IL TESTAMENTO BIOLOGICO TRA DIRITTO VIGENTE E LEGISLAZIONE FUTURA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL TESTAMENTO BIOLOGICO TRA DIRITTO VIGENTE E LEGISLAZIONE FUTURA"

Transcript

1 IL TESTAMENTO BIOLOGICO TRA DIRITTO VIGENTE E LEGISLAZIONE FUTURA Sommario Cos è il testamento biologico - Definizione - Differenza tra testamento biologico ed eutanasia Il testamento biologico alla luce dei principi costituzionali e di deontologia medica - Principio del consenso informato - Articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana - Convenzione di Oviedo - Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale - Carta dei diritti fondamentali della UE - Codice di deontologia medica - Giurisprudenza della Corte di Cassazione. Analisi del disegno di legge sul testamento biologico approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei Deputati. - storia del disegno di legge e degli emendamenti; - analisi degli articoli più significativi; - alimentazione e idratazione forzata; - autodeterminazione e tutela della libertà individuale; Aspetti di diritto comparato. -il testamento biologico negli altri ordinamenti giuridici

2 Il testo rappresenta la relazione scritta dell intervento tenuto il 16 settembre 2012 all incontro organizzato a Cagli (PU) dall Associazione Contemporaneo Dopo la vita prima della morte Libertà, diritto ed etica nelle scelte di fine vita con Antonio Moresco, Salvatore Frigerio e Stefano Manfucci. Lo scopo di questa mia relazione di oggi è quello di fornire un inquadramento giuridico dell istituto del testamento biologico, un tema assai dibattuto e che coinvolge aspetti medici e giuridici ma anche soprattutto aspetti etici, filosofici e religiosi che quindi presuppongono prese di posizione fortemente contrastanti e avversate dai fautori dell una o dell altra posizione. Pur precisando che non tratterò qui questi aspetti etici e filosofici sono tuttavia consapevole che essi costituiscono comunque lo sfondo nel quale anche una ricostruzione giuridica dell istituto si inscrive e che pertanto non possono essere disconosciuti. Esaminerò in primis il quadro giuridico di riferimento in base al quale si ritiene già oggi, in mancanza di una legge che disciplina in maniera specifica l istituto, la piena legittimità del testamento biologico alla luce dei principi generali dell ordinamento giuridico nazionale e internazionale, per poi affrontare, in senso critico, è bene precisarlo fin da ora, alcuni aspetti del Disegno di legge sul testamento biologico approvato dal Senato 2

3 della Repubblica e in seconda lettura dalla Camera dei Deputati nella presente legislatura, nella consapevolezza comunque che il recente mutamento del quadro politico, renderà più difficile il completamento dell iter legislativo iniziato. Il testamento biologico è lo strumento, ed anche il documento, per mezzo del quale una persona, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, esprime la sua volontà, e incarica un terzo di eseguire tale volontà, in ordine ai trattamenti sanitari ai quali vorrebbe o non vorrebbe essere sottoposta, nell eventualità in cui, per effetto del decorso di una malattia o di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso rispetto a quei trattamenti. Due sono quindi i contenuti essenziali del testamento biologico: una manifestazione di volontà in ordine ai trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare in particolari condizioni di malattia e una delega ad un terzo soggetto, c.d. fiduciario, al quale si attribuisce l incarico di prendere le decisioni terapeutiche in propria vece qualora il soggetto non sia più in grado di farlo autonomamente. Dal punto di vista nominalistico l espressione più comune con cui oggi si definisce questo istituto è quella 3

4 di testamento biologico che rappresenta una traduzione libera del termine inglese living will con cui l istituto è definito nei paesi anglosassoni; ma la dottrina che si è occupata dell argomento non ha mancato di evidenziare come l espressione Testamento biologico non sia in realtà la più adatta, sotto il profilo giuridico, a rappresentare l istituto, preferendosi altre definizioni più tecniche quali dichiarazioni anticipate di trattamento o direttive anticipate di trattamento. La seconda appare forse preferibile in quanto l espressione direttive assume un significato più cogente rispetto al termine dichiarazioni e quindi meglio si presta ad identificare l aspetto prescrittivo della volontà del soggetto; comunque qui per comodità si userà l espressione testamento biologico in quanto anche se meno tecnica è più comunemente idonea a rappresentare l istituto. Per sgomberare il campo da possibili equivoci è necessario però mettere in risalto da subito la differenza che sussiste tra testamento biologico ed eutanasia; questo quantomeno per togliere spazio alle argomentazioni di coloro che, essendo contrari per proprie ragioni etiche e religiose alla legittimità del testamento biologico nel nostro ordinamento, tendono spesso a fare confusione tra i due aspetti cercando di 4

5 sfruttare quella che è una opposizione forte e radicata nella coscienza civile alla eutanasia, anche per contrastare le ragioni di coloro che sostengono la legittimità del testamento biologico. Con il testamento biologico la persona compie una scelta, proiettata nel futuro, e fondata sul diritto di ricevere o rifiutare determinati trattamenti sanitari, anche qualora questi trattamenti si rivelassero indispensabili per la sopravvivenza. Con l eutanasia invece, senza qui entrare nel merito delle ulteriori distinzioni tra eutanasia attiva, eutanasia passiva, ecc, si richiede ad un soggetto, normalmente un medico, la somministrazione o la prescrizione di una sostanza letale che se somministrata al richiedente ne provoca la morte e che quindi non può essere in alcun modo paragonata ad un trattamento sanitario. Con il testamento biologico il soggetto chiede solo, qualora si troverà in una situazione di incapacità a manifestare il proprio consenso, di non essere sottoposto a trattamenti medici che egli non accetta o considera lesivi della propria dignità sulla base delle sue personali convinzioni etiche, per cui la sospensione di questi trattamenti lascia spazio al decorso della malattia e al sopraggiungere della morte come evento naturale. Diversamente con l eutanasia la morte non è conseguenza della malattia o dello stato della persona, 5

6 ma è diretta conseguenza dell intervento esterno del medico che somministra il farmaco letale, quindi la diversità tra le due situazioni è di tutta evidenza. Il problema del fine-vita, nel cui spazio il testamento biologico si inserisce, è emerso in tutta la sua drammaticità negli ultimi anni grazie al progresso tecnico scientifico della medicina che ha permesso la scoperta e la realizzazione di tecniche sanitarie sempre più complesse e sofisticate che, sia grazie alla scoperta di nuovi farmaci, sia alla elaborazione di macchinari tecnologicamente avanzati, hanno sempre più allontanato nel tempo il momento del fine della vita. La potenza della tecnica è riuscita a creare uno spazio nuovo, tra la vita e la morte, una specie di limbo, uno spazio di vita artificiale all interno del quale sono state messe in crisi tutte le concezioni e le convinzioni umane sul significato della vita e della morte, coinvolgendo problemi morali, filosofici, giuridici e religiosi. E in questa terra di nessuno, tra la vita e la morte, che sorge la necessità di regolamentare l azione umana attraverso l elaborazione di principi giuridici e norme di legge che, nel rispetto delle personali convinzioni etiche individuali, si pongano però in un ottica di libertà e di universalità, in quanto la legge si rivolge a tutti i 6

7 cittadini e non solo ad una parte di essi che incarna una determinata visione del mondo. I casi noti di Eluana Englaro e di Piergiorgio Welby e le violente contrapposizioni, anche ideologiche, che ne sono seguite tra i sostenitori dell una o dell altra altra visione e interpretazione del problema, hanno messo in luce questa necessità, che il diritto ha il compito di affrontare andando a colmare le lacune che lo spazio vuoto del fine vita presenta, ma non per normare la vita e la morte secondo categorie standardizzate a priori, quanto piuttosto per permettere che tale spazio vuoto possa essere affrontato da ciascuno in piena libertà di coscienza e di autodeterminazione; compito del diritto è quello di predisporre e garantire gli strumenti giuridici affinché ciò sia possibile e conseguentemente anche gli strumenti di controllo della trasparenza e conformità delle azioni individuali alla legge ed alla effettiva volontà manifestata. E quindi auspicabile un diritto mite, per usare una nota definizione di un grande giurista, un diritto che non pretenda di imporre a tutti una concezione della vita, del dolore o della morte, ma rispetti l identità e la libertà di ciascuno offrendo gli strumenti perché possano esprimersi. 7

8 In Italia oggi, a differenza che in altri paesi europei, non esiste una legge che disciplini in maniera specifica la materia del testamento biologico e quindi la legittimità di un simile istituto viene spesso messa in discussione dai fautori della tesi contraria, spesso con argomenti più morali o religiosi che giuridici. Io credo invece che lo spazio giuridico creato dai principi costituzionali, dalle convenzioni internazionali e dai principi di deontologia medica, sia già sufficiente ad affermare la piena legittimità nel nostro ordinamento del testamento biologico, pur condividendo la assoluta opportunità di una legge in materia. Il principio cardine dal quale prendere le mosse per affrontare questa controversa materia è quello del consenso informato ossia il principio per cui nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza che abbia espresso il proprio consenso al trattamento stesso in piena libertà ma anche con la piena consapevolezza (informazione) circa i rischi e le conseguenze a cui andrebbe incontro sia nel caso di sottoposizione al trattamento sanitario che in caso di rifiuto dello stesso. Il principio del consenso informato è lo specchio del nuovo rapporto che si instaura tra medico e paziente, non più basato su una visione paternalistica dell intervento medico ma su un rapporto 8

9 dialettico tra i due soggetti della relazione: il medico deve informare il paziente e questo deve dare il suo consenso alla terapia e agli interventi. La pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi; senza il consenso informato l intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell interesse del paziente, salvo casi particolari di necessità ed urgenza disciplinati dai codici deontologici. Il principio del consenso informato ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione e in primis nell articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che dice espressamente: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.. L articolo 32 della Costituzione pone innanzi tutto un principio di libertà e di autodeterminazione dell individuo stabilendo espressamente un divieto di imporre un determinato trattamento sanitario senza che 9

10 il paziente, adeguatamente informato, esprima il suo libero consenso a riceverlo; l eccezione può essere disposta solo con una norma di legge, e quindi con una norma pur sempre sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale, quando sussistono esigenze primarie di salvaguardia della intera collettività, come nel caso di profilassi obbligatorie contro malattie epidemiche, in cui lo stato patologico di un individuo mette a rischio non solo la sua salute ma la salute di tutta la collettività; ma anche in questo caso i limiti del rispetto e della dignità della persona non possono essere violati. La norma costituzionale rappresenta quindi un perfetto equilibrio tra rispetto dell autonomia e della volontà del singolo ed esigenze della società e trova i suoi corollari nelle altre norme della Costituzione e precisamente nell articolo 2 che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità, nell articolo 13 che proclama l inviolabilità della libertà personale nella quale è ricompresa la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo (Corte Cost. sentenza n. 471 del 1990) e rivela la preoccupazione di porre il corpo della persona al riparo da interferenze esterne, principio questo che è fatto risalire addirittura alla Magna Charta inglese del 1215 e al suo habeas corpus. 10

11 La Costituzione affermando quindi il principio di volontarietà dei trattamenti sanitari, fonda oltre che un diritto sociale ad essere curati (sancito nel primo comma dell art. 32) anche un diritto di libertà di curarsi o di non curarsi, di rifiutare le cure o di interrompere una cura già intrapresa a fronte di un mutamento di convinzioni, ovverosia di revocare un consenso già precedentemente manifestato, anche qualora queste decisioni possano mettere a repentaglio la vita stessa del paziente. A livello di fonti sovranazionali il medesimo principio del consenso informato trova riconoscimento in vari trattati europei: innanzi tutto nella Convenzione del Consiglio d Europa sui diritti dell uomo e sulla biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 28 marzo 2001 n. 145 (anche se l atto di ratifica vero e proprio non è stato mai emanato nonostante i numerosi solleciti al Governo da parte di associazioni e da ultimo anche da parte del Comitato Nazionale di Bioetica). La Convenzione di Oviedo stabilisce alcuni principi fondamentali: all art. 5 ribadisce il concetto già espresso dalla Carta costituzionale che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che il soggetto 11

12 sottoposto a tale intervento abbia espresso il suo consenso libero ed informato. Inoltre all articolo 6 stabilisce che qualora un soggetto, per qualsiasi motivo, non possa esprimere il proprio consenso all intervento, questo consenso debba essere espresso dalla persona che secondo la legge rappresenta la persona in quel momento incapace. Fondamentale infine è il principio contenuto nell art. 9 della Convenzione ove si afferma espressamente che I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. Dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 si evince come il consenso libero e informato del paziente all atto medico vada considerato non solo sotto il profilo della liceità del trattamento ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, riguardante il più generale diritto all integrità della persona. Infine giova ricordare anche gli articoli 5, 6 e 7 della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani approvata dall UNESCO il 19 ottobre 2005 in cui si proclama la necessità di rispettare l autonomia della persona nel compimento di scelte sanitarie, purché 12

13 esercitata in modo responsabile e purché tale autonomia non invada la sfera giuridica e personale altrui e la necessità che anche le persone incapaci possano esercitare i loro diritti e tutelare i loro interessi, auspicando che la persona interessata (incapace) dovrebbe essere coinvolta nella forma più estesa possibile nel processo decisionale del consenso, così come in quello del ritiro del consenso. Nella legislazione nazionale il principio del consenso informato che sta alla base del rapporto medico-paziente è enunciato in varie leggi speciali a partire dalla Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978 n. 833) la quale dopo avere premesso all art. 1 che la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, ribadisce all art. 33 il carattere volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. Infine anche nel codice di deontologia medica del 2006 si afferma che il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. Sul piano delle decisioni giurisprudenziali il principio del consenso informato è ben presente in numerose sentenze della Corte di cassazione civile e penale; mi limiterò qui a ricordare la sentenza della Cassazione civile n della 16 ottobre 2007, comunemente 13

14 nota come sentenza Englaro. Questa sentenza, a suo tempo ferocemente criticata da ampi settori della politica e dell opinione pubblica con toni fortemente aggressivi e con argomentazioni spesso del tutto incoerenti rispetto al punto deciso dai giudici, si presenta a mio avviso invece come una sentenza molto equilibrata che ha saputo conciliare tutti i principi di libertà e di autodeterminazione anche qui esposti, con il fondamentale diritto alla vita dell individuo. Da ultimo il diritto all autodeterminazione del malato come diritto garantito e tutelato dalla Costituzione è stato riaffermato in una recente sentenza della Corte d Appello di Milano (sentenza n. 2359/2011) che ha deliberato sul caso di un soggetto testimone di Geova sottoposto con la forza ad una trasfusione di sangue obbligatoria. Alla luce dei principi giuridici e delle fonti normative qui sommariamente enunciati, appare quindi pienamente lecito e garantito costituzionalmente il diritto della persona capace di rifiutare le cure e i trattamenti sanitari anche se da tale rifiuto possa derivare la morte della persona stessa. Il punto invece oggetto di forti controversie giuridiche ed etiche è invece quello se tale diritto possa essere riconosciuto anche alla persona incapace, cioè alla persona che a causa del suo stato clinico non sia in 14

15 grado di esprimere o negare autonomamente il consenso alle cure somministrate. Dal punto di vista strettamente giuridico, i fautori della tesi che nega la legittimità del testamento biologico nel nostro ordinamento sostengono che essendo la persona incapace non in grado di esprimere il consenso libero ed informato, viene così a mancare quell unico dato di certezza e di consapevolezza che potrebbe giustificare il rifiuto delle cure, per cui il solo principio applicabile in queste circostanze sarebbe quello solidaristico che impone al medico di somministrare ogni cura possibile. L attualità del consenso, o meglio la mancanza di tale attualità, diviene quindi l argomento principale in base al quale si vuole negare alla persona incapace la facoltà di esercitare un proprio diritto. Ma a queste argomentazioni si può obiettare che l attualità del consenso non è un principio assoluto ed inderogabile del nostro ordinamento giuridico; in materia successoria per esempio la sopravvenuta incapacità del soggetto non costituisce revoca del testamento; l attualità del consenso non è richiesta neanche dalla legge sulla donazione di organi e questo è comprensibile perché richiedere il consenso nel momento di espianto degli organi è una contraddizione in termini. 15

16 L art. 32 della Costituzione non richiede che il consenso informato debba essere anche attuale, cioè espresso nel momento in cui diviene necessario prendere determinate decisioni, il che per la persona incapace sarebbe impossibile; la norma costituzionale in realtà non afferma tanto un diritto ad esprimere il proprio consenso o dissenso, diritto che potrebbe essere esercitato solo dalla persona capace, quanto piuttosto un ben più ampio diritto a poter essere o non essere oggetto di trattamenti sanitari. Diritto questo di cui può e deve essere titolare anche il paziente incapace in quanto il solo fatto della sua attuale incapacità non significa che quel diritto non inerisca più alla sua sfera giuridica. La formulazione aperta dell art. 32 della Costituzione non pare quindi assolutamente negare il riconoscimento di un diritto alla pianificazione anticipata delle cure, quale logica estensione del diritto alla libertà di cura in caso di incapacità sopravvenuta. Va dunque riconosciuto al soggetto il diritto di poter indicare attraverso dichiarazioni di volontà anticipate quali terapie desidera ricevere e quali rifiutare, nel caso in cui si venga a trovare in uno stato di incoscienza. E qui che le direttive anticipate di trattamento diventano l unico strumento possibile per assicurare anche alla persona incapace quel diritto che la Costituzione riconosce al soggetto capace. 16

17 La valorizzazione del consenso informato non deve però portare all equivoco di assimilare detto consenso e le direttive anticipate di trattamento; con queste ultime il soggetto non sceglie una cura piuttosto che un altra, ma intende tutelare la sua libertà prima ancora che la sua salute, vuole evitare che trovandosi in una condizione di incapacità ad esprimere la propria volontà gli venga sottratta la possibilità di esercitare quei diritti che invece gli sarebbero riconosciuti qualora si trovasse in una diversa situazione. Si chiarisce allora che il requisito dell attualità del consenso vale per il paziente cosciente ma non costituisce un impedimento ad accettare la rilevanza di quanto stabilito dal soggetto in un testamento biologico, sempre che da tale documento emerga in modo incontrovertibile la conoscenza da parte del soggetto delle conseguenze delle proprie decisioni e la volontà di mantenere ferme comunque quelle decisioni. Il testamento biologico è lo strumento per evitare che la perdita di coscienza da parte della persona determini anche la perdita dei suoi diritti fondamentali. E sul punto della manifestazione della volontà del paziente incapace sono ancora la prassi e la giurisprudenza (prevalente) ad aver individuato nell amministratore di sostegno, figura giuridica prevista dagli articoli 404 e seguenti del Codice Civile, 17

18 introdotta da una legge del 2004, il soggetto deputato ad assumere quelle scelte fondamentali, già decise dal paziente nelle sue direttive anticipate ma non ancora rese pubbliche ed efficaci. Fin qui ho tratteggiato a grandi linee il quadro generale di riferimento della materia oggi in Italia; le conclusioni accolte non impediscono però, come dicevo prima, di considerare l opportunità ed anzi la necessità di una legge sul testamento biologico che introduca alcuni elementi di certezza in un campo altrimenti dominato da contrapposizioni violente. E in effetti negli ultimi anni sono stati presentati da varie componenti politiche una serie di progetti di legge che nel loro iter parlamentare sono stati oggetto di profonde modifiche e revisioni e accorpamenti, fino ad arrivare al Disegno di Legge C 2350 (c.d. DDL Calabrò) approvato dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2009, in un testo risultante dalla unificazione di numerosi disegni di legge, e modificato dalla Camera dei Deputati il 12 luglio 2011, denominato: Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Questo testo normativo rappresenta attualmente lo stato più avanzato del dibattito politicoparlamentare in tema di testamento biologico e quindi, 18

19 pur nella consapevolezza che il recente mutamento del quadro politico renderà più incerta la sua definitiva approvazione in legge dello Stato, è utile esaminarne l impostazione generale e i suoi aspetti più rilevanti. All art. 1 del disegno di legge è posto con forza il principio della tutela della salute e della vita umana come diritto inviolabile ed indisponibile e del divieto di qualunque forma di eutanasia. All art. 2 si riconosce il principio del consenso informato nelle sue varie articolazioni e manifestazioni, anche in caso di soggetti incapaci, ma con la precisazione posta con enfasi e con forza che la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace. All art. 3 il disegno di legge entra nel merito dei contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento resa dal paziente, ma con il chiaro intento di limitarne al massimo le possibilità di scelta in quanto al soggetto è riconosciuta solo la facoltà di esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge. Addirittura nel testo approvato dalla Camera dei deputati è scomparso il comma 2 dell articolo 3 nella versione approvata al Senato ove era riconosciuto al paziente il diritto di 19

20 esprimere il proprio orientamento circa l attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica ; Come si nota è un evidente passo indietro circa la sfera di libertà e di decisione lasciata al soggetto. Al comma 4 dell articolo 3 viene imposto il principio per cui alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. E questo uno dei punti più controversi del disegno di legge che ha dato luogo ad un dibattito molto acceso sulla natura dei trattamenti di idratazione ed alimentazione forzata. Il disegno di legge ha recepito in pieno l orientamento che ritiene che tali tecniche siano solo forme di sostegno vitale, che non abbiano la natura di trattamenti sanitari e che quindi non possono essere oggetto di rifiuto da parte del paziente e non rientrino nella sfera delle azioni sottoposte a consenso informato. E invece molto sostenuta nella comunità scientifica internazionale l opinione, a mio avviso preferibile, che l idratazione e l alimentazione con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario; esse integrano un 20

21 trattamento che presuppone un sapere scientifico e specialistico, che è attivato da medici, anche se poi può essere proseguito da non medici, e che consiste nella somministrazione con procedure tecnologiche di preparati che comunque hanno natura di composti chimici e farmacologici. E chiaro che con l impostazione accolta dal disegno di legge praticamente si svuota di contenuto tutto l istituto del testamento biologico e lo si rende di fatto inutilizzabile proprio in quei casi e in quelle situazioni in cui invece la sua presenza esplica il massimo di efficacia. Con una norma di chiusura che non lascia dubbi sulle reali intenzioni del legislatore si afferma poi al comma 2 dell art. 4 che eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto. All art. 6 la legge disciplina la figura del fiduciario come unico soggetto, nominato dalla persona nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, legalmente autorizzato ad interagire con il medico nell esclusivo interesse del paziente operando secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata. Ma è all art. 7 che il disegno di 21

22 legge manifesta tutta la sua avversione ad una libera applicazione della volontà del soggetto: nel definire il ruolo del medico la norma riconosce comunque al medico il potere di assumere le decisioni ultime in materia di cura, anche in contrasto con quanto prescritto dal soggetto nel suo testamento biologico. Il comma 2 dell art. 7 dispone: Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari. ed a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento. Al comma 3 del medesimo articolo si ribadisce che il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Anche il linguaggio rivela le intenzioni del legislatore: le volontà diventano orientamenti ; il medico non può prendere in considerazione orientamenti in contrasto con le norme giuridiche, espressione questa che dice tutto e non dice niente in quanto in ogni campo dell attività umana i comportamenti in contrasto con le norme giuridiche sono vietati; l enfasi posta ad ogni 22

23 passo sulla inviolabilità della vita umana e sulla tutela della vita e della salute, sono indicativi a mio avviso della impostazione di fondo di questo disegno di legge fortemente connotato in senso contrario alle istanze e ai principi di libertà e di autodeterminazione dell individuo. Si tratta di un testo di legge ipocrita in cui i principi enunciati (consenso informato, alleanza terapeutica tra medico e paziente, dichiarazioni anticipate di trattamento) vengono poi disattesi dal contenuto delle singole norme, il consenso è di fatto vanificato perché non può esprimersi su questioni fondamentali come l alimentazione e l idratazione forzata, l alleanza terapeutica è tutta spostata a favore del medico che comunque ha sempre l ultima parola, le dichiarazioni anticipate di trattamento sono prive di ogni forza vincolante, l individuo, proprio nel momento del fine vita, viene espropriato di ogni facoltà decisionale e il suo corpo viene consegnato a poteri esterni. Per finire è utile affrontare alcuni aspetti di diritto comparato ed esaminare, seppur in maniera sommaria e non esaustiva, l istituto del testamento biologico negli altri ordinamenti giuridici diversi da quello italiano. Ciò che rileva subito è che la maggior parte dei paesi europei e di quelli di common law possiede già una 23

24 legislazione in materia di fine vita, essendone privi solo pochi paesi quali Grecia, Norvegia e Portogallo, anche se il riconoscimento dell istituto da parte degli Stati non è trattato in maniera uniforme. La maggior parte degli Stati che hanno legiferato in materia riconosce efficacia vincolante alle direttive anticipate emanate dal paziente (e tra questi vi sono Spagna, Danimarca, Austria, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio) anche se con sfumature diverse tra i vari ordinamenti in ordine ai limiti delle direttive e alle modalità di attuazione e di controllo delle stesse. In altri Stati, ad esempio la Francia, le direttive anticipate di trattamento hanno soltanto un valore indicativo e di esse si deve tenere conto all atto della decisione medica senza tuttavia obbligo di darvi attuazione. Quanto al contenuto delle direttive anticipate tutte le legislazioni si limitano a consentire il rifiuto di determinate cure o trattamenti sanitari, anche se da essi possa discendere pericolo per la vita umana o addirittura la morte, salvo alcuni paesi come Belgio, Svizzera e Paesi Bassi ove invece è ammessa anche l eutanasia attiva e sono previste norme di esclusione da responsabilità penale per il medico che, dopo una accurata verifica della libera volontà del soggetto e della sua consapevolezza in ordine alle conseguenze della richiesta, verifica questa comunque soggetta ad una 24

25 serie di cautele e garanzie opportunamente regolamentate, causi la morte del soggetto mediante un intervento medicale diretto. Senza entrare nel merito delle diverse legislazioni in quanto ciò richiederebbe un approfondimento specifico, mi limito solo a sottolineare la legge in materia di testamento biologico della Germania, ultimo Stato europeo ad aver emanato nel 2009 una legge apposita, nonostante il problema fosse stato ampiamente affrontato, in passato, dalla giurisprudenza in alcune importanti sentenze e dalla Commissione nazionale di Bioetica nelle sue raccomandazioni, sempre sulla base di un riconoscimento dei valori di libertà e di dignità sanciti dalla costituzione di quello Stato. La legge tedesca si distingue per un grande equilibrio tra i valori costituzionali di libertà e di dignità dell individuo, il principio di precauzione e il giusto riconoscimento del rispetto e della professionalità del medico curante. Centrale è il ruolo del Betreuer (ossia del fiduciario indicato dal soggetto nel suo testamento biologico o nominato dal Giudice Tutelare) il quale in presenza di un testamento biologico deve innanzi tutto verificare se la volontà dell assistito è ancora attuale e se la disposizione si attagli alle attuali condizioni di vita e di salute del soggetto e in caso positivo deve esternare e far rispettare la volontà del suo assistito. Le 25

26 dichiarazioni anticipate non soffrono poi alcuna limitazione in ordine ai tipi di trattamento sanitario che possono essere chiesti o rifiutati, essendovi compresi anche l idratazione, l alimentazione o la ventilazione forzate. La discrezionalità del fiduciario è comunque limitata da varie norme che prevedono innanzi tutto un confronto costante e dialettico con il medico curante in modo da affrontare ciascun caso concreto nella sua specificità e peculiarità, senza ricorrere ad automatismi di sorta; inoltre la legge tedesca prevede l intervento del Giudice tutelare in tutti i casi in cui la volontà del paziente incapace non sia chiara ed accertabile fino in fondo e sussista il pericolo concreto che il rifiuto del trattamento sanitario possa condurre alla morte del paziente; l autorizzazione del Giudice tutelare non è invece richiesta quando la volontà del paziente è ben chiara o quando il medico e il fiduciario sono concordi nel ritenere che il rifiuto della cura corrisponde alla volontà, ai desideri e alle convinzioni etiche e religiose del paziente. La legge tedesca accoglie quindi il principio della vincolatività delle dichiarazioni anticipate di trattamento, prevedendo al contempo che il medico e il fiduciario, in un confronto dialettico tra essi, e in ultima istanza il giudice, debbano procedere ad una valutazione e attualizzazione delle disposizioni in relazione alle peculiarità mediche ed umane che ogni 26

27 caso porta con sé; la legge tedesca ristabilisce così anche per il paziente incapace quella alleanza terapeutica tra medico e paziente, attuata per il tramite del fiduciario, basata su un principio di dignità e di libertà dell individuo, principio quest ultimo che il progetto di legge italiano ha completamente disatteso. Stefano Manfucci Notaio Bibliografia : AA. VV., Rifiuto di cure e direttive anticipate Diritto vigente e prospettive di regolamentazione, Torino, Giappichelli, AA.VV., Testamento Biologico riflessioni di dieci giuristi, Il sole 24ore, Milano, 2006 AA.VV., Il governo del corpo, Tomo II in Trattato di biodiritto, Giuffrè Milano, 2011 E. Calò, Il testamento biologico tra diritto e anomia, IPSOA, 2008 G. Cosmacini, Testamento biologico idee ed esperienze per una morte giusta, Il Mulino, Bologna, 2010 E. Lecaldano, Bioetica - Le scelte morali, Bari, Laterza, 2007 F.G. Pizzetti, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Giuffrè, Milano, 2008 S. Rodotà, Un programma per i diritti fondamentali, in Micromega,n. 7/2011 G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, Einaudi,

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

Riflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita

Riflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita Riflessioni etiche e medico legali sulla tematica del fine vita Ilaria Sandretti Infermiera specialista in emergenza e urgenza.c. Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale Sud - Azienda USL di Bologna

Dettagli

Ddl Calabrò 26 marzo 2009 - Senato

Ddl Calabrò 26 marzo 2009 - Senato Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Ddl Calabrò 26 marzo 2009 - Senato Riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile

Dettagli

MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA

MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA data 8 aprile 2015 4 MOZIONE In base all art. 23 e 27 del regolamento del consiglio comunale di Ancona Al sig. Sindaco e al sig. Presidente del Consiglio

Dettagli

Margine d azione d malato ed il suo bisogno di cure

Margine d azione d malato ed il suo bisogno di cure Margine d azione d tra l autonomia l del malato ed il suo bisogno di cure Le dichiarazioni anticipate di trattamento nelle cure palliative: problema o risorsa? Vipiteno-Sterzing 29 ottobre 2005 Giovanni

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni

CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI. La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni CONVEGNO CRISI DEL LAVORO LAVORATORI IN CRISI La psicologia per il benessere delle Persone e delle Organizzazioni Pordenone, 14 settembre 2013 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze

Dettagli

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO INTRODUZIONE attualità del problema in campo sociale (con una forte componente culturale) in campo medico in campo bioetico in campo legislativo in Italia, documento

Dettagli

ETICA DELLA VITA: RIFLESSIONI ETICHE SU UN CASO CLINICO CASO CLINICO

ETICA DELLA VITA: RIFLESSIONI ETICHE SU UN CASO CLINICO CASO CLINICO ETICA DELLA VITA: RIFLESSIONI ETICHE SU UN CASO CLINICO CASO CLINICO SOGGETTO DI SESSO MASCHILE, ETÀ 42 ANNI, AFFETTO DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), RICOVERATO D URGENZA NEL REPARTO DI RIANIMAZIONE

Dettagli

Simposio LA CURA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA Gruppo di studio SIGG. Dichiarazioni anticipate di trattamento R. Pegoraro

Simposio LA CURA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA Gruppo di studio SIGG. Dichiarazioni anticipate di trattamento R. Pegoraro Simposio LA CURA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA Gruppo di studio SIGG Dichiarazioni anticipate di trattamento R. Pegoraro CONVENZIONE SUI DIRITTI UMANI E LA BIOMEDICINA (CONVENZIONE DI OVIEDO, 4 aprile

Dettagli

Direttive Anticipate di Trattamento esperienza sul campo nella realtà di Pisa. Paolo Malacarne Rianimazione Ospedale Pisa

Direttive Anticipate di Trattamento esperienza sul campo nella realtà di Pisa. Paolo Malacarne Rianimazione Ospedale Pisa Direttive Anticipate di Trattamento esperienza sul campo nella realtà di Pisa Paolo Malacarne Rianimazione Ospedale Pisa D.A.T. Provincia di Pisa Come è nata l idea e come è stata concretizzata Come è

Dettagli

Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata

Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata Irregolarità e diritti alla persona in Italia e in Europa Filippo Scuto Corso Elettivo La salute della popolazione immigrata 18 giugno 2013 - Aula Magna Clinica del Lavoro Premessa La gestione e la regolamentazione

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

Consenso Informato e Privacy

Consenso Informato e Privacy Consenso Informato e Privacy Consenso e Privacy sono le basi fondanti del moderno concetto di Medicina e una cura di qualità non può prescindere da essi, così come la stessa etica e deontologia degli interventi

Dettagli

Info: Susanna Pietra-3406676706 susanna.pietra@gmail.com Ufficio stampa chiesa valdese di piazza Cavour

Info: Susanna Pietra-3406676706 susanna.pietra@gmail.com Ufficio stampa chiesa valdese di piazza Cavour APERTO AL PUBBLICO OGNI MERCOLEDÌ ORE 18 UNO SPORTELLO PER DEPOSITARE IL PROPRIO TESTAMENTO BIOLOGICO PRESSO LA CHIESA EVANGELICA VALDESE DI ROMA PIAZZA CAVOUR Il diritto alla vita comprende anche il diritto

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato del 23 giugno 2006. Testamento biologico Il Consiglio Nazionale del Notariato RICORDANDO l attenzione della categoria

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

CIVILTA E MEDICINA: IL TESTAMENTO BIOLOGICO Aspetti bioetici, sociali e morali

CIVILTA E MEDICINA: IL TESTAMENTO BIOLOGICO Aspetti bioetici, sociali e morali Istituto Oncologico Marchigiano onlus CIVILTA E MEDICINA: IL TESTAMENTO BIOLOGICO Aspetti bioetici, sociali e morali dott. Marco Nocchi Regione Marche Servizio Politiche Sociali 1 LA BIOETICA tra nascere

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

dichiarazione anticipata di trattamento Testamento biologico Contesto giuridico in Italia

dichiarazione anticipata di trattamento Testamento biologico Contesto giuridico in Italia La dichiarazione anticipata di trattamento (alias Testamento biologico, o più variamente testamento di vita, direttive anticipate, volontà previe di trattamento) è l espressione della volontà da parte

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. "Riconoscimento degli animali nella Costituzione"

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS. Riconoscimento degli animali nella Costituzione DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Di iniziativa dei Senatori DE PETRIS "Riconoscimento degli animali nella Costituzione" Onorevoli Senatori. - Perché gli animali in Costituzione? Stiamo assistendo ad un

Dettagli

Ogg.: Istituzione del Registro dei testamenti biologici. Approvazione del relativo Regolamento comunale.

Ogg.: Istituzione del Registro dei testamenti biologici. Approvazione del relativo Regolamento comunale. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO Ogg.: Istituzione del Registro dei testamenti biologici. Approvazione del relativo Regolamento comunale. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: Con l espressione testamento biologico

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (Approvato 1 ART. 1 - Istituzione Il Registro dei Testamenti Biologici ha lo scopo di rendere accessibili

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

L attuale situazione normativa in Italia

L attuale situazione normativa in Italia L attuale situazione normativa in Italia Eutanasia e suicidio assistito Rifiuto dei trattamenti sanitari Testamento biologico Cure palliative Avv. Nicola Menardo Grande Stevens Studio Legale Associato

Dettagli

SONDAGGIO sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T. - "testamento biologico")

SONDAGGIO sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T. - testamento biologico) SONDAGGIO sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T. - "testamento biologico") effettuato tra i chirurghi italiani delle varie branche e delle diverse specialità per conto del Collegio Italiano

Dettagli

Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani. Marta Berni AA. 2006-2007

Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani. Marta Berni AA. 2006-2007 Corso di Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani AA. 2006-2007 PIANO e PIANIFICAZIONE 3 Pianificazione È il Processo con il quale un individuo, una impresa, una istituzione, una collettività territoriale

Dettagli

SINTESI SUL DOCUMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO

SINTESI SUL DOCUMENTO TESTAMENTO BIOLOGICO CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA VIALE MICHELANGELO GRIGOLETTI, 5 PORDENONE Tel. 0434/362431 - Fax 0434/1702623 - Cell. 340-5900148 e-mail: chiesabattistapn@libero.it chiesabattistapn@gmail.com sito:

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia

Dettagli

INFORMATO: PROFILI DI RESPONSABILITA' DEI SANITARI

INFORMATO: PROFILI DI RESPONSABILITA' DEI SANITARI Scuola di formazione D ARENA SRL CORSO ECM COMUNICAZIONE e CONSENSO INFORMATO: PROFILI DI RESPONSABILITA' DEI SANITARI e cd. "ALLEANZA TERAPEUTICA" 26 ottobre 2013 ore 8.00 16.30 Aula 2 Scuola di Formazione

Dettagli

Il volontariato: ruolo e impegni per la Conferenza dei Servizi

Il volontariato: ruolo e impegni per la Conferenza dei Servizi Il volontariato: ruolo e impegni per la Conferenza dei Servizi Rel. sig. Giancarlo Cavallin Volontarinsieme Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di Treviso. Gruppo Salute, ospedale

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

Giampaolo Azzoni. Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

Giampaolo Azzoni. Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) Giampaolo Azzoni Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) Perché si pone il problema delle DAT 1. Straordinari progressi della bio-medicina 2. Emancipazione del paziente nei rapporti con il medico

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE POLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DE POLI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 349 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DE POLI Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Presentata

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2337 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4952 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria

Dettagli

LA TUTELA DELLA SALUTE

LA TUTELA DELLA SALUTE CAPITOLO I LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 1. Salute e Costituzione L articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI Approvato con D.C.C. n. 2 in data 12-02-2015 Art.1 Il Comune di Roncaro volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività

Dettagli

Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile

Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile Che volontari cerchiamo? Daniela Caretto Lecce, 27-28 aprile Premessa All arrivo di un nuovo volontario l intero sistema dell associazione viene in qualche modo toccato. Le relazioni si strutturano diversamente

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni

Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà Volontariato. Sulle delibera della regione Marche che trasferisce al Centro servizi volontariato risorse per sostenere progetti delle associazioni Quale valutazione dare

Dettagli

1.0 POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

1.0 POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO Pagina 1 di 5 1.0 POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (rif. punto 4.2 BS OHSAS 18001:2007) 1.1 SCOPO La dichiarazione di politica per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

Dettagli

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,

Dettagli

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011 2 Premessa Con il la Belli S.r.l. vuole creare una sorta di carta dei diritti e doveri morali che definiscono la responsabilità etico-sociale di

Dettagli

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) 1 Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno) Passiamo alla trattazione della: ITR/1037/QT, in data 19 novembre 2010, a firma dei Consiglieri Spreafico, Pizzul,

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Art. 1. (Tutela della vita e della salute) 1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto

Dettagli

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale.

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata.

fondamenti giurisprudenziali sono stati posti più di quarant anni fa 2, viene riaffermata e rafforzata. Documento di riflessione della Corte di giustizia dell Unione europea su taluni aspetti dell adesione dell Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà

Dettagli

COMMISSIONE GENERALE DI BIOETICA

COMMISSIONE GENERALE DI BIOETICA COMMISSIONE GENERALE DI BIOETICA QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE IN BIOETICA OBIETTIVO GENERALE ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO Elaborare un quadro che aiuti le Province e i centri dell

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2013 Entrato

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 -

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO 2014 2015 2016-1 1. Introduzione: organizzazione e funzioni del Comune. Con l approvazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004

Il diritto comunitario del lavoro. 27 gennaio 2004 Il diritto comunitario del lavoro 27 gennaio 2004 Di Seri 1 Nozione Con il termine diritto comunitario si fa riferimento al complesso normativo costituito dai trattati istitutivi delle tre Comunità Europee

Dettagli

CONSENSO INFORMATO. Partecipazione attiva del soggetto malato. Rapporto Medico Paziente. a cura dell Avv. Elio Garibaldi RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE

CONSENSO INFORMATO. Partecipazione attiva del soggetto malato. Rapporto Medico Paziente. a cura dell Avv. Elio Garibaldi RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE CONSENSO INFORMATO Partecipazione attiva del soggetto malato Rapporto Medico Paziente a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE Conoscenza del proprio stato di salute Conoscenza delle

Dettagli

STUDI SU MATERIALE GENETICO

STUDI SU MATERIALE GENETICO Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Busonera I.O.V. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. STUDI SU MATERIALE GENETICO Comitato Etico Istituto Oncologico

Dettagli

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI

COMUNE DI VILLACHIARA. Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI COMUNE DI VILLACHIARA Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITA E DEI SERVIZI ISPETTIVI (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 22/10/1997,

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO

FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO FONTI DEL DIRITTO IN MATERIA DI TURISMO Quali sono le autorità che possono produrre norme relative al turismo? 1) Stato; 2) Regioni; 3) Enti locali; 4) Diritto internazionale; 5) Unione europea. Art. 117

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

organizzazioni di volontariato

organizzazioni di volontariato Il bilancio sociale per le organizzazioni di volontariato Modena, 1 Ottobre 2009 Bilancio sociale Cosa ci viene in mente? Rendere conto Perché fare un bilancio? La relazione di fiducia Ti dico chiaramente

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 06/10/2005. PREMESSA E DEFINIZIONI

Dettagli

CHE FARE? - Ruolo dei medici e delle sue organizzazioni - Centralità della Formazione - Una rivoluzione culturale

CHE FARE? - Ruolo dei medici e delle sue organizzazioni - Centralità della Formazione - Una rivoluzione culturale CHE FARE? - Ruolo dei medici e delle sue organizzazioni - Centralità della Formazione - Una rivoluzione culturale 1 I Medici come si inseriscono sui temi ambientali oggi? I medici rappresentano per la

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. Il presente Accordo costituisce

Dettagli