Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere. Regolamento di Mediazione
|
|
- Bartolommeo Carli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Regolamento di Mediazione
2
3 Contenuto Preambolo Art. 1 Disposizioni generali Art. 2 Riservatezza Art. 3 Il mediatore Art. 4 Avvio del procedimento di mediazione Art. 5 Prosecuzione del procedimento di mediazione Art. 6 Conclusione del procedimento di mediazione Art. 7 Effetti per altri procedimenti Art. 8 Spese del procedimento di mediazione Art. 9 Versioni linguistiche del presente Regolamento di Mediazione Art. 10 Versione in vigore Allegato 1 Disposizioni particolari per singoli Paesi Allegato 2 Clausola di Mediazione Allegato 3 Tariffario
4
5 Preambolo Preambolo 3 Il Centro Internazionale di Mediazione ha l obiettivo di sostenere le imprese attive a livello internazionale nella composizione delle controversie, mediante un procedimento di mediazione. In tal senso, mette a disposizione il presente Regolamento di Mediazione. In base al presente Regolamento di Mediazione, presso gli organismi di mediazione costituiti presso le Camere di Commercio Germaniche Estere, si persegue il superamento delle controversie, mediante un procedimento di mediazione su base volontaria, con l assistenza di un mediatore e con tutela della riservatezza, che si conclude con un accordo tra le parti. Tutti coloro che prendono parte al procedimento di mediazione si impegnano a contribuire al più celere svolgimento del procedimento di mediazione stesso ed al suo successo.
6
7 Articolo 1&2 Art. 1 Disposizioni generali 5 Il presente Regolamento di Mediazione si applica qualora le parti lo abbiano espressamente stabilito mediante la sottoscrizione di una Clausola di mediazione (Allegato 2) ovvero qualora una delle parti depositi una lettera di avvio, ai sensi dell Art. 4 comma 1, presso l organismo di mediazione e l altra parte, o le altre parti, aderisca, o aderiscano, con una lettera ai sensi dell Art. 4 comma Art. 2 Riservatezza 3. Tutti coloro che prendono parte al procedimento di mediazione parti, organismo di mediazione, mediatore nonché tutte le persone da loro coinvolte, sono tenuti a rispettare la massima riservatezza in merito all avvio del procedimento di mediazione, al suo contenuto ed alla sua conclusione, salvo che le informazioni rese note possano essere conosciute indipendentemente dal procedimento di mediazione, le parti rinuncino espressamente alla riservatezza ovvero venga prescritta per legge una divulgazione. Coloro che prendono parte al procedimento di mediazione tratteranno con riservatezza anche l accordo con il quale è stata risolta la controversia, qualora non diversamente necessario per la sua attuazione o esecuzione. Nessuno di coloro che prendono parte al procedimento di mediazione può essere nominato da una delle parti testimone di fatti direttamente o indirettamente connessi al procedimento di mediazione. Per ogni violazione degli impegni di cui ai commi 1 e 2, il trasgressore è tenuto a pagare alla/e altra/e parte/i una penale pari al 50% del valore dell oggetto del procedimento di mediazione. In ogni caso, tale penale non potrà essere inferiore a ,00. Ciò non si applica se tutte le parti hanno precedentemente ed espressamente accettato per iscritto uno dei comportamenti vietati di cui ai commi 1 e 2 ovvero qualora tale comportamento sia imposto da norme imperative. Le parti rispondono dei comportamenti delle persone da loro coinvolte, in particolare delle persone di fiducia e degli avvocati.
8 Articolo Il mediatore può divulgare ad una parte le informazioni fornitegli nell ambito di un incontro con l altra parte, solamente qualora ciò, a suo avviso, possa contribuire al successo del procedimento di mediazione. Dopo la conclusione del procedimento di mediazione, il mediatore e l organismo di mediazione devono eliminare ogni documento relativo al contenuto del procedimento di mediazione, salvo che sussistano disposizioni di legge contrarie. Art. 3 Il mediatore 3. Il mediatore deve aver completato un corso di formazione, di una durata minima di 80 ore, come mediatore presso un centro di formazione riconosciuto. Il mediatore deve avere conoscenze linguistiche e tecniche pertinenti, distinguersi per esperienze specifiche, che comprovano una particolare competenza nell ambito dell interscambio economico internazionale, ed avere svolto almeno tre procedimenti di mediazione. Inoltre, il mediatore deve aver conseguito una laurea, avere un esperienza lavorativa di almeno 5 anni, un età di almeno 30 anni e di possedere i requisiti di onorabilità. L organismo di mediazione può, in casi particolari, nominare un mediatore che non soddisfi tutti i requisiti precedentemente elencati. Il mediatore si adopera in scienza e coscienza per favorire nei tempi più rapidi una composizione definitiva della controversia, che sia accettabile ed attuabile. Deve essere imparziale ed indipendente e rispettare la legge applicabile. Deve tenere conto degli interessi delle parti, dei loro diritti e obblighi, nonché eventualmente degli usi ovvero di quelli formatisi tra le stesse. Chi in passato ha ricoperto il ruolo di arbitro, giudice ovvero rappresentante di una delle parti in relazione alla medesima controversia, deve astenersi dal ruolo di mediatore. Qualora la persona nominata mediatore abbia in passato svolto un attività di consulenza oppure di altro genere per una delle parti, deve comunicarlo prima dell accettazione dell incarico. 6
9 Articolo Il mediatore si obbliga a non prestare consulenza o rappresentare legalmente alcuna delle parti in un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione all oggetto del procedimento di mediazione. Per ogni violazione di quest obbligo, il mediatore è tenuto a pagare alla/e altra/e parte/i una penale ai sensi dell articolo 2, comma 3. Il mediatore, qualora lo ritenga proficuo per il buon esito del procedimento, può avvalersi di propri collaboratori di fiducia, sotto la propria diretta e completa responsabilità. 7 Art. 4 Avvio del procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione si avvia con il deposito della prima lettera (lettera di avvio) presso l organismo di mediazione e con il pagamento dei diritti di base. La lettera di avvio dovrebbe contenere: la clausola di mediazione o un estratto del contratto, da cui risulti la procedibilità con un procedimento di mediazione nel caso in cui sorgano controversie; l indicazione della Camera di Commercio Estera, presso il cui organismo di mediazione deve svolgersi il procedimento di mediazione e un espressa accettazione del Regolamento del Centro di Mediazione Internazionale; un esposizione riassuntiva della controversia e delle richieste della parte; l indicazione dell altra parte o delle altre parti, compresi l indirizzo ed i recapiti; l indicazione del valore economico minimo, anche approssimativo, della controversia; eventualmente, la manifestazione di volontà di deferire la controversia in arbitrato qualora non fosse raggiunto un accordo di conciliazione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall avvio del procedimento di mediazione. Alla lettera di avvio possono essere allegati i documenti relativi alla controversia. Dopo l avvio del procedimento, l organismo di mediazione contatta la/e altra/e parte/i, al fine di invitarla/le a partecipare al procedimento. Qualora vi sia il consenso a partecipare al procedimento di mediazione, la parte lo dichiara nei confronti dell organismo di mediazione entro 10 (dieci) giorni con una lettera di accettazione del Regolamento di mediazione e pagando i diritti di base previsti a suo carico.
10 Articolo In caso di controversie tra più parti, delle quali solo alcune aderiscono al procedimento di mediazione, spetta a queste ultime decidere se proseguire nel procedimento di mediazione. Le parti comunicano la loro decisione all organismo di mediazione. Su richiesta di tali parti, l organismo di mediazione informa le parti che non partecipano al procedimento dell avvio dello stesso. L organismo di mediazione può dichiarare la conclusione del procedimento, qualora l altra parte o le altre parti rifiutino espressamente la mediazione ovvero non replichi/no alla lettera di avvio. L organismo di mediazione nomina per il relativo procedimento un mediatore adeguato e informa le parti della nomina. La nomina impegna le parti, salvo che una di loro non accetti il mediatore entro il termine di una settimana dalla conoscenza della nomina. Allo scadere del predetto termine senza che venga sollevata alcuna obiezione, il mediatore contatta immediatamente le parti. Qualora una parte non accetti il mediatore, l organismo di mediazione nomina un altro mediatore. Qualora non si raggiunga un accordo in relazione al mediatore, l organismo di mediazione può dichiarare la conclusione del procedimento. Salvo che le parti decidano concordemente la lingua nella quale deve svolgersi il procedimento, il mediatore può svolgere il procedimento di mediazione in lingua tedesca ovvero nella lingua del Paese ospitante. Art. 5 Prosecuzione del procedimento di mediazione 3. L organismo di mediazione concorda con il mediatore e le parti la data degli incontri di mediazione. In linea di massima gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede dell organismo di mediazione. Le parti partecipano agli incontri di mediazione personalmente o tramite rappresentanti muniti di debita procura. Agli incontri di mediazione possono essere accompagnati da un avvocato o da altra persona di fiducia. Qualora il mediatore ritenga proficua la consultazione di esperti, egli può ricorrervi previa autorizzazione delle parti. 8
11 Articolo Il mediatore informa l organismo di mediazione del risultato e della durata dell incontro di mediazione, nonché della data stabilita per il prossimo incontro di mediazione. Il procedimento di mediazione non deve durare più di 45 (quarantacinque) giorni dall avvio, salvo diverso consenso espresso delle parti. 9 Art. 6 Conclusione del procedimento di mediazione Qualora venga raggiunto un accordo conciliativo integrale oppure parziale, esso è da fissare per iscritto. Il mediatore opera in ausilio alle parti nella redazione di un accordo chiaro e completo. Il mediatore sollecita l inserimento di una clausola arbitrale nell accordo. Con la sottoscrizione dell accordo tra le parti, il procedimento di mediazione si conclude. Il mediatore comunica all organismo di mediazione in forma scritta e senza indugio la conclusione del procedimento di mediazione. Attraverso una dichiarazione scritta all organismo di mediazione ovvero al mediatore ciascuna delle parti può in ogni momento dichiarare la conclusione del procedimento di mediazione. L organismo di mediazione e il mediatore possono concludere il procedimento di mediazione qualora sussistano importanti motivi, soprattutto in caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti. L organismo di mediazione informa per iscritto le persone coinvolte nel procedimento di mediazione della conclusione dello stesso. In tal caso l organismo di mediazione deve sollecitare una decisione della controversia mediante un procedimento arbitrale.
12 Articolo 7&8 10 Art. 7 Effetti per altri procedimenti Le parti si obbligano, per tutta la durata del procedimento di mediazione, a non avviare procedimenti giudiziali o arbitrali, intesi a far valere le pretese oggetto del procedimento di mediazione. Qualora pendano dei procedimenti giudiziali od arbitrali, le parti si obbligano a presentare una domanda di sospensione del procedimento per la durata del procedimento di mediazione, qualora la durata del procedimento di mediazione influisca sul procedimento giudiziale od arbitrale. Ogni termine pattiziamente stabilito dalle parti in relazione a diritti ed obblighi che sono oggetto del procedimento di mediazione, è sospeso per l intera durata del procedimento di mediazione. Art. 8 Spese del procedimento di mediazione Le spese del procedimento di mediazione sono a carico delle parti. Le spese del procedimento di mediazione sono i diritti di base, l onorario del procedimento, in caso di un accordo l onorario di transazione, nonché le spese sostenute dall organismo di mediazione e dal mediatore concordate con le parti. Qualora la/e altra/e parte/i non aderisca/no al procedimento di mediazione, ogni importo superiore ad 500,00 di diritti di base verrà rimborsato. I diritti di base sono dovuti anche qualora non venga raggiunto integralmente o parzialmente un accordo. L onorario di transazione è dovuto, qualora venga raggiunto un accordo. Le spese del procedimento di mediazione sono a carico delle parti in misura uguale, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le parti rispondono solidalmente nei confronti dell organismo di mediazione. Su richiesta dell organismo di mediazione le parti pagano uno o più anticipi dell onorario di procedimento e delle spese. Gli eventuali saldi, positivi o negativi, vengono corrisposti al termine del procedimento di mediazione. I diritti di base, l onorario del procedimento e quello di transazione sono determinati in base al tariffario di questo Regolamento di Mediazione (Allegato 3). 10
13 Articolo 9&10 Art. 9 Versioni linguistiche del presente Regolamento di Mediazione Il presente Regolamento di Mediazione è redatto in lingua tedesca e nelle lingue dei rispettivi Paesi, nei quali sono presenti organismi di mediazione delle Camere di Commercio Estere Tedesche. Per ogni procedimento di mediazione hanno la medesima validità il Regolamento tedesco e quello redatto nella lingua del Paese nel quale si svolge il procedimento di mediazione. Qualora sussistano eventuali divergenze tra le due versioni, l organismo di mediazione è tenuto ad interpretare le norme in questione in modo da conciliarne il contenuto, tenendo conto del presente Regolamento nel suo complesso. Qualora non sia possibile un interpretazione ai sensi del comma precedente, prevale la versione del Regolamento di Mediazione redatta nella lingua del procedimento di mediazione. Qualora nei singoli Paesi sussistano disposizioni particolari sulla base del diritto nazionale cogente (ai sensi dell Allegato 1), tali disposizioni integrano o modificano le disposizioni di questo Regolamento di Mediazione per tale Paese. Art. 10 Versione in vigore Questo Regolamento di Mediazione viene applicato nella versione in vigore all avvio del procedimento di mediazione.
14 Allegato 1 12 Allegato 1 al Regolamento di Mediazione del Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Disposizioni particolari per singoli Paesi I. Disposizioni integrative al Regolamento di Mediazione de Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Disposizione integrativa per la Svizzera Nei procedimenti che si svolgono presso l organismo di mediazione della Camera di Commercio Estera Svizzera, gli importi indicati in Euro nel presente Regolamento di Mediazione, nonché nei suoi allegati, devono essere corrisposti in CHF con un cambio pari a 1 EUR = 1,5 CHF. II. Onorari del procedimento Per l onorario del procedimento trovano applicazione le seguenti tariffe orarie del Paese nel quale si svolge il procedimento di mediazione (gli importi si intendono IVA esclusa) Italia: ,00 Polonia: ,00 Spagna: ,00 Ungheria: ,00 Svizzera: CHF 12
15 Allegato 2 Allegato 2 13 al Regolamento di Mediazione del Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Clausola di Mediazione Il Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere propone l uso della seguente Clausola di Mediazione: Tedesco Mediationsklausel Zur Ausräumung jeglicher Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und/oder Umsetzung dieses Vertrages oder im Zusammenhang mit diesem werden die Parteien vor Einleitung gerichtlicher oder schiedsgerichtlicher Verfahren einen Einigungsversuch nach der Mediationsordnung des Internationalen Mediationszentrums der Auslandshandelskammern in... (Staat) durchführen. Die Sprache des Mediationsverfahrens ist.... Italiano Clausola di mediazione Prima di avviare procedimenti giudiziali oppure procedure arbitrali le parti effettueranno un tentativo di mediazione secondo il Regolamento di Mediazione del Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere in... (Stato) per risolvere qualsiasi controversia derivante dall interpretazione e/o esecuzione del presente contratto o in relazione allo stesso. Il Procedimento di Mediazione si svolgerà in lingua.... Inglese Mediation clause Any controversy relating to the execution and/or interpretation of this contract or connected to the same shall, prior to initiating judicial or arbitration proceedings, be submitted to an attempt at mediation in accordance with the Mediation Rules of the International Mediationcenter of the Chambers of Commerce abroad in... (state). The language of the mediation shall be....
16 Allegato 2 14 Spagnolo Clausula de Mediación Cualquier controversia relacionada con la ejecución y/o interpretación de este contrato o relacionado con él será sometido a la mediación de acuerdo al Reglamento de Mediación del Centro Internacional de Mediación de las Cámaras de Comercio en el Extranjero antes de iniciar un procedimiento jurídico o arbitral en... (pais). La lengua a usar en la mediación será el.... Ungherese Mediációs záradék A felek vállalják, hogy a rendes bíróság (vagy választott bíróság) el tti peres eljárást megel z en megkísérlik a jelen szerz désb l ered, vagy erre vonatkozó vitát a Németország külföldi kereskedelmi kamarái által kínált mediációs eljárás keretében... on (ország) rendezni. A mediációs eljárás nyelve.... Polacco klauzula mediacyjna W przypadku sporu wynikaj cego z wykładni i/lub wykonania niniejszej umowy lub w zwi zku z ni strony postanawiaj, przed wszcz ciem post powania s dowego lub arbitra owego, prowadzi negocjacj w celu jego rozwi zania zgodnie z Regulaminem Mediacyjnym Niemieckich Izb Handlowych w... (nazwa pa stwa). J zykiem post powania mediacyjnego jest j zyk
17 Allegato 3 Allegato 3 15 al Regolamento di Mediazione del Centro Internazionale di Mediazione delle Camere di Commercio Estere Tariffario Diritti di base Valore della Controversia Da *gli importi si intendono IVA esclusa A Diritti di base a carico di ciascuna parte ,00 150,00 * , ,00 250,00 * , ,00 500,00 * , ,00 750,00 * , ,00 250,00 * , ,00 000,00 * , , ,00 * , , ,00 * , ,00 Valore indeterminabile 000,00 * Onorario del procedimento L onorario del procedimento si determina a ore in base al dispendio di tempo del mediatore per gli incontri di mediazione e per gli incontri individuali con le parti. Vengono liquidate almeno 4 ore. L ammontare della tariffa oraria è regolata dalle disposizioni integrative dei singoli Paesi, contenute nell Allegato 3. Onorario di transazione L onorario di transazione ammonta al 50% dell onorario del procedimento.
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliALLEGATO 1 - TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE. Costi dei procedimenti di mediazione
ALLEGATO 1 - TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE Costi dei procedimenti di mediazione Per le spese di mediazione sono dovuti da ciascuna parte gli importi riportati nella sottostante tabella, che comprendono
DettagliProtocollo n. ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010
Spett.le Organismo di Mediazione del Foro di Torre Annunziata c/o Consiglio dell'ordine degli Avvocati C.so Umberto I c/o Tribunale 80058 -Torre Annunziata (NA) Procedura n. Data deposito Protocollo n.
DettagliCome si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione.
La Procedura di Mediazione Come si svolge una procedura di mediazione; Le varie fasi, gli adempimenti e i ruoli dei protagonisti in un procedimento di mediazione. A cura dell Avv. Vincenzo Ferrò e della
DettagliOBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni
DettagliC.P.R.C. Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE. Codice europeo di condotta per mediatori
FONDAZIONE CENTRO STUDI TELOS 1 C.P.R.C. Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Codice europeo di condotta per mediatori ART.1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI
DettagliMediazione. Cos'è. Come fare
UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE VADEMECUM STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA AMMINISTRATI DALLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA Mediazione Cos'è La Mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema camerale, iscritto
DettagliADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
ADR MEDIA - REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 Premessa L applicazione del presente regolamento decorre dalle procedure di mediazioni avviate a partire dal 20 Settembre 2013. Il regolamento
DettagliStatuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP)
Statuto Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (OMFP) Art. 1 Principi generali e Oggetto. Il presente statuto disciplina l organizzazione interna dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Art. 2 - Segreteria Art. 3 - Responsabile Art. 4 - Mediatori Art. 5 - Avvio della Procedura di Mediazione Art. 6 - Luogo della
DettagliPROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE
PROCEDURA MEDIZIONE CIVILE E COMMERCIALE (d.lgs. 28/2010 e successive modifiche) AMBITO DI COMPETENZA Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliGUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE
GUIDA VELOCE ALLA MEDIAZIONE WWW.IOCONCILIO.COM RES AEQUAE ADR srl omnibus aequa CHE COSA E UN SISTEMA ADR? La nostra ragione sociale è RES AEQUAE ADR, dove ADR sta per ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION,
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliAi sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di mediazione n. /201, comunico il presente INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE promossa da nato/a
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE
ISTANZA DI MEDIAZIONE A1 - PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) Inserire numero totale parti istanti Nome e cognome, nato Il Codice Fiscale, residente
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
Dettagli---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. ---------------------------------------
---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. --------------------------------------- REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE NOTARILE -.-.- I - Definizione 1) La Camera di Conciliazione
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA
CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il
DettagliREGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE 1. Il presente regolamento di applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali che le parti intendono risolvere bonariamente.
DettagliOggetto: Domanda congiunta di attivazione della procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010
All Organismo di Mediazione Forense di Bolzano del Consiglio dell Ordine degli Avvocati Palazzo di Giustizia, Piazza Tribunale, 1 39100 Bolzano Oggetto: Domanda congiunta di attivazione della procedura
DettagliCAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.r.l.
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010). 2. Il Regolamento
DettagliCAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)
CAPITOLO III TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA) Art. 1 - Criteri generali - 1. Per l assistenza e la
DettagliR E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI
R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello A per ciascuna parte istante
DettagliLA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge
LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro
DettagliSvolgimento della procedura di mediazione
Svolgimento della procedura di mediazione Per ogni distanza c è sempre un ponte. Svolgimento della procedura di mediazione La procedura di mediazione si articola nelle seguenti fasi principali: Verifica
DettagliREGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.
REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE Art. 1 - Istituzione e compiti. 1. L Avvocatura dell E.R.A.P. MARCHE provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell Ente secondo le norme contenute
DettagliDelibera n. 119 del 18 Ottobre 2011 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL ORGANISMO SPECIALE DI MEDIAZIONE CITTADINI & SALUTE ISTITUITO PRESSO L ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI RAGUSA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE TRA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE TRA Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale S.r.l. (di seguito anche Aequa ), C. F. 02504830429, con sede in Ancona, Via Sandro Totti
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010 E SS.MM.
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010 E SS.MM. Il/la sottoscritto/a: Telefono Cellulare Fax E-mail Conto corrente bancario
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE 1 Sommario 1. Attivazione della procedura... 3 2. Nomina del mediatore... 3 3. Oneri delle parti... 4 4. Obblighi del mediatore... 4 5. Indennità... 4 6. Confidenzialità... 6
DettagliGuida pratica alla. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Realizzata da ADR MEDILAPET
Guida pratica alla PROCEDURA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 Realizzata da ADR MEDILAPET Nella presente guida sono descritte le varie fasi di una procedura di mediazione attivata presso ARD MEDILAPET.
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE
1 DOMANDA DI MEDIAZIONE SEZIONE 1 PARTI Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel. fax cell mail PEC P.IVA/Codic e Fiscale (barrare una delle seguenti opzioni) in proprio quale
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ROMA - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA TARIFFARIO MEDIAZIONI IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2014
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ROMA - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA TARIFFARIO MEDIAZIONI IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2014 SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE dovute dalla parte istante all'atto
DettagliAiutare a far riconoscere i propri diritti
Aiutare a far riconoscere i propri diritti Chiarire, conciliare, trovare un accordo La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica 1 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 2 3 Prefazione
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Ai sensi della disciplina del D.Lgs. 4 marzo 200 n. 28 e successive modificazioni, e al D.I. 18 ottobre 2010 n.180 e successive modificazioni. Siracusa Via Francofonte, 2 Tel.
DettagliREGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Regolamento in vigore dal 2/5/2013 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema
DettagliArticolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione
DettagliCONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI
CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI Tra MUOVERSI SRL (di seguito detta MUOVERSI) con sede in Milano,, C.F. e P.IVA. 05525760962, iscritta nel Registro Imprese di Milano
DettagliPROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale
DettagliTrentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliREGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE
COMUNE DI CARTURA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE Approvato con deliberazioni della Giunta Comunale
DettagliINDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 SPESE DI AVVIO - 40,00 (+IVA)* SPESE DI MEDIAZIONE
ALLEGATO A INDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE Novembre 2010 SPESE DI AVVIO - 40,00 (+IVA)* (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento
DettagliCOMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova
COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova Regolamento per gli incarichi agli avvocati Art. 1 Disciplina della materia e ammissibilità incarichi Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi
DettagliIl procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.
DettagliPREVENTIVO DI MASSIMA E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL AVVOCATO AI SENSI DELL ART. 9, CO. 4, D.L. N. 1/2012
PREVENTIVO DI MASSIMA E CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL AVVOCATO AI SENSI DELL ART. 9, CO. 4, D.L. N. 1/2012 Con la presente il/la Sig./Sig.ra.., nato/a a il, Cod. Fisc..., residente in, Via,
DettagliORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO
ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ****** ****** TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Costituzione) Ai sensi dell art.18 del Decreto Legislativo
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliDOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA
DOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente in prov via/piazza CAP indirizzo p.e.c. C. F. P. IVA qualifica in qualità di persona fisica rappresentante dell
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliOmbudsman delle banche svizzere
Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa
DettagliDOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SCHEMA DI Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità
DettagliORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI di IVREA PINEROLO TORINO
Incontro del 18 ottobre 2006, ore 18.00 - Tariffa e Deontologia Dott. Pier Vittorio Vietti - Formazione Professionale Continua Deontologia e Azione Disciplinare Dott. Mario Pia Delle Professioni Intellettuali
DettagliVISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA
É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliCONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 D.lgs 28/10
ISTANZA DI MEDIAZIONE Ex art. 4 D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE PARTE CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO: A PARTE ISTANTE (in caso di più parti compilare il modello
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliCONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99
CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata
DettagliCONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del
CONVENZIONE PER ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE * * * * * * L anno 2007 e questo giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre in Prato in un locale della Sede legale
DettagliREGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai
DettagliRegolamento di mediazione
Regolamento di mediazione Gennaio 2015 www.adrcenter.com ADR Center è iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Regolamento
DettagliIn esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.. del SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ALLEGATO B) all Avviso Schema di CONVENZIONE TRA COMUNE DI FORLì E ASSOCIAZIONE DI (VOLONTARIATO /PROMOZIONE SOCIALE) (nome). PER L ATTUAZIONE DEL PROGETTO CRESCERE NEL CENTRO PREMESSO - che l Amministrazione
DettagliIscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione. REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE
Iscr. N 381 Reg. Organismi di Mediazione REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE adottato dall organismo CONCILIAMUS ANCHE ON LINE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1.Il presente regolamento si applica alla procedura
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. Il sottoscritto/a. nato a il. residente in via n. CAP città prov. tel. fax cellulare. e-mail PEC
DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA SEZIONE 1 PARTI Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel. fax cellulare e-mail PEC P.IVA/ Codice Fiscale (barrare una delle seguenti opzioni) in
DettagliOggetto: Domanda congiunta di attivazione della procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO Iscritto nel Registro degli Organismi abilitati al n. 459/2011 All Organismo di Mediazione Forense di Bolzano del Consiglio dell Ordine degli Avvocati Palazzo
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE
Spett.le Organismo di conciliazione con sede in... ISTANZA DI MEDIAZIONE (art. 5 d.lgs. 28/2010) in favore della parte istante: Sig..., nato a....residente in..., c.f...., rappresentato e difeso per il
DettagliRegolamento di Mediazione
Regolamento di Mediazione www.amar-conciliazione.it Iscritta al n. 98 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione istituito presso il Ministero della Giustizia Indice art.
DettagliCONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE: UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL MONDO ASSICURATIVO Com è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto
DettagliREGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA
Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 234 del Registro degli Organismi di Mediazione REGOLAMENTO ADR SEMPLIFICA Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni Il presente regolamento si ispira
DettagliMEDIAZIONE TRIBUTARIA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena
DettagliRegolamento in vigore dal 2 febbraio 2015
Regolamento in vigore dal 2 febbraio 2015 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del
DettagliSezione 1 Parti della controversia PARTE ISTANTE (1) PERSONA FISICA
All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza Organismo iscritto al n. 107 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto
DettagliCondizioni derivati DEGIRO
Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution
DettagliCONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO (CIVILE E PENALE) IN
CONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA IN GIUDIZIO (CIVILE E PENALE) IN AMBITO DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE MEDICO - SANITARIA DELLE AUSL DI RAVENNA, FORLI, CESENA
DettagliREGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WI FI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE ABBIATI
COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese Piazza Matteotti, 8-21026 GAVIRATE tel. 0332/743.130 - fax 0332/746.438 PEC info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it www.comune.gavirate.va.it REGOLAMENTO PER
DettagliAccordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti
Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA. Regolamento della procedura di mediazione
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA Regolamento della procedura di mediazione 1 Oggetto e principi generali. Il presente regolamento (in seguito denominato Regolamento ) disciplina
DettagliRegolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara
Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara Art. 1, ambito di applicazione. Ai sensi degli articoli due e cinque del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28, come modificato dal D. L. 21
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI INVENZIONI CONSEGUITE DA PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE ART. 1 Oggetto della disciplina 1. Sono disciplinate dal presente Regolamento le invenzioni
DettagliMIFID Markets in Financial Instruments Directive
MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata
DettagliDOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. Il sottoscritto/a nato a il. residente in via n. CAP città prov. tel. fax cellulare. e-mail PEC
DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA SEZIONE 1 PARTI Il sottoscritto/a nato a il residente in via n CAP città prov. tel. fax cellulare e-mail PEC (barrare una delle seguenti opzioni) in proprio quale titolare
DettagliTARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI
TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Contenuto della tariffa 1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità
DettagliRegolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi
Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi PREMESSA L articolo 6 del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Catania,
DettagliMEDIAZIONE N. / COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO
Alla Segreteria del della Camera di d commercio di Torino Organismo iscritto al n. 122 del Registro degli organismi di mediazione MEDIAZIONE N. / COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO Persona
DettagliIstruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007)
Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007) La Commissione federale delle banche (CFB) è responsabile per l applicazione delle normative sulla
DettagliFOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive
DettagliNorme di condotta e principi generali
Allegato II Codice europeo di condotta per mediatori Questo codice etico di condotta stabilisce diritti e doveri morali nonché principi a cui i singoli mediatori dovranno impegnarsi al fine di svolgere
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANTE. CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / CAP P.IVA Tel. Fisso / Fax / Tel. Cell. / e-mail Qualifica istante
ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANTE Sig. nato a il c.f. e-mail Nel caso in cui la parte richiedente sia una società Ragione sociale e-mail Qualifica istante RAPPRESENTATO E DIFESO PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO
DettagliRichiesta di avvio della procedura di mediazione
Spett. le Concordia Management s.r.l. Via Augusto Vera, 19 00142 - Roma (RM) Richiesta di avvio della procedura di mediazione via fax al n 06.23.32.83.52 via e-mail info@concordiamanagement.it via posta
DettagliCODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN
CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il
DettagliC o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA
C o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 7.500,00, PREVISTA NELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 6.11.2012-6.11.2013.
DettagliIII COMMISSIONE TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO MAGGIO 2010
III COMMISSIONE TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 69, 72, 75
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliCamera di Conciliazione Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Ordine degli Avvocati della provincia di Palermo
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE CON CONTESTUALE ACCORDO FRA L ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO E L ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PALERMO ART. 1) La Camera di Conciliazione
Dettagli