IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NON PROFIT NELLA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE CRIMINALITA ORGANIZZATE. IL CASO LIBERA

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1 IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NON PROFIT NELLA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE CRIMINALITA ORGANIZZATE. IL CASO LIBERA

2 INDICE Introduzione...4 CAPITOLO PRIMO Normativa e dati nazionali sui beni confiscati alla criminalità organizzata. 1 Cenni sull evoluzione normativa in materia di sequestro e confisca di beni..5 2 Approfondimento di alcune norme relative all ambito d azione di Libera Legge 7 Marzo 1996 n Istituzione dell agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle Organizzazioni criminali. Legge n. 4/ Valore economico, distribuzione geografica e tipologia dei beni confiscati Procedimenti di sequestro e confisca Beni sequestrati, confiscati e destinati Alcuni rilevanti protocolli d intesa tra Libera e importanti organismi.27 CAPITOLO SECONDO L associazione Libera. 1 Genesi ed affermazione Struttura logica ed organizzativa Obbiettivi e strumenti

3 CAPITOLO TERZO Risultati ottenuti dal 2008 ad oggi 1 Analisi dei bilanci economici dal 2008 al Analisi dei bilanci sociali dal 2007 al Analisi delle cooperative sociali che gestiscono i beni confiscati FOCUS: Sintesi dell intervista alla coordinatrice nazionale di Libera, Gabriella Stramaccioni..70 CONCLUSIONI..74 RINGRAZIAMENTI...78 BIBLIOGRAFIA

4 Introduzione Oggetto del presente studio è l associazione di promozione sociale Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", di seguito denominata Libera. I motivi che mi hanno indotto a scegliere questo tema sono molteplici, due su tutti sono: l interesse suscitatomi dall esame di Organizzazioni non Profit e la particolare attenzione al tema delle criminalità organizzate in considerazione delle mie origini meridionali che rendono più agevole l analisi e la comprensione del fenomeno mafia. Posso affermare che in Libera ho trovato la naturale sintesi dei due ordini di ragioni. La prima parte del lavoro è dedicata agli aspetti normativi del campo d azione di Libera nonché ad una panoramica sulla consistenza, il valore e la distribuzione geografica dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Questa parte si conclude con una breve rassegna di alcuni protocolli d intesa siglati da Libera con organismi e soggetti di varia natura, al fine di raccogliere informazioni circa le modalità d azione proprie di Libera. Successivamente ho voluto rappresentare l associazione in generale, il contesto storico e politico in cui nasce nonché il suo retroterra culturale, sociale e giuridico. Inoltre viene descritta la struttura logico-organizzativa, gli obiettivi e gli strumenti propri di Libera. Una ulteriore parte del lavoro approfondisce gli aspetti strettamente quantitativi dell associazione e i risultati da essa ottenuti. In particolare i dati relativi ai bilanci economici e sociali nonché le cooperative a marchio Libera Terra. A precedere le conclusioni dell elaborato vi è un focus relativo ad un intervista concessami, in data 25 Maggio 2012, dalla direttrice nonché coordinatrice nazionale di Libera, Gabriella Stramaccioni. Infine saranno esposte delle considerazioni finali in cui ho voluto tracciare una sintesi quali-quantitativa dei dati e dei fatti che caratterizzano Libera, una organizzazione complessa eppure semplice nella logica che la permea e la muove. 4

5 CAPITOLO PRIMO Normativa e dati nazionali sui beni confiscati alla criminalità organizzata. 1.1 Cenni sull evoluzione normativa in materia di sequestro e confisca di beni Il primo punto fermo dal quale prende le mosse la presente analisi normativa è la legge 13 settembre 1982 n. 646, Rognoni-La Torre, che introdusse per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di associazione di tipo mafiose e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili ai capitali illecitamente accumulati. 1 Alla legge Rognoni-La Torre seguirono numerosi interventi legislativi finalizzati al potenziamento degli strumenti d offesa all accumulazione illecita di patrimoni, uno su tutti la legge 109/96, promossa da Libera, che disciplina la fase successiva alla confisca definitiva dei beni. L attuale iter va dal sequestro alla utilizzazione finale del bene ed è suddiviso in due principali fasi: il procedimento giudiziario che va dal sequestro alla confisca definitiva e può seguire due diverse normative: a) sequestro e confisca di prevenzione di cui alla legge 575/65; b) sequestro e confisca penale, art. 12-sexies della legge 356/92; il procedimento amministrativo che va dalla confisca definitiva alla utilizzazione del bene. 1 Legge 13 settembre 1982 n

6 Per quanto riguarda la fase giudiziaria, sia di prevenzione che penale, gli interventi si possono riassumere in tre punti: il sequestro, che costituisce una misura cautelare adottata dal giudice su impulso dell organo proponente e in assenza del contraddittorio, con cui i beni vengono sottratti a colui che ne ha la disponibilità e sono amministrati e gestiti da un amministratore sotto la direzione del giudice; la confisca, che è il provvedimento adottato dal giudice all esito del contraddittorio con le parti interessate, con cui si perviene alla verifica dei presupposti per l applicabilità del provvedimento ai danni del titolare del bene; la confisca definitiva, che è il provvedimento che assume carattere definitivo all esito delle eventuali impugnazioni previste in appello e Cassazione oppure in seguito al decorrere dei termini per l impugnazione. Dopo la confisca definitiva il bene è devoluto allo Stato che dovrà prima amministrarlo ed in seguito destinarlo. Sia l amministrazione che la destinazione sono compiti che spettano all Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che nell esercizio delle sue funzioni amministra i beni attraverso un amministratore nominato dal giudice. La destinazione può avvenire mediante la devoluzione delle somme di denaro allo Stato, la vendita o l affitto delle aziende e in via residuale con la vendita degli immobili, oppure con il mantenimento al patrimonio dello Stato dei beni immobili ed infine col trasferimento dei beni immobili al patrimonio del Comune o di altri enti locali e successiva possibile assegnazione ad associazioni o cooperative sociali. 2 Negli anni successivi alla sua promulgazione la legge Rognoni-La Torre evidenziò delle lacune relative alla gestione e alla destinazione dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali. In seguito all impulso dell associazione 2 Relazione 2011 del tribunale di Napoli, sezione per l applicazione delle misure di prevenzione 6

7 Libera fu approvata la legge 7 marzo 1996, n. 109 che apportò numerose integrazioni alla legge 575/65, finalizzate a una puntuale e tempestiva destinazione dei beni confiscati, in particolare a fini sociali. In seguito il dibattito sui possibili miglioramenti da poter apportare al procedimento di utilizzazione dei beni confiscati continuò e furono approvati numerosi interventi correttivi in virtù dei numerosi elementi di criticità che il procedimento presentava. Le criticità dipendevano, oltre che dalla pluralità di soggetti interessati al procedimento, anche da questioni non definite legislativamente come quelle relative alle ipoteche iscritte sui beni immobili in epoca precedente al sequestro e dalla mancanza di risorse finanziarie necessarie per la gestione finale. Per quanto riguardava i problemi relativi alla lentezza dei procedimenti giudiziari, si prese atto della problematicità di qualunque tipo d intervento acceleratore sui processi penali, che per loro natura richiedono tempi estremamente lunghi, per cui si intervenne con provvedimenti di più semplice attuazione sul procedimento di prevenzione. Tra le varie proposte vi furono la fissazione di termini di definizione per il procedimento di appello mediante una disciplina che richiamasse quella vigente per il giudizio di primo grado, la trattazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 575 del 1965 da parte di sezioni o collegi specializzati, l estensione ai procedimenti di prevenzione patrimoniali della disciplina sulla trattazione prioritaria dei processi penali di cui all art. 132 bis disp. att. c.p.p. 3 Concludendo, i provvedimenti finalizzati ad una migliore destinazione e utilizzazione dei beni confiscati si possono riassumere in due proposte: l adozione di un testo unico in materia antimafia; l istituzione di un Agenzia nazionale per i beni confiscati. In seguito, l adozione di un testo unico in materia antimafia fu realizzato nel 2011 con il decreto legislativo 6 Settembre 2011 n Relazione 2011 del tribunale di Napoli, sezione per l applicazione delle misure di prevenzione 7

8 Per quanto riguarda invece l istituzione dell Agenzia Nazionale che si occupasse di tutte le fasi dell iter procedurale, proposta avanzata da Libera fin dal , fu concretamente realizzata nel 2010 con decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010 n. 50, 1.2 Approfondimento di alcune norme relative all ambito d azione di Libera Il lavoro portato avanti in questi anni dal coordinamento di Libera è stato possibile anche grazie ad un impianto normativo, in parte preesistente alla nascita di Libera ed in parte venutosi a creare in virtù dei nuovi scenari d azione suggeriti da tutto l universo dell associazionismo a sfondo sociale, di cui Libera ne è una delle maggiori espressioni. Primo punto fermo di tale impianto normativo può essere considerata la legge 7 Marzo 1996 n. 109, " Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 Marzo Legge 7 Marzo 1996 n. 109 All articolo 1, la legge, prescrive la sostituzione del terzo comma dell articolo 2- sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni con il nuovo comma 3, dove si indicano i requisiti dell amministratore dei beni. L articolo 2 aggiunge il comma 5-bis all articolo 3 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che indica la disciplina straordinaria di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista per le ipotesi di sottoposizione di imprese a 4 Relazione 2011 del tribunale di Napoli, sezione per l applicazione delle misure di prevenzione. La proposta dell istituzione di un agenzia nazionale contenuta nel manifesto degli Stati Generali dell Antimafia del e del

9 procedure concorsuali, indicando anche i casi a cui applicarla ed il soggetto a cui ne è richiesto il parere in merito. Il comma 1 dell articolo 2-nonies prescrive la devoluzione allo stato dei beni confiscati e la comunicazione, da parte dell ufficio giudiziario, del provvedimento definitivo di confisca all ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, nonché al Prefetto ed al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell Interno. Il comma 2 precisa che dopo la confisca, l amministratore deve svolgere le sue funzioni sotto il controllo del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, ma che può essere revocato in ogni momento qualora non adempiesse con diligenza ai compiti del proprio ufficio o in caso di inosservanza dei propri doveri. L amministratore deve, inoltre, presentare al giudice delegato, entro un mese dalla sua nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e la consistenza dei beni, seguita da una relazione periodica sull amministrazione. Tra i divieti da osservare vi è quello di compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Il comma 3 istituisce che al rimborso ed all anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze. A tal fine il dirigente dell Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle Finanze, funzione oggi trasferita all Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali. La suddetta proposta di destinazione è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento definitivo di confisca. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle Finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Anche prima dell emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle Finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell articolo 823 del codice civile, ossia l inalienabilità dei beni 9

10 che fanno parte del demanio pubblico, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. L articolo 2-undecies prescrive al comma 1 che l amministratore di cui all articolo 2-sexies versa all ufficio del registro le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati, le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente Ufficio dal Territorio del Ministero delle Finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell amministratore. Per quanto riguarda le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore, svolti dal competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze. 5 Il comma 2 dell articolo esaminato è uno dei punti caratterizzanti le innovazioni apportate dalla legge, esso prescrive che i beni immobili siano mantenuti nel patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile oppure trasferiti al patrimonio del comune ove l immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Altro punto rivoluzionario della legge è la discrezionalità lasciata ai Comuni d amministrare direttamente il bene o, preferibilmente, assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti. Se entro un anno dal trasferimento il Comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi. Il comma 3 del articolo 2-undecies riguarda i beni aziendali, prescrivendo che siano mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati all affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di

11 lavoratori dipendenti dell impresa confiscata. Nella scelta dell affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente del destinatario della confisca. Qualora vi sia una maggiore utilità per l interesse pubblico può avere luogo la vendita per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta,. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle Finanze. Per quanto riguarda i casi di liquidazione, si perviene ad essa, qualora vi sia una maggiore utilità per l interesse pubblico, con le medesime modalità dei casi di vendita. Al comma 4 viene prescritto dal legislatore che per le operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, che può affidarle all amministratore di cui all articolo 2- sexies, con l osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell articolo 2- nonies. Il comma 5 prescrive che i proventi derivanti dall affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni siano versati all Ufficio del Registro. Il comma 6 riguarda la scelta del cessionario o dell affittuario dei beni aziendali l Amministrazione delle finanze per i quali si procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Infine il comma 8 prescrive che i trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. La legge prescrive la costituzione di un fondo presso la Prefettura competente con le somme versate all Ufficio del Registro per un periodo di tre anni a decorrere dall esercizio finanziario Il fondo sarà strumentale all erogazione di contributi destinati al finanziamento di progetti relativi alla gestione degli immobili confiscati nonché relativi a specifiche attività di risanamento di quartieri urbani degradati, prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità, 11

12 promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati. Sono elencati i soggetti che possono presentare i progetti e relative richieste di contributo, tra cui i comuni ove sono siti gli immobili, le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti. Un altro punto innovativo di tale legge consiste nella prescrizione di un monitoraggio costante dei beni e una relazione semestrale del Parlamento concernente i dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, lo stato dei procedimenti di sequestro e confisca, la consistenza, la destinazione nonché la loro utilizzazione, disposta con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia. L articolo 4 riguarda gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e Nel 1995, Libera, presentò una petizione di legge popolare firmata da un milione di persone con la quale propose al legislatore di dare un'organica risistemazione e maggiore incisività alla disciplina della destinazione dei beni confiscati, sottolineando l'importanza della restituzione alla comunità dei cittadini di quanto le organizzazioni criminali avessero illegalmente conseguito con intimidazioni e violenze. Il 7 marzo 1996 venne così approvata la legge 109 attraverso la quale si realizza una importante riforma, che prevede, oltre ad uno snellimento della procedura di assegnazione, anche il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie. Con il secondo tipo di destinazione, consistente nel trasferimento per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria ai Comuni, il legislatore, ha voluto sottolineare l'importanza della destinazione sociale dei beni immobili confiscati, stabilendo esplicitamente, attraverso l'utilizzo della formula "in via prioritaria" 7, che quest'ultima soluzione prevalga rispetto alla prima analizzata. Si è inoltre stabilito, e qui sta il fulcro della disciplina sulla destinazione sociale, che gli Enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a 6 Legge 109/ Legge 109/96 12

13 comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti. In merito alla destinazione dei beni immobili previsti dall articolo 2-undicies, la legge finanziaria 2007 ha aggiunto anche l'eventualità di ulteriori usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento di attività istituzionali, di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, Enti pubblici ed Istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Modifiche significative allo spirito della legge le ha apportate la legge finanziaria 2010, che in tema di destinazione degli immobili confiscati prevede che i beni immobili, non destinati agli Enti territoriali o allo Stato entro il termine di novanta giorni prorogabili di altri novanta in caso di situazioni particolarmente complesse, siano messi all asta. Tale provvedimento, sin da subito, è apparso molto discutibile, tanto che l'associazione Libera ha promosso una raccolta di firme affinché l'emendamento che prevedeva tali disposizioni venisse ritirato. Il ritiro dell emendamento non fu possibile, in quanto la "Legge finanziaria" era stata votata attraverso il meccanismo della "fiducia", che ne impedì qualsiasi modifica. Tale decisione del legislatore appare molto negativa sotto vari punti di vista. Innanzitutto, svilisce il senso e la portata della Legge 109/96 attraverso cui si era lanciato un messaggio che i beni mafiosi, frutto della violenza e della sopraffazione, debbano tornare alla collettività affinché tutti possano beneficiare del riuso sociale o istituzionale. Inoltre tale provvedimento fornisce alla criminalità organizzata una modalità di riacquisto dei beni a essa confiscati data la capacità delle organizzazioni criminali di farsi scudo, oltre che di prestanome anche di società di comodo di cui è molto difficile rintracciare l'appartenenza. Secondo i dati forniti dall'agenzia del demanio è molto improbabile che le destinazioni vadano a buon fine entro i termini di legge previsti dato il lungo e tortuoso iter burocratico. 8 La grande intuizione della legge 109/96 fu quella di capire il valore del riutilizzo sociale dei beni confiscati e capire che così facendo si indebolivano le organizzazioni criminali. Si poteva affermare il principio di legalità proprio nei luoghi

14 in cui la mafia aveva affermato il suo dominio restituendo i beni, che costituiscono un opportunità di sviluppo, per il territorio Istituzione dell Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali. Legge n. 4/2010 Il 4 febbraio 2010 il decreto legge n. 4, convertito dalla legge 31 marzo 2010 n.50, istituiva l Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali. Nella relazione che accompagnava la legge di conversione si precisavano le linee guida del provvedimento di urgenza premettendo che l'aggressione ai patrimoni mafiosi costituisse lo strumento più efficace di lotta, in concomitanza all effettivo e rapido riutilizzo dei patrimoni per finalità sociali ed istituzionali. L Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali doveva essere un organismo finalizzato ad assicurare l'unitarietà degli interventi ed a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati. Dalle linee guida si evinceva chiaramente la volontà del legislatore di ridurre drasticamente i tempi intercorrenti tra il sequestro e la definitiva destinazione dei beni, conferendo all Agenzia la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni al fine. Di fatto, affidando all Agenzia l amministrazione dei beni fin dal momento del sequestro, si poteva creare una diretta interlocuzione con l'autorità giudiziaria, liberando il giudice delegato da una serie di incombenze che rallentavano e peggioravano il lavoro degli uffici giudiziari. Per quanto riguarda la destinazione dei beni, con l accentramento in capo all Agenzia di tutte le competenze, si levavano al Prefetto le sue funzioni di destinazione dei beni nonché all'agenzia del Demanio le sue funzioni amministrative e di custodia dei beni. In seguito emersero delle criticità legate ad alcuni punti del decreto legge, in particolare la parte del testo che accentrava tutti i poteri amministrativi in capo all Agenzia sin dal momento del sequestro con la conseguente riduzione dei poteri 14

15 del giudice. 9 Questa scelta rischiava di creare preoccupanti problemi in ambito operativo non facilmente affrontabili dall Agenzia e rischiava di creare costi aggiuntivi derivanti dall utilizzo di personale di raccordo delle competenze. Si proponeva quindi di attribuire all Agenzia funzioni di supporto all Autorità giudiziaria nella fase successiva al sequestro. In definitiva i compiti dell Agenzia posso essere schematizzati nel seguente modo: I compiti dell Agenzia, dal sequestro fino alla confisca definitiva. a ) Compiti conoscitivi e di programmazione. Sin dalla fase del sequestro del bene, all Agenzia vengono attribuiti compiti relativi all acquisizione dei dati relativi ai beni in oggetto e d informazioni sullo stato dei procedimenti giudiziari, la verifica dello stato dei beni, l accertamento della consistenza e la programmazione dell'assegnazione e della destinazione in previsione della confisca definitiva. b) Compiti funzionali al supporto dell autorità giudiziaria, dal sequestro fino alla confisca di prevenzione di primo grado e alla conclusione dell udienza preliminare. Col decreto di sequestro il tribunale per le misure di prevenzione e il giudice penale, nominano l amministratore giudiziario scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. Vengono previste intese tra l'agenzia e l'autorità giudiziaria al fine di assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori nonché la corrispondenza tra i profili professionali e la natura dei beni sequestrati. All'Agenzia spetta anche il compito di coadiuvare l'amministratore giudiziario, sotto la direzione del giudice delegato, proponendo al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione nonché richiedendo al tribunale la revoca o la

16 modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione. c) Compiti di amministrazione e custodia, dalla confisca di prevenzione di primo grado ovvero dalla conclusione dell udienza preliminare nel processo penale. Dopo la confisca di prevenzione di primo grado ovvero dopo la conclusione dell udienza preliminare l agenzia si sostituisce all amministratore nella custodia e gestione dei beni. Per quanto riguarda la programmazione della destinazione del bene, l Agenzia deve, entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado e al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, pubblicare sul proprio sito l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento nonché indirizzare e stabilire le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni programmandone l'assegnazione e la destinazione in previsione della confisca definitiva. I compiti dell Agenzia dopo la confisca definitiva. Nella fase successiva alla confisca definitiva, l intenzione del legislatore è quella di concentrare tutte le competenze in capo ad un unico soggetto, al fine di velocizzare l adozione dei molteplici provvedimenti necessari alla destinazione ed utilizzazione del bene. Vengono attribuiti all Agenzia compiti conoscitivi e di analisi di tutte le fasi dell iter nonché di esaminare le criticità emerse e le viene data la facoltà di adottare iniziative e provvedimenti necessari alla tempestiva destinazione ed utilizzazione dei beni, anche attraverso la nomina, se necessario, di commissari. In merito alle fasi di destinazione ed assegnazione dei beni, esse sono raccordate con quella dell amministrazione giudiziaria e i relativi provvedimenti sono adottati sulla base di linee guida e attività programmate durante la precedente fase, quella giudiziaria. In particolare, dopo aver stabilito le linee guida, l Agenzia provvede alla programmazione della destinazione e assegnazione dei beni, all approvazione di piani generali di destinazione, richiedendo eventualmente la 16

17 modifica della destinazione d'uso del bene, alla verifica dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione ed eventualmente revocando il provvedimento in caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate Valore economico, distribuzione geografica e tipologia dei beni confiscati. Nel presente paragrafo verrà analizzata la situazione attuale dei beni sequestrati e confiscati raccolti nella banca dati centrale, frutto del progetto SIPPI, che gestisce tutte le informazioni relative ai beni oggetto di sequestro e confisca. A tale fine verranno utilizzati i dati contenuti nella relazione semestrale al parlamento, al , ad opera del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, reparto dati statistici e monitoraggio. Prima di prendere in considerazione la situazione dei beni oggetto di sequestro e confisca è interessante dare uno sguardo all andamento dei procedimenti di sequestro e confisca che forniscono informazioni circa la quantità e la qualità del lavoro svolto dall apparato statale, precisando che il numero di procedimenti non necessariamente coincide con il numero di beni in quanto più beni possono far capo ad un unico procedimento Procedimenti di sequestro e confisca. Come è possibile notare dal grafico 1, dal 2005 al 2008 il numero di procedimenti, annualmente sopravvenuti, ha avuto un andamento incerto passando da incrementi considerevoli a decrementi altrettanto considerevoli per poi stabilizzarsi, dal 2008 al 2011, su un andamento costantemente crescente passando da 278 nel 2008 a 436 nel 2009, 158 procedimenti in più rispetto all anno precedente, per poi passare dai 436 del 2009 a 583 del 2010, 148 procedimenti in più, infine dal 2010 al 2011 si è passati da 583 procedimenti a 617, più 34 procedimenti sopravvenuti. I dati confermano il notevole incremento dell attività giudiziaria che, in particolar 10 Relazione 2011 del tribunale di Napoli, sezione per l applicazione delle misure di prevenzione. 17

18 modo, dal 2008 ha iniziato a raccogliere i frutti di tutto un lavoro di armonizzazione e coordinamento degli uffici e degli organi competenti, preposti alla gestione ed al monitoraggio dei procedimenti e dei beni oggetto di sequestro e confisca, in virtù delle innovazioni sostanziali e procedurali contenute nella Legge 7 marzo 1996 n Complessivamente il numero annuo di procedimenti sopravvenuti è passato da 224 nel 2005 a 617 nel Il totale dei procedimenti di sequestro e confisca contenuti in banca dati al 31/09/2011 è di 5690, mentre il totale dei procedimenti relativo agli anni che vanno dal 2005 al 2011 è di 2645, vale a dire che il 46.5 % dei procedimenti contenuti nella banca dati centrale sono sopravvenuti negli ultimi sette anni, dato che evidenzia quanto detto pocanzi in merito alla qualità del lavoro svolto da parte degli apparati istituzionali e dalle forze sociali negli ultimi anni. Procedimenti sopravvenuti dal 2005 al Grafico 1. Fonte: Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996 n. 109, Settembre 2011, Dipartimento Affari di Giustizia. Per concludere l analisi sui procedimenti di sequestro e confisca diamo uno sguardo alla tabella 1.1 che fornisce informazioni relative alla distribuzione geografica di tutti i procedimenti contenuti nella banca dati centrale, ricordando che non c è una correlazione diretta tra procedimenti e beni, perché un procedimento iscritto a Palermo può riguardare beni sequestrati in qualsiasi altra località d Italia. 18

19 Distribuzione geografica di tutti i procedimenti in banca dati N. Procedimenti / Distribuzione Nord Centro Sud Isole Totale Totale banca dati % 8,70% 5,50% 51,40% 34,40% 100% Tabella 1.1. Fonte: Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996 n. 109, settembre 2011, Dipartimento Affari di Giustizia. La tabella riepilogativa con i dati aggiornati al 30 settembre 2011, evidenzia come la maggior parte dei procedimenti presenti in banca dati siano presenti al sud e nell area insulare. La concentrazione di procedimenti presenti nell area insulare è particolarmente notevole specialmente se si considera che il valore relativo alle due isole si avvicina a quello relativo a tutte le regioni del sud Italia Beni sequestrati, confiscati e destinati. Coerentemente con quanto visto per i procedimenti, aumenta anche il numero di beni sequestrati e confiscati presenti in banca dati centrale, al 30 settembre 2011 se ne conteggiavano Nel lasso di tempo che va dal 2005 al 2011, i beni presenti in banca dati sono pari al 75.6% del totale. Tale dato conferma la tendenza, già riscontrata in precedenza per i procedimenti, a un intensificarsi degli sforzi e a un miglioramento nell efficacia della lotta alle mafie che si è tradotto in ultima analisi in migliori risultati complessivi. 19

20 Suddivisione dei beni presenti nell intera banca dati per tipologia TIPOLOGIA BENE TOTALE IMMOBILE MOBILE REGISTRATO MOBILE FINANZIARIO AZIENDA TOTALE Tabella 1.2. Fonte: Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996 n. 109, Settembre 2011, Dipartimento per gli Affari Giustizia. Relazione al parlamento sui beni sequestrati e confiscati al 30 Aprile I beni confiscati sono e rappresentano oltre il 33% degli beni presenti in banca dati al , con una proporzione che si mantiene abbastanza costante nel corso del tempo e sono così suddivisi: beni soggetti a confische non definitive che ammontano a , pari al 60.5% del totale; quelli con confisca definitiva ma che ancora sono fermi presso gli uffici giudiziari in attesa di destinazione che ammontano a 6.496, il 23.3% dei beni confiscati; quelli con decreto di destinazione che ammontano a 4.524, il 16.2% dei beni confiscati. Gli ultimi sette anni evidenziano una costante che si mantiene nel tempo, i beni immobili sono sempre il 50% circa dei beni presenti in banca dati, per l esattezza dal 2005 al 2011, mentre una seconda tipologia per quantità sono i mobili registrati che per lo stesso periodo di tempo ammontano a , seguono poi nell ordine i beni mobili, i beni finanziari ed le aziende. Uno dei dati più interessanti da considerare, al fine di valutare la qualità e la quantità del lavoro svolto dalle istituzioni in concerto con le organizzazioni della società civile impegnate nella lotta alle criminalità organizzate, è il numero di confische definitive e di confische con destinazione conteggiate in un unità di 20

21 tempo sufficientemente lunga. A tal proposito, la tabella 1.3 considera un periodo di tempo più lungo di quello utilizzato fino ad ora, al fine di osservare le differenze tra i risultati ottenuti prima dell entrata in vigore della legge n. 109/96 e quelli ottenuti successivamente. Nella tabella riepilogativa che segue sono riportati il numero di confische definitive, di confische con destinazioni ed il valore economico dei beni in oggetto, dal 1992 al Settembre Beni Confiscati-Destinati ANNO CONFISCA DEFINITIVA DESTINAZIONE N. BENI VALORE N. BENI VALORE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE ,23 Tabella 1.3. Fonte: Relazione al parlamento sui beni sequestrati e confiscati al 30 Aprile Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996, n. 109, Settembre 2011 Dai dati in tabella 1.3 si può notare che fino al 1996 il numero di confische e destinazioni di beni si aggirava intorno a cifre relativamente modeste. Nel 1996, con l entrata in vigore della legge n. 109/96, è stata rivoluzionata l intera gestione ed amministrazione dei beni confiscati e conseguentemente vi è stato un considerevole aumento di beni confiscati e destinati. 21

22 Una delle caratteristiche innovative apportate dalla legge è stata percepire l esigenza di monitorare costantemente i beni sequestrati e confiscati, nonché di creare una banca dati centrale in modo tale da coordinare ed armonizzare il lavoro di tutti gli organi impegnati nella lotta alle criminalità organizzate. Tale norma rappresenta lo spartiacque tra il vecchio ed inefficace modo di approcciarsi al fenomeno criminoso ed il nuovo approccio, di fatto più efficace. I migliori risultati ottenuti dal punto di vista dell efficacia sono rappresentati dall aspetto meramente quantitativo delle confische ossia l andamento crescente delle stesse. Per quanto riguarda l efficienza del nuovo approccio, essa facilmente riscontrabile se si confronta l andamento delle confische con quello delle destinazioni. Il numero di confische è sempre maggiore del numero di destinazioni, in virtù del lento e tortuoso iter burocratico, ma il divario fra i due numeri diminuisce progressivamente a partire dal 1996, fino ad annullarsi per la prima volta nel Nel 2003 vi è addirittura un cambio di tendenza, il numero di beni destinati supera quello di beni confiscati. In anni recenti il divario tra le due cifre sarà sempre abbastanza contenuto ed in certi momenti il numero delle destinazioni supererà il numero delle confische. Beni Confiscati-Destinati Grafico 2. Fonte: : Relazione al parlamento sui beni sequestrati e confiscati al 30 Aprile Relazione al Parlamento ex L. 7 marzo 1996, n. 109, Settembre

23 I risultati ottenuti dalla nuova norma si mantengono, negli anni, su livelli di gran lunga superiori rispetto ai livelli degli anni precedenti. Un altro dato interessante che emerge da questa analisi, riguarda il valore economico dei beni in oggetto che si attesta su cifre importanti. Il valore economico dei suddetti beni, alla fine dell iter giudiziario, sarà sottratto all economia sommersa, tornando così a far parte della ricchezza reale e legale del paese e restituito alla collettività. Al 30 Settembre 2011 il numero di beni confiscati ammonta a per un valore parziale 11 di ,026 mentre i beni destinati ammontano a per un valore di ,23 euro. Un importante precisazione va fatta in merito all effettivo utilizzo dei beni che spesso viene limitato dalle molteplici criticità di varia natura che gravano sui beni. Tali criticità, negli anni, hanno creato non pochi problemi alle autorità giudiziarie ed ai soggetti destinatari che in molti casi hanno addirittura impedito l effettivo utilizzo dei beni. In particolare, il 77% dei meni immobili in gestione risulta gravato da criticità di vario genere che possono essere classificate nel seguente modo: il 60% risultano essere beni gravati da ipoteche; il 52% risultano essere beni aziendali; il 19% risultano essere beni oggetto di quote indivise; il 17% risultano essere beni oggetto di procedure giudiziarie in corso; l 8% risultano essere beni oggetto di sequestri penali; il 3% risultano essere beni inagibili. I beni aziendali sono oggetto di un iter giudiziario più complesso sia in della complessità legata alla natura stessa di un organizzazione aziendale sia in virtù delle prescrizioni contenute nella Legge n. 109/96 articolo 2-undecies comma 3 quando prescrive che nel disporre di beni aziendali vi è sempre da preferire le 11 I dati disponibili relativi al valore dei beni confiscati dal 2007 al 2011 sono parziali e per gli ultimi due anni addirittura assenti poiché è prassi giudiziari effettuare la valutazione economica dei beni solo in prossimità delle fasi conclusive dell iter burocratico ossia nella fase della destinazione. Per tale ragione, al momento della confisca, il valore economico di alcuni beni risulta di difficile individuazione. 23

24 soluzioni che permettano la continuazione o la ripresa delle attività produttive nonché nei casi in cui ricorra la possibilità di cessione a titolo oneroso, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, la Legge prescrive che il corrispettivo non sia inferiore a quello determinato dalla stima del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze e solo nei casi in cui vi sia una maggiore utilità per l interesse pubblico. Per quanto riguarda i beni oggetto di quote indivise, essi sono quei beni con a capo più di un proprietario. Il verificarsi di tale circostanza complica ed allunga l iter giudiziario. I beni oggetto di sequestri penali rientrano nel novero dei mezzi di acquisizione delle prove, articolo 253 del codice di procedura penale, necessarie per l'accertamento dei fatti. Infine, per quanto riguarda l inagibilità, il 3% dei beni, il più delle volte essa consiste in gravi stati di abbandono che ne inibiscono l effettivo utilizzo nonché l occupazione abusiva. Con il procedimento di confisca definitiva finisce la fase giudiziaria ed inizia quella amministrativa in cui i beni vengono destinati dall ANBSC (Agenzia Nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). Nell esercizio delle sue funzioni, l ANBSC può decidere se destinare il bene ai comuni oppure allo Stato. Nel grafico 3 che segue, è possibile vedere come i beni destinati vengono ripartiti tra Stato e Comuni. I beni destinati ai comuni sono complessivamente 3.795, pari al 85% circa del totale ed il restante 15% circa, 729, sono destinati allo stato. La proporzione tra beni destinati ai comuni e quelli destinati allo Stato, rimane più o meno costante durante il periodo di tempo preso in esame. 24

25 Ripartizione dei beni destinati 85% Stato 15% Comuni Grafico 3. Fonte: Relazione al parlamento I beni che l ANBSC ha destinato ai comuni vengono suddivisi tra finalità sociali ed istituzionali, rispettivamente il 64% ed il 36%. Anche in questo caso, coerentemente con i dati osservati in precedenza, fino al 1996 i beni destinati a scopi sociali o istituzionali erano pari a poche unità, mentre dall entrata in vigore della legge n. 109/96 lo scenario cambia radicalmente e di conseguenza il numero dei beni confiscati, destinati e quindi finalizzati a scopi sociali o istituzionali. Beni immobili, tipologia di utilizzo ANNO Utilizzo Istituzionale Utilizzo Sociale TOTALE TOTALE Tabella 1.4. Fonte: Relazione al parlamento Aprile

26 Per concludere la panoramica sui beni destinati ai Comuni, osserviamo la tabella 1.5 e 1.6 che evidenziano nel particolare, le singole voci di impiego dei beni in esame. Negli ultimi cinque anni, i beni immobili destinati dai comuni per finalità istituzionali sono stati ripartiti nei modi indicati nella tabella 1.5. Utilizzo dei beni immobili destinati ai comuni per fini istituzionali UTILIZZO TOTALE Emergenze abitative Uffici comunali Depositi Uffici giudiziari Infrastrutture Canili Scuole Sede vigili urbani Altro TOTALE Tabella 1.5. Fonte: Relazione al Parlamento ex L.7 marzo 1996, n. 109 al 30 Settembre Dalla tabella è possibile notare che i principali impieghi dei beni restituiti alla società sono quelli generici, difficili da catalogare, seguono poi la destinazione ad uso abitativo al fine di tamponare le emergenze abitative, in particola nel 2008 e nel 2009 si sono destinati molti beni ad uso abitativo. L utilizzo dei beni in oggetto per la costituzione di uffici comunali rappresentano un altra voce importante per concludere poi, nell ordine con i depositi, le infrastrutture, gli uffici giudiziari, i canili, le scuole e le sedi dei vigili urbani. Da quanto emerge dai dati presi in esame si può certamente concludere che grazie alla confisca e a tutti gli sforzi organizzativi e giuridici connessi ai procedimenti di confisca, destinazione e successiva consegna, si ha la possibilità di abbattere alcuni costi a carico dello Stato ed in particolare quei costi rappresentati dalle singole voci prese in esame dalla tabella

27 Utilizzo dei beni immobili destinati ai comuni per fini sociali UTILIZZO TOTALE Sede associazioni Utilità sociali Altro Verde Centro per anziani Centro per minori Centro per famiglie Centro per tossicodipendenti Centro per attività sportive Centro per diversamente abili TOTALE Tabella 1.6. Fonte: Relazione al Parlamento ex L.7 marzo 1996, n. 109 al 30 Settembre 2011 Per quanto riguarda invece i beni che i comuni destinano a scopi sociali la ripartizione è sintetizzata nella tabella 1.6. I maggior impieghi dei beni destinati a fini sociali sono per le sedi delle associazioni e più in generale per utilità sociale. I beni destinati dai comuni a scopi sociali sono quella categoria di beni oggetto d interesse della rete di Libera. Ultima fase del processo di restituzione alla società dei beni sottratti alla criminalità organizzata, è la consegna dei beni da parte dei comuni alle singole associazioni, cooperative ed enti di vara natura, il più delle volte attraverso gara pubblica. 1.4 Alcuni rilevanti protocolli d intesa tra Libera e importanti organismi istituzionali e non. Nel corso delle attività svolte, finalizzate al raggiungimento dei propri obbiettivi, Libera, ha posto in essere centinaia di relazioni con soggetti di varia natura. Spesso le relazioni intercorse ed i relativi accordi presi sono stati frutto di protocolli d intesa precedentemente siglati tra le parti. I protocolli d intesa scaturiscono dalla volontà delle parti di collaborare in vista di un obiettivo comune, mettendo a disposizione le rispettive competenze. 27

28 Tra i tanti protocolli d intesa siglati da Libera, di seguito, ne verranno presi in esame alcuni. Protocollo di intesa tra il Ministero dell Università e della Ricerca, di seguito denominato Miur e Libera. Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, di seguito denominata Libera. Il 30 Ottobre 2007 il Miur e Libera, nell ambito delle rispettive finalità, si impegnano a promuovere forme di collaborazione allo scopo di favorire, tra gli studenti e i docenti universitari la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno mafioso e di tutto quello che comporta la presenza delle organizzazioni criminali sul territorio, dal punto di vista giuridico, sociale, economico, istituzionale, politico e culturale. A tal fine il Miur e Libera, organizzano e promuovono seminari e attività formative, convenendo di organizzare un seminario nazionale a cadenza annuale dedicato ai temi di maggiore urgenza ed utilità, da affrontare sul piano scientifico al fine di trovare adeguate strategie istituzionali o sociali di contrasto della criminalità organizzata. Convenzione tra il Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale, di seguito denominato C.F.S. e Libera. Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, di seguito denominata Libera. Il 3 Maggio 2012 è stata siglata una convenzione tra C.F.S. e Libera allo scopo di realizzare iniziative e progetti attraverso i quali promuovere l informazione, la sensibilizzazione e l educazione alla cultura della legalità. Le campagne e le iniziative promozionali faranno riferimento alla difesa del patrimonio agroforestale ed agro ambientale italiano dagli attacchi di tutte le forme di illegalità, in particolar modo da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Avrà luogo una collaborazione nella gestione dei beni confiscati ed nella definizione di progetti per il loro utilizzo sociale ed istituzionale, con particolare riguardo per quei beni situati in territori rurali e montani. Le parti collaboreranno 28

29 alla realizzazione di un censimento dei terreni agricoli, edifici rurali e montani oggetto di confisca creando un database nonché verranno raccolti, elaborati e diffusi i dati relativi ai fenomeni di illegalità nei territori rurali e montani. Infine, con i dati e le informazioni raccolte, le parti si impegnano a realizzare un dossier sulle illegalità commesse nei territori rurali e montani. Protocollo di intesa tra la Provincia di Lecce e Libera. Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, di seguito denominata Libera. La Provincia di Lecce affida all'associazione Libera l'incarico di partner tecnico nella definizione di interventi e progetti sul territorio finalizzati ad un analisi socio-economica della situazione effettiva dei beni confiscati. Libera si impegna ad avviare iniziative di animazione territoriale, promuovere un ciclo di seminari e la pubblicazione di materiale informativo allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica. Protocollo d'intesa tra Università di Pisa e la cooperativa Valle del Marro. Il Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali "Enrico Avanzi" dell Università di Pisa, di seguito denominato CIRAA e la cooperativa sociale Valle del Marro Libera Terra, hanno siglato un protocollo d'intesa nel quale CIRAA si impegna a svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica a favore della cooperativa sociale di Libera. L'accordo impegna le parti a sviluppare progetti congiunti, al fine di gestire i terreni secondo sistemi biologici efficienti, in grado di garantire un elevato standard qualitativo dei prodotti. La consulenza tecnico-scientifica, necessaria, fornita da CIRAA, per la definizione e la messa a punto degli aspetti tecnici legati alle macchine, alle tecniche agronomiche ed alla trasformazione dei prodotti darà un ulteriore slancio al progetto Libera Terra, diffondendo la cultura di un nuovo modo di fare agricoltura in Calabria. 29

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