LEGGE REGIONALE N. 56 DEL REGIONE VALLE D'AOSTA. Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.
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1 Legge Pagina 1 di 12 LEGGE REGIONALE N. 56 DEL REGIONE VALLE D'AOSTA Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 30 del 17 dicembre 1986 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 19 dicembre 1986 Il Consiglio Regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Disposizioni generali) 1. I finanziamenti regionali della presente legge sono rivolti alle cooperative edilizie a proprietà individuale, regolarmente costituite ed iscritte al Registro Prefettizio della Regione, che intendono realizzare interventi di nuova costruzione o di recupero, per acquisire la proprietà di un' abitazione. Le cooperative edilizie possono usufruire di contributi in conto interessi sui mutui attivati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 o di un finanziamento ad interesse agevolato sui fondi di rotazione della Regione, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76. ARTICOLO 2 (Mutui integrativi) 1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi, da avviare o già avviati ma non ultimati, sono compresi nei programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n, 457, possono accedere a fondi regionali diretti a concorrere nella stessa misura dell' intervento dello Stato, nel pagamento dei tassi d' interesse sui mutui integrativi da contrarre con Istituti di credito convenzionati con la Regione. 2. L' ammontare dei mutui di cui al primo comma, da ammortizzare negli stessi termini e condizioni dei mutui di cui sono integrativi, è determinato con provvedimento della Giunta Regionale in misura tale che l' importo complessivo dei mutui non ecceda il limite di lire e siano rispettati i vigenti massimali di costo stabiliti
2 Legge Pagina 2 di 12 dal CER. 3. I tassi di interesse agevolato da applicarsi a carico dei mutuatari sono conformi ai tassi di cui alla deliberazione CIPE in data 13 febbraio Al fine di contenere l' onere a carico dei mutuatari i fondi di cui al primo comma sono altresì diretti all' abbattimento dei tassi sull' intero importo di mutuo nella misura del 25% con arrotondamento alla prima cifra decimale. 4. I tassi di cui al precedente comma sono applicati, anche in misura differenziata, in funzione del reddito posseduto, all' ammontare complessivo dei mutui, secondo le modalità previste sulla normativa in vigore. 5. L' accesso ai mutui integrativi e alle relative agevolazioni è subordinato alla sussistenza al momento di presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la concessione dei mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n La Giunta regionale provvede, con apposito provvedimento e secondo le indicazioni del- CIPE ad aggiornare i massimali di mutuo, di reddito e relativi tassi di interesse. ARTICOLO 3 (Fondi di rotazione) 1. Possono accedere ai fondi di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all' atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie dell' area destinata all' intervento costruttivo o ne hanno la piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune sede dell' intervento. 2. L' accesso ai fondi di cui al precedente comma è riservato alle Cooperative di cui i soci sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo Nell' ambito delle risorse disponibili in ciascun semestre e nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti commi il finanziamento è prioritariamente destinato alle cooperative che hanno partecipato all' ultimo bando regionale di concorso per l' ammissione ai mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n, 457 emesso antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso ai fondi di rotazione. 4. L' ammontare del mutuo concedibile è determinato con i criteri di cui al regolamento regionale 8 aprile 1986 n. 1 e non può eccedere la somma di lire
3 Legge Pagina 3 di 12 ARTICOLO 4 (Tassi di interesse) 1. I tassi annui di interesse sui finanziamenti concessi, contenuti comunque entro i limiti previsti dalla vigente legislazione sull' edilizia residenziale agevolata sono conformi al disposto dell' articolo 8 del regolamento n. 1 in data 8 aprile Per la determinazione del tasso di interesse a carico del beneficiario, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nell' anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo. ARTICOLO 5 (Modalità per l' ammortamento) 1. I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni quindici, mediante la corresponsione di trenta semestralità posticipate, sulla base del piano di ammortamento calcolato con la previsione di cui all' articolo 4 della presente legge. 2. E' data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio datore di lavoro a favore dell' Istituto mutuante, per la trattenuta mensile sullo stipendio di un sesto della rata semestrale di ammortamento dovuta, con l' obbligo da parte del delegato di versamento entro tre giorni dalla scadenza di ciascun periodo di paga. 3. La concessione di mutuo comporterà l' acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell' Istituto mutuante, nell' immobile oggetto dell' intervento. 4. Il tasso di pre - ammortamento a carico della cooperativa edilizia, nelle erogazioni anticipate, sarà pari al 7% e avrà durata non superiore a 24 mesi dall' inizio dei lavori di ciascun intervento. Il non rispetto di tale limite di tempo contempla l' elevazione del tasso di interesse pari al tasso di riferimento in vigore alla data di scadenza dei 24 mesi previsti, tale disposizione resterà valida fino all' ultimazione degli interventi. Il relativo frazionamento del mutuo ed assegnazione degli alloggi con atto pubblico, dovrà essere perfezionato e presentato alla Regione non oltre i 36 mesi dall' inizio dei lavori, pena la decadenza dai benefici di legge. 5. E' data facoltà alla Giunta regionale, di modificare con apposito provvedimento e secondo le indicazioni Istat i limiti di reddito ed i massimali di mutuo nonchè i tassi di interesse a seguito di variazioni emanate dal CIPE.
4 Legge Pagina 4 di 12 ARTICOLO 6 (Requisiti soggettivi) 1. Per l' accesso al mutuo agevolato i soci delle cooperative edilizie devono possedere, al momento della presentazione della domanda da parte della cooperativa, i sottoelencati requisiti: a) avere la cittadinanza italiana; b) essere residente in Valle d' Aosta da almeno cinque anni anche non consecutivi, avere conseguito la maggiore età ed essere titolari di reddito proprio; c) non essere proprietari di altre abitazioni, ovunque ubicate nel territorio regionale, adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare intendendosi adeguato l' alloggio staticamente ed igienicamente sano composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare. E' ammessa la proprietà di un' altra abitazione, qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto specifici diritti reali di godimento o quote di comproprietà non inferiori alla metà siano attribuiti ad altri soggetti; d) non avere beneficiato in altre occasioni di contributi agevolati concessi dallo Stato o altro Ente pubblico, ivi compresa la cessione in proprietà, a riscatto, o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con il contributo o a totale carico dello Stato o altro Ente pubblico; e) fruire di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a lire anche in regime di separazione di beni. Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita da coniugi, parenti ed affini fino al primo grado stabilmente conviventi con il capo famiglia. ARTICOLO 7 (Determinazione del rettido) 1. Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare per la concessione dei finanziamenti è fissato per il biennio in lire 30 milioni. 2. Tale reddito è pari alla somma dei redditi imponibili di ciascun componente il nucleo familiare conseguiti nell' anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo. 3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire per ogni figlio e/ o familiare effettivamente a carico di un componente il nucleo stesso. 4. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente questi sono calcolati nella misura del 60% con
5 Legge Pagina 5 di 12 successiva detrazione dell' aliquota per ogni figlio e/ o familiare effettivamente a carico. ARTICOLO 8 (Presentazione della domanda) 1. Le domande, corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire all' Assessorato dei Lavori Pubblici entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso che il termine di scadenza previsto coincida con giorni festivi o pre - festivi, lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. 2. La priorità del finanziamento sarà stabilita in base all' ordine di presentazione delle domande. 3. Nei successivi trenta giorni dalla scadenza semestrale con deliberazione della Giunta regionale sarà approvata la relativa graduatoria. Le domande ammesse a graduatoria ma non finanziate, saranno riprese in considerazione nella graduatoria successiva, previa istanza dell' interessato ed eventuale aggiornamento della documentazione. 4. Le cooperative che usufruiscono del finanziamento integrativo di cui all' articolo 2 della presente legge sono esentate dalla presentazione della documentazione richiesta in quanto già in possesso dell' Amministrazione regionale. ARTICOLO 9 (Documentazione) 1. All' atto della presentazione della domanda la cooperativa edilizia deve produrre in allegato la sottoelencata documentazione in duplice copia: Documenti inerenti la società a) atto costitutivo (copia autenticata più fotocopia); b) statuto (copia autenticata più fotocopia); c) certificato di iscrizione all' Ufficio Prefettizio della Regione; d) libro dei soci; Documentazione inerente i soci: e) certificato di cittadinanza; f) certificato di residenza (o storico in caso di variazione di residenza); g) stato di famiglia; h) dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante il reddito di ciascun componente con allegate le fotocopie mod. 101, 201 o 740; i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all' art. 6; Le cooperative edilizie, ammesse a finanziamento, dovranno produrre entro i sei mesi successivi dalla comunicazione di ammissione a
6 Legge Pagina 6 di 12 finanziamento, l' ulteriore documentazione in duplice copia: l) atto di proprietà del terreno o dell' immobile (copia autenticata) o convenzione di cessione area su Pdz comunale ai sensi della legge 167; m) concessione edilizia (copia autenticata e focopia); n) progetto completo di tutti gli elaborati tecnici e vistato dal Comune; o) computo metrico estimativo; p) relazione tecnica; q) estratti di mappa Catasto Terreni (originale e fotocopia); r) certificati storici ventennali del Catasto Terreni (originale e fotocopia). 2. La mancata presentazione dei documenti relativi alla proprietà del terreno o della concessione edilizia è motivo di esclusione dal finanziamento. 3. Le cooperative che usufruiranno del finanziamento integrativo di cui all' art. 2 della presente legge sono collocate in una speciale graduatoria secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. ARTICOLO 10 (Requisiti tecnici) 1. Gli interventi di nuova costruzione ammessi a finanziamento non devono avere le caratteristiche di lusso. 2. La superficie residenziale di ogni alloggio computata al netto delle murature perimetrali e tramezzature interne deve essere contenuta in 95 mq. 3. La superficie non residenziale di pertinenza di ogni alloggio al netto delle murature e comprensive di cantina, garages, balconi, soffitta, spazi di manovra, ecc. deve essere contenuta entro 50 mq ed inoltre le soffitte non devono avere le caratteristiche tipologiche per una eventuale futura trasformazione in superficie residenziale. 4. Gli interventi di recupero non sono soggetti ad alcuna limitazione di superficie abitativa. ARTICOLO 11 (Erogazione del mutuo) 1. L' erogazione del mutuo avverrà secondo le seguenti modalità : 30% dopo la stipulazione del contratto di mutuo ad avvenuta acquisizione dell' ipoteca e presentazione del certificato di inizio lavori; 60% in base allo stato di avanzamento lavori; 10% alla presentazione del certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei lavori e vistato
7 Legge Pagina 7 di 12 dal Comune interessato. ARTICOLO 12 (Obblighi e sanzioni) 1. proprietari dell' alloggio costruito o ristrutturato con i finanziamenti di cui alla presente legge, non può cederlo in locazione, neppure parzialmente prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, fatti salvi i casi di trasferimento per motivi di lavoro e previa autorizzazione della Regione. 2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l' elevazione del tasso di interesse annuo al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell' edilizia residenziale. L' elevazione del tasso di interesse decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale che accerta l' avvenuta trasgressione. ARTICOLO 13 (Obblighi e sanzioni per l' alienazione) 1. Il proprietario dell' alloggio costruito o recuperato con i finanziamenti di cui alla presente legge, non può alienarlo prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. 2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo maggiorato dalla differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell' edilizia residenziale, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio di ammortamento a quella di risoluzione del contratto. 3. L' alienazione dell' alloggio effettuata dopo il decimo anno comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo, maggiorato dell' importo degli eventuali interessi maturati alla data dell' estinzione anticipata. 4. Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori dipendenti trasferiti d' ufficio in altre regioni, purchè l' alienazione avvenga a favore dei soggetti aventi i requisiti previsti e questi accettino di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni stabilite dalla Convenzione stipulata con l' Istituto mutuante.
8 Legge Pagina 8 di 12 ARTICOLO 14 (Estinzione anticipata) 1. Il mutuatario potrà estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione stipulata con l' Istituto mutuante, dopo dieci anni dalla data di stipulazione del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell' importo degli eventuali interessi maturati alla data di estinzione anticipata. 2. L' estinzione anticipata effettuata prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell' edilizia residenziale, in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di inizio dell' ammortamento a quella dell' estinzione anticipata. 3. Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario. ARTICOLO 15 (Commissioni) 1. L' esame delle domande e la formulazione delle graduatorie per il finanziamento sui fondi di rotazione della Regione è demandata all' attuale commissione di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76 integrata da un rappresentante della Federation des Cooperatives Valdotaines e da un membro di ciascuna organizzazione nazionale delle cooperative regolarmente costituite in Valle d' Aosta. 2. Le domande aderenti o comunque finanziate con i contributi in conto interesse sono di competenza della Commissione per l' edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
9 Legge Pagina 9 di 12 ARTICOLO 16 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l' applicazione dell' articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la durata di anni 20 a decorrere dal Per l' applicazione dell' articolo 3 è rifinanziato per lire per l' anno 1986 il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n L' onere derivante dall' applicazione dei commi precedenti graverà rispettivamente sui capitoli n (di nuova istituzione) e del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 4. Alla relativa copertura si provvede: 1. Per l' applicazione dell' articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la durata di anni 20 a decorrere dal Per l' applicazione dell' articolo 3 è rifinanziato per lire per l' anno 1986 il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n L' onere derivante dall' applicazione dei commi precedenti graverà rispettivamente sui capitoli n (di nuova istituzione) e del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 4. Alla relativa copertura si provvede: - per l' esercizio 1986: 1. Per l' applicazione dell' articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la durata di anni 20 a decorrere dal Per l' applicazione dell' articolo 3 è rifinanziato per lire per l' anno 1986 il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n L' onere derivante dall' applicazione dei commi precedenti graverà rispettivamente sui capitoli n (di nuova istituzione) e del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 4. Alla relativa copertura si provvede: - per l' esercizio 1986: a) quanto a lire mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo << Fondo globale per il finanziamento di spese per l' adempimento di funzioni normali (spese correnti) >> del bilancio di previsione per l' anno in corso a valere sui seguenti interventi previsti all' allegato n. 8: - per lire Istituzione di un ruolo per l' inquadramento dei Vigili del Fuoco; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire per lire Finanziamenti spesa per quota interessi su mutui da contrarre; tale intervento risulta, quindi, interamente utilizzato.
10 Legge Pagina 10 di Per l' applicazione dell' articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la durata di anni 20 a decorrere dal Per l' applicazione dell' articolo 3 è rifinanziato per lire per l' anno 1986 il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n L' onere derivante dall' applicazione dei commi precedenti graverà rispettivamente sui capitoli n (di nuova istituzione) e del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 4. Alla relativa copertura si provvede: - per l' esercizio 1986: b) quanto a lire mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo << Fondo globale per il finanziamento di spese per l' adempimento di funzioni normali (spese di investimento) >> del bilancio dell' anno in corso a valere sull' intervento previsto all' allegato n. 8 relativo alla quota capitale sui mutui da contrarre che viene all' uopo interamente utilizzato. 1. Per l' applicazione dell' articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la durata di anni 20 a decorrere dal Per l' applicazione dell' articolo 3 è rifinanziato per lire per l' anno 1986 il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n L' onere derivante dall' applicazione dei commi precedenti graverà rispettivamente sui capitoli n (di nuova istituzione) e del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 4. Alla relativa copertura si provvede: - per l' esercizio 1986: c) quanto a lire mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo << Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) >> del bilancio per l' anno in corso a valere sull' intervento previsto all' allegato n. 8 relativo all' aumento dell' autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 47 che viene interamente utilizzato. 1. Per l' applicazione dell' articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la durata di anni 20 a decorrere dal Per l' applicazione dell' articolo 3 è rifinanziato per lire per l' anno 1986 il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n L' onere derivante dall' applicazione dei commi precedenti graverà rispettivamente sui capitoli n (di nuova istituzione) e del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 4. Alla relativa copertura si provvede:
11 Legge Pagina 11 di 12 - per gli esercizi 1987 e 1988 quanto a lire mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma Interventi per l' edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1986/ ARTICOLO 17 (Variazione di bilancio) Variazioni in diminuzione: Variazioni in diminuzione: Cap << Fondo globale per il finanziamento di spese per l' adempimento di funzioni normali (spese correnti) >> L Variazioni in diminuzione: Cap << Fondo globale per il finanziamento di spese per l' adempimento di funzioni normali (spese di investimento) >> L Variazioni in diminuzione: Cap << Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimenti) >> L Variazioni in diminuzione: Totale in diminuzione L Variazioni in aumento:
12 Legge Pagina 12 di 12 Variazioni in aumento: Cap << Spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell' industria edilizia - LR 28 dicembre 1984, n. 76 >> L Variazioni in aumento: Settore : Assetto del territorio e tutela dell' ambiente Programma : Interventi per l' edilizia abitativa. Cap (di nuova istituzione) Codificazione << Contributi integrativi per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie. - prime rate - LR 28 novembre 1986, n. 56, art. 2 >> L Variazioni in aumento: Totale in aumento L La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'aosta. Aosta, 28 novembre 1986.
LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.
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