DEFINIZIONI E CAMPI DI APPLICAZIONE Tutela art. 18 L. n. 300/1970 campo di applicazione Rientrano all interno della cosiddetta tutela reale :

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1 I licenziamenti e il nuovo sistema sanzionatorio - confronto tra le tutele riservate ai nuovi contratti a tutele crescenti e le scipline preesistenti. Il 7 marzo 2015 è entrato pienamente in vigore il D.Lgs. n. 23/2015 sul cosiddetto contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Si tratta, come noto, una racale mofica al sistema tutele esistenti in caso licenziamenti illegittimi dei lavoratori subornati, con riflessi relativi in particolare all art. 18 L. n. 300/1970. Il nuovo insieme tutele si applica, però, ai soli lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con un rapporto lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Resta, viceversa, intatto l insieme delle norme preesistenti a tutela dei lavoratori subornati con contratto a tempo determinato stipulati prima del 7 marzo Il risultato è quello avere (per un lungo periodo) un doppio regime tutele a fronte licenziamenti illegittimi: uno per neo assunti e l altro per i lavoratori già assunti. Attraverso una serie tabelle si è cercato, in sintesi, evidenziare le fferenze tra i due regimi tutela legati alla data assunzione. Il nuovo D.Lgs. n. 23/2015 ha teso a limitare fortemente le ipotesi reintegrazione nel precedente posto lavoro in caso illegittimo. In particolare tale fattispecie è stata sempre esclusa nel caso licenziamenti che hanno come ragione un giustificato motivo oggettivo, ovvero ragioni economiche o produttive. Un altro elemento caratterizzante la riforma è stato quello stabilire le cosiddette tutele crescenti legata, esclusivamente, all anzianità servizio aziendale del lavoratore. Anche nel nuovo sistema sanzionatorio non sono scomparse le fferenze tutele tra piccole aziende fino a 15 pendenti utili e aziende più gran da 16 pendenti utili in poi. Per rendere più leggibili le successive tabelle sintesi si è ritenuto utile ricordare le definizioni e i campi applicazione delle norme vigenti prima del 7 marzo 2015: l art. 18 L. n. 300/1970 e l art. 8 L. n. DEFINIZIONI E CAMPI DI APPLICAZIONE Tutela art. 18 L. n. 300/1970 campo applicazione Rientrano all interno della cosiddetta tutela reale : datori lavoro, imprentori e non imprentori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il occupano più 15 pendenti (più 5 nel caso impresa agricola); datori lavoro, imprentori e non imprentori, che nell ambito dello stesso comune occupano più 15 pendenti (più 5 nel caso d'impresa agricola), in più unità produttive, anche se in ciascuna unità non si raggiunge tale limite; datori lavoro, imprentori e non imprentori, che hanno alle loro pendenze più 60 pendenti. Tutela art. 8 L. n. 604/1966 come moficato dalla L. n. 108/1990 campo applicazione Rientrano all interno della cosiddetta tutela obbligatoria datori lavoro, imprentori e non imprentori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il occupano fino a 15 pendenti (fino a 5 nel caso impresa agricola); datori lavoro, imprentori e non imprentori, che nell ambito dello stesso comune occupano fino a 15 pendenti in più unità produttive (fino a 5 nel caso impresa agricola); datori lavoro, imprentori e non imprentori, che hanno alle loro pendenze non più 60 pendenti e non rientrano per le singole unità produttive o nel territorio comunale nelle ipotesi sopra richiamate. La verifica mensionale dell impresa, per stabilire la tutela a cui hanno ritto i pendenti, deve essere effettuata non quando il è comminato, ma avendo come riferimento la cosiddetta normale occupazione nel periodo antecedente la risoluzione del rapporto lavoro (utilizzando la mea degli ultimi 6 mesi o prendendo a riferimento l organico aziendale), senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni e/o alle espansioni del livello occupazionale aziendale. Per normale occupazione o normale organico aziendale ci si riferisce ai soli lavoratori subornati e non, genericamente, agli addetti che prestano una qualche attività lavorativa nell azienda, dovendosi escludere tutte quelle prestazioni

2 lavorative riconducibili al lavoro autonomo o parasubornato, quali ad esempio: gli associati in partecipazione, le cosiddette partite iva, i co.co.pro. ecc. A tal fine l impresa non deve computare tutti i lavoratori subornati in forza nell unità produttiva o nell impresa: alcune tipologie contrattuali sono da escludere e altre da calcolare proporzionalmente all orario lavoro svolto (cfr. tabella successiva). Lavoratori utili Lavoratori parzialmente utili Lavoratori non utili A tempo indeterminato Contratti a tempo indeterminato part-time Lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione altri assenti con ritto alla conservazione del posto A tempo determinato se riconducibili alla normale occupazione Lavoratori assenti con ritto alla conservazione del posto Dirigenti Lavoratori a domicilio che prestano l attività in maniera continuativa assimilabile a un lavoratore interno. Contratti lavoro intermittente in proporzione all orario svolto nell arco del semestre (art. 39 D.Lgs. n. 276/2003) Apprensti Il coniuge e i parenti del datore lavoro entro il secondo grado in linea retta o collaterale se il datore lavoro è persona fisica. I contratti somministrazione a tempo determinato o indeterminato Stage e tirocinanti I soci cooperativa LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO NULLO - INEFFICACE Per scriminatorio s'intende un avvenuto per ragioni credo politico, fede religiosa, per l appartenenza a un sindacato o per la partecipazione ad attività tipo sindacale, o per ragioni tipo sessuale o razziale. Per nullo s'intende un avvenuto in violazione del periodo tutelato della maternità e dei conge parentali e del matrimonio o per espressa previsione legge. Per inefficace s'intende un intimato verbalmente e senza forma scritta. In queste ipotesi non ci sono tutele verse in funzione del numero dei pendenti occupati nella singola unità operativa o complessivamente nell azienda e dell anzianità servizio inviduale. Assunti a tempo indeterminato fino al 6 marzo 2015 Assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 I lavoratori hanno ritto alla reintegrazione nel posto lavoro e al pagamento un indennità economica risarcitoria dal giorno del fino a reintegrazione, calcolata con riferimento all ultima retribuzione globale fatto. Tale indennità non può in ogni caso essere inferiore a 5 mensilità. I lavoratori possono rinunciare alla reintegrazione e farsi corrispondere un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità della retribuzione globale fatto. I lavoratori hanno ritto alla reintegrazione nel posto lavoro e al pagamento un indennità economica risarcitoria dal giorno del fino a reintegrazione, calcolata sull ultima retribuzione utile ai fini del Tale indennità non può in ogni caso essere inferiore a 5 mensilità. I lavoratori possono rinunciare alla reintegrazione e farsi corrispondere un'indennità risarcitoria pari a 15 retribuzione utile ai fini del È previsto il contributi previdenziali e assistenziali per l intero periodo. È previsto il contributi previdenziali e assistenziali per l intero periodo.

3 Si pone in evidenza che la tutela reale con ritto alla reintegrazione nel posto lavoro e alle specifiche indennità economiche risarcitorie come sintetizzato nella tabella precedente è stata estesa anche alla particolare ipotesi illegittimo a seguito mancanza giustificato motivo relativo all inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Conseguentemente, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, e senza stinzioni legate alla mensione aziendale, si applica la stessa tutela prevista per i licenziamenti scriminatori, nulli o inefficaci per mancanza forma scritta. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ECONOMICO) Per economico o giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) s'intende un determinato da ragioni inerenti all attività, all organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell azienda. In questa ipotesi ci sono tutele verse in funzione del numero dei pendenti occupati nella singola unità operativa o complessivamente nell azienda, dell anzianità servizio e della data assunzione (prima o dopo il 7 marzo 2015) del lavoratore. Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 Per manifesta Corresponsione insussistenza del fatto posto a fondamento del 2 mensilità per ogni a 4 e non superiore a 24 Per insussistenza del fatto posto a fondamento del Il lavoratore può essere riassunto oppure alternativamente la corresponsione 1 mensilità per ogni a 2 e non superiore a 6 ingiustificato Per ipotesi verse da quelle elencate in cui manca il giustificato motivo oggettivo e quando vi è insussistenza non manifesta Corresponsione 2 mensilità per ogni a 4 e non superiore a 24 Lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 6 marzo 2015

4 (*) Per manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del pagamento I lavoratori hanno ritto alla reintegrazione nel posto lavoro e al un indennità economica risarcitoria dal giorno del fino a reintegrazione non superiore in ogni caso a 12 mensilità - calcolata con riferimento all ultima retribuzione globale fatto. I lavoratori possono rinunciare alla reintegrazione e farsi corrispondere un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità della retribuzione globale fatto. È previsto il e assistenziali per lo stesso periodo. Per insussistenza del fatto posto a fondamento del Il lavoratore può essere riassunto oppure alternativamente la corresponsione onnicomprensiva tra un minimo 2,5 mensilità a un massimo 6 retribuzione globale fatto (*) Le imprese che rientrano per limiti mensionali all interno dell art. 18 L. n. 300/1970, in caso per giustificato motivo oggettivo ( tipo economico) lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 con contratto lavoro a tempo indeterminato, devono attivare la procedura del tentativo conciliazione preventivo presso la Direzione territoriale del lavoro, competente per territorio, ai sensi dell art. 7 L. n. 604/1966, così come moficata dalla L. n. 92/2012 (cosiddetta legge Fornero). Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 7 marzo 2015 tale procedura è stata abrogata. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO Per per giusta causa s'intende un avvenuto per una ragione che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto lavoro. Per per giustificato motivo soggettivo s'intende un avvenuto per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del pendente. In queste ipotesi ci sono tutele verse in funzione del numero dei pendenti occupati nella singola unità operativa o complessivamente nell azienda, dell anzianità servizio e della data assunzione (prima o dopo il 7 marzo 2015) del lavoratore. Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 Quando il fatto addotto è insussistente I lavoratori hanno ritto alla reintegrazione nel posto lavoro e al È previsto il contributi

5 pagamento un indennità economica risarcitoria dal giorno del fino a reintegrazione non superiore in ogni caso a 12 mensilità - calcolata con riferimento all ultima retribuzione utile ai fini del TFR. I lavoratori possono rinunciare alla reintegrazione e farsi corrispondere un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione utile ai fini del TFR. previdenziali e assistenziali dal giorno del a reintegra. Quando è illegittimo ma il fatto materiale contestato sussiste Corresponsione 2 mensilità per ogni a 4 e non superiore a 24 contributi previdenziali e assistenziali. Sia nel caso d'insussistenza del fatto sia quando sussiste e il sproporzionato rispetto alla mancanza. è Corresponsione 1 mensilità per ogni a 2 e non superiore a 6 contributi previdenziali e assistenziali. Lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 6 marzo 2015 Quando il fatto addotto è insussistente I lavoratori hanno ritto alla reintegrazione nel posto lavoro e al pagamento un indennità economica risarcitoria dal giorno del fino a reintegrazione non superiore in ogni caso a 12 mensilità - calcolata È previsto il e assistenziali dal giorno del a quello dell effettiva reintegra.

6 con riferimento all ultima retribuzione globale fatto. I lavoratori possono rinunciare alla reintegrazione e farsi corrispondere un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione globale fatto. Quando è illegittimo ma il fatto materiale contestato sussiste Corresponsione onnicomprensiva tra un minimo 12 e un massimo 24 mensilità dell ultima retribuzione globale fatto. Sia nel caso d'insussistenza del fatto sia quando sussiste e il è sproporzionato Il lavoratore può essere riassunto oppure alternativamente la corresponsione onnicomprensiva tra un minimo 2,5 mensilità a un massimo 6 retribuzione globale fatto LICENZIAMENTI INEFFICACI PER VIOLAZIONI FORMALI Per inefficace a seguito violazioni formali degli obblighi previsti da procedure legge s'intende l inosservanza del procemento sciplinare - art. 7 L. n. 300/1970 e del motivazione del art. 2, comma 2, L. n. In questa ipotesi specifica ci sono conseguenze verse per le imprese in funzione del numero dei pendenti occupati nella singola unità operativa o complessivamente nell azienda, dell anzianità servizio e della data assunzione (prima o dopo il 7 marzo 2015) del lavoratore. Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 inefficace aziende con Inosservanza del Corresponsione procemento sciplinare - art. 7 L. n. 300/1970 e del 1 mensilità per ogni motivazione del art. 2, a 2 e non superiore a 12 comma 2, L. n. inefficace aziende fino Inosservanza del Corresponsione procemento sciplinare - art. 7 L. n.

7 300/1970 e del motivazione del art. 2, comma 2, L. n. mensilità 0,5 mensilità per ogni a 1 e non superiore a 6 dell ultima Lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 6 marzo 2015 Inosservanza del Corresponsione inefficace aziende con procemento sciplinare - art. 7 L. onnicomprensiva tra un n. 300/1970 e del minimo 6 mensilità a un massimo 12 motivazione del art. 2, retribuzione globale comma 2, L. n. fatto. inefficace aziende fino Inosservanza del Il lavoratore può essere procemento riassunto oppure sciplinare - art. 7 L. n. alternativamente la 300/1970 e del corresponsione motivazione del onnicomprensiva tra un art. 2, minimo 2,5 mensilità comma 2, L. n. a un massimo 6 retribuzione globale fatto

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