Il ruolo dei soci accomandanti nell amministrazione della società in accomandita semplice e nella società in accomandita per azioni

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1 Il ruolo dei soci accomandanti nell amministrazione della società in accomandita semplice e nella società in accomandita per azioni Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale L accomandita semplice è compresa tra le cd. società di persone, le quali si distinguono dalle società di capitali per tre aspetti essenziali: - La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. -Il potere di amministrare che consegue alla qualità di socio illimitatamente responsabile. -La non trasferibilità della partecipazione sociale senza il consenso degli altri soci. La s.a.s. sembra occupare una posizione intermedia tra le società di persone e di capitali per la presenza contemporaneamente di soci illimitatamente e solidalmente responsabili (accomandatari) e soci responsabili limitatamente alla quota conferita (accomandanti). L art del codice civile definisce questo tipo di società in base alla caratteristica rappresentata dalla presenza di due categorie di soci e della limitazione della responsabilità degli accomandanti, bilanciata dal divieto di compiere atti di gestione ai sensi dell art del codice civile, che ha portato parte della dottrina ad attribuire la qualità di imprenditori ai soli soci accomandatari. 1 di 6

2 La responsabilità illimitata è un presupposto del potere di amministrare, ma si può anche essere responsabili illimitatamente senza essere amministratori, perché il potere di amministrare non è requisito essenziale del socio accomandatario. In modo da evitare di rispondere senza nessuna limitazione delle obbligazioni sociali, gli accomandanti devono rimanere estranei all amministrazione, lasciandola agli accomandatari, ai quali la gestione non è attribuita in via esclusiva, perchè gli accomandanti possono amministrare la società, ma in questo caso diventano responsabili senza nessuna limitazione. La responsabilità illimitata della società spetta in via esclusiva agli accomandatari, e sino alla violazione dell astensione dalla gestione da parte degli accomandanti. La circostanza che l accomandatario non amministri la società non è importante nei confronti dei terzi, mentre assume rilevanza l ingerenza dell accomandante nell amministrazione. La disciplina normativa è tesa a garantire la compresenza di queste due categorie di soci non solo sotto l aspetto dell atto costitutivo e sue modifiche, ma anche sotto l aspetto del comportamento di fatto dei soci. Il legislatore ha provveduto a mitigare il rigore della norma, perché essendo società di persone, nel quale ambito deve prevalere il fattore umano su quello dei capitali, non si deve ritenere opportuna una limitazione che sopprimerebbe qualsiasi collaborazione tra i soci, parti contraenti del contratto societario la quale causa è costituita dalla comune attività. Il comma 2 dell art del codice civile consente che gli accomandanti prestino il loro lavoro sotto la direzione degli amministratori e, se l atto costituivo lo prevede, diano autorizzazioni e pareri. 2 di 6

3 L interpretazione della disposizione dell articolo 2320 crea difficoltà in riferimento all individuazione dei comportamenti vietati e di quelli consentiti all accomandante, distinguendo tra atti interni ed esterni, cioè tra atti diretti ad incidere nei rapporti tra i soci ed atti rilevanti per i terzi. Secondo la dottrina solo questi comporterebbero l immistione, mentre, secondo la giurisprudenza, non rileva la distinzione tra atti interni ed esterni, essendo forse più ravvisabile la derogabilità alla norma per gli atti esterni in virtù di procura speciale conferita agli accomandanti per i singoli affari Sono da ritenere vietati gli atti di gestione che si concretino nella direzione degli affari sociali, che che implicano una scelta che è propria del titolare dell impresa, e non anche quegli atti che riguardano il momento esecutivo. Il divieto d'immistione è un divieto imposto ai soci accomandanti di una società in accomandita semplice in forza dell'art.2320 comma 1 del codice civile. Esso vieta, ai soli soci accomandanti, di partecipare attivamente al processo di gestione della società (compiere atti di amministrazione come specifica il suddetto articolo del codice) e di avere potere di rappresentanza della stessa (trattare e concludere affari in "nome" della società). Per poter fare questo, essi dovrebbero godere di una procura speciale rilasciata dagli amministratori della sas, che devono rigorosamente essere soci accomandatari. La violazione del divieto d'immistione comporta la perdita del beneficio di responsabilità limitata di cui normalmente godono i soci accomandanti (diversamente dagli accomandatari), e pertanto il socio acquista responsabilità illimitata verso i terzi per le obbligazione sociali. 3 di 6

4 Inoltre, la violazione legittima l'esclusione facoltativa (quindi da parte degli altri soci) dalla società. Si deve sottolineare che l'accomandante, anche avendo la responsabilità limitata, non diventa un socio accomandatario. In presenza di una procura speciale o di una ratifica successiva degli atti posti in essere dall'accomandante da parte della società, l'accomandante stesso avrà responsabilità illimitata "solo" verso i terzi e potrà quindi esperire l'azione di regresso nei confronti degli accomandatari e della società per le somme pagate ai creditori sociali, ma al contrario non potrà subire il regresso, salvo il risarcimento per i danni arrecati alla società. Questo comporta che se l'atto posto in essere dall'accomandante non fosse ratificato (o se non vi era procura speciale), lo stesso risponderà personalmente con il proprio patrimonio nei confronti dei terzi con i quali ha trattato, potrà essere escluso e soggetto al fallimento. Il semplice atto esecutivo non fa perdere al socio accomandante il beneficio della responsabilità limitata, e proprio per questo, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, possono essere soggetti a fallimento gli accomandanti che si siano ingeriti nell amministrazione della società o che abbiano partecipato alla gestione della stessa. Il socio accomandante ha un diritto di informazione, in particolare di ricevere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e ne può controllarne la correttezza, consultando i libri e gli altri documenti sociali (art.2320 c.c.), perde il beneficio della responsabilità limitata quando abbia consentito l inserimento del suo nome nella ragione sociale (art.2314 c.c.). In relazione al trasferimento della quota, mentre per l accomandatario la stessa non può essere trasferita ad altri senza il consenso di tutti i soci, data la responsabilità personale per i debiti sociali, per l accomandante è prevista la possibilità di trasferire la quota per atto tra vivi purchè vi sia il consenso 4 di 6

5 della maggioranza del capitale sociale (art.2322 c.c.), e la libera trasferibilità agli eredi. La società in accomandita si scioglie, oltre che per le cause già previste per la società in nome collettivo, per il venire meno di una delle categorie di soci, quindi, la società si scioglie se vengono meno tutti gli accomandanti o tutti gli accomandatari, a meno che il tipo di socio venuto meno non sia sostituito nel termine di sei mesi (art.2323 c.c.), durante i quali, se mancano gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione, il quale, però, non diventa accomandatario, e, perciò, non assume la responsabilità illimitata per i debiti sociali. A conclusione della liquidazione e dopo la cancellazione dal registro delle imprese, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono pretendere il pagamento dei loro crediti dagli accomandatari e dai liquidatori, e lo possono pretendere anche dagli accomandanti, nei limiti, però, di quello che essi hanno ricevuto con la liquidazione del patrimonio sociale. Nella società in accomandita per azioni, sono detti soci accomandanti coloro i quali non possono amministrare la società in maniera diretta, e sono costretti a rispondere nei limiti del conferimento. Nella s.a.p.a., la qualità di socio accomandatario non può essere svincolata da quella dell'amministratore, a differenza della società in accomandita semplice. Il socio accomandatario, risponde del ruolo di amministratore per tutta la durata del mandato agli obblighi del caso. L accomandante è un socio che assume una responsabilità, per le obbligazioni sociali, limitata alle quote di capitale investite nell impresa. 5 di 6

6 Questa limitazione della responsabilità nei confronti delle obbligazioni della società è bilanciata dal fatto che l accomandante si limita a conferire il capitale nell impresa, ma non partecipa attivamente alla sua gestione. Egli non può assumere la qualifica di amministratore della società e se dovesse compiere di fatto, atti di amministrazione, diventerebbe illimitatamente e solidalmente responsabile. Nell'atto costitutivo si devono indicare i soci accomandatari, essi sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni, e non i soci accomandanti. Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell'ufficio;da quel momento passa nella categoria degli accomandatari. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina e questo implica che esso risponde solo per le obbligazioni sociali che sorgono a partire da questo momento, non di quelle anteriori. mplice-e-nella-societa-in-accomandita-per-azioni/ 6 di 6

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