Circolare N.108 del 25 Luglio Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli
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1 Circolare N.108 del 25 Luglio 2011 Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli
2 Gli Studi di settore trovano sanzioni più severe: occhio alle dichiarazioni infedeli Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con la manovra correttiva 2011 è stato modificato l articolo 39 del Dpr 600/1973. Si prevede ora che l omessa o infedele dichiarazione dei dati per gli studi di settore, nonché l indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non spettanti, legittima l applicazione dell accertamento induttivo puro, a condizione che il reddito ricalcolato superi di almeno il 10% quello originariamente dichiarato. Eliminato, inoltre, l obbligo per l Agenzia delle entrate, in caso di accertamenti analitico-induttivi oltre soglia nei confronti di contribuenti congrui, di inserire nella motivazione dell atto le ragioni per cui si è ritenuta non credibile la ricostruzione operata dal software Gerico. Non solo: la mancata presentazione del modello studi di settore, anche dopo l invito dell Agenzia delle entrate, comporta l applicazione della sanzione pari a euro. 2
3 Premessa Dalla lettura del comma 28 dell'articolo 23 del decreto legge 98/2011 ( così detta manovra correttiva 2011) si ricava, come precisato, peraltro, nella relazione di accompagnamento, l intento del Legislatore di «di produrre effetti principalmente in termini di deterrenza garantendo una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della modulistica fiscale relativa agli studi di settore». Gli interventi normativi La manovra è intervenuta sul sistema sanzionatorio amministrativo (Dlgs 471/1997) prevedendo l'irrogazione della sanzione fissa (articolo 8, comma 1) in misura massima e l'elevazione del 50% della sanzione graduata sulla maggiore imposta dovuta (articoli 1 e 5), nel caso di omessa presentazione del modello studi. Nel caso di omessa presentazione del modello per l'applicazione degli studi di settore, la sanzione dell'articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997, si applica per legge nella misura massima di euro. ATTENZIONE La sanzione prescinde dall'esito del conteggio della dichiarazione, posto che colpisce una violazione specifica e relativa alla mancata fornitura di dati utili ai fini del compimento dei controlli. E ininfluente che il contribuente possa risultare congruo o meno nell'ambito del conteggio operato dallo studio. Si ricorda che le istruzioni ministeriali alla compilazione degli studi di settore, prevedono espressamente alcuni casi nei quali il modello deve essere presentato pur in presenza di una delle cause di esclusione previste dalla legge. Lo stesso vale per i cosiddetti "multiattività" che presentano attività secondarie non rientranti nello studio di settore previsto per l'attività prevalente, con volumi di ricavi superiori al 30%. In questi casi, come noto, i modelli vengono presentati ai fini statistici e il risultato di non congruità non può essere utilizzato dal Fisco ai fini dell'accertamento. Ne consegue che, in caso di omessa presentazione del modello "statistico", visto che non esiste alcuna violazione sul piano positivo (redditi, Irap e Iva), si rende applicabile la sola sanzione fissa (articolo 8 del Dlgs 471/1997) in relazione alla quale, però, non dovrebbe scattare la nuova regola della misura massima obbligatoria (2.066 euro). Ciò in quanto l'omessa presentazione del modello, in questi casi, non rileva, sul piano dell'accertamento, «ai fini dell'applicazione dello studio di settore». In tal senso si attendono, comunque, delle opportune conferme dell Agenzia delle Entrate. 3
4 Nel caso di infedele dichiarazione, invece, il comma 2 dell'articolo 1 del Dlgs 471/1997 prevede una sanzione che va dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito. Tale misura era, già in passato, incrementata del 10% nei casi di omessa o infedele dichiarazione dei dati degli studi di settore, oppure nelle ipotesi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti (comma 2-bis); tuttavia, la maggiorazione era subordinata al fatto che il maggior reddito accertato per effetto della corretta applicazione degli studi fosse superiore al 10% del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato. A fronte di questa prima maggiorazione, che rimane, la manovra correttiva ne aggiunge una ulteriore, collocata nel successivo comma 2-bis1; infatti la sanzione per infedele dichiarazione viene portata dal 150% (misura minima) al 300% (misura massima), ove il modello per la comunicazione dati sia completamente omesso, tanto in sede originaria, quanto a seguito dell'invito dell'agenzia. Perché scatti questa seconda maggiorazione è comunque necessario il verificarsi della condizione di contestazione di un maggior reddito superiore al 10% di quanto dichiarato. Va evidenziato, peraltro, che sono previste speculari modifiche in tema di Iva e di Irap. Laddove dovesse essere rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dovessero essere state indicate cause di esclusione o di inapplicabilità in realtà non sussistenti, l'ufficio sarà legittimato a operare anche attraverso un accertamento di tipo induttivo. L'intervento alza il rischio che si può correre alterando sia in buona fede o dolosamente ( è ininfluente) i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. L'accertamento induttivo puro è una procedura di accertamento semplificata sul piano probatorio, consentita dal Legislatore in presenza di specifici comportamenti che denotano una particolare pericolosità fiscale del contribuente, che può basarsi anche su elementi meramente indiziari. In presenza delle condizioni di legge, quindi, l'ufficio potrà legittimamente decidere se accertare il contribuente "automaticamente" sulla base delle corrette risultanze di Gerico o passare ad altro procedimento di tipo induttivo per ricostruire a tavolino la posizione dello stesso. Va evidenziato che è stata anche prevista una sorta di miniclausola di salvaguardia a favore dei contribuenti visto che la possibilità di applicare l'accertamento induttivo è comunque condizionata al fatto che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% di quello dichiarato dal contribuente. 4
5 Decorrenza delle disposizioni Le descritte modifiche operate sul sistema sanzionatorio e di accertamento nei confronti di coloro che omettono la presentazione del modello studi di settore ovvero lo presentano in modo infedele, interesserà già il modello Unico Le violazioni pregresse, invece, continueranno a scontare le sanzioni tarate sulle precedenti misure in base al principio del favor rei previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del Dlgs 472/
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