|
|
- Patrizia Manfredi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL RUOLO DEL MEDIATORE-CONCILIATORE NELLE DIVERSE FASI DEL PROCEDIMENTO di Marco Pennisi In linea generale, la possibilità di una definizione concordata di una controversia dipende certamente nella effettiva disponibilità delle parti di voler raggiungere l accordo conciliativo. Tuttavia, nell ambito delle negoziazioni, assume particolare importanza il ruolo del mediatore, al quale il procedimento di mediazione affida il compito di indurre le parti ad individuare i reali termini della controversia, a definire meglio i loro obiettivi ed a superare gli ostacoli, anche di natura non economica o giuridica, che impediscono di addivenire ad una soluzione concordata della lite. D altra parte, la concreta possibilità che nel corso del procedimento emergano elementi e profili nuovi rispetto a quelli inizialmente dedotti dalle parti e rilevanti per la composizione della vertenza, dipende essenzialmente dalla circostanza che ciascuna delle parti possa fare affidamento sulla certezza che la rivelazione di determinate informazioni non risulti in alcun modo pregiudizievole per i propri interessi. Da questa esigenza discendono, da un lato, la previsione normativa dell imparzialità e della riservatezza, quali obblighi che devono contraddistinguere il ruolo del mediatore, delineandone un profilo di sicuro affidamento per le parti; dall altro, le garanzie in termini di inutilizzabilità e di divieto di deposizione con riferimento alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, nell eventuale successivo giudizio promosso in esito alla mancata conciliazione. In particolare, quest ultimo aspetto risulta assai importante, perché permette che, nello svolgimento del procedimento, possano emergere, magari con dichiarazioni rese dalla parte soltanto al mediatore nel corso delle apposite sessioni private, degli elementi rilevanti inizialmente non dedotti, con la certezza che, in caso di fallimento del procedimento di mediazione, l esposizione completa dei fatti non comprometta le possibilità, per la parte dichiarante, di far valere le proprie ragioni nel susseguente giudizio. Il procedimento di mediazione, pur contraddistinto dalla libertà delle forme e dalla possibilità che il mediatore adegui la struttura del procedimento alle caratteristiche della singola controversia, può considerarsi articolato in diverse fasi. In un primo momento, infatti, il mediatore designato dall organismo di conciliazione individua i soggetti che, in quanto possono disporre dei diritti su cui verte la controversia, siano legittimati a manifestare una volontà conciliativa, e acquisisce conoscenza delle pretese delle parti e delle argomentazioni giuridiche ed extragiuridiche che ne costituiscono il fondamento, al fine di poter disporre di un quadro della materia giuridica e dei termini essenziali della controversia su cui è chiamato a svolgere la propria attività di mediazione. Questa fase del procedimento è strumentale anche all accertamento, da parte del mediatore, della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, dovute al suo rapporto con una delle parti o ad un suo interesse nella controversia e, ove l accertamento si rivelasse negativo, il mediatore può sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità di cui all art. 14 d.lgs 28/
2 Laddove, invece, sussistesse una causa di incompatibilità, il mediatore è tenuto a informarne immediatamente le parti e l organismo di conciliazione, affinché quest ultimo provveda alla sua sostituzione. In caso di inerzia del mediatore, la parte che rilevi la causa di incompatibilità, pur non potendosi avvalere dell istituto della ricusazione previsto dal codice di procedura civile con riferimento al giudice ed all arbitro, può comunque rivolgere un apposita istanza all organismo, il quale può disporre la sostituzione del mediatore (art. 14 comma 3 d.lgs n. 28/2010). Nell eventualità in cui la causa di incompatibilità venga scoperta dalla parte successivamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, occorrerà valutare quale sia stata l incidenza che la causa di incompatibilità abbia prodotto sull accordo (ad esempio, se vi è stato dolo o errore, l accordo sarà annullabile per vizio della volontà). L incontro con le parti costituisce la seconda fase del procedimento di mediazione e consente al mediatore di acquisire una conoscenza personale delle parti, utile al fine di comprendere quale sia l approccio, conciliativo o competitivo, di esse alla mediazione; di rilevare la mancanza di un effettiva volontà di comporre la lite; di avere una percezione diretta delle ragioni poste a fondamento delle rispettive pretese, senza il filtro della rappresentazione giuridica dei fatti (inizialmente compiuta, in genere, dai procuratori delle parti) e, infine, di comprendere quali siano i reali problemi insorti tra e le parti e le questioni su cui occorre trovare l accordo. In questa fase, il mediatore può rilevare la sussistenza di eventuali circostanze di natura extragiuridica (quali, ad esempio, le relazioni di parentela o di vicinato) che, da un lato, possano essere utili a comprendere alcuni profili di frizione non esplicitamente dedotti e che, dall altro, possano offrire elementi ulteriori che suggeriscono il componimento della lite (nell esempio, la consapevolezza che la relazione sia destinata a durare nel tempo può indurre le parti a ritenere opportuno un accordo, quale soluzione più funzionale ad una più serena convivenza). Le possibilità che, all esito del procedimento, si giunga al superamento del conflitto attraverso il rimedio della conciliazione, dipendono in misura rilevante dalla circostanza che, nel corso dell incontro, le parti percepiscano che il mediatore, in quanto professionista competente, dia garanzie di una gestione ottimale ed imparziale del conflitto. In questo senso, la disciplina della mediazione-conciliazione, al fine di consentire di riporre il massimo affidamento nella figura del mediatore, prevede innanzitutto che le parti, oltre a poter scegliere l organismo di conciliazione cui rivolgersi, possano altresì indicare a quest ultimo, di comune accordo, l identità del mediatore, iscritto nell elenco dell organismo, che desiderino che sia designato per lo svolgimento della mediazione in relazione alla loro specifica controversia (art. 7 comma 5 lett. c, DM n. 180/2010). 2
3 Nel primo incontro, inoltre, il mediatore deve dichiarare alle parti che, nel corso del procedimento, svolgerà il suo ruolo in posizione di terzietà e non avrà alcuna funzione decisoria, mirando unicamente a favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti. In questa fase, il mediatore espone i successivi passaggi del procedimento, illustra alle parti le regole per un suo ordinato e proficuo svolgimento (ad es. chi parlerà per primo e la durata di ciascun intervento), impegnandosi a garantire il loro rispetto. Durante l incontro, il mediatore modera la discussione e induce le parti a focalizzare l attenzione sui punti essenziali del contendere. Lo svolgimento della discussione assume un importanza decisiva, non soltanto perché ciascuna parte è posta in condizione di percepire gli esatti termini delle argomentazioni poste a fondamento della pretesa della controparte ed esposte innanzi ad un terzo imparziale, ma anche perché, in relazione a tali argomentazioni, ha l occasione di misurare il fondamento e la validità delle proprie ragioni. Ciascuna parte, inoltre, ha la possibilità di constatare quali siano i propri reali punti di forza, sotto un profilo giuridico o anche economico e, ponendoli in rapporto a quelli della controparte, ha l occasione di definire meglio i propri obiettivi e le proprie aspettative di soluzione della controversia in un eventuale futuro giudizio. L importanza del ruolo del mediatore, in questa fase, risiede nella sua capacità di individuare gli ostacoli che effettivamente si frappongono ad una soluzione concordata della controversia, ostacoli che possono dipendere anche da circostanze che la parte omette di rivelare alla presenza della controparte, magari perché ritenute pregiudizievoli alla propria tesi (ad esempio, il riconoscimento di una errata valutazione dei fatti o dell illegittimità del proprio comportamento) ovvero, al contrario, considerate poco rilevanti in relazione all oggetto del contendere (ad esempio, precedenti disaccordi su altre questioni; cattivi rapporti personali; questioni di principio o di orgoglio personale). Per tale ragione il procedimento di mediazione prevede lo svolgimento di sessioni private, in cui il mediatore incontra separatamente ciascuna delle parti, allo scopo di acquisire questo tipo di informazioni, che spesso rivelano circostanze che costituiscono il principale ostacolo al raggiungimento dell accordo. Ad esempio, nella sessione separata potrebbe emergere che una parte abbia avanzato, nel corso dell incontro con la controparte, una proposta che essa stessa riconosce come sproporzionata e che, in realtà, sarebbe disposta ad accettare anche in misura minore, lasciando intendere che il reale ostacolo all accordo risiede non tanto nell effettiva inconciliabilità delle rispettive posizioni, quanto nel fatto che la parte proponente abbia omesso di rivolgere all altra la proposta minore, perché non desidera che la controparte percepisca un suo riconoscimento dell inaccettabilità della proposta iniziale. In questo caso, per superare l ostacolo, il mediatore ben potrebbe prospettare, all altra parte, la soluzione minore, presentandola come frutto di una propria iniziativa, per verificare se tale soluzione riscuota consenso anche presso di essa. 3
4 La determinazione dei reali interessi delle parti e degli aspetti che impediscono il raggiungimento dell accordo, delinea un quadro più chiaro della vertenza, delle rispettive posizioni e della possibilità o meno, anche in relazione all atteggiamento conciliativo o competitivo delle parti, di addivenire ad una composizione della lite. In particolare, il mediatore è posto in condizione di verificare l eventuale esistenza di una base comune di discussione, cioè di un insieme di elementi incontestati o, comunque, sui quali sussiste un accordo di massima, e di potere quindi concentrare l attenzione su altri aspetti, sui quali vi è un margine di dissenso e di incertezza in ordine alla soluzione giuridica applicabile, che lascia uno spazio per la negoziazione. In altre parole, è possibile affermare che, una volta definiti gli esatti termini delle contrapposte argomentazioni delle parti, lo spazio su cui è possibile mediare risulta costituito dal punto di massima resistenza di una delle parti, cioè dalle condizioni minime alle quali la stessa non è disposta a rinunciare transattivamente, ed il punto di massima resistenza dell altra parte. In sostanza, al di là di questo spazio, la controversia non potrà trovare una soluzione in sede conciliativa, bensì in sede contenziosa, attraverso l attività decisoria di un giudice o di un arbitro. La negoziazione, peraltro, avrà maggiori possibilità di condurre ad una conciliazione quando il mediatore sia riuscito a creare un valore, cioè ad ampliare l oggetto dell accordo, includendovi il soddisfacimento di interessi, anche non economici, di entrambe le parti. Con riferimento al ruolo del mediatore, l art. 8 d.lgs n. 28/2010 stabilisce che egli si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, ma quest obbligo di adoperarsi può essere integrato da un attività del mediatore che sia meramente valutativa ovvero propositiva. L attività valutativa del mediatore tende al superamento degli ostacoli che impediscono l accordo, agevolando le parti a trovare punti d incontro. Essa non ha carattere decisorio, ma il mediatore valuta le prospettive di definizione della controversia nell eventuale giudizio successivo. Quanto alla possibilità che il mediatore manifesti il proprio punto di vista in ordine alle ragioni giuridiche delle parti, essa può certamente essere utile a far riflettere meglio le parti sulle rispettive posizioni ed è funzionale ad uno svolgimento più costruttivo della mediazione, ma occorre precisare che sussiste il rischio che la parte possa percepire una mancanza di neutralità del mediatore, soprattutto nel caso in cui la sua opinione venga a coincidere, in tutto o in parte, con la tesi prospettata dalla controparte. Per ridurre al minimo tale rischio, occorre che il mediatore dichiari di essere disposto ad esprimere il proprio parere solo se le parti vi acconsentano, precisando altresì che l espressione del proprio punto di vista risulta necessario e funzionale unicamente al superamento della situazione di stallo in cui versa la negoziazione. 4
5 La normativa sulla mediazione civile, inoltre, contempla la possibilità che il mediatore formuli una proposta nell ipotesi in cui le parti gliene facciano concorde richiesta ovvero quando non sia stato raggiunto l accordo ed il mediatore ritenga che, in base all andamento della negoziazione, sia utile formularla. Peraltro, l art. 11 del DM n. 180/2010 ammette che il regolamento di procedura possa prevedere sia che la proposta provenga da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendano offrire al proponente; sia che la proposta possa essere formulata dal mediatore anche nel caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento. La formulazione della proposta consiste nella prospettazione di un ipotesi di accordo che ha la finalità di perseguire il migliore soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti e che queste possono accettare o meno nel termine di sette giorni (in mancanza di una espressa manifestazione di volontà nel termine, la proposta si intende rifiutata). Come l espressione del punto di vista del mediatore in ordine alle ragioni giuridiche su cui si fondano le pretese delle parti, anche la formulazione di una proposta reca con sé il rischio che, ove la stessa sia conforme alla tesi di una delle parti, il mediatore sia percepito dall altra parte come terzo non neutrale. Benché la formulazione della proposta non preluda all ulteriore svolgimento delle negoziazioni, contrariamente a quanto accade nel caso di manifestazione del punto di vista del mediatore, è tuttavia opportuno, da un lato, che essa sia formulata quando lo svolgimento della mediazione abbia creato un valore e, quindi, vi sia la possibilità che la proposta sia funzionale alla tutela degli interessi di entrambe le parti; dall altro, che non si limiti a tener conto dei soli profili giuridici, salvo che il mancato accordo sia dipeso unicamente dal comportamento meramente ostruzionistico di una delle parti. In ordine all ultima fase del procedimento di mediazione, infine, occorre distinguere in relazione al suo esito positivo o negativo. In particolare, laddove l accordo sia raggiunto, il mediatore forma il processo verbale, cui viene allegato il testo dell accordo, che viene sottoscritto sia dal mediatore, sia dalle parti, le cui firme sono autenticate dal mediatore. Il processo verbale viene depositato presso la segreteria dell organismo e, su istanza diparte e previa verifica della regolarità formale, viene omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l organismo. Anche in caso di esito negativo del procedimento, che può dipendere dal mancato raggiungimento dell accordo fra le parti comparse, dalla mancata accettazione della proposta formulata o dalla mancata presentazione della parte alla quale la domanda di mediazione e la data del primo incontro siano state comunicate, il mediatore forma processo verbale, lo sottoscrive ed autentica le firme delle parti. Nel processo verbale viene indicata la proposta, laddove sia stata formulata, e viene dato atto dell eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento. Marco Pennisi 5
Guida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET
Guida pratica alla PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 Realizzata da ADR MEDILAPET Nella presente guida sono descritte le varie fasi di una procedura di mediazione attivata presso ARD MEDILAPET.
DettagliVerbale di mediazione e accordo di conciliazione
Verbale di mediazione e accordo di conciliazione PASQUALE MACCHIARELLI Notaio Il procedimento di mediazione può avere tre diverse conclusioni: - le prime due positive, se le parti raggiungono un accordo
DettagliGUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE
GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE WWW.IOCONCILIO.COM RES AEQUAE ADR srl omnibus aequa CHE COSA E UN SISTEMA ADR? La nostra ragione sociale è RES AEQUAE ADR, dove ADR sta per ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION,
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliC.P.R.C. Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE. Codice europeo di condotta per mediatori
FONDAZIONE CENTRO STUDI TELOS 1 C.P.R.C. Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Codice europeo di condotta per mediatori ART.1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI
DettagliStatuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)
Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
DettagliCome si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione.
La Procedura di Mediazione Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione. A cura dell Avv. Vincenzo Ferrò e della
DettagliIL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:
IL MARKETING E QUELLA FUNZIONE D IMPRESA CHE:! definisce i bisogni e i desideri insoddisfatti! ne definisce l ampiezza! determina quali mercati obiettivo l impresa può meglio servire! definisce i prodotti
DettagliADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 Premessa L applicazione del presente regolamento decorre dalle procedure di mediazioni avviate a partire dal 20 Settembre 2013. Il regolamento
DettagliRegolamento dell organismo di mediazione ADR Notariato s.r.l.
Regolamento dell organismo di mediazione ADR Notariato s.r.l. PREMESSE ADR Notariato Srl è un organismo di mediazione iscritto al registro tenuto ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 180
DettagliSvolgimento della procedura di mediazione
Svolgimento della procedura di mediazione Per ogni distanza c è sempre un ponte. Svolgimento della procedura di mediazione La procedura di mediazione si articola nelle seguenti fasi principali: Verifica
DettagliCODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN
CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il
DettagliNorme di condotta e principi generali
Allegato II Codice europeo di condotta per mediatori Questo codice etico di condotta stabilisce diritti e doveri morali nonché principi a cui i singoli mediatori dovranno impegnarsi al fine di svolgere
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE
COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE 1. Il presente regolamento di applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali che le parti intendono risolvere bonariamente.
DettagliINDAGINE PROFESSIONI A CONFRONTO: COME I RELATORI PUBBLICI E I GIORNALISTI ITALIANI PERCEPISCONO LA PROPRIA PROFESSIONE E QUELLA DELL ALTRO
INDAGINE PROFESSIONI A CONFRONTO: COME I RELATORI PUBBLICI E I GIORNALISTI ITALIANI PERCEPISCONO LA PROPRIA PROFESSIONE E QUELLA DELL ALTRO Analisi elaborata da Chiara Valentini e Toni Muzi Falconi SINTESI
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
Dettaglii diritti dei membri della famiglia legittima.
Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della
DettagliCOMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
DettagliRISOLUZIONE N. 206/E
RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliUniversità degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE PROVE FINALI PER I CORSI DI LAUREA EX DM 270/04 (Approvato CDF 9-3-2011) 1. Riferimenti normativi. 1.1. Decreto Ministeriale 22-10-2004 n. 270, art. 10 (Obiettivi ed attività
DettagliADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. All Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell Ordine di TREVISO (OMF) Mod 2014
ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. All del Consiglio dell Ordine di TREVISO (OMF) Mod 2014 Il sottoscritto PERSONA FISICA COG DA COMPILARE IN STAMPATELLO CON CARATTERI LEGGIBILI ALLEGA COPIA DOCUMENTO
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE All'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino Il sottoscritto (*): se persona fisica Nome
DOMANDA DI MEDIAZIONE All'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino Il sottoscritto (*): se persona fisica Nome Cognome se diverso da persona fisica Società, associazione,
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliGESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RECLAMI
Pagina 1 di 6 Procedura Rev. Data Descrizione modifica Approvazione 3 27.04.2003 Revisione generale (unificate NC e Reclami) C.V. 4 03.09.2007 Specificazione NC a carattere ambientale C.V. 5 07.03.2008
DettagliCAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliArticolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione
DettagliGESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII
GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII Pagina 1 di 5 CAPITOLO 7 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI 7.1 PREMESSA Si premettono le seguenti definizioni: Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE TRA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE TRA Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale S.r.l. (di seguito anche Aequa ), C. F. 02504830429, con sede in Ancona, Via Sandro Totti
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo
DettagliDelibera n. 119 del 18 Ottobre 2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORGANISMO SPECIALE DI MEDIAZIONE CITTADINI & SALUTE ISTITUITO PRESSO L ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI RAGUSA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010
DettagliIscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE
Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1.Il presente regolamento si applica alla procedura
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliLINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA
LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA Versione 01 25/10/2012 Indice PREMESSA... 2 1 ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA... 2 2 DEFINIZIONE MODULI
DettagliCOMUNE DI SOLBIATE ARNO
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14.11.2013 1 GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE Oggetto della valutazione:obiettivi
DettagliREGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO
REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 www.comune.genova.it Regolamento sugli interventi di volontariato ART. 1 Finalità In
DettagliRegolamento di Mediazione
Regolamento di Mediazione www.amar-conciliazione.it Iscritta al n. 98 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione istituito presso il Ministero della Giustizia Indice art.
DettagliCONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA
CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliMediazione. Cos'è. Come fare
UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE VADEMECUM STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA AMMINISTRATI DALLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA Mediazione Cos'è La Mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere
DettagliSETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che
SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliRISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.
RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con
DettagliCustomer satisfaction quale ruolo nel ciclo di programmazione e controllo
Customer satisfaction quale ruolo nel ciclo di programmazione e controllo Hobbes, Locke,Rousseau: Il patto sociale su cui è basato lo Stato moderno implica che i Governi che si succedono soddisfino i bisogni
DettagliRiferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07
Riferimenti normativi: DM 42/07 E 80/07 OM N 92/07 Legge n 1/07 Al termine del primo trimestre ( dicembre) Alla fine del mese di marzo inizio aprile ( valutazione intermedia) Alla fine dell anno scolastico.
DettagliCONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99
CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata
DettagliGUIDA ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO
GUIDA ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO Per poter visualizzare le proprie pratiche cliccare sulla voce Elenco delle pratiche del menù Pratiche. Si accede alla seguente pagina: La pagina presenta varie
DettagliSCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA
DettagliALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare
1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema camerale, iscritto
DettagliOmbudsman delle banche svizzere
Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa
DettagliCAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2
DettagliLEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE)
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE) ELEMENTI DI CONTABILITA RIFERITI ALLA FASE DELLA SPESA
DettagliAi sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di mediazione n. /201, comunico il presente INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE promossa da nato/a
Dettaglidi consulenza legale in diritto di famiglia e mediazione familiare
Servizio di consulenza legale in diritto di famiglia e mediazione familiare Associazione italiana per l educazione demografica Sezione di Roma Scopo del servizio è offrire consulenza legale su tutte le
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliRACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA
RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale
Dettaglidell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3
STATUTO dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 E costituita l A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia
DettagliRICHIESTA ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI CONCILIATORI
Spett/le ITALCONCILIA - Associazione Mediatori Professionisti Segreteria Generale Corso Europa, 43-83031 Ariano Irpino (Av) RICHIESTA ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI CONCILIATORI Il/La sottoscritto/a, nato/a
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliIL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Come indicato nel Piano Annuale della Performance (P.A.P.), predisposto a partire dall anno 2015, l Azienda annualmente esplicita gli obiettivi,
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE. 18 marzo 2004 Ania-Associazioni dei Consumatori
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE 18 marzo 2004 Ania-Associazioni dei Consumatori Art.1 Operatività e condizioni di utilizzo della procedura di conciliazione Oggetto della procedura di conciliazione sono le
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI
DettagliRACCOLTA DELLE MOZIONI I. SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
FIRENZE 10/11 APRILE 2014 I. SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RACCOLTA DELLE MOZIONI Il Coordinamento della Conciliazione Forense, nell ottica dell incentivazione delle soluzioni negoziali, con il coinvolgimento
DettagliREGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA UFFICIO SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE
REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA UFFICIO SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE Bando pubblico per lo sviluppo della rete a Banda Larga nelle aree a fallimento di mercato finalizzato al superamento
DettagliPROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE
DettagliOBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni
DettagliPROCEDURA OPERATIVA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI
PROCEDURA OPERATIVA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI A fini dell erogazione della produttività individuale e di gruppo ( art 17 comma 1 lettera a) dell Accordo nazionale e ai fini della progressione economica
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliComunicazione dei dati necessari al Procedimento di Mediazione
arrivata il protocollo interno:.... / assegnata a: IL RESPONSABILE Data / / Alla Segreteria di PEROTTI & C. S.r.l. Divisione R. A. C. Risoluzione Alternativa delle Controversie Organismo di Mediazione
DettagliLa perizia contrattuale nella prospettiva del giurista
La perizia contrattuale nella prospettiva del giurista Avv. Andrea La Mattina Professore a contratto nell Università di Genova Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo Definizione Con la stipulazione di
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliAllegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.
Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Art. 1. Aventi diritto alle Credenziali-People 1. Per l accesso ai Servizi-People sviluppati
DettagliSISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI
SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI Allegato alla delibera giuntale n. 58/2013 dd. 06/06/2013 SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI Segreteria Generale Finalità e modalità della
DettagliSISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI
SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI Allegato alla delibera giuntale n. 58/2013 dd. 06/06/2013 SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI Segreteria Generale Finalità e modalità della
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliEm. 00 10.01.2010 Nuova Emissione Documento Redatto RQ Verificato Approvato PD DISTRIBUZIONE: INTERNA; PR1 - Em. 00 del 10.01.2010 Pagina 1 di 6 Sommario 1 Scopo e Campo di Applicazione... 3 2 Definizioni...
DettagliCOMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO. Art. 1
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SAN GILLIO PROVINCIA DI TORINO TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Finalità e Ambito di applicazione Art. 1 Il presente Regolamento disciplina - in coordinamento con
DettagliPROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE
PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE (d.lgs. 28/2010 e successive modifiche) AMBITO DI COMPETENZA Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie
DettagliSTUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento
News di approfondimento N. 7 21 marzo 12 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Mediazione civile obbligatoria per controversie derivanti da liti condominiali e circolazione di veicoli Gentile Cliente,
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE Avv. Guido Trabucchi Avvocato Mediatore e Formatore presso CONSOB, CCIAA Verona, Medyapro, 101 Mediatori e Ordine Avvocati di Verona Piazza Pradaval 12 37122 Verona Cell
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
DettagliDECRETO RETTORALE N.213/2015 IL RETTORE
DECRETO RETTORALE N.213/2015 IL RETTORE Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
DettagliComune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo
Dettagli