MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

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1 MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali Nella seduta del 17 maggio 2017 il relatore Fiano ha presentato una proposta di testo unificato, giornalisticamente definito Rosatellum, che delinea un sistema elettorale misto in cui l'assegnazione di metà dei seggi è effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l'assegnazione dell'altra metà dei seggi avviene con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali, costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali, con l'attribuzione da 2 a 4 seggi. La I Commissione ha successivamente adotatto il testo proposto dal relatore Fiano come testo base per il seguito dell'esame in sede referente delle proposte di legge di modifica del sistema elettorale. Segue una sintesi illustrativa dei principali aspetti in cui si articola la proposta Camera dei deputati Il territorio nazionale i seggi nei collegi Il territorio e diviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, come indicate nella tabella A allegata alla pdl. Con decreto legislativo verranno individuati, nell ambito di ciascuna circoscrizione, collegi uninominali e uno o più collegi plurinominali, nonché il numero dei seggi da attribuire in questi ultimi. Fatti salvi i seggi attribuiti alla circoscrizione Estero, nelle circoscrizioni sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione, così come determinata in base all ultimo censimento. Per assegnare i restanti 303 seggi, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dall aggregazione di tre o quattro collegi uninominali contigui e in modo tale che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro. Il testo reca i criteri per la determinazione del numero dei seggi da attribuire, in ciascuna circoscrizione, sia nei collegi uninominali e che in quelli plurinominali. Si stabilisce in prima istanza il numero dei seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione in collegi uninominali, ripartendo i 303 collegi uninominali tra le circoscrizioni in misura proporzionale alla popolazione (sono esclusi Valle d'aosta e Trentino-Alto Adige). Successivamente il numero di seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione è conseguentemente determinato per differenza, sottraendo al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione in base all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali. La presentazione delle liste dei candidati La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio

2 plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno e da non più di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato anche nei collegi plurinominali. Non è possibile candidarsi contestualmente per Camera dei deputati e Senato. Parità di genere A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore. Scheda elettorale E prevista un unica scheda che riporta il nominativo del candidato nel collegio uninominale inscritto in un rettangolo alla cui destra, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Modalità di voto L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso per un candidato nel collegio uninominale e per una lista collegata ad altro candidato nel collegio uninominale è nullo. Soglia di sbarramento Sul piano nazionale sono escluse dal riparto le liste che non abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi espressi. Nelle regioni ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela per le minoranza linguistiche, sono escluse le liste, rappresentative di tali minoranze linguistiche, che non abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione medesima. Modalità di attribuzione dei seggi Con riferimento ai collegi uninominali, l Ufficio centrale circoscrizionale (d ora innanzi UCC), dopo aver determinato la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, proclama eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3 Con riferimento ai collegi plurinominali, l UCC preliminarmente determina 1) la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista, data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle sezioni della circoscrizione; 2) il totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste; 3) infine comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione. L Ufficio centrale nazionale (UCN d ora innanzi) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando tutte le cifre elettorali circoscrizionali. Successivamente, applicata la clausola di sbarramento, procede al riparto dei restanti 303 seggi. L UCC individua il quoziente elettorale nazionale (QEN d ora innanzi), dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali per il numero dei seggi da attribuire; successivamente, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il QEN; la parte intera del quoziente rappresenta il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista, mentre i seggi rimanenti verranno assegnati alle liste aventi i maggiori resti. Per la distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni l UCC calcola il quoziente elettorale circoscrizionale (QEC d ora innanzi) dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione. Procede poi dividendo la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il QEC ottenendo in tal modo il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, mentre i seggi ancora da distribuire verranno assegnati alle liste secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali e,, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel testo sono contemplati ulteriori criteri di attribuzione qualora persistesse la parità. L UCC provvede infine a verificare se il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi attribuiti in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna e in caso negativo introduce un meccanismo correttivo operando sulle parti decimali dei quozienti di attribuzione. Senato Il territorio nazionale i seggi nei collegi Il Senato e eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla Circoscrizione Estero. Fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali, ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione. Per l'assegnazione del restante numero di seggi (159), ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

4 La presentazione delle liste dei candidati La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno e da non più di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale In forza del rinvio operato dall articolo 27 del d. lgs 533/1993, in forza del quale per tutto ciò che non è disciplinato da tale decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modalità di espressione del voto e della presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono analoghe a quelle previste per la Camera. Scheda elettorale La scheda, salvo le ovvie differenziazioni, è sostanzialmente simile a quella della Camera. Modalità di voto L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati, nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Soglia di sbarramento Sul piano nazionale sono escluse dal riparto le liste che non abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi espressi. Nelle regioni ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela per le minoranza linguistiche, sono escluse le liste, rappresentative di tali minoranze linguistiche, che non abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione medesima. Modalità di attribuzione dei seggi L Ufficio elettorale regionale (UER d ora innanzi), determinata la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali, proclama eletto nel collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Successivamente determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista sommando i voti conseguiti dalle liste nell insieme delle sezioni elettorali, nonché la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi nella regione. L Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti tali dati, procede a determinare la cifra elettorale nazionale di ogni lista ed esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento. Tali dati vengono comunicati agli uffici elettorali regionali.

5 Ogni UER procede quindi all assegnazione dei seggi spettanti alle liste nei collegi plurinominali della regione. L Ufficio prioritariamente determina il QER dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il totale dei seggi attribuiti alla regione. Con il metodo dei quozienti interi e dei resti più alti, determina il numero dei seggi da assegnare a ogni lista, dividendo la cifra elettorale regionale di ogni lista per il QER. La fase conclusiva del procedimento prevede la distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tal fine prioritariamente viene individuato il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero dei seggi attribuire al collegio. L UER divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il QER determinando cos ì il quoziente di attribuzione, la cui parte intera indica il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Infine l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato utilizzando il QER e, in caso negativo, introduce un meccanismo correttivo operando sulle parti decimali dei quozienti di attribuzione.

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