MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE

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1 MODELLO UNICO-2013: LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO IN CASO DI TARDIVA, OMESSA, INFEDELE DICHIARAZIONE A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre 2013 ovvero per il corrente anno entro il (poiché il cade di domenica) è possibile procedere alla presentazione del modello unico 2013 tenendo in considerazione che, dopo tale data, la si considera omessa (se si presenta comunque in ritardo costituisce valido titolo per la riscossione delle imposte). In presenza invece di presentazione del modello unico nei termini ordinari (30 settembre 2013) è prevista la possibilità di inviare una integrativa con modalità operative diverse per regolarizzare eventuali errori. Attraverso il presente contributo si analizzano le varie casistiche inerenti alla tardiva, omessa ed infedele. La tardiva La normativa considera tardiva la presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e, nel caso del modello UNICO 2013 (PF-SP-SC- ENC), l'adempimento è scaduto in data 30 settembre Entro il 30 Dicembre 2013 è quindi possibile presentare la tardiva tenendo in considerazione quanto segue: 1) la è soggetta ad una sanzione che va da euro 258 ad euro a prescindere dal fatto che le imposte siano state o meno versate; 2) entro il 30 dicembre 2013 è possibile sanare la sanzione sopraindicata attraverso la procedura del operoso che consiste nella

2 presentazione della in via telematica (non si tratta d integrativa o correttiva) e versando una sanzione ridotta pari ad 1-10 dei 258 euro ovvero 25 euro tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno La sanzione di 25 euro deve essere corrisposta per ogni tipo di denuncia che compone il modello Unico (Irpef e Iva danno origine a 50 euro di sanzione); se le imposte indicate in Unico non sono state versate o sono state versate in maniera insufficiente trova applicazione anche la sanzione del 30% che può essere sanata attraverso il versamento delle stesse unitamente al versamento degli interessi nella misura del 2.50% e della sanzione ridotta al 3,75 %; Si ricorda che per il modello studi di settore (che non costituisce una autonoma) è prevista una specifica sanzione pari ad euro in caso d omessa presentazione se il contribuente non provvede alla presentazione dello stesso con integrativa anche a seguito di specifico invito da parte dell'agenzia delle Entrate. L'omessa Se il modello Unico 2013 viene presentato dopo la data del 30 dicembre 2013 ovvero non viene presentato ci si trova in presenza di omessa e il contribuente è assoggettato al seguente regime sanzionatorio: 1) imposte non versate: sanzione che va dal 120% al 240% delle imposte non versate con un minimo di euro 258; 2) imposte versate: sanzione che va da euro 258 ad euro se le imposte sono state comunque versate (sanzione aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili): 3) la sanzione è applicabile anche in presenza di presentata su modello non conforme o non sottoscritta anche a seguito di invito da parte della stessa Agenzia delle Entrate (entro 30gg. dall'invito); 4) in questa situazione il non è ammesso e l'agenzia può procedere ad accertamento d'ufficio; inoltre i termini di prescrizione del periodo d'imposta si allungano al del quinto anno successivo a quello in cui la avrebbe dovuto essere presentata (la regola ordinaria è di 4 anni). L' infedele

3 Se le somme dichiarate nel modello sono inferiori rispetto alle somme accertate dall'ufficio Finanziario il contribuente è soggetto alle sanzioni previste per la infedele. In presenza di tale situazione occorre distinguere tra i le seguenti tipologie di sanzioni: - sanzioni per violazioni formali ( irregolare per incompleta indicazione dei dati del contribuente, mancata compilazione di un quadro che non influisce sul calcolo delle imposte,mancata allegazione del modello studi di settore, mancata indicazione dei costi black list); - sanzioni per infedele (presenza di minori ricavi, maggiori costi, non è stato dichiarato un reddito). Nel primo caso è prevista una sanzione che va da euro 258 ad euro e il termine per il scade entro il termine per la presentazione della dell'anno successivo ovvero il ( integrativa) versando le imposte e una sanzione pari a euro 32 (1-8 di 258); nel secondo caso è prevista una sanzione che va dal 100% al 200% delle imposte dovute e non versate ; possibilità di entro il termine per la presentazione della dell'anno successivo ovvero ( integrativa)versando le imposte dovute unitamente ad una sanzione pari al 12,50% (1-8 del 100%). ESEMPI PRATICI Un caso tipico che potrebbe capitare è la mancata indicazione nel quadro del modello unico dei costi sostenuti nei confronti di soggetti black- list. Come dettato dalla norma, nel caso di specie, è applicabile una sanzione pari al 10% dei costi non indicati con un minimo di 500 euro e un massimo di euro Tuttavia presentando una integrativa prima dell'inizio di ipotetiche verifiche da parte dell'ufficio ed entro il termine massimo del 30 settembre 2014 è possibile ricorrere alla procedura del operoso che prevede il pagamento della sanzione pari ad 1-8 del minimo (ovvero 32 euro pari ad un ottavo della sanzione minima che va da 258 euro a euro 2.065). Un altro caso tipico è la mancata indicazione dei dati relativi al quadro RW e in questo caso il contribuente, ai sensi della Nuova Legge Europea in materia, deve: presentare la tardiva ovvero entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria e pagare la sanzione pari ad 1/8 di euro 258 con codice tributo 8911 anno 2012;- se invece la integrativa avviene dopo i 90 giorni vanno applicate le sanzioni previste in percentuale e nello specifico si applica una sanzione che va dal 3 al 15% dell'importo non indicato se lo Stato non è compreso nella lista blacklist ovvero dal 6 al 30% dell'importo non indicato se lo Stato è compreso nella lista dei Paesi black-list (è possibile pagare con il operoso pari ad 1/8 della sanzione prevista entro il termine del 30 settembre 2014 con

4 codice tributo 8911 anno 2012). LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2013 INTEGRATIVO Per ripresentare il modello Unico già validamente inviato occorre indicare nel frontespizio se la è pro-fisco o pro-contribuente. Nel primo caso occorre indicare i quadri della originaria che sono stati modificati e quelli che non hanno subito modifiche; nel secondo caso invece vanno indicati i soli quadri compilati ma non quelli modificati. Occorre sempre ribadire che la integrativa a favore del contribuente deve essere inviata entro il termine di presentazione prevista per la dell'anno successivo ovvero entro il 30 settembre 2014; nel caso invece di integrativa a favore del fisco in termine per l'invio scade entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la (nel caso di specie non è possibile ricorrere al e le sanzioni si applicano nella misura ordinaria prevista dalla Legge). Tabella per integrativa TIPOLOGIA DICHIARAZIONE SCADENZA TIPOLOGIA DELLE VIOLAZIONI PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO Integrativa a favore del fisco Entro 90 gg. Entro Qualsiasi art.36 bis e 36 ter Euro 25 3,75% Integrativa a favore del contribuente Entro Dichiarazione infedele Entro Qualsiasi 12,50% Nessuna sanzione I RIFLESSI DELLA OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE AD OPERA DELL'INTERMEDIARIO FISCALE Anche l'intermediario fiscale è soggetto ad una specifica sanzione in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica della. Per tali violazioni è applicabile una sanzione che va da euro 516 ad euro ma è possibile ricorrere alla procedura del operoso (sempre che non siano già iniziate le attività ispettive da parte dell'ufficio). Il si compie con l'invio della (sempre entro 90 giorni dalla scadenza originale) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad

5 1-10 del decimo del minimo, ovvero 52 euro, mediante pagamento tramite F24 sezione erario codice tributo 8924 anno 2012 euro da versare 52 (1-10 di 516 euro). Esempio pratico Intermediario che ha assunto in data 20 luglio 2013 l'impegno alla trasmissione telematica del modello Unico-2013 (Irpef e Iva) e che non vi abbia ancora provveduto alla data del 01 ottobre Entro il 30 dicembre 2013 può procedere all'invio della provvedendo al pagamento della sanzione pari ad euro 52 con codice tributo 8924 al fine di sanare la violazione. Anche il contribuente tuttavia deve procedere al pagamento della sanzione di euro 50 (25 euro per Irpef e 25 per iva) con codice tributo 8911 per sanare la violazione a lui imputata. Nota bene: Nel caso in cui l'intermediario abbia sottoscritto l'impegno a trasmettere la in data 31 ottobre 2013 e provveda all'invio entro i 30 giorni non è assoggettabile ad alcuna sanzione. Nel caso di specie la è considerata validamente presentata in quanto non sono trascorsi i 90 gg. dalla scadenza ordinaria e il contribuente deve tuttavia provvedere al versamento della sanzione di euro 50 (sanzione irpef e iva) con codice tributo TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MOD-UNICO 2013 TARDIVA, OMESSA ED INFEDELE DICHIARAZIONE Tipologia della violazione Tardiva con imposte dovute Omessa o Sanzione prevista Da euro 258 ad euro e eventualmente il 30% delle imposte non versate Dal 120 % al 240 % delle imposte Termine Entro la data ultima del ovvero entro 90 gg. dalla scadenza del 30 settembre 2013; pagamento imposte con interessi 2,50% Non ammesso Sanzione ridotta per Sanzione euro 25 (1-10 di 258) Non ammesso

6 presentazione della dopo il 30 /12/ 2013 Dichiarazione infedele Dichiarazione infedele per violazioni formali Sanzioni per l'intermediario fiscale in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica Celeste Vivenzi non versate con un minimo di 258 euro aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili Dal 100% al Ravvedimento 200% delle entro il termine imposte non per la versate dell'anno successivo ovvero da 258 euro ad euro Sanzione da euro 516 ad euro ,50 % ( 1-8 del 100%) Ravvedimento Euro 32 (1-8 di entro il termine euro 258) ; per la dell'anno successivo ovvero Entro la data ultima del ovvero entro 90 gg. dalla scadenza del 30 settembre 2013 Intermediario: sanzione ridotta di euro 52 (1-10 di 516 euro); contribuente: sanzione di euro 25 (1-10 di 258 euro) per ogni contenuta nel modello unico

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