TRIBUNALE DI CATANIA ATTO DI CITAZIONE. La società XXX, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore,

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1 PREMESSA Quello che segue è un esempio di atto di citazione, di quell atto, cioè, che costituisce il primo atto d impulso e d instaurazione del processo di ordinaria cognizione, con il quale l attore formula e propone la domanda giudiziale, chiedendo la tutela giurisdizionale del diritto o rapporto giuridico sostanziale da lui posto a fondamento della domanda. La citazione ha come destinatario il convenuto e il giudice individuato come competente dallo stesso attore: per tale motivo, essa contiene la vocatio in jus (ovvero la chiamata in giudizio del convenuto) e l editio cationi (cioè, gli elementi oggettivi di individuazione della domanda). In questa citazione sono presenti i vari requisiti richiesti dall art. 163 c.p.c.: l indicazione del tribunale; i dati di attore e convenuto e dei difensori che li assistono; il petitum; la causa petendi; l indicazione dei mezzi di prova di cui l attore intende valersi; il nome del procuratore e l indicazione della procura; l indicazione del giorno dell udienza di comparizione.

2 TRIBUNALE DI CATANIA ATTO DI CITAZIONE La società XXX, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in via AAA, rappresentata e difesa dall Avv. BBB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via CCC, come da procura a margine del presente atto, ESPONE La società XXX, è società operante nel commercio all ingrosso di abbigliamento. La società esponente ha intrattenuto, con la banca YYY s.p.a.,, il rapporto di conto corrente bancario c /c n. DDD, aperto in data 07/06/2005 e successivamente variato, in data del 17/12/2007, nel c/c n. Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l Avv. BBB, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Catania, via CCC. EEE ed infine, in data 30/09/08 nel c/c n. FFF. Tali variazioni seguivano le vicende societarie che portavano i rapporti precedentemente intrattenuti con la vecchia banca YYY s.p.a. - a seguito della fusione per incorporazione - ad essere attribuiti alla nuova YYY S.p.a. Il rapporto di conto corrente è regolato con convenzione di assegni e con servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni, Vera la firma compresa la possibilità di scontare gli effetti presentati, prevedendo altresì una apertura di credito concessa in data 15/07/2005, per un fido di ,00 Euro, e successivamente esteso, in data 17/12/2007, a ,00 Euro. In realtà l Istituto di credito gestiva il rapporto di conto corrente in modo del tutto anomalo, non solo perché applicava tassi di interessi passivi ultralegali in alcuni trimestri maggiori di quelli 2

3 originariamente pattuiti, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto nonché di spese, per altro anch esse variate in senso sfavorevole al cliente senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, ma altresì perché consentiva e tollerava scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente. Così facendo la Banca convenuta non solo lucrava competenze ben maggiori di quelle consentite ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario 1, ma altresì costruiva un rapporto fiduciario solo apparentemente paritario ponendosi in una condizione di superiorità schiacciante nei confronti dell impresa cliente, non fornendo documentazione alcuna delle operazioni di sconto effettuate ed infine con la possibilità di revocare le linee di credito proprio per la situazione di fatto che la stessa aveva volutamente creato. Nonostante la situazione di sudditanza, gli onerosi ed indebiti costi di gestione del rapporto, la XXX, rispettava puntualmente tutti gli obblighi ad essa imposta dalla Banca convenuta, ben conscia dell importanza di avere accesso al credito ed a forme di finanziamento della propria attività commerciale, e quindi movimentando fortemente e per tutta la sua durata il rapporto di conto corrente ad essa intestato, senza che mai l Istituto bancario avesse avanzato alcuna forma di lamentela. Di fatto le gravose condizioni poste a carico della società attrice, causate anche in considerazione di una diversa contabilizzazione delle operazioni in 1 Non consentendo formali aperture di credito in linea con le necessità della società esponente e mantenendo quindi sempre in scopertura ultrafido il rapporto, l Istituto di Credito usufruiva di un conveniente vantaggio economico, attraverso l applicazione tassi di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese ben maggiori di quelle applicabili ordinariamente al rapporto bancario, tramutando la situazione eccezionale di 3

4 accredito e addebito, per come testimoniato anche dalle risultanze degli estratti conto che si producono (Doc. n. ---), e la situazione di crisi e restrizione del mercato hanno condotto la stessa ad accumulare una esposizione debitoria che ha visto un peggioramento negli ultimi due anni, ma a fronte della quale l Istituto bancario, non solo non ha mai manifestato rimostranze, ma ha contribuito ad accrescere continuando a concedere la possibilità di ottenere anticipazioni di credito e sconti di titoli. Ciò chiaramente dimostrava come per primo l istituto bancario credesse nelle potenzialità economiche della società esponente e nella circostanza che la stessa fosse in grado di far fronte al momentaneo periodo di crisi, visti anche i continui versamenti che la XXX continuava ad effettuare all interno del rapporto bancario e dei diversi rapporti di prestito ad essa concessi. Le cui scadenze erano sempre puntualmente rispettate. In modo del tutto ingiustificato ed improvviso, però, l istituto bancario, a partire dalla fine del mese di giugno 2009, ha cominciato a tenere una condotta ed un modus operandi del tutto contrario alle regole di esecuzione del contratto in buona fede e correttezza ex art c.c. e 1375 c.c., e ciò sino all esito finale di recedere, in data 17/07/09, dal rapporto di conto corrente intestato alla XXX, con revoca di tutte le linee di credito ad essa concesse e del rapporto di mutuo, con il relativo rientro per un importo complessivo di ,72 Euro. A dimostrazione della condotta in violazione dei principi di correttezza e di buona fede contrattuale, possono altresì evidenziarsi le condotte scorrette della Banca a seguito della operatività del conto in scopertura ultrafido, come condizione ordinaria della vita del 4

5 presentazione allo sconto di titoli, da parte della società esponente, per un importo complessivo importo di Euro ,00, consegnati all Istituto di credito in data 30/06/2009 e pacificamente accettati dall istituto di credito, ma poi successivamente restituiti con modalità tali da evidenziare la scorrettezza della Banca. Ed infatti una parte di tali titoli per un importo complessivo di ,00 Euro- sono stati restituiti respingendo la distinta datata in data 30/06/2009, con comunicazione avvenuta solo oltre venti giorni dopo, in data 21/07/2009 (Doc n..). Ciò ha arrecato danno alla esponente in quanto aveva già confidato nell accredito delle somme oggetto dello sconto, con propria esposizione verso fornitori e quindi complicazioni nella già delicata situazione finanziaria. : A. Con la Banca WWW s.c.r.l, XXX s.r.l. ha intrattenuto il rapporto di c/c n. TOT aperto in data 31/07/1998 e con ultimo estratto al 30/06/2008. Presso lo stesso istituto di credito l esponente intratteneva, con il Banco WWW scrl, un contratto di conto corrente ipotecario stipulato in data 30/09/1998 ed estintosi in data 05/10/2007. B. Con Banca ZZZ Soc. coop. per azioni a r.l., la società esponente intratteneva il rapporto di c/c, stipulato in data 31/12/1999 ed estinto in data 15/06/2003. rapporto. 5

6 L esponente utilizzava e movimentava in maniera consistente i suddetti conti bancari, i quali venivano regolati con applicazione di tassi di interesse ultralegale mai pattuiti e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva e con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il tutto sino alla conclusione dei rapporti. Inoltre i rapporti bancari intercorrenti tra banca e società esponente erano regolati con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto nonché di spese mai pattuite. Occorre inoltre sottolineare, come già fatto in precedenza, che l Istituto di credito ha unilateralmente variato nel tempo, non solo il tasso di interesse debitore, ma in generale tutte le condizioni contrattuali applicate ai rapporti bancari in senso sfavorevole alla società esponente senza alcuna comunicazione ovvero con comunicazioni solo successive alle già intervenute modifiche unilaterali sfavorevoli. Con il presente atto la società esponente intende ottenere in via giudiziaria la restituzione di quanto illegittimamente ricevuto ed incassato a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto e spese dalla YYY scrl e dalla Banca ZZZ, in forza dell applicazione di clausole contrattuali nulle o illegittime determinanti le gravose condizioni a carico del correntista, anche in considerazione di una diversa contabilizzazione delle operazioni in accredito e addebito, per come testimoniato anche dalle risultanze degli estratti conto che si producono (Doc ). 1. Illegittima applicazione del tasso di interesse passivo 6

7 ultralegale determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell art c.c. La Banca ZZZ s.p.a. ha per tutta la durata dei rapporti di conto corrente e del conto corrente ipotecario, stipulati con il Banco WWW scarl, nonchè in relazione al c/c T intrattenuto con la. coop. per azioni a r.l., applicato un tasso di interesse ultralegale indeterminato e/o indeterminabile perché mai pattuito e ciò in violazione dell art c.c., il quale prevede espressamente che la pattuizione relativa ad interessi superiori al tasso legale debba essere determinata per iscritto. La Banca convenuta invece, pur in assenza di una convenzione esplicita e sottoscritta da parte del correntista, ha applicato per tutta la durata dei rapporti un tasso di interesse superiore al tasso legale, e ciò peraltro successivamente variando lo stesso unilateralmente e con comunicazioni al cliente solo successive alla sua effettiva applicazione nei contratti di cui ad oggetto. L obbligazione di corrispondere gli interessi nella misura ultralegale senza alcuna pattuizione ed in violazione dell art c.c. è peraltro nulla per indeterminatezza ex art 1346 c.c. Tale nullità non viene meno anche in caso di successive comunicazioni, a mezzo degli estratti di conto corrente, di condizioni economiche non conosciute dal correntista e dunque indeterminate, ed inoltre applicate tutte in data precedente all invio degli estratti e dunque senza che il cliente potesse opporre eccezioni alla loro applicazione. Come afferma la giurisprudenza, è infatti del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non 7

8 vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portata alla conoscenza dell'altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire la informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass. 01 Febbraio 2002, n. 1287; nello stesso senso Cass ; Trib. Roma 29 Settembre 1999). Di conseguenza gli interessi ultralegali versati dalla società esponente alla Banca convenuta per tutta la durata dei rapporti non erano dovuti, sia per carenza del requisito della forma scritta richiesto dall art comma c.c., sia per carenza del requisito della oggettiva determinabilità della prestazione ex art.1346 c.c. Il Giudice adito dovrà pertanto dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamento degli interessi ultralegali adempiute da XXX s.r.l., disponendo il riconteggio del saldo contabile mediante l applicazione di interessi passivi al taso legale per tutta la durata dei rapporti di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T; in subordine nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93). 8

9 2. Nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Dall esame degli estratti del rapporto di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T, si evince che la Banca YYY s.c.r.l. e la Banca WWW Soc. coop. per azioni a r.l. hanno illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata dei rapporti, così violando il disposto dell art.1283 c.c. Ed infatti, tale ultima disposizione ammette il ricorso all anatocismo solo a determinate condizioni (alla proposizione di una domanda giudiziale ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi ed al fatto che gli interessi siano dovuti per almeno un semestre) facendo salvi, però, gli usi (normativi) contrari. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte con orientamento ormai costante a partire dal 1999 ha chiarito in maniera definitiva come le clausole contemplanti la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non integrano un uso normativo, bensì solamente un uso di carattere negoziale (v. tra le altre Cass. 01/03/2007 n.4853; Cass.13/06/2002 n.8442; Cass.30/03/1999 n.3096; Cass. 16/03/1999 n.2374 ecc.). Tali clausole, infatti, difettano del requisito della opinio iuris ac necessitatis, necessario ai fini della configurazione di una norma come consuetudinaria, consistente nella convinzione che un dato comportamento sia giuridicamente obbligatorio, ossia conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione ha in proposito avuto modo di osservare che l inserimento di 9

10 tali clausole è acconsentito dai clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti nell ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari (Cass. 16 marzo 1999 n.2374). Ne discende quindi la nullità della clausola e l illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ciò, naturalmente, anche per i contratti (come il c/c n ), antecedenti la primavera del 1999, epoca nella quale la Suprema Corte ha dichiarato per la prima volta la nullità di tali clausole (v. da ultimo Cass. Sez. Unite 4/11/2004 n.21095). Il Tribunale adito dovrà quindi dichiarare l illegittimità della pratiche bancarie - ovvero la nullità delle clausole contrattuali in caso di produzione delle lettere contratto - inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ammettendo CTU per il ricalcolo del rapporto di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T depurando i conteggi da qualsiasi capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) per l intera durata, od in subordine per ogni singolo periodo relativo agli estratti di c/c e c/c ipotecari che si producono (Doc. rispettivamente n ), certamente sino all aprile del 2000 data di entrata in vigore della delibera CICR del Illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto. 10

11 L Istituto di credito convenuto ha applicato e capitalizzato per tutta la durata del rapporto di conto corrente n. L, e di c/c n. T, la commissione di massimo scoperto il tutto senza alcuna previsione contrattuale che prevedesse la corresponsione di un simile onere da parte del correntista. Tale commissione è stata parimenti applicata con le stesse modalità, seppur in tal caso parzialmente 2, anche sul conto corrente ipotecario n V. D altra parte possono in alcun modo valere ad escludere l illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto le successive comunicazioni fornite mediante estratti conto. Ed infatti l obbligo di corrispondere commissioni di massimo scoperto deriva da una necessaria e preventiva pattuizione tra Istituto di credito e cliente sottoscritta da quest ultimo. In ogni caso anche l eventuale variazione unilaterale delle condizioni economiche sfavorevoli al cliente 3 necessitano una comunicazione scritta preventiva e non invece una comunicazione successiva all applicazione delle condizioni economiche così modificate. Nel caso di specie la banca non ha disposto, né l una né l altra cosa. L assenza di alcuna pattuizione e la loro variazione solo successiva alla effettiva applicazione impediscono di fatto al cliente di poter accertare quale sia la base di calcolo cui applicare la percentuale di commissione eventualmente fissata dalla banca. L istituto di credito infatti non specifica 2 In tale rapporto l Istituto di credito ha applicato le commissioni di massimo scoperto ad eccezione dei seguenti periodi: dall apertura al IV Trimestre del 2000; dal III Trimestre 2004 alla chiusura del rapporto. 3 Invero anche al fine di dimostrare la correttezza delle richieste della società esponente si rileva come, rispetto al conto corrente ipotecario n. V, nessuna 11

12 su quale somma vada ad applicarsi la commissione di massimo scoperto, né mediante quali criteri la banca applichi la comissione (scopertura massima?, scopertura che perduri per più tempo? Altro?), con ciò aggravando la condizione della società esponente che non è in grado di calcolarla ex ante e neppure di ricostruirla ex post e si trova da essa onerata quale ulteriore voce di addebito che confluisce sul conto e si moltiplica ulteriormente per effetto dell'anatocismo trimestrale. Ciò determina la nullità delle commissioni di massimo scoperto ex art.1418 c.c in relazione all art c.c. per indeterminatezza e comunque indeterminabilità dell oggetto, e ciò sia perché, nessuna clausola contrattuale prevedeva l applicazione della commissione, sia perchè nessun uso normativo (ovvero un uso richiamato da esplicite previsioni di legge atte ad integrarlo) è riscontrabile nell ordinamento che legittimasse la corresponsione (rectius: l imposizione unilaterale) di un simile onere alla banca (come peraltro affermato di recente da Cass. 18 gennaio 2006 n. 870). La società esponente quindi solo a rapporto già iniziato e senza alcuna comunicazione preventiva, anche in ordine alle variazioni a questa applicate dalla Banca ZZZ Soc. coop. per azioni a r.l. e dalla YYY scrl, si è trovata costretta a versare alla banca somme in virtù di obbligazioni indeterminate. Per queste ragioni il giudice dovrà dichiarare la nullità della clausola ed in ogni caso l illegittimità della prassi suddetta, ammettendo la consulenza variazione delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca si sia 12

13 tecnica d ufficio per il ricalcalo del rapporto di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T, depurati di qualsiasi somma applicata in relazione alle commissioni di massimo scoperto. L onere accessorio imposto dalla Banca al correntista, costituito dal pagamento della commissione di massimo scoperto, è nullo ex art c.c.. in relazione all art.1325 c.c. per mancanza di causa. La commissione di massimo scoperto costituisce infatti il corrispettivo dovuto dal cliente per il semplice fatto che la Banca, con la concessione dell apertura di credito ed indipendentemente dall utilizzazione del credito stesso, abbia tenuto a sua disposizione una certa somma per un certo lasso di tempo (così anche Cass. 18 gennaio 2006, n. 870). In conseguenza la commissione di massimo scoperto dovrebbe essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l apertura di credito concessagli, perché nel caso in cui, invece, il cliente abbia usufruito del credito messogli a disposizione dalla banca, la remunerazione di tale somma consisterebbe negli interessi passivi che vengono calcolati sull importo concretamente utilizzato. La commissione di massimo scoperto, invece, è stata calcolata dall istituto di credito sull importo effettivamente utilizzato e quindi seguendo criteri che portano ad ottenere esclusivamente una mera duplicazione degli interessi corrispettivi. Così facendo in quanto effettivamente operanti come interessi passivi, tali commissioni hanno comportato un esponenziale accrescimento degli interessi dovuti dal cliente alla banca in virtù della loro verificata, pur non inficiando ciò sulla illegittimità della commissione. 13

14 capitalizzazione trimestrale, in spegio di quanto previsto dall art c.c. (Così Trib. Monza 7 aprile 2006; Trib. Milano 04/07/2002 in Banca Borsa e titoli di credito 2003;II,452). Per tutto quanto sopra l applicazione della commissione di massimo scoperto comporta una evidente violazione dell art.1418 in relazione all art.1325 c.c. atteso che si configura una prestazione priva di causa ed in conseguenza la clausola contrattuale che dispone l applicazione della commissione di massimo scoperto è nulla. In conclusione il Giudice dovrà ricalcolare i rapporti bancari di cui ad oggetto depurandoli dall illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto applicate alla società esponente. 4. Illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto. Sono inoltre illegittime e andranno restituite le somme indebitamente trattenute dalla Banca in relazione alle spese del rapporto di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T. Ed infatti nessuna pattuizione scritta tra la società esponente e la banca prevedeva costi o spese per operazioni bancarie essendo quindi le somme a tal fine corrisposte invalide e non dovute. In particolare i costi trimestralmente addebitati alla correntista a titolo di scritture per operazioni, e poi capitalizzati, integrano spese mai convenute tra le parti, sia quanto alla loro onerosità, sia in relazione alla determinazione del costo unitario. In ogni caso tali costi sono stati successivamente variati in senso sfavore alla correntista senza alcuna preventuìiva comunicazione scritta con ciò violando il disposto dell art. 118 T.U.B. (D.Lgs. 385/93). 14

15 In conseguenza di quanto sopra il giudice dovrà accertare la natura indebita dei costi applicati dall istituto di credito alla società esponente in relazione al rapporto di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T e condannare la Banca alla restituzione degli importi indebitamente e conseguentemente trattenuti. 5. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della banca ed in senso sfavorevole al cliente. La Banca ZZZ Soc. coop. per azioni a r.l. e la YYY scrl inoltre, nel corso della durata del rapporto di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T, hanno unilateralmente modificato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, senza fornire alcuna preventiva comunicazione, con ciò violando il disposto di cui all art. 118 T.U. Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993 n.385). La banca infatti non ha mai comunicato al cliente la variazione delle condizioni economiche applicate, limitandosi addirittura a indicare i tassi applicati e variati con estratto conto scalare e solo ed unicamente successivamente alla effettiva applicazione delle stesse. Come è evidente il rapporto bancario di cui in oggetto non prevedeva una esplicita accettazione della comunicazione delle variazioni contrattuali con semplice estratto conto. In ogni caso, per tutti i rapporti di cui ad oggetto non esiste alcuna pattuizione, validamente stipulata dal cliente, che consenta alla banca, anche variando unilateralmente le condizioni contrattuali, di applicare tassi di interessi passivi ultralegali. 15

16 Non è dubbio quindi che tali variazioni contrattuali sono inefficaci e naturalmente non sono dovuti né gli aumenti delle somme corrisposte a titolo di commissioni di massimo scoperto ovvero delle spese, né tanto meno gli interessi corrisposti nella misura ultralegale. I rapporti di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T dovranno quindi essere integralmente riliquidati, posta la nullità dei contratto in assenza di alcuna pattuizione scritta relativa al tasso di interesse applicato al rapporto contrattuale, per altro poi successivamente variato in violazione dell art. 118 T.U.B, applicando il tasso sostitutivo di cui all art. 117 comma 7 D.lgs. n. 385/ Rielaborazione del saldo del conto corrente, anche in considerazione della data di contabilizzazione delle operazioni per tutti i rapporti di cui è causa. È inoltre illegittima la diversa data di valuta applicata dalla Banca per le operazioni in accredito e addebito. L istituto di Credito ha infatti addebitato per tutta la durata dei rapporti di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T, gli assegni di conto corrente con valuta data di emissione, mentre ha applicato alle operazioni di accredito la valuta effettiva, cioè la data in cui la Banca effettivamente acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme di denaro. L utilizzo della valuta bancaria (ovvero la data, antergata in questo caso, in cui la banca comincia contabilmente a far decorrere gli interessi passivi) solo ed esclusivamente a carico del correntista costituisce indubbiamente un aggravio ingiustificato, poiché ciò fa decorrere gli interessi passivi non 16

17 dall effettivo pagamento del titolo, bensì dalla data di emissione, con palese violazione di legge. Tale prassi bancaria, seppur si adduce legittimata dalla finalità di remunerativa del servizio reso dall istituto di credito, in realtà si traduce non solo in una disposizione vessatoria, ma anche in ulteriore costo che il correntista non può determinare al momento della stipula del contratto, traducendosi quindi in una clausola nulla per indeterminatezza dell oggetto ex art c.c. È di tutta evidenza che, tramite questo meccanismo, la Banca lucri maggiori e indebite competenze utilizzando a proprio favore la differenza di giorni tra valuta effettiva e valuta bancaria. Ciò determina difatti in favore della Banca un maggior credito nei confronti del cliente (in verità non sussistente, non avendo la banca ancora effettivamente disposto di alcuna somma) sul quale l istituto di credito calcola poi le competenze debitorie, senza che sussista effettivo diritto a percepire la remunerazione, poiché (come peraltro sottolineato dalla Giurisprudenza, v. Corte d Appello di Napoli 15 luglio 1988) è con l erogazione del denaro da parte della Banca che sorge il diritto all interesse. Come la rara giurisprudenza in tema di c.d. valuta d uso ha peraltro evidenziato, sorge la necessità di computare le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la disponibilità dei correlativi importi, in quanto la Banca non è libera di effettuare le relative operazioni senza limiti di tempo, ma con la massima rapidità consentita dagli strumenti tecnici (Trib. Cassino 29/10/2004;Corte Appello di Lecce 08/06/2004). Al contrario la corresponsione degli interessi 17

18 passivi sulla base di operazioni con contabilizzazione differenziata per accredito e addebito, è evidente, produce una notevole incidenza sul tasso annuo effettivo globale, con conseguente inevitabile aggravio ed avvicinamento (o sconfinamento) ai confini del tasso soglia previsto dalla normativa anti usura. Ne discende che anche per tale profilo i rapporti di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T devono essere integralmente riliquidati, eliminando tale ingiusta e illegittima sperequazione di accrediti e addebiti di valuta a favore della Banca. 7. Ripetizione delle somme illegittimamente percepite dall Istituto di credito per interessi e commissioni. In considerazione della nullità delle clausole contrattuali sopra evidenziate e dell illegittimità delle prassi tenute dalla Banca, nonché dell illegittimità delle modalità di addebito e conteggio delle competenze passive nel rapporto bancario di cui ad oggetto del presente giudizio, il Tribunale adito dovrà riconoscere il diritto della società attrice ad ottenere la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate in favore della Banca ZZZ Soc. coop. per azioni a r.l. e dalla YYY scrl riguardo al conto corrente n. L, conto corrente ipotecario n. V, nonché c/c n. T, e conseguentemente condannare la Banca convenuta alla restituzione di dette somme, anche in ragione del tasso di interesse ultralegale applicato in costanza di rapporto. È evidente difatti che tutte le somme versate dalla società esponente in adempimento di obbligazioni contrattuali insanabilmente nulle, costituiscono un pagamento eseguito in mancanza di qualunque causa debendi, atteso 18

19 che la declaratoria di nullità comporta il venir meno dell originaria causa contrattuale dei pagamenti eseguiti, tale da legittimare la richiesta di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, ovvero in subordine al pagamento dell indennità per ingiustificato arricchimento. ******* In considerazione di quanto sopra esposto in relazione ai rapporti di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T, la Banca convenuta dovrà pertanto essere condannata al pagamento della complessiva somma di ,018=, o di quella maggiore o minore che risulterà, pari alla differenza tra il saldo dei rapporti di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T, come risultanti alla data di chiusura dei conti, avvenuta rispettivamente in data 30/06/2008, 05/10/2007 e 15/06/2003, e quello risultante dal saldo dello stesso calcolando lo sviluppo dei rapporti depurati dal tasso di interesse ultralegale, dall illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, dalle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, con interessi calcolati al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B, con riequilibrio della data di accredito e addebito a valuta. A tal fine, si chiede sin da adesso l ammissione di consulenza tecnica d ufficio, con mandato al Consulente di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T, applicando il tasso di interesse legale, ovvero e solo in subordine il tasso di 19

20 sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. n. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (sia di interessi debitori, sia di CMS e spese), senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta ed infine sommando algebricamente al saldo del conto ordinario le competenze relative ai conti ordinari e quelle relative ai conti anticipi. Tutto ciò premesso, XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per come sopra rappresentato e difeso, C I T A La Banca KKK (quale società incorporante per fusione YYY s.p.a., già., a sua volta incorporante per fusione la Banca ZZZ s.c.r.l.) in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Siena, a comparire innanzi al Tribunale di Catania, Giudice designando, per l' udienza che si terrà il 06/04/2010 ore di rito, nei locali di sue ordinarie sedute, con invito a costituirsi nei modi di legge e nel termine di giorni venti prima dell' udienza indicata, dinanzi al giudice che sarà designato ai sensi dell' art. 168 bis c.p.c., ed avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui all' art. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto si procederà nella loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente n. L, di conto corrente ipotecario n. V, nonché di c/c n. T, determinati in violazione 20

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