in collaborazione con l'ufficio Studi e Programmazione della UIL FPL Veneto A cura di ROMANO AIO Segretario Regionale con delega alla PREVIDENZA

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1 in collaborazione con l'ufficio Studi e Programmazione della UIL FPL Veneto A cura di ROMANO AIO Segretario Regionale con delega alla PREVIDENZA

2 Capo primo I COSA FARE IN CASO DI MALATTIA Il dipendente assente per malattia deve rispettare i seguenti adempimenti Capo secondo II - Certificato medico Requisiti formali e sostanziali Ammalarsi all estero Capo terzo III - Visite di controllo Fasce di reperibilità Esclusioni Le assenze Onere della prova Capo quarto IV - Le sanzioni disciplinari Recesso con o senza preavviso Falsa malattia I danni Capo quinto V - Ferie e congedi parentali Ferie bloccate Congedi interrotti Capo sesto VI - Conservazione del posto di lavoro Periodo di comporto Altro proficuo lavoro Altri 18 mesi Patologie gravi e terapie salvavita Capo settimo VII - La retribuzione La busta paga I primi dieci giorni Trattamento più favorevole Day surgery, day service ambulatoriale Capo ottavo VIII - Pensione e buonuscita I contributi per la pensione I trattamenti di fine lavoro

3 Capo primo I COSA FARE IN CASO DI MALATTIA Il dipendente assente per malattia deve rispettare i seguenti adempimenti. All inizio del lavoro. Deve comunicare la propria assenza per malattia all ufficio di appartenenza tempestivamente, salvo comprovato impedimento, e comunque all inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica l assenza. Tale comunicazione va fatta anche in caso di proseguimento della malattia e cioè nel primo giorno previsto per la ripresa del servizio dopo il precedente periodo di malattia. Deve altresì comunicare il domicilio presso il quale può essere reperito, se durante l assenza per malattia dimora in luogo diverso da quello abituale comunicato all Amministrazione. Lettera raccomandata. Deve recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Se scade in giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il tipo di certificazione. I certificati rilasciati da medici non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale sono validi ai fini della giustificazione della malattia solo se si tratta dei primi due eventi morbosi nel corso dell anno solare (nella nozione di secondo evento rientra anche l ipotesi di un solo giorno di malattia, successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno), purché ciascuno di essi non abbia durata superiore a dieci giorni. In tutti gli altri casi (quindi dal terzo evento morboso e in case di malattia di durata superiore a dieci giorni) l assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata dal medico di base o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) o da una struttura sanitaria pubblica (si intende: medico di base, ospedale, pronto soccorso, ambulatorio distrettuale delle Asl, clinica o medico specialista purché convenzionati con il Ssn). Invio. DISPOSIZIONI INTERNE AZIENDA OSPEDALIERA ULSS 16 IOV Trasmissione telematica certificati di malattia Il Dipartimento della Funzione Pubblica - con la circolare n. 1 del (prot. n. 74) - ha dato avvio a quanto disposto dall'art. 69 del Dlgs 150/09 (di introduzione dell'art. 55-septies del Dlgs 165/01), relativamente alle procedure per la trasmissione telematica all'inps e ai datori di lavoro dei certificati di malattia. L introduzione del certificato telematico ha come finalità quella di snellire la burocrazia nelle pubbliche amministrazioni; ne consegue che il dipendente non dovrà più far recapitare a codesta amministrazione alcuna copia cartacea del certificato di malattia. Non dovrà trarre in inganno il fatto che il medico convenzionato consegni al dipendente, al momento del rilascio del certificato telematico, due copie cartacee, sulle quali viene indicato Copia per il Lavoratore e Copia per il Datore di Lavoro ; quest'ultima va presentata solo su eventuale richiesta. In deroga a quanto si è appena precisato, si comunica che gli unici casi nei quali permane l obbligo di invio della copia cartacea da parte del dipendente sono i seguenti:

4 1. Malattia in stato di gravidanza 2. Malattia connessa a causa di servizio 3. Malattia connessa a situazione di invalidità riconosciuta Nei suddetti casi, sulla copia cartacea del certificato, nel campo Dati diagnosi, il medico convenzionato deve chiaramente specificare gli stati specifici di malattia sopra riportati. L unico onere del dipendente sarà in sostanza quello di controllare periodicamente il proprio cartellino, in modo da assicurarsi che i giorni di malattia siano stati effettivamente e correttamente inseriti e che quindi la procedura di invio e di ricezione telematica del certificato sia andata a buon fine. In caso contrario, e solo in quel caso, si richiederà al dipendente la copia cartacea del certificato, al fine di sopperire ad eventuali malfunzionamenti del sistema. Il sistema è operativo su tutta la rete nazionale, per cui il certificato telematico potrà essere recepito dall Azienda anche nel caso in cui venga rilasciato al di fuori della Regione Veneto. La certificazione di malattia non può essere sostituita da altro documento e, pertanto, La certificazione sanitaria deve essere prodotta all ufficio di appartenenza in originale mentre l anticipo via fax o per della stessa può essere considerato valido ai fini del rispetto del termine di invio. Si ricorda che dall 1/2/2011 il certificato di malattia dovrà essere trasmesso in via telematica dal medico che lo rilascia (Circolare n.1 del Funzione Pubblica). Considerati i problemi sorti con il suddetto invio telematico si ritiene che, a tutela del lavoratore, per qualche mese ancora, sia opportuno usare ove possibile la trasmissione anche con le vecchie regole. Uscire di casa. II dipendente deve rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all amministrazione durante le fasce di reperibilità (attualmente dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 18.00), anche in presenza di espressa autorizzazione ad uscire da parte del proprio medico curante, fin dal primo giorno dell assenza per malattia, compresi i giorni domenicali e festivi. Sono fatte salve eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per l effettuazione di visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie, accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o altri giustificati motivi. In tali circostanze di assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità il dipendente é tenuto a darne preventiva informazione all'ufficio di appartenenza, salvo i casi di obiettivo e giustificato impedimento, e a produrre idonea documentazione giustificativa. Infortunio. Nell'ipotesi di assenza per malattia derivante da infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi (es. per incidente stradale), il dipendente ha l obbligo di darne comunicazione all'ufficio di appartenenza, al fine di consentire all Ente di esercitare il diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti.

5 Capo secondo II IL CERTIFICATO MEDICO Il certificato medico garantisce il diritto del lavoratore a non rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata della prognosi e ricevere il trattamento economico previsto dalla legge e dai contratti collettivi. Requisiti formali e sostanziali. II certificato medico valido ai fini della giustificazione dell assenza per malattia deve possedere tutti i requisiti formali e sostanziali previsti e precisamente: generalità complete del lavoratore; prognosi clinica dei giorni di malattia che inizia a decorrere dal giorno di redazione del certificato. Fa eccezione il caso in cui il certificato medico attesti che "il paziente dichiara di essersi ammalato dal " - generalmente il giorno immediatamente precedente il rilascio del certificato (cosiddetta diagnosi riferita), in tale fattispecie, ai fini del calcolo della prognosi, il conteggio parte non dalla data di rilascio del certificato ma da quella, precedente, dalla quale il dipendente ha dichiarato al curante di essersi ammalato; data e luogo di compilazione; l indicazione di inizio o di continuazione della malattia; la firma ed il timbro del medico che rilascia la certificazione; abituale domicilio del lavoratore o il diverso temporaneo recapito. Il certificato non deve contenere abrasioni o correzioni; le eventuali correzioni devono essere controfirmate dal medico. In presenza di successivi certificati intervallati dal sabato e dalla domenica, si presume che i due periodi costituiscano un unico evento morboso. Ammalarsi all estero. Nell ipotesi di malattia insorta all'estero il certificato medico è valido se si tratta di Paesi appartenenti all'unione Europea. Qualora la malattia sia intervenuta in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l'italia convenzioni e accordi specifici che regolano la materia, la certificazione sanitaria deve essere legalizzata e tradotta in lingua italiana (se si tratta di lingue non europee) dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero. Per legalizzazione si intende l attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali; conseguentemente la sola attestazione dell autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all originale non determina la legalizzazione e non e di per sé sufficiente ad attribuire all atto valore giuridico. La legalizzazione può non essere richiesta ai lavoratori che si ammalano in Paesi non facenti parte dell Unione Europea ma che hanno stipulate con l Italia, o con l Unione Europea, convenzioni o accordi specifici che regolano la materia in cui è espressamente previsto che la certificazione di malattia rilasciata dalla locale Istituzione competente è esente da legalizzazione. Anche il dipendente che si ammala sul territorio estero deve provvedere a comunicare l assenza per malattia all ufficio di appartenenza, ad inviare copia della certificazione entro i termini previsti (successivamente, farà pervenire l'originale legalizzato" della documentazione) ed a comunicare il temporaneo indirizzo in modo da consentire l effettuazione della visita fiscale.

6 Capo terzo III LE VISITE DI CONTROLLO L art. 71, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha stabilito che l amministrazione dispone la visita fiscale anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Fasce di reperibilità. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. In seguito la disposizione e stata abrogata dall art. 17, comma 23, lett. c) del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, con conseguente ripristino, a decorrere dal 1 luglio 2009, delle fasce di reperibilità previste dalla disciplina contrattuale ( e ). Recentemente il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, delegato dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, ha ribadito che l amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative ed inoltre che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione. Ed infatti, con il decreto 18 dicembre 2009, n. 206, in vigore dal 4 febbraio 2010, le fasce di reperibilità per malattia sono state fissate dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore L onere della reperibilità sussiste fin dal primo glomo di assenza per malattia e per tutto il periodo, compresi i giorni non lavorativi e festivi. Esclusioni. Oltre a modificare le fasce di reperibilità il decreto n. 209/2009 contiene alcune importanti novità, formali e sostanziali, per quanto riguarda le esclusioni dall obbligo di reperibilità a favore del dipendente per i quali l assenza e riconducibile, etiologicamente, a: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. È inoltre prevista un ulteriore esclusione dall obbligo di reperibilità per i dipendenti nei confronti dei quali è stata gia effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Sono ovviamente esclusi dall obbligo di reperibilità al domicilio anche i lavoratori che si trovino in ricovero ospedaliero. Nell ipotesi in cui l assenza per malattia comporti per l interessato l effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l ufficio di appartenenza del dipendente, che conosce la circostanza a seguito della comunicazione ricevuta, deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo. In tali circostanze potrebbero ricorrere quelle esigenze funzionali e organizzative delle quali si deve tener conto nell ottica, generate di razionalizzazione ed efficacia dell azione amministrativa. Le assenze. L assenza ingiustificata al domicilio durante le fasce di reperibilità comporta sanzioni economiche ed integra fattispecie rilevanti sul piano disciplinare. A titolo meramente esemplificativo sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo: a) non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi; b) mancanze del nominativo del lavoratore sul citofono;

7 c) non funzionamento del citofono o del campanello; d) mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità; e) espletamento di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi. Al contrario le assenze durante le fasce di reperibilità potrebbe essere considerata giustificata in presenza di situazioni, ovviamente opportunamente documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia. La nozione di giustificato motivo costituisce una clausola elastica che dottrine e giurisprudenze concorrono a definire e ricorre in presenze di un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che determini l impossibilita di osservare l obbligo di reperibilità. L assenza del domicilio giustificata con le contemporanee presenze del lavoratore presso lo studio del medico curante non costituisce valida giustificazione. Sarà, infatti, necessario provare la necessità della visita e la sua indifferibilità. Anche l assenza al domicilio durante la visita dl controllo, in mancanza di validi motivi di giustificazione, è contestata nel caso in cui il dipendente, su invito rilasciato del medico fiscale, si sia successivamente sottoposto e visita ambulatoriale. Quest ultima, infatti, non ha lo scopo di sanare l assenza al domicilio, ma solo quello di confermare la prognosi stabilita del medico curante. Onere della prova. Poiché la condotta del lavoratore deve sempre coincidere con l esaurimento di tutte le possibilità di adempiere all obbligo di reperibilità secondo i criteri della normale diligenza, è sul medesimo che ricade l onere delle prove dell esistenza del giustificato motivo, che rappresenta l unico modo per evitare le sanzioni previste in caso di assenze alle visite di controllo. Capo quarto IV LE SANZIONI DISCIPLINARI Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in vigore dal 15 novembre 2009, all art. 55- quater, inserito dall art. 69 del decreto, prevede nuove ipotesi di licenziamento. Recesso con o senza preavviso. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica la sanzione disciplinare del recesso senza preavviso in caso di giustificazione dell assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; in questo caso il licenziamento è senza preavviso. Il recesso con preavviso é invece previsto nel caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall amministrazione. Falsa malattia. Il successivo art. 55- quinquies dispone, fatto salvo quanto previsto dal codice penale, che qualora il dipendente giustifichi l assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400,00 ad 1.600,00. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

8 I danni. Il lavoratore inoltre, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all immagine subiti dall'amministrazione. Capo quinto V FERIE E CONGEDI PARENTALI Ferie bloccate. In caso di malattia del dipendente in ferie, opportunamente documentata, che si sia protratta per più di tre giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte. A tal fine il dipendente e tenuto all osservanza di tutte le disposizioni vigenti in tema di documentazione dello stato di malattia e di invio della certificazione medica, di reperibilità durante le fasce orarie e di comunicazione del recapito temporaneo, se diverso da quello abituale. Congedi interrotti. La malattia insorta durante la fruizione del congedo parentale (art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001) o del congedo per la malattia del figlio (art. 47, commi 1 e 2 del decreto legislative n. 151/2001) ne produce, su richiesta del dipendente, l interruzione. La malattia del dipendente preesistente alla data prestabilita per l inizio del periodo di congedo parentale, se perdura oltre tale data, non da luogo al decorso del congedo medesimo; infatti l art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 151/2001 (espressamente richiamato dall art. 34, comma 6, per il congedo parentale e dall art. 48, comma 2, per il congedo per la malattia del figlio), testualmente stabilisce che "le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità". Capo sesto VI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO Periodo di comporto. In caso di assenza per malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, calcolando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso. Se alla scadenza dei diciotto mesi il lavoratore non é in grado di rientrare in servizio, il contratto prevede che, nei casi particolarmente gravi e su richiesta scritta del lavoratore da presentarsi prima della scadenza del periodo di comporto, l Ente può concedere un ulteriore periodo continuativo di diciotto mesi di assenza per malattia senza diritto ad alcun trattamento retributivo. In tale circostanza il datore di lavoro procede all accertamento delle condizioni di salute del dipendente per il tramite dell Asl competente, ciò al fine di verificare la sussistenza di una seppur minima possibilità di recuperare il dipendente all attività lavorativa. Se manca la richiesta del dipendente, l accertamento delle sue condizioni di salute non può essere disposto autonomamente dall Ente, vista la formulazione della clausola contrattuale.

9 Altro proficuo lavoro. Se l esito della visita collegiale è di inidoneità permanente a qualunque attività lavorativa, l amministrazione dovrà risolvere il rapporto di lavoro e corrispondere al dipendente l indennità di mancato preavviso. Se invece il dipendente e riconosciuto non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, ma idoneo ad altro proficuo lavoro l'ente, compatibilmente con le esigenze organizzative e con le disponibilità organiche, al fine di recuperarlo al servizio attivo può utilizzare il lavoratore: 1) in mansioni equivalenti, compatibili con il sub stato di salute, 2) oppure se ciò non sia possibile per incompatibilità con lo stato di salute, ovvero per mancanza di posti, anche in mansioni inferiori, previo accordo con l interessato. Altri 18 mesi. Il dipendente ha comunque diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza. Si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, con corresponsione dell indennità di mancato preavviso se il dipendente, allo scadere dei primi diciotto mesi, non presenta alcuna richiesta di concessione dell ulteriore periodo continuativo di diciotto mesi non retribuiti, oppure superi l intero periodo di comporto (diciotto mesi + diciotto mesi) senza riprendere servizio. Durante il periodo di conservazione del posto il dipendente: - nei primi diciotto mesi ha un trattamento economico diversificato, conserva l anzianità di servizio e matura interamente le ferie; - nel secondo eventuale periodo di diciotto mesi non percepisce alcuna retribuzione e non matura né ferie né anzianità di servizio. Secondo l interpretazione fornita dall Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) l ulteriore periodo di diciotto mesi di assenza per malattia senza retribuzione é da considerarsi continuativo. Il lavoratore, in caso di guarigione intervenuta prima della scadenza del periodo in argomento, può riprendere servizio solo previo accertamento delle sue condizioni di salute. Nell ipotesi in cui il dipendente, dopo aver ripreso servizio si assenti nuovamente per malattia, si applicheranno nuovamente le regole generali previste dalla disciplina contrattuale e legale, sia in ordine al computo del periodo di comporto sia sotto il profilo giuridico ed economico. Patologie gravi e terapie salvavita. La vigente disposizione contrattuale, nel prevedere una tutela speciale per le assenze dovute a terapie salvavita correlate a gravi patologie, ha individuato specifiche casistiche (emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da Aids) senza peraltro voler escludere ulteriori fattispecie di analoga gravità. Nella materia, di particolare delicatezza, l Aran ha fornito orientamenti che richiamano l attenzione delle amministrazioni, in particolare, sulla necessità di applicare correttamente e senza apprezzamenti arbitrari la disciplina contrattuale. L'Agenzia rileva che la disposizione contrattuale non riguarda tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita; entrambi i requisiti debbono pertanto coesistere ed essere valutati contestualmente. Nella disciplina in esame rientrano i giorni di assenza necessari a sottoporsi a terapie salvavita o altre ad esse assimilabili, sulla base di un espresso giudizio medico in tal senso. Non possono invece essere ricondotti alla particolare tutela prevista i periodi di assenza giustificati da ricovero ospedaliero e non giustificati da terapie salvavita né quelli di ulteriore assenza, anche se imputabili a convalescenza post-operatoria, nei casi in cui manchi la particolare giustificazione della necessità di sottoporsi, durante gli stessi, a terapie salvavita.

10 Le assenze per malattia che rientrano nella previsione contrattuale in argomento non devono essere considerate ai fini del computo del periodo massimo di conservazione del posto e sono retribuite in misura completa. Capo settimo VII LA RETRIBUZIONE La busta paga. La disciplina contrattuale ha definito il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia e cioè: a) per i primi nove mesi di assenza = l intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio; b) per i successivi tre mesi di assenza = il 90% della retribuzione; c) peri successivi ulteriori sei mesi = il 50% della retribuzione; d) eventuale ulteriore periodo di diciotto mesi = niente retribuzione. Con il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, all art. 71 sono state dettate norme in materia di assenze per malattia dei dipendenti. I primi dieci giorni. La nuova disciplina ha previsto, a decorrere dal 25 giugno 2008, che per ogni singolo periodo di malattia (sia che venga giustificato con un solo certificato medico, sia con più certificati medici continuativi) nei primi dieci giorni di assenza al dipendente é corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. In esso si considerano rientranti esclusivamente le voci dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam. Per il personale dirigente si tiene conto anche della retribuzione di posizione di parte fissa. La trattenuta economica per i primi dieci giorni di malattia di ciascun anno solare si riferisce ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia (cosiddetto episodio morboso) e non ai primi dieci giorni di malattia nell anno. Opera quindi per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno e per tutti i dieci giorni anche quando l assenza si protragga per più di dieci giorni. L eventuale prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un iniziale periodo di malattia non può essere considerate una nuova assenza, e non si dovrà quindi dare luogo ad ulteriori riduzioni una volta superato il decimo giorno a partire da quello in cui é cominciata l'assenza. Trattamento più favorevole. L art. 71 del decreto legge n. 112/2008, nell escludere la corresponsione del trattamento economico accessorio nei primi dieci giorni di qualsiasi periodo di assenza per malattia di qualunque durata, fa salvo il trattamento più favorevole previsto dai contratti collettivi, o dalle specifiche normative di settore, per le seguenti tipologie di assenza: a) assenze dovute ad infortunio sul lavoro (riconosciuto dall Inail); b) assenze per malattia dovuta a causa di servizio (purché sia intervenuto il formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio); c) ricovero ospedaliero e l eventuale periodo di convalescenza post ricovero debitamente certificato; d) day hospital e relativa convalescenza debitamente certificata; e)assenze dovute a patologie gravi che richiedono l effettuazione di terapie salvavita.

11 Day surgery, day service ambulatoriale. Anche se il legislatore non ha espressamente individuato, tra le predette tipologie di assenza, alcuni modelli organizzativi allo stato particolarmente utilizzati in sanità quali, ad esempio, il ricovero in regime di day surgery o di day service ambulatoriale, considerato che le procedure diagnostiche e terapeutiche in tali regimi si possono considerare assimilate a quelle eseguite in regime di day hospital, le assenze debitamente certificate come day surgery o day service ambulatoriale sono soggette alla stessa disciplina prevista per il ricovero in day hospital. Anche in caso di ricovero ospedaliero o day hospital e per gli eventuali periodi di convalescenza, così come per il day surgery o il day service ambulatoriale, nel caso in cui il dipendente abbia superato il periodo massimo retribuibile per intero (nove mesi), allo stesso deve essere corrisposto, anche per tali tipologie di assenza, esclusivamente il 90% della retribuzione, ciò in quanto il beneficio della corresponsione del 100% della retribuzione è previsto solo nel caso che tali assenze siano collocate all interno del periodo ad intera retribuzione, cioè entro i nove mesi. Nell ipotesi di ulteriore malattia che determina il superamento anche del periodo dei tre mesi retribuiti al 90%, al dipendente spetta il 50% del trattamento economico, anche se le assenze per malattia sono riconducibili a ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery o day service ambulatoriale. Capo ottavo VIII PENSIONI E BUONUSCITA Con la circolare 28 maggio 2009 n. 13 l Inpdap ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all applicazione della nuova disciplina recata dall art. 71 del decreto legge n. 112/2008, precisando che le modifiche normative in materia di trattamento economico delle assenze per malattia non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali. I contributi per la pensione. Pertanto l Inpdap riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia effettuati dai dipendenti, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ei sensi dell art. 71 del decreto legge n. 112/2008, ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali. Per quanto concerne gli adempimenti contributivi la circolare in esame precisa che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni, l imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura; conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio. Ugualmente non viene ridotto l imponibile su cui calcolare il contributo 0,35% da versare a favore della Gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali. I trattamenti di fine lavoro. Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) e del trattamento di fine rapporto (Tfr) le modifiche introdotte dall art. 71 del decreto legge n. 112/2008 nulla hanno innovato. Perciò le amministrazioni e gli enti datori di lavoro, nel caso di decurtazione della retribuzione dei dipendenti, devono continuare a versare i contributi sull intera retribuzione virtuale utile ai fini di queste prestazioni di fine lavoro.

12 ADA Ass. per i diritti degli anziani - ADOC Ass. per la difesa e l'orientamento dei consumatori - ANCS Ass. nazionale cooperazione sociale - CAF Centro di assistenza fiscale della UIL - ENFAP Ente naz. formazione e addestramento professionale - FITEL Federazione Italiana del Tempo Libero - ITAL Il Patronato dei cittadini - ISTITUTO STUDI SINDACALI - UNIAT UIL Unione nazionale inquilini ambiente e territorio - UIM Unione italiani nel mondo - Sede: Corso del Popolo 231 MESTRE - VENEZIA Tel Fax veneto@uilfpl.it web:

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