Convenzione di previdenza Domanda di apertura di un conto / deposito di previdenza (pilastro 3a)

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1 Convenzione di previdenza Domanda di apertura di un conto / deposito di previdenza (pilastro 3a) Intestatario/a della previdenza Cognome Nome Via / N. CAP / Luogo Sesso Stato civile Data di nascita N. AVS: 756. Nazionalità Luogo d origine Professione (p.f. indicazione precisa) N. di telefono Lingua di corrispondenza IT FR TED Sono affiliato a una cassa pensione (2 pilastro) Si No Esercito un attività lucrativa indipendente Si No (di seguito il Cliente ) Il Cliente richiede l apertura di un conto/deposito di previdenza e desidera che i propri versamenti previdenziali siano ripartiti come segue (pregasi indicare ripartizioni percentuali arrotondate al 5%): % sul conto di previdenza % sul deposito di previdenza, fermo restando che il Cliente investe nel fondo d investimento BSI LIFE INVEST - 40 R che è conforme all OPP % in totale L importo d investimento minimo versabile nel deposito di previdenza ammonta a CHF La ripartizione percentuale dell avere di previdenza varia in funzione dell evoluzione del valore che è soggetto a oscillazioni. Rischi connessi ai fondi di investimento Gli investimenti in fondi possono comportare anche perdite di corso. L investimento in fondi è pertanto indicato unicamente per un Cliente con un orizzonte d investimento a medio-lungo termine. Emissione e riscatto di quote di fondi Il Cliente può impartire in qualsiasi momento alla Fondazione di previdenza 3a BSI (di seguito la Fondazione di previdenza ) ordini relativi all emissione e al riscatto di quote di fondi. Di norma la Fondazione di previdenza impartisce settimanalmente gli ordini d investimento o disinvestimento al fondo BSI LIFE INVEST 40 R. Il prezzo di emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato dal fondo BSI LIFE INVEST 40 R al giorno di riferimento ed è pari al valore d inventario netto per singola quota. Attualmente non vengono percepite commissioni di emissione o di riscatto. All atto della chiusura del conto/deposito di previdenza, gli investimenti vengono alienati dalla Fondazione di previdenza. I trasferimenti di titoli non sono ammessi. Regolamento della Fondazione e commissioni Ai sensi dell art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e la relativa Ordinanza OPP 3, il Cliente stipula con la Fondazione di previdenza una Convenzione di previdenza conformemente al Regolamento allegato. In particolare, il Cliente prende atto del fatto che per l intera durata della presente Convenzione di previdenza sono possibili solo i prelievi previsti dalla legge. Il Regolamento della Fondazione di previdenza è parte integrante della presente Convenzione di previdenza. Sottoscrivendo la presente Convenzione di previdenza il Cliente conferma di aver ricevuto e preso conoscenza del Regolamento della Fondazione. Inoltre valgono le regole sulle commissioni aggiornate. Pagina 1/8

2 Identificazione e determinazione dell avente diritto economico Il Cliente deve sottoporre uno dei seguenti documenti a riprova della propria identità (copia allegata alla richiesta): passaporto svizzero, carta d identità oppure permesso di soggiorno per stranieri. Apponendo la propria firma il Cliente conferma di non essere soltanto il titolare del conto/deposito ma anche l avente diritto economico dei beni patrimoniali intestati a suo nome, depositati sul conto/deposito di previdenza. Diritto applicabile e foro competente Tutti i rapporti giuridici risultanti dal presente contratto sottostanno al diritto svizzero. Foro giuridico competente è Zurigo. La Fondazione di previdenza si riserva tuttavia il diritto di intraprendere azioni dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente. Luogo e data Firma del Cliente Cognome, nome del Consulente Pagina 2/8

3 Ordine all istituzione di previdenza precedente Vogliate compilare questo formulario in ogni sua parte e trasmetterlo alla Fondazione di previdenza 3a BSI, se desiderate trasferire l avere previdenziale. Con la presente, l intestatario dell avere previdenziale incarica la propria istituzione di previdenza del pilastro 3a di sciogliere il rapporto previdenziale e di trasferire la totalità del suo avere sul conto di previdenza 3a presso la banca BSI SA conformemente alle indicazioni della Fondazione di previdenza 3a BSI. Intestatario/a della previdenza Cognome Nome Via / N. CAP / Luogo Data di nascita N. AVS: 756. N. di telefono (di seguito il Cliente ) Istituzione di previdenza 3a precedente Nome dell istituzione di previdenza Indirizzo N. conto / polizza 3a precedente Elaborazione dei dati Il Cliente consente alla Fondazione di previdenza 3a BSI di inoltrare alla BSI SA i dati riportati nel presente formulario Ordine all istituzione di previdenza precedente e nella domanda di apertura conto corrispondente per la loro elaborazione. È consapevole che per tutta la durata del rapporto previdenziale, tra la Fondazione di previdenza 3a BSI e BSI SA intercorre uno scambio di dati continuo. Egli è a conoscenza del fatto che le indicazioni concernenti il suo conto di previdenza 3a dopo l apertura dello stesso saranno inoltrate unitamente con il presente formulario alla sua istituzione previdenziale precedente. Con la sottoscrizione del presente formulario autorizza tale inoltro. Luogo e data Firma del Cliente Pagina 3/8

4 Regolamento della Fondazione di previdenza 3a BSI Conformemente all art. 9 degli Statuti della Fondazione di previdenza 3a BSI (di seguito la Fondazione di previdenza ) è stabilito il seguente Regolamento della Fondazione di previdenza 3a BSI (di seguito il Regolamento ). Art. 1. Scopo Con la sua affiliazione alla Fondazione di previdenza, l intestatario/a di previdenza (di seguito il Cliente ) consente la creazione di una previdenza vincolata e fiscalmente agevolata ai sensi dell art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e la relativa Ordinanza sulla legittimazione delle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). Art. 2. Convenzione di previdenza A tal fine il Cliente stipula una Convenzione di previdenza con la Fondazione di previdenza. La Convenzione di previdenza definisce i dettagli del rapporto previdenziale tra il Cliente e la Fondazione di previdenza. Con la stipulazione della Convenzione di previdenza il Cliente è autorizzato a destinare versamenti fiscalmente agevolati al suo personale conto/deposito di previdenza presso la banca BSI SA (di seguito BSI SA ). I Clienti, che hanno la facoltà di firmare una Convenzione di previdenza, possono essere dipendenti o indipendenti. Art. 3. Apertura e gestione del conto Su incarico del Cliente la Fondazione di previdenza apre un conto di previdenza presso BSI SA, intestato al Cliente. Il conto di previdenza è destinato esclusivamente alla previdenza individuale del Cliente. La Fondazione di previdenza trasferisce la gestione del conto a BSI SA. In caso di stipulazione di più convenzioni di previdenza da parte del Cliente, la somma dei versamenti annui non può superare l importo massimo consentito ai sensi dell art. 4 del Regolamento. Non è permesso ripartire l avere di previdenza già costituito. Art. 4. Versamenti Secondo l art. 7 cpv. 1 OPP 3 e l art. 8 cpv. 1 LPP il Cliente può scegliere liberamente il momento e l entità degli importi da destinare al proprio conto di previdenza fino a concorrenza dell importo massimo annuo previsto dalla legge. Il Cliente può dunque effettuare i propri versamenti regolarmente o in modo sporadico. Al fine di garantire gli accrediti dei versamenti effettuati sul conto di previdenza del Cliente nell anno corrente, i depositi devono avvenire entro il termine ultimo di versamento possibile, definito ogni anno ex novo dalla Fondazione di previdenza. L accredito dei versamenti con effetto retroattivo non è possibile. La Fondazione di previdenza può rifiutare l accredito di versamenti. Art. 5. Remunerazione Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d interesse a condizioni conformi al mercato. Gli interessi vengono accreditati sul conto del Cliente annualmente alla fine dell anno civile. La Fondazione di previdenza può rifiutare l accredito di versamenti. Art. 6. Investimenti in titoli A titolo integrativo o in alternativa all investimento sul conto il Cliente può investire in quote del fondo BSI LIFE INVEST 40 R. In tal caso deve impartire alla Fondazione di previdenza l ordine di assegnare una parte o l intero avere disponibile sul conto di previdenza in quote del fondo d investimento BSI LIFE INVEST 40 R conformemente al suo regolamento. Gli investimenti sono effettuati conformemente agli artt dell Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2). La Fondazione di previdenza può a sua discrezione fissare un importo minimo per gli investimenti. La Fondazione di previdenza acquisisce gli investimenti per conto del Cliente e li gestisce a suo nome. Il Consiglio di Fondazione delibera in merito alle possibilità d investimento offerte ai Clienti e fissa le direttive d investimento a riguardo. Gli ordini del Cliente alla Fondazione di previdenza relativamente all emissione e al riscatto di quote del fondo d investimento BSI LIFE INVEST 40 R sono possibili in qualsiasi momento. La Fondazione di previdenza impartisce di regola settimanalmente i relativi ordini d investimento e disinvestimento. Pagina 4/8

5 I prezzi di emissione e di riscatto corrispondono al prezzo calcolato dalla direzione del fondo BSI LIFE INVEST 40 R al giorno di riferimento, fermo restando che la Fondazione di previdenza può esigere il pagamento di una commissione di emissione e/o riscatto quale indennizzo. In caso di riscatto delle quote del fondo, il ricavato viene accreditato al conto di previdenza del Cliente. Per la parte dell avere di previdenza investita in quote di fondi è esclusa ogni pretesa relativamente a un tasso d interesse minimo o alla conservazione del capitale. Il rischio d investimento è assunto dal Cliente, il quale è consapevole che, a differenza del semplice conto, gli investimenti in fondi presentano oscillazioni di corso che aumentano quanto maggiore è la quota di azioni e di divise estere. Con il conferimento dell ordine di investire in quote del fondo BSI LIFE INVEST 40 R il Cliente conferma di essere consapevole dei rischi connessi con gli investimenti. Le direttive d investimento e le modifiche sostanziali a riguardo vengono sottoposte all approvazione dell Autorità di vigilanza competente. Il Cliente prende atto che la Fondazione di previdenza accetta eventuali corresponsioni da terzi secondo le tariffe conformi al mercato, relativamente all importo investito o alle operazioni che egli ha richiesto. Il Cliente rifiuta espressamente l accredito di tali corresponsioni e autorizza la Fondazione di Previdenza a corrispondere i rispettivi accrediti, dedotti eventuali emolumenti, a BSI SA a titolo di compensazione forfettaria per le spese amministrative e di gestione sostenute da BSI SA. Art. 7. Durata di previdenza ordinaria In caso di sopravvivenza del Cliente la Convenzione di previdenza termina al raggiungimento dell età pensionabile ordinaria ai sensi dell art. 21 LAVS. Il prolungamento della Convenzione di previdenza oltre l età pensionabile ordinaria è in linea di principio escluso, a meno che prima del raggiungimento dell età pensionabile ordinaria il Cliente dimostri di esercitare ancora un attività lucrativa. In tal caso è possibile prorogare la durata di cinque anni al massimo dall avvenuto raggiungimento dell età pensionabile ordinaria. Ad eccezione dei motivi menzionati all art. 8 sotto menzionato, non è possibile effettuare riscatti anticipati dal conto di previdenza. Se, decorso il termine della Convenzione di previdenza e subentrata la scadenza secondo l art. 10 del Regolamento, la Fondazione di previdenza non riceve istruzioni riguardo al trasferimento dell avere di previdenza sul conto di previdenza, la Fondazione di previdenza restituisce tutte le quote del fondo (vedi art. 10 cpv. 3), apre un conto risparmio intestato al Cliente presso BSI SA e vi trasferisce l intero avere di previdenza. La Convenzione di previdenza termina senza eccezioni in caso di decesso del Cliente, sia che la morte avvenga prima del raggiungimento dell età pensionabile ordinaria secondo l art. 21 LAVS, sia che essa risalga al periodo di prolungamento della Convenzione di previdenza oltre l età pensionabile ordinaria, secondo l art. 21 LAVS (vedi art. 7 cpv. 1) In caso di decesso del Cliente la Fondazione di previdenza liquida tutte le quote di fondi non appena giunge a conoscenza della morte, accreditando il ricavato sul conto di previdenza. Art. 8. Prelievo anticipato e scioglimento della Convenzione di previdenza È possibile rescindere la Convenzione di previdenza e ottenere l accredito dell avere di previdenza al più presto cinque anni prima di raggiungere l età pensionabile ordinaria secondo l art. 21 LAVS. Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti: a) il Cliente beneficia d una rendita intera d invalidità dell assicurazione federale per l invalidità e il rischio d invalidità non è assicurato; b) il Cliente utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l impiega per un altra forma riconosciuta di previdenza; c) il Cliente pone termine all attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un altra indipendente di genere diverso; d) l istituto di previdenza è tenuto, giusta l art. 5 della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio, al pagamento in contanti. La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per: La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per: a) l acquisto e la costruzione di una proprietà d abitazione per uso proprio; b) l acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d abitazione per uso proprio; c) la restituzione di mutui ipotecari. Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Nel caso di coniugi o partner registrati, nelle fattispecie di cpv. 2 c) e d) e cpv. 3 da a) a c) è richiesto il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, le cui firme devono essere autenticate. Il Cliente che non è coniugato, né tantomeno vincolato da un unione domestica registrata, deve presentare un estratto aggiornato del registro dello stato civile. Eccetto nei casi summenzionati cpv. 2 b) e cpv. 3 da a) a c), i prelevamenti parziali dell avere di previdenza sono esclusi. Pagina 5/8

6 Art. 9. Beneficiari Le persone seguenti sono ammesse quali beneficiari: a) in caso di sopravvivenza il Cliente; b) in caso di morte del Cliente, nell ordine seguente: 1) il coniuge o il partner registrato superstite; 2) i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento il Cliente ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest ultimo durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; 3) i genitori; 4) i fratelli e le sorelle; 5) gli altri eredi. Con comunicazione scritta indirizzata alla Fondazione di previdenza il Cliente è autorizzato a modificare la sequenza dei beneficiari nel gruppo citato al cpv. 1 lit. b) cifra 2, come del resto quella dei beneficiari nei gruppi menzionati al cpv. 1 lit. b) cifra 3-5. Il Cliente è peraltro autorizzato a circostanziare ulteriormente i diritti dei singoli beneficiari. Art. 10. Scadenza e versamento dell avere di previdenza In presenza di un motivo di rescissione o scioglimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento, l intero avere di previdenza del Cliente, incluse eventuali quote detenute nel fondo BSI LIFE INVEST 40 R, diventa esigibile. Spetta alla persona avente diritto legittimarsi alla Fondazione di previdenza secondo le modalità da essa ritenute opportune, fornendo tutte le informazioni necessarie e presentando la documentazione e le prove richieste affinché il diritto all erogazione della prestazione previdenziale possa essere fatto valere. La Fondazione di previdenza è in ogni caso autorizzata a predisporre ulteriori accertamenti. Laddove subentri un motivo di rescissione o scioglimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento, le quote di fondi devono essere restituite dalla Fondazione di previdenza e l intero avere di previdenza deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza completa. Ai sensi dell art. 96 e dell art. 472 segg. del Codice delle Obbligazioni (CO), la Fondazione di previdenza è autorizzata a custodire l avere di previdenza, previo riscatto di eventuali quote di fondi, in caso di controversie in merito alla persona avente diritto. Art. 11. Imposte I versamenti effettuati dal Cliente possono essere dedotti dal reddito imponibile conformemente alle disposizioni giuridiche federali e del Cantone di residenza. Fino alla scadenza, l avere di previdenza cumulato e i redditi risultanti sono esentasse. Secondo l art. 7 cpv. 2 OPP 3 i coniugi o partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un attività lucrativa e effettuano i versamenti ad una forma riconosciuta di previdenza. In caso di liquidazione dell avere di previdenza, la Fondazione di previdenza deve adempiere agli obblighi legali, in particolare all obbligo di notifica secondo la Legge federale sull imposta preventiva e annunciare alle autorità fiscali competenti i relativi prelievi, se il Cliente o un avente diritto non comunichi per iscritto alla Fondazione di previdenza prima del versamento della prestazione. Se, al momento di inoltrare la richiesta di scioglimento, il Cliente o un beneficiario risiede all estero, la Fondazione di previdenza è obbligata a detrarre l imposta alla fonte. Art. 12. Cessione, costituzione in pegno e compensazione L avere di previdenza non può essere né costituito in pegno, né ceduto, né tantomeno compensato. Eventuali azioni intraprese in tal senso prima della scadenza sono considerate nulle. È fatta salva la costituzione in pegno ai sensi della promozione della proprietà d abitazione secondo l art. 4 cpv. 2 OPP 3, nonché l art. 30 b LPP, l art. 331d CO e gli artt. 8 e 9 dell Ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA). Se i Clienti sono coniugati o sono vincolati da un unione domestica registrata, ai fini della costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, la cui firma deve essere autenticata. La cessione dell avere di previdenza a un coniuge o partner registrato può avvenire conformemente all art. 4 cpv. 3 e 4 OPP 3 in caso di risoluzione del regime dei beni in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata oppure per altro motivo (eccetto il decesso). Art. 13. Comunicazioni, attestazioni e corrispondenza Le comunicazioni e le attestazioni della Fondazione di previdenza vengono spedite all ultimo indirizzo fornitole dal Cliente. In generale, le comunicazioni e le attestazioni sono considerate validamente pervenute se inviate all ultimo indirizzo comunicato dal Cliente. Annualmente il Cliente riceve un estratto della situazione del proprio avere sul conto e/o deposito di previdenza, insieme a un attestazione in merito ai versamenti effettuati (attestazione fiscale). Il Cliente è tenuto a inviare tutta la corrispondenza che concerne il suo rapporto di previdenza alla Fondazione di previdenza. Pagina 6/8

7 Art. 14. Modifiche dell indirizzo e dei dati personali Se intervengono modifiche dell indirizzo o dei dati personali (in particolare dello stato civile) del Cliente, egli dovrà informarne immediatamente la Fondazione di previdenza. La modifica del nome o dello stato civile deve essere comprovata con un documento ufficiale. BSI SA e la Fondazione di previdenza declinano qualsiasi responsabilità in merito alle conseguenze di indicazioni insufficienti, tardive o inesatte relative all indirizzo o ai dati personali. Il Cliente deve provvedere a garantire il contatto con la Fondazione di previdenza. Se malgrado le ricerche non è più possibile attivare il contatto, la Fondazione di previdenza adotta le norme istituite dall Associazione svizzera dei banchieri relative alla gestione dei patrimoni in giacenza. Art. 15. Verifica delle firme e della legittimazione L identità del Cliente viene verificata sulla base della firma che ha apposto sulla Convenzione di previdenza. La Fondazione di previdenza è autorizzata, ma non obbligata, a verificare in altro modo la legittimazione del Cliente. Restano riservate le disposizioni relative alla forma menzionata all art. 8 del presente Regolamento. Qualora insorga un danno a causa di carenze nella legittimazione o di falsificazioni, il Cliente ne risponde, salvo nel caso in cui la Fondazione di previdenza o BSI SA in veste di suo agente non abbiano adottato la consueta diligenza. Art. 16. Reclami I reclami concernenti una mancata o lacunosa esecuzione di ordini, gli estratti conto o altre comunicazioni della Fondazione di previdenza, devono essere sporti dal Cliente o beneficiario subito dopo il ricevimento, al più tardi entro un termine di 30 giorni. In caso contrario si presume che non vi siano carenze. Art. 17. Commissioni La Fondazione di previdenza può stabilire commissioni a titolo di indennizzo, che vengono addebitate all avere di previdenza. Le regole sulle commissioni sono comunicate al Cliente all apertura del conto, fermo restando che la Fondazione di previdenza si riserva di modificare l entità delle commissioni in qualsiasi momento. Le regole sulle commissioni aggiornate possono essere richieste alla Fondazione di previdenza. Art. 18. Responsabilità La Fondazione di previdenza declina ogni responsabilità nei confronti del Cliente per le conseguenze che potrebbero derivare dall inosservanza da parte del Cliente stesso degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari. Art. 19. Modifiche del Regolamento La Fondazione di previdenza è autorizzata a modificare il presente Regolamento di sua iniziativa. Le modifiche del Regolamento devono essere comunicate all Autorità di vigilanza competente. Tali modifiche vengono comunicate al Cliente secondo modalità idonee. In assenza di sua opposizione scritta entro il termine di un mese dalla comunicazione le modifiche sono considerate approvate. Art. 20. Riserva degli obblighi legali Le disposizioni imperative delle leggi e delle ordinanze prevalgono sulle disposizioni della Convenzione di previdenza e del presente Regolamento. Le modifiche successive delle leggi o delle ordinanze sono valide anche senza previa notifica al Cliente. Art. 21. Modifiche alle istruzioni d investimento In caso di fusioni, liquidazioni o diverso orientamento di fondi d investimento, la Fondazione di previdenza si riserva il diritto di incaricare BSI SA di adeguare automaticamente e a titolo gratuito le istruzioni d investimento del Cliente qualora quest ultimo non provveda personalmente ad adattarle entro il termine fissato. Art. 22. Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2010 in sostituzione del Regolamento del 17 dicembre Zurigo, 22 febbraio 2010 Pagina 7/8

8 Regole sulle commissioni della Fondazione di previdenza 3a BSI Ai sensi dell art. 17 del Regolamento della Fondazione di previdenza 3a BSI, quale indennizzo per le spese sostenute vengono prelevate le seguenti commissioni: 1. Gestione del conto gratuita 2. Gestione del deposito gratuita 3. Commissione di emissione nessuna 4. Commissione di riscatto nessuna 5. Estratto conto / deposito annuo gratuito 6. Ogni ulteriore estratto conto / deposito intermedio CHF Ridistribuzione consistenza titoli (due ridistribuzioni l anno sono gratuite) CHF Prelievo anticipato o parziale per la promozione della proprietà d abitazione CHF Costituzione in pegno per la promozione della proprietà d abitazione CHF Chiusura del conto CHF Spese di terzi riaddebitate 12. Spese straordinarie in base all onere effettivo Le commissioni includono un eventuale imposta sul valore aggiunto. Situazione al 22 febbraio 2010 Pagina 8/8

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