Cessione di ramo d azienda: procedura e consigli
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1 Cessione di ramo d azienda: procedura e consigli Autore : Cristiana Facco Data : 28 ottobre 2013 Cessione di ramo d azienda: i passaggi della procedura e la sorte dei debiti e dei crediti societari. Il trasferimento di azienda o di ramo d azienda avviene ogni volta che, a seguito di operazioni societarie (cessione, scissione, fusione, affitto, usufrutto), muta il titolare dell attività e i rapporti preesistenti continuano con il nuovo titolare.
2 Quando il trasferimento ha per oggetto solo una parte del complesso aziendale, si parla di cessione del ramo d azienda, cioè di un entità economica organizzata in maniera stabile la quale, anche dopo il trasferimento, conservi la sua identità e consenta il perseguimento di uno specifico obiettivo. Presupposto della cessione del ramo d azienda è l esistenza di una realtà produttiva autonoma. Gli effetti del trasferimento del ramo d azienda sono: - trasferimento dei beni facenti parte del complesso aziendale; - cessione dei contratti con la clientela, fatta eccezione per quelli di carattere personale; - trasferimento del personale, che continua a lavorare per il nuovo titolare; - mantenimento della medesima attività svolta dall imprenditore che ha ceduto il ramo d azienda; - divieto di concorrenza per chi ha ceduto l azienda per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Debiti e crediti nella cessione del ramo d azienda La cessione del ramo d azienda comporta la cessione dei debiti e dei crediti ad essa inerenti. Tuttavia, il trasferimento automatico di debiti e crediti da chi cede a chi acquista è stato spesso messo in dubbio dalla giurisprudenza. É quindi consigliabile che i contraenti si cautelino, prevedendo espressamente nel contratto di cessione i crediti e debiti da cedere. In relazione ai crediti, ogni credito aziendale non avente natura strettamente personale si trasferisce all acquirente al pari di ogni altro elemento facente parte il
3 ramo d azienda, senza la necessità di una sua specifica pattuizione dell atto di trasferimento [1]. Mentre la cessione dei crediti opera con o senza il consenso del debitore, non avviene così per i debiti anteriori alla cessione e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, dai quali colui che cede non è liberato se non risulta che i creditori sociali vi abbiano acconsentito. In quest ultimo caso il cedente risponde insieme all acquirente dei debiti ceduti [2]. Pertanto, il principio di base è che chi trasferisce il ramo d azienda continua a rispondere dei debiti concernenti l azienda, anteriori al suo trasferimento. In capo all acquirente sorge una responsabilità solidale con il cedente verso i creditori, ma solo nel caso in cui i debiti aziendali risultino dai libri contabili obbligatori dell impresa: il libro giornale, il libro degli inventari, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell impresa. L acquirente, cioè, non è solidalmente responsabile con colui che cede il ramo d azienda per i debiti non risultano dai libri contabili. Ciò comporta, in linea di principio, che la responsabilità solidale dell acquirente è esclusa: - se i debiti non sono registrati; - se i debiti sono registrati solo sui libri contabili facoltativi. La responsabilità solidale dell acquirente produce effetti solo nei rapporti esterni con i creditori: ciò significa che, anche quando i debiti non vengono ceduti, se il cedente non paga, ne risponde l acquirente come garante (salvo il diritto per quest ultimo di richiedere al cedente il rimborso). Mentre nei rapporti interni tra cedente ed acquirente, ciascuno risponderà dei debiti riguardanti la propria gestione, se non diversamente previsto.
4 Diversa tutela invece hanno i debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti, i quali possono indifferentemente chiedere il pagamento delle proprie spettanze (esistenti alla data del trasferimento dell azienda) sia al cedente sia all acquirente; ciò a prescindere dal fatto che tali debiti risultino o meno dai libri contabili obbligatori [3] e dalle pattuizioni intercorse tra le parti nel contratto di cessione di azienda. Tale prescrizione presuppone che il rapporto di lavoro sia ancora in corso e quindi non si applica: - ai debiti relativi ai rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d azienda; - ai debiti che, seppur connessi al rapporto di lavoro, sono a tutti gli effetti debiti che l azienda ha nei confronti di soggetti diversi dai lavoratori: i debiti verso l INPS o gli altri enti previdenziali. Per questi debiti, restano applicabili le regole generali sopra esposte. Debiti verso il fisco L acquirente risponde solidalmente con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a violazioni commesse nell anno in cui sia avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, ma riferibili a violazioni commesse in periodi precedenti. Ove l acquirente sia in buona fede e non sia a conoscenza dell esistenza di passività fiscali in capo al cedente, tale responsabilità è limitata al debito che risulta, alla data del trasferimento dell azienda, dagli atti del competente ufficio tributario e non può comunque superare il valore dell azienda acquistata [4]. Si consiglia di verificare la situazione fiscale a carico dell azienda, procurandosi il certificato che le amministrazioni finanziarie sono tenute a rilasciare a richiesta
5 dell interessato. Qualora, infatti, dallo stesso non risultino contestazioni, l acquirente è liberato. L effetto liberatorio si produce anche in caso di mancato rilascio del certificato entro 40 giorni dalla richiesta (una sorta di silenzio-assenso). Azioni per negoziare una buona trattativa Per negoziare un contrato di cessione di ramo d azienda, è buona regola: A. identificare esattamente da cosa è composto il ramo di azienda; B. farsi dare dal cedente una situazione aggiornata dalla quale emergano i seguenti dati: 1. attività - immobilizzazioni materiali; - immobilizzazioni immateriali; - avviamento; - magazzino; - ratei e risconti attivi; - altre attività; 2. passività - TFR e ulteriori competenze; - debiti finanziari; - debiti commerciali; - ratei e risconti passivi; - altre passività;
6 Powered by TCPDF ( L 3. contratti di lavoro con i dipendenti, TFR, indennità, benefit, etc.; 4. diritti ed obbligazioni derivanti da tutti gli ordini di clienti e fornitori; 5. diritti di proprietà industriale (marchi, nomi commerciali, brevetti e licenze, nonché tecnologia, conoscenze, disegni, procedimenti, formule ed invenzioni relativi al ramo d azienda); 6. lista clienti; 7. tutti i contratti stipulati (collaboratori non dipendenti, commerciali, locazioni, leasing, etc.) 8. bilanci degli ultimi 3 anni; 9. controversie giudiziali pendenti o minacciate; 10. permessi; 11. certificato fiscale; C. farsi dare copia dei libri contabili e quelli comunque obbligatori, del libro delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ove esista; D. fare una indagine dettagliata sugli elementi sopra elencati; E. predisporre una lettera di intenti: si tratta del documento precontrattuale che viene sottoscritto dalle parti all inizio della negoziazione per la compravendita di un ramo d'azienda, al fine di fissare i punti già concordati durante le trattative preliminari e le regole che devono essere rispettate nelle trattative future, senza vincolarsi in un vero accordo preliminare o definitivo; F. predisporre il contratto preliminare di cessione, in cui verrà stabilito il prezzo (insieme al modo in cui è stato determinato), le modalità di pagamento, revisione o aggiustamento prezzo, l elenco di debiti e crediti, le responsabilità, la risoluzione del contratto, etc.; G. rivolgersi ad un notaio per l atto di cessione (scrittura privata autenticata, ma è possibile anche l atto pubblico).
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