Studio LOTTI & PARTNERS Consulenza Sindacale e del Lavoro

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1 Studio LOTTI & PARTNERS Consulenza Sindacale e del Lavoro Lotti David Consulente del Lavoro Francesco Giovannetti Dottore in Servizi Giuridici Elena Binchi Dottore in Consulenza del Lavoro Linda Mungai Dottore in Economia Claudia Giusti Dottore in Economia Via G. Galilei 16 Tel. 0573/ PISTOIA Fax. 0573/ Mobile ufficio : 333/ E.mail: david@studiolotti.eu PEC : d.lotti@consulentidellavoropec.it Sito WEB : Pistoia, 13/03/2015 Oggetto: NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2015 Il 1 Gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge di Stabilità 2015 che contiene rilevanti novità in tema di lavoro subordinato. Analizziamo di seguito i provvedimenti più rilevanti.

2 ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO La Legge di Stabilità 2015 introduce, a favore dei datori di lavoro che assumono dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 lavoratori a tempo indeterminato (si ritiene anche a part-time), con l esclusione dei contratti di apprendistato, lavoro domestico e intermittente, l esonero per un periodo massimo di 36 mesi dal versamento dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all Inail e nel limite massimo di 8.060,00 per ogni annualità. Occorre precisare che per i part-time e per lavoratori coobbligati nei contratti di lavoro ripartito la soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Inoltre la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 (8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 22,08 (8.060/365gg) per ogni giorno di fruizione dell esonero. Tale provvedimento riguarda tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) compresi i datori di lavoro agricolo, mentre non vi rientra la Pubblica Amministrazione. L esonero spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Per poter fruire dell esonero contributivo è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni: 1) Il lavoratore non deve essere stato occupato, nei 6 mesi precedenti l assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (inclusi apprendistato, lavoro somministrato e lavoro domestico, escluso il lavoro intermittente); 2) il lavoratore assunto non deve aver avuto, nell arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1 gennaio 2015), rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell art.2359 cod.civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; 3) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato ai sensi della Legge di Stabilità con lo stesso datore di lavoro che assume. L esonero è cumulabile con altre forme di incentivi all occupazione, fra i quali: - l incentivo per l assunzione dei lavoratori disabili; - l incentivo per l assunzione di giovani genitori (che però è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. de minimis e non spetta qualora l assunzione costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro); - l incentivo all assunzione di beneficiari del trattamento ASpI del 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (però subordinato al rispetto del de minimis e non spettante se l assunzione

3 costituisca attuazione di un obbligo derivante da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro); - l incentivo inerente il Programma Garanzia Giovani; - l incentivo per l assunzione di giovani lavoratori agricoli, limitatamente agli operai agricoli. Le imprese, per poter usufruire di tale agevolazione contributiva, debbono rispettare: - la regolarità contributiva; - la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; - il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello. Richiesta codice di autorizzazione PROCEDURA DI FRUIZIONE Per usufruire dell esonero occorre inoltrare all Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l'esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, avente il significato di esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. La richiesta dovrà essere effettuata avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione esonero contributivo triennale legge n. 190/2014, utilizzando la seguente locuzione: Richiedo l attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015. ABROGAZIONE AGEVOLAZIONE EX ART.8, L. n.407/90 Si trattava delle agevolazioni contributive a favore di quei datori di lavoro che assumevano lavoratori disoccupati o cassaintegrati di lunga durata ovvero da almeno 24 mesi. Il beneficio, che riguardava anche gli oneri assicurativi Inail, consisteva in un esonero parziale (50%) dei contributi a carico del datore di lavoro o totale, nel caso di imprese artigiane e datori di lavoro ubicati in aree del Mezzogiorno e in altre aree svantaggiate. Dal 1 gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o cassaintegrati di lunga durata non potranno più fruire degli incentivi, così come le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1 gennaio Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2014, si potrà invece ancora fruire del beneficio fino alla naturale scadenza.

4 TUTELE CRESCENTI: ANALISI DELLE NOVITA Possiamo dire che vecchi lavoratori a parte, per i quali continuerà a sopravvivere l articolo 18 fino alla risoluzione dei rapporti, per i nuovi assunti nel nostro ordinamento varranno questi nuovi principi. Nel caso di licenziamenti discriminatori o nulli in genere non conta il limite dimensionale e vige il sistema della reintegra con il ristoro della posizione assicurativa dal licenziamento alla reintegra stessa con il pagamento dei contributi previdenziali dedotto il percepito dal lavoratore nelle more del processo. Viene prevista anche una indennità risarcitoria che il lavoratore può chiedere in luogo della reintegra la quale è esente da contribuzione previdenziale. Poi ci sono i licenziamenti per il fatto manifestatamente insussistente che pure subiscono la reintegra con un indennizzo differente dagli altri e con la particolarità che per il periodo dal licenziamento alla reintegra andrà dedotto dal ristoro non solo il reddito comunque percepito dal lavoratore ma anche quello che avrebbe potuto percepire se avesse accettato una congrua offerta di lavoro. Tutti gli altri licenziamenti non sono oggetto di reintegra ma solamente di una indennità risarcitoria crescente con l aumento dell anzianità di servizio. Da qui anche il nome al provvedimento, il contratto a tutele crescenti. Questo unito al riordino delle forme contrattuali, decreto in forma di bozza, con il quale fra l altro viene stabilito il superamento degli attuali contratti a progetto e l eliminazione delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro dovrebbe, nelle intenzioni, rilanciare la occupazione. Va ricordato che il decreto in esame, è applicabile anche alle così dette organizzazione di tendenza, partiti politici e simili che fino ad oggi rimanevano in una sorta di limbo interpretativo finendo attratti nell articolo 18 o nella legge 604/66 a seconda dell interpretazione che di volta in volta veniva data dal Giudice. Il decreto si applica anche per le aziende con un numero di addetti inferiori a 15 ma con la indennità risarcitoria dimezzata o per la precisione da un minimo di una ad un massimo di 6 mensilità. Tutto ciò, sempre nel caso in cui le motivazioni del licenziamento non dovessero essere adeguate e sempre che non si tratti il caso del licenziamento discriminatorio o nullo per il quale è prevista invece la reintegra nel posto di lavoro, come abbiamo già detto in precedenza. Da ultimo si segnala una nuova procedura conciliativa che ha la sua giustificazione nella speranza deflattiva dei processi. Infatti il datore di lavoro può offrire da una a diciotto mensilità a seconda dell anzianità di servizio del lavoratore, per addivenire ad una conciliazione che componga e prevenga la lite che potrebbe sorgere dal provvedimento di licenziamento. L intento è deflattivo dei processi ma le conseguenze sono molto interessanti perché se il lavoratore accetta l importo, che esente da imponibile

5 fiscale e previdenziale, qui il decreto lo dice espressamente, il rapporto di lavoro è estinto e il licenziamento non più impugnabile. Una particolarità di questo accordo è che l importo proposto non è rateizzabile in quanto deve essere offerto con assegno circolare. È evidente che anche altre questioni potranno essere transate nell accordo ma queste potranno essere dilazionate e per quanto riguarda il regime previdenziale e fiscale queste somme seguono la regola del lucro cessante e del danno emergente che abbiamo vista. L esito di questa procedura conciliativa deve essere comunicato entro 65 giorni dal licenziamento intimato e tale comunicazione si aggiunge a quella normalmente prevista al centro per l impiego ereditandone anche la medesima sanzione in caso di inosservanza da 100,00 a 500,00 euro. Ultima novità contenuta nel decreto, portata nel testo definitivo, è che le indennità risarcitorie non vengono più calcolate sulla retribuzione globali di fatto ma sull ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI CONTRIBUENTI MINIMI Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i contribuenti con basso volume di affari e un ridotto investimento in beni strumentali. Come illustrato dall Inps con circolare n.29 del 10 febbraio il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, percentuale indicata distintamente per i diversi settori di attività. Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini dell accredito della contribuzione, trovano applicazione le regole previste per la Gestione separata INPS, dettate all articolo 2, comma 29, della L. n. 335/1995. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Nella diversa ipotesi in cui il contributo effettivamente versato risulti inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

6 L accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l onere di presentare all Istituto, secondo le modalità di seguito descritte. I soggetti che intendono usufruire di tale regime agevolato hanno l onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all indirizzo internet Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l accesso al regime agevolato non sarà consentito per l anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell anno successivo e l agevolazione sarà concessa con decorrenza 1 gennaio del relativo anno, sempre che il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. MODALITA DI USCITA DAL REGIME AGEVOLATO L uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi: - venir meno dei requisiti che hanno consentito l applicazione del beneficio; - scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato; - comunicazione all Istituto da parte dell Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1 gennaio dell anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato. TFR MENSILE IN BUSTA PAGA OPZIONE PER I LAVORATORI L art. 1, con i commi da 26 a 34, disciplina le modalità operative relative alla immissione del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente in busta paga. Con l introduzione della Legge n. 190/2014 il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello domestico e quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1 marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere mensilmente in busta paga quanto maturato a titolo di TFR. Il Tfr mensilmente erogato sarà tassato secondo la modalità ordinaria e, pertanto, entrerà nel reddito complessivo anche per il calcolo delle detrazioni di produzione reddito e per carichi familiari oltre che per il calcolo delle addizionali regionali e comunali. Tale somma, invece, per espressa indicazione di legge, non determinerà il reddito complessivo ai fini del calcolo del credito degli 80,00 mensili.

7 Una volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non può esser revocata fino al 30 giugno del Il datore di lavoro è tenuto a corrisponderla; restano fuori soltanto le imprese oggetto di procedura concorsuale. E comunque prevista un agevolazione per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti; infatti questi ultimi che non intendano corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR, possono accedere ad un apposito finanziamento garantito da uno specifico fondo INPS. L impresa può chiedere alla banca che aderirà alla convenzione ABI su base volontaria, di anticipare la somma al lavoratore; essa verrà restituita alla fine del rapporto di lavoro con un tasso dell 1,5% oltre allo 0,75% del tasso di inflazione. La banca, in caso di mancato pagamento da parte dell azienda, è garantita dal Fondo INPS (con contro garanzia dello Stato). Per ottenere il finanziamento il datore di lavoro dovrà chiedere all INPS, apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1 gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione a progetto saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing. Vengono confermate le seguenti tipologie: Contratto a tempo determinato, cui non sono apportate modifiche sostanziali. Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell impresa che vi fa ricorso (10%). Contratto a chiamata. Viene confermata anche l attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell attivazione del contratto. Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell importo per il lavoratore fino a euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata. Apprendistato. Si punta a semplificare l apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese

8 che vi fanno ricorso, nell ottica di favorirne l utilizzo in coerenza con le norme sull alternanza scuola-lavoro. I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL JOBS ACT Dal 1 Maggio 2015, i lavoratori che si troveranno in stato di disoccupazione involontaria potranno usufruire di un nuovo strumento di sostegno al reddito: la NASpI -Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego. Questa indennità andrà a sostituire i vecchi strumenti di sostegno,l ASpI e la Mini Aspi, modificandone requisiti, calcolo e durata della prestazione. In particolare, saranno destinatari tutti i lavoratori dipendenti - esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato - che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (compreso il caso di dimissione per giusta causa o risoluzione consensuale). I requisiti per richiedere il beneficio saranno: sussistenza dello stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI verrà corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni,fino ad un massimo di 78 settimane, e l importo del beneficio sarà calcolato rapportando alla retribuzione degli ultimi 4 anni il numero di settimane contributive, e comunque non potrà superare l importo mensile di euro L assegno si ridurrà del 3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità. Il lavoratore che vorrà avviare un attività di lavoro autonomo, potrà richiedere la liquidazione anticipata, in un unica soluzione, dell importo del trattamento. La domanda dovrà essere presentata all INPS esclusivamente in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (30 nel caso di richiesta di liquidazione anticipata) e l erogazione sarà sempre condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di reinserimento lavorativo o di riqualificazione professionale. Il lavoratore decadrà dalla fruizione della NASpI allorquando: Asdi - Perda lo stato di disoccupazione; - Inizi un attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni previste; - Acquisisca il diritto all assegno ordinario di invalidità - Violi le regole relative alle iniziative lavorative, ai percorsi di riqualificazione. Viene introdotto in via sperimentale, per quest anno, l Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell assegno, che sarà pari al 75% dell indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

9 Dis-Col Per i co.co.co. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c è la l indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori). Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell anno precedente l evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo e rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

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