CONVENZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE L ASSOCIAZIONE INTER-

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1 REP.GEN.N COMUNE DI FORLI' CONVENZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE L ASSOCIAZIONE INTER- COMUNALE DELLA PIANURA FORLIVESE. L'anno duemilatre oggi ventotto del mese di gennaio =28 GENNAIO 2003= In Forlì, nella Residenza Comunale posta in Piazza Saffi, n.8. Con la presente privata scrittura da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra i signori:..., nato a...il... - in qualità di Vice-Sindaco del Comune di Forlì, codice fiscale n autorizzato a sottoscrivere il presente atto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 16 dicembre 2002 e per effetto della delega conferitagli dal Sindaco in data 21 gennaio 2003, in atti;..., nato a...il..., in qualità di Assessore alle attività produttive, turismo, sport, tempo libero, associazionismo, volontariato, politiche giovanili e politiche della comunicazione del Comune di Bertinoro, codice fiscale n , autorizzato a sottoscrivere il presente atto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 dell 11 dicembre 2002 e per effetto della delega Prot. n conferitagli dal Sindaco in data 28 gennaio 2003, in atti; 1

2 ..., nato a... il... in qualità di Sindaco del Comune di Castrocaro Terme Terra Del Sole, codice fiscale n , autorizzato a sottoscrivere il presente atto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 19 dicembre 2002;..., nato a..., in qualità di Sindaco del Comune di Forlimpopoli, codice fiscale n , autorizzato a sottoscrivere il presente atto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 16 dicembre 2002; Previa rinunzia alla presenza dei testimoni; Premesso: Che in data 19 marzo 2002 è stato sottoscritto l atto costitutivo dell Associazione Intercomunale della pianura forlivese in esecuzione della deliberazione C.C. n. 202 del ; Che l art.2 del Regolamento dell Associazione individua le aree o materie su cui definire progetti o programmi di gestione associata, tra cui l area Protezione civile e sicurezza delle città ; Che la Conferenza dei Sindaci nell ambito dei compiti ad essa attribuiti dall art.8 del Regolamento ha avviato lo studio e l analisi per la definizione di un progetto di gestione associata del Servizio di Polizia Municipale fornendo al Comitato tecnico-gestionale e al Coordinamento dei coman-danti e responsabili dei Servizi di Polizia Municipale dei Comuni dell Associazione appositi indirizzi; Che il Comitato tecnico-gestionale in data 8 ottobre 2002 ha tra- 2

3 smesso il progetto di gestione associata del Servizio di Polizia Municipale e che tale progetto è stato sottoposto ad un preventivo esame delle organizzazioni sindacali e delle RSA; Che la Conferenza dei Sindaci ha elaborato il progetto definitivo da sottoporre all approvazione dei Consigli Comunali nella propria riunione del 29 novembre 2002, come risulta dal relativo verbale, progetto che è stato approvato in quanto rispondente agli obiettivi generali fissati nel Regolamento dell Associazione e contenente norme in materia di polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza; Che con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, già richiamati, ciascun Ente ha approvato il progetto proposto dalla Conferenza dei Sindaci, per la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale; Ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei signori intervenuti, volendosi che il tutto formi parte integrante e sostanziale di questo atto, si conviene e si stipula quanto segue: Il dr....per il Comune di Forlì, il sig.... per il Comune di Bertinoro, il sig.... per il Comune di Castrocaro Terme Terra Del Sole e il sig.... per il Comune di Forlimpopoli, in esecuzione dei provvedimenti sopra citati, convengono di istituire la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale tramite l Associazione intercomunale della pianura forlivese e di approvare il progetto proposto dalla 3

4 Conferenza dei Sindaci ai seguenti patti e condizioni. ART. 1 FINALITA E PRINCIPI DELLA CONVENZIONE 1. Lo scopo della presente convenzione è di realizzare la gestione in forma associata dei Servizi di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando comportamenti e metodologie d intervento. 2. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per l esercizio delle funzioni demandate alla polizia municipale dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e per il conseguimento degli obiettivi politico-amministrativi stabiliti dal Titolo VIII della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza. In particolare, detto coordinamento mira a razionalizzare gli interventi di polizia locale, di polizia amministrativa, di prevenzione generale, di controllo sociale e di controllo dei fenomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica. 3. Attraverso la gestione associata, i Comuni si propongono di sviluppare tutte le possibili forme di collaborazione con le forze dell ordine, per meglio coordinare la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta alle varie forme d illegalità diffusa in attuazione dei programmi dei Comuni associati, in materia di sicurezza urbana. ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 4

5 1. Oggetto della presente convenzione è la disciplina degli aspetti organizzativi e finanziari della gestione associata, ai sensi dell art.227 della L.R. 26 maggio 1999, n. 3 e dell art. 6 del regolamento dell Associazione. MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA GESTIONE ASSOCIATA ART. 3 COSTITUZIONE DEL CORPO UNICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 1. La gestione associata delle funzioni di polizia municipale si realizza mediante la costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese. ART.4 FASE COSTITUTIVA ED APPROVAZIONE DEL REGO- LAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE 1. Entro sei mesi dalla data di stipula della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci approva il progetto d istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale comprendente il regolamento del Corpo. II regolamento, nel rispetto dei criteri generali in materia d ordinamento degli uffici e dei servizi approvati dai consigli comunali, integrati da quelli contenuti nel successivo art. 5, definisce la struttura organizzativa, la gerarchia interna, la dinamica delle informazioni e delle decisioni, le modalità attraverso cui si esprime la funzione dirigenziale, l organizzazione logistica e la regolamentazione delle funzioni sul territorio. 2. Il progetto, su proposta del Dirigente competente del Comune capofila, è redatto dall Ufficio di Coordinamento di cui al successivo 5

6 comma 4. Il progetto è convalidato dal Comitato tecnico gestionale dell Associazione ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci. 3. Il progetto, è trasmesso dal Presidente dell Associazione ai Sindaci dei Comuni associati e diviene operativo con la sua approvazione da parte degli organi comunali competenti non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento. 4. Nella fase costitutiva, che decorre dalla data del 1 febbraio 2003 fino all istituzione del Corpo Unico, è istituito, con effetto immediato presso la sede del Comando Polizia municipale del Comune capofila, l Ufficio unificato di coordinamento. All Ufficio è preposto il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune capofila ed è composto dai responsabili degli uffici di polizia locale dei comuni associati L Ufficio assume i provvedimenti di gestione per la graduale unificazione del Corpo. Nella fase costitutiva, i responsabili degli uffici di polizia locale, mantengono ferme le proprie competenze che esercitano nel quadro delle direttive generali assunte in sede di Ufficio di coordinamento. ART. 5 CRITERI GENERALI DEL REGOLAMENTO 1. Il regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale dell Associazione s informa ai seguenti criteri generali: a) adozione di un simbolo e di una denominazione unitaria; b) attuazione delle previsioni di cui all art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65; c) individuazione del contingente numerico degli addetti al servizio secondo le previsioni dell art. 7, comma 2, della legge 7 marzo 6

7 1986 n. 65; d) organizzazione logistica del Corpo unico associato in una sede centrale, ubicata nel territorio del Comune capofila, ed in sedi comunali ubicate in ciascuno dei comuni associati, secondo quanto stabilito all art. 7, comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65; e) struttura organizzativa formata dal comando centrale, presso la sede centrale, e dai responsabili locali, presso le sedi comunali; f) inserimento del Corpo di Polizia Municipale nella struttura organizzativa del Comune capofila fermo quanto stabilito dall art.8 comma 1; g) preposizione al comando centrale del Comandante della Polizia Municipale del Comune capofila. Preposizione ai comandi delle altre sedi comunali dei Responsabili dei servizi locali; h) informazione periodica dell andamento dei servizi ai sindaci dei Comuni associati; i) approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, secondo le modalità fissate nel regolamento dell Associazione, del Piano degli obiettivi, delle risorse e delle attività che confluirà nel Piano Esecutivo di Gestione dell anno di riferimento; j) riserva al comando centrale delle principali questioni di organizzazione generale, di controllo di gestione e della qualità dei servizi; k) previsione d apposita disciplina, in alcune materie specialistiche (vigilanza edilizia e sul commercio, infortunistica stradale, polizia giudiziaria), secondo la quale l intervento del comando centrale avviene di norma per richiesta dell ufficio locale; 7

8 l) organizzazione degli Uffici locali sulla base di apposita gerarchia con a capo il responsabile della sede locale. I comandi locali, nell ambito delle direttive del comando centrale, avranno giurisdizione territoriale sul proprio comune con ampio margine di autonomia operativa in materia di polizia locale, secondo le direttive generali di servizio del comando centrale e secondo le indicazioni vincolanti dei Sindaci dei propri Comuni; m) istituzione di un servizio intercomunale con una pattuglia di pronto intervento nella fascia oraria di minore operatività del servizio, per assicurare la presenza costante sul territorio; n) istituzione di un servizio intercomunale di reperibilità; o) istituzione di una centrale operativa unificata con accesso remoto alle banche dati. 2. Il regolamento dovrà inoltre stabilire: a) ogni altro aspetto organizzativo utile al conseguimento dell efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio associato; b) ogni aspetto relativo al trattamento economico (voci fisse ricorrenti e salario accessorio) del personale del Corpo unico di Polizia Municipale, nel rispetto delle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali. ART. 6 FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE 1. Le funzioni di cui all art. 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65 ed al titolo VIII della L.R. 26 maggio 19999, n. 3 sono espletate dal Corpo Unico sull intero territorio dell Associazione Intercomunale, se- 8

9 condo le modalità indicate ai commi seguenti. 2. Le funzioni ed i compiti in materia di sicurezza pubblica e prevenzione, sono assolte con carattere d omogeneità sull intero territorio sulla base delle direttive del Comando Centrale e attraverso l azione integrata del comando centrale e degli uffici locali. In particolare sono assolti con dette modalità i seguenti servizi: a) servizi di polizia locale; b) servizi di controllo stradale; c) servizi di polizia giudiziaria di competenza della polizia municipale; d) servizi di presidio e sicurezza dei territori comunali al fine di garantirne vivibilità e qualità della vita; e) servizi di tutela del consumatore e di polizia commerciale in occasione di fiere e mercati; f) servizi di tutela di territorio ed ambiente attraverso le competenze di vigilanza edilizia; g) trattamenti sanitari obbligatori; h) soccorso nelle pubbliche calamità; i) raccolta notizie ed informazioni per richiesta dei servizi dei comuni associati e d altre autorità deputate a riceverle; j) accertamenti anagrafici; l) raccolta di denunce amministrative nonché di natura penale nelle materie di competenza; m) servizi di vigilanza e scorta necessari per l espletamento d attività connesse ai compiti istituzionali dell ente; 9

10 n) compiti di protezione civile. 3. Le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa e locale, tra cui in particolare quelli di seguito elencati, che attualmente sono assolte di norma dai servizi di polizia municipale dei singoli comuni associati, possono essere attribuiti dagli Enti anche ad unità organizzative diverse dalla Polizia municipale in conformità alle scelte operate dai singoli ordinamenti comunali. Qualora siano attribuite alla gestione associata, dette funzioni saranno riorganizzate secondo principi di semplificazione e d armonizzazione delle procedure: a) rilascio autorizzazione per attività di spettacolo; b) rilascio autorizzazioni per manifestazioni sportive, culturali, religiose; c) rilascio autorizzazioni per spettacoli viaggianti; d) rilascio autorizzazioni per occupazioni temporanee del suolo pubblico; e) emanazione di ordinanze temporanee; f) ricezione di denunce di infortuni sul lavoro nei Comuni nei quali i Sindaci rivestono la qualità di autorità locale di pubblica sicurezza; g) ricezione delle denunce di cessione di fabbricato e delle dichiarazioni di ospitalità degli stranieri nei Comuni nei quali i Sindaci rivestono la qualità di autorità di pubblica sicurezza; h) rilascio di licenza ai tassisti; i) ricezione, custodia ed alienazione di oggetti smarriti; j) servizio notifiche; 10

11 k) gestione mezzi e loro manutenzione. ART. 7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DIREZIO- NALE 1. Il sistema direzionale dell attività del Corpo Unico di Polizia Municipale è così articolato: a) Sindaco del Comune quale autorità di polizia locale del territorio del Comune di riferimento; b) Conferenza dei Sindaci; essa definisce, ai sensi dell art. 8 del regolamento dell Associazione, il Piano degli obiettivi, delle risorse e delle attività, approva le direttive e gli indirizzi della gestione associata del servizio e ne verifica l attuazione; c) Il comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale; è il responsabile tecnico-operativo, ai sensi dell art. 9 della legge 6 marzo 1986, n. 65, dell addestramento, della disciplina, dell impiego e della gestione del personale appartenente al Corpo e delle risorse strumentali; svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione; in particolare esso provvede: ca) alla definizione dei piani di lavoro articolati per comune; cb) all assegnazione del personale e delle risorse strumentali; cc) all individuazione dei fabbisogni e delle iniziative formative; cd) alla verifica dei servizi e dei risultati conseguenti agli obiettivi fissati; ce) alle proposte di azioni di miglioramento nella gestione dei servizi associati. 11

12 d) i responsabili delle sedi locali; essi svolgono funzioni e compiti in ambito locale sulla base dei piani operativi definiti dal Comando centrale; collaborano col Comando centrale nella fase di definizione dei piani operativi e attraverso autonome iniziative propositive circa il miglioramento dei servizi. DOTAZIONE ORGANICA E SEDI ART. 8 PERSONALE DEL CORPO UNICO 1. Il personale del Corpo Unico di Polizia Municipale mantiene sotto il profilo giuridico ed economico il proprio rapporto col Comune di appartenenza. Il costo di detto personale resta a carico dei rispettivi Enti. 2. Il personale di riferimento per la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione è costituito dalle dotazioni organiche di Polizia Municipale in essere nei comuni associati. Le dotazioni organiche sono riportate nell allegato A). 3. I Comuni, quale condizione necessaria per un equilibrato sviluppo della qualità del servizio sull intero territorio, convengono di perseguire, compatibilmente con le possibilità consentite dai rispettivi bilanci, il raggiungimento dell obiettivo dell aliquota minima di personale prevista dall art. 226 della L.R. 26 maggio 1999,n. 3, di un addetto ogni 1000 abitanti. 4. Il Comandante del Corpo Unico predispone annualmente il programma di formazione ed aggiornamento tecnico degli addetti, tenuto conto: a) delle risorse destinate a tale titolo dalla Conferenza dei Sindaci, 12

13 in considerazione di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata; b) della possibilità di attivare momenti formativi specifici utilizzando le competenze tecniche interne. ART. 9 IMMOBILI DESTINATI AL CORPO UNICO 1. Gli immobili, elencati nell allegato B), destinati a sede del comando centrale, dei comandi locali o comunque destinati alle necessità dei servizi conferiti alla gestione associata, restano attribuiti al Corpo Unico della Polizia Municipale che ne dispone a pieno titolo per l espletamento del servizio. Detti locali sono concessi dai Comuni proprietari o comunque che ne hanno la disponibilità, senza oneri per la gestione associata. ART. 10 BENI E SERVIZI 1. Tutte le spese per la gestione del servizio sono sostenute direttamente dal Comune capofila sulla scorta delle previsioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell art. 18 del regolamento dell Associazione. Tali spese sono ripartite fra i Comuni associati in modo diretto quando la natura della spesa lo consente (es. massa vestiario) ed in modo indiretto, sulla base della popolazione rilevata al 31 dicembre dell anno precedente, in ogni altro caso. Le attrezzature ed i mezzi in dotazione ai singoli Comuni e di proprietà degli stessi, riguardanti il servizio di Polizia Municipale, elencate nell allegato C), sono concessi in comodato gratuito per essere utilizzate per l espletamento dei servizi in forma associata. GESTIONE FINANZIARIA 13

14 ART. 11 GESTIONE FINANZIARIA 1. La gestione finanziaria del servizio avviene secondo le modalità indicate agli articoli 9 e 10 della presente convenzione e secondo le disposizioni ed i criteri dettati al Titolo V del regolamento dell Associazione. 2. I Comuni associati versano al Comune capofila entro i mesi di maggio e novembre di ciascun anno due quote pari al 40 % della previsione annuale a loro carico. Il saldo deve essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione del rendiconto di gestione relativo all anno precedente. Il Comune capofila provvede all invio di tale rendiconto almeno due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge per l approvazione del conto consuntivo. 3. Dopo il primo anno, il bilancio riepilogativo del servizio, preventivo e consuntivo, sarà costruito sull andamento storico dello stesso. ART. 12 PROVENTI DA SANZIONI 1. I proventi che derivano dall accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti sono di spettanza del Comune nel cui territorio sono state accertate le violazioni. 2. I Comuni associati s impegnano a destinare, fino al 50% delle maggiori somme accertate e incassate annualmente a tale titolo rispetto all anno 2002, per il miglioramento del servizio. In particolare tali proventi saranno prioritariamente destinati allo sviluppo dei processi di informatizzazione e per le altre finalità di miglioramento dei servizi ai sensi dell art. 208 del Codice della Strada. DISPOSIZIONI FINALI 14

15 ART. 13 RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE DE- CENTRATA 1. La Conferenza dei Sindaci costituirà una commissione composta dai rappresentanti delle amministrazioni e dalle rappresentanze dei lavoratori, allo scopo di definire le modalità delle relazioni sindacali a partire dalla fase costitutiva, con l obiettivo di giungere ad una contrattazione decentrata uniforme sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di confronto. ART. 14 DURATA E RECESSO 1. La presente convenzione avrà durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dal 1 febbraio 2003, e può essere rinnovata. 2. Ciascuno dei Comuni ha facoltà di recedere dalla convenzione mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La richiesta di recesso deve essere trasmessa al Presidente dell Associazione ed ai Sindaci degli altri Comuni associati almeno sei mesi prima del termine dell esercizio in corso. Il recesso ha effetto dall esercizio successivo. 3. Il Comune che ha esercitato il diritto di recesso, non può fare valere alcun diritto con riferimento ai beni ed alle attrezzature acquistate in regime associato. 4. In caso di risoluzione anticipata della convenzione oppure alla sua scadenza naturale, la Conferenza dei Sindaci decide la destinazione delle attrezzature acquistati in regime associato. ART. 15 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 1. Eventuali modifiche alla convenzione sono proposte dalla Confe- 15

16 renza dei Sindaci ed approvate dai Consigli Comunali. Le modifiche ai capi III e IV possono essere approvate dalle Giunte Comunali, in quanto inerenti alla disciplina degli indirizzi gestionali del servizio. ART CONTROVERSIE 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere fra i Comuni, in materia d interpretazione della presente convenzione, devono essere risolte prioritariamente in via bonaria, attraverso apposita determinazione della Conferenza dei Sindaci. 2. In caso di mancato componimento ai sensi del comma 1, la controversia è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ART. 17 ESENZIONI E SOTTOSCRIZIONE 1. La presente convenzione è esente dall imposta di Bollo ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al DPR 26 ottobre 1972, n.642 ed è da registrarsi soltanto in caso d uso, a norma dell art.4 parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n Il presente contratto per sua natura è esente dai diritti di segreteria. 3. Letto, alla presenza contestuale delle Parti, dal Dirigente del Servizio Contratti e Gare del Comune di Forlì, dalle stesse approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali oltre agli allegati A), B), C) in segno di accettazione e conferma. p. IL COMUNE DI FORLI : IL VICE - SINDACO 16

17 p. IL COMUNE DI BERTINORO: L ASSESSORE DELEGATO p. IL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE: IL SINDACO p. IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI: IL SINDACO 17

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