REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELLA MEDIARES SRL

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1 REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELLA MEDIARES SRL Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 1. La Mediazione è una procedura,comunque denominata, svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione, ove previsto dalla legge o su concorde richiesta delle parti, di una proposta per la risoluzione della stessa. La Mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione. 2. La procedura di Mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità. 3. Possono essere sottoposte all Organismo di Conciliazione (di seguito denominato O.D.C.) della MEDIARES SRL, tutte le controversie afferenti diritti disponibili comprese quelle individuate ex Lege. 4. Nelle materie individuate dalle norme di Legge le parti possono ricorrere alla giurisdizione ordinaria solo dopo aver esperito il tentativo di mediazione, tuttavia lo svolgimento del tentativo di mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. 5. Il presente regolamento é applicabile alla conciliazione di controversie di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano 1

2 risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria ovvero di una previsione di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di conciliazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile. 6. In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi fatto salvo diverse previsioni legislative. Ai fini del presente regolamento i termini Mediazione e Conciliazione sono da intendersi equivalenti. ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento si applica alle mediazioni amministrate da MEDIARES s.r.l., organismo deputato a gestire le conciliazioni a norma dei Decreti ministeriali 222/2004 e 223/2004, del Decreto Legislativo 28/2010, del Decreto Ministeriale 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità di imparzialità, rapidità e riservatezza oltre a quelli indicati dalla normativa di riferimento in materia di risoluzione delle controversie. 2

3 ART. 3 - RESPONSABILE DELL ORGANISMO L'organismo, tramite l'organo esecutivo, nomina il suo responsabile ed il suo sostituto in caso di incompatibilità ed impedimento. Il responsabile ha funzioni di designazione dei mediatori, di supervisione del procedimento di mediazione ed è tenuto a custodire in apposito fascicolo, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, gli atti del procedimento di mediazione. Lo stesso è responsabile dell'intero apparato organizzativo inerente il procedimento di mediazione. Nel caso in cui il responsabile dell organismo sia chiamato a svolgere le funzioni di Mediatore, sarà il sostituto a svolgere le mansioni di responsabile dell organismo. ART. 4 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 1. Ciascuna parte che intende promuovere la procedura di Conciliazione presso l O.D.C. della MEDIARES SRL deve depositare presso la sua Segreteria anche con modalità telematica: a) la domanda compilata sul modello predisposto e disponibile sul sito web o presso la segreteria della MEDIARES SRL che deve contenere: L organismo adito; I propri dati, o quelli di un procuratore all uopo nominato, munito di adeguata procura e quelli delle altre parti; Eventuale nomina di avvocati e/o consulenti nominati per assistere 3

4 e rappresentare le stesse parti nel procedimento; La qualificazione della natura della controversia, l oggetto e le ragioni della pretesa attraverso una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore. La quantificazione del valore della controversia; L eventuale indicazione del mediatore prescelto di comune accordo facente parte dell elenco di mediatori del presente O.D.C. b) la prova dell avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario o postale delle spese di avvio della procedura, a valere sull indennità complessiva per un importo di 40,00 oltre IVA o comunque nella misura aggiornata indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta, salvo se diverso specifico accordo. 2. Il deposito della domanda di conciliazione, nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento, del codice etico allegato, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'odc. Copia del regolamento e relativi allegati, saranno consegnati alle parti. 3. Le parti hanno il diritto di accedere agli atti del procedimento, salvo che una di esse abbia dichiarato espressamente il divieto di divulgazione pretendendo la riservatezza. 4

5 ART. 5 -ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA 1. L'organizzazione della procedura avviene a cura della Segreteria dell O.D.C. della MEDIARES SRL. La parte/parti che intende richiedere la mediazione (istante) deposita domanda di conciliazione avanti alla segreteria del O.D.C. secondo il modello predisposto e disponibile sul sito web o presso la segreteria con la prova dell avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura, per un importo di 40,00 oltre IVA o comunque nella misura aggiornata indicata dal tariffario o dalla normativa vigente al momento della richiesta. 2. Il responsabile dell organismo, ricevuta la domanda, verificata la corrispondenza del valore della lite rispetto a quanto indicato nella domanda, comunica all istante il valore di riferimento, invitando la parte al deposito delle spese di mediazione che comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione (oltre oneri fiscali in quanto dovuti) secondo quanto previsto dall allegato tariffario; la somma versata a titolo di indennità sarà provvisoriamente inserita in uno speciale conto relativo a somme in deposito tenuto dall O.D.C. Nel caso di mancata adesione delle altre parti nel termine stabilito, la somma versata a titolo di indennità sarà restituita nelle misure previste all art. 16 del D.M. 180 del e successive modifiche ed integrazioni unitamente al verbale di mancato accordo, mentre la differenza sarà trasferita dallo speciale conto relativo alle somme in deposito nel normale capitolo di entrata emettendo, se dovuta, regolare fattura alla parte. 5

6 3. Accettata la domanda, il responsabile dell organismo provvede a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale vengono man mano inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti. 4. I dati raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Conciliatore, sono accessibili alle parti. 5. Il responsabile dell organismo, designa un mediatore /conciliatore tenendo conto dei criteri previsti all art. 6 dello Statuto dell 'O.D.C. ed in conformità a quanto previsto nel DM 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sempre nel rispetto dell effettiva disponibilità dei mediatori e dei rispettivi impegni assunti, ed entro quindici giorni dal ricevimento della domanda fissa il primo incontro tra le parti che comunica alla parte istante. La comunicazione dell'attivazione e la data di comparizione su modulo predisposto dall'o.d.c. dovrà essere fatta con racc.r.r. o altro mezzo equipollente e potrà essere fatta anche a cura della parte istante se da questa espressamente richiesto. 6. La parte/i che ha ricevuto la domanda di conciliazione, almeno 5 giorni prima dell'incontro di mediazione fissato, deve comunicare la propria adesione anche in via telematica, depositando una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intende esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore. Contestualmente all'adesione dovranno 6

7 essere corrisposte le spese di avvio della procedura di conciliazione nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta nonché l'indennità di mediazione (oltre oneri fiscali in quanto dovuti) secondo quanto previsto dall allegato. 7. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l organismo può nominare uno o più consulenti tecnici che saranno scelti nell'elenco di consulenti accreditati presso l'odc e remunerati dalle parti solidalmente. 8. La determinazione dell'indennità che dovrà essere corrisposta per la mediazione verrà determinata in base alla tabella (allegato A del D.M. attuativo del D. LGS n. 28 del 2010) nonché ai criteri di determinazione previsti dall'art 16 del D.M. 180 del pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 258 del e successive modifiche ed integrazioni. 9. Qualora all incontro fissato una o più delle parti interessate non si dovessero presentare senza giustificazione, il versamento dell'indennità di mediazione effettuato dalle stesse verrà trattenuto dall O.D.C. della MEDIARES SRL a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute, compreso l'onorario del conciliatore, nella misura prevista dall art. 16 del DM 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 10. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento verrà consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio. 11. Nei casi previsti all articolo 5, comma 1, del D.Lgs n 28/2010 il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della 7

8 parte chiamata in mediazione e la segreteria dell organismo può rilasciare attestato di avvenuta conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11, comma 4, del D. Lgs n 28/2010. ART. 6 -IL MEDIATORE/CONCILIATORE. IMPARZIALITÀ E DOVERI 1. Presso la Segreteria dell O.D.C. della MEDIARES SRL e' depositato l'elenco dei Conciliatori/Mediatori accreditati. 2. L elenco è gestito e tenuto aggiornato dal responsabile dell O.D.C. della MEDIARES SRL. Il Conciliatore potrà essere scelto dalle parti di comune accordo o, in difetto, il Conciliatore sarà indicato dal responsabile dell O.D.C. della MEDIARES SRL secondo criteri che tengano inderogabilmente conto della specifica competenza professionale del mediatore stesso, desumendo la stessa anche in funzione della tipologia di laurea universitaria posseduta e, successivamente a parità di competenze specifiche come sopra determinate, seguendo un criterio di rotazione tra i conciliatori regolarmente iscritti nell elenco depositato presso l ODC, sempre nel rispetto dell effettiva disponibilità dei mediatori e dei rispettivi impegni assunti, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico e per valore, secondo gli scaglioni sotto riportati, in modo che gli incarichi siano equamente distribuiti tra i mediatori nell osservanza dei parametri sopra indicati. Fino a ,00 8

9 Da ,00 a ,00 Da ,00 a 500,000,00 Da ,00 a ,00 Oltre 2.500, In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della Conciliazione, il responsabile del O.D.C. della MEDIARES SRL, previo accordo con le parti, potrà nominare un collegio di Conciliazione/Mediazione composto da un massimo di tre membri. 4. Il Conciliatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse in ordine alla procedura di conciliazione per la quale e' stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e al responsabile dell O.D.C. della MEDIARES SRL ogni eventuale motivo di incompatibilità. 5. A tal fine, prima dell inizio del procedimento di Conciliazione, lo stesso sarà tenuto a sottoscrivere dichiarazione di assoluta imparzialità, neutralità, indifferenza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto e mediato. 6. Qualora l incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di Conciliazione, il Conciliatore dovrà informare immediatamente le parti e il responsabile dell O.D.C. della MEDIARES SRL per essere sostituito. 7. Il Conciliatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di Conciliazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico con riguardo all oggetto della controversia. 8. Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli 9

10 strettamente inerenti alla prestazione dell opera e/o del servizio nonché di percepire compensi direttamente dalle parti. 9. Alle procedure di Conciliazione solo con il consenso delle parti potrà assistere un aspirante conciliatore, in fase di formazione, od un ausiliario scelto dal Conciliatore. 10. Entrambi dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Conciliatore professionista e sottoscrivere, altresì, identica dichiarazione di impegno ove prevista. 11. I Conciliatori devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dall ORGANISMO DI CONCILIAZIONE frequentando i corsi e/o seminari di aggiornamento ai fini di mantenere uno standard qualitativo di alto livello, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. Essi inoltre dovranno adempiere agli specifici obblighi di aggiornamento biennale per il tramite di enti di formazione abilitati e dovranno validamente documentare la partecipazione, nel biennio di aggiornamento in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti il tutto in conformità a quanto previsto dal DM n 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni. L organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei Conciliatori. 12. L organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4, comma 3, lettera b) del DM 180/2010 e successive modifiche ed 10

11 integrazioni in base alle seguenti regole:il Conciliatore che volesse svolgere il tirocinio assistito presso l O.D.C. dovrà far pervenire domanda scritta all Organismo nella quale dovrà comprovare inequivocabilmente i propri requisiti per l esercizio dell attività di mediatore; l Organismo, sentite le parti, consentirà la presenza di almeno un tirocinante per ogni sessione di mediazione, stabilendo in base alle proprie esigenze tecniche, operative e logistiche e comunque a proprio insindacabile giudizio l ordine di accesso dei tirocinanti al tirocinio assistito. ART. 7 - COMPITI DEL CONCILIATORE 1. Il Conciliatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare una soluzione negoziata della stessa nel rispetto dei principi di legalità e degli interessi di ciascuna di esse. 2. Egli gestisce la procedura di Conciliazione guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e nel caso che lo ritenga opportuno anche separatamente, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate. 3. Quando l'accordo non è raggiunto o in qualunque momento del procedimento il Conciliatore formula una proposta di conciliazione solo se le parti gliene fanno concorde richiesta e/o a discrezione del conciliatore, se è risolutiva della vertenza. 11

12 Prima della formulazione della proposta, il conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs n. 28. La proposta del Conciliatore è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Conciliatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. ART. 8 - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE 1. La Conciliazione, di regola, si svolge in un unico incontro presso la sede dell ORGANISMO DI CONCILIAZIONE o con il consenso di tutte le parti in altra sede da questo individuata. 2. Il Conciliatore d accordo con le parti, eccezionalmente, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo. 3. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Conciliatore per il buon esito della procedura. 4. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso. 5. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al mediatore, 12

13 eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 6. Il Conciliatore se lo ritiene necessario e se le parti congiuntamente lo richiedono, può nominare un consulente tecnico con spese a carico delle parti con le modalità di cui al presente regolamento. 7. Il procedimento di conciliazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine perentorio di 4 mesi a far data dal deposito della domanda di conciliazione, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa. 8. Comunque il procedimento si deve intendere concluso al verificarsi delle seguenti ipotesi: - Abbandono della procedura da una delle parti (ciascuna parte può abbandonare la procedura in qualsiasi momento). - Raggiungimento di un accordo scritto (si ha raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante solo se redatto in forma scritta e sottoscritta dalle parti o dai loro rappresentanti in nome e per conto di esse). - Assoluta impossibilità di raggiungere un accordo (in caso in cui non si raggiunga un accordo, viene redatto un verbale di mancato accordo prospettando alle parti la possibilità di ricorrere ad un altro procedimento). ART. 9 - RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 1. La Conciliazione e' riservata. Il Conciliatore, le parti ed ogni persona presente sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che 13

14 riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato. 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell organismo è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo consenso della parte dalla quale provengono, sono ugualmente riservate. 3. Le informazioni e i documenti che l O.D.C. della MEDIARES SRL ed il Conciliatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso. 4. In relazione a quanto precede: l O.D.C. della MEDIARES SRL e il Conciliatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna; le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o della parte dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa la prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di 14

15 mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili. nell eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative. ART SOSTITUZIONE DEL CONCILIATORE 1. Nell ipotesi in cui il Conciliatore ritenga di non poter adempiere all incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione al responsabile dell ORGANISMO DI CONCILIAZIONE della MEDIARES Srl per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento, seguendo il criterio di rotazione di cui all art.6 comma 2 del presente regolamento. 2. Allo stesso modo, le parti potranno richiedere al responsabile dell O.D.C., per giustificati motivi, la sostituzione del Conciliatore incaricato del procedimento. Art. 11 PATROCINIO A SPESE DELLE STATO Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni 15

16 legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Nei casi di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'indennità dovuta al mediatore sarà liquidata dall'odc subordinatamente alla liquidazione da parte dello Stato della medesima indennità come previsto dall'art. 17 comma 6 D. LGS 28/2010. Art. 12 DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA 1. La Conciliazione si conclude: a) con il conseguimento dell' accordo; b) per rinuncia di una o di entrambe le parti al tentativo di Conciliazione; c) quando il Conciliatore ritiene che non sussistano le condizioni per raggiungere un accordo; d)con la proposta del Conciliatore, se richiesta da entrambe le parti e/o a discrezione del Conciliatore se è risolutiva della vertenza. 2. In caso di raggiungimento dell'accordo, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore, il quale certifica l'autografia della 16

17 sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art Cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. All'uopo l'odc provvederà a stipulare idonea convenzione con uno o più notai o pubblici ufficiali autorizzati. I costi per l'autentica di firma saranno a carico solidale delle parti. 3. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il Conciliatore forma processo verbale, con l'indicazione della eventuale proposta formulata nel caso che le parti gliene abbiano fatto concorde richiesta e/o a discrezione del Conciliatore; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il Conciliatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Art. 13 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto sia riservato per espressa volontà delle parti al solo mediatore; 17

18 Il responsabile del procedimento, designato dall'organismo, è obbligato a custodire, per tre anni, in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, nell'ambito del registro degli affari di mediazione e comunque ai sensi di legge, gli atti di cui sopra. Art. 14 EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale del luogo di competenza in cui viene svolta la mediazione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Art. 15 INDENNITA' PER LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE. L'indennità spettante all'organismo di conciliazione comprende le spese di avvio della procedura e le spese di conciliazione ed è stabilita secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda all O.D.C. della MEDIARES SRL. Le spese di conciliazione comprendono i costi di amministrazione dell'organismo di conciliazione e l'onorario del conciliatore, nella misura rispettivamente del 60% e del 40% e sono suscettibili di aumenti secondo la tabella allegata al regolamento e diminuzioni come per legge. 18

19 Tali spese sono dovute per l'intero procedimento di conciliazione e rimangono fissate nella stessa misura anche nel caso in cui il procedimento si svolga a cura di un collegio di conciliatori. Art RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA 1. Alla procedura di Conciliazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore munito di idonei poteri. Lo stesso potrà farsi assistere da un professionista di sua fiducia del quale dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale ed il recapito al momento della compilazione della scheda. Art. 17 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dal 28/02/ Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dall Organismo di Conciliazione. 3. Gli allegati al presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso. Art. 18 RICHIAMI NORMATIVI Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 28.nonchè al D.M. di attuazione. TABELLA INDENNITÁ ED EVENTUALI AUMENTI 19

20 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte 20

21 che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella allegata al presente regolamento sono derogabili. Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010 VALORE LITE IMPORTO MINIMO Fino a 1.000,00 65,00 (per parte) + iva Da 1.001,00 a 5.000,00 Da 5.001,00 a ,00 Da ,00 a ,00 Da ,00 a ,00 Da ,00 a ,00 130,00 (per parte) + iva 240,00 (per parte) + iva 360,00 (per parte) + iva 600,00 (per parte) + iva 1.000,00 (per parte) + iva 21

22 Da ,00 a ,00 Da ,00 a ,00 Da ,00 a ,00 Oltre , ,00 (per parte) + iva 3.800,00 (per parte) + iva 5.200,00(per parte) + iva 9.200,00(per parte) + iva 22

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