Coordinamento istituzionale Regione - Province. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.Lgs. n. 167/2012)

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1 Allegato B Coordinamento istituzionale Regione - Province APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (art. 4 D.Lgs. n. 167/2012) LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI BANDI PROVINCIALI Provvedimento attuativo della DGR n del 30/07/2012 Determinazione n. 597 del 18/10/2012 A cura della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

2 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 2 di 19 INDICE PREMESSA... 3 Sezione 1 QUADRO NORMATIVO... 4 Sezione 2 L OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L APPRENDISTATO Destinatari Soggetti attuatori Risorse finanziarie...7 Sezione 3 IL CATALOGO PROVINCIALE DELL OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI FORMATIVI PER L APPRENDISTATO Proposta di candidatura al Catalogo Modalità di presentazione delle proposte di candidatura al Catalogo Verifica dei requisiti di ammissibilità al Catalogo Pubblicazione del Catalogo Esclusione dal Catalogo...9 Sezione 4 LA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI Struttura e durata della formazione Articolazione della formazione Modalità di organizzazione della formazione a cura del soggetto attuatore Modalità di realizzazione dell UF3 presso l impresa Modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell impresa Autocertificazione della capacità formativa dell impresa...13 Sezione 5 ITER PROCEDURALE DEI SERVIZI FORMATIVI PER L APPRENDISTATO Piano formativo individuale regionale Scelta del soggetto attuatore presente nel Catalogo provinciale (pre-iscrizione) Redazione del PFI di dettaglio Domanda di finanziamento Delega Limiti di costo degli interventi Determinazione del preventivo di spesa Autorizzazione delle attività Avvio delle attività Compilazioni dei registri Recuperi assenze Cessazioni, ritiri e interruzione delle attività Attestazione della formazione Modalità di erogazione del finanziamento...18 Sezione 6 DISPOSIZIONI FINALI Beneficiario delle operazioni Controlli Pubblicizzazione delle azioni Trattamento dei dati...19

3 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 3 di 19 PREMESSA L entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2011, n Testo Unico dell apprendistato, a norma dell articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, introduce significative modifiche alla disciplina dell apprendistato professionalizzante di cui all art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i. che viene, quindi, sostituito dall art. 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere del nuovo Decreto Legislativo. Tenuto conto che il D.Lgs. 167/2011 prevede un periodo di transizione per consentire un adeguamento della disciplina regionale vigente e della contrattazione collettiva alle disposizioni contenute nel Testo Unico dell apprendistato, la Regione Piemonte, al fine di garantire continuità all offerta formativa, con Deliberazione n del 19/03/2012 ha approvato il documento contenente gli indirizzi per la gestione del regime transitorio. La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in attuazione della Deliberazione sopra citata, con Determinazione n. 257 dell 11/05/2012 ha quindi definito le modalità di programmazione delle attività formative in apprendistato, nella prima fase dell anno in corso, nel rispetto di quanto previsto con Deliberazione della Giunta regionale n del 29/12/2008 s.m.i. e delle modalità di gestione disciplinate dai Bandi provinciali approvate sulla base delle Linee guida per la redazione dei bandi provinciali di cui alla Determinazione n. 828 del 28 dicembre Con l emanazione del Testo Unico la semplificazione si manifesta, innanzitutto, nella riduzione delle fonti normative legittimate a disciplinare la formazione. Prima, gli aspetti formativi del contratto di apprendistato erano regolati da diverse fonti concorrenti spesso in conflitto tra loro (leggi e Deliberazioni regionali, normativa statale, contratti collettivi nazionali). Al riguardo il Testo Unico fa una scelta molto netta: il centro di regolazione dell istituto dell apprendistato è diventato il contratto collettivo mentre, le Regioni, sono chiamate a disciplinare l offerta formativa pubblica per le competenze di base e trasversali, che vanno ad integrare quella prevista dagli accordi tra le PPSS. La disciplina di cui al presente documento definisce le linee guida per la redazione dei bandi provinciali nel periodo , ai sensi della DGR n del 30/07/2012. Buona parte degli strumenti informatici sviluppati nell ambito della sperimentazione è tuttora disponibile per le imprese, ivi compresa la procedura per la formazione, in auto-apprendimento, del tutore o referente aziendale.

4 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 4 di 19 Sezione 1 QUADRO NORMATIVO Le presenti disposizioni fanno riferimento alle norme e ai provvedimenti amministrativi richiamati nel seguito per area tematica. La disciplina nazionale e regionale dell istituto dell apprendistato e della relativa formazione è contenuta nelle disposizioni sottostanti: - Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011; - Accordo ai sensi dell art. 4, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato a norma dell art. 6 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167; - Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 del 11 novembre 2011 D.Lgs. n. 167/ T.U. Apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio ; - Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, in attuazione dell articolo 1, comma 30; - Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato ; - Deliberazione della Giunta regionale n del 30/07/2012, recante Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale ; - Deliberazione della Giunta regionale n del 23 luglio 2007, recante Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 2/2007 ; - Determinazione n. 73 del 02 novembre 2007, recante Disposizioni operative in attuazione dell Atto di indirizzo approvato con DGR n del 23 luglio 2007 ; - Deliberazione della Giunta regionale n del 29 dicembre 2008, recante Indirizzi per la programmazione e gestione dei Servizi formativi per l apprendistato ; - Determinazione n. 91 del 18 febbraio 2009, relativa all istituzione del Coordinamento tra Regione e Province, ai sensi della DGR n del 29 dicembre 2008; - Determinazione n. 774 del 7 dicembre 2009 relativa all approvazione delle Linee guida per la redazione dei bandi provinciali ; - Determinazione n. 828 del 28 dicembre 2010, relativa alla parziale modifica e conseguente aggiornamento delle Linee guida per la redazione dei bandi provinciali di cui alla DD n. 774 sopra richiamata; - Deliberazione della Giunta regionale n del 02 agosto 2006 e s.m.i. Formazione professionale - il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali ; - Determinazione n. 172 del 28 marzo 2011, di approvazione del Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti ;

5 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 5 di 19 I riferimenti inerenti al sistema formativo complessivamente considerato sono invece indicati qui di seguito: - Legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale ; - Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005, che adotta il modello di Libretto formativo del cittadino approvato con l Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005; - Deliberazione della Giunta regionale n del 19 giugno 2006 sulla Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento ; - Deliberazione della Giunta regionale n del 2 agosto 2006, recante Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze. Trovano infine integrale applicazione, anche per le quote a carico di risorse nazionali/regionali, le norme e le disposizioni riguardanti i Fondi strutturali comunitari e, in specie, il FSE. Si fa in particolare riferimento a: - POR del FSE Ob. 2 Competitività regionale e occupazione , approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CCI2007IT052PO011 del 6 novembre 2007; - Reg. (CE) 1081/06, recante disposizioni sul FSE e s.m.i.; - Reg. (CE) 1083/06, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e s.m.i.; - Reg. (CE)1828/06, recante disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali e s.m.i.; - Determinazione n. 9 del 18 gennaio 2011, avente ad oggetto l approvazione del Vademecum per l ammissibilità della spesa al FSE PO ; - Determinazione n. 627 del 9 novembre 2011, Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso - FSE 2007/2013 ; - Deliberazione della Giunta regionale n del 21 dicembre 2007 avente per oggetto la presa d atto del documento Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni che, approvato dal C.d.S. il 13 dicembre 2007, definisce le regole generali per l assegnazione di risorse del POR FSE e s.m.i.; - Deliberazione della Giunta regionale n del 14 luglio 2008, relativa agli indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la definizione ed approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del P.O. Regione Piemonte Obiettivo 2- FSE /2013; - Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e s.m.i.; - Determinazione n. 31 del 23 gennaio 2009 e s.m.i., avente ad oggetto l approvazione dei documenti inerenti il sistema di Gestione e controllo del Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte, , approvato con Decisione C (2007) 5464 del 6 novembre 2007.

6 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 6 di 19 Sezione 2 L OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L APPRENDISTATO Il presente provvedimento definisce le linee guida per la redazione dei bandi provinciali in ottemperanza alla DGR n del 30/07/2012 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - Indirizzi di programmazione della formazione di base e trasversale ai sensi dell art. 4 - D.Lgs. n. 167/ Destinatari L offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali è rivolta a: - soggetti di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi; - lavoratori in mobilità, assunti ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi, per i quali trovano applicazione le regole e le procedure disciplinate nel presente provvedimento. 2.2 Soggetti attuatori I soggetti attuatori sono individuati nel Catalogo provinciale dell offerta pubblica dei servizi formativi per l apprendistato (di seguito Catalogo). La Provincia, mediante procedura ad evidenza pubblica ( 3.2), provvede alla definizione e pubblicazione del Catalogo. Possono essere ammessi al Catalogo i soggetti di seguito indicati: 1) Agenzie formative di cui alle lettere a), b), c), dell art. 11 della L.R. n. 63/1995, inclusa Città Studi S.p.A.; 2) Associazioni temporanee di scopo (ATS), tra Agenzie formative di cui alle lettere a), b), c) dell art. 11 della L.R. n. 63/1995 e Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e non statali (paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 o con riconoscimento legale ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994) o Universitarie; 3) Associazioni temporanee di scopo (ATS), tra soggetti di cui alla L.R. n. 63/1995 art. 11, lettere a), b), c). L ATS può anche comprendere la fattispecie di consorzio di imprese di cui alla lettera d) del medesimo articolo di legge. Nel caso di ATS, il capofila deve essere individuato tra le Agenzie formative di cui alle lettere a), b), c) dell art. 11 della L.R. n. 63/1995. Ai fini dell erogazione dei servizi formativi i soggetti sopra indicati devono essere accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni regionali: - le Agenzie formative, e tutti i componenti delle ATS che erogano formazione, devono essere accreditati per la Macrotipologia C, tipologia ap; - le sedi operative accreditate responsabili degli interventi formativi possono avvalersi, per lo svolgimento delle attività, di sedi c.d. occasionali, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regionali;

7 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 7 di 19 - le Agenzie formative, e tutti i componenti delle ATS che avviano in formazione apprendisti diversamente abili, devono essere accreditate anche per la tipologia h. Tutte le sedi operative indicate in sede di presentazione della domanda di candidatura devono risultare accreditate entro la data di pubblicazione del Catalogo, a pena di esclusione dallo stesso. L Associazione temporanea di scopo rappresenta l unica forma di partenariato consentita per la partecipazione al Catalogo. Si precisa che il rapporto tra i partner non è configurabile come delega a terzi ( 5.5). 2.3 Risorse finanziarie Le risorse disponibili per l attuazione del presente provvedimento trovano copertura nella programmazione finanziaria prevista per l offerta formativa in apprendistato con DGR n del 30/07/2012 a valere su: - finanziamenti POR FSE 2007/ Obiettivo 2 - Asse I - Adattabilità - Attività 5; - finanziamenti statali a carico del Fondo per l occupazione. Indipendentemente dalla fonte di finanziamento si applicano le disposizioni relative al POR FSE 2007/2013. Il finanziamento delle attività avverrà fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Il riparto delle risorse finanziarie è definito, con successivi provvedimenti regionali, sulla base dei criteri stabiliti con la Deliberazione sopra richiamata. Sezione 3 IL CATALOGO PROVINCIALE DELL OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI FORMATIVI PER L APPRENDISTATO 3.1 Proposta di candidatura al Catalogo La proposta di candidatura viene compilata dai soggetti attuatori mediante l utilizzo di apposita procedura informatica nell area formazione professionale. Per l utilizzo della procedura è necessario autenticarsi attraverso il certificato digitale ottenibile seguendo le indicazioni riportate alla pagina 1. I soggetti attuatori già inseriti nel Catalogo 2 attualmente in vigore, e quindi già sottoposti a valutazione pregressa ai sensi della DGR n del 21/12/2007, non devono presentare la proposta di candidatura, ma inviare ai competenti uffici provinciali lettera, firmata dal legale rappresentante, nella quale devono indicare la volontà di essere inseriti a Catalogo, segnalando eventuali modifiche di sedi o di composizione. In caso di sostituzione di uno o più componenti le pre-iscrizioni e le attività in essere restano in carico al capofila dell ATS. In caso di sostituzione del capofila le pre-iscrizioni e le attività in essere sono trasferite al nuovo capofila dell ATS. La proposta di candidatura è composta da: a. istanza di ammissione al Catalogo; b. scheda identificativa del soggetto attuatore; c. nel caso di ATS, scheda identificativa dei componenti dell ATS; 1 I tempi tecnici per il rilascio del certificato digitale possono richiedere circa un mese. 2 Cataloghi disciplinati sulla base degli indirizzi previsti con Deliberazione della Giunta regionale n del 29/12/2008 s.m.i.

8 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 8 di 19 d. scheda identificativa per ciascuna delle sedi informative 3 e operative. Per ogni sede operativa occorre indicare: - i luoghi, le strumentazioni e le attrezzature disponibili, che devono essere coerenti con le azioni formative che saranno poste in essere; - il possesso dell accreditamento per la Macrotipologia C), tipologia ap); - il possesso dell accreditamento per la tipologia h), per erogare la formazione agli apprendisti diversamente abili; e. scheda progettuale. La proposta di candidatura al Catalogo deve essere corredata dai seguenti allegati: - copia conforme dello statuto 4 degli operatori singoli o componenti dell'ats (per gli enti di emanazione di cui all'art. 11, lett. b), della Legge regionale 63/1995, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante); - nel caso di ATS già costituita, copia conforme dell atto costitutivo dell ATS; - nel caso di ATS costituenda, dichiarazione attestante l impegno degli operatori a costituirsi in ATS in caso di ammissione al Catalogo, e indicazione del capofila; - fotocopia del documento di identità del firmatario della proposta (salvo il caso di firma autenticata nelle altre forme previste dalla legge). Per le ATS che in sede di candidatura siano in fase di costituzione, la copia del relativo atto costitutivo deve essere prodotta precedentemente all attivazione del primo modulo del progetto formativo finanziato. La proposta di candidatura al Catalogo deve essere sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante o dal procuratore speciale munito di procura, che deve essere allegata, del soggetto attuatore singolo o del mandatario dell ATS già costituta. Nel caso di ATS non ancora costituta, la proposta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti raggruppati. La proposta di candidatura al Catalogo deve contenere: - l impegno ad utilizzare docenti con un esperienza specifica di almeno 3 anni nell ambito della formazione o dell attività professionale; - l impegno ad utilizzare tutori formativi con un esperienza specifica di almeno 1 anno nell ambito della formazione; - l impegno a garantire la presenza, a livello di operatore/ats, di una persona referente di parità in ambito educativo e formativo con specifica formazione e/o esperienza lavorativa per sostenere e attuare la legislazione in materia di parità di trattamento relativamente a sei aree di potenziale discriminazione: origine etnica, religione, orientamento sessuale, disabilità, età, genere; - l impegno a garantire direttamente, e senza alcuna delega, le funzioni di direzione, coordinamento e di segreteria organizzativa delle attività oggetto di finanziamento; Le dichiarazioni rese sono soggette al controllo, da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria. L accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, può comportare l esclusione dal Catalogo. 3 Le sedi informative che possono essere indicate sono solo quelle delle Agenzie formative. 4 Se il documento è già in possesso della Provincia è sufficiente indicare nella proposta di candidatura il n. di protocollo e il bando di riferimento.

9 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 9 di 19 La scheda progettuale deve contenere: - la descrizione degli strumenti e delle metodologie didattiche proposte; - la descrizione delle modalità e degli strumenti proposti per assicurare l interazione con l impresa/tutore aziendale. 3.2 Modalità di presentazione delle proposte di candidatura al Catalogo La proposta di candidatura deve essere predisposta secondo quanto indicato al 3.1, trasmessa mediante il sistema informatico e stampata. L istanza di ammissione al Catalogo, sottoscritta e corredata dei relativi allegati, deve essere recapitata alla Provincia di, entro il. Nella proposta deve essere esplicitato il consenso in merito al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., riservandosi, l Amministrazione provinciale, di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, in forma aggregata e per finalità istituzionali, i dati raccolti nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo. 3.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità al Catalogo In conformità a quanto previsto con DGR n del 21/12/2007, le nuove proposte di candidatura a Catalogo sono sottoposte a verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità indicati al 3.1, da parte degli uffici provinciali preposti. Detta verifica è riferita alla classe di valutazione - A) Soggetto proponente, che deve essere in possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all erogazione delle attività formative. Ai fini del presente provvedimento, la classe di valutazione B) Caratteristiche della proposta progettuale non viene applicata, in ragione della tipologia di formazione (base e trasversale). 3.4 Pubblicazione del Catalogo A seguito della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle proposte di candidatura, il Catalogo viene pubblicato ed è consultabile sul sito della Provincia. Il Catalogo contiene le seguenti informazioni: a) denominazione del soggetto attuatore (ragione sociale, in caso di ATS quella del capofila); b) indirizzo delle sedi operative; c) scheda progettuale. La Provincia può effettuare successivi aggiornamenti del Catalogo allorché ne accerti la necessità (sospensione o esclusione di uno o più operatori in esito alle risultanze delle azioni di controllo, accesso di nuovi operatori, ecc.) e secondo le modalità previste al Esclusione dal Catalogo La revoca dell accreditamento, ai sensi della normativa regionale, è causa di esclusione dal Catalogo.

10 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 10 di 19 Sezione 4 LA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 4.1 Struttura e durata della formazione La formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali si realizza mediante moduli che prevedono l erogazione delle seguenti unità formative (UF): UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva UF3: Imparare a imparare UF4: Comunicazione nella madrelingua UF5: Comunicazione nelle lingue straniere UF6: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia UF7: Competenza digitale UF8: Competenze sociali e civiche UF9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità UF10: Consapevolezza ed espressione culturale Le UF riferite alle competenze di base e trasversali sono state individuate in coerenza con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006, allegato Competenze chiave per l apprendimento permanente - un quadro di riferimento europeo. La durata della formazione prevista per l intero periodo contrattuale, è definita in base al titolo di studio posseduto dall apprendista così come di seguito indicato: 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media; 64 ore, per gli apprendisti in possesso di qualifica o diploma 5 ; 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea 6. La durata della formazione è ridotta di 4 ore, rispetto alla UF1, per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza, riconosciuti previa presentazione dell attestato di frequenza ai relativi corsi 7. 5 Qualifica o diploma professionale, ai sensi della DGR n del 30/11/2010, con la quale la Giunta regionale ha recepito l'accordo del 29 aprile 2010, e del Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione Professionale istituito dall Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università. 6 Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca. 7 Punti 7 e 8 dell Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

11 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 11 di Articolazione della formazione Per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio, sono previste le seguenti UF: - UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro 8, della durata di 16 ore 9, che ha l obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro. A tal fine il soggetto attuatore deve adottare metodologie e tecniche che consentano di: o individuare specifici comportamenti non sicuri sui quali intervenire e la loro relativa incidenza; o esplorare in maniera approfondita le cause - a monte e a valle - di tali comportamenti; o spostare l attenzione dai risultati dei comportamenti scorretti (incidenti) alle cause, agendo direttamente su di esse per risolvere il problema alla radice; o suggerire azioni e interventi da adottare per rimuovere tali cause e motivare la messa in atto di comportamenti sicuri; o rendere l apprendista consapevole delle situazioni di rischio quotidiano in modo che, di fronte a tali situazioni, egli scelga un comportamento sicuro. - UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, della durata di 24 ore. Per gli apprendisti in possesso della sola licenza media, della qualifica o diploma sono previste ulteriori UF, a scelta tra quelle comprese tra la UF3 e la UF10, a completamento del percorso formativo fino al raggiungimento delle durate previste al 4.1. Nel caso si decida di effettuare parte della formazione mancante mediante l erogazione dell UF3, per le modalità di realizzazione si rimanda al successivo I giovani assunti in apprendistato che frequentano percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) realizzano le attività formative relative alle competenze di base e trasversali nell ambito dei percorsi medesimi. 4.3 Modalità di organizzazione della formazione a cura del soggetto attuatore Nella composizione dei gruppi classe deve essere perseguita la maggiore omogeneità possibile, tra i partecipanti ad ogni singolo modulo, con particolare attenzione per gli apprendisti in possesso della sola licenza media. I gruppi classe possono essere costituiti da un massimo di 20 apprendisti. Le metodologie didattiche utilizzate devono tener conto della tipologia di utenza, con particolare attenzione per gli apprendisti in possesso della sola licenza media. I soggetti attuatori organizzano l offerta formativa al fine di consentire, agli apprendisti che hanno già svolto attività formativa in apprendistato, la frequenza di UF con contenuti differenti da quelli già fruiti. 8 I contenuti dell UF1 sono da considerarsi complementari e integrativi alla formazione sulla sicurezza prevista dall'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/ Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza, la durata della UF1 è di 12 ore.

12 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 12 di Modalità di realizzazione dell UF3 presso l impresa Ad integrazione delle UF1 e UF2, parte del percorso formativo dell apprendista può essere realizzato presso l impresa mediante l erogazione dell UF3. In questo caso è previsto un modulo standard della durata di 24 o di 40 ore. L UF3 si realizza nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito descritti. L UF3 deve favorire il collegamento tra la parte formativa trasversale e quella professionalizzante in continuità con la metodologia di formazione in impresa già disciplinata con DGR n del 29/12/2008 s.m.i., e resa operativa mediante le Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali approvate con D.D. n. 828 del 28/12/2010 nell ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province. L obiettivo didattico dell UF3 è quello di sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni. L apprendista attraverso l UF3 acquisisce: - consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni sul luogo di lavoro; - abilità a concentrarsi per periodi prolungati; - capacità di riflettere in modo critico su obiettivi e finalità dell apprendimento; - capacità di riconoscere la coerenza tra l obiettivo e la strada utilizzata per raggiungerlo; - conoscenza delle proprie strategie abituali di apprendimento; - comprensione dei punti di forza e debolezza delle proprie competenze al fine di gestire efficacemente la propria carriera e i propri schemi lavorativi; - autonomia nell individuare opportunità di istruzione/formazione e strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili. Il soggetto attuatore è responsabile dell impostazione didattica del percorso ed è tenuto a mettere a disposizione del tutore aziendale gli strumenti e le metodologie necessari affinché l attività formativa, realizzata dall apprendista presso l impresa, mantenga le seguenti caratteristiche: - sia progettata e pianificata per l apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse; - sia intenzionale, dal punto di vista del soggetto che apprende; - sia svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell apprendista; - sia caratterizzata da esiti verificabili. I tutori aziendali devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 1. almeno 3 anni di esperienza professionale; 2. almeno 1 anno di esperienza come formatori in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all interno dell impresa; 3. avere svolto le funzioni di tutore aziendale per apprendisti formati secondo le metodologie già disciplinate dalla DGR n del 29/12/2008 e s.m.i. resa operativa mediante le Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali approvate con D.D. n. 828 del 28/12/2010 nell ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province, con particolare riferimento alla modalità di formazione in impresa. Il soggetto attuatore, nel caso di formazione svolta presso l impresa, deve: - prevedere un incontro di informazione preliminare, rivolto ai tutori aziendali, per fornire metodologie adeguate al trasferimento delle competenze all apprendista; - predisporre strumenti adeguati alla corretta valutazione degli esiti della formazione svolta in impresa;

13 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 13 di 19 - prevedere, a conclusione dell UF3, un rientro finale degli apprendisti della durata di almeno 4 ore presso il soggetto attuatore, al fine verificare la regolarità del processo di apprendimento svolto in impresa. - nominare uno o più coordinatori formativi Attività del coordinatore formativo Per la realizzazione delle attività formative in impresa, il soggetto attuatore mette a disposizione la figura del coordinatore formativo, nominato con apposita lettera di incarico e individuato tra soggetti che abbiano un esperienza almeno biennale nel campo della formazione e la qualifica di docente o equivalente. Ciascun apprendista deve avere come riferimento un solo coordinatore formativo. Ciascun coordinatore formativo può prendere in carico più apprendisti. Il coordinatore formativo ha il compito di: - contribuire all organizzazione delle attività di formazione in impresa di cui al 4.3.1; - supportare il tutore aziendale e l apprendista durante la formazione in impresa; - nel caso di utilizzo dell UF3 da 24 ore: effettuare almeno una visita presso l impresa, per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione; - nel caso di utilizzo dell UF3 da 40 ore: effettuare almeno due visite presso l impresa, per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione. Tutte le attività svolte dal coordinatore formativo devono essere annotate in un apposito registro elettronico e cartaceo (il cui format viene messo a disposizione dalla Regione). Per le attività del coordinatore formativo il soggetto attuatore ha a disposizione fino ad un massimo di 6 ore per ogni apprendista per l UF3 della durata di 24 ore, e un massimo di 10 ore per ogni apprendista per l UF3 della durata di 40 ore. 4.4 Modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell impresa L impresa può erogare la formazione di base e trasversale, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto ai 4.1 e 4.2, previa autocertificazione della capacità formativa secondo le modalità previste al In questo caso la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico Autocertificazione della capacità formativa dell impresa Le imprese che intendono erogare autonomamente la formazione finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali devono autocertificare 10 il possesso degli standard minimi necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo. L autocertificazione della capacità formativa deve essere effettuata mediante l utilizzo della procedura informatizzata (compilazione del Modello A) prevista con Deliberazione n del 23/07/2007. L impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell offerta formativa pubblica finanziata. 10 L autocertificazione della capacità formativa deve essere fatta una sola volta. L autocertificazione è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato.

14 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 14 di 19 Sezione 5 ITER PROCEDURALE DEI SERVIZI FORMATIVI PER L APPRENDISTATO 5.1 Piano formativo individuale regionale Nel Piano formativo individuale (di seguito PFI) regionale sono indicate le competenze che l apprendista deve acquisire mediante la formazione di base e trasversale, tecnico-professionale e specialistica entro il termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato. L utilizzo del PFI regionale, da parte delle imprese, è facoltativo. Il PFI regionale può essere adottato dalle imprese in mancanza, o in alternativa, ai moduli e ai formulari eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento dell impresa. In questo caso il PFI regionale deve essere compilato mediante l utilizzo di apposita procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Piemonte. 5.2 Scelta del soggetto attuatore presente nel Catalogo provinciale (pre-iscrizione) Entro 30 giorni di calendario dalla data di assunzione dell apprendista, l impresa, attraverso il portale Gestione apprendistato, sceglie il soggetto attuatore presso il quale far svolgere la formazione dell apprendista (pre-iscrizione), precisando la preferenza per una o più sedi operative 11. La scelta del soggetto attuatore è condizione per la finanziabilità della formazione dell apprendista che avverrà nei limiti delle risorse finanziarie previste. I servizi formativi rivolti al singolo apprendista possono essere erogati unicamente da un solo soggetto attuatore selezionato dal Catalogo. 5.3 Redazione del PFI di dettaglio A seguito della pre-iscrizione dell apprendista, il soggetto attuatore 12 predispone, tramite Gestione apprendistato, il PFI di dettaglio che descrive le UF per l acquisizione delle competenze di base e trasversali svolte dall apprendista durante tutto il periodo di apprendistato. Successivamente, il PFI di dettaglio deve essere validato dall impresa su Gestione apprendistato e quindi stampato, sottoscritto dall apprendista e dal soggetto attuatore e conservato da quest ultimo. 5.4 Domanda di finanziamento La domanda di finanziamento prevede la presentazione di uno o più progetti formativi e deve riguardare tutti gli apprendisti pre-iscritti fino a quel momento presso il soggetto attuatore. Il progetto formativo aggrega più PFI di dettaglio validati dall impresa e si configura come insieme di moduli formativi per ciascuno dei quali è indicata la sede, la denominazione, la durata e l elenco degli apprendisti pre-iscritti. Per ciascun modulo è previsto un numero massimo di 20 apprendisti, ad eccezione dei moduli di formazione in impresa nei quali non vi è un vincolo numerico. Nel caso sia utilizzata la formazione in impresa (UF3) il progetto formativo contiene un modulo per le attività del coordinatore formativo. La presentazione delle domande di finanziamento dei progetti formativi viene effettuata nei periodi di apertura degli sportelli, stabiliti da ogni singola Provincia. 11 È possibile selezionare sedi operative appartenenti ad un operatore localizzato in una Provincia diversa da quella dell impresa interessata. 12 In caso di ATS la compilazione del PFI di dettaglio sarà compito e responsabilità del capofila dell ATS.

15 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 15 di 19 La domanda di finanziamento deve essere predisposta esclusivamente per mezzo dell applicativo LIBRA Proposta apprendistato Richiesta di finanziamento pubblicata su: La domanda di finanziamento, prodotta dalla procedura informatizzata e regolarizzata ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante (o procuratore speciale) e recapitata a: Provincia di..... La domanda non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l inammissibilità. La procedura di presentazione della domanda consente l inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti, al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse. Operazione Ai fini del presente provvedimento per operazione, ai sensi dell art. 2, punto 3) del Regolamento CE 1083/2006, si intende l'insieme dei progetti formativi contenuti in una singola autorizzazione, riferiti ad uno stesso operatore, allo stesso Asse del POR, nonché alla stessa fonte di finanziamento. 5.5 Delega Il soggetto attuatore deve garantire direttamente, e senza alcuna delega, le funzioni di direzione, di coordinamento e di segreteria organizzativa. La delega, così come previsto dal documento Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE , approvato con D.D. n. 627 del 09/11/2011, deve, di norma, rispettare il limite massimo del 30% del costo totale dell operazione. 5.6 Limiti di costo degli interventi Per il finanziamento svolta presso il soggetto attuatore viene applicata l unità di costo standard (UCS) pari a 9,90 per ora per destinatario, approvata con D.D. n.. del../10/2012. Per le attività di formazione svolte presso l impresa viene finanziata l attività del coordinatore formativo applicando l UCS pari a 35,00 per ora per destinatario, approvata con D.D. n. 629 del 12/11/2009. Le attività del coordinatore formativo sono servizi individuali realizzati parte in presenza dell apprendista e parte in back office (accompagnamento e supporto al tutore aziendale per la formazione svolta in impresa, predisposizione degli strumenti per la valutazione ecc.).

16 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 16 di Determinazione del preventivo di spesa Il costo a preventivo di ogni progetto formativo è dato dalla seguente formula: Costo del PROGETTO FORMATIVO = Costo dei servizi formativi + Costo delle attività del coordinatore formativo Servizi formativi Il costo dei servizi formativi è dato dalla somma del costo dei singoli moduli che compongono il progetto formativo. Costo dei SERVIZI FORMATIVI del progetto formativo = Costo modulo 1 + Costo modulo 2 + Costo modulo n. Il costo relativo a ciascun modulo formativo è così determinato: Modulo = 9,90 x n. apprendisti (massimo 20) x n. ore formazione presso il soggetto attuatore. La formazione svolta in impresa non è oggetto di finanziamento. Attività del coordinatore formativo Il costo relativo alle attività del coordinatore è così determinato: Modulo del coordinatore formativo = 35,00 x n. apprendisti x n. ore; (max 6 ore per l UF3 da 24 ore; max 10 ore per l UF3 da 40 ore). 5.8 Autorizzazione delle attività A conclusione della fase istruttoria, la Provincia, sulla base dell ordine di arrivo delle domande ammissibili, autorizza la realizzazione dei progetti formativi fino alla concorrenza delle risorse disponibili, dandone comunicazione agli operatori interessati. Le domande che, a causa dell esaurimento delle risorse, non dovessero trovare finanziamento possono essere ripresentate nello sportello successivo. 5.9 Avvio delle attività L avvio del primo modulo che compone il progetto formativo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di autorizzazione del progetto medesimo. Prima dell avvio di ciascun modulo di un progetto formativo il soggetto attuatore deve darne comunicazione per via telematica. Qualora la procedura informatizzata non funzionasse, a causa di anomalie e criticità software certificate dal CSI Piemonte, il soggetto attuatore può provvedere, tramite fax, a comunicarne l'avvio alla Provincia. Non saranno riconosciuti i costi per le attività formative iniziate prima della comunicazione di avvio. Il numero massimo di apprendisti per modulo è di 20. Eventuali variazioni in merito a calendari, orario, sede, docenti e tutori formativi non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere comunicate preventivamente alla Provincia tramite sistema informativo.

17 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 17 di 19 I soggetti attuatori sono tenuti a concludere le attività formative autorizzate entro 12 mesi dalla data di avvio del primo modulo del progetto formativo. Nel caso siano presenti apprendisti in possesso della sola licenza media, le attività formative possono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. I soggetti attuatori sono tenuti a portare a conclusione tutti i moduli che compongono il progetto formativo. È prevista la sostituzione degli apprendisti indicati in sede di domanda che siano cessati entro la seconda lezione del primo modulo del progetto formativo. La sostituzione deve avvenire con apprendisti che abbiano la medesima durata di formazione prevista (come indicato al 4.1). Le sostituzioni devono essere comunicate preventivamente alla Provincia tramite sistema informativo. I nominativi degli apprendisti inseriti dopo la comunicazione di avvio attività devono essere opportunamente evidenziati nel rispettivo registro presenze allievi Compilazioni dei registri A partire dalla data di avvio di ciascun modulo il soggetto attuatore è tenuto a compilare i registri elettronici e i rispettivi registri in formato cartaceo di: - moduli formativi con le presenze giornaliere degli allievi; - modulo del coordinatore formativo con le attività svolte. Il modello e le istruzioni per la compilazione dei registri sono scaricabili all indirizzo Recuperi assenze Gli apprendisti devono frequentare la totalità delle ore di formazione previste al 4.1. Le assenze per cause contrattualmente previste, e quindi imputabili esclusivamente agli allievi, devono essere debitamente documentate. Per le assenze giustificate devono essere previste, dal soggetto attuatore, azioni di recupero finalizzate alla realizzazione del totale delle ore previste. I soggetti attuatori sono tenuti ad organizzare lezioni di recupero nella misura minima del 20% delle ore previste dal percorso di ogni apprendista. Detti recuperi devono essere effettuati entro i termini previsti per la conclusione del progetto formativo. Le ore di recupero devono essere indicate sul registro cartaceo ed elettronico del modulo a cui l apprendista risulta iscritto Cessazioni, ritiri e interruzione delle attività Qualora si verifichi una cessazione anticipata del contratto di apprendistato, la comunicazione viene acquisita automaticamente dal sistema informatico. I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare entro 7 giorni, sulla procedura informatica, i nominativi degli apprendisti che si ritirano per altre cause, prima o durante lo svolgimento. La Provincia provvede alla revoca, parziale o totale del finanziamento: - qualora il soggetto attuatore, per propria responsabilità, non sia in grado di portare a termine il progetto formativo approvato. In tale caso è tenuto a darne comunicazione alla Provincia, con le modalità e nei tempi da questa stabiliti; - qualora dalla documentazione prodotta, o dai controlli eseguiti, emergano inadempimenti del soggetto attuatore rispetto agli obblighi previsti dal bando o dalla normativa di riferimento.

18 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 18 di Attestazione della formazione Al termine del percorso formativo il soggetto attuatore rilascia all apprendista, un attestazione di frequenza e profitto e all impresa, un attestazione riguardante la frequenza, da parte dell apprendista, alla totalità delle ore previste. A tal fine vengono utilizzati i modelli reperibili ai seguenti indirizzi: Modalità di erogazione del finanziamento Entro 60 giorni dall ultima lezione, il oggetto attuatore deve predisporre, trasmettere telematicamente e presentare in forma cartacea ai competenti uffici provinciali la domanda di rimborso finale relativa all operazione. Sono riconosciute e finanziate le attività svolte, e debitamente documentate, nei limiti della spesa autorizzata a preventivo. A seguito dei controlli effettuati in ufficio e/o in loco sulle attività realizzate, i competenti uffici provinciali provvedono al pagamento dell importo riconosciuto. 6.1 Beneficiario delle operazioni Sezione 6 DISPOSIZIONI FINALI Il beneficiario, ai sensi dell art. 2, punto 4) del Regolamento CE 1083/2006, è il soggetto attuatore di formazione presente nel Catalogo provinciale, al quale viene riconosciuto il finanziamento per la realizzazione dei progetti formativi e che è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. 6.2 Controlli La Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con Determinazione n. 31 del 23 gennaio 2009, ha provveduto all approvazione dei documenti inerenti il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - Fondo Sociale Europeo della Regione Piemonte. Detto atto amministrativo, adottato in applicazione della DGR del 14/07/2008, traccia la cornice generale entro la quale l Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per le rispettive competenze, sono chiamati ad operare per assicurare la piena rispondenza delle operazioni, che beneficiano del cofinanziamento comunitario nel periodo di programmazione , alle vigenti disposizioni di riferimento. La Provincia emanerà specifiche disposizioni di dettaglio per la gestione, il controllo e il monitoraggio delle attività formative. Si applicano tutte le disposizioni in materia di controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle attività formative finanziate, emanate in attuazione della normativa comunitaria sui fondi strutturali

19 Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali Pagina 19 di Pubblicizzazione delle azioni Il soggetto attuatore che intende realizzare le attività formative previste dal presente provvedimento deve attenersi alle disposizioni e richiami di cui all art. 1 della Legge n. 903/77 e all art. 4 della Legge n. 125/91, in ordine all indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all uno e all altro sesso. In particolare si ricorda ai soggetti attuatori di seguire le disposizioni in materia di Informazione e pubblicità previste nella sezione I del Regolamento CE n. 1828/2006 dell 8 dicembre 2006 (artt. 5, 8 e 9), così come elaborata e indicata dalla Regione Piemonte conseguentemente all'approvazione del Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo, accettato da parte della Commissione Europea e che recepisce l'obbligo di presenza dei loghi dell'unione Europea, della Repubblica Italiana e dell'autorità di Gestione del POR Regione Piemonte. Nell'ambito del Piano di Comunicazione approvato, la Regione Piemonte ha definito un format comunicativo per la programmazione del POR, condiviso con gli uffici della Commissione, che uniforma la grafica per rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, per valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e per rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla nuova programmazione. Per facilitare un corretto utilizzo dell'immagine coordinata definita, nella sezione del sito della Regione Piemonte sono disponibili i modelli di base e alcune esemplificazioni. 6.4 Trattamento dei dati Si informa, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente provvedimento e per tutti gli adempimenti connessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l eventuale rifiuto comporta l impossibilità di procedere all erogazione del contributo. I dati raccolti sono conservati a cura della Provincia e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento è la Provincia. Il responsabile del trattamento è..., al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

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