I ricorsi confermano il principio del full cost recovery

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1 maggio 2014 I ricorsi confermano il principio del full cost recovery Laboratorio Servizi Pubblici Locali Abstract Il Tar della Lombardia si è pronunciato sui ricorsi di alcuni gestori contro il Metodo Tariffario Transitorio (MTT): accolte le osservazioni che chiedevano di estendere al biennio le scelte già adottate per la regolazione a regime. In questi giorni gli enti competenti stanno deliberando le proposte tariffarie per il biennio , mentre l AEEGSI ha avviato alcuni percorsi di consultazione che porteranno alla ridefinizione dei rapporti contrattuali tra gestore ed ente affidante, nonché alla regolazione della qualità commerciale del servizio idrico. Sono aspetti fondamentali che dovranno essere definiti entro il prossimo anno per pervenire a un quadro più completo in avvio del nuovo periodo di regolazione. REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, Milano ( Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Federutility - Utilitatis, SMAT, IREN, Confcommercio - Imprese per l'italia, CO.MO.I. Group, SIBA.

2 La missione del Laboratorio Dal 1 dicembre 2013 ha iniziato la sua attività il Laboratorio Servizi Pubblici Locali (Lab SPL), un forum di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali. Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell ambiente. Nonostante questi avvenimenti, il comparto dei Servizi Pubblici Locali in Italia raramente è fonte di un dibattito sistemico : prevalgono nella discussione contrapposizioni e dicotomie (pubblico vs. privato, stato vs. mercato, locale vs. nazionale, ) quasi mai sorrette da analisi quantitative ed economiche. Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il luogo ideale sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di razionalità economica, sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese. Donato Berardi Direttore dberardi@refricerche.it tel

3 I ricorsi confermano il principio del full cost recovery Nuove recenti sentenze del Tar Lombardia Dopo le sentenze con cui ha rigettato le istanze promosse dai movimenti referendari e Federconsumatori, Codacons e comitati di tutela 1, il Tar Lombardia si è recentemente pronunciato sui ricorsi presentati da alcuni gestori del servizio idrico per chiarire alcuni aspetti della metodologia tariffaria transitoria (MTT). Si tratta, in particolare: 1. dell applicazione della nuova regolazione tariffaria alle convenzioni in essere per le gestioni con affidamento del servizio idrico integrato e la sua estensione alle gestioni ex-cipe (MTC); 2. della definizione del perimetro della regolazione tariffaria, in particolare delle cosiddette altre attività idriche ; 3. del riconoscimento di alcuni oneri non adeguatamente contemplati in tariffa; 4. dell impossibilità di efficientare alcune poste di natura tributaria (in particolare, l I- RAP); 5. della facoltà concessa agli enti competenti di ritornare sulle tariffe già adottate per il biennio prevedendo il riconoscimento degli ammortamenti finanziari, come previsto dalle successive modifiche al MTT (delibera 59/2013); 6. dei criteri per la valorizzazione dei cespiti ai fini del calcolo dei costi di capitale riconosciuti in tariffa. MTT è applicabile alle convenzioni in essere per le gestioni con affidamento L'AEEGSI non ha competenza per le attività idriche diverse I mancati riconoscimenti di alcuni voci di costo confliggevano con il principio del full cost recovery Sul punto 1 i giudici hanno ribadito che le novità normative sopravvenute, quali quelle avvenute a seguito della nuova regolazione tariffaria, non confliggono con il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, a condizione che sia fatto salvo il principio dell integrale copertura dei costi. Per quanto riguarda invece la competenza di AEEGSI anche per le gestioni ex-cipe, i giudici amministrativi hanno richiamato il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato 255/ con la quale è stato riconosciuto in capo all AEEGSI il potere di regolazione sin dal 2010, ovvero da un periodo antecedente a quello attualmente oggetto di regolazione tariffaria con il MTC. Sul punto 2 il Tar Lombardia ha riconosciuto la fondatezza dei ricorsi indicando che l attribuzione, da parte della delibera 585/2012, all AEEGSI del potere regolatorio per le attività idriche diverse, senza alcuna base legislativa a fondamento, viola il principio dell azione amministrativa. Sul punto 3 i giudici amministrativi hanno accolto le istanze dei gestori, perché il mancato riconoscimento di alcune voci di costo quali le perdite su crediti (morosità), gli oneri fiscali per la quota di investimenti finanziata con contributi a fondo perduto (Fondo Nuovi Investimenti - FoNI), l impatto finanziario del rinvio dei conguagli già maturati, confligge con il principio del full cost recovery, principio fondante degli interventi stessi di AEESGI. L Autorità era peraltro già intervenuta per sanare tali anomalie nell ambito del Metodo Tariffario Idrico (MTI) adottato per la determinazione delle tariffe del biennio Si veda il contributo n. 8, Ricorsi sul metodo tariffario AEEGSI: vince il diritto, marzo Si veda il contributo n. 4, Gestioni ex-cipe: l Autorità è competente sulle tariffe , gennaio maggio 2014 Pagina 3

4 Il costo del personale non rientra nell'imponibile IRAP Ammortamenti finanziari: l adozione dei nuovi meccanismi deve essere doversosa e non discrezionale Sul punto 4, il Tar ritiene che l onere IRAP non sia da ricomprendere tra i costi efficientabili, giacchè tale eventualità potrebbe tradursi in un indebito beneficio offerto alle imprese che riducono a qualsiasi titolo il costo del personale 3. Sul punto 5, i giudici hanno accolto le doglianze dei gestori riconoscendo che rimettere alla mera facoltà degli enti competenti la scelta di adottare ammortamenti finanziari in luogo di ammortamenti basati sulla vita utile, senza una chiara definizione dei criteri di accesso a tale opzione, appare non logica. Se l obiettivo perseguito con la modifica al MTT è quello di assicurare la copertura integrale dei costi, allora l adozione dei nuovi meccanismi è doverosa e non discrezionale. Le modalità di valorizzazione dei cespiti al costo storico sono già state accolte nelle modifiche al Metodo Infine, per quanto concerne le modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni al costo storico risultante dai libri contabili obbligatori, le contestazioni sono venute meno proprio a seguito delle modifiche al metodo tariffario apportate dalla stessa AEEGSI, in virtù delle deroghe previste a tale principio. In sintesi, l esito di gran parte dei ricorsi appare coerente con l impostazione regolatoria corrente recepito con l adozione del MTI: si tratta dunque di conguagliare a favore dei gestori per il biennio i maggiori costi solo successivamente riconosciuti. La scelta di applicare gli ammortamenti finanziari in luogo di quelli tecnici è oggi ancorata ai criteri definiti dagli schemi regolatori del MTI. Nel complesso, alla prova dei ricorsi, la regolazione tariffaria AEEGSI ne esce rafforzata: i giudici amministrativi hanno infatti costantemente riconosciuto la correttezza dell impianto regolatorio e che ogni decisione in materia tariffaria deve essere improntata al principio comunitario del full cost recovery. In un contesto flagellato da decenni di incertezza e di stallo normativo, i ricorsi amministrativi sulle regole possono essere considerati una ordinaria dialettica del sistema che andrà normalizzandosi nel corso del tempo, come già avvenuto negli altri settori regolati dell energia elettrica e del gas naturale. Di seguito, sono analizzati con dettaglio i motivi dei ricorsi e le decisioni del Tar. I ricorsi di Acqualatina (sentenza n. 889/2014) Si impugnano diverse parti della delibera 585/2012 e, per motivi aggiunti, della successiva delibera 88/2013. Acqualatina sostiene che i rapporti contrattuali e gli atti incompatibili con la delibera 585/2012 debbano essere inefficaci e, quindi, ogni modifica delle condizioni di gestione dovrebbe essere subordinata al mero accordo fra gestore e Ente d Ambito, escludendo così ogni potere esterno di regolazione. Secondo il Tar, invece, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento di per sé legittimi non devono essere un pretesto per impedire l applicazione di novità normative sopravvenute in rapporti contrattuali di lungo periodo (basti pensare che, in caso contrario, non si sarebbe potuto tener conto del referendum abrogativo del 2011), purchè sia fatto salvo il principio dell integrale copertura dei costi. Si consideri poi che la convenzione di gestione sottoscritta da Acqualatina con l'autorità d'ambito di Latina prevede espressamente che le tariffe possano essere aggiornate di conseguenza a disposizioni legislative. 3 ad esempio esternalizzando alcuni servizi e trasformando il costo del personale, indeducibile a fini IRAP, in un onere deducibile maggio 2014 Pagina 4

5 L applicazione di novità normative sopravvenute in rapporti contrattuali di lungo periodo Le immobilizzazioni Il riconoscimento degli oneri fiscali al FoNI IRAP e conguagli Le altre attività idriche Il trattamento tariffario degli accantonamenti Viene invece accolta la questione relativa alla morosità: poiché, infatti, l Autorità ha preso in considerazione i costi rappresentati dalle perdite sui crediti derivanti dalla morosità - particolarmente significativi nel caso di Acqualatina -, nella metodologia per il calcolo delle tariffe , altrettanto dovrebbe fare per il (invece, nelle premesse della delibera 585/2012 si afferma che i problemi della rischiosità del servizio e della morosità dovranno essere meglio affrontati successivamente): sarebbe infatti illogico non riconoscere quale costo una componente che è stata invece riconosciuta nel successivo biennio Laddove un credito appaia ormai di fatto inesigibile, tale perdita va quindi riconosciuta quale costo del servizio da computarsi in tariffa già a partire dal biennio Cade invece la doglianza circa la valorizzazione delle immobilizzazioni e il loro ammortamento per sopravvenuta carenza di interesse in seguito alle modifiche disposte dalla delibera 459/2013 (dove, in particolare, si inseriscono novità sulla valorizzazione delle immobilizzazioni e l ammortamento, ammettendo il ricorso all ammortamento finanziario in luogo di quello basato sulle vite utili regolatorie), considerate non lesive della posizione dell esponente. È stata parzialmente accolta l istanza relativa all'illegittimità della disciplina del Fondo nuovi investimenti (FoNI, costituito da una quota dei ricavi della tariffa e sottoposto ad un vincolo di scopo, ossia il finanziamento di nuovi investimenti o la tutela degli utenti in condizioni di disagio economico), soggetto a tassazione ma cui non vengono riconosciuti gli oneri fiscali: il mancato riconoscimento degli oneri fiscali, secondo il Tar, lo renderebbe in contrasto con il principio di full cost recovery. A tal proposito, si consideri che questa impostazione è stata in parte corretta dall'autorità nel Metodo tariffario idrico (643/2013), pertanto sarebbe logico fare altrettanto anche per il biennio precedente. Sono poi state accolte le considerazioni relative al mancato riconoscimento dell'irap quale costo non efficientabile 4 e ai conguagli, dichiarati componenti di costo in tariffa, in misura aggiornata al tasso di inflazione. Durante il periodo tra la maturazione del conguaglio e la sua effettiva corresponsione matura infatti un costo opportunità del mancato impiego di tale somma di denaro, per cui il Tar concorda che, oltre all inflazione, andrebbero riconosciuti anche gli oneri finanziari derivanti dalla tardiva liquidazione dei conguagli stessi. Viene poi accolta l istanza dell esponente secondo cui l Autorità non avrebbe competenze anche sulle altre attività idriche svolte dal gestore, ma esclusivamente su quelle sul servizio idrico integrato: il Tar, infatti, ritiene che l'attribuzione, da parte della delibera 585/2012, all'aeeg del potere regolatorio per le attività idriche diverse, senza alcuna base legislativa a fondamento 5, viola il principio di legalità dell'azione amministrativa. Un altro motivo del ricorso riguarda il trattamento tariffario degli accantonamenti effettuati dai gestori che, secondo il gestore, sarebbero stati impropriamente esclusi ai fini del calcolo del capitale investito netto (CIN), violando così l art. 32, comma 1 e l art. 11, comma 1, dell allegato A alla delibera 585/2012: tuttavia, secondo l Autorità, la delibera in sé è 4 Ossia, ai sensi dell art. 4 della delibera 585/2012, costi esterni alla gestione, cioè costi su cui quest ultima non possa mettere in atto azioni atte a ridurli. Si distinguono da questi i costi efficientabili, cioè quelli su cui la gestione può svolgere azione di contenimento e efficientamento. 5 Infatti l art. 141 del D.Lgs. 152/2006 attribuisce all Aeeg poteri di regolazione con esclusivo riferimento al SII, mentre non le riconosce alcun potere regolatorio con riguardo ad attività diverse, anche se in qualche misura riconducibili all uso della risorsa idrica. maggio 2014 Pagina 5

6 legittima e, quindi, non può essere annullata, mentre tutt al più l esponente potrebbe contestare una scorretta applicazione della delibera 585/2012, nel caso in cui venisse fissata una tariffa per il singolo Ambito territoriale non corrispondente ai citati articoli 11 e 32. La disciplina degli oneri finanziari da riconoscere ai gestori, i costi passanti e il tasso di inflazione Infine, mentre sono respinte, in quanto generiche, le contestazioni circa la disciplina degli oneri finanziari da riconoscere ai gestori adottata da AEEGSI, che secondo il Tar ha implementato misure logiche e ragionevoli, si accolgono quelle sul meccanismo di riconoscimento 6 dei costi passanti ( costi di natura esterna, non controllabili da parte del gestore, aventi spesso carattere di eccezionalità ), poiché in caso di eventi eccezionali o imprevedibili rappresenterebbero una penalizzazione per i gestori più efficienti. Infatti, i gestori che, tramite i recuperi di efficienza, sono riusciti a ottenere miglioramenti, rischierebbero che questi siano erosi a causa di eventi eccezionali, mentre i gestori meno efficienti, ossia con costi a bilancio superiori a quelli derivanti dalla metodologia tariffaria, potrebbero godere dei maggiori ricavi legati all aumento della tariffa, pur senza aver implementato alcuna azione di efficientamento. Vengono accolte anche le istanze relative al limitato riconoscimento del tasso di inflazione, che contrasterebbe con il principio di copertura integrale dei costi (motivi aggiunti relativi alla delibera 88/2013 e alle modifiche da essa apportate all'allegato A della delibera 585/2012). I ricorsi di Umbra Acque (sentenza n. 890/2014) Si impugnano le delibere 585/2012, 88/2013 e relativi allegati, 73/2013, 459/2013 nonché il tool di calcolo predisposto dall'autorità per il MTT e una serie di delibere degli Ati 1 e 2 Umbri contenenti gli adempimenti alla delibera 585/2012 dell'aeegsi. Le analogie con Acqualatina Le acque bianche, il CCN e le fisiologiche fluttuazioni dei mutui Similmente al caso precedente, si accoglie il ricorso relativo al Foni per il mancato riconoscimento in tariffa degli oneri fiscali per la quota di capitale finanziata con contributi a fondo perduto, e si respingono le istanze relative alla presunta violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento dovuta all applicazione della nuova regolazione tariffaria alle convenzioni di gestione in corso (non si accettano dunque le considerazioni in merito alla presunta retroattività della delibera 585/2012, che applica la regolazione tariffaria per gli anni 2012 e 2013 anche alle convenzioni in corso; le medesime considerazioni valgono anche per le clausole contrattuali e per gli atti che regolano il rapporto tra gestori e autorità d ambito non compatibili con tale delibera). Si ribadisce, poi, che l'irap deve essere considerato costo non efficientabile e si rigettano sia le contestazioni sul trattamento tariffario degli accantonamenti effettuati dai gestori sia quelle sulla disciplina degli oneri finanziari da riconoscere ai gestori. Ancora come nel precedente caso di Acqualatina, si accolgono le istanze relative ai conguagli, al tasso di inflazione e ai costi rappresentati dalle perdite sui crediti derivanti dalla morosità. Per quanto concerne le attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano che, secondo il gestore, l Autorità non avrebbe il potere di regolare (non rientrano nella definizione di servizio idrico integrato di cui all art.141 del D.Lgs. 152/2006, ma sono comunque sottoposte a prescrizioni tariffarie da parte dell'aeegsi), il Tar rifiuta le istanze in merito per difetto di interesse, dal momento che Umbra Acque non svolge il servizio delle acque bianche. In modo analogo, il Tar non accoglie i reclami sul calcolo del capitale circolante netto (CCN, risultante dalla differenza tra i ricavi e i costi cui è applicato un coef- 6 In base alle modifiche all art. 45, comma 8, dell allegato A alla delibera 585/2012, l aggravio di costo derivante dai c.d. costi passanti sarà riconosciuto nei limiti della differenza fra i costi operativi e la componente «tariffaria Opex» (acronimo di Operating Expenditures, cfr. l art. 4.1 dell allegato A alla delibera 585/2012), vale a dire la quota tariffaria comprensiva delle maggiori efficienze conseguite eventualmente dal gestore rispetto ai costi operativi dei piani d ambito. maggio 2014 Pagina 6

7 ficiente correttivo), dal quale, secondo l esponente, sono esclusi ricavi e costi delle attività idriche diverse dal servizio idrico integrato, che Umbra Acque non svolge. Le fisiologiche fluttuazioni dei mutui I costi passanti e la possibilità degli Enti d Ambito di modificare le proprie deliberazioni Si rigettano anche le istanze sul mancato riconoscimento dei costi derivanti dalle fisiologiche fluttuazioni dei mutui stipulati per la realizzazione delle infrastrutture idriche, considerate generiche e perlopiù infondate: esistono infatti anche mutui a tasso fisso; non tutte le variazioni dei mutui sono negative per il mutuario; nel lungo periodo le variazioni tendono sostanzialmente a contrapporsi e, quindi, a pareggiarsi; inoltre il riconoscimento in tariffa di ogni variazione potrebbe indurre a comportamenti poco trasparenti (ad esempio, la rinegoziazione di un mutuo in essere, il cui costo sarebbe computabile in tariffa, in cambio di altri vantaggi da parte del sistema bancario). Per quanto riguarda i motivi aggiunti (relativi alla delibera 88/2013 e alle modifiche da essa apportate all'allegato A della delibera 585/2012), si accoglie di nuovo la censura in merito ai costi passanti, oltre a quella relativa alla facoltà ritenuta dal Tar illogica e immotivata - degli Enti Ambito (art. 4.1 della delibera 459/2013) di modificare le proprie deliberazioni, chiedendo il riconoscimento dell'ammortamento finanziario in luogo di quello basato sulle vite utili dei beni, senza che siano individuati i criteri in base a cui giustificare e spiegare le proprie decisioni in materia tariffaria. Proprio perché le novità introdotte dalla delibera 459/2013 sono finalizzate a garantire la piena copertura dei costi, allora è doveroso che gli Enti d Ambito si impegnino per applicarle, senza che, invece, possano definire arbitrariamente meccanismi di riconoscimento dei costi necessari per assicurare l equilibrio economico e finanziario dei gestori. Infine, sono da annullarsi le delibere degli Ati 1 e 2 Umbria che hanno dato puntuale applicazione della delibera 585/2012 per effetto dell'accoglimento di parte del ricorso di Umbra Acque e in conseguenza al quale tale delibera dovrà essere applicata solo parzialmente. I ricorsi di Prealpi Servizi (sentenza n. 854/2014) Si impugnano le delibere 88/2013/R/idr e 459/2013/R/idr dell'aeegsi, concernenti il meccanismo di determinazione delle tariffe , in particolare per le gestioni ex- CIPE 7. Le competenze AEEGSI in materia tariffarie slle gestioni ex-cipe L irretroattività dell azione amministrativa Il Tar ha rigettato le istanze del gestore Prealpi Servizi, che considera illogica o arbitraria la scelta dell'aeegsi di estendere alle gestioni ex-cipe le regole individuate per il metodo tariffario del servizio idrico integrato. Innanzitutto, si premette che l Autorità, nell esercizio delle sue funzioni, ha ampia discrezionalità, censurabile soltanto in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza tecnica, principi che non verrebbero violati estendendo il MTT alle gestioni ex-cipe. Tale competenza è poi stata espressamente affidata ad AEEGSI dal Consiglio di Stato, previa ampia consultazione durante cui nessuno degli interrogati ha espresso parere negativo. Si tratta, inoltre, di una scelta quella dell adozione di un metodo tariffario omogeneo - coerente con il D.Lgs. 152/2006, che mirava a realizzare sul territorio italiano il servizio idrico integrato, superando la precedente frammentazione. Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso, ossia la lamentata violazione del principio di irretroattività dell'azione amministrativa, il Tar ricorda che il Consiglio di Stato stes- 7 A tal proposito, si veda anche Contributo n. 4, Gestioni ex-cipe: l Autorità è competente sulle tariffe , gennaio maggio 2014 Pagina 7

8 so ha riconosciuto la piena legittimità della regolazione tariffaria, già a partire dall'anno I poteri sostitutivi di determinazione delle tariffe di AEEGSI Infine, sul ricorso per motivi aggiunti (contro l art. 4.2 della delibera 459/2013/R/idr) concernente i casi e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi e determinazione d'ufficio delle tariffe, il Tar sottolinea che il potere sostitutivo e officioso dell'aeegsi, in caso di omissione da parte dei soggetti competenti dell approvazione tariffaria in via ordinaria, è giustificato dalla finalità e necessità di tutelare gli utenti ed evitare comportamenti opportunistici da parte di gestori e enti, che potrebbero non inviare alcuni dati (in particolare, si ritiene fondamentale ai fini dell approvazione tariffaria il piano economico finanziario - PEF), così da poter definire tariffe sproporzionate rispetto ai costi effettivamente sostenuti, e lucrare quindi su un servizio essenziale. Il potere sostitutivo sarebbe dunque legittimo, in quanto finalizzato a garantire comunque l approvazione di una tariffa quanto più possibile rispettosa dei criteri dell ordinamento, e altresì coerente con le prerogative e le finalità di regolazione del mercato e di tutela dei consumatori, che la Legge n.481/1995 attribuisce all'autorità per l'energia elettrica e il gas. La previsione del potere sostitutivo sarebbe dunque funzionale al completamento del sistema tariffario, in quanto ne garantisce il pieno funzionamento. I ricorsi di Astea (sentenza n. 865/2014) Si impugna la modifica all'allegato A della delibera 585/2012/R/idr apportata con la delibera 88/2013/r/idr. La cessazione del contenzioso per rinuncia al ricorso di Astea In questo caso, il ricorso riguarda la deroga al criterio storico per la valorizzazione delle immobilizzazioni acquisite a titolo oneroso fino a luglio 2012 e realizzate da precedenti proprietari diversi da enti locali, da loro aziende speciali o da società di capitali a totale partecipazione pubblica : le parole da precedenti proprietari e realizzati da Enti locali venivano sostituite con le parole e realizzate da precedenti proprietari diversi da Enti locali. Diventava così impossibile per Astea far riferimento a una perizia di stima giurata da parte di un esperto nominato dal Tribunale, che aveva accertato il valore effettivo del complesso dei beni relativi alle strutture apportate dalla ex Azienda speciale Azienda servizi territoriali (ossia una delle due società, insieme ad ASPEA s.p.a., dalla cui fusione è nata Astea nel 2003). Tuttavia, la successiva delibera 459/2013/R/idr aveva esteso la deroga e soddisfaceva quindi la posizione giuridica della ricorrente: quest ultima aveva rinunciato al ricorso ma, mancando la sottoscrizione della parte o di un avvocato munito di mandato speciale, l atto non aveva prodotto effetti tipici di una rinuncia. Il Tar dichiara quindi la cessazione della materia del contendere in virtù dell atto di rinuncia, in quanto la dichiarazione dimostrerebbe inequivocabilmente il venire meno dell interesse del gestore, essendo stato soddisfatto dalle modifiche intervenute con la successiva delibera 459/2013/R/idr. I ricorsi di Smat (sentenza n. 867/2014) Si impugna la delibera 585/2012/R/idr. La valorizzazione dei beni in concessione Smat sosteneva che la delibera non consentisse la valorizzazione, quali immobilizzazioni, dei beni in concessione. Infatti, dopo le modifiche risultanti dalla delibera 459/2013, si consentiva la valorizzazione di tutte le immobilizzazioni acquisite a titolo oneroso sino a luglio L Autorità, quindi, ha approvato il moltiplicatore tariffario 2013 per la società esponente, senza disporre nulla per il 2012: tuttavia, il ricorso è stato rigettato in quanto maggio 2014 Pagina 8

9 l annullamento anche parziale della delibera 585/2012 non potrebbe travolgere le nuove disposizioni della delibera 459/2013, che non sono state impugnate e che invece sono quelle da cui deriva l effetto lamentato. Il valore lordo delle immobilizzazioni La retroattività Per quanto riguarda la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni, Smat lamenta che sia effettuata con riferimento al costo storico risultante dai libri contabili obbligatori, senza prendere in considerazione i diversi valori eventualmente stabiliti da altre fonti, quali quelle contrattuali (l'art. 8.1 dell'allegato A della delibera 585/2012), rifacendosi a un accordo quadro e un successivo atto integrativo con l'autorità d'ambito torinese. Tuttavia, secondo il Tar non vi sarebbe alcun ostacolo con l articolo citato se gli accordi di valorizzazione delle immobilizzazioni tra l ente d ambito e il gestore rispettano il riconoscimento integrale dei costi a favore del gestore. Viene infine respinto anche l ultimo ricorso relativo alla presunta retroattività della delibera impugnata: il Tar ritiene infatti che l'autorità possa intervenire con atti regolatori anche su rapporti giuridici in essere, fatto salvo il principio della copertura integrale dei costi. I recenti ricorsi di questi sei gestori hanno consentito di integrare, in continuità con le precedenti sentenze in merito alle tariffe delle gestioni Ex-CIPE e al costo del capitale, il percorso di delineamento delle nuove regole tariffarie nel settore idrico e delle competenze dell AEEGSI. maggio 2014 Pagina 9

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