CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

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1 Al Signor Presidente Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Bergamo Via Martiri di Cefalonia, 3/ BERGAMO Oggetto: competenza perito termotecnico per la progettazione di un impianto di smaltimento acque nere e meteoriche di un piano di lottizzazione residenziale. Rispondiamo al quesito da Voi posto con del 16 dicembre 2010, in merito alla competenza alla progettazione del perito termotecnico di un impianto di smaltimento di acque nere e meteoriche di un piano di lottizzazione residenziale. Inoltre, la Società che dubita sulla competenza del perito termotecnico per le opere de qua, afferma che i professionisti abilitati alla progettazione di opere pubbliche devono essere iscritti alla sezione A dell albo professionale dell Ordine degli Ingegneri. Per quanto riguarda l ultima dichiarazione, è utile evidenziare che le competenze professionali sono stabilite solo dalla legge e non possono essere interpretate, peraltro in maniera frammentaria e peregrina, né dalla P.A., evocata per la sua legittima applicazione, né, men che meno, dai funzionari. Infatti, è bene ribadire che tutti i professionisti, iscritti ai rispettivi albi professionali, istituiti con leggi dello Stato, sono abilitati alla progettazione di opere pubbliche, nei limiti delle rispettive competenze. Tanto ciò è vero, che l art. 90 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, testualmente al comma 1, lettera d) stabilisce che Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: (omissis) d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. Sicché, la paventata competenza alla progettazione per le opere pubbliche riservata agli ingegneri iscritti alla sezione A del proprio Ordine professionale è letteralmente inventata. In ultimo, si ricorda, in uno con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Servizio Opere Pubbliche n del che le competenze professionali non possono essere definite dagli ordini ma sono fissate da leggi dello Stato. In tale ottica, l Amministrazione procedente deve operare nel rispetto delle disposizioni generali dello Stato e non può tener conto di eventuali direttive degli ordini, con esse in contrasto. Per ciò che concerne la competenza professionale alla progettazione di un impianto di smaltimento di acque nere e meteoriche e, più in generale, di un opera idraulica, si ricorda preliminarmente che la Corte Costituzionale, con sentenza luglio 1995, n. 345 (pubblicata in G.U., 1 a Serie Speciale 9 agosto 1995, Pagina 1 di 6

2 n. 33) ha affermato che le attività non espressamente riservate ad una determinata categoria professionale si presumono relativamente libere ovvero concorrenti ed interdisciplinari, nel rispetto del principio costituzionale della professionalità specifica, di cui all art. 33, comma 5, Cost. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica. Ciò premesso, per definire la figura professionale competente alla progettazione, realizzazione e manutenzione di un impianto di smaltimento delle acque meteoriche e nere è necessario considerare la natura e le modalità di realizzazione dell opera. E necessario, a tal fine, ricordare che, qualora si tratti di un sistema di fognature, la competenza professionale va individuata sulla base della tipologia e delle caratteristiche idrauliche della rete fognante, la cui progettazione discende dalla pianificazione prevista dalla normativa comunale e regionale in materia, secondo quanto disposto dall art. 14 L. 10 maggio 1976, n. 319 e succ. mod. ed integr. ( Norme per la tutela delle acque dall inquinamento ). La stessa opera fognaria non può qualificarsi tra le opere di edilizia civile. Infatti, alla stregua di consolidata giurisprudenza amministrativa, è pacificamente affermato che il concetto di edilizia civile individua <<tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati>>, ma non può essere estensivamente interpretato, sì da ricomprendervi anche l esecuzione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione a servizio dell abitato in genere (così: Cons. Stato, Sez. III., Parere 11 dicembre 1984, n. 1538, Quesito del Min. Grazia e Giustizia, in Cons. Stato, 1986, Pareri, p. I, 433; Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938, in Giur. Bollettino Legisl. Tecnica, 2001, 188; Cons. Stato Sez. V, 6 aprile 1998, n. 416, in Foro Amm., 1998, 1047). Ciò premesso, si evidenzia che è indubbio che i Periti Industriali siano competenti per lo svolgimento delle attività connesse alle opere idrauliche. In particolare, la progettazione e realizzazione di opere idrauliche, quali gli impianti fognari, rientrano tra le competenze dei Periti Industriali con specializzazione in Termotecnica ed in quella Edilizia, alla stregua delle argomentazioni di seguito rappresentate. A) In particolare, per quanto riguarda la competenza del Perito Industriale con specializzazione in Termotecnica, la realizzazione delle canalizzazioni fognarie comprendono singole opere, quali pozzetti d ispezione, caditoie pluviali e relativi allacciamenti di rete, allacciamenti privati con i relativi pozzetti ed, eventualmente a seconda delle particolari soluzioni tecniche da adottare, la progettazione di sistemi di separazione e raccolta delle acque di prima pioggia, vasche di munizione delle portate meteoriche, stazioni di sollevamento, scaricatori, dispositivi di cacciata ed altri dispositivi, i quali caratterizzano l opera fognaria come un impianto a struttura complessa a prevalente carattere impiantistico. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, n del , ha affermato che le attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza, presuppongono un apposita preparazione professionale. L art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici. Tenuto conto che l attività progettuale non deve esondare i limiti dei propri ordinamenti professionali, ai sensi e per gli effetti dell art. 16, comma 1, R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante il Regolamento per la professione di perito industriale, la realizzazione dell impianto fognario e dei dispositivi di cui esso si compone può legittimamente ricondursi alle funzioni esecutive inerenti alla specialità del Perito Industriale con specializzazione in Termotecnica. Pagina 2 di 6

3 Il professionista ricostruisce la propria competenza professionale, considerando lo svolgimento del percorso formativo scolastico individuale insieme al periodo di pratica svolto, relativamente alla specializzazione conseguita con il diploma, quale valore integrativo nell interpretazione della norma, ove la legge lasci spazio ad estensioni (cfr. Pretura Gorizia, 28 giugno 1996), in quanto rappresenta il contenuto formativo professionalizzante del titolo abilitativo, che consente l esercizio della libera professione di Perito Industriale. Attraverso la pratica professionale, il professionista tecnico acquisisce l adeguata padronanza dei metodi operativi, nonché le conoscenze tecniche, coerentemente con la formazione scolastica a contenuto scientifico generale. E proprio tale formazione qualificata a determinare l accesso all esame di Stato per l abilitazione all esercizio della libera professione. A tal fine, sembra opportuno ricordare che <<da un lato, infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo, tenuto conto che i criteri enunciati dall art. 16 del regio decreto n. 275 del 1929 non si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (v., tra le tante, Corte Costituzionale, ordinanza n. 72 del 1984 e sentenza n. 49 del 1980), specie ove si consideri l ausilio che può a tal fine essere offerto dalla intera normativa di settore (Corte Cost aprile 1993, n. 199, pres. Casavola, rel. Vassalli, pubblicata in G. U. 5 maggio 1993). Il D.P.R. 30 settembre 1961, n e succ. mod. ed integr. ( Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici ), per l Indirizzo Specializzato XXIX per la Termotecnica, con lo studio di materie, quali, Impianti termotecnici e disegno, Meccanica, Termotecnica e Macchine idrauliche, Termodinamica, prevede la conoscenza del disegno tecnico e del disegno di impianti termici e idraulici, delle sollecitazioni meccaniche, cui, in particolare, sono soggetti gli organi delle macchine a fluido, della resistenza dei materiali. Deve inoltre saper eseguire il progetto ed il calcolo di semplici dispositivi meccanici e dei loro organi elementari, con particolare conoscenza della tecnologia meccanica e della termotecnica, con riferimento alla progettazione, oltre a curare la corretta installazione, manutenzione degli impianti. Il D. M. 29 dicembre 1991, n. 445 (in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32), recante il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l abilitazione all esercizio della libera professione di perito industriale, all Allegato B ( Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto grafica, specifici per ciascun indirizzo), sancisce che il titolare della specializzazione in Termotecnica, deve conoscere le seguenti materie: Progetto di elementi di semplici gruppi meccanici; Gestione e collaudo delle macchine a fluido motrici ed operatrici; Progettazione, direzione lavori, collaudo e gestione di: a) impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed industriali; b) semplici impianti di produzione di energia; c) impianti di stoccaggio e distribuzione di fluidi; d) impianti di spegnimento incendi; Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti e macchinari. Inoltre, lo stesso art. 19 L. 12 marzo 1957, n. 146 ( Tariffa professionale dei periti industriali ) e succ. mod. ed integr., che regola le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali spettanti ai periti industriali, classifica le prestazioni professionali del perito industriali, sub A) relativamente agli impianti di distribuzione di acqua, di impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto, nella classe 3a - Impianti di servizi generali, concernenti apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico. Pagina 3 di 6

4 Per quanto precede, tenuto conto che il contenuto ed i limiti propri di ciascuna abilitazione costituiscono null altro che un presupposto di fatto che l interprete è chiamato a valutare caso per caso e che le norme sulla tariffa professionale, di cui alla L. n. 147/1953 e succ. mod. ed integr., rappresentano un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali e che, quindi, sotto tale profilo ben possa fungere da disciplina "integrativa" delle previsioni dettate dal regolamento (rectius, regolamento professionale: v. Corte Cost. n. 199/1993), è agevole ricondurre la competenza nella progettazione e realizzazione di un opera di smaltimento delle acque nere e meteoriche tra le competenze professionali del Perito Industriale con specializzazione in Termotecnica. **.***.** B) Al fine di fugare ogni perplessità circa la competenza dei Periti Industriali in materia di opere idrauliche, considerata l esclusione della medesima competenza in capo all Architetto, un quadro sinottico comprendente le competenze del Perito industriali con specializzazione in Edilizia può completare adeguatamente la trattazione. Infatti, il Perito Industriale in edilizia può progettare e realizzare opere idrauliche. Ciò emerge, dalla Tariffa professionale della categoria (L , n. 146), laddove all annesso Elenco delle opere in classi e categorie, dell art. 19, alla Classe 3 si prevede esplicitamente la possibilità per i periti industriali di progettare impianti di distribuzione di acqua impianti di fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto. Non è assolutamente in discussione la manenza nel Perito Industriale dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla Legge , n. 46, al fine dell esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti previsti dalla legge, tra i quali, all art. 1, co. 1, lett. d), quelli idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua. E, ove si voglia approfondire la competenza specifica alla conoscenza della materia idraulica (in generale) e delle fognature (in particolare) in capo al Perito Industriale con specializzazione in Edilizia, utile supporto proviene dal D.M , n. 445, recante il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l abilitazione all esercizio della libera professione di Perito Industriale, il cui allegato B, recante gli Argomenti della seconda prova scritta o scritto-grafica, per i Periti Industriali Edili prevede: <<il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche>>. Va detto che le materie di esame per la detta specializzazione non risultano modificate dal successivo D.M , n Probabilmente la questione in commento è generata da una poco accorta lettura della Giurisprudenza che si è occupata della materia in materia di opere idrauliche. <<L'art. 52, 2 comma, R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il quale stabilisce che formano oggetto della professione di Architetto le opere di edilizia civile, non può essere interpretato estensivamente sì da ricomprendervi fra le competenze dell'architetto anche l'esecuzione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione a servizio dell'abitato in genere; rientrano invece, nella competenza dell'architetto progettista gli impianti igienici strettamente connessi con i singoli fabbricati>> (Cons. Stato, sez. III, , n. 1538, Min. giust., in Cons. Stato, 1986, I, 433; Cons. Stato, sez. IV, , n. 2938, Reg. Veneto C. Consiglio naz. Architetti Cons. naz. Architetti, in Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2001, 188; Cons. Stato, sez. V, , n. 416, Reg. Piemonte C. Nigra e altri, in Foro Amm., 1998, 1047; T.A.R. Lombardia, Pagina 4 di 6

5 sez. II, , n. 201, Fassio C. Reg. Piemonte, in Riv. Giur. Edil., 1989, I, 716; Trib. Roma, , Com. Calitri C. Acocella e altri, in Dir. e Giur., 2001, 353). Quanto precede non può comportare un analisi comparativa, con efficacia assorbente del maggiore rispetto al minore, tra le competenze professionali dell Architetto ed il Perito Industriale, in quanto è nota l assoluta incomparabilità tra le suddette figure professionali, nonché anche in considerazione che le norme richiamate dalla giurisprudenza citata non regolano affatto lo svolgimento della attività professionale dei Periti Industriali (regolata invece, come è noto, dal R.D , n. 275), nonché infine per il fatto che le sentenze richiamate dall Amministrazione procedente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2938/2000 e Cons. Stato, Sez. V, n. 416/1998) si occupavano specificamente della comparatio tra l attività di Ingegnere e quella di Architetto, le quali vedono regolamentare le proprie attività dai medesimi strumenti normativi. In ragione di ciò, discende in generale la competenza professionale dei Periti Industriali Edili alla progettazione ed esecuzione dei lavori in materia di impianti idraulici e fognature, ma senza quei limiti intrinsecamente pregnanti, nella materia de qua, l attività, ad esempio, dei Geometri. Infatti, la competenza dei Geometri è profondamente segnata; si affermato in proposito che: <<Ai sensi del combinato disposto degli art. 57, lett. l) L. 2 marzo 1949 n. 144 e art. 16, lett. q), R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, i Geometri degli uffici tecnici del Comune sono competenti a progettare fognature urbane, purché l'esecuzione dell'opera non possa definirsi "d'importanza" e non implichi "la risoluzione di rilevanti problemi tecnici" (Cons. Stato, sez. IV, , n. 225, Lopez y Royo C. Com. Taurisano e altri, in Foro Amm., 1998, 340); che <<la realizzazione di una singola opera di fognatura urbana, possibile tipologia di costruzione civile, rientra nell'oggetto dell'esercizio professionale di Geometra, ma non rientra nei limiti di tale competenza professionale la realizzazione in tutto o in parte di una vera e propria rete fognante, in quanto implicante la realizzazione di un complesso con carattere necessariamente programmatorio>> (Cons. Stato, sez. V, , n. 3, Consiglio Ord. Ingegneri Valle d'aosta C. Collegio Geometri Valle d'aosta, in Giur. It., 1993, III,1, 126); che <<Rientra nella competenza professionale dei Geometri la progettazione di un tratto di completamento della rete fognaria pubblica relativa ad un Comune con popolazione inferiore a diecimila abitanti e del modesto importo di lire cento milioni: tale competenza può altresì essere ricavata dalla L. n. 144 del 1949 che, nel disciplinare le tariffe professionali dei Geometri, prevede espressamente, la possibilità per gli stessi di progettare e realizzare, tra l'altro, anche fognature urbane>> (T.A.R. Piemonte, sez. II, , n. 36, Marchelli C. Reg. Piemonte, in Riv. Giur. Edil., 1989, I, 186), e che <<Benché il settore dei lavoro fognari non sia compreso espressamente tra le competenze dei Geometri previste dall'art. 16, R. D. 11 febbraio 1929, n. 274, non può escludersi assolutamente una competenza in materia di detti professionisti dal momento che la L. 2 marzo 1949, n. 144 (recante approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni dei Geometri) ha accresciuto (anche in materia di fognature) la competenza professionale dei Geometri, la cui delimitazione va effettuata in base al criterio quantitativo economico e tecnico-qualificativo della modestia o tenuità dell'opera>> (T.A.R. Valle d'aosta, , n. 119, Castagno C. Reg. Valle d'aosta, in Trib. Amm. Reg., 1986, I, 172). Ebbene, in detta materia invece la competenza dei Periti Industriali Edili non può che essere assoluta e ciò in virtù dell esplicito richiamo alla materia in questione di cui al citato D.M. 445 del 1991, che non ammette interpretazioni riduttive in ordine alle competenze. In altre parole, si afferma che la conoscenza del professionista Perito Industriale Edile in materia di opere idrauliche deve essere completa, perché complete potrebbero essere le richieste di conoscenza in sede di Pagina 5 di 6

6 esame. Ciò vuol dire solo ed esclusivamente che il combinato disposto tra le norme richiamate legittima una piena competenza dei Periti Industriali Edili nel campo delle opere idrauliche. Alla luce di quanto suesposto, si conferma la competenza del Perito Industriale alla progettazione e la realizzazione di un impianto di smaltimento di acque nere e meteoriche, ribadendo l assoluta erroneità nonché la portata assolutamente fuorviante delle motivazioni dedotte dall Amministrazione procedente. Cordiali saluti. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Antonio Perra) IL PRESIDENTE (Giuseppe Jogna) Pagina 6 di 6

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