APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ASSISTITA DA GARANZIA IPOTECARIA Foglio informativo

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1 Informazioni sulla Banca Caratteristiche e rischi tipici del servizio L apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria è un finanziamento a medio/lungo termine concesso alle imprese. Con tale operazione la Banca mette a disposizione del correntista una somma di denaro per un periodo di due anni, trascorsi i quali il credito si intenderà concesso a tempo indeterminato. A garanzia dell operazione la Banca richiede garanzia ipotecaria che potrà essere rilasciata dal cliente e/o da terzi (c.d. terzo datore di ipoteca). Qualora l ipoteca sia di primo grado sugli immobili e l importo finanziato non sia superiore all 80% del valore dei beni ipotecati, riveste la caratteristica di credito fondiario disciplinato dagli artt. 38 e segg. del D. Lgs n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario) con tutti i vantaggi riservati a questa forma tecnica di finanziamento. E previsto che la Banca possa richiedere, nel corso del rapporto, ulteriori garanzie. Salvo diverso accordo, il Correntista può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti nonché bonifici o altri accreditamenti, ripristinare la disponibilità del credito. Essendo l operazione regolata in conto corrente si rinvia anche al relativo foglio informativo nonché ai fogli informativi inerenti operazioni o servizi strettamente collegati al conto corrente quali ad esempio bonifici, bonifici estero, pagamento utenze e tributi. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e delle condizioni contrattuali; - possibilità di variazione del tasso di interesse debitore collegato alle oscillazioni del tasso variabile di riferimento; - richiesta da parte della banca di ulteriori garanzie in conseguenza della perdita di valore degli immobili ipotecati; - facoltà della banca, in caso di insolvenza, di recuperare il credito anche attraverso la vendita del bene dato in garanzia. Condizioni economiche del servizio o dell'operazione TASSO ANNUO D'INTERESSE CREDITORE (minimo) 0,0500 % CAPITALIZZAZIONE TASSO CREDITORE TRIMESTRALE TASSO ANNUO D'INTERESSE DEBITORE ENTRO IL FIDO ORDINARIO 12,0000 % TASSO ANNUO D'INTERESSE DEBITORE OLTRE IL FIDO ORDINARIO 12,0000 % TASSO EFFETTIVO ANNUO PER EFFETTO DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE 12,5510 % Il vigente TEGM, riferito alla categoria di operazione Aperture di credito in conto corrente, è rilevabile nella tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull usura esposta presso tutte le dipendenze. COMMISSIONE TRIMESTRALE DI MASSIMO SCOPERTO non superiore al 1,0000 % COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA, CALCOLATE SULL'IMPORTO AFFIDATO 0,5000 % LE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA SARANNO DOVUTE ANCHE NEL CASO IN CUI IL FINANZIAMENTO PER QUALSIASI MOTIVO NON VENISSE PERFEZIONATO Pagina 1 di 9

2 PERIODICITA' INVIO ESTRATTO CONTO mensile IMPORTO MINIMO SPESE TRIMESTRALI 12,50 RECUPERO SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO 2,00 SPESE DI PRODUZIONE LETTERA CONTABILE/COMUNICAZIONI 1,00 STAMPA E INVIO DOCUMENTI DI SINTESI PER SINGOLO INVIO 1,00 RILASCIO CARNET ASSEGNI NON TRASFERIBILI: COSTO UNITARIO ASSEGNO esente IMPOSTA DI BOLLO SU RILASCIO CARNET ASSEGNI LIBERI (per singolo assegno) 1,50 RILASCIO CARNET ASSEGNI LIBERI: COSTO UNITARIO ASSEGNO 0,00 COMMISSIONE PER IMPOSSIBILITA' DI ADDEBITO DI ASSEGNO TRATTO SUL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE, OLTRE ALL'EVENTUALE COMMISSIONE DI IMPAGATO RECLAMATA DALLA BANCA NEGOZIATRICE 20,00 RECUPERO SPESE PER INVIO RACCOMANDATA A R PREAVVISO DI REVOCA DI SISTEMA (CAI - CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA) 6,00 SPESE GESTIONE CONTO A LIQUIDAZIONE 26,00 SPESE PER SINGOLA OPERAZIONE 2,10 (RAGGRUPPAMENTO SPESE PER TENUTA CONTO SUI RAGGRUPPAMENTI LA01/LA02/LA03/LA04/LD01/LD02/LD03/LD04) CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile) trimestrale VALUTE SUI VERSAMENTI: Contanti, ass.bancari tratti sulla stessa dipendenza presso la quale si effettua il versamento e ass.circ. emessi dalla Banca data operazione Assegni bancari su piazza e assegni tratti su altre dipendenze della Banca 3 G.LAV. Altri valori, assegni circolari emessi da altra Banca, assegni tratti su altre Banche del Gruppo Credito Valtellinese 4 G.LAV. Assegni bancari fuori piazza, titoli postali e vaglia Banca d'italia 6 G.LAV. Termini di disponibilità delle somme versate con assegni bancari su piazza e assegni emessi da altre dipendenze della Banca, assegni tratti su altre Banche del Gruppo Credito Valtellinese e assegni circolari di altri Istituti, assegni bancari fuori piazza, titoli emessi dalle Poste e dalla Banca d'italia 6 G.LAV. TERMINI DI RESO INSOLUTO DEGLI ASSEGNI - OVVERO TERMINI DI NON STORNABILITA' Termine per la comunicazione elettronica degli assegni bancari alla banca negoziatrice 6 G.LAV. ONERE VALUTA RIFERITO AL CAPITALE DI EURO 516,46 (tasso a credito 0,0500% - tasso a debito 12,000%): Pagina 2 di 9

3 Assegni bancari su piazza e assegni tratti su altre dipendenze della Banca * per operazioni su c/c a Credito Euro 0,00 - su c/c a Debito Euro 0,51 Altri valori, assegni circolari emessi da altra Banca, assegni tratti su altre Banche del Gruppo Credito Valtellinese *per operazioni su c/c a Credito Euro 0,00 - su c/c a Debito Euro 0,68 Assegni bancari fuori piazza, titoli postali e vaglia Banca d'italia * per operazioni su c/c a Credito Euro 0,00 - su c/c a Debito Euro 1,02 COMMISSIONE DI CAMBIO ASSEGNI (applicata agli assegni su piazza e fuori piazza, esclusi ass. circ. e ass.tratti su ns dip.) con un minimo di Euro 1,55 0,1000 % VALUTE SU PRELEVAMENTI *Ass.bancari: data emissione *Contante e prel.tramite ATM: in giornata RITENUTA FISCALE 27,0000 % COMMISSIONI SU BONIFICI EFFETTUATI FRA DIPENDENZE DEL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE - PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 2,50 - PRESENTAZIONI ELETTRONICHE 1,50 - PAGAMENTI PERIODICI 1,50 COMMISSIONI SU BONIFICI EFFETTUATI SU ALTRE BANCHE - PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 6,50 - PRESENTAZIONI ELETTRONICHE 3,50 - PAGAMENTI PERIODICI 3,50 COMMISSIONI SU BONIFICI CON EMISSIONE DI ASSEGNO - PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 6,50 - PRESENTAZIONI ELETTRONICHE 3,50 - PAGAMENTI PERIODICI 3,50 COMMISSIONI SU BONIFICI SEPA - PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 6,50 - PRESENTAZIONI ELETTRONICHE 3,50 COMMISSIONI AGGIUNTIVE: Pagina 3 di 9

4 - BONIFICI URGENTI 15,00 - BONIFICI DI IMPORTO RILEVANTE 15,00 - BONIFICI DOCUMENTATI 10,00 - BONIFICI ANTERGATI (oltre 6 giorni e sino a 15) min. 2,58 oltre alla normale commissione viene applicata una penale sull'importo del bonifico conteggiata al tasso del 5% per il numero dei giorni di antergazione BONIFICI ANTERGATI ESENTI DALLA PENALE : TRASFERIMENTI ORDINATI DALLA (E/O A FAVORE DELLA) SOCIETA' MONTE TITOLI, BANCHE OPERANTI NEL COMPARTO CRED.SPEC., SOC.DI LEASING A FRONTE CONTRIB.IN C.TO CANONI EROGATI DA P.AMM. O CONTRIB. C.CAP. SU OP. CREDITO NAVALE X CONTR. A BONIFICI ANTERGATI ESENTI DALLA PENALE : TRASFERIMENTI ORDINATI DALLA (E/O A FAVORE DELLA) ASSOCIAZ. TRA ISTITUZIONI CREDITIZIE (ABI, FONDO INTERBANCARIA TUTELA, FONDO INTER.GARANZIA) SONO INOLTRE ESENTATI DALL'APPLICAZIONE DELLE PENALITA': TRAFERIMENTI ORDINATI DA ENTI PUBBLICI DI NATURA NON BANCARIA (AMM.PUBBL. CENTRALI E LOCALI, ENTI CENTRALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA) SONO PERTANTO PENALIZZATI I TRASFERIMENTI A FAVORE DI DETTI ENTI PUBBLICI: A FAVORE DI BANCHE OPERANTI NEL COMPARTO DEI CRED.SPEC. RELATIVI ALL'INCASSO RATE MUTUO, ORDINATI DA ORGANISMI DELLA U.E. EX CEE O DAGLI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI COMMISSIONE SUPPLEMENTARE IN CASO DI BONIFICI NON COMPLETI DI IBAN E/O BIC FORMALMENTE CORRETTI 1,00 GIORNI VALUTA: BONIFICI FRA DIPENDENZE DELLA BANCA 1 G.LAV. BONIFICI TRA BANCHE DEL GRUPPO 2 G.LAV. BONIFICI SU ALTRE BANCHE 3 G.LAV. BONIFICI CON EMISSIONE D'ASSEGNO 0 G.LAV. UTENZE VARIE COMMISSIONI PER OGNI BOLLETTINO: - PAGAMENTO PER CASSA 2,30 - PAGAMENTO CON ADDEBITO IN C/C ALLO SPORTELLO 1,15 - PAGAMENTO TRAMITE DISPOSIZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C esente RICERCA E COPIA DI DOCUMENTI Pagina 4 di 9

5 - DIRITTO FISSO PER LA RICERCA 20,00 - PER OGNI DOCUMENTO RICHIESTO 5,00 - RECUPERO DI EVENTUALI SPESE RICHIESTE DA ENTI TERZI (banche, amministrazioni pubbliche, ecc.) PARCELLA NOTARILE: REGOLATA DIRETTAMENTE AL NOTAIO PRESCELTO DAL CLIENTE SPESE TECNICHE DI PERIZIA: RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE CON UN MASSIMO DI 500,00 SPESE PER STRALCIO E CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA 250,00 SPESE DI CERTIFICAZIONE (Con possibilità di aumento degli importi sino al 100% in caso di documenti complessi): - CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEL CREDITO 20,00 - CERTIFICATO PER SGRAVI FISCALI 10,00 - DUPLICATO DI QUIETANZA 10,00 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULL'IMPORTO EROGATO 0,2500 % ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO: IMPOSTA DI BOLLO ANNUALE PER ESTRATTO CONTO INTESTATO A PERSONA FISICA 34,20 IMPOSTA DI BOLLO ANNUALE PER ESTRATTO CONTO INTESTATO A SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 73,80 Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio Atto notarile di apertura di credito in conto corrente ipotecaria Oggetto L apertura di credito ipotecaria ha per oggetto la messa a disposizione da parte della Banca di una somma di denaro, assistita da garanzia ipotecaria. Durata e recesso Il contratto di apertura di credito ha una durata di due anni; decorso tale termine l apertura di credito si intenderà concessa a tempo indeterminato. E consentita alla Parte Correntista l estinzione anticipata dell apertura di credito. Tipologia del tasso applicato Il tasso pattuito, fermo restando il tasso minimo concordato, viene fatto oggetto di revisione il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre di ogni anno. Interessi di mora Ogni somma dovuta alla Banca e non pagata produrrà interessi a carico del Correntista ed a favore della Banca nella misura concordata dal giorno della scadenza e fino al momento dell effettivo pagamento. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Messa a disposizione dell apertura di credito La Banca mette a disposizione del Correntista la somma concessa con l apertura di credito, dopo l avvenuta iscrizione dell ipoteca sui beni immobili offerti in garanzia e l accertata inesistenza di vincoli e gravami comunque pregiudizievoli per l ipoteca stessa, nonché ad avvenuta consegna della polizza di assicurazione vincolata a suo favore. Foro competente Salvo il caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore, il Foro competente a decidere eventuali controversie derivanti dal contratto è quello della sede legale della Banca. Pagina 5 di 9

6 Variazioni delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui all art. 118 del D. Lgs n Capitolato delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito ipotecaria in conto corrente Condizioni per l utilizzo del credito Il Correntista può utilizzare il finanziamento soltanto dopo che sarà stata fornita la prova, entro il termine di trenta giorni, che l ipoteca iscritta a garanzia non è preceduta da formalità pregiudizievoli e che a carico dello stesso Correntista, o del datore d ipoteca, non sussistono procedure concorsuali. In assenza di tale prova, la Banca potrà considerare risolto il contratto addebitando al Correntista i relativi oneri. Imposte La Banca dovrà essere immediatamente rimborsata, oltre che dell imposta sostitutiva di cui al DPR 601/73, di ogni imposta, tassa, addizionale o tributo di qualsiasi specie. Se la Banca, nel caso di rivalsa in ordine ai predetti tributi, venisse a trovare ostacolo in disposizione di legge, la Banca potrà chiedere la risoluzione del contratto. Estinzione anticipata del finanziamento Il Correntista ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito, alle condizioni contrattualmente previste. In tal caso, unitamente al capitale dovranno essere pagati gli interessi maturati sul capitale e quant altro dovuto alla Banca fino al giorno dell estinzione. Imputazione pagamenti Qualunque somma pagata alla Banca dovrà - salvo che quest ultima ritenga di adottare un diverso ordine - essere imputata con preferenza alle spese di qualunque natura, poi a regolamento degli interessi di mora, indi a regolamento degli interessi ed infine a restituzione del finanziamento. Cessioni e delegazioni E inibito al correntista di effettuare cessioni o delegazioni delle somme esistenti in deposito presso la Banca in dipendenza del finanziamento stesso, senza espressa autorizzazione della Banca medesima. Obblighi relativi agli immobili E obbligo del Correntista, dell'eventuale datore di ipoteca e dei loro aventi causa: effettuare puntualmente il pagamento di ogni e qualsiasi tributo, contributo o peso gravanti sugli immobili ipotecati; mantenere gli immobili con la diligenza del buon padre di famiglia; non tollerare che terzi possano menomare o modificare la consistenza e la destinazione della garanzia ipotecaria; non alterare la condizione giuridica degli immobili; dare, entro il termine di un mese, comunicazione alla Banca di ogni turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà sugli immobili; non consentire, senza esplicito consenso della Banca, che sull immobile siano accese altre ipoteche o gravami di qualsiasi natura per tutta la durata della apertura di credito. Efficienza della garanzia e priorità del credito La Banca può chiedere idonee integrazioni della garanzia ipotecaria e, in mancanza, la restituzione anticipata parziale o totale del credito nel caso di deprezzamento delle proprietà immobiliari ovvero nel caso in cui si fossero sottaciuti debiti verso l erario. Assicurazione incendi La parte proprietaria dei beni cauzionali si obbliga ad assicurare gli immobili ipotecati, presso una società di gradimento della Banca, contro i rischi di incendio, scoppio e fulmine ed altri eventi assicurabili nonché a vincolare la relativa polizza in favore della Banca. Risoluzione del finanziamento La Banca avrà facoltà di ritenere risolto il contratto di finanziamento, con conseguente decadenza della parte correntista dal beneficio del termine, anche quando si verifichi qualsiasi situazione che comporti un aggravamento del rischio quali: apertura di procedure concorsuali, protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche legali, giudiziarie, volontarie ecc. a carico della parte finanziata. Obbligazioni del Correntista e dei suoi aventi causa Tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento e dal relativo Capitolato sono assunte dal Correntista con la clausola della solidarietà e indivisibilità nei riguardi dei suoi aventi causa. Principali norme che regolano i conti correnti di corrispondenza con garanzia ipotecaria e servizi connessi Revoca e modificazioni della rappresentanza Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia ricevuto comunicazione e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia. Prelievi e negoziazione assegni Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che dovesse derivare dalla perdita, dallo smarrimento o dall uso abusivo degli stessi. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli di assegni devono essere riconsegnati alla Banca. Qualora per effetto di prelievi a mezzo bancomat le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento di assegni che dovessero essere negoziati, anche se emessi in data anteriore a quella del prelievo. Pagina 6 di 9

7 Nel caso di assegni negoziati nello stesso arco temporale, la Banca avrà la facoltà di decidere discrezionalmente quale assegno addebitare, qualora sul conto non ci fossero disponibilità sufficienti al pagamento di tutti i titoli. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti del medesimo correntista. Bonifici Il Correntista può richiedere alla Banca l esecuzione di bonifici verso l Italia (tra cui il bonifico SEPA) e verso l estero (tra cui il bonifico SEPA e il Bonifico transfrontaliero). Le eventuali commissioni/imposizioni fiscali applicate dalla Banca destinataria del bonifico estero (ad esclusione dei bonifici SEPA) non possono essere quantificate in quanto rientranti nella discrezionalità della stessa e così vale per i tempi di esecuzione dell operazione e di disponibilità delle somme a favore del beneficiario. Mandato irrevocabile all incasso Il mandato all incasso s.b.f. di effetti, ricevute e documenti similari, viene conferito dal Correntista alla Banca in modo irrevocabile. La Banca ha facoltà di portare le somme riscosse in forza di detto mandato ad estinzione o decurtazione del credito della Banca risultante dal saldo del c/c. Diritto di pegno ritenzione e compensazione La Banca, in garanzia di qualsivoglia suo credito, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca, in caso di decadenza dal beneficio del termine o al verificarsi di eventi tali da porre in pericolo il recupero del credito, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili. Il predetto diritto può essere fatto valere dalla Banca, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Recesso dall apertura di credito ed obbligo di restituzione Ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla. Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore, la Banca ha facoltà di recedere dall apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l affidamento al ricorrere di una giusta causa. In ogni caso, la Banca si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito e richiedere il rimborso di quanto dovuto senza alcun preavviso, qualora il beneficiario dell apertura di credito, l eventuale datore d ipoteca e loro eredi successori e/o aventi causa, non adempiano alla puntuale esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista un termine non inferiore a tre giorni. Modalità di contabilizzazione degli interessi e recesso dal conto corrente I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Operazioni con Stati Uniti d America e altri Paesi Considerato che le Banche degli Stati Uniti d America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni o di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora venga successivamente contestata la regolarità formale dei titoli, il cedente di assegni o di effetti è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca, nel caso pervenisse alla stessa analoga domanda da parte del suo corrispondente. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d America, le Banche Statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario per cui in caso di inesatte indicazioni la Banca potrà addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dall effettivo beneficiario. Operatività sui conti contestati Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto, compresa la facoltà di estinzione dello stesso. Esecuzione degli incarichi E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee. Il Correntista ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. Recesso dal contratto di conto corrente Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere dal contratto con preavviso di un giorno nonché di esigere il pagamento di tutto quanto dovuto. In tali casi la Banca procede alla chiusura del rapporto non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di recesso del Correntista. Variazione delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs 1 settembre 1993 n In tali casi verrà fatta apposita comunicazione al Cliente, c.d. Proposta di modifica unilaterale del contratto, con la quale sarà concesso allo stesso un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni prima della decorrenza della modifica, nonché la facoltà di recedere dal contratto, alle condizioni in precedenza applicate, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Pagina 7 di 9

8 Foro competente Salvo il caso in cui il Correntista rivesta la qualità di consumatore il Foro competente è quello in cui si trova la sede legale della Banca. E altresì attribuita alla Banca la facoltà di adire l'autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la Filiale della Banca presso la quale si è costituito il rapporto. Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta indirizzata all Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L Ufficio Reclami ha l obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni - o 90 giorni in caso di reclamo relativo a servizi di investimento - dalla data di ricezione delle stesse. Il Cliente se il reclamo proposto alla Banca non ha avuto, anche in parte, esito positivo e se la controversia non è stata sottoposta nel frattempo all esame della Autorità Giudiziaria potrà adire l Ombudsman Giurì Bancario, avente sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, al fine di dirimere la controversia insorta con la Banca, purchè la stessa abbia un valore non superiore a euro. Relativamente, invece, a qualsiasi contestazione sui bonifici transfrontalieri di cui al D. Lgs. n. 253/ per i quali non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l ordinante per l esecuzione dell ordine di bonifico e purchè in relazione allo stesso non sia stata investita l Autorità Giudiziaria, un Arbitro, un Collegio Arbitrale - il Cliente può fare ricorso alla Sezione speciale dell Ombudsman-Giurì Bancario, nei casi in cui il reclamo, già sottoposto all Ufficio Reclami della Banca, non sia stato evaso dalla stessa nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione, ovvero la Banca non lo abbia sistemato nel termine massimo di 5 giorni lavorativi da quando lo abbia ritenuto fondato, ovvero la decisione della Banca sia ritenuta sfavorevole per il Cliente. La decisione dell Ombudsman è vincolante soltanto per la Banca e lascia il Cliente libero di investire della controversia l Autorità Giudiziaria. Per ulteriori informazioni vedasi la Guida all Ufficio Reclami e all Ombudsman Bancario disponibile presso le filiali e sul sito internet Legenda esplicativa delle principali nozioni contenute nel presente documento Tasso annuo d interesse minimo a credito del cliente: Tasso annuo a credito per il cliente con la capitalizzazione trimestrale. Tasso annuo d interesse massimo a debito del cliente: Tasso annuo a debito per il cliente con la capitalizzazione trimestrale. Commissione massimo scoperto: Commissione calcolata sul più alto saldo debitore registrato nel trimestre. Saldo contabile: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere contabilizzate in conto. Saldo disponibile: Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata. Spese di registrazione operazioni: Spese per ogni scrittura contabilizzata (se eccedente il forfait concordato o non compresa nel canone). Spese di gestione del rapporto ad ogni liquidazione: Spese per ogni liquidazione ordinaria delle competenze, attive e passive. Spese di invio dell estratto conto (ogni invio): Spese per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita. Spese di produzione altre comunicazioni: Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie. Valute applicate rispetto al giorno di esecuzione dell operazione: Indica, con riferimento alla data dell operazione, la decorrenza dei giorni lavorativi per il calcolo degli interessi. Recupero spese per invio racc. a.r. di preavviso di revoca di sistema: Spese per l invio della racc. a seguito di mancato addebito dell assegno in conto per mancanza di fondi. Commissione per impossibilità di addebito assegno: Commissione applicata in caso di mancato addebito assegno per mancanza fondi o per mancata autorizzazione. Commissione di cambio assegni: Commissione applicata in caso di cambio assegni allo sportello. Termine di reso insoluto degli assegni: Termine di non stornabilità dell assegno (salvo casi di forza maggiore) espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione. Valuta: Indica il giorno a partire dal quale cominciano a decorrere gli interessi su una certa somma. Valuta antergata: Valuta a favore del beneficiario, antecedente alla data di accredito di fondi alla banca destinataria. Pagina 8 di 9

9 BIR - Bonifici di Importo Rilevante: Bonifici di importo superiore a euro ; vengono inoltrati in rete interbancaria durante la giornata ed il regolamento avviene in tempo reale. Bonifici urgenti: Sono bonifici di importo fino a euro , per i quali viene utilizzata la procedura BIR, che ne consente l invio in giornata. Hanno le stesse caratteristiche tecniche ed operative dei BIR (Bonifici di Importo Rilevante). Bonifici non completi di IBAN e/o BIC formalmente corretti: Bonifici relativamente ai quali non sono fornite correttamente le coordinate bancarie IBAN e BIC. Bonifici transfrontalieri fino a euro: Bonifici caratterizzati da particolari automatismi ai quali si applicano le medesime commissioni di un bonifico Italia. Bonifici transfrontalieri fino a euro non completi di IBAN e/o BIC formalmente corretti: Bonifici di ambito trasfrontaliero relativamente ai quali non sono fornite correttamente le coordinate bancarie IBAN e BIC ed ai quali si applicano le medesime commissioni di un bonifico non completo di IBAN e/o BIC Italia. Bonifico SEPA (SCT - Sepa Credit Transfer): Bonifico in euro, senza limite di importo, completo di IBAN e BIC che permette di effettuare pagamenti, all'interno della SEPA (Area Unica dei pagamenti in Euro che include 31 paesi: i 27 paesi della UE - Unione europea - e altri 4 paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) con maggior semplicità, sicurezza e convenienza. IBAN (International Bank Account Number) Il codice IBAN (International Bank Account Number) è uno standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria, e consiste in: 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'italia) 2 cifre di controllo il codice BBAN nazionale, quest'ultimo per l'italia è composto da: - CIN (1 carattere alfabetico di controllo) - ABI (codice banca su 5 caratteri numerici) - CAB (codice sportello su 5 caratteri numerici) - CONTO CORRENTE (12 caratteri alfanumerici, senza caratteri speciali). Spese d istruttoria: Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido. Parametro di riferimento: Indice di riferimento del mercato monetario, al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse. Data ultimo aggiornamento 09/12/2008 Pagina 9 di 9

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