REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE. Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

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1 REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione di una controversia. Possono costituire oggetto di mediazione tutte le controversie di natura civile e commerciale vertenti su diritti disponibili comprese quelle di cui al Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e tutte le ipotesi in cui le parti vorranno addivenire bonariamente a una definizione conciliativa della controversia insorta tra le stesse, in forza di una clausola di conciliazione inserita in un contratto, in un atto costitutivo, in uno statuto. Inoltre possono costituire oggetto di mediazione disciplinate dal presente Regolamento anche le vertenze per la cui soluzione disposizioni di legge richiamino l istituto della mediazione/conciliazione. Art. 2 Attivazione della mediazione La parte che intende avviare la procedura di mediazione deve a tal fine compilare il modulo di richiesta predisposto da EXEQUA S.R.L disponibile sul sito internet e depositarlo o inviarlo a mezzo posta o trasmetterlo a mezzo fax presso gli indirizzi societari di EXEQUA. Può depositare la domanda anche in via telematica, con invio all indirizzo di posta elettronica certificata indicato da EXEQUA. L istanza deve specificare la natura e il valore della controversia nonché una breve descrizione delle ragioni della pretesa. Deve contenere i recapiti di tutte le parti coinvolte compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, i documenti ritenuti utili ai fini della comprensione della lite, la dichiarazione di accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità e l impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti all art. 9, nonchè il documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento. L istanza deve essere sottoscritta dalla parte interessata e/o dal suo difensore a cui siano stati conferiti i necessari poteri di transigere e conciliare.

2 In alternativa al modulo predisposto da EXEQUA, la parte può presentare anche in carta libera la domanda, purchè contenente tutte le informazioni previste nel predetto modulo. Le parti possono in ogni caso depositare presso gli indirizzi societari di EXEQUA una domanda congiunta per l attivazione della procedura di mediazione. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi e il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Ricevuta l istanza, EXEQUA designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle ipotesi di cui all art. 5 comma 1 del decreto legislativo, il mediatore designato svolge l incontro con la parte istante, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. Nelle altre ipotesi di mediazione, se l altra parte chiamata in mediazione comunica un rifiuto, o comunque non fa pervenire alcuna comunicazione di adesione entro i tre giorni antecedenti la data indicata per il primo incontro, l Organismo chiude il procedimento, dandone comunicazione alla parte istante; resta salva per quest ultima la facoltà di presenziare comunque all incontro con il mediatore ed ottenere, all esito, copia del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e di mancato accordo. L intera procedura di mediazione può essere svolta anche attraverso modalità di comunicazione telematica in un area riservata del sito a cui possono accedere solo le parti, il mediatore e il responsabile del servizio, in video conferenza o in semplice audio conferenza. L intera procedura verrà gestita dal mediatore e dall organismo in modo da rispettare e garantire la tutela della privacy delle parti coinvolte, utilizzando protocolli standard di sicurezza. In questo caso il mediatore e le parti concorderanno le modalità di scambio della documentazione e le modalità per la sottoscrizione degli eventuali verbali. Art. 3 Scelta e nomina del mediatore Il mediatore è scelto da EXEQUA tra le persone inserite nei propri elenchi, consultabili anche sul sito internet La designazione è effettuata tenendo conto del possesso di specifiche competenze professionali e di eventuali conoscenze tecniche di settore richieste dalla natura della controversia, desumibili dai titoli di studio e formativi e dalle esperienze professionali acquisite. In caso di più mediatori aventi la competenza professionale ad assistere le parti nella procedura, sarà nominato il mediatore con domicilio in luogo più prossimo a quello ove si svolge la procedura; in caso di più mediatori professionalmente competenti e con domicilio prossimo al luogo ove si svolge la procedura, si procederà alla nomina con rotazione tra essi.

3 Le parti possono individuare di comune accordo un mediatore tra quelli accreditati da EXEQUA S.R.L. Il mediatore dovrà svolgere l incarico con neutralità, indipendenza, imparzialità e nel pieno rispetto delle norme di comportamento dei conciliatori di cui all allegato A. Egli deve comunicare immediatamente ad EXEQUA e alle parti qualsiasi interesse personale o economico connesso all esito della mediazione o qualunque circostanza che gli impedisca di prestare la propria opera. In tal caso EXEQUA S.R.L. sostituirà il mediatore con altro candidato dopo aver informato le parti. Il mediatore designato non potrà in alcun caso svolgere in seguito tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. Art. 4 Obblighi del mediatore Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Al mediatore è fatto altresì obbligo di: a. sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore di tale dichiarazione; b. informare immediatamente l organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all imparzialità nello svolgimento della mediazione; c. formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell ordine pubblico e delle norme imperative; d. corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell organismo. Su istanza di parte, il responsabile dell organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Art. 5 Cause di incompatibilità e decadenza del mediatore Non possono assumere l incarico di mediatori coloro i quali si trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui all art. 51 del codice di procedura civile.

4 La qualifica di mediatore si perde qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all art. 4, comma 3 lettera c) del D.M n. 180, nonché i requisiti di qualificazione professionale di cui al medesimo articolo. In tale caso l organismo delibera la cancellazione del mediatore dall elenco, dichiarando decaduto il mediatore. Qualora, all atto della dichiarazione di decadenza vi siano procedure di mediazione in atto, l organismo nomina un nuovo mediatore per il prosieguo della procedura. Nel caso in cui il mediatore richieda la cancellazione dall elenco, dovrà portare a termine le procedure di mediazione eventualmente in corso. Art. 6 Tirocinio assistito Exequa s.r.l. consente ai mediatori che ne facciano richiesta scritta e regolarmente in possesso della specifica formazione, il tirocinio assistito in forma completamente gratuita, ai fini della formazione biennale. Essi possono partecipare agli incontri di mediazione da svolgersi presso l Organismo assistendo il mediatore nominato per un determinato affare. I mediatori tirocinanti sono soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza degli altri soggetti partecipanti alla mediazione e di cui all art. 9 del presente regolamento. Exequa consentirà la partecipazione di un solo tirocinante per ogni mediazione, scelto a rotazione tra quelli che hanno fatto domanda di iscrizione nell apposita lista per il tirocinio. Art. 7 Procedura di mediazione 7.1- Luogo dell incontro Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede operativa di EXEQUA o presso una delle sue sedi secondarie. L indicazione del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione è comunque derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell organismo, tenuto conto anche della sede/residenza delle parti stesse e del mediatore. EXEQUA S.R.L. può avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.

5 7.2- Rappresentanza Le parti possono partecipare di persona alla procedura di mediazione e possono farsi rappresentare da una persona di propria scelta e fiducia. Inoltre possono farsi rappresentare da un procuratore speciale al quale siano stati conferiti i necessari poteri di conciliare e transigere. Le persone giuridiche partecipano alla procedura di mediazione tramite un rappresentate fornito dei necessari poteri per risolvere la controversia. 7.3 Svolgimento dell incontro Il mediatore conduce il procedimento senza formalità di procedura e nel modo che più ritiene opportuno, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, anche separatamente, al fine di favorire la rapida composizione della lite e provocare l emersione dei punti di accordo tra le parti. Egli non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti né di imporre alle stesse alcuna soluzione. Solo se richiesto dalle parti il mediatore può formulare proposte conciliative atte a definire la controversia insorta. Degli incontri di mediazione non viene effettuata alcuna verbalizzazione o registrazione. Eventuali incontri successivi al primo sono stabiliti d intesa con le parti. Qualora la controversia richieda particolari competenze tecniche e su accordo delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali; le relative spese graveranno sulle parti. L organismo inoltre può nominare uno o più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche. 7.4 Esiti della procedura Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Al verbale è allegato il testo dell accordo medesimo sottoscritto dalle parti. Quando l accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all art. 13 del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. L accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall art del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

6 Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Nei casi di mediazione obbligatoria di cui all art. 5, comma 1, del decreto legislativo in cui non vi è stata adesione della parte chiamata in mediazione, il mediatore svolge l incontro con la parte istante e redige verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo. In tali casi, la segreteria dell organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale formato dal mediatore Efficacia esecutiva Il verbale di accordo raggiunto redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti, il cui contenuto non è contrario all ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l organismo. Tale verbale costituisce titolo esecutivo per l espropriazione forzata, per l esecuzione in forma specifica e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. 7.6 Valutazione del servizio All esito della procedura di mediazione alle parti viene consegnata una scheda predisposta dall organismo ai fini della valutazione del servizio reso, che debitamente compilata viene restituita alla segreteria dell organismo, il quale provvederà a trasmetterla al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia. (All. B) Art. 8 Spese della procedura Ciascuna parte è tenuta a corrispondere per la procedura di mediazione un indennità che comprende un ammontare fisso di euro 40,00 di spese di avvio del procedimento e un ammontare variabile per spese di mediazione commisurato al valore della controversia. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro

7 ,00 e lo comunica alle parti. La tabella delle indennità è allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante. (ALL. C). In caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare può essere prevista una maggiorazione di un quinto dell importo. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento di cui alla tabella (ALL. C) verrà aumentato in misura di un quarto in caso di successo della mediazione; verrà altresì aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore ai sensi dell art. 11 del d. lgs. 28/2010. Nelle materie di cui all art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 l importo massimo delle spese di mediazione verrà ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti e non si applicherà alcun aumento fatta eccezione per quello di un quarto in caso di successo della mediazione. Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento l importo delle spese di mediazione viene ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni; nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, verrà applicato l aumento di un quinto. Le spese di avvio del procedimento devono essere versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta. Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima dell inizio dell incontro di conciliazione, e comunque almeno tre giorni prima dello stesso; in ogni caso, nelle ipotesi di cui all art. 5 comma 1 del decreto legislativo, e quindi nei casi di mediazione obbligatoria, l Organismo e il mediatore incaricato non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Ad ogni modo l Organismo rilascerà copia del verbale di accordo e/o attestato di conclusione del procedimento solo dopo la corresponsione per intero delle spese di mediazione. Tali spese comprendono anche l onorario del mediatore per l intera procedura di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti. Restano salvi gli aumenti e le riduzioni dovuti nei casi previsti dal presente articolo. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati mediante versamenti sul conto corrente bancario/postale della società. Art. 9 Obblighi di riservatezza Il procedimento di mediazione è ispirato al principio della riservatezza. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione, inclusi consulenti

8 e avvocati, è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, nei confronti delle altre parti, salvo il consenso della parte dalla quale provengono le informazioni medesime. Né il mediatore né le parti né qualunque altro soggetto coinvolto nella procedura di mediazione possono comunicare o divulgare all esterno fatti, documenti, dichiarazioni, informazioni, notizie appresi durante la procedura stessa, né le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione, salvo sempre il consenso della parte dichiarante. Sul contenuto di tali circostanze non è ammessa prova testimoniale. Il mediatore non può essere chiamato a deporre dinanzi l Autorità Giudiziaria né davanti ad altra autorità, sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle notizie apprese durante la procedura di mediazione. Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso a proprie spese agli atti del relativo procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Tale diritto di accesso non può essere esercitato dopo il terzo anno dalla conclusione del procedimento. I dati raccolti da EXEQUA S.R.L. sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003. Art. 10 Cancellazione o sospensione dal registro degli organismi di conciliazione In caso di sospensione o cancellazione dell organismo dal registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia, le procedure di mediazione in corso alla data di detti provvedimenti verranno dichiarate improcedibili dal mediatore incaricato, e l atto trasmesso in copia dal mediatore medesimo alle parti, le quali proseguiranno il procedimento presso altro organismo di mediazione scelto concordemente. Art. 11 Legge applicabile La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. Per i procedimenti di mediazione disciplinati da specifiche norme, le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili.

9 ALLEGATO A NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI I. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato. II. Il mediatore deve comunicare(1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza(2) e imparzialità(3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità(4). Il mediatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l espletamento delle proprie funzioni,in seguito all incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. III. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell inizio dell incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: - le finalità e la natura del procedimento di mediazione; - il ruolo del mediatore e delle parti; - gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti. IV. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall importo e dalla tipologia della controversia. V. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti. VI. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge. 9

10 Note: (1) Il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore. (2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti. (3) Imparzialità indica un attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell altra. (4) Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all esito del procedimento di mediazione. 10

11 ALLEGATO B SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Il Sottoscritto residente in, Via, CAP, ha partecipato in data alla procedura di mediazione amministrata da (nome e cognome del mediatore) In proprio In rappresentanza di e a norma dell art. 7 del D.M. n. 180 del e dell art. 7.6 del Regolamento di mediazione di EXEQUA S.R.L. esprime la seguente valutazione su: Organismo (accesso alla procedura, personale, servizi, locali) Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo Mediatore (professionalità, imparzialità, competenza) Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo Grado di soddisfazione della procedura di mediazione Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio: 11

12 Luogo Data Firma Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l ausilio di strumenti informatici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per gli adempimenti disposti dal D.M. n. 180 del Min.Giustizia Luogo Data Firma 12

13 ALLEGATO C TABELLA DELLE INDENNITA (*) Spese di avvio del procedimento: 40,00 per ciascuna parte Valore della lite Spese di mediazione (per ciascuna parte) Spese di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 (per ciascuna parte) fino a Euro Euro 65 Euro 43 da Euro a Euro Euro 130 Euro 87 da Euro a Euro Euro 240 Euro 160 da Euro a Euro Euro 360 Euro 240 da Euro a Euro Euro 600 Euro 400 da Euro a Euro Euro Euro 667 da Euro a Euro Euro Euro da Euro a Euro Euro Euro da Euro a Euro Euro Euro oltre Euro Euro Euro (*) oltre IVA nella misura di legge Le maggiorazioni di cui all art. 8 del regolamento si applicano: nel caso di successo della mediazione nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore Nei casi di mediazione obbligatoria, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento, l importo delle spese di mediazione viene ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, salva la maggiorazione per la formulazione della proposta. 13

14 Art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL INDENNITA 1. L indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell art. 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all art. 5, comma 1 del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione ed ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lettera c)n del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro e lo comunica alle parti.in ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un unica parte. 14

15 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all art. 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. 15

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