TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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- Matteo Cavalli
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1 Infortuni sul lavoro Infortunio in itinere Sinistro occorso durante il ritorno alla propria abitazione per la pausa pranzo Utilizzo di mezzo privato (velocipede) Mancanza di servizio di mensa aziendale Incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con gli orari di ingresso e di uscita dalla fabbrica Dispendio eccessivo di tempo rispetto all uso del mezzo privato Infortunio in itinere Sussistenza - Rif.Leg.art.2 Dpr.1124/65; Sentenza n. 288/07 Pronunziata il Depositata il TRIBUNALE DI MODENA Sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro, dott.ssa Carla Ponterio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa relativa a controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta nel ruolo generale delle controversie di lavoro con il n. 1162/05, decisa all'udienza di discussione del , promossa da: XX, elettivamente domiciliato in Modena, viale Corassori n. 72, presso lo studio dell'avv. C. Sala che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. R. Rossini, come da procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo; ricorrente Contro: Inail, con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale per l'emilia Romagna, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti dall'avv. G. Carla, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della sede di Modena, via C. Costa n. 29/31; convenuto Conclusioni del ricorrente: condannare l'inail al pagamento dell'indennizzo per menomazioni di grado pari all'8%, dell'indennità per inabilità temporanea assoluta dall' al nonché al rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali e con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Conclusioni formulate dal convenuto: respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il parte attrice premesso: - di essere dipendente della Alfa srl dall' con la qualifica di operaio 30 livello; - di svolgere attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle e dalle alle 18.00; - di usare per recarsi a lavoro la bicicletta; - che la società datrice di lavoro non dispone di mensa aziendale;
2 - che l'1.4.05, dopo aver terminato il turno del mattino, è uscito dallo stabilimento per recarsi a casa per il pranzo; - che a pochi metri dalla sede della ditta ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto a terra; - che è stato accompagnato al Pronto Soccorso ove gli è stata diagnostica una frattura composta dello scafoide carpale sinistro; - che l'infortunio è stato denunciato tempestivamente all'inail; - poi comunicato in data che il caso non rientra nella propria competenza assicurativa; - di aver proposto ricorso avverso tale decisione ricorrendo gli estremi dell'infortunio in itinere; ha convenuto in giudizio l'inail rassegnando le conclusioni sopra trascritte. L'Inail ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che dal questionario compilato e dal datore di lavoro e dal ricorrente emerge la possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici il che porta ad escludere nel caso concreto l'ipotesi di infortunio in itinere. Parte convenuta ha poi contestato la misura del danno biologico, la durata della inabilità temporanea totale e il diritto al rimborso delle spese mediche. La causa, istruita sulla base di produzioni documentali, esame testi e consulenza medico legale, è stata discussa e decisa all'udienza del come da dispositivo di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il giorno il sig. XX, terminato alle ore il turno di lavoro del mattino e dismessi gli abiti da lavoro nello spogliatoio, è uscito dallo stabilimento per raggiungere, in bicicletta, la propria abitazione per il pranzo. Alle ore circa, percorse poche centinaia di metri, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra procurandosi le lesioni documentate dai certificati medici in atti. L'Inail ha negato ogni indennità "in quanto l'infortunio si è verificato in itinere fuori dall'ambiente di lavoro in presenza di un rischio generico non protetto" (cfr. doc. 4 conv.). L'art. 2 comma 3 dpr 1124/65, modificato dall'art. 12 dlgs 38/00, prevede: "salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro...durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché necessitato". La giurisprudenza ha più volte precisato che: "in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo tra il luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede e il luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada" (Cass., 19940/04). Più esattamente, "ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n del 1965, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento,
3 nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole", (Cass., 7717/04; cfr. anche Cass., 18980/03; Cass., 11917/03). Nel caso in esame, è pacifico che il turno del mattino presso la Alfa srl iniziasse alle ore 8.00 e terminasse alle ore e che il ricorrente, come gli altri lavoratori, alla fine del turno e prima di lasciare lo stabilimento dovesse passare dallo spogliatoio per dismettere gli abiti da lavoro. L'inizio del turno pomeridiano era fissato alle ore È altrettanto pacifico che presso lo stabilimento non vi fosse un servizio di mensa aziendale. Tali circostanze, allegate in ricorso, non sono state contestate dall'inail e, comunque, sono state confermate dal teste Sandid, dipendente della Alfa srl. Il XX era solito recarsi a casa nella pausa pranzo usando la propria bicicletta. L'abitazione del predetto era in Carpi, via Unione Sovietica, la sede della Alfa in via Torino. Il ricorrente ha spiegato che il tragitto tra il luogo di lavoro e la propria abitazione era servito dall'atcm e, in particolare, dalla "linea blu Gorizia Palladio" (cfr. doc. 15 ric.). Ha aggiunto che la fermata più vicina alla sede della Alfa è quella di via Remesina mentre quella più vicina alla sua abitazione è in via Gorizia. La distanza tra la ditta e la fermata di via Remesina è di circa 300 metri e così anche quella tra la sua abitazione e la fermata di via Gorizia. La distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione del ricorrente è di circa 3-4 km. (cfr. doc. nn. 1 e 2 conv.). Il XX ha prodotto l'orario della linea blu Gorizia Palladio da cui si ricava che l'autobus, per percorrere il tragitto tra via Remesina e via Gorizia, impiega 25 minuti; che gli orari di partenza dalla propria abitazione al mattino sono 7.00 o 7.30 con arrivo rispettivamente alle 7.25 o alle Nella pausa pranzo, l'orario di partenza dell'autobus da via Remesina è o con arrivo in via Gorizia rispettivamente alle o alle L'orario per il ritorno; da via Gorizia a via Remesina è o con arrivo rispettivamente alle o Il problema di compatibilità degli orari riguarda anzitutto la pausa pranzo. Posto che non era materialmente possibile per il XX trovarsi alla fermata alle (egli finiva il turno alle 12.00, doveva passare dallo spogliatoio a cambiarsi e percorrere 300 metri fino alla fermata), egli avrebbe dovuto prendere l'autobus delle con arrivo alla fermata di via Gorizia alle Avrebbe dovuto poi percorrere 300 metri fino alla propria abitazione e riprendere l'autobus per il rientro a lavoro massimo alle 13.30, con arrivo a destinazione alle Confidando nella puntualità dei mezzi pubblici, sarebbero rimasti al ricorrente solo cinque minuti per percorrere i soliti 300 metri ed essere a lavoro alle
4 Così, le due ore di pausa si sarebbero ridotte ad effettivi trenta minuti per il pranzo, se si esclude tutto il tempo trascorso sull'autobus o alla fermata. Se il XX avesse preferito non rischiare di rientrare in ritardo a lavoro, avrebbe dovuto riprendere l'autobus alle 13.00, quindi due minuti dopo l'arrivo alla fermata. È per questa ragione, ed altre relative in particolare all'orario di ingresso mattutino, che il XX era costretto ad utilizzare un mezzo di trasporto privato. Anche al mattino, se egli avesse preso l'autobus delle 7.30 sarebbe arrivato alla fermata di via Remesina alle 7.55 e, dato il traffico nelle ore di punta, avrebbe finito per accumulare frequenti ritardi con rischio di contestazioni e sanzioni disciplinari. Per trovarsi puntuale a lavoro avrebbe dovuto prendere l'autobus delle 7.00 aspettando poi all'aperto per circa mezz'ora prima di entrare in ditta. La necessità di uso del mezzo privato deve ravvisarsi non solo in ipotesi di orari dei mezzi pubblici assolutamente non compatibili con i tempi di lavoro ma anche laddove l'uso del mezzo pubblico finirebbe per rendere quanto mai disagevole lo spostamento tra la fabbrica e l'abitazione imponendo al lavoratore un dispendio di tempo ed energia eccessivo rispetto all'uso del mezzo proprio e, come tale, non esigibile (cfr. Cass., 6625/87; Cass., 7259/97). È legittimo l'uso del mezzo privato in tutti i casi in cui non ricorrano valide alternative e non può considerarsi alternativa valida e ragionevole quella che avrebbe imposto al XX di consumare la maggior parte della sua, pausa pranzo sull'autobus e alla fermata, in contrasto con la finalità stessa della sospensione del lavoro e con le esigenze di vita personale e familiare. La ricostruzione dei tragitti, delle fermate e degli orari, come allegati dal ricorrente e supportati dalla documentazione prodotta, è stata messa in dubbio dall'inail solo in base al contenuto dei questionari per incidenti stradali compilati e dal datore di lavoro e dal lavoratore (doc. nn. 1 e 2 cono.). Il questionario redatto dalla Alfa srl riferisce esattamente gli orari di partenza ed arrivo dei mezzi pubblici sopra riportati. Valgono pertanto, quanto all'orario per la pausa pranzo delle 12.04, le considerazioni sopra svolte sulla materiale impossibilità per il lavoratore di prendere l'autobus a quell'ora. Lo stesso questionario ribadisce la fine del turno mattutino alle ore e i 300 metri di distanza dalla ditta fino alla fermata. Né è stato addotto da parte convenuta alcun elemento che dimostri la fattiva possibilità di usare il mezzo di trasporto pubblico in quell'orario. Peraltro, l'orario in cui è avvenuto l'incidente, ore 12.10, a poche centinaia di metri dalla sede della società, avvalora la tesi dell'impossibilità per il ricorrente di trovarsi alla fermata di via Remesima alle Non può attribuirsi rilievo dirimente al contenuto del questionario compilato dal lavoratore che ha effettivamente barrato la casella corrispondente al "si" rispetto alla domanda "gli orari dei mezzi pubblici sono compatibili con quelli di inizio e termine del lavoro?". Il teste escusso, collega del ricorrente, ha riferito che questi non comprende bene l'italiano e ciò appare confermato dalle altre risposte date nel questionario. Il XX, ad esempio, ha risposto "no" alla domanda "tale tragitto (ndr quello tra il luogo di lavoro e l'abitazione) è coperto da mezzi pubblici di trasporto?".
5 Questa risposta negativa è in aperto contrasto logico con quella sulla compatibilità degli orari dell'autobus con gli orari di lavoro e ciò appare sufficiente a dimostrare il valore approssimativo delle risposte date, anche in ragione delle difficoltà di comprensione linguistica del XX. Quanto finora detto dimostra come il luogo ove è avvenuto l'incidente fa parte del normale tragitto percorso dal lavoratore nella pausa pranzo per recarsi dal luogo di lavoro a quello di abitazione e come l'uso del mezzo proprio fosse necessitato dalla incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con gli orari di ingresso ed uscita dalla fabbrica. Tanto basta a far ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 2 dpr 1124/65. Quanto alle conseguenze dell'infortunio, a parere del ctu "il danno presentato attualmente dal sig. XX è conseguenza diretta delle lesioni riportate dallo stesso a seguito del trauma dell' e si concretizza negli esiti calcifici di lesioni osteoarticolari a livello della radio omerale prossimale con dolore alla palpazione allo stress in varo ed ai gradi estremi di mobilizzazione del gomito sinistro (non dominante) e nell'esito della frattura scafoide carpale". Tali lesioni sono state valutate dal ctu complessivamente nella misura del 5% a titolo di esclusivo danno biologico in ambito Inail. Il ctu ha inoltre determinato la durata dell'inabilità temporanea totale dall' al e quella dell'inabilità temporanea parziale al 50% dal al Le conclusioni del ctu, immuni da vizi logici e giuridici e motivate sulla base della documentazione medica in atti, sono pienamente condivisibili e non risultano validamente contraddette dai consulenti di parte. L'Inail deve essere condannato a corrispondere al ricorrente, nella misura di legge, l'indennità per inabilità temporanea assoluta dall' al e l'indennità per l'inabilità temporanea parziale al 50% dal al , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei via via spettanti con decorrenza dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa. Non può accogliersi la domanda di rimborso delle spese mediche di esclusiva competenza del SSN. L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite. Spese della ctu a titolo definitivo a carico dell'inail. P.Q.M. Visti gli artt. 442, 429 cpc, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, condanna l'inail a corrispondere al ricorrente, nella misura di legge, l'indennità per inabilità temporanea totale per il periodo dall' al e l'indennità per inabilità temporanea parziale al 50% dal al , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei via via spettanti a decorrere dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa. Respinge le residue domande. Compensa le spese di lite. Pone a carico dell'inail a titolo definitivo le spese di ctu già liquidate come in atti. Modena, Il giudice del lavoro
6 Depositata in Cancelleria il 27 GIU 2007 Dott.ssa Carla Ponterio
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