REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
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- Gianpiero Poggi
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 1
2 SOMMARIO Art. DESCRIZIONE CAPO I NORME GENERALI 1 Oggetto del Regolamento CAPO II CREMAZIONE Disciplina della cremazione Rilascio dell autorizzazione alla cremazione Feretri per la cremazione Cremazione per insufficienza di sepolture Crematori Caratteristiche delle urne cinerarie Misura delle urne e delle nicchie Destinazione delle ceneri CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI 9 10 Dispersione delle ceneri Luogo di dispersione delle ceneri CAPO IV AFFIDAMENTO DELLE CENERI Consegna e affidamento delle ceneri Conservazione dell urna Recesso dall affidamento Rinvenimento di urne CAPO V NORME FINALI Senso comunitario della morte Registrazione delle autorizzazioni Tutela dei dati personali Leggi ed atti regolamentari Abrogazioni di precedenti disposizioni Norma transitoria e rinvio dinamico Pubblicità del Regolamento Vigilanza - sanzioni Entrata in vigore 2
3 Art. 1 - Oggetto del Regolamento. NORME GENERALI 1. Il presente Regolamento Comunale disciplina la cremazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, in tutto il territorio comunale, ad integrazione: - del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria - della Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ; - dell articolo 162 della Legge Regione Lazio 28/04/2006, n. 4 Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri. - del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione C.C. n. 164 del ; 3
4 CAPO II CREMAZIONE Art. 2 - Disciplina della cremazione. 1. La materia è disciplinata: - dall art. 12, comma 4, del decreto-legge , n. 359, convertito, con modificazioni, dalla Legge , n. 440, recante: Provvedimenti urgenti per la finanza locale ; - dall art. 1, comma 7-bis, del Decreto Legge , n.392, recante: Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali ; - dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri - dalla Circolare del ministero della sanità n. 24 in data avente per oggetto: Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa ; - dall art. 162 della Legge Regionale Lazio 28 aprile 2006, n.4. Art. 3 - Rilascio dell autorizzazione alla cremazione. 1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto o manifestata dagli aventi diritto, l autorizzazione viene rilasciata dall ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale. 2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell autorizzazione sono disciplinate dalle vigenti norme statali e regionali in materia. 3. La domanda per l autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti. 4. In apposito registro, a cura dell Ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni. 5. Per ogni cremazione l Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri. Art. 4 - Feretri per la cremazione. 1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione. Art. 5 - Cremazione per insufficienza di sepolture 1. Può essere autorizzata, da parte dell Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni. 4
5 2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all Albo Pretorio del Comune e all ingresso del Cimitero. 3. Per la cremazione dei resti mortali di persona deceduta prima dell entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90, è necessaria la richiesta del coniuge, in sua assenza, del parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile. Art. 6 - Crematori 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei Cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti stessi. 2. È fatto divieto di utilizzare crematori mobili. 3. È facoltà del Comune associarsi per la costruzione. Art. 7 - Caratteristiche delle urne cinerarie - Misure delle urne e delle nicchie cinerarie 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e comunque rispondenti alle vigenti disposizioni. 2. Le urne cinerarie possono essere di più misure, da un minimo di cm. 7 per cm. 6,5 ad un massimo di cm. 30 per cm. 30, di varie forme geometriche e materiali (legno, acciaio, marmo, bronzo, cristallo ecc.). Per un altezza massima di cm Per le nicchie cinerarie individuali le misure non potranno essere inferiori a cm 34 per cm 34 per cm 54 di profondità. Art. 8 - Destinazione delle ceneri 1. Nel rispetto della volontà del defunto, o manifestata dagli aventi diritto, le ceneri derivanti dalla cremazione, riposte in urna sigillata, possono essere: a) Tumulate: a1) la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro; a2) la durata della tumulazione, in celletta individuale o collettiva, è prevista in 30 anni, è soggetta al pagamento di apposita tariffa e ne può essere rinnovata la durata; a3) la tumulazione in loculo in presenza di feretro dura per il periodo concessorio residuo del loculo stesso. b) Inumate in area cimiteriale: b1) l inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. b2) l inumazione ha una durata massima di 10 anni non rinnovabile. b3) le fosse per l inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 30 di lunghezza e cm.30 di larghezza. È d obbligo uno strato minimo di terreno di cm 30 tra l urna ed il piano di campagna del campo. b4) L urna cineraria destinata all inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. 5
6 c) Disperse; d) Affidate per la conservazione ad un familiare o qualunque altra persona a ciò autorizzata. 2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato formalmente la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell interramento e dell affidamento ai familiari. 6
7 Art. 9 - Dispersione delle ceneri CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI 1. In presenza di volontà espressa formalmente dal defunto, le ceneri possono essere disperse: a) Nel cinerario appositamente predisposto all interno del Cimitero; b) In natura; nel mare, nei laghi o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti e/o manufatti; c) In aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro. 2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune. 3. L incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l abbandono dell urna. 4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall art. 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell urna cineraria. Procedura per la concessione dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi della L.R. Lazio n. 4/2006, art. 162, come sotto indicato: 1. Nell istanza il richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare: a) Le proprie generalità e i dati del defunto; b) la dichiarazione di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l abbandono dell urna. c) l indicazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del punto 3 dell art. 162 della legge regione Lazio n. 4/2006; d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; 2. Sulla base di quanto dichiarato, l Ufficiale di Stato Civile autorizza l affidamento. Art Luogo di dispersione delle ceneri 1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo. 7
8 CAPO IV AFFIDAMENTO DELLE CENERI Art.11 - Consegna e affidamento delle ceneri 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente art Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. 3. L affidamento dell urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 4. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate. 5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è temporaneamente tumulata nel Cimitero. 6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri su apposito modello. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l urna. 7. L affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata. Procedura per la concessione dell autorizzazione all affidamento delle ceneri, ai sensi della L.R. Lazio n. 4/2006, art. 162, come sotto indicato: 1. Nell istanza il richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare: a) Le proprie generalità e i dati del defunto; b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l accettazione degli eventuali controlli da parte dell Amministrazione Comunale procedente; c) il luogo di conservazione dell urna sigillata; d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell urna; e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla; f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; g) l obbligo di informare l Ufficiale dello Stato Civile della variazione della residenza o comunque la modifica del luogo di conservazione dell urna rispetto a quanto in precedenza dichiarato. 2. Sulla base di quanto dichiarato, l Ufficiale di Stato Civile autorizza l affidamento. 8
9 Art.12 - Conservazione dell urna 1. La conservazione ha luogo nell abitazione dell affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l abitazione nella quale le ceneri sono conservate. 2. L affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. 3. L urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. 4. Sono vietate le manomissioni dell urna e dei suoi sigilli. Art.13 - Recesso dall affidamento - Rinvenimento di urne 1. Nel caso in cui l affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. 2. Per recedere dall affidamento l affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente art. 3, comma Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune. 9
10 CAPO V NORME FINALI Art Senso comunitario della morte 1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dall art. 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa secondo il punto 5 dell art. 162 L.R. Lazio n. 4/2006, può essere realizzata nel Cimitero apposita targa individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto ed il cui pagamento sarà a carico dell affidatario dell urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni, eventualmente rinnovabili. 2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Art Registrazione delle autorizzazioni 1. Deve essere predisposto apposito Registro, anche a tenuta informatica, presso l Ufficio dello Stato Civile nel quale deve essere evidenziato: a) dati anagrafici e residenza dell affidatario, nonché i dati del defunto; b) il luogo di custodia o di dispersione delle ceneri; c) le variazioni che dovessero verificarsi del luogo di conservazione delle ceneri; d) la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate. 2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Art.16 - Tutela dei dati personali 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs , n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali. Art.17 - Leggi ed atti regolamentari 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili: - il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n e successive modificazioni; - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ; - il D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria ; 10
11 - la Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ; - l articolo 162 della Legge Regione Lazio 28/04/2006, n. 4 Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri ; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia. Art Abrogazioni di precedenti disposizioni 1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento. Art Norma transitoria e rinvio dinamico 1. Ai familiari, che ne fanno richiesta è concesso l affidamento delle ceneri, anche per le tumulazioni precedenti l approvazione del presente Regolamento; in tal caso il recesso dalla concessione della nicchia cineraria non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell Amministrazione e le spese faranno carico ai familiari richiedenti. 2. Le norme del Presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopravventa gerarchicamente superiore. Art Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall art. 15 c. 1 della Legge n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il Regolamento viene altresì pubblicato sul sito web comunale. 2. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale è inviata: - a tutti i Consiglieri Comunali; - a tutti i Responsabili dei Settori. Art Vigilanza - sanzioni 1. Per la verifica dell osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate. 2. Le sanzioni derivanti dall accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della Legge n. 689 e successive modificazioni. 3. L importo per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene quantificato secondo quanto stabilito dall art. 7 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Le violazioni di cui all art. 2 della Legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da Euro ad Euro Il Comune vigila e controlla l applicazione delle direttive contenute nel presente Regolamento. 11
12 6. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. 7. Il trasgressore ha sempre l obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. 8. L Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla corretta conservazione delle ceneri oggetto di affidamento. Art Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della delibera di approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n
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