Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere. Regolamento di Mediazione

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1 Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Regolamento di Mediazione

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3 Contenuto Preambolo Art. 1 Disposizioni generali Art. 2 Riservatezza Art. 3 Il mediatore Art. 4 Avvio del procedimento di mediazione Art. 5 Prosecuzione del procedimento di mediazione Art. 6 Conclusione del procedimento di mediazione Art. 7 Effetti per altri procedimenti Art. 8 Spese del procedimento di mediazione Art. 9 Versioni linguistiche del presente Regolamento di Mediazione Art. 10 Versione in vigore Allegato 1 Disposizioni particolari per singoli Paesi Allegato 2 Clausola di Mediazione Allegato 3 Tariffario

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5 Preambolo Preambolo 3 Il Centro Internazionale di Mediazione ha l obiettivo di sostenere le imprese attive a livello internazionale nella composizione delle controversie, mediante un procedimento di mediazione. In tal senso, mette a disposizione il presente Regolamento di Mediazione. In base al presente Regolamento di Mediazione, presso gli organismi di mediazione costituiti presso le Camere di Commercio Germaniche Estere, si persegue il superamento delle controversie, mediante un procedimento di mediazione su base volontaria, con l assistenza di un mediatore e con tutela della riservatezza, che si conclude con un accordo tra le parti. Tutti coloro che prendono parte al procedimento di mediazione si impegnano a contribuire al più celere svolgimento del procedimento di mediazione stesso ed al suo successo.

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7 Articolo 1&2 Art. 1 Disposizioni generali 5 Il presente Regolamento di Mediazione si applica qualora le parti lo abbiano espressamente stabilito mediante la sottoscrizione di una Clausola di mediazione (Allegato 2) ovvero qualora una delle parti depositi una lettera di avvio, ai sensi dell Art. 4 comma 1, presso l organismo di mediazione e l altra parte, o le altre parti, aderisca, o aderiscano, con una lettera ai sensi dell Art. 4 comma Art. 2 Riservatezza 3. Tutti coloro che prendono parte al procedimento di mediazione parti, organismo di mediazione, mediatore nonché tutte le persone da loro coinvolte, sono tenuti a rispettare la massima riservatezza in merito all avvio del procedimento di mediazione, al suo contenuto ed alla sua conclusione, salvo che le informazioni rese note possano essere conosciute indipendentemente dal procedimento di mediazione, le parti rinuncino espressamente alla riservatezza ovvero venga prescritta per legge una divulgazione. Coloro che prendono parte al procedimento di mediazione tratteranno con riservatezza anche l accordo con il quale è stata risolta la controversia, qualora non diversamente necessario per la sua attuazione o esecuzione. Nessuno di coloro che prendono parte al procedimento di mediazione può essere nominato da una delle parti testimone di fatti direttamente o indirettamente connessi al procedimento di mediazione. Per ogni violazione degli impegni di cui ai commi 1 e 2, il trasgressore è tenuto a pagare alla/e altra/e parte/i una penale pari al 50% del valore dell oggetto del procedimento di mediazione. In ogni caso, tale penale non potrà essere inferiore a ,00. Ciò non si applica se tutte le parti hanno precedentemente ed espressamente accettato per iscritto uno dei comportamenti vietati di cui ai commi 1 e 2 ovvero qualora tale comportamento sia imposto da norme imperative. Le parti rispondono dei comportamenti delle persone da loro coinvolte, in particolare delle persone di fiducia e degli avvocati.

8 Articolo Il mediatore può divulgare ad una parte le informazioni fornitegli nell ambito di un incontro con l altra parte, solamente qualora ciò, a suo avviso, possa contribuire al successo del procedimento di mediazione. Dopo la conclusione del procedimento di mediazione, il mediatore e l organismo di mediazione devono eliminare ogni documento relativo al contenuto del procedimento di mediazione, salvo che sussistano disposizioni di legge contrarie. Art. 3 Il mediatore 3. Il mediatore deve aver completato un corso di formazione, di una durata minima di 80 ore, come mediatore presso un centro di formazione riconosciuto. Il mediatore deve avere conoscenze linguistiche e tecniche pertinenti, distinguersi per esperienze specifiche, che comprovano una particolare competenza nell ambito dell interscambio economico internazionale, ed avere svolto almeno tre procedimenti di mediazione. Inoltre, il mediatore deve aver conseguito una laurea, avere un esperienza lavorativa di almeno 5 anni, un età di almeno 30 anni e di possedere i requisiti di onorabilità. L organismo di mediazione può, in casi particolari, nominare un mediatore che non soddisfi tutti i requisiti precedentemente elencati. Il mediatore si adopera in scienza e coscienza per favorire nei tempi più rapidi una composizione definitiva della controversia, che sia accettabile ed attuabile. Deve essere imparziale ed indipendente e rispettare la legge applicabile. Deve tenere conto degli interessi delle parti, dei loro diritti e obblighi, nonché eventualmente degli usi ovvero di quelli formatisi tra le stesse. Chi in passato ha ricoperto il ruolo di arbitro, giudice ovvero rappresentante di una delle parti in relazione alla medesima controversia, deve astenersi dal ruolo di mediatore. Qualora la persona nominata mediatore abbia in passato svolto un attività di consulenza oppure di altro genere per una delle parti, deve comunicarlo prima dell accettazione dell incarico. 6

9 Articolo Il mediatore si obbliga a non prestare consulenza o rappresentare legalmente alcuna delle parti in un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione all oggetto del procedimento di mediazione. Per ogni violazione di quest obbligo, il mediatore è tenuto a pagare alla/e altra/e parte/i una penale ai sensi dell articolo 2, comma 3. Il mediatore, qualora lo ritenga proficuo per il buon esito del procedimento, può avvalersi di propri collaboratori di fiducia, sotto la propria diretta e completa responsabilità. 7 Art. 4 Avvio del procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione si avvia con il deposito della prima lettera (lettera di avvio) presso l organismo di mediazione e con il pagamento dei diritti di base. La lettera di avvio dovrebbe contenere: la clausola di mediazione o un estratto del contratto, da cui risulti la procedibilità con un procedimento di mediazione nel caso in cui sorgano controversie; l indicazione della Camera di Commercio Estera, presso il cui organismo di mediazione deve svolgersi il procedimento di mediazione e un espressa accettazione del Regolamento del Centro di Mediazione Internazionale; un esposizione riassuntiva della controversia e delle richieste della parte; l indicazione dell altra parte o delle altre parti, compresi l indirizzo ed i recapiti; l indicazione del valore economico minimo, anche approssimativo, della controversia; eventualmente, la manifestazione di volontà di deferire la controversia in arbitrato qualora non fosse raggiunto un accordo di conciliazione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall avvio del procedimento di mediazione. Alla lettera di avvio possono essere allegati i documenti relativi alla controversia. Dopo l avvio del procedimento, l organismo di mediazione contatta la/e altra/e parte/i, al fine di invitarla/le a partecipare al procedimento. Qualora vi sia il consenso a partecipare al procedimento di mediazione, la parte lo dichiara nei confronti dell organismo di mediazione entro 10 (dieci) giorni con una lettera di accettazione del Regolamento di mediazione e pagando i diritti di base previsti a suo carico.

10 Articolo In caso di controversie tra più parti, delle quali solo alcune aderiscono al procedimento di mediazione, spetta a queste ultime decidere se proseguire nel procedimento di mediazione. Le parti comunicano la loro decisione all organismo di mediazione. Su richiesta di tali parti, l organismo di mediazione informa le parti che non partecipano al procedimento dell avvio dello stesso. L organismo di mediazione può dichiarare la conclusione del procedimento, qualora l altra parte o le altre parti rifiutino espressamente la mediazione ovvero non replichi/no alla lettera di avvio. L organismo di mediazione nomina per il relativo procedimento un mediatore adeguato e informa le parti della nomina. La nomina impegna le parti, salvo che una di loro non accetti il mediatore entro il termine di una settimana dalla conoscenza della nomina. Allo scadere del predetto termine senza che venga sollevata alcuna obiezione, il mediatore contatta immediatamente le parti. Qualora una parte non accetti il mediatore, l organismo di mediazione nomina un altro mediatore. Qualora non si raggiunga un accordo in relazione al mediatore, l organismo di mediazione può dichiarare la conclusione del procedimento. Salvo che le parti decidano concordemente la lingua nella quale deve svolgersi il procedimento, il mediatore può svolgere il procedimento di mediazione in lingua tedesca ovvero nella lingua del Paese ospitante. Art. 5 Prosecuzione del procedimento di mediazione 3. L organismo di mediazione concorda con il mediatore e le parti la data degli incontri di mediazione. In linea di massima gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede dell organismo di mediazione. Le parti partecipano agli incontri di mediazione personalmente o tramite rappresentanti muniti di debita procura. Agli incontri di mediazione possono essere accompagnati da un avvocato o da altra persona di fiducia. Qualora il mediatore ritenga proficua la consultazione di esperti, egli può ricorrervi previa autorizzazione delle parti. 8

11 Articolo Il mediatore informa l organismo di mediazione del risultato e della durata dell incontro di mediazione, nonché della data stabilita per il prossimo incontro di mediazione. Il procedimento di mediazione non deve durare più di 45 (quarantacinque) giorni dall avvio, salvo diverso consenso espresso delle parti. 9 Art. 6 Conclusione del procedimento di mediazione Qualora venga raggiunto un accordo conciliativo integrale oppure parziale, esso è da fissare per iscritto. Il mediatore opera in ausilio alle parti nella redazione di un accordo chiaro e completo. Il mediatore sollecita l inserimento di una clausola arbitrale nell accordo. Con la sottoscrizione dell accordo tra le parti, il procedimento di mediazione si conclude. Il mediatore comunica all organismo di mediazione in forma scritta e senza indugio la conclusione del procedimento di mediazione. Attraverso una dichiarazione scritta all organismo di mediazione ovvero al mediatore ciascuna delle parti può in ogni momento dichiarare la conclusione del procedimento di mediazione. L organismo di mediazione e il mediatore possono concludere il procedimento di mediazione qualora sussistano importanti motivi, soprattutto in caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti. L organismo di mediazione informa per iscritto le persone coinvolte nel procedimento di mediazione della conclusione dello stesso. In tal caso l organismo di mediazione deve sollecitare una decisione della controversia mediante un procedimento arbitrale.

12 Articolo 7&8 10 Art. 7 Effetti per altri procedimenti Le parti si obbligano, per tutta la durata del procedimento di mediazione, a non avviare procedimenti giudiziali o arbitrali, intesi a far valere le pretese oggetto del procedimento di mediazione. Qualora pendano dei procedimenti giudiziali od arbitrali, le parti si obbligano a presentare una domanda di sospensione del procedimento per la durata del procedimento di mediazione, qualora la durata del procedimento di mediazione influisca sul procedimento giudiziale od arbitrale. Ogni termine pattiziamente stabilito dalle parti in relazione a diritti ed obblighi che sono oggetto del procedimento di mediazione, è sospeso per l intera durata del procedimento di mediazione. Art. 8 Spese del procedimento di mediazione Le spese del procedimento di mediazione sono a carico delle parti. Le spese del procedimento di mediazione sono i diritti di base, l onorario del procedimento, in caso di un accordo l onorario di transazione, nonché le spese sostenute dall organismo di mediazione e dal mediatore concordate con le parti. Qualora la/e altra/e parte/i non aderisca/no al procedimento di mediazione, ogni importo superiore ad 500,00 di diritti di base verrà rimborsato. I diritti di base sono dovuti anche qualora non venga raggiunto integralmente o parzialmente un accordo. L onorario di transazione è dovuto, qualora venga raggiunto un accordo. Le spese del procedimento di mediazione sono a carico delle parti in misura uguale, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le parti rispondono solidalmente nei confronti dell organismo di mediazione. Su richiesta dell organismo di mediazione le parti pagano uno o più anticipi dell onorario di procedimento e delle spese. Gli eventuali saldi, positivi o negativi, vengono corrisposti al termine del procedimento di mediazione. I diritti di base, l onorario del procedimento e quello di transazione sono determinati in base al tariffario di questo Regolamento di Mediazione (Allegato 3). 10

13 Articolo 9&10 Art. 9 Versioni linguistiche del presente Regolamento di Mediazione Il presente Regolamento di Mediazione è redatto in lingua tedesca e nelle lingue dei rispettivi Paesi, nei quali sono presenti organismi di mediazione delle Camere di Commercio Estere Tedesche. Per ogni procedimento di mediazione hanno la medesima validità il Regolamento tedesco e quello redatto nella lingua del Paese nel quale si svolge il procedimento di mediazione. Qualora sussistano eventuali divergenze tra le due versioni, l organismo di mediazione è tenuto ad interpretare le norme in questione in modo da conciliarne il contenuto, tenendo conto del presente Regolamento nel suo complesso. Qualora non sia possibile un interpretazione ai sensi del comma precedente, prevale la versione del Regolamento di Mediazione redatta nella lingua del procedimento di mediazione. Qualora nei singoli Paesi sussistano disposizioni particolari sulla base del diritto nazionale cogente (ai sensi dell Allegato 1), tali disposizioni integrano o modificano le disposizioni di questo Regolamento di Mediazione per tale Paese. Art. 10 Versione in vigore Questo Regolamento di Mediazione viene applicato nella versione in vigore all avvio del procedimento di mediazione.

14 Allegato 1 12 Allegato 1 al Regolamento di Mediazione del Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Disposizioni particolari per singoli Paesi I. Disposizioni integrative al Regolamento di Mediazione de Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Disposizione integrativa per la Svizzera Nei procedimenti che si svolgono presso l organismo di mediazione della Camera di Commercio Estera Svizzera, gli importi indicati in Euro nel presente Regolamento di Mediazione, nonché nei suoi allegati, devono essere corrisposti in CHF con un cambio pari a 1 EUR = 1,5 CHF. II. Onorari del procedimento Per l onorario del procedimento trovano applicazione le seguenti tariffe orarie del Paese nel quale si svolge il procedimento di mediazione (gli importi si intendono IVA esclusa) Italia: ,00 Polonia: ,00 Spagna: ,00 Ungheria: ,00 Svizzera: CHF 12

15 Allegato 2 Allegato 2 13 al Regolamento di Mediazione del Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Clausola di Mediazione Il Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere propone l uso della seguente Clausola di Mediazione: Tedesco Mediationsklausel Zur Ausräumung jeglicher Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und/oder Umsetzung dieses Vertrages oder im Zusammenhang mit diesem werden die Parteien vor Einleitung gerichtlicher oder schiedsgerichtlicher Verfahren einen Einigungsversuch nach der Mediationsordnung des Internationalen Mediationszentrums der Auslandshandelskammern in... (Staat) durchführen. Die Sprache des Mediationsverfahrens ist.... Italiano Clausola di mediazione Prima di avviare procedimenti giudiziali oppure procedure arbitrali le parti effettueranno un tentativo di mediazione secondo il Regolamento di Mediazione del Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere in... (Stato) per risolvere qualsiasi controversia derivante dall interpretazione e/o esecuzione del presente contratto o in relazione allo stesso. Il Procedimento di Mediazione si svolgerà in lingua.... Inglese Mediation clause Any controversy relating to the execution and/or interpretation of this contract or connected to the same shall, prior to initiating judicial or arbitration proceedings, be submitted to an attempt at mediation in accordance with the Mediation Rules of the International Mediationcenter of the Chambers of Commerce abroad in... (state). The language of the mediation shall be....

16 Allegato 2 14 Spagnolo Clausula de Mediación Cualquier controversia relacionada con la ejecución y/o interpretación de este contrato o relacionado con él será sometido a la mediación de acuerdo al Reglamento de Mediación del Centro Internacional de Mediación de las Cámaras de Comercio en el Extranjero antes de iniciar un procedimiento jurídico o arbitral en... (pais). La lengua a usar en la mediación será el.... Ungherese Mediációs záradék A felek vállalják, hogy a rendes bíróság (vagy választott bíróság) el tti peres eljárást megel z en megkísérlik a jelen szerz désb l ered, vagy erre vonatkozó vitát a Németország külföldi kereskedelmi kamarái által kínált mediációs eljárás keretében... on (ország) rendezni. A mediációs eljárás nyelve.... Polacco klauzula mediacyjna W przypadku sporu wynikaj cego z wykładni i/lub wykonania niniejszej umowy lub w zwi zku z ni strony postanawiaj, przed wszcz ciem post powania s dowego lub arbitra owego, prowadzi negocjacj w celu jego rozwi zania zgodnie z Regulaminem Mediacyjnym Niemieckich Izb Handlowych w... (nazwa pa stwa). J zykiem post powania mediacyjnego jest j zyk

17 Allegato 3 Allegato 3 15 al Regolamento di Mediazione del Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Tariffario Diritti di base Valore della Controversia Da *gli importi si intendono IVA esclusa A Diritti di base a carico di ciascuna parte ,00 150,00 * , ,00 250,00 * , ,00 500,00 * , ,00 750,00 * , ,00 250,00 * , ,00 000,00 * , , ,00 * , , ,00 * , ,00 Valore indeterminabile 000,00 * Onorario del procedimento L onorario del procedimento si determina a ore in base al dispendio di tempo del mediatore per gli incontri di mediazione e per gli incontri individuali con le parti. Vengono liquidate almeno 4 ore. L ammontare della tariffa oraria è regolata dalle disposizioni integrative dei singoli Paesi, contenute nell Allegato 3. Onorario di transazione L onorario di transazione ammonta al 50% dell onorario del procedimento.

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