Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

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1 Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre sugli alimenti speciali è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2 2 Oltre alle indicazioni secondo il capoverso 1, può figurare la menzione «10 g di carboidrati (compresi i polialcoli) sono contenuti in X g oppure ml». Art. 5 cpv. 2 2 Un alimento è considerato privo di lattosio, quando contiene meno dello 0,5 g di lattosio per 100 g o 100 ml di alimento pronto al consumo. Art. 6 cpv. 5 5 Il tenore di sodio dell alimento pronto al consumo deve essere indicato in grammi per 100 g o per 100 ml. Art. 7 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco. Art. 8 cpv. 2 2 Le paste alimentari povere di proteine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell ordinanza del DFI del 23 novembre concernenti i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati, contenere anche una percentuale variabile di amido o fecola. 1 RS RS ; RU

2 Art. 9 cpv. 3 e 4 3 Le paste alimentari prive di glutine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell ordinanza del DFI del 23 novembre concernenti i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati, essere fabbricate completamente o parzialmente con amido o fecola. 4 Se le paste alimentari prive di glutine sono costituite prevalentemente da amido o fecola, ciò deve essere indicato nella denominazione specifica (ad es. pasta alimentare con amido). Art. 11 frase introduttiva Un alimento è considerato a tenore ridotto di carboidrati quando il tenore di carboidrati assimilabili (compresi i polialcoli) nel prodotto pronto al consumo è ridotto nella misura seguente rispetto all alimento normale corrispondente:... Art. 15 Alimenti ricchi di fibre alimentari 1 Un alimento è considerato ricco di fibre alimentari quando: a. il tenore di fibre alimentari naturali o aggiunte (sostanze di zavorra) nel prodotto pronto al consumo è di almeno il 6 per cento in massa; e b. nella razione giornaliera sono contenuti almeno 6 g di tali fibre alimentari. 2 Per le bevande ricche di fibre alimentari è sufficiente un tenore di 6 g nella razione giornaliera. Art. 17 cpv. 4 lett. c 4 Le indicazioni sull imballaggio, l etichetta o il prospetto allegato devono contenere le informazioni necessarie per l impiego corretto. Oltre alle indicazioni di cui all articolo 4 capoverso 1 bisogna menzionare: c. la quantità media di tutti i sali minerali e le vitamine dell allegato 2 ed eventualmente di colina, inositolo, L-carnitina e taurina per 100 ml di preparazione pronta al consumo; Art. 18 cpv. 4 lett. b 4 Le indicazioni sull imballaggio, sull etichetta o sui prospetti allegati devono fornire le informazioni necessarie per il corretto uso del prodotto. Oltre alle indicazioni secondo l articolo 4 capoverso 1 devono figurare: b. la quantità media di ogni sale minerale e di ogni vitamina di cui all allegato 5 ed eventualmente di colina, inositolo, L-carnitina e taurina per 100 ml di preparato pronto al consumo; 3 RS ; RU

3 Art. 20 cpv. 8, 9 e 10 secondo e terzo periodo 8 Per rispondere ai bisogni fisiologico-nutrizionali specifici di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine nella razione giornaliera può ammontare fino al 300 per cento del tenore secondo l allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 200 per cento, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera raccomandata. 9 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell allegato Esso verifica l ineccepibilità per la salute, l idoneità, la caratterizzazione e la pubblicità degli additivi in questione. L articolo 6 capoversi 1 e 4 ODerr è applicabile per analogia. Art. 20a Alimenti dietetici a fini medici speciali 1 Per alimenti dietetici destinati a fini medici speciali s intendono alimenti che rispondono alle particolari esigenze nutrizionali delle persone seguenti: a. pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute (compresi i metaboliti); b. pazienti che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime alimentare, altri alimenti speciali o una combinazione di entrambi. 2 Si distinguono in tre categorie: a. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive che possono costituire l unica fonte di nutrimento; b. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione di sostanze nutritive adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico che possono costituire l unica fonte di nutrimento; c. alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata a una determinata malattia, disturbo o stato patologico che non sono adatti a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento. 3 Gli alimenti di cui al capoverso 2 lettere a e b possono essere utilizzati per sostituire completamente o in parte l alimentazione di un paziente. 4 La formulazione di alimenti dietetici a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali ragionevoli. Essi devono essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante. Devono inoltre rispondere efficacemente alle particolari esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati; ciò deve essere comprovato mediante dati scientifici generalmente consolidati. Detti alimenti devono soddisfare i criteri di cui all allegato 14a e possono contenere le sostanze nutritive di cui all allegato

4 5 Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un alimento dietetico destinato a fini medici speciali che soddisfa i requisiti di cui all allegato 14a, deve informarne l UFSP. Inoltre deve presentare all UFSP un imballaggio o un etichetta originale oppure le rispettive prove di stampa laser con ricetta. 6 Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un alimento dietetico destinato a fini medici speciali che non soddisfa i requisiti di cui all allegato 14a, necessita di un autorizzazione dell UFSP. Quest ultimo ne verifica l ineccepibilità per la salute, l idoneità, la caratterizzazione e la pubblicità. 7 La denominazione specifica è «alimento dietetico a fini medici speciali». 8 Oltre alle indicazioni secondo l articolo 2 dell ordinanza del DFI del 23 novembre sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare: a. l indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kj e kcal, il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, nonché l indicazione del tenore medio di tutti i sali minerali e tutte le vitamine contenuti nel prodotto di cui all allegato 14a, per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante; tale informazione può essere fornita anche per razione somministrata; b. a scelta l indicazione del tenore delle componenti di proteine, carboidrati e lipidi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, sempre che questa informazione sia necessaria per il corretto uso del prodotto, per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante; tale informazione può essere fornita anche per razione somministrata; c. se del caso, informazioni sull osmolalità e sull osmolarità del prodotto; d. informazioni sull origine e la natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto; e. la menzione «per particolari esigenze nutrizionali in caso di...» completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico ai quali il prodotto è destinato; f. se del caso, la menzione riguardante le precauzioni da prendere e le controindicazioni; g. la descrizione delle proprietà o caratteristiche a cui il prodotto deve la sua l utilità, se del caso con indicazioni sull aumento, sulla riduzione, sull eliminazione o comunque sulla modifica di determinate sostanze nutritive, come pure i motivi che giustificano l uso del prodotto; h. se del caso, l avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale. 4 RS ; RU

5 9 L imballaggio o l etichetta deve recare le seguenti indicazioni, precedute dalla dicitura «Avvertenza importante» (o da una formulazione equivalente): a. la menzione che il prodotto deve essere utilizzato sotto sorveglianza medica; b. la menzione se il prodotto sia adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento; c. se del caso, la menzione che il prodotto è destinato a persone di una determinata fascia d età; d. se del caso, la menzione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifici ai quali il prodotto è destinato. Art. 21 cpv. 5 5 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell allegato 14. Art. 22 cpv. 2, 5 e 6 2 Essi sono offerti al consumo in forme farmaceutiche quali capsule, pastiglie, liquidi o polveri. 5 Per rispondere al fabbisogno fisiologico-nutrizionale specifico di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine nella razione giornaliera può raggiungere il 300 per cento di quanto indicato nell allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 200 per cento, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera raccomandata. 6 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell allegato 14. Art. 22a Lievito alimentare 1 Il lievito alimentare è prodotto con diversi tipi di lievito quali Saccharomyces cerevisiae e Candida utilis, adatti all alimentazione umana. Questo prodotto è consegnato al consumatore con o senza preparazione (ad es. deamarizzazione, inattivazione, distruzione della parete cellulare). 2 Sull imballaggio e sull etichetta deve essere indicato il tipo di lievito. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina. Deve essere indicato il tipo di trattamento. 3 Il lievito alimentare che durante la fabbricazione è stato arricchito in modo mirato con vitamine o sali minerali, deve essere caratterizzato di conseguenza (ad es. lievito al selenio). 4 Il lievito alimentare può contenere le vitamine, i sali minerali e altre sostanze nutritive elencati nell allegato 13 nelle quantità ivi indicate. 5 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell allegato

6 Art. 22b Microalghe 1 Le alghe del genere Clorella Chlorella vulgaris e Chlorella pyrenoidosa, sono alghe verdi unicellulari di dimensioni microscopiche (microalghe), adatte all alimentazione. 2 L alga del genere Spirulina Spirulina platensis (Spirulina pacifica) è un alga blu unicellulare di dimensione microscopica (microalga), adatta all alimentazione. 3 Sull imballaggio e sull etichetta deve essere indicato il genere di alga. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina del ceppo dell alga. 4 Le alghe Clorella o Spirulina che durante la fabbricazione sono state arricchite in modo mirato con vitamine o sali minerali, devono essere caratterizzate di conseguenza. 5 Le microalghe possono contenere le vitamine, i sali minerali e altre sostanze nutritive elencati nell allegato 13 nelle quantità ivi indicate. 6 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell allegato 14. Art. 23 cpv. 5 5 Per quanto concerne le bevande speciali contenenti caffeina è permessa la denominazione specifica «energy drink». II 1 Il titolo dell allegato 4 è modificato come segue: Criteri per la composizione di alimenti per lattanti che giustificano un indicazione pubblicitaria corrispondente 2 Gli allegati 12, 13 e 14 sono sostituiti dalle nuove versioni qui annesse. 3 La presente ordinanza è completata con un nuovo allegato 14a conformemente alla versione qui annessa. III Le derrate alimentari oggetto delle modifiche di cui alle cifre I e II possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 4924

7 IV La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio novembre 2006 Dipartimento federale dell interno: Pascal Couchepin 4925

8 Allegato 12 (art. 20 cpv. 7 e 13) Sostanze permesse negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento) Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni L-carnitina base, tartrato, fumarato in mg per razione giornaliera al massimo 1000 mg/giorno Serve come molecola di trasporto degli acidi grassi nei mitocondri dove consente una combustione ottimale degli stessi (emissione d energia). Non può essere pubblicizzato come alimento dalle proprietà dimagranti o atto a ridurre la massa di grasso. Creatina monoidrato in g per razione giornaliera Dose iniziale: fino a 20 g/giorno per 7 giorni Dose di mantenimento: 2 4 g/giorno Aumento delle prestazioni di corta durata in ambito anaerobico. Non adatto a bambini e adolescenti in fase di crescita, non idoneo a essere assunto a lungo termine. Avvertire che si può verificare un aumento di peso. Colina al massimo 1 g al giorno Inositolo mg/giorno D-ribosio in mg per 100 ml al massimo 200 mg per 100 ml 4926

9 Alimenti speciali. Ordinanza del DFI RU 2006 Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni Caffeina in mg per 100 ml o in parte percentuale al massimo 32 mg per 100 ml Menzione: da consumare con moderazione a causa dell elevato tenore di caffeina. Bevanda non adatta a bambini, donne incinte e persone sensibili alla caffeina. L-arginina in mg per razione giornaliera al massimo 2 g/giorno L-ornitina in mg per razione giornaliera al massimo 2 g/giorno L-glutamina in g per razione giornaliera al massimo 10 g/giorno L-glicina in g per razione giornaliera al massimo 5 g/giorno Taurina in mg per razione giornaliera al massimo 1 g/porzione Aminoacidi in mg per razione giornaliera o mg/100 g di proteine Fabbisogno minimo giornaliero (il fabbisogno ottimale è circa il doppio): L-lisina 700 mg L-leucina 1,1 g L-treonina 500 mg L-metionina 1,1 g L-valina 800 mg L-fenilalanina 1,1 g L-isoleucina 700 mg 4927

10 Allegato 13 (art. 20 cpv. 7 e 8, 21 cpv. 4, 22 cpv. 3, 4 e 5, 22a cpv. 4 e 22b cpv. 5) Vitamine, sali minerali e altre sostanze nutritive nelle dosi giornaliere ammesse per gli adulti Vitamina/Minerale/Altra sostanza nutritiva Vitamine Vitamina A β-carotene (provitamina A) Vitamina D Vitamina E Vitamina C Vitamina K Vitamina B 1 (tiamina) Vitamina B 2 (riboflavina) Niacina (vitamina PP) Vitamina B 6 Acido folico/folacina Vitamina B 12 Biotina Acido pantotenico Sali minerali e oligoelementi Calcio Fosforo Ferro Magnesio Zinco Iodio Selenio Rame Manganese Cromo Molibdeno Sodio Potassio Cloro Altre sostanze nutritive Coenzima Q 10 Isoflavoni Carotenoide luteina Carotenoide zeaxantina Carotenoide licopina Dose giornaliera ammessa per gli adulti 800 μg 4,8 mg 5 μg 10 mg 60 mg 0,1 mg 1,4 mg 1,6 mg 18 mg 2 mg 200 μg 1 μg 150 μg 6 mg 800 mg 800 mg 14 mg 300 mg 15 mg 150 μg 50 μg 1,5 mg 5 mg 100 μg 100 μg 2500 mg 4000 mg 3500 mg 30 mg 50 mg 10 mg 0,5 mg 6 mg 4928

11 Vitamina/Minerale/Altra sostanza nutritiva Dose giornaliera ammessa per gli adulti Acidi grassi Omega-3 Acidi grassi a lunga catena Omega-3 acidi grassi EPA + DHA (come somma) a a 1700 mg 500 mg EPA: acido eicosapentaenoico; DHA: acido docosaesaenoico 4929

12 Allegato 14 (art. 20 cpv. 7 e 9, 21 cpv. 5, 22 cpv. 6, 22a cpv. 5 e 22b cpv. 6) Composti autorizzati delle sostanze nutritive Categoria 1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene Vitamina D Vitamina D3 (colecalciferolo) Vitamina D2 (ergocalciferolo) Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato Succinato acido di D-alfa-tocoferile Succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000 Vitamina K Fillochinone (fitomenadione) Vitamina B 1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B 2 Riboflavina Riboflavina-5 -fosfato di sodio Niacina Acido nicotinico Nicotinamide Acido pantotenico D-pantotenato di calcio D-pantotenato di sodio Dexpantenolo 4930

13 Vitamina B 6 Piridossina cloridrato Piridossina -5 -fosfato Dipalmitato di piridossina Folati Acido pteroil-monoglutammico L-metil-folato di calcio Vitamina B 12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-Biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile Categoria 2: Sali minerali Calcio Carbonato Cloruro Sali dell acido citrico Gluconato Glicerofosfato Lattato Sali dell acido ortofosforico Idrossido Ossido Chelato di aminoacidi Pidolato Magnesio Acetato Carbonato Cloruro Sali dell acido citrico Gluconato Glicerofosfato 4931

14 Sali dell acido ortofosforico Lattato Idrossido Ossido Solfato Chelato di aminoacidi Pidolato L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) Ferro Carbonato ferroso Citrato ferrico Citrato ferrico ammoniacale Glutonato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno ridotto) Idrossido ferroso Pidolato ferroso Chelato di aminoacidi Ferro bisglicinato Rame Carbonato rameico Citrato rameico Glutonato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Chelato di aminoacidi Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio Zinco Acetato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Ossido 4932

15 Carbonato Solfato Chelato di aminoacidi Manganese Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Glicerofosfato Solfato Chelato di aminoacidi Sodio Bicarbonato Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Idrossido Sali dell acido ortofosforico Potassio Bicarbonato Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Glicerofosfato Lattato Idrossido Sali dell acido ortofosforico Selenio Seleniato di sodio Selenito acido di sodio Selenito di sodio Lievito arricchito Cromo (III) e i suoi esaidrati Cloruro Solfato Chelato di aminoacidi 4933

16 Molibdeno (VI) Molibdato di ammonio Molibdato di sodio Categoria 3: Aminoacidi Osservazioni: nel caso degli amminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati. L-alanina L-arginina L-arginina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-acido aspartico (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-citrullina (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-cisteina L-cistina L-istidina L-acido glutammico L-glutammina L-glicina L-isoleucina L-leucina L-lisina L-lisina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina-L-glutammato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina acetata L-metionina L-ornitina L-fenilalanina L-prolina L-serina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina N-acetil-L-cisteina (soltanto per alimenti a fini medici speciali) N-acetil-L-metionina (soltanto per alimenti a fini medici speciali) Categoria 4: Altre sostanze Colina Cloruro di colina Bitartrato di colina Citrato di colina Inositolo Coenzima Q

17 Isoflavoni estratti da soia e/o trifoglio rosso Luteina estratta da tagetes Zeaxantina estratta da tagetes Licopina estratta da pomodori EPA da olio di pesce od olio di alga DHA da olio di pesce od olio di alga 4935

18 Allegato 14a (art. 20a) Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1. I prodotti di cui all articolo 20a capoverso 2 lettera a, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella I prodotti di cui all articolo 20a capoverso 2 lettera b, destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella 1; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 3. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all articolo 20a capoverso 2 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nella tabella 1; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione specifica, gli alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutritive applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. 5. I prodotti di cui all articolo 20a capoverso 2 lettera a, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali indicati nella tabella I prodotti di cui all articolo 20a capoverso 2 lettera b, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella 2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 7. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all articolo 20a capoverso 2 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nella tabella 2; sono fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 4936

19 Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti Vitamine Vitamina A (μg ER) Per 100 kj Per 100 kcal Minimo Massimo Minimo Massimo Vitamina D (μg) 0,25 0, Vitamina K (μg) Vitamina C (mg) 1, Tiamina (mg) 0,01 0,075 0,04 0,3 Riboflavina (mg) 0,014 0,1 0,06 0,45 Vitamina B 6 (mg) 0,009 0,075 0,035 0,3 Niacina (mg NE) 0,2 0,75 0,8 3 Acido folico (μg) Vitamina B 12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Acido pantotenico 0,07 0,5 0,3 2 (mg) Biotina (μg) 0,4 5 1,5 20 Vitamina E (mg α-et) 0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso meno di 0,1 mg per 100 kj disponibili 0,75 0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso meno di 0,5 mg per 100 kcal disponibili 3 Tabella

20 Sali minerali Per 100 kj Per 100 kcal Minimo Massimo Minimo Massimo Sodio (mg) Cloruro (mg) Potassio (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) a Magnesio (mg) 1,2 3, Ferro (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Zinco (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 Rame (μg) 4, Iodio (μg) 1,2 8, Selenio (μg) 0,25 0,7 1 3 Manganese (mg) 0,012 0,05 0,05 0,2 Cromo (μg) 2,5 10 Molibdeno (μg) 2,5 10 Fluoruro (mg) 0,05 0,2 a Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,

21 Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale diversi da quelli destinati ai lattanti Vitamine Tabella 2 Per 100 kj Per 100 kcal Vitamina A (μg ER) Minimo Massimo Minimo Massimo 8, Vitamina D (μg) 0,12 0,65/0,75 a 0,5 2,5/3 a Vitamina K (μg) 0,85 5 3,5 20 Vitamina C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 Tiamina (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 Riboflavina (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Vitamina B 6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Niacina (mg EN) 0,22 0,75 0,9 3 Acido folico (μg) 2,5 12, Vitamina B 12 (μg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Acido pantotenico 0,035 0,35 0,15 1,5 (mg) Biotina (μg) 0,18 1,8 0,75 7,5 Vitamina E (mg α-et) 0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso meno di 0,1 mg per 100 kj disponibili 0,75 0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso meno di 0,5 mg per 100 kcal disponibili 3 a Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10 anni. 4939

22 Sali minerali Per 100 kj Per 100 kcal Minimo Massimo Minimo Massimo Sodio (mg) 7, Cloruro (mg) 7, Potassio (mg) Calcio (mg) 8,4/12 a 42/60 a 35/50 a 175/250 a Fosforo (mg) a 7, Magnesio (mg) 1,8 6 7,5 25 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,5 2,0 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Rame (μg) Iodio (μg) 1,55 8,4 6,5 35 Selenio (μg) 0,6 2,5 2,5 10 Manganese (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Cromo (μg) 0,3 3,6 1,25 15 Molibdeno (μg) 0,72 4,3 3,5 18 Fluoruro (mg) 0,05 0,2 a Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10 anni. 4940

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