LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO

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1 LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO SICUREZZA ALIMENTARE Il quadro normativo tra regolamenti comunitari e legislazione regionale

2 SICUREZZA ALIMENTARE La garanzia che l alimento non provochi danno al consumatore quando è preparato e/o consumato conformemente all uso a cui è destinato

3 POLITICA U.E. su SICUREZZA ALIMENTARE e IGIENE DEGLI ALIMENTI 1^ tappa - Libro verde sui principi generali della legislazione in materia alimentare ^ tappa - Libro bianco sulla sicurezza alimentare ^ tappa - Regolamento CE 178/02 del ^ tappa - Pacchetto igiene del

4 OBIETTIVI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA Mantenere un elevato livello di protezione della salute umana Garantire la libera circolazione delle merci nel mercato interno Fornire adeguate garanzie di sicurezza Attribuire la responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari al produttore (OSA)? Garantire che la legislazione sia coerente, razionale e comprensibile

5 Legge 30 aprile 1962 n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 Regolamento dei esecuzione della Legge 283/62 D. lvo 27 gennaio 1992 n. 109 Etichettatura prodotti SICUREZZA ALIMENTARE PILASTRI NORMATIVI Fonti Nazionali

6 SICUREZZA ALIMENTARE Fonti comunitarie Reg. CE n. 852/04 - Igiene dei prodotti alimentari Reg. CE n. 853/04 - Igiene degli alimenti di origine animale (requisiti specifici) Reg. CE n. 854/04 - Controllo ufficiale per gli alimenti di origine animale Reg. CE n. 882/04 - Controllo ufficiale mangimi, alimenti salute e benessere animale Direttiva CE 41/ Abroga o modifica precedenti direttive- recepita con D.Lgs. 193/2007 Reg. CE n. 183/05 - Igiene dei mangimi 1 GENNAIO 2006

7 SICUREZZA ALIMENTARE Nuove disposizioni di attuazione del pacchetto igiene: Reg. CE n. 2073/05 - Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Reg. CE n. 2074/05 - Reg. CE n. 2076/05 - Disposizioni attuative della nuova disciplina, fase di adattamento per gli Stati membri e gli Operatori del settore alimentare Provvedimento 9 febbraio Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a Linee guida applicative dei regolamenti n. 852/04 e n. 853/04 Provvedimento 25 gennaio Deroghe per i prodotti tradizionali e per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino, vendite diretta di latte crudo, linee guida sui molluschi bivalvi

8 SICUREZZA ALIMENTARE Fonti Regionali DGR n del 26/11/2007 Istruzioni operative per l applicazione del Reg. CE 852/04 Regione Piemonte - Testo Prime note esplicative relative all applicazione della D.G.R: DGR Recepimento linee guida Reg. 852 Linee Guida 853 approvato in Conferenza il DGR del 2/04/207 Recepimento linee guida Reg. 853 Determina Dirigenziale n.113 del 2/8/06 DPGR n.2/r del 3 marzo 2008 Nuove norme per la disciplina della prep. e somm. alimenti e bevande - bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale

9 SICUREZZA ALIMENTARE REGOLAMENTO N. 178/2002 Costituzione dell Autorità Europea per la sicurezza alimentare Affermazione del concetto di filiera agroalimentare ART. 18 ART. 19 Il Regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi La sicurezza può essere garantita solo con la compartecipazione dell intera filiera (impresa, operatori, autorità competenti, consumatori)

10 REGOLAMENTI COMUNITARI Regolamento 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari AMBITO DI APPLICAZIONE Responsabilità OSA Sicurezza alimentare PRODUZIONE PRIMARIA Catena del freddo Sistema HACCP Manuali di corretta prassi operativa Criteri microbiologici Importazione

11 REGOLAMENTI COMUNITARI Regolamento 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari AMBITO DI APPLICAZIONE Si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, nonché dell esportazione (all.ii), compresa la produzione primaria (all.i), e anche a quegli alimenti ulteriormente soggetti a requisiti specifici previsti da altri Regolamenti (es. Reg.853/04).

12 REGOLAMENTI COMUNITARI Regolamento 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA Parte A: requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate Protezione da contaminazioni - Misure di controllo (contaminazione da aria, suolo, acqua, mangimi, fertilizzanti, med. veterinari, fitosanitari ) Pulizia e disinfezione - Formazione del personale - Agenti infestanti Rifiuti - Analisi di laboratorio - Uso corretto fitosanitari, additivi per mangimi e medicinali veterinari - Misure correttive TENUTA REGISTRAZIONI. Parte B: raccomandazioni inerenti ai manuali di corretta prassi igienica Pericoli e misure preventive: acqua, prodotti fertilizzanti, rintracciabilità mangimi, ecc.

13 REGOLAMENTI COMUNITARI Regolamento 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari OBBLIGA: gli operatori del settore alimentare che intervengono in fasi successive alla produzione primaria - requisiti d igiene ALL. II Sistema HACCP Identificazione dei pericoli Identificazione CCP Definizione dei limiti critici Definizione del sistema di monitoraggio Individuazione delle azioni correttive Definizione delle procedure di verifica Istituzione di un sistema di registrazione e di documentazione

14 REGOLAMENTI COMUNITARI Regolamento 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari ALLEGATO II REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (diversi da quelli di cui all allegato I)) 1) Strutture destinate agli alimenti 2) Locali destinati alla preparazione, lavorazione e trasformazione 3) Strutture mobili e/o temporanee, e distributori automatici 4) Trasporto 5) Attrezzature 6) Rifiuti alimentari 7) Rifornimento idrico 8) Igiene personale 9) Prodotti alimentari 10) Confezionamento ed imballaggio 11) Trattamento termico 12) Formazione

15 REGOLAMENTI COMUNITARI Regolamento 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari REGISTRAZIONE Fatti salvi i campi di esclusione previsti dai nuovi Regolamenti comunitari, tutte le attività di produzione (compresa la produzione primaria), trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti e di bevande sono soggette a registrazione FINALITA conoscenza delle imprese del settore alimentare da parte dell autorità competente semplificazione delle procedure di inizio attività dell impresa alimentare favorire il commercio dei prodotti in ambito comunitario e nei Paesi Terzi consentiti

16 DGR del 26/11/07 Indicazioni operative riguardanti l attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell Accordo Stato Regioni del 9/2/2006 relativo all applicazione del Regolamento CE/852/2002 NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE procedura da applicarsi ai fini della registrazione delle attività alimentari: Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per la notifica dell inizio di nuove attività o per le modifiche sostanziali di attività esistenti Le attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Reg. 852/2004 NB Variazioni non significative: es. semplice ridistribuzione spazi o attrezzature

17 Regione Piemonte: DGR del 26/11/07 MODALITA DI NOTIFICA Il titolare dell industria alimentare o del mezzo di trasporto invia al Comune, in cui ha sede tale attività o in cui è residente (nel caso di mezzo di trasporto), la notifica dell esistenza, dell apertura, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione. Il Comune la trasmette all ASL che effettua la REGISTRAZIONE Ogni Regione deve predisporre apposita modulistica Non necessita dell'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo tecnico dell'asl competente L OSA trattiene copia DIA con data e protocollo ricevimento

18 Regione Piemonte: DGR del 26/11/07 Regione Piemonte - prime note esplicative ESCLUSIONE DALL OBBLIGO DI NOTIFICA: Imprese alimentari già iscritte e presenti, alla data di pubblicazione della DGR, nel Registro Nazionale delle Imprese Farmacie e parafarmacie già in attività Comunità alloggio con meno di 12 ospiti Rapporti commerciali tra produttori primari e ristoratori: il produttore primario è esonerato dalla notifica se cede piccoli quantitativi di prodotti primari direttamente al consumatore finale o a dettaglianti locali (compreso il ristoratore) che forniscono direttamente il consumatore finale nell ambito della Provincia o delle Province contermini

19 REGOLAMENTI COMUNITARI Regolamento 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari RICONOSCIMENTO Il riconoscimento è previsto, ai sensi del Regolamento 853/04, per tutte le attività di lavorazione e di deposito di alimenti di origine animale che, a differenza degli altri alimenti, prevedono requisiti strutturali ed igienico funzionali aggiuntivi o sistemi di controllo più articolati ed approfonditi. Gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti sono pubblicati sul sito informatico del Ministero della Salute

20 REGOLAMENTI COMUNITARI Regolamento 853/2004 Igiene alimenti di origine animale stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Prodotti di origine animale trasformati e non integra le norme previste dal Regolamento 852/2004

21 PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006 Linee guida nazionali per l applicazione l del Reg. 853/2004/CE PRODOTTI NON TRASFORMATI Carni fresche-carni macinate-carni separate meccanicamente Preparazioni di carne Sangue Prodotti della pesca freschi Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi Latte fresco Uova e uova liquide Cosce di rana Lumache Miele Prodotti non trasformati contenenti prodotti di origine vegetale (spiedini di carne, filetti di pesce) PRODOTTI TRASFORMATI Prodotti a base di carne (salame, prosciutto) Prodotti a base di pesce (pesce affumicato, pesce marinato) Prodotti a base di latte (latte trattato, formaggi, yogurt) Ovoprodotti Grassi animali trasformati Ciccioli, gelatina, collagene Stomaci e budella trattate Combinazione di prodotti trasformati( prosciutto e formaggio) Altre sostanze (salse con carne, yogurt alla frutta, formaggio alle erbe, gelato con cioccolata)

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23 PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006 Linee guida nazionali per l applicazione l del Reg. 853/04/CE Tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell allegato III del Regolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall Autorit Autorità sanitaria competente. Ai fini del riconoscimento, gli operatori dovranno presentare istanza di riconoscimento corredata da un idonea documentazione, all Autorit Autorità Sanitaria competente, comprovante il rispetto dei requisiti igienico- strutturali dei locali e delle attrezzature previste dai Regolamenti n /2004/CE, nonché la predisposizione delle procedure HACCP-SSOP (PROCEDURE OPERATIVE STANDARD DI SANIFICAZIONE). L Autorità sanitaria procederà al riconoscimento fermo restando l obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento

24 Decreto Legislativo n.193/07 ABROGAZIONI: Normativa nazionale specifica di settore: carni fresche, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca, prodotti a base di carne, carni fresche di volatili da cortile, carni di coniglio, selvaggina, ovoprodotti, latte e prodotti a base di latte, carni macinate e preparazioni di carni OSA = OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa alimentare posta sotto il suo controllo Art.6 comma 16 D.Lgs. 193/2007

25 Regolamento n. 854/04 - Regolamento n. 882/04 CONTROLLI UFFICIALI L esecuzione dei controlli ufficiali lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti.e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi Reg. CE n. 882/04 - Controllo ufficiale MODALITA del controllo ufficiale: esame dei sistemi di controllo, ispezione (impianti, materie prime, semilavorati, ecc.), verifica condizioni igieniche, valutazione GMP e HACCP

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