La Custodia cautelare in carcere non è più prevista per le pene sotto i tre anni

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1 La Custodia cautelare in carcere non è più prevista per le pene sotto i tre anni Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale Con l entrata in vogore del Decreto Legge 92/2014, la misura della custodia cautelare in carcere e neanche quella della detenzione domiciliarenon saranno più previste per i reati punibli con pene inferiori ai tre anni. Il motivo di questa decisione è legato al fatto che si cerca di ridurre il sovraffollamento carcerario,anche se la notizia crea allarme sociale. Prima di parlare dello specifico argomento è nostro dovere di cronaca ricordare in che consiste la custodia cautelare in carcere. La custodia cautelare in carcere costituisce la forma più intensa di privazione della libertà personale in tema di misure cautelari. L'articolo 275 del codice di procedura penale, prevede che si possa applicare in carcere quando ogni altra misura risulti inadeguata, secondo il principio di extrema ratio della custodia cautelare. In Italia è consentita la carcerazione preventiva in tre casi: - pericolo di fuga e conseguente sottrazione al processo ed alla eventuale pena 1 di 6

2 - pericolo di reiterazione del reato - pericolo di turbamento delle indagini. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prima del trasferimento nell'istituto, la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazioni della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione in questo luogo (ex art. 285 c.p.p.). Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa come pena scontata, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione oppure nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del codice penale. Gli istituti adibiti alla custodia prendono il nome di case circondariali e la loro esistenza è sancita dall'ordinamento penitenziario. Vi sono di solito ristrette persone in attesa di giudizio o con una detenzione nel massimo, o un residuo pena, di anni tre, salvo eccezioni. Gli ospiti delle case circondariali negli ultimi anni, a seconda delle carceri, sono cittadini stranieri. 2 di 6

3 In Italia la maggioranza dei detenuti è in attesa di giudizio, anche se spesso, dopo un primo periodo di detenzione, se il detenuto collabora e da segni di ravvedimento, è frequente il caso che gli siano concessi gli arresti domiciliari in attesa del processo, sempre che abbia a sua disposizione un domicilio idoneo. Per le donne in gravidanza o con figli al di sotto dei sei anni è vietata la custodia in carcere. Eventuali misure restrittive devono avvenire all'interno del domicilio o, in assenza di questo, in casefamiglia. Bisogna però osservare che è tradizione applicare alle donne misure cautelari molto meno stringenti rispetto alle controparti maschili, è molto difficile che una donna venga messa in carcere, anche per i reati più gravi e in presenza di inconfutabili indizi di colpevolezza, per i quali al massimo vengono dati gli arresti domiciliari. Nella maggior parte dei casi, a parità di reato e di quadro probatorio, quando gli uomini vengono posti in carcere le donne rimangono in libertà. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre che sia mandato in idonea struttura del servizio psichiatrico, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. L imputato no può essere lasciato lì se non è più infermo di mente. 3 di 6

4 Sono previsti termini di durata intermedi, massimi e complessivi. Il mese scorso è entrato in vigore il decreto legge relativo ai risarcimenti dello Stato a favore dei detenuti costretti a scontare la pena in condizioni disumane, in violazione dell articolo 3 della Convenzione dei diritti dell uomo, secondo la quale: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ai numerosi richiami che lo Stato italiano ha ricevuto dalla Corte Europea dei diritti dell uomo per la situazione di sovraffollamento che affligge le carceri del nostro Paese. Il numero delle persone detenute è quasi il doppio rispetto alla capienza massima che i penitenziari potrebbero sopportare e la situazione non fa che incidere pesantemente sulle condizioni della detenzione stessa. Alcuni istituti di pena, per questo motivo, sono in condizioni che creano disagio ai detenuti, e in esse vengono quotidianamente calpestati i più elementari diritti dell individuo, compromettendo in modo irreversibile le possibilità di recupero sociale della persona. In questi casi, le soluzioni più elementari sono due: costruire altre carceri o svuotare quelle che esistono. 4 di 6

5 Lo Stato, in genere, preferisce la seconda opzione, e anche con il decreto in questione, non smentisce la tendenza, nascondendo, tra le pieghe della norma, quello che in molti definiscono un indulto mascherato. (ex art. 8 d.l. 92/14). Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o la detenzione domiciliare se il giudice ritiene che, con la sentenza, possa essere concessa la sospensione della pena. La sospensione condizionale della pena, secondo articoli codice penale, prevede che il soggetto condannato benefici della sospensione dell esecuzione della pena, sempre che la pena ricevuta non superi i due anni di reclusione. La sospensione ha la durata di cinque anni in caso di delitti o di due anni, in caso di contravvenzioni. Se, durante questo periodo, non si commettono reati della stessa tipologia, il reato si estingue e la pena non deve essere più eseguita. Non si può applicare la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all esito del giudizio, la pena inflitta non sarà superiore ai tre anni. Le cronache del settore hanno riportato la notizia mettendo in evidenza il fatto che con il provvedimento si lasciano in libertà stalker, ladri, rapinatori, molestatori, così come anche l esercito dei soggetti condannati per corruzione. Le carceri sono stracolme, ma questo provvedimento influisce sulla sicurezza dei cittadini, in particolare 5 di 6

6 sulle sicurezza delle donne vittime di violenze, come ha sottolineato il Presidente della sezione misure di prevenzione di Milano, Fabio Roa. Il Ministero della Giustizia, in una recente nota, conscio dell allarme sociale che potrebbe derivare da un simile provvedimento, ha cercato di smorzarne la portata, precisando che non è stata prevista nessuna applicazione automatica e la decisione della sua attuabilità passa sempre dalla valutazione del giudice sul caso concreto. Il provvedimento in questione è in una fase transitoria, e può essere modificato da parte del Parlamento. 6 di 6

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