Mediazione Civile & Commerciale. Studio Legale MM & PARTNERS. Viale Majno, , Milano Tel. 02/ / Fax.
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1 Studio Legale MM & PARTNERS Viale Majno, , Milano Tel. 02/ / Fax. 02/ Mediazione Civile & Commerciale Avv. Maria Sorbini
2 INDICE: 1. DOPO UN TORMENTATO ITER PARLAMENTARE LA NUOVA MEDIAZIONE PROVA A SPICCARE IL VOLO 2. RIFLETTORI SULL OBBLIGATORIETÀ PER I PRIMI 4 ANNI- AVVOCATI AL CENTRO DEL PROCEDIMENTO CONCILIATIVO 3. DALLA PROFESSIONALITÀ ALL INDIPENDENZA, GLI STANDARD DI QUALITÀ DEGLI ORGANISMI 4. PARTI, DIFENSORI E MEDIATORI PROTAGONISTI DEL PRIMO INCONTRO 5. AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO MA CON OBBLIGO DI FORMAZIONE
3 INDICE: 6. CON LA DELEGATA IL GIUDICE PUÒ DECIDERE DI MANDARE LE PARTI IN MEDIAZIONE 7. RUOLO E FUNZIONI DEI LEGALI CHIAMATI AD ASSISTERE LE PARTI 8. ECCO TUTTI I COSTI DEL PROCEDIMENTO DALLE PRIME BATTUTE ALL ASSISTENZA LEGALE 9. UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE DELLA LITE TRANSATTIVA O CONCILIATIVA
4 Cos è la MEDIAZIONE La mediazione nasce come un procedimento volontario, semplice, riservato e informale, finalizzato a superare un conflitto tra due o più parti con l aiuto di un terzo (il mediatore), imparziale, neutrale e indipendente, il cui ruolo è quello di facilitare alle parti il raggiungimento di un accordo volontario, soddisfacente e reciprocamente vantaggioso, con tempi e costi ridotti.
5 Dopo un tormentato iter parlamentare la nuova mediazione prova a spiccare il volo I conflitti, di qualsiasi genere, interferiscono negativamente sulle relazioni umane. Per tale ragione si è sempre alla ricerca di strumenti che consentano di risolvere le controversie con soluzioni soddisfacenti, in tempi rapidi e con costi contenuti. La nuova mediazione prova a spiccare il volo: Con alcune norme, ora definitive, del decreto del fare (D. Lgs 21 giugno 2013 n.69), la mediazione viene rilanciata come strumento di uso normale per la soluzione delle controversie.
6 così la nuova mediazione: Le principali modifiche rispetto al D. Lgs 28/2010 Definizione Competenza territoriale Materie Obbligatorietà Nuova formulazione della definizione di mediazione: minore rilevanza data alla proposta del mediatore Competenza dell organismo di mediazione del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia Aggiunte, tra le controversie che rientrano nell ambito dell obbligatorietà, quelle relative alla responsabilità sanitaria Periodo di sperimentazione dell obbligatorietà di quattro anni Assistenza tecnica Obbligo per le parti di essere assistite da un legale Mediazione delegata Esclusioni Durata Procedimento Accordo Mediatori Il giudice può disporre il rinvio alla mediazione L obbligatorietà non si applica nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all articolo 696-bis del Codice di procedura civile Durata massima della mediazione pari a tre mesi Nel primo incontro il mediatore deve chiarire funzione e modalità di svolgimento della mediazione e raccogliere dalle parti e dai loro assistenti il consenso a iniziare la procedura L accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti (che attestino e certifichino la conformità del medesimo alle norme imperative e all ordine pubblico) è immediatamente esecutivo Gli avvocati sono mediatori di diritto, restando fermi gli obblighi di formazione e aggiornamento per gli avvocati iscritti nell elenco degli organismi di mediazione Indennità Non è dovuto alcun compenso all organismo qualora nel corso del primo incontro la mediazione abbia esito negativo
7 Le materie oggetto di mediazione LE MATERIE OBBLIGATORIE OGGETTO DI MEDIAZIONE: Condominio Diritti reali Divisione Successioni ereditarie Patti di famiglia Locazione Comodato Affitto di aziende Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità Contratti assicurativi Contratti bancari Contratti finanziari
8 Prospettive: Il nuovo intervento normativo dovrebbe costituire l occasione per mutare atteggiamento. La mediazione, infatti, è uno strumento che è parte integrante ed essenziale di tutti gli ordinamenti giuridici. È quindi importante conoscerlo e cominciare a considerarlo come prima ipotesi, ogniqualvolta si intenda porre termine a una lite, trattandosi di uno strumento che, senza dubbio, persegue il solo scopo di agevolare la soluzione delle controversie, migliorare i rapporti e, come affermato dalla Commissione europea, portare «pace sociale». LO SCOPO DELLA NUOVA MEDIAZIONE E GESTIRE IL CONTENZIOSO IN MODALITA DIVERSA, TROVARE UNA SOLUZIONE IN PIENA AUTONOMIA E IN TEMPI RAPIDI.
9 Modelli di obbligatorietà a confronto DLGS 28/2010 PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Tentativo obbligatorio di mediazione Il modello previgente imponeva, quale condizione di procedibilità, l esperimento di un tentativo di mediazione pieno di fronte al mediatore Previsione di un indennità per materie obbligatorie L adesione al tentativo di mediazione comportava il pagamento delle indennità di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione) in misura ridotta rispetto alle materie facoltative DLGS 28/2010 RIFORMATO Obbligo del solo incontro preliminare Il modello riformato prevede, quale condizione di procedibilità, il solo incontro preliminare, da fissarsi entro 30 giorni dal deposito della domanda; la prosecuzione del procedimento è rimessa alla volontà delle parti Nessun compenso è dovuto all organismo Nel caso di mancato accordo, all esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto all organismo di mediazione; sembrano comunque dovute le spese di avvio Temporaneità della previsione È prevista una temporaneità di quattro anni con l attivazione di un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione dopo i primi due anni
10 Applicazione del D.Lgs 28/2010: il bilancio Numero totale di procedimenti in 18 mesi Provenienza dei procedimenti 83,5% materie obbligatorie 13,3% volontarie 2,9% invitate dal giudice 0,3% obbligatorie in forza di clausola contrattuale Incontri effettivi di mediazione 27,0% convocato comparso 67,3% convocato non comparso 5,7% proponente rinunciante prima dell esito Accordi raggiunti su incontri effettivi con parti presenti 43,9% accordi raggiunti 56,1% accordi non raggiunti o raggiunti fuori del tavolo Fonte: ministero della Giustizia
11 Le modifiche per superare i limiti della precedente disciplina: LIMITAZIONE TEMPORALE (Obbligatorietà in materia risarcitoria per i primi 4 anni) GRATUITA DELL INCONTRO Non si impone più un tentativo di mediazione, con i conseguenti costi, ma si richiede soltanto alle parti di incontrarsi di fronte al mediatore. Lo svolgimento di questo primo incontro soddisfa la condizione di procedibilità.
12 La nuova mediazione: qualità del servizio Il fine ultimo è realizzare l interesse del cittadino che vuole un EFFICIENTE ed EFFICACE gestione della controversia. Il tema della QUALITA DEGLI ORGANISMI è un tema centrale per il rilancio della nuova mediazione.
13 Il «LIBRO VERDE»: Gli organismi di mediazione devono garantire: - serietà ed efficienza; - assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, per individuare i livelli minimi di qualità degli Enti, ha predisposto la creazione di un «MANUALE DELLA QUALITA» con l obiettivo di garantire la realizzazione di un sistema di mediazione EFFICIENTE ed EFFICACE.
14 Il «libro verde» del Ministero della Giustizia: Gli obiettivi Costituire il parametro di riferimento per orientare il servizio reso dagli organismi di mediazione Consentire una più agevole attività ispettiva Costituire, per gli organismi di mediazione, un più facile strumento di conoscenza delle violazioni e del differente peso delle violazioni stesse Le dimensioni della qualità del servizio di mediazione Professionalità Indipendenza Stabilità Serietà Efficienza Le cinque aree indagate Gli indicatori intorno ai quali deve essere compiuta una verifica in termini di qualità del servizio I criteri attraverso i quali valutare la professionalità degli organismi La capacità organizzativa degli organismi Stabilità, serietà e indipendenza degli organismi Il ruolo e la funzione dei mediatori
15 Il procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione è così articolato Per il corretto computo dei termini, occorre considerare che:
16 Il primo incontro e Vantaggi della prima riunione 1. Ricevuta la domanda, sarà nominato il mediatore e fissata la data per il primo incontro (entro 30 giorni dal deposito della domanda). 2. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
17 Svolgimento corretto del primo incontro Perché l incontro si svolga correttamente, anche ai fini dell assolvimento della condizione di procedibilità, occorre che vi partecipino i soggetti titolari della situazione controversa ovvero che gli stessi siano validamente rappresentati. PARTI, DIFENSORI E MEDIATORI infatti sono i PROTAGONISTI del primo incontro. Inoltre, affinché la mediazione possa procedere, vi è la necessità di richiedere espressamente alle parti e ai difensori la disponibilità a proseguire.
18 Esiti della prima riunione
19 Esiti Nel caso di esito POSITIVO si procede con la MEDIAZIONE Se la mediazione non prosegue per mancato accordo, nessun compenso è dovuto all organismo mentre sono dovute le spese legali.
20 Avvocati mediatori di diritto ma con obbligo di formazione Gli avvocati iscritti all albo sono mediatori di diritto. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati. La scelta, dunque, è stata quella di affiancare a un titolo di diritto un obbligo di competenza e formazione.
21 Requisiti di iscrizione
22 Il percorso formativo
23 Chiarimenti auspicabili A prescindere da qualsiasi riconoscimento di titoli di diritto o dall abilitazione acquisita al termine dei percorsi formativi specifici, l iscrizione per i mediatori è possibile esclusivamente attraverso un organismo. Ossia non è previsto, ai sensi del decreto legge 28, l esercizio dell attività di mediazione in forma individuale, ma solo come mediatore presso un organismo.
24 La mediazione si fa in tre
25 La mediazione delegata. Con la «delegata» il Giudice può decidere di mandare le parti in mediazione. Si tratta di un rilevante cambiamento rispetto al passato.
26 La mediazione delegata: novità e conferme.
27 I percorsi della mediazione delegata
28 Conclusioni: IL RUOLO DEL GIUDICE: ampio margine di discrezionalità nell individuazione dei casi da mandare in mediazione. La scelta il giudice deve quindi entrare nella dinamica del conflitto, comprendere il grado di negoziabilità della lite ed effettuare un giudizio prognostico circa l idoneità della questione portata in giudizio a essere risolta in mediazione. LA SCELTA DELL ORGANISMO : le parti restano libere di scegliere l organismo davanti al quale svolgere il procedimento di mediazione. Saranno quindi le parti, assistite dai propri legali, ad avere tale onere. AMBITO DI APPLICAZIONE : è quindi sempre possibile disporre la mediazione fino a che la causa non sia entrata nella fase decisoria.
29 Conclusioni: GLI EFFETTI SUL PROCESSO: Ravvisata l opportunità di ricorrere alla procedura conciliativa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all articolo 6 del citato decreto (al massimo tre mesi dal deposito della domanda di mediazione) e, quando la mediazione non è avviata, assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda. In tale lasso di tempo il processo non viene sospeso, ma semplicemente differito. Il periodo del rinvio disposto dal giudice, tuttavia non si conteggia ai fini della ragionevole durata del processo per espressa indicazione del Legislatore (articolo 7 del Dlgs 28/2010).
30 Ruolo e funzioni dei legali chiamati ad assistere le parti Le nuove disposizioni valorizzano l apporto degli avvocati attraverso l obbligo di assistenza tecnica, infatti, la legge di conversione ha previsto l obbligo per le parti di essere assistite da un legale e la possibilità di rendere esecutivo l accordo di conciliazione, senza necessità di richiedere l omologa del tribunale, con la sottoscrizione delle parti e dei relativi avvocati che attestino e certifichino la conformità del medesimo alle norme imperative e all ordine pubblico. UN COMPITO DELICATO PER I LEGALI
31 Scelta della mediazione
32 Il ruolo degli avvocati in mediazione
33 L Accordo Conciliativo L accordo conciliativo dovrà contenere le condizioni che le parti hanno concordato per porre termine alla controversia e costituisce l unico documento su cui le parti potranno contare in caso di inadempimento dell altra. Assume rilevanza fondamentale, dunque, il ruolo del professionista nella fase di redazione dell eventuale accordo conciliativo, che costituisce un momento estremamente importante della mediazione.
34 I costi del procedimento
35 I costi della mediazione Nel caso di mancato accordo all esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l organismo di mediazione. Soltanto ove, a esito di tale incontro, le parti decidessero di voler proseguire il procedimento di mediazione, i criteri per la determinazione e la corresponsione dell indennità, previsti dal tuttora vigente Dm 180/2010 troverebbero applicazione. Tra i costi della mediazione dovrà poi essere annoverata una nuova voce di spesa: il costo degli avvocati.
36 Le indennità
37 Per ciascuno scaglione di riferimento, l importo massimo delle spese:
38 Le spese di mediazione, ad esito positivo del primo incontro, sono: 1. La parte istante sarà infatti tenuta a versare il contributo per le spese di avvio pari a 40 euro al momento della presentazione della domanda. La stessa somma verrà versata, sempre a titolo di spese di avvio, dalle altre parti al momento di adesione al procedimento. 2. Ogni parte, verserà le indennità dello scaglione, dovute a seconda dell importo della controversia, da cui si dovrà detrarre l importo precedentemente versato per l avvio del procedimento. 3. L obbligo dell assistenza legale comporta per le parti un ulteriore voce di spesa ai costi della mediazione.
39 Per capire meglio:
40 Conseguenze sulle spese processuali: L articolo 13, comma 1, stabilisce infatti pesanti sanzioni a carico della parte vincitrice del giudizio ordinario che abbia in precedenza rifiutato la proposta a essa favorevole del mediatore quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta. In tale ipotesi, infatti, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo ivi incluse quelle relative alle spese per l indennità corrisposta al mediatore e all esperto, ove nominato, nonché al versamento all entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Quando, invece, il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all esperto. In tale ultima ipotesi, prevista al comma 2 del citato articolo 13, il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese.
41 Queste sanzioni, che hanno l evidente intento di fare da deterrente alla proposizione del giudizio ordinario.
42 Esenzioni fiscali & gratuito patrocinio: ESENZIONI FISCALI: Restano invariate. Il verbale di accordo continua quindi a essere esente dall imposta di registro entro il limite di valore di euro. Nel caso in cui il valore fosse più alto di detta somma, l imposta sarà dovuta per la parte eccedente. GRATUITO PATROCINIO : quando la mediazione è condizione di procedibilità ovvero è disposta dal giudice non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Dpr 30 maggio 2002 n Tutti gli organismi sia pubblici che privati in caso di sussistenza delle condizioni per l ammissione al gratuito patrocinio sono quindi tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza poter pretendere alcun compenso.
43 Una proposta di soluzione della lite transattiva o conciliativa È la novità introdotta dall articolo 185-bis nel Codice di rito: la facoltà per il giudice di avanzare la proposta in un qualsiasi momento del giudizio ricompreso tra la prima udienza e la chiusura dell istruttoria. Finalizzata a deflazionare il contenzioso e a ricercare all interno del giudizio grazie all intervento propositivo del magistrato - per le controversie aventi a oggetto diritti disponibili, una soluzione transattiva o conciliativa che eviti il prosieguo della causa.
44 Ma che tipo di proposta può formulare il Giudice?
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