TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO"

Transcript

1 Infortuni sul lavoro Infortunio in itinere Sinistro occorso durante il ritorno alla propria abitazione per la pausa pranzo Utilizzo di mezzo privato (velocipede) Mancanza di servizio di mensa aziendale Incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con gli orari di ingresso e di uscita dalla fabbrica Dispendio eccessivo di tempo rispetto all uso del mezzo privato Infortunio in itinere Sussistenza - Rif.Leg.art.2 Dpr.1124/65; Sentenza n. 288/07 Pronunziata il Depositata il TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro, dott.ssa Carla Ponterio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa relativa a controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 1162/05, decisa all'udienza di discussione del , promossa da: XX, elettivamente domiciliato in Modena, viale Corassori n. 72, presso lo studio dell'avv. C. Sala che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. R. Rossini, come da procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo; ricorrente Contro: Inail, con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale per l'emilia Romagna, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti dall'avv. G. Carla, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della sede di Modena, via C. Costa n. 29/31; convenuto Conclusioni del ricorrente: condannare l'inail al pagamento dell'indennizzo per menomazioni di grado pari all'8%, dell'indennità per inabilità temporanea assoluta dall' al nonché al rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali e con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Conclusioni formulate dal convenuto: respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il parte attrice premesso: - di essere dipendente della Alfa srl dall' con la qualifica di operaio 30 livello; - di svolgere attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle e dalle alle 18.00; - di usare per recarsi a lavoro la bicicletta; - che la società datrice di lavoro non dispone di mensa aziendale;

2 - che l'1.4.05, dopo aver terminato il turno del mattino, è uscito dallo stabilimento per recarsi a casa per il pranzo; - che a pochi metri dalla sede della ditta ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto a terra; - che è stato accompagnato al Pronto Soccorso ove gli è stata diagnostica una frattura composta dello scafoide carpale sinistro; - che l'infortunio è stato denunciato tempestivamente all'inail; - poi comunicato in data che il caso non rientra nella propria competenza assicurativa; - di aver proposto ricorso avverso tale decisione ricorrendo gli estremi dell'infortunio in itinere; ha convenuto in giudizio l'inail rassegnando le conclusioni sopra trascritte. L'Inail ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che dal questionario compilato e dal datore di lavoro e dal ricorrente emerge la possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici il che porta ad escludere nel caso concreto l'ipotesi di infortunio in itinere. Parte convenuta ha poi contestato la misura del danno biologico, la durata della inabilità temporanea totale e il diritto al rimborso delle spese mediche. La causa, istruita sulla base di produzioni documentali, esame testi e consulenza medico legale, è stata discussa e decisa all'udienza del come da dispositivo di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il giorno il sig. XX, terminato alle ore il turno di lavoro del mattino e dismessi gli abiti da lavoro nello spogliatoio, è uscito dallo stabilimento per raggiungere, in bicicletta, la propria abitazione per il pranzo. Alle ore circa, percorse poche centinaia di metri, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra procurandosi le lesioni documentate dai certificati medici in atti. L'Inail ha negato ogni indennità "in quanto l'infortunio si è verificato in itinere fuori dall'ambiente di lavoro in presenza di un rischio generico non protetto" (cfr. doc. 4 conv.). L'art. 2 comma 3 dpr 1124/65, modificato dall'art. 12 dlgs 38/00, prevede: "salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro...durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché necessitato". La giurisprudenza ha più volte precisato che: "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo tra il luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede e il luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada" (Cass., 19940/04). Più esattamente, "ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento,

3 nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole", (Cass., 7717/04; cfr. anche Cass., 18980/03; Cass., 11917/03). Nel caso in esame, è pacifico che il turno del mattino presso la Alfa srl iniziasse alle ore 8.00 e terminasse alle ore e che il ricorrente, come gli altri lavoratori, alla fine del turno e prima di lasciare lo stabilimento dovesse passare dallo spogliatoio per dismettere gli abiti da lavoro. L'inizio del turno pomeridiano era fissato alle ore È altrettanto pacifico che presso lo stabilimento non vi fosse un servizio di mensa aziendale. Tali circostanze, allegate in ricorso, non sono state contestate dall'inail e, comunque, sono state confermate dal teste Sandid, dipendente della Alfa srl. Il XX era solito recarsi a casa nella pausa pranzo usando la propria bicicletta. L'abitazione del predetto era in Carpi, via Unione Sovietica, la sede della Alfa in via Torino. Il ricorrente ha spiegato che il tragitto tra il luogo di lavoro e la propria abitazione era servito dall'atcm e, in particolare, dalla "linea blu Gorizia Palladio" (cfr. doc. 15 ric.). Ha aggiunto che la fermata più vicina alla sede della Alfa è quella di via Remesina mentre quella più vicina alla sua abitazione è in via Gorizia. La distanza tra la ditta e la fermata di via Remesina è di circa 300 metri e così anche quella tra la sua abitazione e la fermata di via Gorizia. La distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione del ricorrente è di circa 3-4 km. (cfr. doc. nn. 1 e 2 conv.). Il XX ha prodotto l'orario della linea blu Gorizia Palladio da cui si ricava che l'autobus, per percorrere il tragitto tra via Remesina e via Gorizia, impiega 25 minuti; che gli orari di partenza dalla propria abitazione al mattino sono 7.00 o 7.30 con arrivo rispettivamente alle 7.25 o alle Nella pausa pranzo, l'orario di partenza dell'autobus da via Remesina è o con arrivo in via Gorizia rispettivamente alle o alle L'orario per il ritorno; da via Gorizia a via Remesina è o con arrivo rispettivamente alle o Il problema di compatibilità degli orari riguarda anzitutto la pausa pranzo. Posto che non era materialmente possibile per il XX trovarsi alla fermata alle (egli finiva il turno alle 12.00, doveva passare dallo spogliatoio a cambiarsi e percorrere 300 metri fino alla fermata), egli avrebbe dovuto prendere l'autobus delle con arrivo alla fermata di via Gorizia alle Avrebbe dovuto poi percorrere 300 metri fino alla propria abitazione e riprendere l'autobus per il rientro a lavoro massimo alle 13.30, con arrivo a destinazione alle Confidando nella puntualità dei mezzi pubblici, sarebbero rimasti al ricorrente solo cinque minuti per percorrere i soliti 300 metri ed essere a lavoro alle

4 Così, le due ore di pausa si sarebbero ridotte ad effettivi trenta minuti per il pranzo, se si esclude tutto il tempo trascorso sull'autobus o alla fermata. Se il XX avesse preferito non rischiare di rientrare in ritardo a lavoro, avrebbe dovuto riprendere l'autobus alle 13.00, quindi due minuti dopo l'arrivo alla fermata. È per questa ragione, ed altre relative in particolare all'orario di ingresso mattutino, che il XX era costretto ad utilizzare un mezzo di trasporto privato. Anche al mattino, se egli avesse preso l'autobus delle 7.30 sarebbe arrivato alla fermata di via Remesina alle 7.55 e, dato il traffico nelle ore di punta, avrebbe finito per accumulare frequenti ritardi con rischio di contestazioni e sanzioni disciplinari. Per trovarsi puntuale a lavoro avrebbe dovuto prendere l'autobus delle 7.00 aspettando poi all'aperto per circa mezz'ora prima di entrare in ditta. La necessità di uso del mezzo privato deve ravvisarsi non solo in ipotesi di orari dei mezzi pubblici assolutamente non compatibili con i tempi di lavoro ma anche laddove l'uso del mezzo pubblico finirebbe per rendere quanto mai disagevole lo spostamento tra la fabbrica e l'abitazione imponendo al lavoratore un dispendio di tempo ed energia eccessivo rispetto all'uso del mezzo proprio e, come tale, non esigibile (cfr. Cass., 6625/87; Cass., 7259/97). È legittimo l'uso del mezzo privato in tutti i casi in cui non ricorrano valide alternative e non può considerarsi alternativa valida e ragionevole quella che avrebbe imposto al XX di consumare la maggior parte della sua, pausa pranzo sull'autobus e alla fermata, in contrasto con la finalità stessa della sospensione del lavoro e con le esigenze di vita personale e familiare. La ricostruzione dei tragitti, delle fermate e degli orari, come allegati dal ricorrente e supportati dalla documentazione prodotta, è stata messa in dubbio dall'inail solo in base al contenuto dei questionari per incidenti stradali compilati e dal datore di lavoro e dal lavoratore (doc. nn. 1 e 2 cono.). Il questionario redatto dalla Alfa srl riferisce esattamente gli orari di partenza ed arrivo dei mezzi pubblici sopra riportati. Valgono pertanto, quanto all'orario per la pausa pranzo delle 12.04, le considerazioni sopra svolte sulla materiale impossibilità per il lavoratore di prendere l'autobus a quell'ora. Lo stesso questionario ribadisce la fine del turno mattutino alle ore e i 300 metri di distanza dalla ditta fino alla fermata. Né è stato addotto da parte convenuta alcun elemento che dimostri la fattiva possibilità di usare il mezzo di trasporto pubblico in quell'orario. Peraltro, l'orario in cui è avvenuto l'incidente, ore 12.10, a poche centinaia di metri dalla sede della società, avvalora la tesi dell'impossibilità per il ricorrente di trovarsi alla fermata di via Remesima alle Non può attribuirsi rilievo dirimente al contenuto del questionario compilato dal lavoratore che ha effettivamente barrato la casella corrispondente al "si" rispetto alla domanda "gli orari dei mezzi pubblici sono compatibili con quelli di inizio e termine del lavoro?". Il teste escusso, collega del ricorrente, ha riferito che questi non comprende bene l'italiano e ciò appare confermato dalle altre risposte date nel questionario. Il XX, ad esempio, ha risposto "no" alla domanda "tale tragitto (ndr quello tra il luogo di lavoro e l'abitazione) è coperto da mezzi pubblici di trasporto?".

5 Questa risposta negativa è in aperto contrasto logico con quella sulla compatibilità degli orari dell'autobus con gli orari di lavoro e ciò appare sufficiente a dimostrare il valore approssimativo delle risposte date, anche in ragione delle difficoltà di comprensione linguistica del XX. Quanto finora detto dimostra come il luogo ove è avvenuto l'incidente fa parte del normale tragitto percorso dal lavoratore nella pausa pranzo per recarsi dal luogo di lavoro a quello di abitazione e come l'uso del mezzo proprio fosse necessitato dalla incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con gli orari di ingresso ed uscita dalla fabbrica. Tanto basta a far ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 2 dpr 1124/65. Quanto alle conseguenze dell'infortunio, a parere del ctu "il danno presentato attualmente dal sig. XX è conseguenza diretta delle lesioni riportate dallo stesso a seguito del trauma dell' e si concretizza negli esiti calcifici di lesioni osteoarticolari a livello della radio omerale prossimale con dolore alla palpazione allo stress in varo ed ai gradi estremi di mobilizzazione del gomito sinistro (non dominante) e nell'esito della frattura scafoide carpale". Tali lesioni sono state valutate dal ctu complessivamente nella misura del 5% a titolo di esclusivo danno biologico in ambito Inail. Il ctu ha inoltre determinato la durata dell'inabilità temporanea totale dall' al e quella dell'inabilità temporanea parziale al 50% dal al Le conclusioni del ctu, immuni da vizi logici e giuridici e motivate sulla base della documentazione medica in atti, sono pienamente condivisibili e non risultano validamente contraddette dai consulenti di parte. L'Inail deve essere condannato a corrispondere al ricorrente, nella misura di legge, l'indennità per inabilità temporanea assoluta dall' al e l'indennità per l'inabilità temporanea parziale al 50% dal al , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei via via spettanti con decorrenza dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa. Non può accogliersi la domanda di rimborso delle spese mediche di esclusiva competenza del SSN. L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite. Spese della ctu a titolo definitivo a carico dell'inail. P.Q.M. Visti gli artt. 442, 429 cpc, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, condanna l'inail a corrispondere al ricorrente, nella misura di legge, l'indennità per inabilità temporanea totale per il periodo dall' al e l'indennità per inabilità temporanea parziale al 50% dal al , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei via via spettanti a decorrere dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa. Respinge le residue domande. Compensa le spese di lite. Pone a carico dell'inail a titolo definitivo le spese di ctu già liquidate come in atti. Modena, Il giudice del lavoro

6 Depositata in Cancelleria il 27 GIU 2007 Dott.ssa Carla Ponterio

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Cos è l INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) E l Istituto che in Italia gestisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In Italia

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (DA CUI SUCCESSIVAMENTE NASCE L INAIL) DPR 547/1955 NORME PER LA PREVENZIONE

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IL NUOVO PROCESSO DEL LAVORO Milano 27 maggio - Firenze 1 luglio Formazione commercialisti: 7 CFP (Milano e Roma) - Avvocati: accred. 7 ore In mancanza di apposita disciplina, l'infortunio in itinere è

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER MISSIONE DI SERVIZIO (approvato con delibera G.C. N. 10 del 9/2/2012).

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER MISSIONE DI SERVIZIO (approvato con delibera G.C. N. 10 del 9/2/2012). REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER MISSIONE DI SERVIZIO (approvato con delibera G.C. N. 10 del 9/2/2012). Art. 1 Autorizzazione Il dipendente che intenda avvalersi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause per controversia in materia di previdenza

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

COMUNE DI ITRI (Provincia di Latina)

COMUNE DI ITRI (Provincia di Latina) COMUNE DI ITRI (Provincia di Latina) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI (Regolamento a latere del Regolamento sull Ordinamento Uffici e Servizi)

Dettagli

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa

Dettagli

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione

Dettagli

"lu/49. Itrib,otrcf. ) 2_A)a. '3at' Al ' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L.

lu/49. Itrib,otrcf. ) 2_A)a. '3at' Al ' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L. '3at' dcrr' Al ' (, LJ cfó' "lu/49 '. -- " /^tt ) 2_A)a lcpc' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L. Oggi 9 apnle2009 alle ore 9.00 avanti al Giudice del lavoro

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO Allegato alla deliberazione n. 696 del 23.05.2012 REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO 1 INDICE PREMESSA ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 (Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle

Dettagli

Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso

Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso Consulenza Amministrativa del Lavoro 80122 Napoli Viale A. Gramsci,15 Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 Email info@cafassoefigli.it Napoli, lì 11 aprile

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa; N. 00247/2013 REG.PROV.COLL. N. 01214/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO PER LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO PER LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO PER LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE Sommario Art. 1 Base legale e scopo... 3 Art. 2 Definizione dei servizi offerti... 3 Art. 3 Organizzazione... 3 Art. 4 Condizioni e requisiti

Dettagli

GESTIONE DEGLI INFORTUNI

GESTIONE DEGLI INFORTUNI GESTIONE DEGLI INFORTUNI - MODALITA OPERATIVE - Introduzione Nota per Medici Specializzandi - Recapiti utili Cosa fare in caso di infortunio con prognosi da 0 a 3 giorni o Eventuali riscontri di malattie

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASCURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO (art. 53, d.p.r. 30/06/1965 n. 1124 - art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. 09/04/2008 n.81) e nome

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESENA 58,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESENA 58, 2 2 5 4. j4 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 965/2013 cron 2.2/15 (f Rep. Dott. GUIDO

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute in occasione di missioni fuori dal territorio comunale * * * * * (Approvato con deliberazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

NULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA

NULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO Il, nella persona dell avvocato Luciano Pallini, ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA XXXXX nella

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 2014 Assicurazione militare (AM) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 2014 Assicurazione militare (AM) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 59 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI Approvato con D.G.P. in data 10.03.2003 n. 72 reg. e modificato

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in

Dettagli

TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. sentenza

TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. sentenza Agenzia contratto Diritto di esclusiva Stipulazione di contratto di agenzia con società concorrente Violazione dell obbligo di esclusiva - Recesso del preponente Giusta causa Indennità sostitutiva del

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

Il curatore avrà cura di compilare le parti evidenziate in rosa lasciando. al GD le aree evidenziate in rosso e quelle non evidenziate che

Il curatore avrà cura di compilare le parti evidenziate in rosa lasciando. al GD le aree evidenziate in rosso e quelle non evidenziate che Il curatore avrà cura di compilare le parti evidenziate in rosa lasciando al GD le aree evidenziate in rosso e quelle non evidenziate che verranno compilate dal gd in udienza (v. presenza parti) Il curatore

Dettagli

LA NORMATIVA SULL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

LA NORMATIVA SULL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI Lezione n.2 LA NORMATIVA SULL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali E' l'assicurazione sociale

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli