MUTUO FACILEURO CASA Foglio informativo

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1 Informazioni sulla Banca Caratteristiche e rischi tipici del servizio Struttura e funzione economica Il Mutuo Facileuro Casa è un finanziamento a medio lungo termine, ai sensi dell art. 38 e seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, finalizzato all acquisto/ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo, il quale viene vincolato a favore della Banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitali ed interessi. Il Mutuo Facileuro Casa presenta le seguenti ulteriori caratteristiche: - l importo finanziabile non può essere superiore all 80% del valore dell immobile in ipoteca con un minimo di ,00 Euro ed un massimo di ,00; - ha una durata minima di 18 mesi e massima di 10 anni; - è a tasso fisso per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data d allineamento della prima rata e per i primi sei mesi di ammortamento; è in seguito variabile legato all andamento dell Euribor; - l importo finanziato è garantito di norma da ipoteca di 1 grado; - la periodicità di rimborso della rata può essere mensile o trimestrale. Nel caso in cui il presente mutuo, ai sensi di quanto previsto dall art. 8 della L. 40/2007 e successive modificazioni e integrazioni, venga erogato per surrogazione (c.d. portabilità del mutuo) non sarà addebitata al cliente alcuna spesa di istruttoria né altre spese (ivi compresa l imposta sostitutiva) con l unica eccezione della tassa ipotecaria prevista per legge. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - la possibilità di variazione in aumento dei tassi di interesse con conseguente aumento dell importo della rata da corrispondere; - la variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera (ad esempio, Dollari USA). Condizioni economiche del servizio o dell'operazione GARANZIA RICHIESTA IPOTECA DI I GRADO SULL'IMMOBILE IMPORTO MINIMO FINANZIABILE ,00 IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE ,00 Comunque non superiore all'80% del valore dell'immobile RATA: - MENSILE CON ALLINEAMENTO ALLA FINE DI OGNI MESE - TRIMESTRALE CON ALLINEAMENTO AL 31/3, 30/6, 30/9 E 31/12 **TASSO DI INTERESSE ANNUO NOMINALE** FISSO PER I PRIMI 6 MESI DI AMMORTAMENTO E IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI EROGAZIONE E LA DATA D'ALLINEAMENTO DELLA PRIMA RATA TASSO D'INGRESSO 3,9500 % Pagina 1 di 6

2 TASSO A REGIME 6,7500 % Euribor trimestrale arrotondato allo 0,125% superiore e maggiorato di 1,75 punti percentuali L'INDICIZZAZIONE DEL PARAMETRO EURIBOR E' COSI CONFIGURATA: EURIBOR TRIMESTRALE RELATIVO ALLA MEDIA DEL MESE DI DICEMBRE PER IL TRIMESTRE DAL 1/1 AL 31/3, DEL MESE DI MARZO PER IL TRIMESTRE DAL 1/4 AL 30/6, DEL MESE DI GIUGNO PER IL TRIMESTRE DAL 1/7 AL 30/9 E DEL MESE DI SETTEMBRE PER IL TRIMESTRE DAL 1/10 AL 31/12 A PARTIRE DAL 6 MESE SUCCESSIVO L'INIZIO DELL'AMMORTAMENTO E RESTERA' FISSO PER CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO ULTIMO VALORE CONOSCIUTO DEL PARAMETRO UTILIZZATO TASSO EURIBOR 3 MESI MEDIA AL ,9920 % SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLA CLIENTELA SUL FATTO CHE EURIBOR 3 MESI OSCILLA SECONDO L'ANDAMENTO DEL MERCATO FINANZIARIO CREDITIZIO I CUI VALORI SONO PUBBLICATI QUOTIDIANAMENTE SULLA STAMPA SPECIALIZZATA TASSO MINIMO IN CONTRATTO 3,2500 % TASSO ANNUO NOMINALE DI CALCOLO DELLA QUOTA CAPITALE ALL'EROGAZIONE 5,0000 % INTERESSI DI MORA MAGGIORAZIONE DEL TASSO NOMINALE ANNUO VIGENTE TEMPO PER TEMPO PARI A: 2 punti percentuali DURATA MINIMA DEL FINANZIAMENTO IN ANNI 1 E MESI 7 DURATA MASSIMA DEL FINANZIAMENTO IN ANNI 10 **SPESE ACCESSORIE RICORRENTI** COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA - SUL CAPITALE ORIGINARIO IN RAGIONE D'ANNO E RIPARTITA SULLE SINGOLE RATE In caso di surrogazione le commissioni di istruttoria non verranno applicate 0,5000 % COMMISSIONE INCASSO RATA 2,00 **SPESE ACCESSORIE NON RICORRENTI** RECUPERO SPESE DI PERIZIA DETERMINATE IN FUNZIONE DELL'IMPORTO PERIZIATO FINO A ,00 100,00 DA ,00 A ,00 120,00 DA ,00 A ,00 150,00 DA ,00 A ,00 200,00 DA ,00 A ,00 400,00 OLTRE ,00 500,00 Pagina 2 di 6

3 PARCELLA NOTARILE: REGOLATA DIRETTAMENTE AL NOTAIO PRESCELTO DAL CLIENTE In caso di surrogazione la parcella verrà regolata dalla Banca IMPOSTA SOSTITUTIVA SULL'IMPORTO EROGATO 0,2500 % Non dovuta in caso di surrogazione IMPOSTA SOSTITUTIVA SULL'IMPORTO EROGATO da applicarsi ai finanziamenti a medio/lungo termine erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni relative alla "prima casa" come da D.L. 220/2004 Non dovuta in caso di surrogazione 2,0000 % TASSA IPOTECARIA dovuta solo nel caso in cui vi sia surrogazione del mutuo 35,00 ASSICURAZIONE INCENDIO SULL'IMMOBILE IN IPOTECA CON VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA SPESE PER STRALCIO E RIDUZIONE DELL'IPOTECA 250,00 SPESE DI ACCOLLO 250,00 - CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEL CREDITO 20,00 - CERTIFICATO PER SGRAVI FISCALI 10,00 - DUPLICATO DI QUIETANZA 10,00 SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO SE COMPORTA LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO NOTARILE AGGIUNTIVO 500,00 ESEMPIO PIANO DI AMMORTAMENTO riferito a un capitale di Euro 516,46 durata 10 anni al tasso di ingresso del 3,950% e tasso a regime del 6,750% per rate mens. e trim.. La rata è calcolata ipotizzando la costanza dei parametri di riferimento. RATA MENSILE - prime 6 rate, massimo 5,04 - rate successive massimo 6,20 RATA TRIMESTRALE - prime 2 rate, massimo 15,16 - rate successive massimo 18,66 I.S.C./T.A.E.G. - Indicatore Sintetico di Costo/ Tasso Annuo Effettivo Globale - Esempio di calcolo su anno civile (365) 7,5783 % Esempio: Capitale di ,00 euro, rata mensile e durata di 120 mesi. Esempio valido fino al 31/12/2008 Il vigente TEGM, riferito alla categoria di operazione Mutui con garanzia reale, è rilevabile nella tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull usura esposta presso tutte le dipendenze. Pagina 3 di 6

4 Per questo prodotto è possibile richiedere il prospetto informativo Europeo Standardizzato come previsto dal "Codice volontario di condotta in materia informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali". Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio SEZ. IV) SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO Capitolato delle Condizioni Generali dei Contratti di Mutuo Le previsioni contenute nelle Condizioni Generali dei Contratti di Mutuo si applicano a tutti i contratti di mutuo. (Art. 1) Consegna della somma concessa a mutuo e condizioni per lo svincolo del deposito cauzionale. La somma concessa a mutuo viene consegnata alla Parte mutuataria all'atto della stipulazione del contratto di mutuo e da questa riversata alla Banca in deposito cauzionale infruttifero. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla prova che l ipoteca iscritta a garanzia del credito non sia preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. (Art. 2) Rimborsi anticipati del mutuo. E facoltà del mutuatario restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato purché venga corrisposto il saldo degli arretrati e delle spese, l eventuale rateo degli interessi comprensivi della rata in corso ed un compenso percentuale sulle somme anticipatamente rimborsate. (Art. 5) Imputazione pagamenti. Qualunque somma pagata dal mutuatario, o per conto di lui, alla Banca deve essere, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, e di quant'altro fosse stato pagato da essa Banca per conto del mutuatario, poi a regolamento degli interessi di mora, indi a regolamento delle rate arretrate ed infine a restituzione anticipata del mutuo ciò tranne che la Banca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione. (Art. 9) Obblighi del mutuatario. Il mutuatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla Banca di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella propria consistenza patrimoniale o in quella dei propri garanti, come individuata al momento dell affidamento. Il mutuatario è altresì obbligato a comunicare alla Banca l assunzione di altri finanziamenti nonché a stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori od omissioni. (Art. 10) Obblighi relativi agli immobili. E obbligo del mutuatario: mantenere gli immobili ipotecati con la diligenza del buon padre di famiglia; non alterarne la condizione giuridica; dare, non più tardi di un mese, comunicazione alla Banca di ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi; non consentire, senza esplicito consenso della Banca, la accensione di altre ipoteche o gravami di qualsiasi natura per tutta la durata del mutuo. (Art. 14) Assicurazione contro i danni.la parte proprietaria dei beni cauzionali è obbligata ad assicurare presso un Società di gradimento della Banca e fino alla estinzione del mutuo gli immobili dati in garanzia. (Art. 15) Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo- interessi di mora. Il mancato pagamento, alle date stabilite, delle rate del mutuo, o di parte di esse, degli interessi dovuti sui versamenti rateali, produce la immediata decadenza dal beneficio del termine della parte mutuataria e la Banca avrà il diritto di agire in via esecutiva, decorsi i termini di cui all'art. 40 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n Il ritardato pagamento delle rate del mutuo, con le modalità e oltre i termini di cui all'art. 40 del citato Decreto Legislativo, o l'inadempimento ad ogni altro diverso obbligo previsto a carico della parte mutuataria dal contratto e dal presente capitolato, produce la immediata risoluzione del contratto, con conseguente decadenza del beneficio del termine, per cui la Banca mutuante può agire in via esecutiva nei confronti della parte mutuataria. Sull importo complessivamente dovuto matureranno interessi di mora così come stabilito contrattualmente, dal giorno della decadenza o della risoluzione del contratto fino al giorno del pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. (Art. 19) Accollo. La parte mutuataria è tenuta a comunicare alla Banca l intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell immobile con accollo del mutuo entro trenta giorni dalla data dell atto. Condizioni particolari del contratto di mutuo Facileuro Casa Ipotecario (Premesse) Il mutuo viene concesso per l acquisto o per la ristrutturazione della casa di abitazione. (Art. 2) Norme che regolano il rapporto. Il mutuo è regolato dalle pattuizioni contenute nel Capitolato delle Condizioni Generali dei Contratti di Mutuo, nonché dalle disposizioni legislative in materia di credito fondiario e, in mancanza di speciali pattuizioni e norme, del Codice Civile. (Art. 3) Tipologia del tasso applicato. Il tasso annuo pattuito, fermo restando il tasso minimo concordato, viene fatto oggetto di revisione il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre di ogni anno decorsi sei mesi dall inizio dell ammortamento. (Art. 5) Interessi di mora. L importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi a carico della parte finanziata e a favore della Banca, nella misura di due punti in più del tasso di interesse concordato, dal giorno della scadenza della rata e fino al momento dell effettivo pagamento, anche dopo la normale scadenza o dopo la risoluzione del contratto. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. (Art. 8) Attestazione del grado dell ipoteca. Parte mutuataria è obbligata a produrre alla Banca entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di mutuo (salvo proroghe consentite dalla Banca) dichiarazione notarile che, senza alcuna aggiunta o riserva, attesti che l immobile costituito in ipoteca a garanzia del presente mutuo è di piena proprietà e disponibilità della parte che ha consentito l iscrizione dell ipoteca su di esso, che l ipoteca stessa è stata regolarmente iscritta e che essa è prima in grado senza concorrenti e che non è preceduta da formalità pregiudizievoli. Pagina 4 di 6

5 (Art. 9) Foro competente. Fatta salva diversa disposizione inderogabile, esclusivamente competente per le controversie originate dal contratto di mutuo è il Foro indicato nel contratto (Art. 10) Variazione delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs 1 settembre 1993 n In tali casi verrà fatta apposita comunicazione scritta al Cliente, c.d. Proposta di modifica unilaterale del contratto, con la quale sarà concesso allo stesso un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni prima della decorrenza della modifica, nonché la facoltà di recedere, senza spese, dal contratto, alle condizioni in precedenza applicate, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta indirizzata all Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L Ufficio Reclami ha l obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni - o 90 giorni in caso di reclamo relativo a servizi di investimento - dalla data di ricezione delle stesse. Il Cliente se il reclamo proposto alla Banca non ha avuto, anche in parte, esito positivo e se la controversia non è stata sottoposta nel frattempo all esame della Autorità Giudiziaria potrà adire l Ombudsman Giurì Bancario, avente sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, al fine di dirimere la controversia insorta con la Banca, purchè la stessa abbia un valore non superiore a euro. La decisione dell Ombudsman è vincolante soltanto per la Banca e lascia il Cliente libero di investire della controversia l Autorità Giudiziaria. Per ulteriori informazioni vedasi la Guida all'ufficio Reclami e all'ombudsman Bancario disponibile presso le filiali e sul sito internet Pagina 5 di 6

6 Legenda esplicativa delle principali nozioni contenute nel presente documento Spese di istruttoria: spese per l analisi di concedibilità. Spese di perizia: spese per l accertamento del valore dell immobile offerto in garanzia. Commissione per chiusura della pratica: commissione per la cancellazione dell ipoteca e per la chiusura della pratica di finanziamento. Tasso di ingresso: tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all inizio dell ammortamento dello stesso. Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. Rata: pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzioni del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell importo prestato); - una quota di interessi (quota di interessi dovuta alla Banca per il mutuo). Preammortamento: periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota di interessi. Ammortamento: processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate. Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all uopo indicate. ISC: è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell ISC sono ricompresi: - il rimborso del capitale; - il pagamento degli interessi; - le spese di istruttoria; - di revisione del finanziamento; - di apertura e chiusura della pratica di credito; - le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); - le spese dia assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); - il costo dell attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l ottenimento del credito); - ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l operazione di finanziamento. Tasso variabile: il tasso di interessi indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Tasso misto: tasso fisso per periodo determinato, decorso il quale il tasso sarà calcolato secondo le modalità previste per il tasso variabile. Interessi di mora: interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. Ristrutturazione del contratto di mutuo: facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il contratto di mutuo in caso di inadempienza del cliente. Data ultimo aggiornamento 01/10/2008 Pagina 6 di 6

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