Rapporti con altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale

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3 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 515 Sezione terza Rapporti con altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale 1) Rapporti tra Parlamento e Presidenza della Repubblica Costituzione della Repubblica Articoli 59 (nomina dei senatori a vita) 62 (convocazione straordinaria delle Camere) 73 (promulgazione delle leggi) 74 (rinvio delle leggi alle Camere) ( 1 ) 83 (elezione) 84 (requisiti di eleggibilità) 85 (convocazione delle Camere per elezione) 86 (esercizio delle funzioni vicarie da parte del Presidente del Senato) 87 (funzioni) 88 (scioglimento delle Camere e semestre bianco) 89 (controfirma ministeriale degli atti del Presidente della Repubblica) 90 (messa in stato d accusa) 91 (giuramento) 134 (giudizio della Corte costituzionale sulle accuse ex articolo 90 della Costituzione) 135 (composizione integrata della Corte costituzionale per i giudizi d accusa ex articolo 90) ( 2 ) Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ( 3 ) Artt (Omissis). ( 1 ) La Giunta per il Regolamento del Senato nel parere dell 11 marzo 1992 si è espressa a favore dell applicabilità degli articoli 74 comma 2 (non necessità di ripresentazione e automatica assegnazione alle Commissioni dei disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura) e 81 comma 3 (adozione della procedura d urgenza per i disegni di legge approvati o esaminati nella precedente legislatura) del Regolamento, con riferimento alle procedure per l esame dei disegni di legge approvati da entrambe le Camere e rinviati dal Capo dello Stato ai sensi dell articolo 74 della Costituzione. Cfr. la nota all articolo 136 del Regolamento del Senato. ( 2 ) Gli articoli 134 e 135 sono stati modificati dalle leggi costituzionali 22 novembre 1967, n. 2 ( Modificazione dell articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale ), e 16 gennaio 1989, n. 1 ( Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all articolo 96 della Costituzione ), riportate successivamente nel capitolo relativo ai rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale di questa stessa sezione. ( 3 ) La legge costituzionale n. 1 del 1953, oltre che in questo capitolo, è stata altresì riportata, in parte nel capitolo relativo alle norme sui reati ministeriali, sezione seconda, e in parte in quello concernente i rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale, più avanti in questa stessa sezione terza.

4 516 CODICE PARLAMENTARE Art La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. 4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica ( 4 ). Art. 13. Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa. I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori. Art. 14. (Omissis). Art. 15. Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto. Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino a un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto. Disposizione transitoria. (Omissis). Regolamento del Senato Articoli 7 (comunicazione al Presidente della Repubblica della costituzione del Consiglio di Presidenza del Senato) - 52 (convocazione straordinaria del Senato ai ( 4 ) Articolo così sostituito dalla citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

5 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 517 sensi dell articolo 62, secondo comma, della Costituzione o durante la proroga dei poteri dopo lo scioglimento) - 75 (trasmissione al Governo dei disegni di legge approvati definitivamente e da promulgare) - 78 (emanazione di un decreto-legge nel periodo di scioglimento delle Camere) - 82 (adempimenti per abbreviare il termine di promulgazione di una legge) (richiesta alle Camere di nuova deliberazione su disegni di legge approvati) ( 5 ) Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa ( 6 ) Titolo I - Degli organi del procedimento di accusa Capo I - Dei giudici aggregati della Corte costituzionale Art. 1. (Formazione dell'elenco). 1. L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione è costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. 2. L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale. 3. Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone. 4. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale. Capo II - Del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa Art. 2. (Ufficio di Presidenza del Comitato). 1. L'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è costituito dall'ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica o dall'ufficio di Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura. Art. 3. (Astensione e sostituzione dei componenti del Comitato). 1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 2 non possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facoltà di ( 5 ) L articolo 60, comma 3, del Regolamento della Camera, tra le cause di censura ad un deputato che determinano l interdizione dai lavori parlamentari, richiama esplicitamente le espressioni ingiuriose nei confronti del Capo dello Stato. Analoga disposizione non è contemplata dal corrispondente articolo 67 del Regolamento del Senato. ( 6 ) Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 1989, e la Camera dei deputati, nella seduta del 28 giugno 1989, hanno deliberato il Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in identico testo, rispettivamente a maggioranza assoluta dei propri componenti (G.U. n. 153 del 3 luglio 1989).

6 518 CODICE PARLAMENTARE astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza. 2. Nel caso di legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato ammette la sostituzione del componente impedito a norma del comma I componenti del Comitato astenutisi a norma del comma 1 e quelli legittimamente impediti a partecipare alla seduta sono sostituiti immediatamente da senatori e da deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi di cui al comma Ai fini delle sostituzioni di cui al comma 3, all'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano rispettivamente un elenco di senatori e un elenco di deputati, aventi consistenza numerica pari a quella delle giunte competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti. Art. 4. (Validità delle deliberazioni. Divieto di astensione dal voto). 1. Le deliberazioni del Comitato di cui all'articolo 2 non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti. 2. I componenti del Comitato non possono astenersi dal voto. Art. 5. (Segretezza e pubblicità delle sedute). 1. Le sedute del Comitato di cui all'articolo 2 sono ordinariamente segrete. Il Comitato può tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche intere sedute o parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicità previsti dal regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede. Capo III - Dei commissari di accusa Art. 6. (Numero ed elezione dei commissari di accusa). 1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto. 2. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti. 3. I commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni. Art. 7. (Sostituzione). 1. Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno. 2. Nel caso di rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

7 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 519 Titolo II - Del procedimento dinanzi al Parlamento Capo I - Dei poteri del comitato Art. 8. (Inizio del procedimento d'accusa). 1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto, referto o denuncia ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9. Art. 9. (Trasmissione al Comitato dei rapporti, dei referti e delle denunce. Indagini promosse d'ufficio). 1. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette al Comitato di cui all'articolo 2 i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica. 2. Nel caso di indagini promosse d'ufficio dal Comitato il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del Comitato medesimo. 3. Il Comitato può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare notizia alle rispettive Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni previste dai commi 1 e 2. Art. 10. (Convocazione del Comitato. Promuovimento d'ufficio delle indagini). 1. Il Comitato di cui all'articolo 2 è convocato dal suo Presidente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo Il Comitato può deliberare il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente. 3. Il Presidente convoca il Comitato per la deliberazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. Art. 11. (Dichiarazione di incompetenza. Archiviazione). 1. Le ordinanze con le quali il Comitato di cui all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perché il reato è diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. 2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune può chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticità delle sottoscrizioni. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a lui presentate. 4. I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta definitività delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione

8 520 CODICE PARLAMENTARE in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune. 5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune è comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese da tale comunicazione. Art. 12. (Relazione del Comitato). 1. La relazione del Comitato di cui all'articolo 2 al Parlamento in seduta comune deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni. 2. Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata. 3. Il Comitato nomina uno o più relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento. 4. La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Art. 13. (Commissioni parlamentari di inchiesta). 1. Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso comunicazione dell'inizio delle indagini. 2. Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato d'accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa. 3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare di inchiesta riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal Parlamento. Art. 14. (Integrazione del presente regolamento). 1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, il Comitato di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori, nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede. Capo II - Della messa in stato di accusa Art. 15. (Convocazione del Parlamento in seduta comune). 1. Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, emette l'atto di convocazione del Parlamento in seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione della relazione da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel

9 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 521 caso di mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5 dell'articolo La seduta comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell'atto di convocazione. Art. 16. (Discussione). 1. La discussione inizia con la relazione del Comitato di cui all'articolo 2 seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza. 2. Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano in quanto applicabili le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Art. 17. (Supplemento di indagini). 1. Qualora il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta. Art. 18. (Deliberazioni del Parlamento in seduta comune). 1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni del Comitato di cui all'articolo Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non è consentita la presentazione di emendamenti. 3. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato. 4. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altresì nel caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni. 5. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazioni sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare

10 522 CODICE PARLAMENTARE l'archiviazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere. 6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti separate. 7. La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Art. 19. (Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale). 1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato di cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento. Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del Presidente del Collegio d'accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20. Art. 20. (Divieto di rinvii). 1. Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente. Disposizioni finali Art. 21. (Ripartizione delle spese tra le due Camere). 1. Le spese per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono ripartite a metà tra le due Camere. Art. 22. (Norme transitorie). 1. Nella prima legislatura di applicazione del presente regolamento parlamentare l'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 2 è costituito dall'ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica. 2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano gli elenchi di cui al comma 4 dell'articolo 3 e li trasmettono al Presidente del Comitato. Art. 23. (Abrogazione del precedente regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa). 1. È abrogato il regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961 e successivamente modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 febbraio 1979 e dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1979.

11 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 523 Art. 24. (Entrata in vigore). 1. Il presente regolamento parlamentare entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione Artt (Omissis). Art. 33. (Comunicati di organi pubblici). 1. (Omissis). 2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni. 3. (Omissis). Artt (Omissis). Legge 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Artt (Omissis). Art. 3. (Disposizioni in materia di entrata). 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato a far data dal 1 gennaio Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare (Omissis). Legge 5 giugno 1989, n Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall articolo 90 della Costituzione ( 7 ) ( 7 ) Si richiamano altresì l articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 ( Disposizioni per l attuazione dell articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato ), secondo cui fino alla cessazione della carica o della funzione non possono essere sottoposti a processi penali il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri (salvo quanto previsto dall articolo 96 della Costituzione) e il Presidente della Corte costituzionale, e la sentenza 13-20

12 524 CODICE PARLAMENTARE Artt (Omissis) ( 8 ). Capo I - Norme in materia di reati ministeriali Capo II - Norme concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione Art I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene. 3. Il Comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio. 4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il Comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste. Art Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. 2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio. Art Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il Comitato può delegare uno o più dei suoi componenti. 2. Devono in ogni caso essere deliberati dal Comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti. 3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica. 4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del Comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al gennaio 2004 n. 24 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo tale articolo e ammissibile la richiesta di referendum per la sua abrogazione. La legge n. 140 del 2003, definita correntemente Lodo Schifani, è stata già parzialmente riportata nel capitolo relativo allo status del parlamentare, sezione prima, e nel capitolo sui reati ministeriali, sezione seconda. ( 8 ) L intero Capo I è stato riportato nel capitolo sulle norme in materia di reati ministeriali, sezione seconda.

13 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 525 Comitato. Se il Comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 5. I provvedimenti deliberati dal Comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario. 6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il Comitato si avvale della polizia giudiziaria. Art Il Comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il Comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi. 2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il Comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n Qualora il Comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il Comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il Comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi. Art Il Comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi. 2. Se il Comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza. 3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il Comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza.

14 526 CODICE PARLAMENTARE Art Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. 2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del Comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9. Art Salvo che il Comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del Comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del Comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del Comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia. 2. Salvo che il Comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal Comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del Comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni. 3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale. Art Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di produrre documenti. 2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio. Capi III-IV (Omissis) ( 9 ) ( 9 ) Il Capo III introduce modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, riportata subito dopo, mentre il Capo IV reca la disposizione per l entrata in vigore della normativa.

15 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 527 Legge 25 gennaio 1962, n Norme sui procedimenti e sui giudizi d accusa ( 10 ) Artt (Abrogati) ( 11 ). Art. 17. (Deliberazione di messa in stato d'accusa). La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato. Art. 18. (Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati). Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente. Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio stesso. Art. 19. (Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizi). Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni. Art. 20. (Cessazione dall'incarico dei commissari di accusa). I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria. Art. 21. (Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati). La Corte costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. ( 10 ) Si richiama il regolamento interno ( Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale ) approvato dalla stessa Corte costituzionale il 27 novembre 1962 (G.U. n. 320 del 15 dicembre 1962, ed. speciale). ( 11 ) Gli articoli da 1 a 16 sono stati abrogati dall articolo 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170 ( Nuove norme sui procedimenti d accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 ), di cui successivamente, in esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987 (cfr. D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496), sono stati abrogati gli articoli da 1 a 8.

16 528 CODICE PARLAMENTARE I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale secondo la formula prescritta dall'articolo 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio. Art. 22. (Compimento degli atti di indagine). Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio ( 12 ). Art. 23. (Poteri della Corte costituzionale). La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1 ( 13 ). Art. 24. (Fissazione della data del dibattimento). Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all'accusato e al suo difensore. Art. 25. (Astensione e ricusazione dei giudici). Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa. La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce. Art. 26. (Composizione del Collegio giudicante). Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive. Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio, senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio. ( 12 ) Articolo così sostituito dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1989, n. 219 ( Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione ), precedentemente riportata nel testo. ( 13 ) Articolo così sostituito dall articolo 14 della citata legge 5 giugno 1989, n. 219.

17 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 529 I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico. Art. 27. (Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi). La Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa. La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria. Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'articolo 90 della Costituzione non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso. Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente. (Omissis) ( 14 ). Art. 28. (Deliberazione e pubblicazione della sentenza). Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato. Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza. La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Art. 29. (Irrevocabilità e revisione della sentenza). La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 12 della legge ( 14 ) Il primo comma è stato sostituito, il terzo comma è stato modificato e l ultimo comma è stato abrogato dall'articolo 15 della citata legge 5 giugno 1989, n. 219.

18 530 CODICE PARLAMENTARE costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ( 15 ). L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa. Art. 30. (Giudizi civili o amministrativi). 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ( 16 ). Art. 31. (Poteri nell'esecuzione penale). I poteri previsti dall'articolo 144 del codice penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa. Art. 32. (Amnistia ed indulto Riabilitazione). La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate. Art. 33. (Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione). La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa. Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente. Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28. Art. 34. (Applicabilità dei codici penale e di procedura penale). Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura penale. Art. 35. (Abrogazione di norme precedenti). È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87 ( 17 ). ( 15 ) Comma così sostituito dall'articolo 16 della citata legge 5 giugno 1989, n ( 16 ) Articolo così sostituito dall'articolo 17 della citata legge 5 giugno 1989, n ( 17 ) Il Capo IV (articoli da 43 a 53), della legge 11 marzo 1953, n. 87 ( Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, riportata più avanti nel capitolo sui rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale), che viene abrogato, recava norme per i giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri.

19 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 531 2) Rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale Costituzione della Repubblica Articoli 134 (competenze della Corte) 135 (composizione della Corte) 136 (conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale) 137 (riserve di legge costituzionale e ordinaria in materia di disciplina della Corte, previsione di non impugnabilità delle sentenze) Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione ( 18 ) Art. 1. (Omissis) ( 19 ). Art All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri». 2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri». Artt (Omissis) ( 20 ). Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 Modificazione dell articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale Art. 1. (Omissis) ( 21 ). ( 18 ) Cfr. anche la legge 5 giugno 1989, n. 219 ( Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall articolo 90 della Costituzione ), già riportata nel testo, in parte (Capo II) nel capitolo relativo ai rapporti tra Parlamento e Presidente della Repubblica, questa stessa sezione, e in parte (Capo I) nel capitolo relativo ai reati ministeriali, sezione seconda concernente il Governo. ( 19 ) Sostituisce l'articolo 96 della Costituzione. ( 20 ) L articolo 3 sostituisce l'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, precedentemente riportata nel testo. Gli articoli da 4 a 14 sono riportati più avanti, nel capitolo relativo ai reati ministeriali della sezione seconda concernente il Governo.

20 532 CODICE PARLAMENTARE Art. 2. È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Art. 3. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'assemblea. Art. 4. Nella elezione dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina alle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, effettuata secondo le norme stabilite dalla legge, sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prevista nel comma precedente si procede, nel giorno successivo, a votazione di ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti; sono proclamati eletti coloro che ottengono la maggioranza relativa. A parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Art. 5. Il Presidente della Corte costituzionale dà immediatamente comunicazione, all'organo competente per la sostituzione, della cessazione dalla carica di un giudice per causa diversa da quella della scadenza del termine. In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa. Art. 6. I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione. Art. 7. Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge. ( 21 ) L articolo 1 sostituisce l articolo 135 della Costituzione, ma è stato successivamente modificato dall articolo 2 della citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

21 SEZIONE TERZA - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI 533 Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale Art. 1. La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali. Art. 2. Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare. Artt (Abrogati) ( 22 ). Art. 5. I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 6. I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge. Art. 7. I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'articolo 2 ( 23 ) della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza. Art. 8. Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica. Art. 9. Il presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti. Art. 10. (Abrogato) ( 24 ). ( 22 ) Articoli abrogati dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 ( Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale ). ( 23 ) Rectius articolo 3. ( 24 ) Articolo abrogato dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

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