TRIBUNALE DI SIENA. Sezione Fallimentare * * * * * * PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE
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1 TRIBUNALE DI SIENA Sezione Fallimentare * * * Fallimento: GAMMA S.p.A. R.F Giudice Delegato: Dr. A.R. Curatore: dott. A.C. * * * PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE Il sottoscritto R.S., non in proprio, ma quale legale rappresentante della BETA S.r.l., elettivamente domiciliato in Firenze, Via Bezzecca, 7 presso lo studio del dott. C.B. e dell avv. A.P., dai quali è rappresentato e difeso, propone un concordato fallimentare ai creditori del fallimento descritto in epigrafe, alle condizioni di cui infra. Premessa. La GAMMA S.p.A., in data 14 maggio 2007 aveva deliberato lo scioglimento ai sensi dell art n. 4) c.c. autorizzando il liquidatore all esercizio provvisorio. In data 21 maggio 2007, il liquidatore aveva proposto un concordato preventivo ai propri creditori e, dopo che il Tribunale aveva dichiarato l apertura della procedura, aveva stipulato, in esecuzione del programma di ristrutturazione dei debiti, un contratto d affitto d azienda con la scrivente BETA S.p.A.. Si precisa che il contratto di affitto è tuttora in corso.
2 In data 15 febbraio 2008, a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze, esaurita l istruttoria di cui all art. 162 l.fall. effettuata su iniziativa del P.M., dichiarava il fallimento della società debitrice. Ciò premesso, il sottoscritto, nei nomi, propone un concordato ai creditori, sulla base dei seguenti presupposti e condizioni. Presupposti per la presentazione della domanda. La presente domanda è presentata, anche prima che sia dichiarata l esecutività dello stato passivo, da soggetto legittimato, trattandosi di società nella quale non partecipa il debitore, né direttamente, né per interposta persona. E inoltre certamente presente il requisito della regolare tenuta della contabilità (accertata dal Commissario Giudiziale nel corso della procedura di concordato preventivo) ciò che permette di formare un elenco provvisorio dei creditori assolutamente attendibile, da sottoporre all approvazione del Giudice Delegato. Si precisa che l individuazione dei creditori, con la suddivisione degli stessi fra privilegiati e chirografari, è stata attentamente effettuata dallo stesso Commissario Giudiziale, il quale ha accertato anche la correttezza dei fatti amministrativi rilevati e la rispondenza dei saldi contabili con quelli dichiarati dai creditori. Formazione delle classi. Il D. Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 ha abrogato l ultimo comma dell art. 129 l.fall. che, nella disciplina previgente, considerava classe favorevole ex
3 lege quella costituita dai creditori assistiti da cause legittime di prelazione nei confronti dei quali non era prospettata alcuna falcidia concordataria. Oggi, dunque, le classi con diritto di voto, sono solo ed esclusivamente formate da creditori ai quali si propone un pagamento non integrale. Nel caso di specie sono state predisposte le seguenti classi. CLASSE A : Creditori postergati. Dalla contabilità sociale emergono finanziamenti dei soci per complessivi ,00. Tali finanziamenti sono stati volontariamente postergati dai soci all esito del pagamento dei creditori privilegiati e di quelli inseriti nelle successive classi, a condizione dell omologazione del concordato (vedi allegato 1 ). CLASSE B : Cessionari di crediti privilegiati. La Finanziaria GAMMA S.p.A., iscritta all Albo degli intermediari finanziari presso la Banca d Italia, ha acquistato crediti di taluni creditori privilegiati (artigiani e cooperative) per un importo pari ad ,00 e si è dichiarata disposta, a condizione che il concordato venga omologato, a non surrogarsi nelle proprie ragioni di credito se non per la sola parte del 20% del predetto credito. CLASSE C : Creditore Erario. La fallita società è debitrice nei confronti dell Erario della somma di ,00. Tale importo è assistito dal privilegio generale di cui all art c.c., ma di esso si propone il pagamento limitatamente alla somma del 60% ritenendo che, nell ipotesi di liquidazione fallimentare, l Erario non
4 riuscirebbe a raggiungere tale percentuale, come meglio risulterà dal prosieguo della presente domanda. CLASSE D : Creditori con privilegio apparente. Trattasi di due banche il cui credito è assistito da ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili di proprietà della società fallita. Nel caso di specie l ipoteca risulta iscritta in data 22 gennaio 2006 sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, tempestivamente opposto e per il quale alla data di fallimento era pendente il relativo giudizio di cognizione. A tali creditori, il cui importo complessivo è pari ad ,00 viene offerta la percentuale del 40%. CLASSE E : Creditori chirografari. Sono tutti i creditori non assistiti da cause legittime di prelazione il cui importo assomma a complessivi ai quali viene proposto il pagamento del 12%. Modalità del concordato. Al fine di consentire ai creditori una corretta valutazione dei loro interessi è stata effettuata una attenta rilevazione di tutte le passività sociali e, per ciò che concerne le attività, si è avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni formanti il compendio fallimentare risultante dalla perizia di stima del dott. A.G., nominato dal Presidente del Tribunale di Siena ed in possesso dei requisiti richiesti dalla norma dell art. 124 l.fall. (vedi allegato 2 ).
5 Passività. I debiti della fallita società sono riportati in dettaglio nell allegata situazione contabile; in sintesi, i debiti possono essere così rappresentati: - Spese di procedura ed amministrazione (stima): ,00 - Creditori privilegiati non soggetti a falcidia: ,00 - Creditori classe A : ,00 - Creditori classe B : ,00 - Creditori classe C : ,00 - Creditori classe D : ,00 - Creditori classe E : ,00 Attività. Le attività stimate nella perizia redatta dal dott. Gialli sopra descritta sono le seguenti: - Immobile strumentale: ,00 - Macchinari ed impianti: ,00 - Mobili e arredi: ,00 - Crediti verso clienti: ,00 - Merci a magazzino: ,00 - Disponibilità liquide: ,00 Proposta di concordato. Sulla base degli elementi sopra riportati (debiti a valore nominale e percentuali di pagamento prospettate) è possibile risalire al costo del concordato, il cui valore complessivo ammonta ad ,00 mentre
6 con la liquidazione dell attivo la curatela potrebbe realizzare solo ,00. Da quanto sopra si evince che, in linea generale il concordato è più favorevole agli interessi della massa dei creditori. Ma anche se ci si volesse porre, come esplicitamente impone la legge, nell ottica dell interesse dei creditori privilegiati i cui crediti sono proposti con pagamento non integrale (nel caso di specie, l Erario) è evidente che la soluzione concordataria si dimostrerebbe favorevole anche per essi, per i seguenti motivi: - i creditori della classe B potrebbero chiedere l ammissione al passivo del fallimento in sede privilegiata con collocazione sussidiaria ex art c.c. di ordine poziore rispetto a quella dell Erario, con ciò riducendo in maniera drastica le somme disponibili per il pagamento di quel grado di privilegio; - il minor valore di realizzo dei beni limiterebbe il riparto, con danno sia dei creditori chirografari, sia proprio dei privilegiati di ordine inferiore, fra i quali è collocato l Erario. La presente proposta è condizionata alle seguenti modalità operative: 1) Il curatore dovrà conferire in una società per azioni di nuova costituzione (denominata GAMMA S.p.A. ) l intero compendio aziendale (immobili, mobili, crediti, liquidità) in modo da conseguire il beneficio delle agevolazioni fiscali previste per tale tipo di operazioni straordinarie.
7 2) Il proponente si obbliga ad effettuare i seguenti pagamenti, entro trenta giorni dalla data in cui il decreto di omologazione del concordato si renderà definitivo: 2.1) integrale pagamento delle spese di procedura e di amministrazione; 2.2) integrale pagamento dei creditori assistiti da cause legittime di prelazione contenute nell art c.c. e 2778 n. 1) c.c., comprensivo degli eventuali interessi dovuti ex art c.c., ove espressamente richiesti; 2.3) pagamento dei creditori contenuti nelle classi da A a E nelle percentuali descritte al paragrafo Formazione delle classi. 3) Con il decreto di omologazione del concordato fallimentare, dovrà essere disposto il trasferimento, da perfezionarsi con l assegnazione alla proponente società, in contestualità dell emissione del decreto di esecuzione del concordato fallimentare ex art. 136 l.fall., della partecipazione societaria detenuta dalla procedura nella conferitaria società per azioni GAMMA S.p.A.. 3) Il decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare dovrà infine contenere l ordine di cancellazione delle ipoteche iscritte sugli immobili già di proprietà della fallita società, quale misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Garanzie prestate. A garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente proposta, il sottoscritto rilascia polizza fideiussoria a prima richiesta emessa dalla Compagnia di Assicurazioni Delta S.p.A. a
8 garanzia dell importo di ,00, onde consentire al Comitato dei Creditori di poter esprimere un motivato parere favorevole. * * * Quanto sopra premesso, il sottoscritto nel confermare la proposta di concordato fallimentare ai creditori della società indicata in epigrafe, alle condizioni descritte nel testo della presente domanda CHIEDE - che la S.V. Ill.ma, esaminata la proposta, voglia acquisire il parere del curatore in ordine ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte; - che, espletato l adempimento predetto ed acquisito il parere favorevole del Comitato dei Creditori, la domanda venga sottoposta al giudizio del Tribunale per la verifica del corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi e per la verifica della relazione di stima; - che, esaurito l iter predetto, la S.V. Ill..ma voglia ordinare che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando che i dati per la sua valutazione possono essere reperiti nella stessa domanda di concordato e in ogni altro documento che la stessa S.V. vorrà indicare, con la precisazione che il contenuto della presente può essere inoltrato ad ogni creditore che ne faccia richiesta all indirizzo di posta elettronica studiop@tin.it. Con perfetta osservanza. Firenze, lì 20 febbraio 2008
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