TRANSFER PRICING. Avv. Tommaso Fonti. nuovi oneri di documentazione. Ancona, 16 Giugno 2011
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1 TRANSFER PRICING nuovi oneri di documentazione Avv. Tommaso Fonti Ancona, 16 Giugno 2011
2 CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE Tratteremo nell ordine: 1) Considerazioni preliminari sulla strutturazione del gruppo e sulla ripartizione delle diverse funzioni; 2) I contratti intercompany per disciplinare i rapporti infra-gruppo con riferimento: 2.1) Alla Fornitura di beni; e 2.2) Alla Prestazione di servizi. 3) La documentazione sul transfer pricing: 3.1) Il Master File; e 3.2) Il Country Specific o Documentazione Nazionale.
3 PROCESSO DECISIONALE DELL INVESTIMENTO ALL ESTERO Il processo decisionale solitamente adottato è il seguente: Scelta del Paese estero in funzione dell obiettivo imprenditoriale da perseguire; Costituzione di una società di diritto estero (autonomo e separato soggetto giuridico); Attribuzione alla controllata estera di una specifica mission industriale e/o commerciale; Dotazione della controllata estera di una organizzazione di uomini e mezzi (azienda) idonei a perseguire la mission assegnata; Ripartizione tra controllante e controllate delle funzioni, degli assets, degli oneri e dei rischi al fine di perseguire gli obiettivi imprenditoriali.
4 FINALITA DELLA STRUTTURA DI GRUPPO Sviluppo delle politiche generali di gruppo; Sviluppo delle indicazioni strategiche da impartire alle società controllate appartenenti al gruppo; Sviluppo delle politiche commerciali e distributive a favore delle società controllate componenti il gruppo; Adeguata contrattualizzazione dei rapporti commerciali infragruppo.
5 CONTRATTI INTRACOMPANY Sono stipulati tra società appartenenti al medesimo gruppo e sono diretti a disciplinare i rapporti infra-gruppo; Si distinguono in: A) contratti relativi alla fornitura di beni B) contratti relativi alla prestazione di servizi
6 CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI BENI
7 CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI BENI Condizioni Generali di Vendita Contratto quadro di fornitura; Contratto per la produzione e fornitura di prodotti su specifiche tecniche fornite da acquirente (OEM); Contratto di distribuzione commerciale; Contratto di licenza d uso di marchio commerciale per la produzione e rivendita di prodotti;
8 FORNITURA E DISTRIBUZIONE
9 ELEMENTI CHE POSSONO INCIDERE SULLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - 1 Contratti per la semplice fornitura di beni Il produttore/casa madre venderà i prodotti al mero costo di fabbricazione applicando il mark up normalmente praticato a soggetti terzi; Rigoroso rispetto del principio del valore normale (c.d. arms lenght principle ); Applicazione di eventuali sconti unicamente in ragione dei volumi di prodotti acquistati; Poco margine per giustificare eventuali differenze di prezzo rispetto al valore normale.
10 ELEMENTI CHE POSSONO INCIDERE SULLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - 2 Contratti di distribuzione Il prezzo può variare in considerazione delle funzioni assegnate al, e dei rischi ed oneri assunti dal, distributore: Gestione di un magazzino per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio; Servizio di assistenza e manutenzione post-vendita a favore dei clienti finali; Esecuzione di interventi in garanzia presso i clienti finali Pattuizioni specifiche in merito alle modalità e alla durata della garanzia; Attività di pubblicità / promozione dei prodotti sul mercato di riferimento e sostenimento dei relativi costi; Implementazione e coordinamento di una rete di agenti.
11 CONTRATTI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
12 CONTRATTI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratto di appalto di servizi Contratto di assistenza e consulenza tecnologica e di marketing Contratto di agenzia Contratto di assistenza e manutenzione post-vendita Accordo di distacco di personale
13 AGENZIA COMMERCIALE
14 ELEMENTI CHE POSSONO INCIDERE SULLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO - 2 Contratti di agenzia La provvigione può variare in considerazione delle funzioni assegnate allo, e dei rischi ed oneri assunti dallo, agente: Assunzione dell obbligo di garantire al preponente la solvibilità dei clienti procacciati; Assunzione dell obbligo di partecipare a fiere e di sostenerne i relativi costi; Riconoscimento di minimi provvigionali garantiti; Esclusiva territoriale a favore dell agente; Obbligo di raggiungere dei minimi di vendita; Gestione di un deposito dei prodotti; Gestione e coordinamento di una rete di subagenti.
15 LA DOCUMENTAZIONE SUL TRANSFER PRICING
16 NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO Art. 26 del D.L. 31 Maggio 2010, n. 78: introduce l onere (e non l obbligo) di adottare la documentazione sui prezzi di trasferimento; Art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 471: sancisce la disapplicazione delle sanzioni amministrative previste per l ipotesi di dichiarazione infedele, a favore del contribuente che adotti, comunichi di aver adottato e consegni ai verificatori la documentazione sul transfer pricing; Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 Settembre 2010: identifica la documentazione da adottare per poter beneficiare della disapplicazione; Circolare dell Agenzia delle Entrate del 15 Dicembre 2010, n. 58: fornisce chiarimenti sul contenuto della documentazione sul transfer pricing.
17 LA DOCUMENTAZIONE SI COMPONE Del Master File che descrive il gruppo: struttura organizzativa, struttura operativa, strategie generali, flussi delle operazioni, operazioni infragruppo, servizi infragruppo, ripartizione dei costi, delle funzioni svolte, dei rischi assunti, dei beni strumentali impiegati. Della Documentazione Nazionale che descrive la controllata: struttura organizzativa, struttura operativa, strategie generali, operazioni infragruppo, analisi di comparabilità, selezione del metodo di determinazione dei prezzi. E consentita la predisposizione di più di un Master File qualora il gruppo svolga più attività industriali e commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento
18 IL CONTENUTO DEL MASTER FILE Descrizione generale del gruppo. (Storia ed evoluzione recente, settori di operatività e descrizione dei mercati di riferimento); 2. Struttura organizzativa ed operativa del gruppo. Circ. 58/2010: è sufficiente una descrizione sommaria del ruolo svolto da ciascuna controllata no mera apposizione di semplici etichette a fianco del nome della controllata; 3. Strategie generali perseguite dal gruppo ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d imposta precedente. Circ. 58/2010: no descrizioni generiche e succinte e prive di riferimenti a evidenze documentate e/o documentabili e/o a riscontri obiettivi; 4. Flussi delle operazioni. Vanno descritte anche le modalità e gli importi delle fatturazioni, oltre che le motivazioni economico-giuridiche. Diagramma di flusso comprensivo anche delle operazioni non attinenti l area della gestione ordinaria (i.e. Business Restructurings). Circ. 58/2010: anche operazioni con terzi della stessa natura di quelle infra-gruppo. Normalmente riconosciuta (tranne ipotesi di abuso) la forma giuridica adottata rispetto alla sostanza delle operazioni effettuate;
19 IL CONTENUTO DEL MASTER FILE Operazioni infra-gruppo. 1) par. 5.1: Cessioni di beni materiali e immateriali, prestazioni di servizi, servizi finanziari tanti sottoparagrafi quanti sono le tipologie di operazioni; 2) par. 5.2: servizi relativi a funzioni condivise o centralizzate (Es. Gestione centralizzata della tesoreria o dei diritti di proprietà industriale); 3) par. 5.3: accordi di ripartizione dei costi. 6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti. Indicazione dei cambiamenti intervenuti rispetto al precedente periodo d imposta. Circ. 58/2010: per i beni strumentali, non occorre indicazione analitica di ogni variazione intervenuta ma un indicazione di massima dei mutamenti rilevanti nella composizione dei medesimi beni; 7. Beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nell operazione. Elenco completo con indicazione di eventuali canoni corrisposti per l utilizzo e descrizione di intangible assets non iscritti a bilancio; 8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo. Circ. 58/2010: descrizione della natura dei contratti e dei contraenti, con sintesi del contenuto; 9. Rapporti con le amministrazioni dei Paesi UE, con riferimento ad APA e ruling.
20 IL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE Descrizione generale della società (storia ed evoluzione recente, settori di operatività e descrizione dei mercati di riferimento); 2. Settori in cui opera la società; 3. Struttura operativa della società; 4. Strategie generali perseguite dall impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo di imposta precedente;
21 IL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE 5. Operazioni infra-gruppo: NAZIONALE - 2 (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, di servizi finanziari) Tanti paragrafi quante sono le operazioni infra-gruppo, salvo la trattare unitariamente categorie di operazioni omogenee. Per operazione occorrerà indicare: 5.1 Descrizione dell operazione; 5.2 Analisi di comparabilità; 5.3 Metodo di determinazione del prezzo 6. Accordi per la ripartizione dei costi; prestazioni facoltà di ciascuna 7. Diagramma di flusso delle operazioni infra-gruppo, comprese quelle non attinenti la gestione ordinaria ALLEGATO 1; 8. Copie dei contratti che disciplinano le operazioni infra-gruppo di cui al precedente capitolo 5 ALLEGATO 2.
22 MODALITA DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - 1 Un set di documenti semplici, ma esaustivi e conformi alle indicazioni del Provvedimento, contenenti informazioni veritiere, pena la applicazione delle sanzioni (Circ. 58E/2010: non rilevano omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l analisi dei verificatori e la sua correttezza); Redatta in lingua italiana, salvo casi particolari in cui è ammesso l utilizzo della lingua inglese Possibilità di presentare allegati in lingua inglese; Va siglata in ogni pagine e firmata in calce dal legale rappresentante o autenticata con firma elettronica;
23 MODALITA DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - 2 La documentazione va presentata in formato elettronico, intendendosi per tale un documento digitalizzato in formato non modificabile (se resa in formato cartaceo, il formato elettronico va reso entro un termine congruo); Se la documentazione viene esibita in formato cartaceo, tale circostanza non pregiudica la disapplicazione delle sanzioni, a condizione che la stessa sia resa disponibile in formato elettronico entro un termine congruo assegnato dai verificatori
24 MODALITA DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - 3 Deve essere redatta su base annuale relativamente alle operazioni che ricadono nell ambito di applicazione del comma 7, art. 110 del TUIR; Deve quindi riguardare uno specifico periodo di imposta ed essere disponibile per ciascuno dei periodi soggetti ad accertamento (art. 43 DPR 600/1973).
25 LA DOCUMENTAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Le società che hanno un fatturato non superiore a 50 milioni di euro possono aggiornare con cadenza triennale, e non annuale, alcuni dati dell analisi di comparabilità qualora: i) l analisi di comparabilità sia stata svolta utilizzando informazioni pubblicamente disponibili; ii) non siano intervenute modifiche significative alle caratteristiche dei beni o servizi, alle funzioni svolte e ai rischi assunti, agli assets utilizzati, alle condizioni contrattuali ed economiche. Circ. 58/2010: le modificazioni sono significative se, in un contesto di soggetti indipendenti, sarebbero idonee ad incidere in modo importante sulle condizioni e, quindi, sulla valorizzazione delle operazioni intervenute.
26 TERMINI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE Consegna della documentazione Entro 10 giorni dalla richiesta Informazioni supplementari Entro 7 giorni dalla richiesta o il termine più ampio in ragione della complessità delle informazioni Decorsi i suddetti termini, l Amministrazione Finanziaria non è più vincolata alla disapplicazione delle sanzioni
27 GRAZIE PER L ATTENZIONE Avv. Tommaso Fonti Tel.: Fax: tf@bacciardistudiolegale.it
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