Rilevazione, classificazione e valutazione in bilancio delle partecipazioni: il nuovo principio OIC 21
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1 Rilevazione, classificazione e valutazione in bilancio delle partecipazioni: il nuovo principio OIC 21 A cura di Luca Bilancini Commercialista in Torino Il rinnovato Principio contabile OIC 21, pubblicato lo scorso 22 dicembre 2016, porta con sé alcune signifi cative novità conseguenti all introduzione nell ordinamento nazionale del D.Lgs. 139/2015. Tra le altre non possiamo non segnalare la scomparsa della voce azioni proprie, nonché le modifi che relative alla classifi cazione delle partecipazioni con l introduzione di nuove voci di dettaglio che concernono le partecipazioni in società sottoposte al controllo delle controllanti (le cd. sorelle ). Altrettanto signifi cativa, per le sue implicazioni, la previsione secondo cui, in caso di detenzione di partecipazioni, i dividendi devono essere rilevati obbligatoriamente nell esercizio in cui sorge il diritto alla loro ricezione. Esaminiamo, quindi, di seguito, i contenuti del principio contabile novellato. Occorre, in primis, rilevare la modifi ca apportata all art. 2424, c.c., relativamente alla classifi cazione delle partecipazioni. Attualmente, infatti, le partecipazioni immobilizzate andranno indicate nella voce BIII dello Stato patrimoniale, secondo la seguente classifi cazione: Classificazione B III) Immobilizzazioni fi nanziarie 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) altre imprese Quanto alle partecipazioni da iscriversi nell attivo circolante, esse andranno indicate secondo la seguente classifi cazione: C III) Attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; altre partecipazioni L indice di affidabilità/ compliance Non sarà sfuggita l introduzione, fra le immobilizzazioni fi nanziarie delle partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti e, fra le attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, delle partecipazioni in imprese sottoposte al control- 23 MARZO 2017
2 lo delle controllanti. Tale novità consegue alle modifi che apportate all art. 2424, c.c. dall art. 6, co. 4, lett. b) e f), D.Lgs. 139/2015. Come ricordato dall Organismo Italiano di Contabilità nell OIC 21, al paragrafo 10, la decisione di classifi care le partecipazioni nell attivo immobilizzato o nell attivo circolante, è conseguenza del fatto che l organo amministrativo abbia deciso di destinare le stesse ad una permanenza durevole nel portafoglio della società o meno. Atteso che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale sociale devono essere normalmente classifi cate fra le immobilizzazioni fi nanziarie (vd. OIC 21 punto 11) in forza di una presunzione giuridica che consente comunque una prova contraria (praesumptio iuris tantum), nel punto 12 dell OIC 21, si precisa che l organo amministrativo ha facoltà di destinare partecipazioni della stessa specie in parte a investimento duraturo e in parte a negoziazione, con la conseguente iscrizione delle prime nell attivo immobilizzato e delle seconde nel circolante. Altra importante informazione contenuta nell OIC 21 concerne l iscrizione delle partecipazioni in imprese controllanti. Secondo quanto stabilito dal principio contabile, al momento dell iscrizione nell attivo di tali partecipazioni, occorrerà costituire una riserva di patrimonio netto di pari ammontare, denominata Riserva per azioni (quote) dell impresa controllante in portafoglio. Per quanto concerne gli eventi correlati alla vita della partecipazione, che incidono nella formazione del conto economico, segnaliamo che: - i dividendi sono rilevati nella voce C15, proventi da partecipazioni, indipendentemente dal fatto che la partecipazione da cui derivano sia iscritta fra le immobilizzazioni o nell attivo circolante (OIC 21, punto 15); come per le indicazioni in Stato patrimoniale, anche in Conto economico dovranno essere segnalati i proventi derivanti da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; - gli utili o perdite che conseguono alla cessione di partecipazioni, ottenuti dalla differenza fra prezzo della cessione e valore contabile della partecipazione, devono essere iscritti rispettivamente nella voce C15) proventi da partecipazioni o C17) interessi e altri oneri fi nanziari ; non si tiene conto, per la determinazione dell eventuale plusvalenza o minusvalenza, delle spese di cessione della partecipazione, che vanno rilevate in conto economico, in base alla loro natura; anche in questo caso dovranno essere separatamente indicati gli utili o perdite derivanti da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo della controllante; - le svalutazioni delle partecipazioni devono essere indicate nella voce D19a) svalutazioni di partecipazioni, mentre il ripristino di valore va rilevato nella voce D18a) rivalutazione di partecipazioni. MARZO
3 Acquisto La rilevazione iniziale delle partecipazioni va effettuata tenendo conto del costo di acquisizione o di costituzione, comprensivo degli oneri accessori. Aumenti di capitale o rinuncia a crediti In caso di aumenti di capitale è opportuno distinguere a seconda che l incremento del capitale sociale sia avvenuto a pagamento o a titolo gratuito. Nella prima ipotesi, infatti, il valore della partecipazione andrà aumentato in misura pari all importo sottoscritto. Nel caso di aumenti gratuiti, invece, non si procederà ad alcuna variazione nel valore della partecipazione. Unica conseguenza sarà la diminuzione del valore della singola partecipazione in ragione dell aumento del numero di azioni possedute. Per quanto attiene alla rinuncia a crediti nei confronti della partecipata, si renderà necessario registrare un aumento del valore della partecipata conseguente allo storno della posta creditoria. Rilevazione iniziali e rilevazioni successive Valutazione e successive rilevazioni della partecipazione La valutazione delle partecipazioni muta in relazione alla destinazione delle stesse nel bilancio d esercizio. Differenti sono, infatti, le considerazioni concernenti la classifi cazione delle partecipazioni nell attivo immobilizzato o nell attivo circolante. Analizziamo in sintesi le singole fattispecie. Partecipazioni iscritte nell attivo immobilizzato Occorre preliminarmente rammentare che, in sede di prima rilevazione, le partecipazioni, come detto, sono iscritte al costo rilevato al momento dell iscrizione e che, in conformità alle disposizioni civilistiche, in caso di valore durevolmente inferiore al costo, il redattore del bilancio sarà tenuto a procedere ad una svalutazione non potendo mantenere il superiore valore iniziale. Ciò detto la partecipazione sarà valutata in via ordinaria secondo il metodo del costo specifi co, anche se, in caso di cessione, sarà comunque possibile ricorrere ai metodi alternativi: F.I.F.O., L.I.F.O. e costo medio ponderato. Per quanto concerne le partecipazioni di controllo, di collegamento e in joint venture, il principio contabile OIC 21 ricorda come sia possibile la valutazione secondo il metodo del patrimonio netto e rimanda, al proposito, alle indicazioni contenute nel Principio OIC 17. Particolarmente delicato è il processo valutativo per la determinazione dell eventuale perdita durevole di valore. Sarà infatti necessario confrontare il valore di iscrizione della partecipazione con il c.d. valore recuperabile, determinato, secondo il 31 del principio OIC 21, in base ai benefi ci futuri che si prevede affl uiranno nell economia della partecipante. Valore di iscrizione Valore recuperabile 25 MARZO 2017
4 Un particolare sforzo di analisi andrà compiuto per verifi care la durevolezza della perdita. Sarà infatti imprescindibile valutare le condizioni economico-fi nanziarie della partecipata, per capire se l eventuale perdita di valore sia un fatto episodico o se, invece, si tratti della conseguenza di elementi strutturali dipendenti da fattori esterni o interni. Esempio di fattori interni ed esterni che possono essere causa di una perdita durevole (OIC 21, 33 e 34) Fattori interni Fattori esterni - Struttura ciclo costi-ricavi non remunerativa. - Eccessiva incidenza dei costi fi ssi rispetto al volume d affari. - Perdite operative fi siologiche. - Obsolescenza tecnologica degli impianti. - Perdurante stato di tensione fi nanziaria. - Altro. - Crisi del mercato. - Ribasso del prezzo dei prodotti non bilanciato da riduzione costi di produzione e vendita. - Perdita di quote di mercato a favore di concorrenti. - Abbandono dei prodotti da parte del mercato. - Altro. In caso di partecipazioni in società quotate, il ribasso del prezzo potrebbe essere cagionato da un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato. Non necessariamente, dunque, si dovrebbe procedere a svalutazione. Al contrario il perdurare del ribasso nel listino, che non trovasse rispondenza nell andamento di mercato, unitamente a un andamento negativo della situazione economico-fi nanziario della partecipata, costituisce un elemento signifi cativo per procedere a una riduzione del valore. Particolare, infi ne, il caso delle società di nuova costituzione. Nel caso, infatti, in cui la partecipazione sia acquisita in sede di costituzione o di inizio dell attività di una società, è consentito evitare di svalutare la partecipazione in caso di perdita riscontrata nel primo esercizio, a condizione, però, che dal successivo esercizio si possa constatare un inversione di tendenza che consenta il ripianamento delle perdite sostenute e uno sviluppo economicofi nanziario della società. In tutti i casi, se, successivamente alla svalutazione delle partecipazioni, vengono meno le condizioni che avevano precedentemente condotto a svalutare. L organo amministrativo potrà procedere al ripristino di valore, seppure nel limite massimo del costo originario. Partecipazioni iscritte nell attivo circolante Le partecipazioni non immobilizzate sono iscritte nell attivo circolante al minor valore fra il costo di acquisto e il valore di realizzazione. Come nel caso delle partecipazioni immobilizzate, il metodo di valutazione naturale è quello del costo specifi co, mentre, in via alternativa, è possibile utilizzare i metodi del costo medio ponderato, del F.I.F.O. o del L.I.F.O.. Con riferimento alla determinazione del valore di realizzazione, in assenza di indicazioni da parte del codice civile, il principio contabile OIC 21 suggerisce di far riferimento, per le società quotate, al valore di quotazione per partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affi dabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni suffi cientemente attendibili. MARZO
5 Più complessa la valutazione con riferimento alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. In questo caso, infatti, occorrerà uno sforzo, da parte della società partecipante, per acquisire tutte le informazioni utili a stimare con attendibilità il valore di realizzazione (sforzo, che, comunque dovrebbe essere proporzionato alla complessità e rilevanza dell investimento; si veda al proposito l OIC 21 al 48). Contabilizzazione dei dividendi I dividendi devono essere contabilizzati nel momento in cui sorge il diritto alla loro percezione, quindi dal momento in cui l assemblea della partecipata ne delibera la distribuzione ai soci. Bilancio in forma ordinaria Non si registrano sensibili differenze rispetto alla precedente stesura del principio contabile con riferimento alle indicazioni da fornire in nota integrativa, anche se occorrerà tener conto delle modifi che intervenute al comma 9 dell art. 2427, c.c., in forza del quale è necessario riportare in nota l importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest ultime sono distintamente indicati. Per il resto, il principio OIC 21, oltre a rammentare l obbligo di indicazione delle informazioni richieste dall art. 2427, co. 1, 2, 4, 5, 9 (vd. sopra) e 11, c.c., fornisce alcune importanti indicazioni. Nel caso di detenzione di partecipazioni immobilizzate che abbiano subito una perdita durevole di valore dovranno essere illustrate in nota integrativa le ragioni per le quali si è ritenuto di adottare un valore inferiore al costo o al valore contabile precedente, nonché gli elementi che sono stati utilizzati per adottare il minor valore. Se si detengono partecipazioni non immobilizzate occorrerà invece fornire precisazioni in ordine al mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo. Altre informazioni dovranno poi essere fornite con riferimento: - alle ragioni per le quali si è inteso cambiare destinazione alle partecipazioni; - alle operazioni di aumento di capitale deliberate dalla partecipata; - ai motivi per i quali l organo amministrativo ritiene che le perdite di valore non siano durevoli; - alle rivalutazioni delle partecipazioni (legge relativa, ammontare, trattamento contabile della riserva di rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni); - al saldo della voce partecipazioni in imprese collegate riferite a joint venture. Le informazioni in nota integrativa Per quanto riguarda le partecipazioni immobilizzate diverse da quelle contenute in imprese controllate o collegate, iscritte a un valore superiore al fair value, è necessario indicare, oltre a quest ultimo, anche il valore contabile delle stesse, nonché i motivi per i quali non si è proceduto alla riduzione del valore contabile. È importante, infi ne, prendere atto del disposto di cui all art. 2423, co. 4, c.c., concernente 27 MARZO 2017
6 il principio secondo cui Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fi ne di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Dovranno quindi essere illustrati nella nota integrativa i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione. Bilancio in forma abbreviata Anche per quanto concerne le informazioni da inserire nella nota integrativa in occasione della redazione del bilancio in forma abbreviata, le principali novità concernono le disposizioni contenute nel co. 9 dell art. 2427, c.c. e nel co. 4 dell art. 2423, c.c., per il cui approfondimento si rimanda al paragrafo precedente. Micro-imprese Non è prevista la redazione della nota integrativa nel bilancio delle cd. micro-imprese (art ter, c.c.), se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dall art. 2427, co. 1, numeri 9 (vd. sopra) e 16 (ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti spettanti agli amministratori ed ai sindaci), del codice civile. Disposizioni per la prima applicazione In sede di prima applicazione saranno applicabili retroattivamente le seguenti disposizioni: - classifi cazioni nell attivo immobilizzato delle partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti ; - classifi cazioni nell attivo circolante delle partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti ; - classifi cazione dei dividendi in C15), con separata indicazione di quelli relativi a imprese sottoposte al controllo della controllante - classifi cazione degli utili/perdite da cessione di partecipazione in C15) o C17), con separata indicazione di quelli che derivano dalla cessione di partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; - effetti della riclassifi cazione degli oneri o proventi straordinari; - disposizioni sui dividendi maturati (facoltativo). MARZO
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