Guida alla compilazione del MUD
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- Luciano Nicolosi
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1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA PISA UFFICIO MBIENTE Guida alla compilazione del MUD
2 UFFICIO AMBIENTE Indice Cosa è il MUD pag. 3 Per chi è pag. 3 Scadenza pag. 5 I codici dei rifiuti pag. 6 Struttura del Modello pag. 6 Sanzioni relative al MUD pag. 7 Cosa fare per compilare il MUD pag. 7 Modello cartaceo pag. 7 Modello magnetico pag. 8 Dichiarazione semplificata pag. 9 Cosa fare per presentare il MUD pag. 9 Presentazione telematica pag. 9 Come versare i diritti di segreteria pag. 10 Come presentare modifiche o integrazioni pag. 11 Integrazione al MUD della Comunicazione IPPC pag. 11 A chi rivolgersi per il MUD pag. 12 Registro carico/scarico pag. 12 Formulari pag. 13 Normativa di riferimento pag. 14 Altre informazioni pag. 15
3 UFFICIO AMBIENTE Cosa è il MUD La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un modello unico di dichiarazione, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (ovvero Camera di Commercio ovvero C.C.I.A.A.) competente per territorio. La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Deve essere presentata una comunicazione rifiuti per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione. Il soggetto che effettua la dichiarazione è denominato dichiarante. Per chi è L articolazione del MUD si è andata evolvendo nel corso degli ultimi anni a seguito delle disposizioni introdotte dal: D.P.C.M. 24/10/2002, successivamente integrato dal D.P.C.M. 24/02/2003, con il quale sono state definite le modalità per la compilazione e la presentazione del MUD D.P.C.M. 22/12/2004, che ha nuovamente integrato il D.P.C.M. 24/12/2002 introducendo una nuova sezione del MUD relativa ai veicoli a fine vita o fuori uso. A seguito dell emanazione di tali norme il MUD risulta quindi così articolato: Capitolo 1 rifiuti - Comunicazione rifiuti - Comunicazione veicoli fuori uso Capitolo 2 emissioni - Dichiarazione INES La comunicazione rifiuti (Capitolo 1 del MUD) riguarda gli obblighi e i soggetti previsti: dall articolo 11, commi 3 e 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389; dall articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre1997, n. 389; dall articolo 4, comma 6, del D. Lgs. 24/06/2003, n. 182 (gestore dell impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta, per i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti); dall articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 24/06/2003, n. 209 (attività di raccolta, di trasporto, di trattamento e gestione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali ai sensi del D. Lgs. 209/2003. La comunicazione INES (Capitolo 2 del MUD) riguarda i gestori di complessi IPPC, cioè di complessi all interno dei quali è svolta almeno un attività IPPC, nelle cui emissioni in 3
4 CAMERA DI COMMERCIO DI PISA aria e/o in acqua è presente almeno uno degli inquinanti riportati nelle Tabelle o di cui all allegato 1 al D.M. 23/11/2001 in misura superiore al valore soglia corrispondente definito nelle stesse tabelle (le attività IPPC sono riportate nell allegato I al D. Lgs. 18/02/2005, n. 59). In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione rifiuti sono: - per quanto riguarda la gestione e la produzione dei rifiuti speciali (compresi i rifiuti di imballaggio): i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti, i soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi, le imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a EUR 7.746,85 limitatamente ai soli rifiuti pericolosi. - le imprese e gli enti che producono: rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (escluse le imprese artigiane di cui all articolo 2083 del Codice Civile con un numero di dipendenti inferiore o uguale a tre), rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti, - i fanghi prodotti: dalla potabilizzazione delle acque, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, dall abbattimento di fumi, - per quanto riguarda le attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati: i Comuni, i consorzi di Comuni, le Comunità montane, le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati - per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti: gestore dell impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta, - per quanto riguarda i rifiuti non assimilati conferiti al servizio pubblico di raccolta in base a convenzione: i gestori del servizio pubblico, - per quanto riguarda gli imballaggi immessi sul mercato ed esportati: i produttori di imballaggi vuoti che effettuano, nel territorio nazionale, la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno secondo il regolamento del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) di cui all art. 31 del D.M. 29 ottobre 1997 relativo allo statuto del CONAI, gli autoproduttori di imballaggi così come definiti dal sopracitato regolamento CONAI, gli importatori di imballaggi vuoti e pieni, gli esportatori di imballaggi vuoti e pieni; - per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzati: i riutilizzatori. Tali soggetti, se non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è prevista la comunicazione rifiuti, non devono presentare una comunicazione rifiuti in bianco. 4
5 UFFICIO AMBIENTE Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all interno di un unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell attività commerciale o di servizio. Per il futuro, e in attesa di una modifica dei moduli per la dichiarazione MUD, si informa che i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono tenuti a comunicare annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70, ai sensi dell Articolo 9, comma 4 del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2002/95/Ce e 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le imprese che, pur non essendo incaricate dal COBAT, raccolgono i rifiuti pericolosi rappresentanti dalle batterie al piombo esauste sono obbligate alla compilazione del MUD e tenute a trasmetterne una copia anche al COBAT, ai sensi dell Art. 15 della Legge 1 marzo 2002 n. 39 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001, la mancata presentazione della dichiarazione MUD al COBAT è sanzionabile con gli importi previsti dall Art. 52 del Decreto Legislativo 22/1997. I rifiuti non pericolosi di origine industriale o artigianale assimilati ai rifiuti urbani in base al regolamento comunale di cui all articolo 21 comma 2 D.Lgs 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono dichiarati: dal comune, dal consorzio di comuni, dalla comunità montana, dall azienda speciale con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, che gestisce il servizio, unitamente ai rifiuti urbani. Le dichiarazioni relative alle quantità, alle tipologie ed all identità dei soggetti che conferiscono i rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi al servizio pubblico sono effettuate dal gestore di quest ultimo. In merito all esenzione dalla presentazione della comunicazione rifiuti relativa alle imprese artigiane aventi fino a tre dipendenti e produttrici di rifiuti non pericolosi, si precisa che il numero di dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Scadenza La Legge 70/94 fissa al 30 aprile di ogni anno la scadenza per la presentazione del MUD. La successiva legge 93/01 ha previsto, qualora intervengano modifiche alla modulistica, di fissare la nuova scadenza in 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto di modifica. 5
6 CAMERA DI COMMERCIO DI PISA I codici dei rifiuti Per la comunicazioni rifiuti, compresi i rifiuti recuperabili, si dovrà utilizzare la codifica europea CER di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni. Per i rifiuti pericolosi non deve essere riportato il segno grafico dell asterisco. N.B. la codifica europea CER individua 20 gruppi di rifiuti, con i relativi sottogruppi, e contrassegna ogni rifiuto con un codice di sei cifre raggruppate a coppie aa bb cc ; dove le coppie aa e bb indicano rispettivamente gruppo e sottogruppo e solo la coppia cc identifica il rifiuto specifico. Ne consegue che l individuazione di un rifiuto potrà essere tale solo se effettuata tramite un codice che contenga le tre coppie di cifre diverse da zero zero (00). Struttura del Modello La comunicazione rifiuti si articola nelle seguenti Sezioni: Sezione comunicazione semplificata Sezione anagrafica Sezione rifiuti Sezione costi e ricavi servizio rifiuti urbani Sezione intermediazione e commercio Sezione imballaggi Per tutte le altre casistiche di produzione e di gestione di rifiuti e di imballaggi il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività. Sezione Veicoli La nuova sezione relativa ai veicoli fuori uso, destinata agli autodemolitori, ai frantumatori ed ai rottamatori, è stata introdotta al fine di avere per i veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. 209/2003 e per i relativi rifiuti prodotti dalla loro gestione una propria contabilità, non mescolata a quella delle altre tipologie di rifiuti che vengono comunicate con il MUD. L'impossibilità di potere differenziare i dati relativi ai veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. 209/2003 avrebbe infatti pregiudicato la possibilità di calcolo degli obiettivi di cui al D.Lgs. 209/2003 stesso. Al fine di comprendere la valenza della nuova sezione relativa ai veicoli fuori uso è necessario fare riferimento alla definizione di veicoli di cui al D.Lgs. 209/2003: Veicoli: i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli per il trasporto merci con 8 posti a sedere oltre al sedile del conduttore) ed N1 ( veicoli per il trasporto merci con massa massima non superiore a 3,4 T) di cui all allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce, con esclusione dei tricicli a motore. In base a questa definizione di veicoli, è importante evidenziare che non tutti i veicoli ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 e quindi non tutti i veicoli avviati a demolizione andranno riportati nella nuova sezione veicoli fuori uso del MUD. 6
7 UFFICIO AMBIENTE Sanzioni relative al M.U.D. (D.Lgs. n. 22/1997, art. 52) - Chiunque non effettua la comunicazione di cui all art. 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto od inesatto è punito con la sanzione pecuniaria da EUR 2.582,28 a EUR ,70. - Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da EUR 25,82 ad EUR 154,94. - Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 (denuncia dei rifiuti e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti) sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al Catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da EUR 258,23 ad EUR 1.549,37. Cosa fare per compilare il MUD La comunicazione rifiuti si può compilare: su supporto cartaceo; su supporto informatico. Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio ed intermediazione, devono presentare la comunicazione rifiuti esclusivamente su supporto informatico. Modello cartaceo Per la compilazione su supporto cartaceo si può utilizzare la modulistica fornita dalla Camera di Commercio o scaricata da Internet su fogli bianchi, formato A4. La modulistica deve essere compilata con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra. 7
8 CAMERA DI COMMERCIO DI PISA Tutte le quantità numeriche riportate nella dichiarazione devono essere espresse nelle unità di misura indicate nelle istruzioni e nella modulistica. Ove necessario approssimare alla seconda o alla terza cifra decimale arrotondandole all unità superiore se la terza o la quarta cifra decimale sono superiori a 5 (es. 22,516 diventa 22,52 e 22,4515 diventa 22,451). In caso di compilazione della comunicazione rifiuti su supporto cartaceo, essa dovrà essere spedita o consegnata in busta chiusa, sulla quale si dovranno riportare i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'allegato 3 delle istruzioni alla compilazione del MUD; ogni busta deve contenere la dichiarazione relativa ad un'unica unità locale e la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. Modello magnetico Per la compilazione su supporto informatico è possibile utilizzare i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici, i CD (Compact Disk) e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporto, i nastri magnetici a bobina. Le dichiarazioni potranno essere effettuate utilizzando più di uno dei predetti supporti; in tal caso tutti i supporti presentati devono essere dello stesso tipo. La registrazione dei dati su supporto magnetico deve essere organizzata secondo le specifiche ed i tracciati multirecord riportati nell Allegato 4 delle istruzioni alla compilazione del MUD. L'Unioncamere provvede a predisporre: - il software per la compilazione delle dichiarazioni su supporto informatico, - il software per il controllo formale delle dichiarazioni rese su supporto informatico dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere. Entrambi i prodotti software di cui sopra sono diffusi gratuitamente dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e sono disponibili nel sito Internet di Ecocerved ( In caso di compilazione su supporto magnetico, i supporti medesimi possono recare le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). Su ciascun supporto magnetico deve essere apposta dal soggetto che compila il supporto un'etichetta esterna contenente le seguenti informazioni: dati identificativi del soggetto (dichiarante o Centro di servizio) che ha compilato il supporto (Nome o Ragione Sociale, Indirizzo, prefisso e numero telefonico); oggetto: "MUDAAAA", ove "AAAA" è l anno di produzione cui si riferisce la dichiarazione; tipo di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici; densità di registrazione (1.600 o 6.250) da indicare solo per i nastri magnetici a bobina; sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.); numero progressivo del supporto; numero complessivo dei supporti; data di compilazione del supporto. I supporti magnetici devono essere accompagnati: dalla stampa delle SEZIONI ANAGRAFICHE, Schede SA1 e SA2, di tutte le unità locali firmate per esteso dai rispettivi dichiaranti (legale rappresentante o suo delegato), una per ogni dichiarazione contenuta nei supporti; dall attestazione di versamento dei diritti di segreteria, una per ogni plico presentato; dal MODULO RIEPILOGATIVO PER LA PRESENTAZIONE SU SUPPORTO 8
9 UFFICIO AMBIENTE INFORMATICO riportato nell Allegato 7 delle istruzioni per la compilazione del MUD. I supporti magnetici e la predetta documentazione di accompagnamento devono essere opportunamente confezionati in un plico (ogni plico può contenere anche più supporti magnetici) avendo cura del confezionamento dei supporti medesimi ed in particolare dei dischetti magnetici. Il plico dovrà essere spedito o consegnato alla Camera di Commercio competente per territorio e su di esso si dovranno riportare i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'allegato 3 delle istruzioni per la compilazione del MUD; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. Dichiarazione semplificata I soli soggetti dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: - presentano la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo; - sono produttori di non più di tre rifiuti; - i rifiuti sono prodotti nell unità locale cui si riferisce la dichiarazione; - per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari; sono tenuti a compilare esclusivamente la SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFI- CATA, salvo non ricorrano anche le condizioni di cui all articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel qual caso dovranno compilare inoltre le pertinenti schede della SEZIONE IMBALLAGGI. Cosa fare per presentare il MUD La comunicazione rifiuti, completa in tutte le sue parti, deve essere presentata, unitamente all'attestazione di versamento dei diritti di segreteria, alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire: - mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento; - mediante consegna diretta alla sede della Camera stessa; - per via telematica I soggetti obbligati alla presentazione del MUD potranno inviare i dati secondo le seguenti opzioni: a) se produttori: su carta o su supporto magnetico o telematicamente b) se gestori: su supporto magnetico o telematicamente Presentazione telematica Dall anno 2003 viene previsto l'invio telematico del MUD, in rapporto alla progressiva diffusione delle firme digitali distribuite dalle Camere di Commercio. Per l invio telematico è necessario avere: - computer - collegamento ad internet - smart card e relativo lettore. 9
10 CAMERA DI COMMERCIO DI PISA La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il software. Il sito dal quale si potranno spedire le dichiarazioni è: In caso di invio telematico permane la possibilità del pagamento dei diritti di segreteria, da effettuarsi mediante l utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri (ad esempio carta di credito, Telepay, Telemaco, ecc.) e/o con altre modalità concordate dalle associazioni di categoria e dagli studi di consulenza con la Camera di Commercio territorialmente competente. Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza potranno inviare telematicamente le comunicazione rifiuti compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che dovrà essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi. Come versare i diritti di segreteria La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di Commercio per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge medesima. Tale diritto è fissato con apposito decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell'artigianato e vale - EURO 10,00 per ogni Scheda Anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico, - EURO 15,00 per le denunce presentate su supporto cartaceo (non è consentita la presentazione di denunce multiple su supporto cartaceo). Il diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio potrà essere versato utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - COMUNICA- ZIONE RIFIUTI (legge 70/1994). Il numero di conto corrente da utilizzare per le dichiarazioni presentate alla Camera di Commercio di Pisa è il La parte del bollettino postale riportante la dicitura ATTESTAZIONE di un versamento va presentata unitamente alla comunicazione rifiuti. In caso di dichiarazioni multiple su supporto magnetico, il soggetto che presenta la dichiarazione, per conto dei dichiaranti (di seguito definito compilatore), effettua il versamento dei diritti di segreteria relativo all insieme di comunicazioni rifiuti presentate, per ciascun plico inviato, in un unica soluzione, utilizzando un unico bollettino di pagamento di importo pari alla somma dell importo dei diritti di ogni singola comunicazione rifiuti contenuta nella dichiarazione multipla. Alla dichiarazione cartacea o su supporto informatico inviata per posta o consegnata all ufficio deve essere allegata sempre l attestazione del versamento. 10
11 UFFICIO AMBIENTE Come presentare modifiche o integrazioni Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione rifiuti potranno essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati. Sulla busta contenente tale nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL GG/MM/AAAA. Le eventuali modifiche o integrazioni alle comunicazioni rifiuti inviate telematicamente saranno gestite in maniera analoga e dovranno essere effettuate secondo le procedure messe a disposizione nell apposito sito. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dal primo comma dell art.52 del d.lgs. 22/1997 e successive integrazioni e modifiche. Integrazione al MUD della Comunicazione IPPC L integrazione al MUD della comunicazione IPPC è prevista dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 372/1999 e dell articolo 6, comma 1, del decreto 23/11/2001. Tale comunicazione è inerente ai dati caratteristici relativi alle emissioni in aria ed acqua e deve essere effettuata da parte dei gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 372/1999, ai fini della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti. Il formato ed i dati della "comunicazione IPPC" sono stati definiti con il decreto 23/11/2001, come modificato dal decreto 26 aprile 2002, ed il MUD, per quanto riguarda il capitolo emissioni, rimanda a tali norme. Soggetti IPPC Sono quelle strutture industriali e produttive costituite da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell allegato 1 del D.Lgs. n. 372/99, che devono dichiarare le emissioni in aria ed in acqua. La comunicazione di queste emissioni deve essere effettuata, da parte dei gestori degli impianti ai fini della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti, tramite il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Il formato ed i dati della comunicazione IPPC sono stati definiti con il decreto 23/11/2001, come modificato dal decreto 26 aprile 2002, ed il nuovo MUD, per quanto riguarda il capitolo emissioni, rimanda a tali norme. La presentazione del capitolo emissioni del MUD (cioè della comunicazione IPPC ) dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, come previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.M. 23/11/2001. Pertanto i soggetti IPPC obbligati alla dichiarazione MUD dovranno munirsi di smart-card ed effettuare la dichiarazione MUD solo e soltanto per via telematica. 11
12 CAMERA DI COMMERCIO DI PISA A chi rivolgersi per il MUD Ufficio Studi-Ambiente-Agricoltura della Camera di Commercio di Pisa Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 (3 piano) Telefono / fax ambiente@pi.camcom.it presso il quale è possibile: - il ritiro manuale della modulistica E possibile ritirare gratuitamente modulistica e software. Per poter ricevere modulistica e software presso le sedi distaccate della Camera di Commercio di Pisa (Santa Croce sull Arno e Volterra) è necessario contattare preventivamente l Ufficio Studi-Ambiente- Agricoltura telefonicamente o per . - la presentazione manuale delle dichiarazioni Per motivi di centralizzazione delle operazioni di protocollo, la presentazione manuale delle dichiarazioni è possibile solo presso l Ufficio Studi-Ambiente-Agricoltura della Camera di Commercio di Pisa e non nelle sedi distaccate. Informazioni sul MUD possono essere reperite sui seguenti siti: Si ricorda che sul sito di Ecocerved è disponibile la sezione FAQ, con risposte a molti quesiti riguardanti il MUD (si ricorda che le risposte sono, comunque, solo indicative). Per quesiti particolari è possibile telefonare ad Ecocerved (tel ). Per la ricerca dei nuovi codici ISTAT (ATECO 2002), si segnala il sito dell ISTAT: www. istat.it, dove, seguendo il seguente percorso, potrete ottenere la trascodifica: - Strumenti - Definizioni - Ateco: classificazione delle attività economiche Registro carico/scarico Adempimenti Il registro deve contenere: a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. Sul registro si devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Il registro di carico e scarico deve essere vidimato obbligatoriamente presso l Ufficio del Registro. 12
13 UFFICIO AMBIENTE Per chi è Soggetti obbligati: - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti - I commercianti e gli intermediari di rifiuti - Chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti - Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi, ad eccezione degli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni. Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali, ad eccezione dei piccoli imprenditori artigiani di cui all articolo 2083 del Codice civile che non abbiano più di tre dipendenti Riferimento normativo: D.M. 1 aprile 1998 n. 148 Formulari I formulari sono i documenti che accompagnano i rifiuti durante il trasporto per consentirne l'identificazione e per fornire all'autorità competente strumenti necessari a seguire i flussi di rifiuti, in particolare nella delicata fase di trasporto. I rifiuti, nel corso del trasporto, devono essere corredati dal formulario riportante i seguenti dati (art. 15 del Dlgs 22/97): 1. nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti; 2. origine, tipologia e quantità del rifiuto; 3. impianto di destinazione; 4. data e percorso dell'istradamento; 5. nome ed indirizzo del destinatario. Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore (o detentore). Le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Il ricevimento della copia del formulario, datata e firmata dal Soggetto autorizzato alle attività di recupero e smaltimento, da parte del produttore (o detentore) dei rifiuti è di estrema importanza. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. I formulari di identificazione devono essere redatti conformemente al modello adottato con il DM 1 aprile 1998 n. 145; devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del Registro o dalle Camere di commercio e devono essere annotati sul registri IVA-acquisti. Il formulario sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti. Riferimento normativo: D.M. 1 aprile 1998 n
14 CAMERA DI COMMERCIO DI PISA Normativa di riferimento - Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale. - Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 cd. Decreto Ronchi Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. - Circolare del Ministero dell Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998 n Circolare del Ministero dell Ambiente 14 dicembre 1999, n. 4204/V Soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 11 comma 3 e 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 22/1997 Medici. - Legge n. 39 del 1 marzo 2002 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria Direttiva del Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002 Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. - Direttiva del Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002 Allegato A Elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Direttiva 75/442/CE e 91/689/CE. - Direttiva del Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002 Allegato C Schema di trasposizione dei codici CER nei codici dell elenco dei rifiuti. - Direttiva del Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002 Allegato D Tipologia di rifiuti sanitari e loro classificazione. - Direttiva del Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002 Allegato E Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo. - Decreto Legge n. 138 dell 8 luglio 2002 Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell economia anche nelle aree svantaggiate. - Direttiva del Parlamento europeo n. 4 del 28 gennaio 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull accesso del pubblico all informazione ambientale. - Decreto legislativo n. 182 del 24 giugno 2003 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. - Decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso - Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005 Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. 14
15 UFFICIO AMBIENTE Altre informazioni Tutta la normativa è consultabile sul sito della Camera di Commercio di Pisa nella sezione Ambiente-MUD insieme agli altri servizi in campo ambientale offerti dalle Camere di Commercio: Borsa del Recupero rifiuti La Borsa Telematica del Recupero è un servizio telematico per lo scambio di rifiuti, materie prime secondarie e servizi ambientali e per l accesso ad informazioni sulla normativa ambientale, promossa dalle Camere di Commercio ed offerta in uso gratuito alle aziende. Il sito è Gli obiettivi della Borsa, che viene gestita dalle Camere di Commercio su tutto il territorio nazionale, sono: Promuovere a livello nazionale il mercato del riciclaggio e del recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie; Favorire il diffondersi di condizioni di trasparenza e di garanzia per gli operatori; Chi partecipa al mercato telematico del recupero: Produttori di rifiuti (offrono nel mercato rifiuti, rifiuti recuperabili e beni a fine vita) Gestori di rifiuti (regolarmente autorizzati per operazioni di Recupero e Smaltimento e Trasporto) Aziende che riutilizzano rifiuti recuperabili materiali derivanti da processi di recupero e riciclaggio. La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con la sua Azienda Speciale BIP ed Ecocerved (Azienda del sistema camerale dedicata alla gestione delle tematiche ambientali), ha realizzato uno studio sulla produzione di rifiuti nella provincia di Pisa basato sui dati raccolti attraverso le dichiarazioni MUD del Lo studio mette in evidenza come nella nostra provincia vi sia una notevole produzione di rifiuti che possono essere valorizzati trasformandoli in materie prime seconde. Lo strumento specifico per recuperare il valore dei rifiuti messo a disposizione delle imprese da parte del sistema camerale è la Borsa Telematica del Recupero, piattaforma telematica dove operatori selezionati e affidabili possono contrattare in un regime di trasparenza. Il documento (pdf) è scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Pisa nella sezione ambiente/mud>studio rifiuti. La copia cartacea è in distribuzione presso gli uffici della Azienda Speciale BIP siti nel Palazzo degli Affari (sede CCIAA Pisa) al 2 piano, tel Sito Ufficiale dell Albo Gestori Rifiuti All interno del sito sono riportate tutte le imprese che devono essere iscritte all Albo, le imprese che effettuano l attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti), nonché le imprese che effettuano l attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti. Per la raccolta e il trasporto, il commercio e l intermediazione dei rifiuti l iscrizione costituisce autorizzazione all esercizio delle attività medesime. Per le altre attività abilita alla gestione di impianti autorizzati. Documento redatto a cura dell Ufficio Studi-Ambiente-Agricoltura della Camera di Commercio di Pisa Marzo
16 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA PISA Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa Tel Fax info@pi.camcom.it
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