OGGETTO: Interpello / ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

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1 Direzione Centrale Normativa Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive Ufficio Redditi di Capitale e Diversi BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA c/o Studio Tributario Associato Facchini & Rossi e Soci Foro Buonaparte n MILANO (MI) OGGETTO: Interpello / ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Con l interpello in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO La Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito MPS o istante ) è oggetto di un intervento di rafforzamento patrimoniale da parte dello Stato ai sensi del Capo II del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 (di seguito decreto ). In particolare, l articolo 18 del decreto relativo alla Realizzazione dell intervento rimanda ad un apposito decreto del Ministero dell economia e delle finanze (di seguito, il MEF ), l adozione di disposizioni in ordine all applicazione delle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori espressamente previste dal successivo articolo 22 (c.d. burden sharing ). Tali misure consistono, essenzialmente, nella conversione forzosa (di seguito, Conversione ) in azioni ordinarie (di seguito, Azioni ) di nuova emissione di MPS di titoli subordinati emessi dalla Banca stessa (c.d. Titoli Agenzia delle Entrate Ufficio Redditi di Capitale e Redditi Diversi Via Cristoforo Colombo, 426/c-d Roma Tel Fax dc.nc.redditidicapitaleediversi@agenziaentrate.it

2 2 Tier 2 ), ovvero da soggetti direttamente o indirettamente controllati da MPS e da questa garantiti (c.d. Titoli Additional Tier 1 ) (di seguito, collettivamente Titoli Convertiti o i Titoli ). Nello specifico, come rappresentato nella istanza, i possessori dei predetti Titoli sono sostanzialmente persone fisiche, non qualificabili come investitori professionali e che abbiano acquistato i Titoli anteriormente all 1 gennaio 2016 (di seguito Obbligazionisti ). Il decreto individua anche i criteri (prezzo e quantità) da applicare in sede di Conversione stabilendo, in particolare: - all articolo 22, comma 5, lettera d), che il prezzo di sottoscrizione delle Azioni deve essere calcolato secondo la metodologia indicata nell Allegato, lettera A, al decreto; - all articolo 23, comma 3, che il valore economico è attribuito ai Titoli in questione in misura percentuale rispetto al relativo valore nominale (di seguito, il Valore Economico ). In sostanza, in base a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del decreto, gli Obbligazionisti subiscono la conversione dei propri Titoli, senza disporre di alcuna alternativa, con un numero di Azioni ordinarie dello stesso emittente in base a specifici criteri anch essi disposti normativamente. Il successivo articolo 19, comma 2, inoltre, prevede la facoltà per taluni Obbligazionisti, successivamente alla Conversione, di stipulare un accordo transattivo con MPS, nell ambito del quale gli stessi potranno cedere al MEF le azioni assegnate ad un prezzo che sarà corrisposto sotto forma di obbligazioni non subordinate emesse da MPS. Più precisamente, il prezzo di trasferimento sarà pari al minore tra: - il prezzo di sottoscrizione delle Azioni assegnate in sede di Conversione (corrispondente al Valore Economico dei Titoli Convertiti); e, - il costo fiscale sostenuto dagli Obbligazionisti per la sottoscrizione o

3 3 per l acquisto dei Titoli Convertiti (oppure, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il corrispettivo pagato per i titoli dal relativo dante causa). L istante fa presente, inoltre, di avere molti Titoli in deposito nell ambito di rapporti in regime di risparmio amministrato ex articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e, pertanto, di rivestire rispetto a tali Titoli anche il ruolo di sostituto di imposta. Ciò posto, la banca istante chiede, in via principale, di confermare: i. che la Conversione dei Titoli in azioni non costituisce un operazione fiscalmente realizzativa, ai sensi dell articolo 67, comma 1, lettera c- ter), del TUIR e, pertanto, che la stessa non dà luogo al realizzo in capo agli Obbligazionisti di plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva; ii. che il costo delle azioni da considerare per determinare il risultato fiscale in capo agli Obbligazionisti a seguito della successiva cessione delle stesse al MEF o sul libero mercato, sarà pari al costo fiscale dei Titoli. In subordine, qualora la Conversione fosse considerata operazione fiscalmente realizzativa, l istante chiede di confermare che: i. ai sensi dell articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, la stessa non potrà in ogni modo comportare il realizzo da parte degli Obbligazionisti di alcuna plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR ma, eventualmente, una minusvalenza; ii. il costo fiscale delle Azioni da considerare per determinare il risultato fiscale in capo agli Obbligazionisti a seguito della successiva cessione delle stesse al MEF o sul libero mercato, sarà pari al minore tra il costo fiscale dei Titoli Convertiti e il Valore Economico agli stessi attribuito in applicazione dell articolo 23, comma 3, del decreto. Infine, si chiede, in ogni caso, di confermare le conclusioni raggiunte

4 4 nella risoluzione n. 99/E del 2005, nella ipotesi in cui il rateo degli interessi maturati e non pagati sui Titoli venga computato nel Valore Economico agli stessi attribuito in sede di conversione. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante ritiene che la Conversione non costituisca un operazione realizzativa e che, pertanto, non comporti l emersione in capo agli Obbligazionisti di alcuna minusvalenza o plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR. Secondo l istante, infatti, nel nostro ordinamento tributario esiste un principio generale secondo cui le operazioni o gli eventi che prescindono completamente dalla volontà del contribuente non devono dare luogo a fattispecie fiscalmente rilevanti per lo stesso, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal legislatore. Da ciò consegue che dalla descritta operazione non potrà derivare alcun obbligo in capo a MPS, quale sostituto di imposta, ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del Inoltre, l istante ritiene che il costo fiscale delle Azioni, cui porre riferimento al fine di determinare l eventuale plusvalenza o minusvalenza che sarà realizzata dagli Obbligazionisti a seguito della successiva cessione delle stesse al MEF o sul libero mercato, sarà pari al costo fiscale dei Titoli Convertiti. Tale interpretazione sarebbe valida sia per i Titoli emessi direttamente da MPS, sia per quelli emessi da soggetti direttamente o indirettamente controllati dalla stessa e da questa garantiti. In subordine, nel caso in cui la Conversione sia considerata come operazione fiscalmente realizzativa, l istante ritiene che la stessa non potrà, in ogni modo, dare luogo al realizzo di materia imponibile in capo agli Obbligazionisti in considerazione di quanto stabilito dall ultimo periodo

5 5 dell articolo 88, comma 4-bis, del TUIR secondo cui Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni ( ) il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. Considerato che nel caso della Conversione i crediti incorporati nei Titoli e vantati dagli Obbligazionisti nei confronti della Banca, verrebbero convertiti in Azioni della stessa - a parere dell istante - dovrebbe conseguirne che da tale operazione gli Obbligazionisti non potranno realizzare alcuna plusvalenza ma, eventualmente, una minusvalenza, che tra l altro non sarà assoggettata a tassazione in capo a MPS in virtù della norma speciale contenuta nel già menzionato comma 2-bis dell articolo 22 del decreto. Inoltre, l istante fa presente che l eventuale cessione delle azioni assegnate sul libero mercato o al MEF, sostanziandosi sotto il profilo giuridico formale in una cessione di partecipazioni non qualificate ex articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, potrebbe dare luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, anch esse rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva. A sostegno di quanto precede, l istante evidenzia che, ove si ritenesse, da un lato, che la Conversione rappresenti un evento fiscalmente realizzativo e, dall altro, che il comma 4-bis sopracitato non si applichi nei confronti degli Obbligazionisti, si potrebbero verificare situazioni paradossali, in cui la Conversione dei Titoli con la successiva cessione delle Azioni al MEF, potrebbe comportare per un Obbligazionista il realizzo di una plusvalenza in sede di Conversione e, successivamente, di una minusvalenza all atto della cessione delle Azioni al MEF, che, in presenza di opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all art. 6, D.Lgs. n. 461 del 1997, non potrebbero essere tra di loro compensate, con la conseguenza (sicuramente poco ragionevole) di assoggettare la detta plusvalenza ad Imposta Sostitutiva.

6 6 Da ultimo, con riferimento al trattamento del rateo relativo agli interessi maturati e non pagati sui Titoli, l istante ritiene applicabile quanto affermato nella Risoluzione n. 99/E del 2005, essendo il caso trattato in tale documento di prassi analogo, a suo parere, a quello proposto in questa sede sotto questo specifico profilo. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con il decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il decreto ) e, segnatamente, il Capo II ( Interventi di rafforzamento patrimoniale ), sono disciplinate le modalità e le condizioni dell intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani. Nell ambito di tale quadro normativo complesso, l articolo 18 autorizza il MEF a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, azioni emesse da banche italiane o da società capogruppo di gruppi bancari la cui sottoscrizione è effettuata dopo l applicazione delle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori (c.d. burden sharing) disposta in ottemperanza al successivo articolo 22. Tali misure si sostanziano nella conversione forzosa in azioni ordinarie di nuova emissione della Banca delle passività individuate in base ad una specifica graduatoria, a partire dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) e di classe 2 (Tier 2), fino ad includere, tutti gli altri strumenti subordinati in circolazione. Più specificatamente, l articolo 18, comma 2, del decreto prevede che il MEF, su proposta della Banca d Italia, con decreto disponga le condizioni della conversione delle obbligazioni subordinate in azioni e le misure di ripartizione degli oneri previste dall articolo 22.

7 7 In sede di prima applicazione della disciplina in esame, e con riferimento alla vicenda MPS, le condizioni di conversione sono stabilite dallo stesso decreto all articolo 23, comma 3, senza necessità di un apposito provvedimento secondario. Con apposito decreto ministeriale, considerata la necessità, anche al fine assicurare parità di trattamento per i titolari di tutti gli strumenti oggetto della normativa in esame e, puntualmente elencati nell articolo 23, comma 3, del decreto, il MEF disporrà la conversione dei medesimi strumenti, ai sensi dell articolo 22, comma 2, lettere a) e b), del decreto, in azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., secondo la metodologia di calcolo indicata nell Allegato al decreto. In tale contesto normativo e regolamentare, la descritta Conversione assume carattere di atipicità rispetto alle ordinarie operazioni di conversione che attengono, generalmente, ai titoli obbligazionari convertibili ab origine e non assumono valenza coattiva. Nel caso di specie, invece, la Conversione disposta dalla normativa in esame assume carattere coattivo e ablatorio in quanto la stessa viene imposta da parte dello Stato ai titolari di talune obbligazioni, peraltro prive della caratteristica di convertibilità. Tali soggetti, infatti, si vedono assegnare, in cambio dei propri titoli subordinati, un certo numero di azioni ordinarie dello stesso emittente determinato sulla base di parametri economici specifici definiti anch essi dalla legge e per decreto. Al riguardo, si rileva che la Corte di Cassazione nella sentenza 2 marzo 1999, n. 1749, ha chiarito che un trasferimento avente carattere ablatorio/coattivo non rappresenta una cessione a titolo oneroso, in quanto il termine cessione, nelle sue differenti accezioni, implica sempre un atteggiamento volontario o consenziente del soggetto cedente; lo stesso vale per il linguaggio giuridico, nel quale l espressione, pur implicando il trasferimento di un diritto o di un rapporto, si riferisce solo ad un atto

8 8 volontario che dispone tale trasferimento. In considerazione di quanto appena esposto, si ritiene che la Conversione in esame non possa comportare effetti realizzativi in capo agli obbligazionisti ai sensi delle disposizioni del TUIR. Si ritiene altresì che il costo fiscale delle Azioni, da considerare al fine di determinare l eventuale plusvalenza o minusvalenza che sarà realizzata dagli Obbligazionisti nell ambito dell accordo transattivo che prevede il loro trasferimento al MEF oppure nel caso di cessione sul libero mercato, sarà pari al costo fiscale dei Titoli Convertiti. Alla luce di tale circostanza, appare rilevante evidenziare che l inquadramento della Conversione forzosa in un evento fiscalmente neutrale non comporta alcun salto di imposta tenuto conto che il costo fiscale dei Titoli Convertiti verrà attributo alle Azioni assegnate, al pari di una ordinaria operazione di conversione di titoli obbligazionari. Le modalità di determinazione del prezzo di trasferimento imposte dall articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto e del costo fiscale delle Azioni come appena precisato, infatti, consentono l emersione della eventuale plusvalenza al momento della cessione delle stesse al MEF o sul libero mercato. Da ultimo, si precisa che nel caso in cui l eventuale rateo di interessi maturati e non pagati sia computato nel Valore Economico dei Titoli Convertiti, MPS non dovrà applicare alcuna ritenuta/imposta sostitutiva sullo stesso. Con riferimento agli interessi capitalizzati, infatti, come precisato dalla Risoluzione 25 luglio 2005, n. 99/E, non verificandosi il pagamento degli interessi non si realizza alcun presupposto impositivo nei confronti dei titolari. IL DIRETTORE CENTRALE Annibale Dodero

9 9 (firmato digitalmente)

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