AVVISO PUBBLICO PROVINCIALE

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1 Modalità operative per la gestione della formazione di base e trasversale per apprendisti anni di cui all art. 4 - D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE Provvedimento attuativo della DGR del 30/07/2012 Allegato alla Deliberazione Giunta Provinciale n del 20/11/2012

2 INDICE INDICE... 2 PREMESSA... 3 Sezione 1 QUADRO NORMATIVO... 4 Sezione 2 L OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L APPRENDISTATO Destinatari Soggetti attuatori Risorse finanziarie... 6 Sezione 3 IL CATALOGO PROVINCIALE DELL OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI FORMATIVI PER L APPRENDISTATO Proposta di candidatura al Catalogo Modalità di presentazione delle proposte di candidatura al Catalogo Verifica dei requisiti e valutazione di ammissibilità delle proposte di candidatura al Catalogo Requisiti e classe di valutazione delle proposte di candidatura Pubblicazione e aggiornamento del Catalogo Esclusione e sospensione dal Catalogo Sezione 4 LA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI Modalità di organizzazione della formazione Struttura e durata della formazione Contenuti della formazione UF da erogarsi a tutti gli apprendisti UF supplementari Modalità di realizzazione dell UF3 in impresa Presentazione della proposta progettuale relativa all organizzazione didattica delle UF Sezione 5 ITER PROCEDURALE DEI SERVIZI FORMATIVI PER L APPRENDISTATO Piano formativo individuale regionale Scelta del soggetto attuatore presente nel Catalogo provinciale (pre-iscrizione) Redazione del PFI di dettaglio Domanda di finanziamento Delega Limiti di costo degli interventi Determinazione del preventivo di spesa Autorizzazione delle attività Avvio delle attività Compilazioni dei registri Recuperi assenze Cessazioni, ritiri e interruzione delle attività Modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell impresa Attestazione della formazione Modalità di erogazione del finanziamento Controlli Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare Sezione 6 DISPOSIZIONI FINALI Beneficiario delle operazioni Pubblicazione dell Avviso Pubblico Pubblicizzazione delle azioni Trattamento dei dati... 22

3 Pagina 3 di 23 PREMESSA A fronte del protrarsi della congiuntura economica negativa, il fenomeno della disoccupazione giovanile ha assunto una dimensione di particolare criticità nel contesto europeo ed italiano. Dal 2007 al 2011, il tasso di disoccupazione giovanile in Europa è passato dal 16% al 21%, mentre in Italia è salito dal 24% al 32%, raggiungendo il 39% nel primo trimestre del Il legislatore, in accordo con le Parti Sociali (PPSS), ha individuato nel contratto di apprendistato lo strumento principale di contrasto al problema della disoccupazione giovanile. Nella prospettiva di incentivarne l utilizzo, l istituto dell apprendistato è stato oggetto di una profonda riforma normativa, introdotta mediante il Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 167 del 14 settembre 2011 Testo Unico dell apprendistato, a norma dell articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 s.m.i., che ha abrogato le fonti normative precedenti, con l obiettivo di realizzare una semplificazione della disciplina. In particolare, l impianto normativo dell apprendistato professionalizzante regolato dall articolo 49 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i. è stato sostituito dall articolo 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere del Testo Unico (TU). La nuova disciplina ha apportato modifiche sostanziali alle componenti formative del contratto di apprendistato, relativamente all acquisizione delle competenze di base e trasversali e delle competenze tecnico-professionalizzanti. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali (CCNL) stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali, mentre la formazione finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali è disciplinata dalle Regioni e gestita dalle Province. Facendo seguito alla Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n del 30 luglio 2012 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e alla conseguente Determinazione n. 597 del 18 ottobre 2012 Linee guida per la redazione dei Bandi Provinciali, la Provincia di Torino redige, ai sensi dell articolo 4 del D.Lgs. n.167/2011 s.m.i., il presente Avviso Pubblico Provinciale Modalità operative per la gestione della formazione di base e trasversale per apprendisti. L atto definisce il modello formativo e regolamenta gli aspetti di gestione, finanziamento e controllo della formazione di base e trasversale per apprendisti, in un ottica di semplificazione operativa e agevolazione nel ricorso all istituto dell apprendistato, coerente con l orientamento adottato dal legislatore nella predisposizione del nuovo Testo Unico.

4 Pagina 4 di 23 Sezione 1 QUADRO NORMATIVO Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alle norme e ai provvedimenti amministrativi di seguito richiamati. La disciplina nazionale e regionale dell istituto dell apprendistato e della relativa formazione è contenuta principalmente nelle disposizioni sottostanti, cui si fa integrale riferimento: - Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il Testo unico dell'apprendistato, emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, in vigore dal 25 ottobre 2011, e s.m.i., con particolare riferimento all art. 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - Deliberazione della Giunta regionale n del 30/07/2012, recante Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale; - Determinazione dirigenziale regionale n. 597 del 18/10/2012 Linee guida per la redazione dei Bandi Provinciali Provvedimento attuativo della DGR n del 30/07/2012 e relativa Circolare prot. n /DB del 5/11/2012. Trovano infine integrale applicazione, anche per le quote a carico di risorse nazionali/regionali, le norme e le disposizioni riguardanti i Fondi strutturali comunitari e, in specie, il Fondo Sociale Europeo (FSE).

5 Pagina 5 di 23 Sezione 2 L OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L APPRENDISTATO Il presente provvedimento definisce il modello formativo e gli aspetti di gestione, finanziamento e controllo della formazione di base e trasversale per apprendisti, in ottemperanza all articolo 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere del D. Lgs. n. 167/2011 s.m.i, e alle DGR n /2012 e DD regionale n. 597/ Destinatari L offerta formativa pubblica finalizzata all acquisizione delle competenze di base e trasversali è rivolta a: - soggetti di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi; - lavoratori in mobilità, assunti ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi, per i quali trovano applicazione le regole e le procedure disciplinate nel presente provvedimento. 2.2 Soggetti attuatori I soggetti attuatori sono individuati nel Catalogo provinciale dell offerta pubblica dei servizi formativi per l apprendistato (di seguito Catalogo). Mediante procedura ad evidenza pubblica, la Provincia di Torino provvede alla definizione e pubblicazione del Catalogo. Possono essere ammessi al Catalogo i soggetti di seguito indicati: 1) Agenzie formative di cui alle lettere a), b), c), dell art. 11 della L.R. n. 63/1995, inclusa Città Studi S.p.A.; 2) Associazioni temporanee di scopo (ATS), tra Agenzie formative di cui alle lettere a), b), c) dell art. 11 della L.R. n. 63/1995 e Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e non statali (paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 o con riconoscimento legale ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994) o Universitarie; 3) Associazioni temporanee di scopo (ATS), tra soggetti di cui alla L.R. n. 63/1995 art. 11, lettere a), b), c). L ATS può anche comprendere la fattispecie di consorzio di imprese di cui alla lettera d) del medesimo articolo di legge. Nel caso di ATS, il capofila deve essere individuato tra le Agenzie formative di cui alle lettere a), b), c) dell art. 11 della L.R. n. 63/1995. Ai fini dell erogazione dei servizi formativi i soggetti sopra indicati devono essere accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni regionali: - le Agenzie formative, e tutti i componenti delle ATS che erogano formazione, devono essere accreditati per la Macrotipologia C, tipologia ap;

6 Pagina 6 di 23 - le sedi operative accreditate responsabili degli interventi formativi possono avvalersi, per lo svolgimento delle attività, di sedi c.d. occasionali, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regionali; - le Agenzie formative, e tutti i componenti delle ATS che avviano in formazione apprendisti diversamente abili, devono essere accreditate anche per la tipologia h. Tutte le sedi operative indicate in sede di presentazione della domanda di candidatura devono risultare accreditate entro la data di pubblicazione del Catalogo, pena l esclusione dallo stesso. L ATS rappresenta l unica forma di partenariato consentita per la partecipazione al Catalogo. Si precisa che il rapporto tra i partner non è configurabile come delega a terzi (paragrafo 5.5). 2.3 Risorse finanziarie Le risorse disponibili per l attuazione del presente provvedimento trovano copertura nella programmazione finanziaria prevista per l offerta formativa per l apprendistato con DGR n del 30/07/2012 e s.m.i. a valere su: - finanziamenti POR FSE 2007/ Obiettivo 2 - Asse I - Adattabilità - Attività 5; - finanziamenti statali a carico del Fondo per l occupazione. Con Determinazione Dirigenziale n. 650 del 13/11/2012 della Regione Piemonte sono state attribuite, con un primo riparto, alla Provincia di Torino risorse economiche per un importo di ,23. Le risorse derivano da Fonti Statali di cui al Decreto n. 460 del 02/12/2012 A tale importo, in attuazione di quanto indicato nella citata DGR n del 30/07/2012, potranno essere aggiunte dalla Regione Piemonte ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle attività formative oggetto del presente bando. Indipendentemente dalla fonte di finanziamento si applicano le disposizioni relative al POR FSE 2007/2013. Il finanziamento delle attività avverrà fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Sezione 3 IL CATALOGO PROVINCIALE DELL OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI FORMATIVI PER L APPRENDISTATO 3.1 Proposta di candidatura al Catalogo Fatto salvo quanto previsto per gli operatori già inclusi nel Catalogo Provinciale e specificato in fine al presente paragrafo, la proposta di candidatura al Catalogo viene compilata dai soggetti attuatori mediante l utilizzo di apposita procedura informatica nell area formazione professionale.

7 Pagina 7 di 23 Per l utilizzo della procedura è necessario autenticarsi attraverso il certificato digitale ottenibile seguendo le indicazioni riportate alla pagina 1. In caso di sostituzione di uno o più componenti le pre-iscrizioni e le attività in essere restano in carico al capofila dell ATS. In caso di sostituzione del capofila le pre-iscrizioni e le attività in essere sono trasferite al nuovo capofila dell ATS. La proposta di candidatura al Catalogo è composta da: a. istanza di ammissione al Catalogo; b. scheda identificativa del soggetto attuatore; c. nel caso di ATS, scheda identificativa dei componenti dell ATS; d. scheda identificativa per ciascuna delle sedi informative 2 e operative. Per ogni sede operativa occorre indicare: - i luoghi, le strumentazioni e le attrezzature disponibili, che devono essere coerenti con le azioni formative che saranno poste in essere; - il possesso dell accreditamento per la Macrotipologia C), tipologia ap); - il possesso dell accreditamento per la tipologia h), per erogare la formazione agli apprendisti diversamente abili; e. scheda progettuale. La scheda progettuale deve contenere: - la descrizione degli strumenti e delle metodologie didattiche proposte; - la descrizione delle modalità e degli strumenti proposti per assicurare l interazione con l impresa/tutore aziendale. La proposta di candidatura al Catalogo deve essere corredata dai seguenti allegati: - copia conforme dello statuto 3 degli operatori singoli o componenti dell'ats (per gli enti di emanazione di cui all'art. 11, lett. b), della Legge regionale 63/1995, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante); - nel caso di ATS già costituita: copia conforme dell atto costitutivo dell ATS; - nel caso di ATS costituenda: dichiarazione attestante l impegno degli operatori a costituirsi in ATS in caso di ammissione al Catalogo, e indicazione del capofila; - fotocopia del documento di identità del firmatario della proposta (salvo il caso di firma autenticata nelle altre forme previste dalla legge). Per le ATS che in sede di candidatura siano in fase di costituzione, la copia del relativo atto costitutivo deve essere prodotta precedentemente all attivazione del primo modulo del progetto formativo finanziato. La proposta di candidatura al Catalogo deve essere sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante o dal procuratore speciale munito di procura, che deve essere allegata, del soggetto attuatore singolo o del 1 I tempi tecnici per il rilascio del certificato digitale possono richiedere circa un mese. 2 Le sedi informative che possono essere indicate sono solo quelle delle Agenzie formative. 3 Se il documento è già in possesso della Provincia di Torino, è sufficiente indicare nel modulo di candidatura il numero di protocollo e il bando di riferimento.

8 Pagina 8 di 23 mandatario dell ATS già costituita. Nel caso di ATS non ancora costituita, la proposta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti raggruppati. La proposta di candidatura deve contenere: - l impegno ad utilizzare docenti con un esperienza specifica di almeno 3 anni nell ambito della formazione o dell attività professionale; - l impegno ad utilizzare tutori formativi con un esperienza specifica di almeno 1 anno nell ambito della formazione; - l impegno a garantire la presenza, a livello di operatore/ats, di una persona referente di parità in ambito educativo e formativo con specifica formazione e/o esperienza lavorativa per sostenere e attuare la legislazione in materia di parità di trattamento relativamente a sei aree di potenziale discriminazione: origine etnica, religione, orientamento sessuale, disabilità, età e genere; - l impegno a garantire direttamente e senza alcuna delega le funzioni di direzione, coordinamento e di segreteria organizzativa delle attività oggetto di finanziamento. Le dichiarazioni rese sono soggette al controllo, da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria. L accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, può comportare l esclusione dal Catalogo. 3.2 Modalità di presentazione delle proposte di candidatura al Catalogo La proposta di candidatura deve essere predisposta secondo quanto indicato al paragrafo 3.1, trasmessa mediate il sistema informatico e stampata. L istanza di ammissione al Catalogo, regolarizzata ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo, sottoscritta in originale dal legale rappresentante (o procuratore speciale) e corredata dei relativi allegati, deve essere recapitata a: Provincia di Torino Servizio Formazione Professionale - Ufficio Apprendistato Corso Inghilterra, Torino Nella proposta deve essere esplicitato il consenso in merito al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 s.m.i., riservandosi, l Amministrazione provinciale, di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, in forma aggregata e per finalità istituzionali, i dati raccolti nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo. 3.3 Verifica dei requisiti e valutazione di ammissibilità delle proposte di candidatura al Catalogo Requisiti e classe di valutazione delle proposte di candidatura Le proposte di candidatura al Catalogo sono sottoposte a verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui paragrafo 3.1. Ai sensi della DGR n del 21/12/2007, è altresì applicata la classe di valutazione: A - soggetto proponente.

9 Ai fini della valutazione della classe A soggetto proponente, sono applicati i seguenti criteri: - A.1 - Efficienza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate; - A.2 - Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate. Pagina 9 di 23 Le restanti classi di valutazione (caratteristiche della proposta progettuale, priorità, sostenibilità e offerta economica) non sono applicabili ai fini dell ammissibilità delle proposte di candidatura al Catalogo. Si precisa che la disponibilità di luoghi, strumentazioni e attrezzature coerenti alle azioni formative non risulta valutabile in fase di candidatura al Catalogo, non sussistendo ancora la progettazione delle azioni formative, ma solo una disponibilità ad erogare servizi formativi per l apprendistato. E richiesta a riguardo l indicazione, per ciascuna sede, dei luoghi, delle strumentazioni e delle attrezzature disponibili, che saranno oggetto di controllo in fase di realizzazione delle attività, al fine di valutarne la coerenza con le azioni formative poste in essere. A. Soggetto proponente Tutte le attività pregresse sono calcolate con riferimento alle direttive Apprendistato - anni di gestione Per le proposte presentate sotto forma di ATS, viene calcolata la media dei dati pregressi di tutte le componenti dell ATS. I dati relativi alle attività pregresse, funzionali al calcolo degli indicatori A Grado di efficienza della spesa: percentuale di spese rendicontate sul totale delle risorse impegnate e A Grado di correttezza nella realizzazione delle azioni precedentemente finanziate, con aggiornamento al momento dell estrazione dei dati da parte del CSI, sono trasmessi agli operatori presenti nel Catalogo provinciale negli anni Gli operatori devono, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati, provvedere a segnalare eventuali anomalie all Ufficio Apprendistato della Provincia di Torino. Dette segnalazioni verranno sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti. In caso di mancata segnalazione, si applica il principio del silenzio assenso. A.1.1 Grado di efficienza della spesa: percentuale di spese rendicontate sul totale delle risorse impegnate Il punteggio verrà assegnato tenendo conto della percentuale di spese rendicontate dall operatore sul totale delle risorse impegnate nei confronti dell operatore per quelle stesse attività. Agli operatori per i quali non risultano attività pregresse negli anni di gestione verrà assegnato il punteggio medio provinciale del periodo di riferimento. A.2.1 Grado di correttezza nella realizzazione delle azioni precedentemente finanziate Il punteggio verrà assegnato calcolando la media dei punteggi ottenuti durante le visite di monitoraggio di ciascuna sede dell operatore (o dell ATS). Alle sedi non monitorate negli anni di gestione e alle nuove sedi, verrà assegnato il punteggio medio provinciale del periodo di riferimento. La Tabella 1 riporta i punteggi massimi riferiti ai singoli indicatori e la soglia minima per l ammissione al Catalogo.

10 Pagina 10 di 23 Per essere ammesse al Catalogo, le candidature devono ottenere un punteggio almeno pari a 75 punti per la classe A di valutazione. Gli operatori i cui punteggi risultano essere inferiori alla soglia minima di punteggio della classe A non saranno ammessi al Catalogo. Tabella 1 Classe Oggetto Criterio Indicatore A. Soggetto proponente Esperienza pregressa A.1 Efficienza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate A.2 Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate A.1.1 Grado di efficienza della spesa: percentuale di spese rendicontate sul totale delle risorse impegnate A.2.1 Grado di correttezza nella realizzazione delle azioni precedentemente finanziate Punteggio massimo TOT. 150 Soglia minima Come specificato dalla Circolare regionale prot. n /DB.1509 del 5/11/2012, per ognuno degli indicatori stabiliti, il punteggio è graduato secondo le modalità previste dal Manuale di valutazione approvato con Determinazione regionale n. 55 del 15/02/2011. Relativamente alla valutazione delle proposte di candidatura, la Provincia di Torino costituirà nuclei di valutazione composti da personale interno che potrà avvalersi del supporto dei valutatori tecnologici, metodologici e dell innovazione metodologica attinti dalla lista dei valutatori di cui alla DD della Regione Piemonte n. 269 del 03/07/2008 e s.m.i. Gli operatori già inclusi nel Catalogo Provinciale approvato con DD n del 26/05/2011 e, quindi, già sottoposti a valutazione pregressa ai sensi della DGR n del 21/12/2007, non devono ripresentare proposta di candidatura, ma inviare all Ufficio Apprendistato della Provincia di Torino lettera firmata dal legale rappresentante, nella quale indicare la volontà di essere inseriti nel nuovo Catalogo, segnalando eventuali modifiche di sedi o di composizione Pubblicazione e aggiornamento del Catalogo A seguito della verifica del possesso dei requisiti e della rispondenza ai criteri di ammissibilità delle candidature, viene istituito il Catalogo, che sarà pubblicato e consultabile sul sito della Provincia di Torino (alla sezione relativa alla formazione per apprendisti): Il Catalogo contiene le seguenti informazioni: a) denominazione del soggetto attuatore (ragione sociale, in caso di ATS quella del capofila);

11 b) indirizzo delle sedi operative; c) scheda progettuale. Pagina 11 di 23 La Provincia può effettuare successivi aggiornamenti del Catalogo, allorché ne accerti la necessità (sospensione o esclusione di uno o più operatori in esito alle risultanze delle azioni di controllo, accesso di nuovi operatori, ecc.) e secondo le modalità previste al paragrafo 3.1. I soggetti attuatori che, per 12 mesi, non presentino alcuna richiesta di finanziamento per gli apprendisti a loro pre-iscritti, saranno sospesi dal Catalogo per gli sportelli successivi e, per essere reinseriti, dovranno presentare domanda di candidatura, secondo i tempi e le modalità definiti dagli atti provinciali per l aggiornamento del Catalogo. 3.5 Esclusione e sospensione dal Catalogo La revoca dell accreditamento, ai sensi della normativa regionale, è causa di esclusione dal Catalogo. La sospensione dell accreditamento ai sensi della normativa regionale è causa di sospensione dal Catalogo. Sezione 4 LA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 4.1 Modalità di organizzazione della formazione La formazione per l acquisizione delle competenze di base e trasversali si struttura in moduli per l erogazione delle unità formative (UF) descritte al paragrafo 4.2. Nella composizione dei gruppi classe, deve essere perseguita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo modulo, in particolare sulla base del titolo di studio e con specifica attenzione agli apprendisti in possesso della sola licenza media. I gruppi classe dei moduli possono essere costituiti da un massimo di 20 apprendisti. Le metodologie didattiche utilizzate devono tener conto della tipologia di utenza, con particolare attenzione per gli apprendisti in possesso della sola licenza media. I soggetti attuatori organizzano l offerta formativa al fine di consentire, agli apprendisti che hanno già svolto attività formativa in apprendistato, la frequenza di UF con contenuti differenti da quelli già fruiti. 4.2 Struttura e durata della formazione La formazione per l acquisizione di competenze di base e trasversali si realizza mediante moduli che prevedono l erogazione delle seguenti UF: UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; UF3: Imparare a imparare;

12 UF4: Comunicazione nella madrelingua; UF5: Comunicazione nelle lingue straniere; UF6: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; UF7: Competenza digitale; UF8: Competenze sociali e civiche; UF9: Spirito di iniziativa e imprenditorialità; UF10: Consapevolezza ed espressione culturale. Pagina 12 di 23 Le UF riferite alle competenze di base e trasversali sono state individuate in coerenza con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006, allegato Competenze chiave per l apprendimento permanente - un quadro di riferimento europeo. La durata della formazione prevista per l intero periodo contrattuale, è definita in base al titolo di studio posseduto dall apprendista così come di seguito indicato: ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media; - 64 ore, per gli apprendisti in possesso di qualifica o diploma 4 ; - 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea 5. La durata della formazione è ridotta di 4 ore rispetto alla UF1 per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza, riconosciuti previa presentazione dell attestato di frequenza ai relativi corsi Contenuti della formazione UF da erogarsi a tutti gli apprendisti Per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal titolo di studio, sono previste le seguenti UF: - UF1: Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro 7, della durata di 16 ore 8, che ha l obiettivo di promuovere la messa in atto di comportamenti sicuri e virtuosi sul posto di lavoro. A tal fine, il soggetto attuatore deve adottare metodologie e tecniche che consentano di: - individuare specifici comportamenti non sicuri sui quali intervenire e la loro relativa incidenza; - esplorare in maniera approfondita le cause - a monte e a valle - di tali comportamenti; 4 Qualifica o diploma professionale, ai sensi della DGR n del 30/11/2010, con la quale la Giunta regionale ha recepito l'accordo del 29 aprile 2010, e del Repertorio nazionale dell offerta di Istruzione e Formazione Professionale istituito dall Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università. 5 Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca. 6 Punti 7 e 8 dell Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9/04/ I contenuti dell UF1 sono da considerarsi complementari e integrativi alla formazione sulla sicurezza prevista dall'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 81/ Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi permanenti sulla sicurezza, la durata della UF1 è di 12 ore.

13 Pagina 13 di 23 - spostare l attenzione dai risultati dei comportamenti scorretti (incidenti) alle cause, agendo direttamente su di esse per risolvere il problema all origine; - suggerire azioni e interventi da adottare per rimuovere tali cause e motivare la messa in atto di comportamenti sicuri; - rendere l apprendista consapevole delle situazioni di rischio quotidiano in modo che, di fronte a tali situazioni, egli scelga un comportamento sicuro. - UF2: Organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, della durata di 24 ore UF supplementari Per gli apprendisti in possesso della sola licenza media, della qualifica o diploma, sono previste ulteriori UF, a scelta tra quelle comprese tra la UF3 e la UF10, a completamento del percorso formativo fino al raggiungimento delle durate previste al paragrafo 4.2. Nel caso si decida di effettuare parte della formazione mancante mediante l erogazione dell UF3, per le modalità di realizzazione si rimanda al successivo paragrafo I giovani assunti in apprendistato che frequentano percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) realizzano le attività formative relative alle competenze di base e trasversali nell ambito dei percorsi medesimi Modalità di realizzazione dell UF3 in impresa Ad integrazione delle UF1 e UF2, parte del percorso formativo dell apprendista può essere realizzato presso l impresa mediante l erogazione dell UF3. In questo caso, è previsto un modulo standard della durata di 24 o di 40 ore. L UF3 si realizza nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito descritti. L UF3 deve favorire il collegamento tra la parte formativa trasversale e quella professionalizzante in continuità con la metodologia di formazione in impresa già disciplinata con DGR n del 29/12/2008 s.m.i. L obiettivo didattico dell UF3 è sviluppare la capacità di apprendere nel contesto lavorativo, anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni. L apprendista attraverso l UF3 acquisisce: - consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni sul luogo di lavoro; - abilità a concentrarsi per periodi prolungati; - capacità di riflettere in modo critico su obiettivi e finalità dell apprendimento; - capacità di riconoscere la coerenza tra l obiettivo e la strada utilizzata per raggiungerlo; - conoscenza delle proprie strategie abituali di apprendimento; - comprensione dei punti di forza e debolezza delle proprie competenze al fine di gestire efficacemente la propria carriera e i propri schemi lavorativi; - autonomia nell individuare opportunità di istruzione/formazione e strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili.

14 Pagina 14 di 23 Il soggetto attuatore è responsabile dell impostazione didattica del percorso ed è tenuto a mettere a disposizione del tutore aziendale gli strumenti e le metodologie necessari affinché l attività formativa, realizzata dall apprendista presso l impresa, mantenga le seguenti caratteristiche: - sia progettata e pianificata per l apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse; - sia intenzionale, dal punto di vista del soggetto che apprende; - sia svolta in ambienti organizzati e strutturati in relazione alle mansioni dell apprendista; - sia caratterizzata da esiti verificabili. I tutori aziendali devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 1. almeno 3 anni di esperienza professionale; 2. almeno 1 anno di esperienza come formatori in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all interno dell impresa; 3. avere svolto le funzioni di tutore aziendale per apprendisti formati secondo le metodologie già disciplinate dalla DGR n del 29/12/2008 e s.m.i. resa operativa mediante le Linee guida per la redazione dei Bandi provinciali approvate con D.D. n. 828 del 28/12/2010 nell ambito del Coordinamento Istituzionale Regione-Province, con particolare riferimento alla modalità di formazione in impresa. Il soggetto attuatore, nel caso di formazione svolta presso l impresa, deve: - prevedere un incontro di informazione preliminare, rivolto ai tutori aziendali, per fornire metodologie adeguate al trasferimento delle competenze all apprendista; - predisporre strumenti adeguati alla corretta valutazione degli esiti della formazione svolta in impresa; - prevedere, a conclusione dell UF3, un rientro finale degli apprendisti della durata di almeno 4 ore presso il soggetto attuatore, al fine verificare la regolarità del processo di apprendimento svolto in impresa. - nominare uno o più coordinatori formativi. Per la realizzazione delle attività formative in impresa, il soggetto attuatore mette a disposizione la figura del coordinatore formativo, nominato con apposita lettera di incarico e individuato tra soggetti che abbiano un esperienza almeno biennale nel campo della formazione e la qualifica di docente o equivalente. Ciascun apprendista deve avere come riferimento un solo coordinatore formativo. Ciascun coordinatore formativo può prendere in carico più apprendisti. Il coordinatore formativo ha il compito di: - contribuire all organizzazione delle attività di formazione in impresa di cui sopra; - supportare il tutore aziendale e l apprendista durante la formazione in impresa; - nel caso di utilizzo dell UF3 da 24 ore: effettuare almeno una visita presso l impresa, per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione; - nel caso di utilizzo dell UF3 da 40 ore: effettuare almeno due visite presso l impresa, per verificare il corretto e regolare svolgimento della formazione.

15 Pagina 15 di 23 Tutte le attività svolte dal coordinatore formativo devono essere annotate in apposito registro cartaceo ed elettronico (il cui format viene messo a disposizione dalla Regione Piemonte). Per le attività del coordinatore formativo, il soggetto attuatore ha a disposizione rispettivamente: - per l UF3 della durata di 24 ore: fino ad un massimo di 6 ore per ogni apprendista; - per l UF3 della durata di 40 ore: fino ad un massimo di 10 ore per ogni apprendista Presentazione della proposta progettuale relativa all organizzazione didattica delle UF A seguito di quanto previsto dalla Circolare regionale prot. n /DB del 5/11/2012, la Provincia di Torino richiede al soggetto attuatore di presentare, contestualmente alla presentazione della prima domanda di finanziamento di attività formative, apposita proposta progettuale 9 descrittiva dell organizzazione didattica applicata nelle UF che intende erogare 10. In particolare, per ciascuna delle UF che saranno erogate, la proposta progettuale dovrà includere la descrizione: - dei contenuti attraverso i quali si intende sviluppare la formazione relativa alla competenza chiave oggetto dell UF (es: per l UF7: Competenza digitale); - delle metodologie e degli strumenti didattici adottati ai fini dell acquisizione della competenza oggetto dell UF. La proposta progettuale deve essere presentata anche per le UF1 e UF2 previste per tutti gli apprendisti e per l UF3 in impresa, qualora venga erogata. In questi casi, la suddetta proposta dovrà essere elaborata tenendo conto delle indicazioni relative a contenuti e modalità di realizzazione di cui ai paragrafi e In caso di erogazione dell UF7 Competenza digitale, il soggetto attuatore deve disporre di un laboratorio di informatica dotato di almeno una postazione pc per ciascun apprendista. La proposta progettuale deve essere presentata al competente Ufficio Apprendistato provinciale da tutti i soggetti attuatori inseriti a Catalogo 11 che avviino attività formative in apprendistato relativamente all acquisizione delle competenze di base e trasversale. Le proposte progettuali saranno esaminate dai competenti Uffici provinciali in termini di caratteristiche qualitative, con specifico riferimento agli strumenti e alle metodologie didattiche e di interazione con l impresa/tutore aziendale. In particolare, circa gli aspetti didattici, saranno considerati elementi, quali: - l adozione di un approccio pratico e concreto basato sulla centralità dell esperienza; - il coinvolgimento attivo degli apprendisti (anche attraverso gruppi di lavoro, laboratori interattivi, studi sul campo/di caso, etc.); - l impiego di supporti multimediali. 9 Tale proposta progettuale non coincide con la scheda progettuale da produrre in fase di candidatura a Catalogo, ma è aggiuntiva a quest ultima e da presentarsi solo da parte degli operatori ammessi nel Catalogo prima dell avvio delle attività formative. 10 La proposta progettuale deve essere prodotta una sola volta, in coincidenza con la prima domanda di finanziamento di attività formative per apprendisti presentata dall operatore. Qualora l operatore intenda, in seguito, erogare ulteriori UF rispetto a quelle incluse nella proposta progettuale, dovrà produrre apposita integrazione a quest ultima, elaborata secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.4, e che sarà esaminata dai competenti Uffici provinciali secondo le medesime modalità applicate alla scheda progettuale. 11 La proposta progettuale deve essere prodotta sia dai nuovi soggetti attuatori ammessi a Catalogo, sia dai soggetti attuatori già inseriti nel Catalogo provinciale e inclusi nel nuovo Catalogo previa comunicazione della volontà di inserimento agli Uffici provinciali competenti, secondo le modalità di cui al paragrafo

16 Pagina 16 di 23 Circa l interazione con l impresa/tutore aziendale, le proposte progettuali devono descriverne le modalità e gli strumenti previsti per le seguenti fasi: - iniziale (prima e all avvio del percorso formativo); - in itinere (durante il percorso formativo); - finale (al termine del percorso formativo). Qualora la proposta progettuale risultasse non sufficientemente dettagliata, i competenti Uffici provinciali si riservano di richiedere ulteriori integrazioni al soggetto attuatore. Sezione 5 ITER PROCEDURALE DEI SERVIZI FORMATIVI PER L APPRENDISTATO 5.1 Piano formativo individuale regionale Il Piano formativo individuale (di seguito PFI) regionale indica le competenze che l apprendista deve acquisire mediante la formazione di base e trasversale, tecnico-professionale e specialistica entro il termine del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato. L utilizzo del PFI regionale da parte delle imprese è facoltativo. Il PFI regionale può essere adottato dalle imprese in mancanza, o in alternativa, ai moduli e ai formulari eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento dell impresa. In questo caso il PFI regionale deve essere compilato mediante l utilizzo di apposita procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Piemonte. 5.2 Scelta del soggetto attuatore presente nel Catalogo provinciale (pre-iscrizione) Entro 30 giorni di calendario dalla data di assunzione dell apprendista, l impresa, attraverso il portale Gestione apprendistato, sceglie il soggetto attuatore presso il quale far svolgere la formazione dell apprendista (pre-iscrizione), precisando la preferenza per una o più sedi operative 12. La scelta del soggetto attuatore è condizione per la finanziabilità della formazione dell apprendista che avverrà nei limiti delle risorse finanziarie previste. I servizi formativi rivolti al singolo apprendista possono essere erogati unicamente da un solo soggetto attuatore selezionato dal Catalogo. 5.3 Redazione del PFI di dettaglio A seguito della pre-iscrizione dell apprendista, il soggetto attuatore 13 predispone, tramite Gestione apprendistato, il PFI di dettaglio che descrive le UF per l acquisizione delle competenze di base e trasversali svolte dall apprendista durante tutto il periodo di apprendistato. 12 È possibile selezionare sedi operative appartenenti ad un operatore localizzato in una Provincia diversa da quella dell impresa interessata. 13 In caso di ATS la compilazione del PFI di dettaglio sarà compito e responsabilità del capofila dell ATS.

17 Pagina 17 di 23 Successivamente, il PFI di dettaglio deve essere validato dall impresa su Gestione apprendistato, e quindi stampato, sottoscritto dall apprendista e dal soggetto attuatore e conservato da quest ultimo. 5.4 Domanda di finanziamento La domanda di finanziamento prevede la presentazione di uno o più progetti formativi e deve riguardare tutti gli apprendisti pre-iscritti fino a quel momento presso il soggetto attuatore. Il progetto formativo aggrega più PFI di dettaglio validati e si configura come insieme di moduli formativi per ciascuno dei quali è indicata la sede, la denominazione, la durata e l elenco degli apprendisti pre-iscritti. Per ciascun modulo il numero massimo di apprendisti è 20 ad eccezione dei moduli di formazione in impresa nei quali non vi è vincolo numerico. Nel caso sia utilizzata la formazione in impresa (UF3), il progetto formativo contiene un modulo per le attività del coordinatore formativo. La presentazione delle domande di finanziamento dei progetti formativi viene effettuata nei periodi di apertura degli sportelli, stabiliti in successivi atti provinciali. La domanda di finanziamento deve essere predisposta esclusivamente per mezzo dell applicativo LIBRA Proposta apprendistato Richiesta di finanziamento pubblicata su: La domanda di finanziamento prodotta dalla procedura informatizzata, regolarizzata ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante (o procuratore speciale) e trasmessa a: Provincia di Torino Servizio Formazione Professionale - Ufficio Apprendistato Corso Inghilterra, Torino La domanda non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l inammissibilità. La procedura di presentazione della domanda consente l inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti, al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse. In ottemperanza ai requisiti normativi dell'agenda digitale italiana relativi alla comunicazione con la pubblica amministrazione e l'amministrazione locale, l'ente provvederà a concordare e comunicare quanto prima alle agenzie formative inserite nel Catalogo i requisiti necessari per trattare con i competenti Uffici provinciali in modalità telematica. Operazione Ai fini del presente provvedimento per operazione, ai sensi dell art. 2, punto 3) del Regolamento CE 1083/2006, si intende l'insieme dei progetti formativi contenuti in una singola autorizzazione, riferiti ad uno stesso operatore, allo stesso asse del POR nonché alla stessa fonte di finanziamento. 5.5 Delega Il soggetto attuatore deve garantire direttamente, e senza alcuna delega, le funzioni di direzione, di coordinamento e di segreteria organizzativa.

18 Pagina 18 di 23 La delega, così come previsto dal documento Linee Guida per la Dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso FSE , approvato con D.D. n. 627 del 09/11/2011, deve, di norma, rispettare il limite massimo del 30% del costo totale dell operazione. 5.6 Limiti di costo degli interventi Ai servizi formativi sono applicate le unità di costo standard (UCS) approvate con DD n. 597 del 18/10/2012. Per le attività di formazione svolta presso il soggetto attuatore è applicata l UCS pari a 9,90 per ora per destinatario. Per le attività di formazione svolta presso l impresa è finanziata la funzione del coordinatore formativo a cui è applicata l unità di costo standard (UCS) approvata con DD n. 629 del 12/11/2009 pari a 35,00 per ora per destinatario. Le attività del coordinatore formativo sono servizi individuali realizzati parte in presenza dell apprendista e parte in back office (accompagnamento e supporto al tutore aziendale per la formazione svolta in impresa, predisposizione degli strumenti per la valutazione ecc.). 5.7 Determinazione del preventivo di spesa Il costo a preventivo di ogni progetto formativo è dato dalla seguente formula: Costo del PROGETTO FORMATIVO = Costo dei Servizi formativi + Costo delle Attività del coordinatore formativo Servizi formativi Il costo dei servizi formativi è dato dalla somma del costo dei singoli moduli che compongono il progetto formativo. Costo dei SERVIZI FORMATIVI del progetto formativo = Costo modulo 1 + Costo modulo 2 Il costo relativo a ciascun modulo formativo è così determinato: Modulo = 9,90 x n. apprendisti (massimo 20) x n. ore formazione presso il soggetto attuatore. La formazione svolta in impresa non è oggetto di finanziamento. Attività del coordinatore formativo + Costo modulo n. Il costo relativo alle attività del coordinatore è così determinato: Modulo del coordinatore formativo = 35,00 x n. apprendisti x n. ore (max 6 ore per UF3 da 24 ore; max 10 ore per UF3 da 40 ore). 5.8 Autorizzazione delle attività A conclusione della fase istruttoria, la Provincia, sulla base dell ordine di arrivo delle domande ammissibili, autorizza la realizzazione dei progetti formativi fino alla concorrenza delle risorse disponibili, dandone comunicazione agli operatori interessati.

19 Pagina 19 di 23 Le domande che, a causa dell esaurimento delle risorse, non dovessero trovare finanziamento possono essere ripresentate nello sportello successivo. 5.9 Avvio delle attività L avvio del primo modulo che compone il progetto formativo deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell atto di autorizzazione del progetto formativo. Prima dell avvio di ciascun modulo di un progetto formativo il soggetto attuatore deve darne comunicazione per via telematica; qualora la procedura informatizzata non funzionasse, a seguito di anomalie e criticità software certificate dal CSI Piemonte, il soggetto attuatore può provvedere tramite fax a comunicarne l'avvio alla Provincia. Non saranno riconosciuti i costi per le attività formative iniziate prima della comunicazione di avvio. Il numero massimo di apprendisti per modulo è di 20. Le eventuali variazioni in merito a calendari, orario, sede, docenti e tutori formativi non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere comunicate preventivamente alla Provincia tramite sistema informativo. I soggetti attuatori sono tenuti a concludere le attività formative autorizzate entro 12 mesi dalla data di avvio del primo modulo del progetto formativo. Nel caso siano presenti apprendisti in possesso della sola licenza media le attività formative possono concludersi entro 18 mesi dalla data di avvio. I soggetti attuatori sono tenuti a portare a conclusione tutti i moduli che compongono il progetto formativo. È consentita la sostituzione degli apprendisti indicati in sede di domanda che siano cessati entro la seconda lezione del primo modulo del progetto formativo. La sostituzione deve avvenire con apprendisti che abbiano la medesima durata di formazione prevista (come indicato al paragrafo 4.2). Le sostituzioni devono essere comunicate preventivamente alla Provincia tramite sistema informativo. I nominativi degli apprendisti inseriti dopo la comunicazione di avvio attività devono essere opportunamente evidenziati nel rispettivo registro presenze allievi Compilazioni dei registri A partire dalla data di avvio di ciascun modulo il soggetto attuatore è tenuto a compilare i registri elettronici e i rispettivi registri in formato cartaceo di: - moduli formativi con le presenze giornaliere degli allievi; - modulo del coordinatore formativo con le attività svolte. Il modello e le istruzioni per la compilazione dei registri saranno resi disponibili telematicamente Recuperi assenze Gli apprendisti devono frequentare la totalità delle ore di formazione previste al paragrafo 4.2. Le assenze per cause contrattualmente previste, e quindi imputabili esclusivamente agli allievi, devono essere debitamente documentate. Per le assenze giustificate devono essere previste, dal soggetto attuatore, azioni di recupero, finalizzate alla realizzazione del totale delle ore previste. I soggetti attuatori sono tenuti ad organizzare lezioni di recupero nella misura minima del 20% delle ore previste dal percorso di ogni apprendista. Detti recuperi devono essere effettuati entro i termini previsti per la conclusione del progetto formativo. Le ore di recupero devono essere indicate sul registro cartaceo ed elettronico del modulo a cui l apprendista risulta iscritto.

20 Pagina 20 di Cessazioni, ritiri e interruzione delle attività Qualora si verifichi una cessazione anticipata del contratto di apprendistato, la comunicazione viene acquisita automaticamente dal sistema informatico. I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare entro 7 giorni sulla procedura informatica, i nominativi degli apprendisti che si ritirano, per altre cause, prima o durante lo svolgimento dell attività formativa. La Provincia provvede alla revoca, parziale o totale del finanziamento: - qualora il soggetto attuatore, per propria colpa, non sia in grado di portare a termine il progetto formativo approvato; in tale caso è tenuto a darne comunicazione alla Provincia, con le modalità e nei tempi da questa stabiliti; - qualora dalla documentazione prodotta o dai controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto attuatore rispetto agli obblighi previsti dal bando o dalla normativa di riferimento Modalità di realizzazione della formazione di base e trasversale a cura dell impresa L impresa può erogare la formazione di base e trasversale, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 4.2 e 4.3, previa autocertificazione della capacità formativa. Tale autocertificazione 14 ha per oggetto il possesso degli standard minimi necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo. In questo caso la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico. L autocertificazione della capacità formativa deve essere effettuata mediante l utilizzo della procedura informatizzata (compilazione del Modello A) prevista con Deliberazione regionale n del 23/07/2007. L impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa può, comunque, avvalersi dell offerta formativa pubblica finanziata Attestazione della formazione Al termine del percorso formativo, il soggetto attuatore rilascia all apprendista un attestazione di frequenza e profitto e all impresa un attestazione riguardante la frequenza, da parte dell apprendista, alla totalità delle ore previste. A tal fine si utilizzano i modelli presenti ai seguenti indirizzi: Modalità di erogazione del finanziamento Entro 60 giorni dall ultima lezione il soggetto attuatore deve predisporre, trasmettere telematicamente e presentare in forma cartacea, la domanda di rimborso finale relativa all operazione, ai competenti uffici provinciali. Sono riconosciute e finanziate le attività svolte e debitamente documentate nei limiti della spesa autorizzata a preventivo. A seguito dei controlli effettuati in ufficio e/o in loco sulle attività realizzate, i competenti uffici provinciali provvedono al pagamento dell importo riconosciuto. 14 L autocertificazione della capacità formativa deve essere fatta una sola volta. L autocertificazione è valida anche per successive assunzioni con contratto di apprendistato.

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