CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE NEL PARCO DI MONZA.
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1 CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE NEL PARCO DI MONZA. 1. OGGETTO Il concedente affida al concessionario in esclusiva la gestione dell esercizio di noleggio biciclette e simili all interno del Parco di Monza. A tal fine concede in utilizzo al Concessionario i locali destinati al noleggio biciclette presso la Cascina Bastia, come da planimetria allegata (All. A), costituiti da: n. 2 locali noleggio biciclette; n. 2 bagni pubblici; n. 1 box; n. 2 tettoie; area di pertinenza esterna ad uso esclusivo lato ovest di circa 318 mq. Il Concessionario dovrà provvedere all installazione, secondo le norme vigenti delle attrezzature di dettaglio e degli arredi necessari per l esercizio delle attività di impresa, oggetto del presente capitolato. Il Concessionario dovrà farsi carico dell'onere derivante dai consumi (energia elettrica, forza motrice, acqua, telefono, raccolta rifiuti, ed ogni altra spesa relativa alla gestione delle attività oggetto di concessione) per il funzionamento dell'esercizio delle attività oggetto di Concessione, obbligandosi sin da ora a rimborsare al Concedente, a semplice richiesta, le spese eventualmente sostenute dal Concedente per l erogazione dei servizi, di pertinenza del Concessionario. 2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Il servizio di noleggio biciclette dovrà essere assicurato durante gli orari di apertura del Parco al pubblico; l eventuale chiusura per riposo settimanale, da concordare preventivamente con il Consorzio, non potrà essere effettuata nei giorni di sabato/domenica. Le disposizioni in materia di orario potranno subire variazioni per accordo fra le parti. Tariffe gli orari minimi indicati e alle tariffe massime ivi fissate applicare le seguenti tariffe: Biciclette e monopattini 2,50/h; Carrozzelle 8,00/h; Tandem 5,50/h; Seggiolino 1,00/h. L attesa per il noleggio non dovrà superare i cinque minuti.
2 Il Concessionario è obbligato a mantenere in piena efficienza le biciclette destinate al noleggio, nel numero e tipologia dichiarati in sede di offerta, procedendo alle eventuali necessarie sostituzioni con beni di pari qualità. L eventuale recupero di biciclette non riportate al noleggio dall utente per ragioni di caso fortuito o forza maggiore, è a carico del Concessionario, che può effettuare il recupero all interno del Parco con mezzo motorizzato dando contestuale comunicazione al Concedente. 4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario si impegna a: osservare tutta la normativa di legge e regolamentare nonché di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti, applicabili alle attività di impresa oggetto del contratto. In caso di inadempimento, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione; pagare il canone di concessione nella misura risultante dall offerta di gara, in via anticipata, in unica soluzione, prima dell avvio del servizio; rispettare le normative di riferimento in particolare per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i CCNL di categoria firmati dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta del concedente, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l applicazione contrattuale, modelli inps 01M, buste paga, ecc ) osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario deve inoltre garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, previdenza e quant altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento; trasmettere, prima dell inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti; assicurare con idonea polizza per la responsabilità civile con massimale per danni alle persone e cose, compresi i locali affidati in concessione, causati dallo svolgimento del servizio oggetto del Capitolato, non inferiore ad ,00, per sinistro, con impegno ad inviare al Consorzio copia della polizza di assicurazione, che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell inizio del servizio; manlevare l'amministrazione Consortile da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone a cose verificatisi nel corso del servizio;
3 sospendere il servizio su avviso del Consorzio in occasioni di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento, ecc.); osservare scrupolosamente il Regolamento del Parco; non utilizzare i locali concessi per usi diversi da quelli previsti nel presente contratto; assicurare opportuno decoro, ordine e pulizia dei locali e nelle pertinenze; disponibilità a fornire materiale illustrativo messo a disposizione dal concedente; vigilare affinché l accesso del pubblico all esercizio non avvenga con mezzi motorizzati; esporre al pubblico costantemente e regolarmente il tariffario di cui all articolo 2; rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge; tenere una contabilità aziendale conforme alle leggi fiscali, consentendo in qualunque momento l ispezione da parte dell Amministrazione dei libri contabili; non installare elementi pubblicitari inerenti l esercizio non preventivamente concordati con il concedente. Le dimensioni e la tipologia dell insegna dell esercizio devono essere concordate con il concedente, nonché autorizzate dalla competente Soprintendenza; effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto prescritto dalle norme in vigore; sostenere tutte le spese relative a tasse e/o tributi di carattere locale e nazionale, nonché tutti gli oneri fiscali, previdenziali e societari. 5. MANUTENZIONI Le manutenzioni straordinarie dei locali sono a carico del concedente, mentre sono a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie di cui all art c.c. Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie dovute a colpa del concessionario le conseguenti spese saranno poste a suo carico. Al termine della concessione il concessionario ha l obbligo di riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di proprietà del concessionario o da lui detenuti o posseduti. 6. ONERI DELL AMMINISTRAZIONE Il Consorzio si impegna a non rilasciare ulteriori concessioni di noleggio bici nel Parco di Monza durante tutta la durata della presente concessione. 7. DURATA DELLA CONCESSIONE
4 Il servizio è affidato in concessione per il periodo marzo ottobre CORRISPETTIVO Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di noleggio indicato all articolo 1 applicando le tariffe previste dall art. 2. Le tariffe saranno riscosse direttamente da parte del concessionario tramite il proprio personale autorizzato. Gli incassi derivanti dall espletamento del servizio di noleggio verranno introitati dal concessionario, e nessun altro corrispettivo è dovuto da parte del Consorzio. Il canone di concessione a favore del Consorzio nella misura offerta in sede di gara, va versato in un due rate uguali, la prima versata contestualmente alla stipula della convenzione di affidamento del servizio, la seconda entro il mese di settembre. 9. CAUZIONE DEFINITIVA Il concessionario è tenuto a costituire, prima dell inizio del servizio una cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali assunti ai sensi e per le finalità dell articolo 113 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.., di importo pari a 4.000,00, corrispondente al 10% del valore del canone di concessione. La stessa potrà essere costituita tramite assegno circolare intestato a Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, presso la Tesoreria consortile, Banca Popolare di Milano, Piazza G. Carducci n.6, Monza - Agenzia n.121 (dal lunedì al venerdì orario: 8,30-13,30), ovvero con fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di credito autorizzata a norma di legge o con fidejussione assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge. Le fidejussioni bancarie e assicurative dovranno prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all art del C.C. del partecipante alla gara e debitore principale, essere escutibili a prima e semplice richiesta del Consorzio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di presentazione di fidejussione, alla stessa dovrà essere allegata una copia del documento, o dei documenti, da cui si desumano i poteri del sottoscrittore dell istituto che emette la fideiussione. 10. PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Nel caso in cui il concessionario non adempia correttamente ed integralmente anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente capitolato, il concedente, a mezzo raccomandata a.r., intimerà al concessionario l adempimento, fissando un termine.
5 Qualora il concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art c.c. o di applicare al concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone previsto su base annua, a seconda della gravità e reiterazione dell inadempimento. 11.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E vietato al concessionario cedere ad altri l esecuzione di tutta o di parte delle attività oggetto del contratto. In particolare il Concessionario non potrà in alcun caso trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'attività di impresa oggetto del Contratto né trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'azienda utilizzata per l'esercizio delle attività di impresa oggetto del Contratto. 12. ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/08/2010 N. 136 Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pertanto si impegna a: 1. utilizzare nei rapporti con la stazione appaltante, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche, non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della stessa Legge (comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi); 2. registrare tutti i movimenti finanziari sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge; 3. effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 4. inserire il codice identificativo di gara (C.I.G.) che sarà comunicato con la lettera d'incarico, nei documenti fiscali e contabili relativi al pagamento dell'intervento di cui all'oggetto. 13. LIMITAZIONI ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI IMPRESA Il Concedente si riserva la facoltà di modificare gli orari e le modalità di apertura del Parco o, qualora sussistano giustificati motivi, di vietare al pubblico l'accesso al Parco. Verificandosi tali circostanze, il Concessionario non potrà pretendere riduzioni del canone convenuto o il ristoro di eventuali danni patiti. 14. AVVIAMENTO Al termine della concessione il concessionario non potrà pretendere dal concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale. Le eventuali migliorie e le addizioni apportate dal concessionario saranno devolute gratuitamente al concedente. 15. CONTROLLI
6 Il Concessionario dovrà permettere l accesso ai locali da parte del Concedente, al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato. 16. CONTROVERSIE Per ogni controversia in ordine all interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è esclusivamente competente il foro di Monza.
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