio con l accesso degli utenti all interno dell impianto sportivo e termina con la loro uscita dall impianto stesso. 2. Nei casi di cui all articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015, qualora sussistano le condizioni, il gestore e gli assegnatari possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive.

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N L obbligo di cui all articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 e l accordo di cui al comma 2 devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all uso del defibrillatore. Art. 7 Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118 chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come rego lamento della Regione Toscana. Firenze, 22 giugno 2016 LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n ROSSI 1. I gestori degli impianti trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente, oltre a quanto stabilito dall articolo 4, comma 7 della l.r. 68/2015, le informazioni relative all indirizzo dell impianto, alla dislocazione del defibrillatore all interno della struttura ed ai recapiti telefonici dei gestori cui fare riferimento in caso di attivazione in emergenza del defibrillatore. 2. Qualsiasi modifica alle informazioni di cui al comma 1 è tempestivamente comunicata alla centrale operativa 118. Art. 8 Sport assimilabili ai giochi da tavolo 1. Ai fini dell esclusione dall obbligo di dotazione di defibrillatori ai sensi dell articolo 3, comma 2 della l.r. 68/2015 sono assimilate ai giochi da tavolo le discipline di gioco elettronico organizzate a livello competitivo ed il gioco delle carte. Art. 9 Indirizzi relativi agli sport in movimento 1. Le società, enti ed associazioni sportive che svolgono attività nell ambito degli sport in movimento, assoggettate all obbligo di dotazione del defibrillatore ai sensi della normativa statale vigente, devono: a) qualora organizzino eventi relativi ad attività sportive, ai quali si applica la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 149 (Recepimento dell accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante Linee di indirizzo sull organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate ), assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D; b) qualora nel corso degli allenamenti da esse organizzati, sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all articolo 11 della l.r. 3/1994 Art. 2 - Disposizioni di prima applicazione Art. 3 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ); Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1 giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 8 giugno 2016, n. 23; Considerato quanto segue: 1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 11, commi 2 e 3, della l.r. 3/1994 il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito;

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l articolo 14 della l. 157/1992 il quale prevede che le regioni, con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali ; 3. È necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla l. 157/2012, nonché assicurare la continuità dell azione amministrativa nelle more della nuova definizione territoriale degli ATC a livello sub provinciale da emanarsi al fine di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016; 4. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa, è necessario prevedere l entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all articolo 11 della l.r. 3/ Il comma 2 dell articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ), è sostituito dal seguente: 2. Gli ATC hanno dimensioni sub provinciali. I confini territoriali e la dimensione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale di cui all articolo 6 ter.. 2. Il comma 3 dell articolo 11 della l.r. 3/1994 è abrogato. Art. 2 Disposizioni di prima applicazione 1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, con deliberazione, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla nomina dei revisori unici. 2. Al fine di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica, in conformità al principio costituzionale del buon andamento e al principio di continuità dell azione amministrativa, fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia), continuano a svolgere le funzioni di cui all articolo 11 ter della l.r. 3/1994 per l ambito territoriale definito ai sensi della l.r. 88/2014. Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 giugno 2016 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 8 giugno 2016, n. 95 Proponenti: Consiglieri Giani, Marras Assegnata alla 2^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 14 giugno 2016 Approvata in data 22 giugno 2016 Divenuta legge regionale 38/2016 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); 7 Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 40 Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Comprensori di bonifica. Sostituzione dell articolo 5 della l.r. 79/2012 Art. 2 - Modificazioni dei comprensori. Sostituzione dell articolo 6 della l.r. 79/2012 Art. 3 - Consorzi di bonifica. Sostituzione dell articolo 7 della l.r. 79/2012 Art. 4 - Funzioni dell assemblea consortile. Modifiche all articolo 15 della l.r. 79/2012. Art. 5 - Disposizioni transitorie per l approvazione del bilancio di esercizio Inserimento dell articolo 38 sexies nella l.r. 79/2012 Art. 6 - Sostituzione dell allegato A della l.r. 79/2012 Art. 7 - Modifiche al preambolo della l.r. 16/2016 Art. 8 - Abrogazione dell articolo 26 della l.r. 16/2016 Art. 9 - Entrata in vigore ALLEGATO A - Comprensori di bonifica (Riferito all articolo 5 della l.r. 79/2012) PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, la parte III; Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994); Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 (Dispo sizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015); Considerato quanto segue: 1. Nelle more dell individuazione delle società di revisione di cui all articolo 20 della l.r. 79/2012, visti i tempi indicati dalla legge stessa per l approvazione da parte dell assemblea consortile del bilancio di esercizio (30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento), si rende necessario modificare la l.r. 79/2012, con riferimento ai bilanci consuntivi 2015, per consentire alle assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro approvazione con la procedura vigente anteriormente alla modifica dell articolo 20 della l.r. 79/2012 effettuata ai sensi della l.r. 16/2016; 2. È necessario prevedere che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana; 3. È opportuno modificare gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 79/2012 riorganizzandone le previsioni, in modo che ciascun articolo tratti di un solo argomento, ossia, rispettivamente, dei comprensori di bonifica, delle modi ficazioni dei comprensori e dei consorzi e che sia individuato per ogni consorzio il comprensorio corrispondente; 4. Si rende necessario, non essendo entrata ancora in vigore la modifica disposta con l articolo 26 della l.r. 16/2016, modificare la delimitazione di un consorzio di bonifica, in particolare il comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord, mantenendone il perimetro attuale. Con riferimento, invece, ai Comuni di Badia

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 Tedalda e Sestino, resta ferma l esigenza che siano inse riti nel comprensorio dell Alto Valdarno, dando segui to a quanto già previsto dall articolo 34 bis della l.r. 79/2012; 5. In considerazione del termine di approvazione del bilancio di esercizio 2015, è necessario disporre l entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Comprensori di bonifica. Sostituzione dell articolo 5 della l.r. 79/ L articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) è sostituito dal seguente: Art. 5 Comprensori di bonifica 1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all irrigazione. 2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata previa intesa con la Regione interessata. 3. L allegato A contiene la delimitazione dei comprensori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione Toscana.. Art. 2 Modificazioni dei comprensori. Sostituzione dell articolo 6 della l.r. 79/ L articolo 6 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente: Art. 6 Modificazioni dei comprensori 1. L allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo di cui all articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Si prescinde dal parere se non viene reso entro trenta giorni dall assegnazione. 2. Qualora sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, l allegato A può essere modificato, secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa con la regione interessata.. Art. 3 Consorzi di bonifica. Sostituzione dell articolo 7 della l.r. 79/ L articolo 7 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente: Art. 7 Consorzi di bonifica 1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell equilibrio di bilancio. 2. I consorzi, nell articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l obiettivo di una efficace presenza sull intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo. 3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni. 4. Per ciascuno dei comprensori indicati all allegato A, è istituito un consorzio di bonifica. 5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato: a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1; b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2; c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3; d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4; e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5; f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6.. Art. 4 Funzioni dell assemblea consortile. Modifiche all articolo 15 della l.r. 79/2012

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N All articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 79/2012 le parole all adozione e sono soppresse. Art. 8 Abrogazione dell articolo 26 della l.r.16/ Art. 5 Disposizioni transitorie per l approvazione del bilancio di esercizio Inserimento dell articolo 38 sexies nella l.r. 79/ Dopo l articolo 38 quinquies della l.r. 79/2012 è inserito il seguente: Art. 38 sexies Disposizioni transitorie per l approvazione del bilancio di esercizio L assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti. 2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell anno 2015 entro il 30 luglio Art. 6 Sostituzione dell allegato A della l.r. 79/ L allegato A di cui all articolo 5 della l.r. 79/2012, è sostituito dall allegato A della presente legge. Art. 7 Modifiche al preambolo della l.r. 16/ Il punto 7 del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 ) è soppresso. 1. L articolo 26 della l.r. 16/2016 è abrogato. Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 giugno 2016 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 27 aprile 2016, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 5 maggio 2016, n. 88 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessore Federica Fratoni Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 17 giugno 2016 Approvata in data 22 giugno 2016 Divenuta legge regionale 39/2016 (atti del Consiglio) SEGUE ALLEGATO

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 Comprensori di Bonifica Allegato A scala Comprensorio 1 Toscana Nord Comprensorio 2 Alto Valdarno Comprensorio 3 Medio Valdarno Comprensorio 4 Basso Valdarno Comprensorio 5 Toscana Costa Comprensorio 6 Toscana Sud Comprensori interregionali

11 AVVERTENZA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 e della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 27 dicembre 2012, n Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il regolamento emanato con decreto del Pre sidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); Visto che il Consiglio delle autonomie locali, considerata l urgenza di approvazione della presente legge, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere; Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 41 Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 22/2015. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici. Modifiche all articolo 10 bis della l.r. 22/2015 Art. 2 - Disposizione transitoria Art. 3 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 giugno 2016; Considerato quanto segue: 1. La l.r. 22/2015 ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1 gennaio 2016; 2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la l.r. 22/2015 detta all articolo 10 bis, una disciplina parzialmente derogatoria, per agevolare il subentro della Regione nelle quote della società eventi il requisito dell esclusività e le maggioranze richiesti dall articolo 10, comma 14, della legge medesima. Si rende tuttavia necessario, in relazione alle modifiche statutarie e organizzative richieste, prorogare il termine ivi previsto di sei mesi per completare il processo di adeguamento, nonché effettuare modifiche volte a chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici e per la messa in rete dei catasti provinciali; 3. Poiché la presente legge è prevalentemente rivolta a prorogare termini, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici Modifiche all articolo 10 bis della l.r. 22/2015

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Al comma 1 dell articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: comma 14 sono sostituite dalle seguenti: comma Al comma 3 dell articolo 10 bis della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: decorre dal 1 luglio 2016 sono sostituite dalle seguenti: decorre dal 1 gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5 ; b) al terzo periodo, le parole 1 luglio 2016 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2016 ; c) al quarto periodo, le parole: entro il 31 maggio 2016 sono soppresse; d) al quinto periodo, le parole: Fino al 1 luglio 2016 sono sostituite dalle seguenti: Fino alla data del trasferimento. 3. Al comma 4 dell articolo 10 bis della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell alinea, le parole: A decorrere dal 1 luglio 2016 sono sostituite dalle seguenti: Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2017 ; b) alla lettera b), le parole:, se aventi efficacia successiva al 1 luglio 2016, sono soppresse; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d azienda, che abbiano compromesso l equilibrio economico e patrimoniale;. 4. Il comma 5 dell articolo 10 bis della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: 5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 31 ottobre 2016, la Regione individua, anche per una singola provincia o per la Città metropolitana di Firenze, le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. Con le medesime deliberazioni la Regione dispone altresì, in via transitoria, sulla tariffa dei controlli sugli impianti termici e sugli adempimenti per la messa in rete dei catasti provinciali. Il subentro nelle quote di partecipazione è efficace a decorrere dal 15 giorno successivo alla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione la Regione subentra anche nel contratto di servizio in corso ed esercita la funzione sul territorio dell ente locale interessato.. 5. Al comma 6 dell articolo 10 bis della l.r. 22/2015, le parole: 1 luglio 2016 sono sostituite dalle seguenti: 1 gennaio Art. 2 Disposizione transitoria 1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale abbia adottato la deliberazione di cui all articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, come risultante dal testo in vigore prima dell entrata in vigore della presente legge, resta fermo il termine del 1 luglio 2016 quale decorrenza del subentro della Regione nelle quote di partecipazione e quale termine di efficacia del trasferimento alla Regione della funzione di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione. Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 giugno 2016 ROSSI La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 30 maggio 2016, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 6 giugno 2016, n. 94 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessore Federica Fratoni Assegnata alla 4^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 16 giugno 2016 Approvata in data 22 giugno 2016 Divenuta legge regionale 40/2016 (atti del Consiglio)

13 AVVERTENZA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. 13 Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 SEZIONE II CORTE COSTITUZIONALE - Sentenze SENTENZA 1 giugno 2016, n. 124 Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. n. 88/2014 Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio. SEGUE ALLEGATO

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21 MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n del 12 novembre L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l ente o il soggetto interessato. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n

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