Finanziamenti legati all'operatività estero e ordinari in divisa

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1 Foglio N MC informativo Redatto in ottemperanza alla deliberazione CICR del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 72 del 27 marzo del 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'italia - Parte prima, Sezione II, Capitolo 1, Paragrafo 3 -. Data aggiornamento 01/10/2009 Finanziamenti legati all'operatività estero e ordinari in divisa VERSIONE N. 5 Cassa di Risparmio di Alessandria Spa Sede legale: Alessandria - Via Dante n.2 Sede amministrativa: Alessandria - Via Dante n.2 - Tel.:0131/ Indirizzo telematico: Codice ABI: Numero di iscrizione all'albo delle Banche presso la Banca d'italia: 5095 C.F./P.IVA/Nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Capitale Sociale: interamente versato Riserve: Appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano

2 Caratteristiche e rischi dell'operazione ANTICIPI ALL'ESPORTAZIONE Gli anticipi all'esportazione rappresentano un intervento creditizio collegato all'esportazione di beni o prestazioni di servizi all'estero. Possono essere concessi dalla Banca, previo affidamento, sia fronte di esportazioni da effettuare, per finanziare l'approntamento della fornitura, che ad esportazioni già effettuate per permettere lo smobilizzo dei crediti. Il rimborso dell'anticipo avviene, normalmente, al momento dell'incasso proveniente dall'estero dell'operazione sottostante. Decorsi i termini previsti dalla delibera di affidamento, qualora l'incasso non sia pervenuto, il finanziamento verrà estinto con contestuale addebito dell'importo sul conto corrente. FINANZIAMENTI PER L' IMPORTAZIONE I finanziamenti all'importazione rappresentano un intervento creditizio, erogato all'atto del pagamento di importazioni e consente di dilazionare, nei termini previsti dalla delibera di fido, l'addebito sul conto corrente. Alla scadenza concordata il finanziamento verrà estinto con addebito dell'importo sul conto corrente. ANTICIPI IN DIVISA NON CORRELATI AD ESPORTAZIONI O IMPORTAZIONI Gli anticipi in divisa non correlati ad esportazioni o importazioni sono finanziamenti erogati in divise diverse dall'euro non legati ad operazioni di natura commerciale. Con la liberalizzazione valutaria i residenti possono liberamente ottenere finanziamenti in divise diverse dall'euro senza particolari vincoli. Ciò consente di scegliere anticipi in valute caratterizzate da bassi tassi di interesse assumendo, però, il rischio di oscillazione del cambio. La durata, le modalità di erogazione, e le modalità di rientro sono previste nelle linee di fido accordate. RISCHI Per tutte le operazioni della specie, se erogate in divise diverse dall'euro, in caso di addebito in conto corrente il cliente si accolla il rischio di oscillazione del cambio. Difatti all'estinzione degli anticipi con addebito in conto corrente sarà applicato il cambio di conversione della divisa di accensione in Euro rilevato al momento della negoziazione.

3 CONDIZIONI ECONOMICHE FINANZIAMENTI IMPORT EROGATI IN EURO/DIVISA ESTERA - spese di rinnovo/estinzione euro 5,06 - tasso debitore massimo euro per importi sup. a E. 7,200 p.p. per importi inf. a E. 8,700 p.p. - tasso debitore massimo divisa estera Libor arrontondato ad 1/8 di punto superiore + spread 3,00 b.p. - capitalizzazione alla scadenza del periodo convenuto, ad ogni rimborso parziale e/o all'estinzione con: divisore per euro e GBP 365 / altre divise accensione La valuta per la decorrenza conteggio interessi e' pari alla data di accensione dell'anticipo. La valuta di accredito sul c/c e' di 2 gg. lavorativi data operazione - estinzione La contabilizzazione avverra' 2 gg. lavorativi antecedenti la scadenza con addebito del c/c, valuta giorno lavorazione. ANTICIPI IN EURO/DIVISA ALL'ESPORTAZIONE - spese pratica accensione/rinnovo/trasformazione euro 5,06 - commissioni di servizio (solo ant. in divisa) 1,5 per mille minimo Euro 2,56 - tasso debitore massimo euro - tasso debitore massimo divisa estera per importi sup. a E. 7,200 p.p. per importi inf. a E. 8,700 p.p. Libor arrontondato ad 1/8 di punto superiore + spread 2,50 b.p. - spese di estinzione euro 5,06 - capitalizzazione alla scadenza del periodo convenuto, ad ogni rimborso parziale e/o all'estinzione con divisore per euro e GBP 365 / altre divise accensione La valuta per la decorrenza conteggio interessi e' pari alla data di accensione dell'anticipo. La valuta di accredito sul c/c e' di 2 gg. lavorativi data operazione - estinzione La contabilizzazione avverra' 2 gg. lavorativi FOREX antecedenti la scadenza con addebito del c/c, valuta giorno lavorazione. FINANZIAMENTI DIRETTI IN VALUTA - spese pratica accensione/rinnovo/estinzione euro 5,06 - commissione intervento 0,15% min. e. 2,56 - tasso debitore massimo divisa estera Libor arrontondato ad 1/8 di punto superiore + spread 2,40 b.p. - divisore fin.ti GBP 365 / altre divise accensione la valuta per la decorrenza conteggio interessi è pari alla data di accensione la valuta di accredito sul c/c è di 2 gg forex data operazione - estinzione la valuta di addebito sul c/c è di 2 gg forex antecedenti la scadenza TASSO DI CAMBIO La conversione di Euro in altra divisa o viceversa verrà effettuata applicando il cambio quotato nel durante all'atto della negoziazione. Il nostro personale di sportello è disponibile per fornire alla clientela le quotazioni aggiornate dei tassi. Principali norme contrattuali

4 Per le disposizioni contrattuali si rinvia alle "Condizioni generali per l'apertura dei rapporti in Cassa di Risparmio di Alessandria" ed in particolare alla Sezione II "Affidamenti in conto corrente". Pertanto si indicano le seguenti clausole: Condizioni Generali relative al rapporto Banca - Cliente art. 8, commi 2, 4 e 5 - Revoca, modifica e cessazione poteri di rappresentanza Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché l agenzia presso cui è intrattenuto il rapporto non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax oppure mediante consegna a mani e sia trascorso il tempo tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i contestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all art c.c., anche da uno solo dei contestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il contestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri contestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. art Diritto di pegno e ritenzione, cessione di crediti e garanzie La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona. art. 11 diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art c.c., o al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all art. 9, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari. La facoltà di compensazione prevista al comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art bis, comma 2, c.c., salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso. art. 13, commi 2, 3 e 4 - Modifica condizioni La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93 così come modificato dall'art. 10 D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in legge con L n In conformità a quanto previsto dalla ridetta normativa, così come modificata, la Banca ha ora la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali solo qualora ricorra un giustificato motivo. Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, anche se generalizzata, ossia da applicare alla

5 generalità della clientela, deve sempre essere comunicata espressamente al cliente, con un preavviso di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della ridetta comunicazione. Il cliente può infatti recedere dal contratto entro tale termine senza spese ed in tal caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente pattuite. art foro giudiziario competente I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il cliente e la banca convengono che il foro elettivo per chiamare in giudizio la banca sia esclusivamente quello di Alessandria, mentre quest ultima potrà chiamare in giudizio il cliente a propria insindacabile scelta sia dinnanzi al foro di Alessandria che dinnanzi ad uno dei fori competenti ai sensi degli artt. 18,19 e 20 c.p.c. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore nei sensi dell art bis, secondo comma c.c..

6 Affidamenti in conto corrente Art. 1 : Apertura di credito Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messaggi a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità Art. 3: Recesso La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore di 15 giorni. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art bis, comma 2, cod.civ., la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Art. 4:Recesso, compensazione e pagamento di assegni In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Nel caso in cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente. Le disposizioni di cui all'art. 12 ella Sezione I "Conto Corrente bancario" si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito Art. 5: Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione ao sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente. Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli ed i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. "Cessione del credito pro-solvendo di crediti a scopo di garanzia - crediti all'esportazione". Art. 2 - Revoca del credito L'anticipazione potrà' essere dalla Banca in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, ridotta o revocata, senza necessita' di alcun preavviso o comunicazione con obbligo dell'affidato all'immediato rimborso dell'esposizione in essere. Art. 4 - Estensione della garanzia La cessione pro solvendo si intende altresì' effettuata a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - gia' in essere o che dovesse sorgere a favore dell'azienda di credito verso il debitore cedente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o

7 documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Art. 5 - Diminuzione della garanzia Qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con la cessione pro solvendo di altri crediti di gradimento dell'azienda di credito - che, a giudizio di questa, siano tali da consentire il permanere del credito concesso - l'azienda di credito, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, puo' ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al debitore cedente. In tal caso, il debitore cedente e' tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta. Art.10 - Legge applicabile e foro competente La presente cessione e' regolata dalla legge italiana. Per qualunque controversia Foro competente e' l'autorita' Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la Filiale e/o Sede Centrale della banca, mentre quest'ultima potra' chiamare in giudizio le altre parti a propria insindacabile scelta, sia dinanzi al Foro di Alessandria che dinanzi ad uno dei Fori competenti ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c

8 LEGENDA Cambio: quotazione di una moneta di un paese espresso in termini di un altro paese. L' Euro quota certo per l'incerto, cioè viene indicata la quantità variabile di moneta estera necessaria per una quantità fissa di Euro. Negoziazione: trasformazione di una divisa in altra divisa oppure di una divisa in Euro o viceversa. Giorni lavorativi FOREX Calendario giorni lavorativi che tiene conto delle festività internazionali che di fatto impediscono la negoziazione di una o di tutte le divise.

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