PERÙ REGIME PATRIMONIALE: LEGGE APPLICABILE E REGIME LEGALE

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1 Quesito Internazionale n /A PERÙ REGIME PATRIMONIALE: LEGGE APPLICABILE E REGIME LEGALE Si chiede se una cittadina peruviana, residente in Italia, coniugata con un cittadino peruviano residente in Perù con il quale ha dichiarato che sta per divorziare, possa acquistare un immobile in Italia come bene personale. *** L art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l art. 29 è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale (SALERNO CARDILLO, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, Collana CNN, Milano, 1998, 20). Nel caso di specie la cittadina peruviana è coniugata con un proprio connazionale, per cui, stando alle nostre norme di conflitto, si applica il loro regime patrimoniale nazionale. Ciò posto, come in altre occasioni rilevato, la disciplina dell art. 30 della legge 218/1995 non esaurisce la questione, poiché il nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l istituto del rinvio (rinvio ad un altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. "rinvio indietro"; ovvero ad un terzo ordinamento straniero, c.d. "rinvio oltre". Cfr. SALERNO 1 / 6

2 CARDILLO, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, cit., 14). L art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana". Occorre, quindi, tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le norme o i principi di diritto internazionale privato che valgono nell ordinamento peruviano. Le norme di diritto internazionale privato in Perù sono contenute nel Codigo civile del 1984, artt Il criterio di collegamento generalmente utilizzato dalle norme di conflitto peruviane è quello della ley del domicilio. In particolare, in materia di rapporti personali, i diritti e doveri dei coniugi sono regolati dalla legge del domicilio comune ovvero nei casi in cui abbiano diverso domicilio da quella dell'ultimo domicilio comune (art. 2076). Anche in materia di rapporti patrimoniali, l'articolo 2078 prevede che questi siano regolati dal pri mer domicilio conyugal, e che non risentano di eventuali successivi mutamenti ( El cambio de domicilio no altera la ley competente para regir las relaciones de los cónyuges encuanto a los bienes adquiridos antes o después del cambio ). La dottrina peruviana sottolinea, a tal proposito, come la scelta del legislatore del 1984 sia stata nel senso di un totale abbandono della nazionalità come criterio di collegamento per le situazioni di conflitto (CORNEJOESPILCO, El régimen económico matrimonial en el derecho internacional privado peruano, in Derecho 2 / 6

3 y cambio social, 18/2009). In sostanza per evitare di dover applicare diverse regole a seguito del mutamento del domicilio, si è scelto di stabilire l'immutabilità della legge regolatrice (REVOREDO DE DEBAKEY, Derech o Internacional Privado, in Código Civil, Volumen VI, 1985, Lima, 971 s.; CORNEJO ESPILCO, El régimen económico matrimonial en el derecho internacional privado peruano, cit., secondo cui Asimismo, se establece el principio de lainmutabilidad del régimen, para evitar la problemática de aplicar distintas leyes en base a las diversas etapas que suceden durante la vidamatrimonial, sobretodo porque los hechos o actos originados bajo el amparo de una ley, pueden surtir efectos aún pese a que se aplicable unanueva ley., que puede ser completamente distinta, lo que provoca analizar el estudio de la aplicación de las normas en el tiempo, y escoger entrela teoría de los derechos adquiridos y el de los hechos cumplidos, incorporando una discusión que a nivel de la teoría general del derecho, tampoco tiene una solución pacífica ). Quindi, l ordinamento peruviano adotta un criterio di conflitto diverso da quello italiano, in quanto esso consiste nella legge del luogo del primo domicilio comune. Laddove, nel caso di specie, il primo domicilio comune dei coniugi fosse situato in Perù, troverà applicazione la legge peruviana del diritto di famiglia (risultato al quale si perviene anche applicando le nostre norme di conflitto). L art. 295 del Codigo civile prevede che prima della celebrazione del matrimonio i coniugi possono scegliere tra il regime della sociedad degananciales e quello della separaciòn de patrimonios. La scelta del regime di separazione deve avvenire per atto pubblico, da iscriversi nei registri 3 / 6

4 dello stato civile, in mancanza del quale si presume che i coniugi abbiano optato per la società dei gananciali ( Artículo Antes de lacelebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación depatrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Si los futuros cónyuges optan por el régimen de separación de patrimonios,deben otorgar escritura pública, bajo sanción de nulidad. Para que surta efecto debe inscribirse en el registro personal. A falta de escriturapública se presume que los interesados han optado por el régimen de sociedad de gananciales ). Pertanto, in mancanza di diversa convenzione, nel caso di specie sussiste il regime della società dei gananciali, che distingue tra beni propri e beni sociali. Questi ultimi sono soggetti ad una disciplina che, per approssimazione, ricorda quella dei nostri beni comuni. Sono beni personali quelli posseduti prima del matrimonio, quelli acquistati durante il matrimonio in forza di titolo avente causa anteriore, gli acquisti a titolo gratuito, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno etc. (Artículo Son bienes propios de cada cónyuge: 1.- Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. 2.- Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso,cuando la causa de adquisición ha precedido a aquélla. 3.- Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. 4.- Laindemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de lasociedad. 5.- Los derechos de autor e inventor. 6.- Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que seanaccesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio. 7.- Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyangratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio. 8.- La rentavitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio. 9.- Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia ). Viceversa, sono beni sociali tutti quelli diversi dai beni personali, inclusi i proventi dell attività lavorativa e i frutti dei beni personali (Artículo Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por sutrabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construídos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges,abonándose a éste el valor del suelo al momento 4 / 6

5 del reembolso ). Quanto alla qualificazione della natura dei beni, valgono le seguenti regole: - tutti i beni si presumono sociali, salvo prova contraria; - si presume che i beni sostituiti o surrogati ad altri abbiano la stessa natura di quelli che sostituiscono o surrogano; - si presume, altresì, che i beni acquistati con il ricavato della vendita di altri beni abbiano la stessa natura di questi ultimi (Artículo Para la calificación de los bienes, rigen las reglas siguientes: 1.- Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario. 2.- Los bienessustituídos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que sustituyeron o subrogaron. 3.- Si vendidos algunos bienes, cuyoprecio no consta haberse invertido, se compran después otros equivalentes, se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisiciónposterior es hecha con el producto de la enajenación anterior ). In merito al regime di disposizione, è necessario l intervento di entrambi i coniugi per compiere qualunque tipo di atto di disposizione, ad eccezione dell acquisto di beni mobili, che può essere compiuto singolarmente da ciascun coniuge (Artículo Para disponer de losbienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tienepoder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden serefectuados por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los casos considerados en las leyes especiales ). 1. Resoluciòn del Superintendente Nacional de los registros Pùblicos N SUNARP del 2 febbraio 1996 prevede, altresì, che l intervento di entrambi i coniugi è requisito essenziale per l iscrizione nei registri immobiliari degli atti di acquisto, disposizione, costituzione di vincoli sugli immobili. 5 / 6

6 L art. 315 del Codigo civile va, poi, integrato con la Resoluciòn N SUNARP/SN d el 13 marzo 2000), che introduce un comma 2nell art. 2 della Resoluciòn N SUNARP del 2 febbraio 1996, prevedendo che l intervento di entrambi i coniugi non è richiesto per l acquisto di beni immobili, quando si tratti di atti a titolo gratuito. Laddove, invece, si tratti di acquisto a titolo oneroso, varrà la regola generale contenuta nel citato art. 315 del Codigo civile, che richiede l intervento di entrambi i coniugi, fatta salva la possibilità che uno di essi rilasci apposita procura all altro ( Empe ro, cualquiera de ellos puedeejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro ). Conseguentemente, la cittadina peruviana, residente in Italia, coniugata con un cittadino peruviano residente in Perù, può acquistare un immobile in Italia come bene personale soltanto laddove l acquisto avvenga in forza di permuta di altro bene personale o con il ricavato della vendita di altro bene personale. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo 6 / 6

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